IDONEITA' DEI MATERIALI O DEI COMPONENTI NEI LAVORI PUBBLICI.

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Riferimenti normativi :
- (Regolamento) D.P.R. 21-12-1999 n. 554: artt. 134 - 137 - 161;
- (Capitolato generale d'appalto) D.M. LL.PP. 19-4-2000 n. 145: artt. 10 - 15 - 16 - 17 -18 - 19;

Qualità dei materiali o componenti :
L' articolo 15 del nuovo Capitolato generale d'appalto conferma che i materiali e i componenti per la realizzazione delle opere appaltate devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto ed in ogni caso essere della migliore qualità e che tali materiali o componenti possono essere messi in opera soltanto dopo l'accettazione del Direttore dei lavori.
In sede di verifica, il Direttore dei lavori può accertare tre diverse situazioni :
a) i materiali o i componenti corrispondono alle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto e sono della migliore qualità, per cui vengono accettati e l'Appaltatore è autorizzato a porli in opera.
L'accettazione peraltro diventa definitiva solo dopo la posa in opera; infatti taluni materiali inizialmente accettati potrebbero essere successivamente danneggiati o anche semplicemente potrebbero deperire a causa di una inadeguata conservazione (ad es. materiali isolanti) oppure gli approfondimenti su alcune schede tecniche potrebbero far emergere caratteristiche non del tutto conformi alle indicazioni contrattuali.
In tali casi la Direzione dei lavori può rifiutare i materiali, nonostante l'iniziale accettazione, ordinando all'Appaltatore l'allontanamento degli stessi dal cantiere e la sostituzione a sue spese con altri materiali idonei.
Qualora poi l'Appaltatore non provveda ad ottemperare all'ordine di rimozione e di sostituzione, occorre procedere, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio.
L'organo di collaudo, in sede di verifica finale, può comunque non accettare, sulla base di adeguate motivazioni, materiali o componenti, la cui posa in opera era stata autorizzata dalla Direzione dei lavori oppure proporre eventuali riduzioni del prezzo.
b) i materiali o i componenti non corrispondono alle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto o non sono della migliore qualità e quindi non vengono accettati e l'Appaltatore prende atto dei rilievi formulati, senza proporre osservazioni.
In tali casi la Direzione dei lavori ordina l'allontanamento dei materiali dal cantiere, richiedendo la sostituzione con altri materiali idonei a spese dell'Appaltatore e, in caso di inottemperanza, avvia la procedura per l'esecuzione d'ufficio.
c) i materiali o i componenti non corrispondono, secondo la Direzione dei lavori, alle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto o non sono della migliore qualità, ma l'Appaltatore contesta i rilievi formulati.
In tal caso occorre redigere, in contraddittorio tra Direzione dei lavori ed Appaltatore, un processo verbale delle circostanze contestate, ai sensi dell'articolo 137 del Regolamento ed inoltrarlo al Responsabile del procedimento, il quale convoca le parti e risolve la controversia, oppure comunica la propria decisione all'Appaltatore; quest'ultimo ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel Registro di contabilità in occasione della prima sottoscrizione.

Prove e analisi per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti :
L' articolo 15 del Capitolato generale d'appalto introduce disposizioni innovative rispetto alla normativa pre-vigente, individuando due diverse tipologie di verifiche ed assoggettandole ad una diversa disciplina :
a) gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie oppure specificamente previsti dal Capitolato speciale d'appalto, la cui spesa è a carico dell'Ente appaltante e accantonata a tal fine nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione.
Tale spesa sarà liquidata su presentazione di specifiche fatture, con pagamento diretto o con pagamento in anticipazione da parte dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 161 del Regolamento.
Le verifiche sono disposte dalla Direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, rispettando determinate procedure (prelievo di campioni sulla base di appositi verbali, consegna dei campioni al laboratorio prescelto, certificazione delle prove da parte del laboratorio, con esplicito riferimento ai verbali di prelievo).
b) le prove e le analisi non obbligatorie e non prescritte dal Capitolato speciale d'appalto, le cui spese sono invece poste a carico dell'Appaltatore.
Appare evidente l'anomalia di tale disposizione, per cui le spese certe delle verifiche obbligatorie o prescritte sono poste a carico dell'Ente appaltante, mentre le spese aleatorie, in quanto legate alla discrezionalità della Direzione dei lavori o dell'organo di collaudo, sono poste a carico dell'Appaltatore.
Proprio tale anomalia deve indurre a comportamenti sufficientemente equilibrati, e quindi la richiesta di prove ed analisi aggiuntive sarà effettuata soltanto in presenza di elementi che possano far presumere dubbi sulla effettiva idoneità dei materiali o dei componenti forniti e posti in opera.
Anche tali ulteriori verifiche sono disposte dalla Direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, adottando procedure simili a quelle riportate al precedente paragrafo a).
In questi casi ovviamente l'Appaltatore è obbligato a sostenere, senza alcun rimborso, tutte le conseguenti spese e a liquidare quindi direttamente le relative fatture (dei laboratori o delle altre ditte specializzate intervenute nelle prove).
Il Capitolato generale d'appalto prevede poi (al 3° comma dell'articolo 18) la possibilità di effettuare verifiche anche per accertare presunti difetti nelle opere già realizzate; tali verifiche sono ordinate dal Direttore dei lavori ogni qualvolta abbia elementi oggettivi per presumere la sussistenza di carenze esecutive originarie o intervenute nelle opere realizzate e devono essere disposte in contraddittorio con l'Appaltatore.
Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore nell'ipotesi che le verifiche abbiano confermato i difetti esecutivi presunti; qualora invece le verifiche abbiano confermato la regolare esecuzione dei lavori, occorrerà rimborsare all'Appaltatore sia le spese delle verifiche che quelle sostenute per i necessari ripristini, conseguenti ad esempio a saggi o demolizioni parziali.
Il rimborso delle spese all'Appaltatore potrà essere effettuato congiuntamente alle usuali liquidazioni contabili, sulla base della necessaria documentazione (fatture per prove, liste di lavori in economia o contabilizzazione di lavorazioni sulla base dei prezzi unitari contrattuali).

Variazioni nella qualità dei materiali o dei componenti :
L'articolo 15 del Capitolato generale d'appalto disciplina altre due situazioni connesse all'accettazione dei materiali o dei componenti nella realizzazione delle opere e cioè :
a) l'ipotesi che l'Appaltatore abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o abbia eseguito lavorazioni più accurate; tali circostanze potrebbero essersi verificate col benestare della Direzione dei lavori, ad esempio nell'ipotesi che l'Appaltatore abbia proposto l'impiego di un materiale più pregiato allo stesso prezzo di quello previsto contrattualmente, per proprio interesse (in qualità di produttore potrebbe ad esempio avere a disposizione il materiale a minor prezzo rispetto a quello previsto contrattualmente e da acquisire sul mercato); oppure la circostanza potrebbe essersi verificata per iniziativa diretta dello stesso Appaltatore e senza una specifica contestazione del Direttore dei lavori, il quale potrebbe comunque in tal caso ordinare la rimozione di un materiale anche più pregiato per ragioni estetiche o di scelta progettuale.
In entrambi a casi l'Appaltatore non può vantare alcun diritto ad ottenere compensi aggiuntivi (con l'applicazione di nuovi prezzi o di sovrapprezzi) e la Direzione dei lavori procede alla contabilizzazione come se i materiali corrispondessero alle prescrizioni contrattuali.
b) l'ipotesi che l'Appaltatore abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche inferiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o abbia eseguito lavorazioni meno accurate; l'articolo 134 del Regolamento e l'articolo 10 del Capitolato generale d'appalto impediscono all'Appaltatore di introdurre di propria esclusiva iniziativa qualsiasi modifica ai lavori appaltati, imponendogli di demolire a sue spese tutte le opere realizzate in difformità (salva diversa valutazione del Responsabile del procedimento), senza poter vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori eseguiti.
In via preventiva peraltro il Direttore dei lavori può autorizzare (articolo 15 comma 6° del Capitolato generale d'appalto) l'impiego di materiali o componenti che presentino talune carenze (nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità) rispetto alle indicazioni contrattuali o l'esecuzione di lavorazioni di minor pregio; tali autorizzazioni tuttavia possono essere rilasciate solo per ragioni di necessità o di convenienza (ad esempio per l'indisponibilità sul mercato di un determinato materiale o per l'esigenza di approvvigionarsi con prodotti che consentano il rispetto delle scadenze fissate per l'utilizzo dell'opera).
In assenza dell'autorizzazione preventiva del Direttore dei lavori, il Responsabile del procedimento potrebbe comunque decidere di accettare, sempre per motivi di necessità o convenienza, le variazioni introdotte unilateralmente dall'Appaltatore.
In tali ipotesi quindi l'Amministrazione può accettare l'impiego di materiali o componenti di caratteristiche inferiori a quelle previste contrattualmente o l'esecuzione di lavorazioni meno accurate, purché le variazioni introdotte mantengano comunque l'accettabilità dell'opera, ed il Direttore dei lavori deve applicare una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione dell'intervento.
Tale riduzione va applicata da parte del Direttore dei lavori in occasione della prima contabilizzazione della lavorazione ed è opportuno evitare contabilizzazioni provvisorie senza l'applicazione delle detrazioni, in quanto si potrebbe ingenerare nell'Appaltatore la convinzione di una accettazione integrale delle lavorazioni eseguite.
Resta ovviamente ferma la facoltà dell'organo di collaudo di non accettare, sulla base di esaurienti motivazioni, i materiali, i componenti o le lavorazioni già oggetto di detrazioni, oppure di applicare una riduzione percentuale diversa rispetto a quella proposta e applicata dal Direttore dei lavori.

 

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