DIFESA IDROGEOLOGICA
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ITER AMMINISTRATIVO E PROCEDURALE DI APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI DIFESA IDROGEOLOGICA
La stabilità fisica del territorio costituisce il presupposto di base per lo sviluppo economico e sociale della popolazione. L'abbandono da parte del coltivatore agricolo di montagne e colline ha comportato il deterioramento delle superfici boscate e delle puntiformi opere di sistemazione, di regimazione, di terrazzamento, un tempo oggetto di continua manutenzione.
E' necessaria oggi una reale rivalutazione, anche culturale, delle molteplici funzioni del bosco e degli aspetti sociali ed economici legati alle attività agro-forestalì in grado di collocarle nel quadro delle politiche economiche e produttive.
La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 4 del proprio Statuto, promuove la difesa idrogeologica del
territorio, la conservazione del suolo e dell'ambiente naturale al fine di un armonico sviluppo socioeconomico e delle condizioni di vita e sicurezza della collettività.
Punto fondamentale nella attuazione di tale enunciato, è stata l'emanazione della
L.R. 52/78 (Legge Forestale Regionale) e, successivamente, della L.R. 8/85 (Riorganizzazione delle funzioni
forestali).
Con le citate leggi regionali, oltre a regolamentare ed organizzare il settore delle Foreste e della Economia Montana,
è stata attivata una organica politica programmatoria e di pianificazione forestale nella quale un
particolare rilievo assume l'operatività connessa all'applicazione degli
artt. 8, 9 e 19 della L.R. 52/1978.
Con tali disposizioni la Regione provvede alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo ed alla difesa delle coste con gli interventi e nell'ambito dei territori classificati montani e in quelli sottoposti a vincolo
idrogeologico, nonché alla conservazione ed alla manutenzione delle opere esistenti.
In tale fattispecie di interventi rientrano anche la costruzione di
strade di servizio necessarie alla realizzazione dei lavori, la difesa del territorio dalla caduta di
valanghe e l'acquisto di macchine ed attrezzature per
l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta.
Infine, onde ripristinarne l'efficienza dal punto di vista idrogeologico e produttivo la Regione promuove la
ricostituzione dei boschi degradati, assumendone l'onere a totale carico.
Oltre alla L.R. 52/1978 e alla L.R. 8/1985 negli ultimi anni altre due leggi regionali hanno integrato gli orientamenti degli interventi nelle aree montane:
· la
L.R. 1/91, che ha approvato il Programma Regionale dì Sviluppo Agricolo e Forestale 1990-1994
(P.S.A.F.);
·
la L.R. 2/94 che reca provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna
e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani.
Si ricordano ancora:
·
la L. 183/ 89 attraverso Programmi triennali previsti nei Piani di Bacino;
·
le leggi speciali per calamità naturali, come , ad es.
- D. Lgs. 384/87 (disposizioni urgenti in favore dei Comuni della Valtellina e delle altre zone d'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987) coordinato con L. di conversione n. 470/87;
- L. 265/95, art.1 - Provvedimenti per particolari calamità interessanti zone determinate;
- L. 438/95 "Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994" ;
- Sarno;
·interventi di valenza ambientale finanziati dal Ministero per l'Ambiente (es.
L. 67/88).
Anche a livello comunitario con la riforma del 1992, ed in particolare con Reg. (CE) 2078/92 e
2080/92, nonché l'attivazione del Reg. (CE) 1257/99 (Agenda 2000), l'azione in tema forestale diviene parte integrante della politica agricola comunitaria.-
La L.R. Forestale n. 52/78 nello specifico settore della difesa idrogeologica (capo II), garantisce spazi operativi incisivi e particolari procedure.
Gli "interventi idraulico-forestali" ai sensi dell'art. 3 della L.R n. 42/84, sono classificati nella
categoria delle OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE.
PROCEDURE PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE IN ECONOMIA DI PROGETTI IDRAULICO-FORESTALI DA PARTE DEI S.F.R.
INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI E FINANZIAMENTO DELLA SPESA - Con deliberazione della Giunta Regionale viene:
·
approvato un programma di interventi, sulla base della disponibilità di bilancio, individuati dalla Dir. For. e dai S.F.R.,
d'intesa con le Comunità Montane (tale programma viene prima sottoposto al parere della IVa Comm. Cons. ai sensi dell'art. 8 della L.R. 52/78);
·
assunto l'impegno di spesa per l'esecuzione degli interventi, imputando la relativa spesa al capitolo 13032 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario in corso;
·
preso atto che alla realizzazione di tali iniziative si provvederà
operando in economia per il tramite della Dir. For. e dei S.F.R.
·
autorizzata l'apertura di credito a favore dei Funzionari delegati, responsabili della Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana e dei S.F.R., al fine di dar corso sollecitamente alla realizzazione dei lavori da eseguirsi in economia a cura delle medesime strutture,
dando atto dell'obbligo dei Funzionari delegati di presentare regolare rendicontazione ai sensi dell'art. 92 della L.R.
72/77.
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ACQUISIZIONE DEI PARERI - Su incarico della Dir. For.
i S.F.R. predispongono i progetti esecutivi e acquisiscono il parere della Comm. Cons. in materia di lavori pubblici ai sensi della
L.R. 42/84 e L.R. 63/94 e la conformità urbanistica dal Comune nell'ambito del quale l'intervento viene eseguito; per importi di progetto superiori ai 1000 milioni
é necessario il parere della Comm. Tec. Reg. Sez. Op. Pubb..
I progetti vengono quindi trasmessi alla Dir. For., la quale attiva,
se necessario (D.G.R. 4003/94), la richiesta di parere alla rispettiva
Sopr. per i Beni Amb. e Arch. competente per territorio ai sensi della L.
1497/39 e della L. 431/85.
Agli adempimenti esposti si sommano quelli introdotti con la recente D.G.R. n 547/2000 che determina i
criteri di attuazione della L.R. 10/99 (procedure di V.I.A.) nel settore idraulico forestale.
La D.G.R. sottrae alla procedura di VIA i seguenti casi:
a) briglie ed opere trasversali < 10 m. misurati dal dado di fondazione al piano di gaveta;
b) interventi articolati e complessi di canalizzazione, rivestimento di fondo, muri d'argine, opere di bioingegneria di
importo > £. 5.000.000.000;
c) movimentazione di materiale inerte (ricalibratura o rettifica d'alveo, vasche di deposito, spensilizzazioni, vasche di laminazione)
in quantità > 500.000 mc. o interessante una superficie > 20
Ha.
La Comm. Reg. di VIA ha ritenuto di esprimersi favorevolmente proponendo il
dimezzamento delle soglie dimensionali e di natura economica proposte e sopra illustrate, nonché l'estensione della soglia economica a tutti gli interventi.
Nei progetti esecutivi è ammissibile l'inserimento delle sottoelencate
spese:
1. esecuzione dei lavori, impianti e forniture;
2. IVA nella misura indicata dalle leggi vigenti;
3. oneri per danni, servitù, espropri, occupazioni temporanee,
e altre spese accessorie;
4. eventuali imprevisti fino ad un massimo del 10%;
5. eventuali spese per le indagini necessarie per la realizzazione dell'opera e spese a queste assimilabili, ai sensi della L. 64/74;
6. spese generali in misura proporzionale a quelle effettivamente sostenute.
APPROVAZIONE DEI PROGETTI E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - Il Dirigente della Dir. For.
con decreto approva i singoli progetti esecutivi (L.R. 42/84 art. 20),
dichiara i relativi lavori ed espropriazioni di pubblica utilità (L.R. 42/84 art. 35) e
propone alla Direzione per la Ragioneria la liquidazione a favore del Funzionario
delegato, Dirigente del S.F.R..
Per i lavori da eseguirsi direttamente in economia con la forma
dell'amministrazione diretta, si provvederà a disporre l'apertura di credito nella misura del
90%, a favore del Dirigente del S.F.R. incaricato, il quale
chiederà alla Dir. For., prima dell'esaurimento dei fondi erogati e comunque con un certo anticipo,
il rimanente 10%.
Per i lavori da eseguirsi direttamente in economia con la forma del cottimo fiduciario la
procedura è la stessa, fatti salvi l'approvazione della contabilità finale
dell'opera e degli atti che comportano aumento di spesa che restano di competenza del Dirigente Regionale della Dir. For. e
l'erogazione del restante 10% o parte di esso, subordinata alla approvazione degli atti di contabilità
finale, unitamente al certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo.
APPROVAZIONE DI EVENTUALI VARIANTI AI PROGETTI - In alcuni casi, per motivi tecnici, si rende necessario provvedere alla redazione di progetti di variante o suppletivi, ai sensi
dell'art. 46 della L.R. 42/84, a seguito di modifiche della tipologia di opere previste e/o una modifica dei luoghi interessati
dall'intervento; in questo caso viene ripercorsa la procedura prevista per l'approvazione di un nuovo progetto come sopra illustrata.
ESECUZIONE DEI LAVORI - I lavori vengono realizzati direttamente in
ECONOMIA con la forma dell'AMMINISTRAZIONE DIRETTA, tramite i S.F.R., o mediante concessione amministrativa alle
C.M.; l'importo dei lavori non può comportare una spesa complessiva
superiore ai 200.000 Euro.
I lavori possono essere realizzati IN ECONOMIA anche con la forma del COTTIMO
FIDUCIARIO, procedura negoziata per l'affidamento di lavori di particolari tipologie e
di importo non superiore ai 200.000 Euro. L'affidamento è preceduto da
indagine di mercato fra almeno 5 imprese; per
importi < 20.000 Euro si può procedere per incarico
diretto. L'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori
b) prezzi unitari per lavori e somministrazioni
c) condizioni di esecuzione
d) termine dei lavori
e) modalità di pagamento
f) penalità
CERTIFICATO DI COLLAUDO O DI REGOLARE ESECUZIONE - Al termine dei lavori i Servizi e eli Enti interessati dovranno
trasmettere alla Dir. For., tutti gli atti relativi alla
contabilità finale ivi compreso il certificato di regolare esecuzione per le
opere i cui lavori comportino nel loro ammontare complessivo definitivo, secondo le risultanze del conto finale,
una spesa non superiore a L. 500.000.000.
Per le opere di importo superiore a tale somma la designazione dei collaudatori viene
effettuata ai sensi dell'art. 53 della L.R. 42/1984.
Per opere eseguite a cura degli Enti interessati (C.M.) la
trasmissione degli atti di contabilità finale dovrà avvenire
tramite i S.F.R. competenti per territorio.-
L'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione ovvero di collaudo viene effettuata
con decreto del Dirigente della Dir. For.
ALTRE PROCEDURE - Per tutti gli altri aspetti procedurali intermedi si seguirà la normativa di cui alla L.R. 42/1984, alla circolare esplicativa di detta Legge n. 20 del 2.4.1985 nonché alle norme statali vigenti in quanto
compatibili.
PROCEDURE PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI PRONTO INTERVENTO (P.I.) IDRAULICO-FORESTALI DA PARTE DEI SERVIZI FORESTALI REGIONALI
SEGNALAZIONE DELLA NECESSITÀ DI INTERVENTO - Con
telegramma da parte del S.F.R. o della C. M. competente inviato alla
Dir. For., viene segnalata e richiesta la necessità di attivare dei lavori di
P.I. (L.R. 52/78 art. 12); il telegramma deve contenere:
1. località
2. evento dannoso
3. tipo di opere interessate dal danno
4. importo
5. dichiarazione che sussistono obiettive condizioni di pericolo per la pubblica incolumità.
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - La Dir. For., verificata la segnalazione, predispone il decreto del dirigente regionale immediatamente eseguibile, con il quale si assume l'impegno di spesa, si dà incarico al S.F.R. competente per territorio di eseguire i lavori e si autorizza l'apertura di credito a favore del Funzionario delegato, dirigente del
S.F.R... L'inizio dei lavori segue l'esecutività del citato decreto presidenziale.
DECRETO DEL DIRIGENTE E ACCREDITO FONDI - La Dir. For. predispone la
D.G.R. .
ESECUZIONE DEL PROGETTO NECESSARIO - Il S.F.R. avvia l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto predisposto nel frattempo ed esegue, in corso d'opera, tutte le necessarie varianti per la buona riuscita dei lavori. Non è richiesto alcun parere per gli aspetti ambientali,
APPROVAZIONE DEL PROGETTO CONSUNTIVO E DELLA CONTABILITÀ FINALE - A fine lavori il S.F.R. redige la perizia a consuntivo, contenente gli aspetti progettuali delle opere e lavori eseguiti e la contabilità finale con la prescritta certificazione di regolare esecuzione dei lavori. La perizia viene approvata con decreto del Dirigente della
Dir. For.