LA REGISTRAZIONE IN CASO D'USO
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La registrazione degli atti giuridici viene utilizzata ai fini della conservazione e della pubblicità facendo riconoscere agli stessi certezza ed esistenza legale e giuridica. La registrazione conferisce agli atti data certa ed in genere riguarda quegli atti scritti con rilevanza economica. Ci sono atti soggetti all'imposta di registro fin dalla loro origine ed altri che scontano l'imposta solo in caso d'uso.
Il Testo Unico dell'imposta di registro - DPR n. 131 del 26.04.1986 - all'art. 6 dispone che si ha caso d'uso quando un atto si deposita presso le cancellerie giudiziarie per essere acquisito agli atti per l'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo.
Modalità di registrazione
Per la registrazione si dovrà presentare un originale dell'atto e una sola fotocopia oppure più originali dell'atto da registrare.
Si devono apporre le marche da bollo da 10,33 euro sugli originali e le copie (una marca ogni 4 facciate); dovranno essere utilizzati i modelli distribuiti dall'Ufficio di Registro (stampato meccanografico per richiesta registrazione e stampato riepilogativo).
Art. 6 del DPR n. 131 del 26.04.1986: Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.
d.ssa Simona Marangon