UNITA' TECNICA FINANZA DI PROGETTO
Torna all'indice degli approfondimenti
Riferimenti normativi :
- Legge 17 maggio 1999 n. 144, art 7 (Disposizioni istitutive della Unità
tecnica Finanza di progetto);
- Delibera CIPE 9 giugno 1999 n. 80 (Regolamento istitutivo della Unita tecnica
Finanza di progetto);
- Legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 57 (ulteriori disposizioni in materia di
finanza di progetto);
- Delibera CIPE 3 maggio 2001 n. 57 (Attuazione art. 57 della Legge 388/2000);
L’Unità tecnica Finanza di Progetto (UFP) – istituita presso il CIPE ai sensi dell’art.7 della legge 17 maggio 1999, n.144 – è composta da quindici esperti, dotati di specifiche competenze nei settori legale, economico-finanziario ed ingegneristico, provenienti dal settore privato e dalla pubblica amministrazione, con esperienze maturate sia in Italia che all’estero.
Le missioni istituzionali dell’Unità sono:
la promozione, all’interno delle pubbliche amministrazioni, dell’utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati;
il supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attività di individuazione delle necessità idonee ad essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica;
il supporto alle commissioni costituite nell’ambito del CIPE su materie inerenti il finanziamento delle infrastrutture;
l’assistenza alle pubbliche amministrazioni nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell’art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ss.mm., nelle attività di predisposizione dei bandi di gara per l’aggiudicazione delle concessioni, nel corso della procedura di aggiudicazione e nella fase di valutazione delle offerte ricevute;
l’assistenza nella predisposizione della documentazione relativa alle operazioni di finanziamento mediante finanza di progetto.
La UFP esercita la propria attività nel quadro degli investimenti individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici. L’intervento di assistenza e consulenza è subordinato alla richiesta da parte dell’amministrazione interessata.
Con la legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n.388 le competenze dell’Unità sono state ulteriormente estese. L’articolo 57 dispone infatti che “Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal DPEF 2001-2004 (…) le amministrazioni statali, in fase di pianificazione e attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni dell’unità tecnica finanza di progetto (…)”.
Il quadro dei compiti dell’UFP comprende inoltre:
lo svolgimento di attività di policy making, attraverso la formulazione di raccomandazioni in merito ai mutamenti legislativi necessari a rimuovere ostacoli alla diffusione della tecnica di finanza di progetto;
la promozione di forme alternative di partenariato pubblico-privato;
la creazione di un osservatorio sulle operazioni avviate e realizzate in finanza di progetto;
l’organizzazione di attività formative per le pubbliche amministrazioni;
la predisposizione e diffusione di documenti esplicativi sulle tecniche di finanza di progetto.
Sul sito della Unità Tecnica Finanza di progetto è possibile trovare tutte
le norme e gli approfondimenti relativi ai compiti istituzionali assegnati e
alla finanza di progetto (http://www.utfp.it/default.htm)