Legge 17 gennaio 1994, n. 47
(G.U. 25-1-1994, n.19)
Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575.
Articolo - 1
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente
nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) riordinamento delle comunicazioni di cui all'articolo 10-bis della citata legge
n. 575 del 1965, e successive modificazioni, finalizzato a stabilire nuove modalità di compilazione, aggiornamento e trasmissione, anche per via
informatica, dei dati e l'obbligo di consultazione degli stessi prima di adottare i
provvedimenti o di autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'articolo 10
della medesima legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni;
b) previsione che la trasmissione dei dati di cui alla lettera a) per via informatica o in più copie sia effettuata previo pagamento delle spese di
riproduzione;
c) individuazione dei casi in cui la pubblica amministrazione può adottare i provvedimenti o gli atti richiesti e può concludere i contratti e subcontratti sulla
base di una dichiarazione dell'interessato avente i contenuti di cui all'articolo 10-sexies, comma 7, della citata legge n. 575 del 1965, e successive
modificazioni, e la cui sottoscrizione sia autenticata con le modalità stabilite
dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
d) definizione dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli
enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le
società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non
possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui
all'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, né
rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10, se
non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel
territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla medesima legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, ovvero di
tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate.
Articolo - 2
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 della presente legge è adottato a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Articolo - 3
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 della presente legge e, comunque, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'articolo 10-sexies della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, è abrogato.
Articolo - 4
1. L'articolo 21 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesta alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva per i provvedimenti, gli atti od i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi lire 50 milioni.