Decreto del Ministero dell'Interno 16 dicembre 1997, n. 486
(G.U. del 19 gennaio 1998 n. 14)
Regolamento recante norme per lo snellimento delle procedure in materia di comunicazioni antimafia.
Indice
Art.
1 - Certificazioni o attestazioni delle camere di commercio industria e artigianato
Art. 2 - Collegamento telematico
Art. 3 - Oggetto e modalità del collegamento
Art. 4 - Procedure per l'interrogazione dell'archivio
Art. 5 - Dicitura antimafia
Art. 1 - Certificazioni o attestazioni delle camere di commercio industria e artigianato
1. Le certificazioni o attestazioni delle camere di commercio, industria e artigianato, d'ora in avanti indicate come camere di commercio, recanti la dicitura di cui all'articolo 5, sono equiparate, a tutti gli effetti, alle comunicazioni o segnalazioni delle prefetture che attestano l'insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
2. L'acquisizione agli atti dell'Amministrazione interessata e degli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 490 del 1994, ovvero del concessionario di opere o servizi pubblici, delle certificazioni o attestazioni di cui al comma 1, munite della dicitura ivi prevista, rilasciate in data non anteriore a sei mesi, esonera dalla richiesta della comunicazione nonché della presentazione dell'autocertificazione, previste, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo n. 490 del 1994.
3. Le richieste delle certificazioni o attestazioni di cui al comma 1 devono essere presentate alle camere di commercio dalla persona interessata o da persona dalla stessa delegata a norma dell'articolo 2-ter del decreto legislativo n. 490 del 1994 e successive modificazioni.
4. Le attestazioni o certificazioni delle camere di commercio prive della dicitura di cui all'articolo 5 non implicano di per sé la sussistenza di una delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 490 del 1994, ma in tal caso deve essere richiesta la comunicazione di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo.
5. Nulla é innovato per i procedimenti per i quali non é richiesta alcuna certificazione o attestazione rilasciata dalle camere di commercio.
6. Le camere di commercio, nell'esercizio della loro attività amministrativa, utilizzano il collegamento telematico disciplinato dal presente regolamento per acquisire, nei casi previsti dalla legge, le segnalazioni o comunicazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 490 del 1994.
Art. 2 - Collegamento telematico
1. É attivato un collegamento telematico tra il sistema informativo delle camere di commercio e il sistema informativo della prefettura di Roma. 2. Il sistema informativo delle camere di commercio é quello di cui agli articoli 21, comma 4 e 23, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, operante, tra l'altro, per il trattamento automatizzato degli elenchi, ruoli, albi e registri delle camere di commercio. 3. Il sistema informativo della predetta prefettura sarà alimentato, per quel che concerne i dati antimafia, dal centro elaborazioni dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n.121.
Art. 3 - Oggetto e modalità del collegamento
1. Il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, d'ora in avanti indicato come C.E.D., costituisce un apposito archivio informatico contenente l'elenco delle persone alle quali sono stati comminati i provvedimenti di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
2. Per ciascuna persona sono inseriti nell'archivio informatico i seguenti dati: cognome e nome; sesso; data e provincia di nascita; cittadinanza; comune di residenza.
3. Il C.E.D. garantisce la completezza e l'aggiornamento costante dell'archivio.
4. Il C.E.D. rende accessibile, con modalità telematica, l'archivio di cui al comma 1 al sistema informativo della prefettura di Roma e, per il tramite di questo, a quello delle camere di commercio per l'effettuazione di interrogazioni nominative o per l'acquisizione delle segnalazioni o comunicazioni previste dal comma 6 dell'articolo 1.
Art. 4 - Procedure per l'interrogazione dell'archivio
1. L'interrogazione nominativa di cui all'articolo 3, comma 4, é effettuata da dipendenti delle camere di commercio addetti alle certificazioni e attestazioni previste dal presente regolamento, appositamente abilitati dal responsabile del procedimento individuato in base alle norme organizzative delle singole camere di commercio.
2. Il sistema di collegamento deve garantire la individuazione del dipendente che effettua ciascuna interrogazione.
3. Il sistema informativo delle camere di commercio garantisce che qualora l'interrogazione nominativa di cui all'articolo 3, comma 4, corrisponda ad una iscrizione presente nell'archivio informatico di cui all' articolo 3: a) sia sospeso il rilascio del certificato relativo alle iscrizioni di cui all'allegato 3, lettere d) ed e), del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; b) sia consentito il rilascio del certificato relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o ad altre iscrizioni diverse da quelle indicate nella lettera a), privo della dicitura di cui all'articolo 5.
4. Il sistema informativo delle camere di commercio garantisce, altresì, qualora l'interrogazione nominativa di cui all'articolo 3, comma 4, risulti negativa, che venga automaticamente inserita nel testo della certificazione o attestazione richiesta la apposita dicitura di cui all'articolo 5. In ogni caso, le camere di commercio possono rilasciare le certificazioni e le attestazioni di cui al presente decreto prive della predetta dicitura quando l'interessato ne faccia espressa richiesta.
5. Nei casi previsti dal comma 3, il dipendente della camera di commercio informa l'interessato che occorre acquisire presso la competente prefettura la comunicazione di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo n. 490 del 1994, anche per i provvedimenti di competenza delle camere di commercio, quando deve disporsi la sospensione o cancellazione dell'iscrizione.
6. Gli elementi essenziali di ogni certificato rilasciato sono conservati in un apposito archivio informatico del sistema informativo delle camere di commercio accessibile telematicamente da parte delle prefetture competenti, secondo quanto previsto dall'articolo 2-bis, lettera c) del decreto legislativo n. 490 del 1994.
7. Il sistema informativo delle camere di commercio collabora con il C.E.D. per consentire l'abbinamento a ciascun nominativo, presente nell'archivio costituito a norma dell'articolo 3, del relativo codice fiscale.
1. Le certificazioni delle camere di commercio sono equiparate alle comunicazioni qualora riportino in calce la seguente dicitura: "Nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni nonché del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. La presente certificazione é emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico previsto dall'articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 490 del 1994 e dal relativo regolamento di attuazione e sulla base delle comunicazioni inoltrate in via telematica dalla prefettura di Roma".
2. Con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato a norma dell'art. 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono definiti i certificati di iscrizione nel registro delle imprese, recanti la dicitura di cui al comma 1, relativi ai soggetti individuati nell'allegato 5 del decreto legislativo n. 490 del 1994.
3. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i modelli di certificazione previsti dal presente regolamento e relativi agli altri registri, albi, ruoli ed elenchi tenuti dalle camere di commercio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.