Codice civile - art. 1460 "eccezione d'inadempimento"
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti puņ rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (1565).
Tuttavia non puņ rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto č contrario alla buona fede (1375).