Codice civile - art. 1666 "verifica e pagamento di singole partite"

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Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti puņ chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore puņ domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.

Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti (att. 181).