Codice civile - art. 1669 "rovina e difetti di cose immobili"
Quando si tratta di edifici o di altre cose
immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci
anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della
costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di
rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del
committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno
dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia