Codice civile - art. 2615-ter "Società consortili"

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Le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602. 
In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

 

Art. 2602 Nozione e norme applicabili 

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (att. 223). 
Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.