Codice civile - art. 2615-ter "Società consortili"
Le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602.
In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.
Art. 2602 Nozione e norme applicabili
Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (att. 223).
Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.