Codice Penale - articolo 444
Codice Procedura Penale - articolo 444
Applicazione della pena su richiesta
1. L'imputato e il pubblico ministero possono
chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una
sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero
di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
(comma così sostituito dall'articolo 1 della legge n. 134 del 2003)
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1
i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,
nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto
comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a
pena pecuniaria.
(comma introdotto dall'articolo 1 della legge n. 134 del 2003)
2. Se vi è il consenso anche della parte che non
ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se
ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena
indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che
vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il
giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al
pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione
dell'articolo 75 comma 3.
(comma così sostituito dall'articolo 32 della legge n. 479 del 1999)
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.