Legge Regione Veneto 13 gennaio 1976 n. 3
(B.U.R. 3/1976)
Riordinamento dei Consorzi di Bonifica e determinazione dei relativi comprensori.
Titolo I - Determinazione dei Comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica
Articolo 1
Il Consiglio regionale provvede a delimitare comprensori aventi caratteristiche e dimensioni idonee per l'assolvimento dei servizi di bonifica, nei territori del Veneto classificati comprensori di bonifica ai sensi del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni e in quelli classificati comprensori di bonifica montana a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni.
Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza. (1)
Le cartografie indicanti i perimetri di contribuenza sono approvate dal Consiglio regionale. (2)
Le successive modifiche od integrazioni dei perimetri di contribuenza sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. (3)
Il Consiglio regionale provvede pure a classificare altri territori del Veneto secondo le leggi citate e a riadeguare, qualora si manifestino migliori condizioni di servizio, i comprensori di cui al primo comma.
Dette funzioni saranno esercitate nel rispetto delle competenze statali di cui alla lett. f) dell'art. 4 del DPR 15 gennaio 1972, n. 11.
Articolo 2
Nell'ambito di ciascun comprensorio delimitato ai sensi dell'art. precedente, la Giunta regionale costituisce un Consorzio di bonifica, ente di diritto pubblico, secondo le disposizioni della presente legge, nonchè determina la data e le modalità di prima convocazione delle assemblee consortili.
Titolo II - Organizzazione dei Consorzi
Articolo 3
Sono organi del Consorzio:
- il consiglio
- la giunta
- il presidente
- il collegio dei revisori dei conti.
Gli organi restano in carica cinque anni. La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, determina l'indennità spettante al presidente, ai membri della giunta e del consiglio e il compenso per i componenti il collegio dei revisori dei conti.
Articolo 4
Il consiglio è composto da 30 consiglieri eletti dai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile e dagli imprenditori agricoli, paganti il contributo consortile, fra gli aventi diritto al voto.
Fanno parte del Consiglio un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta Regionale ed un rappresentante per ogni Provincia e comunità montana ricadenti, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile. (4)
I rappresentanti delle Province (5) e delle comunità montane sono eletti tra i componenti dei rispettivi Consigli e possono essere sostituiti in qualsiasi momento, con le medesime procedure.
I decreti costitutivi e gli statuti consortili possono prevedere che l'assemblea degli elettori sia ripartita in più sezioni, ciascuna competente ad eleggere una quota dei consiglieri, in proporzione al complesso dei voti spettanti ai soggetti indicati nel precedente comma.
Articolo 5 (6)
I proprietari e gli imprenditori agricoli di cui al precedente articolo hanno diritto ad un voto e lo esercitano una sola volta e nell'ambito di una sola fascia di rappresentanza, cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.
In caso di comunione si considera quale rappresentante il primo intestatario della corrispondente partita catastale consortile, fatta salva la possibilità di delega congiunta ad altro intestatario conferita con atto scritto autenticato nelle forme di legge. (7)
Per le persone giuridiche il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi rappresentanti, fatta salva la possibilità di delegare il diritto di voto nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto. (8)
Il consorzio di bonifica entro il termine di trenta giorni antecedente la data fissata per le elezioni deve inviare ad ogni avente diritto al voto una comunicazione contenente la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali. (9)
Articolo 6
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato i consorziati sono divisi in tre fasce, ad ognuna delle quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola fascia.
2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate.
3. Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun consorzio decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati di prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti di ciascun consorzio decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima fascia.
4. Alla seconda fascia appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza fascia.
5. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti vanno desunti da quanto iscritto nei bilanci preventivi e dei ruoli dei consorzi di bonifica relativi all'anno in cui si svolgono le elezioni.
6. Alla terza fascia viene assegnata una rappresentanza in seggi, in rapporto alla contribuenza, con una graduazione decrescente, secondo la tabella allegata. Alla seconda fascia sono assegnati i seggi non attribuiti alla terza fascia. (10)
Articolo 7
L'elezione del Consiglio si svolge su presentazione di liste concorrenti comprensive di un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati alla fascia e non superiore al doppio dei seggi stessi. (11)
Le liste dei candidati sono presentate, per la prima fascia, da un numero di aventi diritto al voto non inferiore a 100, per la seconda fascia da un numero aventi diritto al voto non inferiore a 100 e per la terza fascia da almeno il 2 per cento degli aventi diritto al voto. (12)
I seggi sono assegnati alle liste che abbiano ottenuto almeno il dieci per cento dei voti validi. L'assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, con esclusione della parte frazionaria del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti, o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. (13)
Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di esprimere al massimo tre preferenze per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.(14)
All'interno di ogni lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze ed, in mancanza o esaurite le eventuali preferenze, secondo l'ordine di lista.
In caso di parità di voti di lista i seggi vengono ripartiti in parti eguali, assegnando l'eventuale seggio dispari al candidato più anziano.
Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.
Le schede di votazione ed il verbale delle operazioni elettorali devono essere inviati alla Giunta regionale, entro 8 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentati alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell'albo consortile.
La Giunta regionale decide i ricorsi i provvede anche d' ufficio all'annullamento delle elezioni.
Articolo 8
Il Consiglio è validamente costituito dai membri eletti dall'assemblea.
Alla convalida della elezione dei consiglieri provvede il Consiglio nella prima seduta.
Il Consiglio delibera validamente con la maggioranza dei componenti elettivi e con la maggioranza dei voti dei presenti.
Il Consiglio resta in carica 5 anni. Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti organi.
Le elezioni del Consiglio potranno avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.
Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti per la gestione interinale del Consorzio, fino all'effettivo insediamento dei nuovi organi.
Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, ancorché sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto, secondo le preferenze o l'ordine di lista.
I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti. (15)
Articolo 9
Il Consiglio si riunisce in prima seduta su convocazione del Presidente uscente e, comunque, entro 50 giorni dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.
In sede di prima costituzione del Consorzio, il Consiglio delibera lo Statuto entro 90 giorni dalla data di elezione degli organi. (16)
Articolo 10
Nella prima seduta il Consiglio elegge nel suo interno, con separate votazioni, il Presidente, il Vice-Presidente ed altri 5 componenti della Giunta, salvo che lo Statuto non preveda un numero inferiore di componenti. (17)
Il rappresentante della Regione fa parte di diritto della Giunta.
La carica di Presidente è incompatibile con le cariche di Sindaco, di Assessore Comunale, di Presidente e Componente di Giunta di Comprensorio (18) e di Comunità Montana, di Consigliere regionale, di Presidente di Amministrazione provinciale, di Assessore provinciale, di Presidente di Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e di Presidente di Ente Provinciale per il Turismo (19).
Articolo 11
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
2. I componenti del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri.
3. La Giunta regionale nomina uno dei membri effettivi con il compito di presiedere il Collegio.
4. I rimanenti revisori effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio del Consorzio. (20)
Articolo 12
Il consiglio del consorzio entro tre mesi dalle elezioni degli organi di cui all'articolo 10 delibera il nuovo statuto.
I regolamenti di amministrazione, ivi compreso quello dell'ordinamento dei servizi e dello stato giuridico e del trattamento economico del personale, sono adottati dal consiglio del Consorzio e approvati dalla Giunta regionale.
Lo statuto viene pubblicato nell'albo del Consorzio e dei Comuni territorialmente interessati per otto giorni e trasmesso con le eventuali opposizioni entro gli otto giorni successivi alla Giunta regionale.
La Giunta regionale approva gli statuti, apporta eventuali modifiche, sentiti i consorzi interessati e la competente Commissione consiliare.
Articolo 13
Il Consiglio regionale, allo scopo di soddisfare esigenze comuni a più comprensori, può costituire Consorzi di bonifica di secondo grado su proposta dei Consorzi di bonifica interessati, o comunque sentito il parere degli stessi, secondo quanto disposto dall'art. 57 del RD 13 febbraio 1933, n. 215.
Titolo III - Funzione dei Consorzi
Articolo 14
Oltre alle funzioni previste dalle norme vigenti, ai Consorzi di bonifica può essere affidata in concessione dallo Stato, dalla Regione o da altri enti territoriali operanti nel Veneto, l'esecuzione di opere pubbliche di loro competenza.
I Consorzi di bonifica partecipano alla elaborazione di piani territoriali e urbanistici, nonchè dei piani e programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti.
Articolo 15
I Consorzi di Bonifica provvedono alla predisposizione del Piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed ai suoi aggiornamenti in coordinamento con la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici vigenti, i Piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 nonchè con le previsioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36. (21)
Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale deve disporre:
a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte secondo le possibili utilizzazioni produttive e le direttive della trasformazione agraria e in zone urbane individuate dagli strumenti urbanistici adottati dai Comuni; (22)
b) la individuazione delle opere pubbliche di bonifica integrale o montana e delle altre opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale stabilendo le priorità di esecuzione;
c) le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità statali e regionali, per l'imposizione di vincoli di difesa dell'ambiente naturale del comprensorio.
Nella predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale si deve tener conto della situazione idrografa del comprensorio e delle opere di difesa idraulica ricadenti nei bacini interessati.
Il piano è depositato presso la Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e negli albi dei Comuni interessati.
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso, gli interessati possono prendere visione del piano presso il Consorzio di bonifica e presentare le proprie osservazioni. Il Consorzio di bonifica, entro i successivi 20 giorni, trasmette alla Giunta regionale il piano e le osservazioni accompagnate da proprie controdeduzioni.
Alla scadenza del termine fissato dal comma precedente il piano, su proposta della Giunta regionale, sentito il comitato consultivo regionale di cui al successivo articolo 18, è approvato dal Consiglio regionale che decide sulle eventuali osservazioni.
Articolo 16
In caso d'inerzia di un Consorzio di bonifica, la Giunta regionale può fissare un termine entro il quale il Consorzio deve completare la predisposizione del piano generale di bonifica e tutela del territorio rurale.
Decorso inutilmente il termine medesimo, la Giunta regionale nomina un commissario per i necessari adempimenti.
Titolo IV - Esecuzione delle opere e ripartizione delle spese
Articolo 17
Nel quadro del piano regionale di sviluppo, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva i piani generali per la programmazione della bonifica e dell'assetto del territorio rurale. Entro tale ambito, la Giunta regionale approva i programmi esecutivi delle opere per l'assetto dei comprensori di bonifica. (23)
I progetti esecutivi delle opere per importi fino a cinquecento milioni di lire (24), sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale (25) sentita la competente Commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui all' art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 (26).
Per importi superiori a cinquecento milioni di lire il parere di cui sopra è espresso dalla commissione tecnica regionale di cui all' art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 (27), che viene integrata in via permanente dal dirigente della segreteria per le attività produttive, settore primario e terziario, dal direttore del dipartimento per l'agricoltura (28) e dal direttore del dipartimento per le foreste e l'economia montana. Quando la commissione esamina questioni attinenti alla bonifica questa viene integrata da tre esperti del settore nominati dalla Giunta regionale.
Le funzioni già esercitate dai comitati provinciali per la bonifica integrale in materie attribuite alla competenza regionale ai sensi del DPR 15 gennaio 1972, n. 11, sono svolte dalla Regione che potrà avvalersi delle commissioni di cui al secondo comma del presente articolo.
L'approvazione dei progetti esecutivi comporta la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità ed urgenza delle relative opere.
Articolo 18
(omissis) (29)
Articolo 19
Fino all'approvazione del piano generale di bonifica e del programma delle relative opere di competenza della Regione,la presentazione dei progetti esecutivi di singole opere da parte dei Consorzi interessati deve essere autorizzata dalla Giunta regionale.
Per l'istruttoria e l'approvazione dei progetti di cui sopra si applicano le norme di cui all'articolo 17 (30).
Articolo 19 bis
1. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, i Consorzi di bonifica, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.
2. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica devono rivedere entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.
3. Le somme introitate ai sensi del comma 2 devono essere esclusivamente utilizzate a riduzione delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi di cui al comma 1.
4. I Consorzi di bonifica possono stipulare con gli enti locali ricadenti nel Comprensorio consortile specifici accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di definire in modo integrato e coordinato questioni di interesse comuni. (31)
Articolo 20
1. I Consorzi di bonifica integrale e montana provvedono al riparto ed alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui beneficiari, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 10 e 11 del RD 13 febbraio 1933, n. 215.
2. I Consorzi provvedono inoltre, attenendosi alle direttive fissate dalla Giunta regionale, al riparto delle spese di funzionamento dell'ente nonchè delle spese per la gestione dei servizi e delle opere di interesse generale.
3. Le deliberazioni consortili di riparto delle spese sono depositate presso la Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel foglio annunzi legali della provincia o delle province interessate.
4. Contro le deliberazioni di riparto è ammesso ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla predetta pubblicazione.
5. La Giunta regionale approva le deliberazioni di riparto e decide contestualmente sugli eventuali ricorsi, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. Il Consorzio ha la facoltà di dare immediata esecuzione alle deliberazioni di riparto, salvo i conguagli che si rendessero necessari a seguito delle modifiche introdotte dalla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale stabilisce criteri generali e metodologie uniformi per la redazione dei piani di classifica per il riparto provvisorio e definitivo degli oneri di bonifica e di irrigazione di cui al Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
7. I piani di classifica individuano i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabiliscono i parametri per la quantificazione dei medesimi e determinano l'indice di contribuenza di ciascun immobile.
8. Nella redazione dei piani di classifica, i Consorzi di bonifica devono, tramite il catasto consortile, individuare le proprietà soggette al pagamento degli oneri di bonifica, in ragione dei benefici conseguiti.
9. In ogni caso, il beneficio va commisurato in riferimento alle superfici degli immobili oggetto del beneficio medesimo applicando i criteri e le metodologie di cui al comma 6. (32)
Articolo 21
La misura del concorso regionale nelle spese di esecuzione delle opere di bonifica di competenza regionale è quella stabilita dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nelle aree riconosciute svantaggiate ai sensi della vigente normativa comunitaria, il concorso regionale nella spesa delle opere anzidette, quando non sia a totale carico della Regione, è elevato dal 78 all'88 per cento.
E' posta a totale carico della Regione la spesa occorrente per la sistemazione dei corsi d' acqua naturali pubblici prevalentemente connessi alle esigenze della bonifica. (33)
Articolo 22 (34)
Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.
Articolo 23 (35)
Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del precedente articolo, deve provvedere, a richiesta anche di uno solo degli interessati, il Consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi.
Il provvedimento di approvazione dei progetti di tali opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
In caso di assoluta inerzia dei proprietari, la Giunta regionale, su richiesta del Consorzio interessato, può autorizzare il Consorzio medesimo ad intervenire nei modi e con le forme previste dal presente articolo.
La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi comuni a più fondi o relativi ad un solo fondo, è effettuata dal Consorzio di bonifica.
Gli oneri suddetti sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza regionale.
I progetti dei lavori e i provvedimenti di ripartizione degli oneri sono approvati dalla Giunta regionale.
Titolo V - Vigilanza e controlli
Articolo 24
(omissis) (36)
Articolo 25
(omissis) (37)
Articolo 26
(omissis) (38)
Articolo 27
(omissis) (39)
Titolo VI - Disposizioni transitorie
Articolo 28
I Consorzi di bonifica costituiti ai sensi delle leggi statali continuano ad operare dopo l'entrata in vigore della presente legge. Essi sono sciolti con l'approvazione, per il comprensorio di competenza, dello statuto dei nuovi Consorzi, da parte della Giunta regionale.
Il patrimonio dei Consorzi disciolti passa ai nuovi Consorzi di bonifica, secondo quanto disposto dalla Giunta regionale, tenuto conto della superficie comprensoriale e del numero dei consorziati.
Il rinnovo degli organi dei Consorzi di bonifica scaduti o che scadranno dopo l'entrata in vigore della presente legge sarà attuato secondo le norme del precedente titolo secondo.
Articolo 29
Nelle zone dove è particolarmente diffusa la conduzione di terreni in affitto ed a mezzadria, fino a che i fittavoli e i mezzadri non saranno iscritti nei catasti consortili, la Giunta regionale può nominare, su designazione delle categorie professionali agrarie interessate, fino a tre rappresentanti dei fittavoli e dei mezzadri nel consiglio dei Consorzi di bonifica, oltre ai consiglieri di cui all' articolo 4.
Titolo VII - Modificazione della Legge Regionale 31 gennaio 1975, n. 22 " Contribuzione nelle spese di gestione di comprensori di bonifica soggetti a particolare onerosità "
Articolo 30
Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 22 , è abrogato e sostituito dal seguente:
(omissis) (40)
Articolo 31
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note
(1) Comma aggiunto da art. 1 legge regionale 19 agosto 1996, n. 25 . L'art. 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 25 ha disposto che " In applicazione dell'articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 , la Giunta regionale entro dodici mesi dell'entrata in vigore della legge 19 agosto 1996 n. 25, ai sensi dell'articolo 32, lettera g) dello Statuto emana disposizioni attuative del medesimo articolo."
L'art. 8 della legge 19 agosto 1996 n. 25 ha disposto che "Entro dodici mesi dalla notifica dei criteri e delle metodologie stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale n. 3/1976 come modificato dalla presente legge come modificato dalla legge regionale 19 agosto 1996, n. 25 , i Consorzi di bonifica adeguano i rispettivi Piani di classifica ai criteri medesimi ed a quanto disposto al comma 9 del medesimo articolo.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 19 agosto 1996, n. 25 la Giunta regionale adotta i criteri generali previsti dal comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale n. 3/1976 come modificato dalla presente legge."
(2) Comma aggiunto da art. 1 legge regionale 19 agosto 1996, n. 25 . Vedi nota 1
(3) Comma aggiunto da art 1 legge regionale 19 agosto 1996, n. 25 . Vedi nota 1
(4) Articolo così sostituito da art. 58, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , inoltre le parole " Comprensorio amministrativo " sono state sostituite con la parola "Provincia", per effetto dell'art. 6, legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 .
(5) Le parole " dei comprensori amministrativi " sono state sostituite con le parole " delle Province " per effetto dell'art. 6, legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 .
(6) Articolo così sostituito dall'art. 58, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
(7) Comma così sostituito dall'art. 7, legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 .
(8) Comma così sostituito da art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 58 , che ha altresì aggiunto il terzo comma.
(9) Comma aggiunto da art. 1 legge regionale 28 dicembre 1993, n. 58 .
(10) Articolo sostituito dall'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 58 ; articolo in precedenza sostituito dal 5° comma dell'art. 58 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e modificato dall'art. 8, legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 .
(11) Articolo così sostituito dall'art. 58, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
(12) Comma così sostituito da art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 58 .
(13) Comma così sostituito da art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 58 .
(14) Comma così sostituito da art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 58 .
(15) Articolo così sostituito dall'art. 58, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
(16) Articolo così sostituito dall'art. 58, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
(17) Articolo così sostituito dall'art. 58, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
(18) I comprensori istituiti con legge regionale 12 gennaio 1979, n. 2 sono stati sciolti a seguito dell'abrogazione della predetta legge istitutiva effettuata con legge regionale 6 maggio 1985, n. 47 (art. 4).
(19) Ora azienda di promozione turistica, a norma della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , abrogata e sostituita dalla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 .
(20) Articolo sostituito da art. 4 legge regionale 28 dicembre 1993, n. 58 .
(21) Comma sostituito da art. 2 comma 1 legge regionale 19 agosto 1996, n. 25 .
(22) Lettera sostituita da art. 2 comma 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 25 .
(23) Comma così sostituito dall'art. 10, legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 .
(24) L'art. 28 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 54 , ha elevato tale importo a L.1 miliardo, poi ridotto a L.750 milioni dall'art. 3 della legge regionale 30 novembre 1978, n. 68 , ma tale modifica è stata implicitamente abrogata dall'art. 29 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , che ha ripristinato il limite di L. 500 milioni.
(25) L'art. 22, 2° comma, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , attribuisce al dirigente del dipartmento competente il compito di approvare i progetti delle opere pubbliche, previo parere degli organi consultivi e sulla base del programma delle opere da eseguire approvato dalla Giunta regionale.
(26) L'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , è stato prima sostituito dall'art. 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 , poi abrogato dall'art. 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . La Commissione consultiva in materia di lavori pubblici è ora prevista dall'art. 28 della legge regionale 42/1984 e il successivo art. 29 conferma la propria competenza per i progetti di opere pubbliche che ammontino sono a L. 500 milioni.
(27) L'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , è stato prima sostituito dall'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 , poi modificato dall'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1979, n. 68 , infine abrogato dall'art. 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . La Commisione tecnica regionale, sezione opere pubbliche, è ora prevista dall'art. 23 della legge regionale 42/1984 e il successivo art. 25 stabilisce che essa esercita le funzioni tecnico-amministrative di carattere consultivo su progettti generali e loro varianti di importo superiore a L. 500 milioni.
(28) Dal dirigente del Dipartimento per la bonifica (prima istituito con la denominazione " Dipartimento per la bonifica e la tutela del territorio rurale " dall'art. 13 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 e poi con la denominazione " Dipartimento per la bonifica " dall'art. 10 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 8 ), ai sensi dell'art. 23, lettera n), della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
(29) Articolo abrogato da art. 16 legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 ; in precedenza l'articolo era stato modificato dall'art. 11 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 .
(30) L'istruttoria e l'approvazione dei progetti sono ora regolati dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , in particolare dall'art. 12 (impegno del contributo), art. 22 (opere di somma urgenza), artt. 23 e 25 (commissione tecnica regionale), artt. 28 e 29 (commissione consultiva in materia di llpp), art. 37 (pubblicazione progetti), art. 46 (lavori suppletivi e di variante).
(31) Articolo aggiunto da art. 3 legge regionale 19 agosto 1996, n. 25 .
(32) Articolo sostituito da art. 4 legge regionale 19 agosto 1996, n. 25 .
(33) Articolo così sostituito dal 5° comma della' art. 58 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
(34) Articolo richiamato dall'art. 59, comma 6° della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , per l'esercizio delle potestà surrogate da parte dei consorzi di bonifica, al fine di eseguire e mantenere le opere minori necessarie per dare funzionalità al sistema della bonifica di competenza di singole aziende agricole, le cui spese saranno iscritte a carico di queste ultime nei ruoli ordinari della contribuenza.
(35) Articolo richiamato dall'art. 59, comma 6° della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , per l'esercizio delle potestà surrogate da parte dei consorzi di bonifica, al fine di eseguire e mantenere le opere minori necessarie per dare funzionalità al sistema della bonifica di competenza di singole aziende agricole, le cui spese saranno iscritte a carico di queste ultime nei ruoli ordinari della contribuenza.
(36) Articolo abrogato da art. 16 legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 .
(37) Articolo abrogato da art. 16 legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 .
(38) Articolo abrogato da art. 16 legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 . L'articolo risulta abrogato per effetto della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 58 art. 5; la duplice abrogazione è conseguenza del fatto che la legge regionale 53/1993 è stata riapprovata dal Consiglio regionale a seguito del rinvio governativo, ed è entrata in vigore durante la fase di controllo della legge regionale 58/93.
(39) Articolo prima sostituito dal 5° comma dell'art. 58 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e, quindi, abrogato dall'art. 18 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 .
(40) La legge regionale 31 gennaio 1975, n. 22 è stata peraltro implicitamente abrogata dall'art. 19 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 , che all'art. 3, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1989, n. 15 dispone la concessione di contributi per la gestione e la manutenzione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.