Legge Regione Veneto 27 marzo 1998, n. 5
Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambito ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.(Con le modifiche apportate legge regionale 13 settembre 2001, n. 27)
Indice
Capo I - Norme generali
Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Individuazione degli ambiti territoriali ottimali.
Capo II - Forme di cooperazione e Autorità d'ambito
Art. 3 - Forme e modi della cooperazione ed istituzione dell'Autorità d'ambito.
Art. 4 - Individuazione della forma di cooperazione.
Art. 5 - Ordinamento dell'Autorità d'ambito.
Art. 6 - Organizzazione e funzionamento dell'Autorità d'ambito.
Capo III - Programmazione, organizzazione e gestione del servizio idrico integrato
Art. 7 - Organizzazione del servizio idrico integrato.
Art. 8 - Regime di salvaguardia.
Art. 9 - Criteri per il razionale utilizzo delle risorse idriche.
Art. 10 - Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori.
Art. 11 - Cessazione delle gestioni esistenti non salvaguardate.
Art. 12 - Tariffa.
Art. 13 - Programma pluriennale degli interventi.
Capo IV - Programmazione regionale
Art. 14 - Modello strutturale degli acquedotti.
Art. 15 - Modifiche al piano regionale di risanamento delle acque.
Capo V - Controllo e partecipazione degli utenti
Art. 16 - Verifica dello stato di attuazione.
Art. 17 - Comitati consultivi degli utenti.
Capo VI - Norme transitorie e finanziarie
Art. 18 - Personale.
Art. 19 - Norme transitorie.
Art. 20 - Norma finanziaria.
Allegati
Capo I - Norme generali
1. La presente legge individua gli ambiti territoriali ottimali, disciplina le forme ed i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nel medesimo ambito territoriale nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi ed i soggetti gestori dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione e rigenerazione delle acque reflue, al fine dell'istituzione e dell'organizzazione dei servizi idrici integrati, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
2. I Comuni e le Province operano secondo criteri di solidarietà, salvaguardia e risparmio delle risorse idriche e di priorità degli usi legati al consumo umano, assicurando una gestione dei servizi rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.
Art. 2 - Individuazione degli ambiti territoriali ottimali.
1. Nel rispetto dei principi della legge n. 36/1994 e del principio di un autonomo approvvigionamento idropotabile, il territorio della Regione Veneto è suddiviso in otto ambiti territoriali ottimali, delimitati come da cartografia e relativi elenchi allegati alla presente legge (allegato A) e denominati:
a) Alto veneto;
b) Veneto orientale;
c) Laguna di Venezia;
d) Brenta
e) Bacchiglione;
f) Polesine;
g) Veronese;
h) Valle del Chiampo.
2. Alle modifiche della delimitazione degli ambiti di cui al comma 1 provvede il Consiglio regionale con propria deliberazione, sentite le Province, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e le Autorità d'ambito interessate.
3. Al fine della migliore gestione ambientale del lago di Garda, la Giunta regionale, previa stipula dei necessari accordi con la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento, può inserire i comuni dell'area del Garda ricadenti nell'ambito Veronese in apposito ambito interregionale.
4. Al fine di garantire un autonomo approvvigionamento idropotabile, la Giunta regionale, previa stipula dei necessari accordi con la Regione Friuli-Venezia Giulia, può inserire i comuni dell'area del Livenza ricadenti nell'ambito Veneto Orientale in apposito ambito interregionale.
Capo II - Forme di cooperazione e Autorità d'ambito
Art. 3 - Forme e modi della cooperazione ed istituzione dell'Autorità d'ambito.
1. Al fine di garantire la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i Comuni e le Province ricadenti in ciascun ambito istituiscono l'Autorità d'ambito, utilizzando una delle seguenti forme di cooperazione:
a) convenzione ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni;
b) consorzio ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 142/1990.
2. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla lettera a) del comma 1, la convenzione per la cooperazione è definita secondo lo schema allegato alla presente legge (allegato B).
3. Nel caso in cui la forma prescelta sia quella prevista alla lettera b) del comma 1, la convenzione per la cooperazione e lo statuto sono definiti secondo gli schemi allegati alla presente legge (allegati C e D).
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta trascorsi i quali si prescinde dal parere, può modificare gli allegati di cui ai commi 2 e 3.
5. L'Autorità d'ambito svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con il gestore del servizio anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione.
6. L'Autorità d'ambito non può svolgere attività di gestione del servizio idrico integrato.
Art. 4 - Individuazione della forma di cooperazione.
1. Ai fini del presente articolo, la consultazione tra gli enti locali partecipanti all'ambito avviene mediante la conferenza d'ambito.
2. La conferenza d'ambito è composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito ed è convocata e presieduta dal presidente della Provincia col maggior numero di abitanti residenti nei comuni dell'ambito, come indicato nell' allegato A.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni e le Province ricadenti in ciascun ambito provvedono, attraverso la conferenza d'ambito, ad individuare la forma di cooperazione nonché ad approvare lo schema di convenzione di cui al comma 2 ovvero al comma 3 dell'articolo 3.
4. La rappresentanza in seno alla conferenza d'ambito spetta ai sindaci dei Comuni partecipanti all'ambito o ai loro delegati, ed è determinata in ragione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
5. La conferenza d'ambito è validamente convocata quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 4 che di numero degli enti di cui al comma 2; i presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti.
6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 4 che di numero degli enti di cui al comma 2; i presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero degli enti.
7. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, la Giunta regionale provvede, previa diffida, in via sostitutiva, adottando come obbligatoria la forma di cooperazione che abbia ottenuto nella conferenza la maggioranza in termini di numero di abitanti e di numero di enti rappresentati, ovvero, negli altri casi, adottando la forma di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3.
8. Nei sessanta giorni successivi alla deliberazione della conferenza prevista al comma 3, ovvero alla deliberazione della Giunta regionale prevista al comma 7, ciascun ente locale provvede all'approvazione della convenzione, nelle forme e nei modi previsti dal proprio statuto, individuando altresì il soggetto autorizzato alla stipula della medesima; la convenzione istitutiva dell'autorità d'ambito viene stipulata nei successivi trenta giorni.
9. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 8 da parte del Comune, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il presidente della Provincia competente per territorio.
10. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 8 da parte della Provincia e in caso di inerzia del presidente della Provincia in ordine al comma 9, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale.
Art. 5 - Ordinamento dell'Autorità d'ambito.
1. L'Autorità d'ambito di cui al comma 1 dell'articolo 3 ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. L'ordinamento dell'Autorità d'ambito è stabilito dalla convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 3, ovvero dallo statuto di cui al comma 3 dell'articolo 3, nonchè dalle disposizioni del presente articolo.
3. Nel caso in cui l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, nella convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 3 è indicato l'ente locale responsabile del coordinamento.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, gli organi dell'Autorità sono:
a) l'assemblea d'ambito, composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito;
b) il presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, individuato nella persona del presidente della provincia o del sindaco del comune, responsabile del coordinamento;
c) il comitato istituzionale, presieduto dal presidente dell'Autorità e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea;
(1)
d) il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità.
5. Nel caso in cui l'Autorità d'ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, gli organi dell'Autorità sono:
a) l'assemblea, composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell'ambito;
b) il presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall'assemblea fra i suoi componenti;
c) il consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'Autorità e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea;
(2)
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità.
6. La rappresentanza in seno all'assemblea d'ambito spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all'ambito o agli assessori loro delegati, ed è determinata in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
7. L'assemblea prevista al comma 4 e al comma 5:
a) elegge il presidente dell'Autorità d'ambito e il collegio dei revisori nel caso previsto al comma 5, elegge rispettivamente il comitato istituzionale o il consiglio di amministrazione e nomina il direttore;
b) approva l'organizzazione, sceglie la forma di gestione del servizio idrico integrato e individua le gestioni da salvaguardare o mantenere, determinandone la durata;
c) approva i programmi di intervento, i modelli organizzativi ed i relativi piani finanziari assicurandone il coordinamento e l'integrazione;
d) approva la convenzione e relativo disciplinare regolante i rapporti tra gli enti locali ed il soggetto gestore;
e) approva le tariffe ed i relativi aggiornamenti;
f) approva le norme per il proprio funzionamento nonché per il funzionamento della struttura operativa;
g) propone eventuali modifiche dei confini dell'ambito.
h) approva i bilanci previsionali e consuntivi dell'Autorità d'ambito.
8. L'assemblea prevista al comma 4 e al comma 5 è valida:
a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; i presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione dei presenti in termini di numero degli enti;
b) in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; i presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione dei presenti in termini di numero degli enti.
9. Le deliberazioni dell'assemblea relative alle lettere b), c), d), e) del comma 7 sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; i presidenti delle Province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione delle maggioranze in termini di numero degli enti.
10. Gli atti non compresi nel comma 7 competono al presidente dell'Autorità, al comitato istituzionale di cui al comma 4 o al consiglio di cui al comma 5 e al direttore, secondo quanto stabilito dalla convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 3 o dallo statuto di cui al comma 3 dell'articolo 3.
Art. 6 - Organizzazione e funzionamento dell'Autorità d'ambito.
1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Autorità d'ambito si dota di una struttura operativa alle dipendenze del direttore; può inoltre avvalersi di uffici e servizi dei Comuni e delle Province partecipanti all'ambito, messi a disposizione a tale fine.
2. Le modalità di organizzazione sono determinate dalla convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 3 o dallo statuto di cui al comma 3 dell'articolo 3.
3. Le spese di funzionamento dell'Autorità d'ambito sono a carico degli enti locali ricadenti nell'ambito, proporzionalmente al numero degli abitanti residenti.
4. Nella fase di prima attuazione della presente legge, al fine di garantire l'avvio dell'attività, la Regione assicura alle Autorità d'ambito, dietro loro documentata richiesta, un contributo finanziario determinato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
CAPO III - Programmazione, organizzazione e gestione del servizio idrico integrato
Art. 7 - Organizzazione del servizio idrico integrato.
1. Gli enti locali partecipanti all'ambito, attraverso la forma di cooperazione individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, organizzano il servizio idrico integrato al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 36/1994, l'Autorità d'ambito, provvede, di norma, alla organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato con un unico gestore.
3. Le concessioni previste al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 36/1994 non possono essere prorogate o rinnovate.
4. Per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'ambito e di qualità del servizio prestato all'utenza, l'Autorità d'ambito può organizzare il servizio idrico integrato anche prevedendo più soggetti gestori, tenuto conto dei criteri di cui all' articolo 9.
5. Nel caso di cui al comma 4, ciascun soggetto gestore, con l'esclusione delle concessioni mantenute, deve provvedere, per la porzione di territorio servita, alla gestione di tutte le fasi del servizio idrico integrato.
6. Nel caso di cui al comma 4, l'Autorità d'ambito individua il soggetto cui compete il compito di coordinamento fra gli enti gestori ed adotta ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni.
7. Entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione di cui all' articolo 4, l'Autorità d'ambito approva l'organizzazione del servizio idrico integrato, individuando, per le gestioni non salvaguardate o mantenute, le forme di gestione del servizio da scegliersi tra le seguenti, previste dalla legge n. 142/1990: concessione a terzi, azienda speciale, società per azioni, società a responsabilità limitata.
8. Nel caso in cui la forma di gestione prescelta sia la concessione, il soggetto gestore del servizio idrico integrato è individuato mediante procedure concorsuali di evidenza pubblica di cui alla normativa vigente.
9. Qualora non si pervenga all'approvazione dell'organizzazione del servizio idrico integrato entro il termine di cui al comma 7, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in luogo dell'Autorità d'ambito inadempiente.
Art. 8 - Regime di salvaguardia.
1. L'Autorità d'ambito, in attuazione del comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36/1994, ove lo ritenesse rispondente agli interessi generali dell'ambito, può prevedere, su domanda degli enti locali proprietari, che l'organizzazione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 7 preveda anche la salvaguardia di una o più delle gestioni esistenti.
2. Al fine di assicurare il razionale utilizzo delle risorse idriche la salvaguardia deve avere carattere di temporaneità.
3. In caso di applicazione del comma 1 l'Autorità d'ambito:
a) individua le gestioni da salvaguardare;
b) definisce la durata della salvaguardia tenuto conto dei criteri di cui all' articolo 9;
c) programma l'organizzazione e la gestione del servizio idrico a regime;
4. La salvaguardia delle gestioni esistenti non deve comportare pregiudizio per l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione complessiva dell'ambito, né comportare una significativa differenziazione tra le tariffe applicate alle utenze.
5. Ciascun ente gestore salvaguardato entro diciotto mesi dalla stipula della convenzione di cui all' articolo 10 deve provvedere, per la porzione di territorio servita, all'intera gestione del servizio idrico integrato così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f) della legge n. 36/1994.
6. Per assicurare, anche per la durata della salvaguardia, una gestione del servizio idrico integrato rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità su tutto il territorio di competenza, l'Autorità d'ambito può apportare le necessarie modifiche alla porzione di territorio servito dagli enti gestori salvaguardati, ricomprendendovi anche ulteriori comuni.
7. Non sono ammesse alla salvaguardia le gestioni in economia.
8. L'ente salvaguardato, con la stipula della convenzione di cui all' articolo 10, cessa di svolgere le funzioni e le competenze attribuite all'Autorità d'ambito dalla presente legge.
Art. 9 - Criteri per il razionale utilizzo delle risorse idriche.
1. Al fine di garantire il razionale utilizzo delle risorse idriche e di assicurare una gestione dei servizi rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità nell'intero territorio regionale, le Autorità d'ambito organizzano il servizio idrico integrato di cui all' articolo 7 e disciplinano il regime di salvaguardia di cui all' articolo 8, tenuto conto anche dei criteri di cui al presente articolo.
2. Nel caso di applicazione del comma 4 dell'articolo 7, al fine di garantire adeguate caratteristiche di efficienza, efficacia ed economicità della gestione e di qualità del servizio prestato all'utenza, ciascun soggetto gestore, con l'esclusione delle concessioni mantenute, serve parti geograficamente omogenee dell'ambito territoriale ottimale con almeno 200.000 abitanti serviti, intesi quale risultato della somma tra gli abitanti residenti e la media, su base annua, delle presenze turistiche.
(3)
3. Nei territori montani, in considerazione delle particolari caratteristiche locali connesse con le peculiarità del territorio, in deroga a quanto previsto dal comma 2, l'Autorità d'ambito può provvedere, per la fase temporale della salvaguardia, alla gestione del servizio idrico integrato con soggetti gestori aventi scala territoriale corrispondente a quella delle Comunità montane.
4. Gli enti gestori oggetto della salvaguardia di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36/1994 devono essere in possesso, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti minimi:
a) essere una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o un'azienda speciale o un consorzio, di cui agli articoli 22, 23 e 25 della legge n. 142/1990;
b) gestire il servizio di acquedotto o di fognatura o di depurazione direttamente con una struttura di personale e mezzi organizzata per lo svolgimento delle funzioni e delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo;
c) avere operato secondo principi di economia, efficacia ed efficienza, valutati, basandosi su dati, indici e parametri desumibili da documenti ufficiali relativi agli ultimi tre esercizi dell'ente;
d) aver soddisfatto, nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, ad almeno una delle seguenti condizioni:
1) aver fornito il servizio di acquedotto o di fognatura, ad almeno 25.000 abitanti residenti;
2) aver erogato almeno 2,5 milioni di metri cubi annui di acqua potabile;
3) essere dotati di almeno un impianto di depurazione il cui esercizio risulti complessivamente autorizzato per almeno 50.000 abitanti equivalenti;
e) aver rispettato, nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, i livelli minimi dei servizi, così come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996.
5. L'Autorità d'ambito persegue l'obiettivo di superare la fase temporanea della salvaguardia e di addivenire alla gestione a regime del servizio idrico integrato entro quattro anni dalla stipula della convenzione di cui all' articolo 10.
Art. 10 - Rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori.
1. I rapporti tra Autorità d'ambito e soggetti gestori di ciascun ambito sono regolati da una convenzione di gestione e relativo disciplinare.
2. Al fine di cui al comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, approva una convenzione tipo e relativo disciplinare.
3. La Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di un commissario straordinario qualora non si sia pervenuti alla stipula delle convenzioni con i soggetti gestori entro un anno dalla definizione dell'organizzazione del servizio idrico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 7, termine prorogabile una sola volta e per non più di ulteriori sei mesi dalla Giunta regionale, su motivata richiesta della Autorità d'ambito.
Art. 11 - Cessazione delle gestioni esistenti non salvaguardate.
1. Entro sessanta giorni dal subentro dei nuovi soggetti gestori, gli enti locali proprietari partecipanti all'ambito provvedono allo scioglimento delle gestioni non salvaguardate.
2. In caso di inadempimento da parte degli enti locali proprietari, provvede, previa diffida, l'Autorità d'ambito competente.
1. La tariffa è determinata dall'Autorità d'ambito sulla scorta dei criteri e metodi di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/1994 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1° agosto 1996; essa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è unica per ciascuna gestione.
2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale, di perequazione degli investimenti già effettuati e per perseguire il risparmio e il razionale utilizzo della risorsa, l'Autorità d'ambito può articolare la tariffa per fasce territoriali, per tipologia d'utenza, per scaglioni di reddito, nonché per fasce progressive di consumo.
Art. 13 - Programma pluriennale degli interventi.
1. Al fine della predisposizione del programma degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 36/1994, gli enti locali partecipanti all'ambito, entro sessanta giorni dalla costituzione dell'Autorità d'ambito, operano la ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione esistenti.
2. Trascorso inutilmente il termine previsto al comma 1, alla ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti provvede in via sostitutiva, previa diffida, l'Autorità d'ambito.
3. L'Autorità d'ambito, sulla base della ricognizione delle opere presentata dagli enti locali partecipanti all'ambito, entro centottanta giorni dalla costituzione dell'Autorità d'ambito, approva il programma pluriennale degli interventi articolato per gestioni ed il relativo piano finanziario, individuando altresì le risorse finanziarie da destinare all'attuazione del programma medesimo.
4. Il programma pluriennale degli interventi di ciascun ambito è sottoposto, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , come da ultimo modificato dall'articolo 48 della legge regionale 1 ° febbraio 1995, n. 6 , e dell' articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 , al parere della commissione tecnica regionale, riunita in seduta congiunta delle sezioni opere pubbliche ed ambiente.
5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta trascorsi i quali si prescinde da parere, emana i criteri, gli indirizzi e le priorità per la predisposizione dei programmi pluriennali di intervento.
6. Decorso un anno dalla costituzione dell'Autorità d'ambito la concessione di eventuali contributi da parte della Regione per la realizzazione di opere acquedottistiche, fognarie o di depurazione è subordinata all'approvazione del programma degli interventi da parte dell'Autorità d'ambito.
6 bis I contributi regionali in materia di impianti ed infrastrutture relativi al ciclo integrato dell'acqua sono erogati con le modalità di cui agli articoli 48 e 49 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 concernente "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".
(4)
CAPO IV - Programmazione regionale
Art. 14 - Modello strutturale degli acquedotti.
1. Al fine di coordinare su scala regionale le azioni delle Autorità d'ambito, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nonché le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge n. 183/1989, approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il modello strutturale degli acquedotti del Veneto.
2. Nella definizione dei programmi pluriennali di intervento previsti all' articolo 13 le Autorità d'ambito si adeguano al modello strutturale di cui al comma 1.
3. Il modello strutturale di cui al comma 1 individua gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche necessarie per assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell'intero territorio regionale nonché criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde.
Art. 15 - Modifiche al piano regionale di risanamento delle acque.
1. Le disposizioni della presente legge sostituiscono le previsioni incompatibili del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con provvedimento del Consiglio regionale 1° settembre 1989, n. 962, e in particolare le disposizioni degli articoli 3, 4 e 22 delle norme tecniche di attuazione, relative alla individuazione ed organizzazione degli ambiti territoriali.
Capo V - Controllo e partecipazione degli utenti
Art. 16 - Verifica dello stato di attuazione.
1. La Giunta regionale, verifica periodicamente lo stato di attuazione, della presente legge da parte degli enti locali interessati, nonché il funzionamento delle Assemblee d'ambito.
2. La Giunta regionale promuove ogni iniziativa utile a garantire l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 36/1994, il rispetto delle carte dei servizi adottate dai gestori, la corretta attuazione delle formule tariffarie, il continuo miglioramento della qualità nell'erogazione e gestione, anche ambientale, dei servizi idrici integrati, nonché una omogeneità di azione delle Autorità d'ambito.
3. Per le finalità del presente articolo la competente struttura regionale, mediante la costituzione e gestione di un apposito osservatorio sulla gestione delle risorse idriche, svolge le funzioni di raccolta presso gli ambiti e i soggetti gestori di dati conoscitivi sul servizio idrico integrato, nonché di elaborazione e di diffusione dei medesimi; a tal fine sono predisposte apposite linee guida per l'omogeneizzazione degli standard da adottare per la gestione dei dati.
4. Le Autorità d'ambito e i soggetti gestori sono tenuti a fornire tempestivamente tutti i dati richiesti dalla competente struttura regionale per le finalità di cui al presente articolo.
Art. 17 - Comitati consultivi degli utenti.
1. Entro centottanta giorni dalla loro costituzione, le Autorità d'ambito costituiscono comitati consultivi degli utenti per il controllo della qualità dei servizi idrici, anche prevedendone l'articolazione per gestioni.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana una direttiva contenente criteri in ordine alla composizione, costituzione e funzionamento dei comitati previsti al comma 1.
3. Ciascuna Autorità d'ambito garantisce comunque la partecipazione dei comitati previsti al comma 1 alla elaborazione della carta di servizio pubblico da parte dei soggetti gestori.
Capo VI - Norme transitorie e finanziarie
1. Con apposita legge regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina le forme e i modi per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici, già adibito ai servizi idrici secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 36/1994. (5)
1. Le concessioni relative alla gestione di uno o più dei servizi idrici stipulate dopo l'entrata in vigore della legge n. 36/1994 e ritenute dall'Autorità d'ambito compatibili con gli obiettivi del servizio idrico integrato, possono essere temporaneamente mantenute per un periodo corrispondente a quello di durata della salvaguardia come prevista all' articolo 8, senza possibilità di proroga o rinnovo.
2. Gli impianti di acquedotto privati aventi carattere di servizio pubblico sono mantenuti in capo ai soggetti privati medesimi sino alla scadenza delle rispettive concessioni alla derivazione.
3. Gli impianti di cui al comma 2 sono individuati con apposito atto della Giunta regionale, sentite le competenti Autorità d'ambito.
3-bis. Nel caso in cui l'assemblea d'ambito non provveda ad eleggere gli
organi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 nel termine di tre mesi dalla
stipulazione di una delle forme di cooperazione di cui all'art. 3 comma 1, il
Presidente della Giunta regionale previa diffida inviata ai Presidenti delle
province ed ai Sindaci dei comuni appartenenti all'ambito territoriale
interessato affinchè provvedano alla elezione di detti organo entro e non oltre
il termine di 60 giorni, nomina un commissario ad acta per l'adozione in via
sostitutiva degli atti di cui al comma 7 lettera da b) ad h) dell'art. 5 nonchè
per la nomina in via sostitutiva del direttore (6).
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 400.000.000 per l'anno 1998, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", partita n. 4 "Istituzione servizio idrico integrato", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1998, e contemporanea istituzione del capitolo n. 50038, denominato "Iniziative per garantire l'avvio delle attività delle autorità d'ambito di cui alla legge sull'istituzione dei servizi idrici integrati", nel medesimo stato di previsione della spesa, con lo stanziamento di lire 400.000.000, in termini di competenza e cassa.
Note
(1) Lettera modificata da comma 1 art. 32 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 .
(2) Lettera modificata da comma 1 art. 32 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 .
(3) Comma così modificato da comma 1 art. 30 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .
(4) Comma aggiunto dall'articolo 55 comma 1 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .
(5) Vedi la legge regionale 9 agosto 1999, n. 34 che ha disciplinato la materia.
(6) comma aggiunta dall'art. 15 della legge regionale 13
settembre 2001, n. 27.
ATO Alto Veneto
ATO Veneto orientale
ATO Laguna di Venezia
ATO Valle del Chiampo
ATO Polesine
ATO Veronese
ATO Bacchiglione
ATO Brenta.
Termine non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni.
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