Legge Regione Veneto 9 agosto 1999, n. 34
(B.U.R. 69/1999)
Norme in materia di trasferimento di personale ai soggetti gestori del servizio idrico integrato e di personale delle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5.
Art. 1 - Trasferimento di personale ai soggetti gestori del servizio idrico integrato.
1. Il personale degli enti pubblici ed aziende speciali, indicato all'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", già adibito ai servizi idrici, viene individuato dalle amministrazioni di provenienza ed è trasferito al soggetto gestore del servizio idrico integrato con decorrenza dalla data, concordata tra le parti, di inizio della nuova gestione del servizio.
2. Il personale trasferito viene inquadrato dal soggetto gestore con riferimento esclusivo alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza ed allo stesso viene, in ogni caso, garantito un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dall'ente di provenienza all'atto del trasferimento.
3. L'ente di provenienza risponde, in via esclusiva, di tutti i crediti che il prestatore di lavoro ha maturato all'atto del trasferimento in conseguenza del lavoro prestato.
Art. 2 - Personale delle Autorità d'ambito.
1. Al personale delle Autorità d'ambito si applica il contratto nazionale di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.
2. Ai dirigenti delle Autorità d'ambito si applica il contratto nazionale di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.
3. Il conferimento a dipendenti regionali dell'incarico di direttore presso le Autorità d'ambito determina il loro collocamento in aspettativa per tutto il periodo dell'incarico.