Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 22 novembre 2001
(G.U. n. 280 del 1/12/2001)
Modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma dell'art. 20, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Art.
1 - O g g e t t o
Art. 2 - Procedura di affidamento del servizio
Art. 3 - Ammissione alla gara
Art. 4 - Cause di esclusione
Art. 5 - Termini e bando di gara
Art. 6 - Documentazione di gara
Art. 7 - Disciplina dell'offerta
Art. 8 - Criteri di aggiudicazione
Art. 9 - Valutazione delle offerte
Art. 10 - Aggiudicazione e affidamento
Art. 11 - Comunicazioni
Art. 12 - Norma finale
Allegati (omissis)
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma dell'art. 20, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Art. 2 - Procedura di affidamento del servizio
1. Gli organi di governo degli ambiti territoriali ottimali di cui
all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono soggetti aggiudicatori e procedono all'affidamento della gestione del servizio
idrico integrato, mediante gara pubblica, da espletarsi con il sistema della procedura aperta secondo le norme del presente decreto
adottando per l'aggiudicazione il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le
modalità di cui al presente decreto.
2. Qualora l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato abbia ad oggetto
attività di costruzione e gestione (lavori promiscui per servizi ed opere) si applica la disposizione di
cui all' art. 20, comma 3 della legge n. 36/1994.
1. Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti, che abbiano
sede in uno dei Paesi dell'Unione europea e nei cui confronti non sussistano le cause di esclusione di cui al successivo art. 4:
a) imprese individuali, società anche consortili, per azioni o responsabilità limitata,
società cooperative a responsabilità limitata e loro consorzi costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e modificazioni successive;
b) gruppi europei di interesse economico (Geie) costituiti ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, tra i soggetti
di cui alla lettera a);
c) consorzi stabili come definiti dall'art. 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
società consortili costituite ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile tra i soggetti di
cui alla lettera a);
d) associazioni temporanee d'imprese (Ati) costituite tra i soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ammissione dei concorrenti alla gara è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:
a) aver gestito segmenti di servizi idrici integrati a rete fissa (captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civici,
fognatura e depurazione delle acque reflue), con una popolazione servita pari almeno a quella risultante dal calcolo indicato in
allegato A, punto 1, considerando, in caso di gestione di più segmenti, la popolazione di quello con il maggior numero di abitanti
serviti. Si intende per servizio a rete fissa quello per la cui erogazione occorrano canalizzazioni, tubazioni, cavi, binari o fili
distribuiti sul territorio;
b) avere realizzato un fatturato medio annuo, nell'ultimo biennio, non inferiore a quello risultante dal calcolo indicato in
allegato A, punto 2, rapportato al segmento gestito, come verrà specificato nel bando di gara.
3. Per le imprese associate o consorziate di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1, il requisito della popolazione
servita e gli ulteriori requisiti quantitativi eventualmente richiesti nel bando possono essere posseduti cumulativamente, fermo
restando l'obbligo per almeno una di esse di detenerne non meno del cinquanta per
cento. (così modificato dal D.M. 16 aprile 2003)
4. Per la documentazione che i soggetti ammessi devono presentare per la partecipazione alla gara si applicano le norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatto, comunque, salvo l'obbligo di depositare, all'atto
dell'aggiudicazione, la relativa documentazione.
5. I soggetti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione
europea.
1. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, i soggetti:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
b) nei cui confronti sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, qualora la pendenza del procedimento riguardi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico della società;
c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, oppure sia stata applicata una pena su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; il
divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
tecnico, salvo che non siano più in carica da almeno un biennio alla data di pubblicazione del bando di gara. Resta salva in ogni caso
l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che abbiano commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
f) che abbiano agito, in occasione dell'espletamento di precedenti servizi pubblici, con grave negligenza, malafede,
imperizia o imprudenza, acclarata dai rispettivi soggetti aggiudicatori;
g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e
alle condizioni che, ai sensi del presente decreto, risultino rilevanti per la partecipazione alla procedura di gara.
2. Per le società, ovvero per i consorzi e le associazioni temporanee di cui all'art. 3, rappresenta, in ogni caso, causa di
esclusione il fatto che anche uno solo dei soci o dei componenti si trovi in una delle condizioni di cui al precedente comma.
3. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e),
f), g) e h) e dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti che non ricorra alcune
delle condizioni indicate al medesimo comma 1, lettere b) e c).
4. Qualora nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 3 sia stato rilasciato da altro Stato dell'Unione europea,
potrà essere presentata una dichiarazione giurata dell'interessato, resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio
o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, ovvero
potrà essere presentata una dichiarazione solenne dei soggetti residenti negli Stati dell'Unione europea in cui non
è prevista la dichiarazione giurata.
5. Nel caso di mancata produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti o di non ammissione alla gara a
motivo di una causa di esclusione di cui al presente articolo, il soggetto aggiudicatore
dovrà darne comunicazione motivata al soggetto non ammesso entro quindici giorni, onde consentire, nel
primo caso, l'integrazione della documentazione medesima entro i successivi quindici giorni.
Art. 5 - Termini e bando di gara
1. Il bando di gara deve necessariamente contenere tutti gli
elementi riportati all'allegato B del presente decreto, specificando:
a) il termine entro il quale devono pervenire le offerte, non inferiore a cinquantadue giorni;
b) il divieto di subappalto, salvo espressa autorizzazione;
c) l'importo della cauzione che dovrà risultare compreso tra il 10% e il 15% del fatturato previsto per il primo anno di gestione. La
cauzione, che può essere prestata anche sotto forma di cauzione fidejussoria bancaria a prima richiesta rilasciata da uno degli
istituti iscritti all'albo di cui all'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria, ovvero abilitata ad operare
in Italia, sarà restituita ai non aggiudicatari a conclusione della gara, non oltre trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.
2. Il bando di gara deve specificare che, in caso di ammissione di un solo concorrente, non si
procederà all'esperimento di gara. Il soggetto aggiudicatore, in presenza di una sola offerta valida, non
può procedere all'aggiudicazione.
3. Il bando di gara è trasmesso all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione
nella regione interessata.
Art. 6 - Documentazione di gara
1. Entro il giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il soggetto aggiudicatore deve mettere a disposizione dei concorrenti:
a) lo schema di convenzione di gestione predisposto ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'art.
8 del decreto ministeriale 1 agosto 1996, e successive modificazioni;
b) il relativo schema di disciplinare;
c) la ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognature e depurazione;
d) "il programma degli interventi, il piano finanziario e il modello gestionale e organizzativo", di cui all'art. 11, comma 3
della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
e) le informazioni in ordine alle gestioni esistenti all'atto della gara cui il concessionario
dovrà subentrare;
f) la documentazione relativa ai bilanci idrici da redigere ai sensi del decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99, qualora
disponibile;
g) ogni altro eventuale documento ritenuto rilevante dal soggetto aggiudicatore.
2. Il bando di gara indica le modalità di accesso alla documentazione, ai luoghi e agli impianti e
può prevedere la convocazione di una o più riunioni collegiali con i concorrenti, al
fine di garantire, in condizioni di trasparenza, una migliore conoscenza degli elementi necessari alla formulazione delle offerte.
Art. 7 - Disciplina dell'offerta
1. L'offerta si basa sulla documentazione di cui al punto d) art.
6, e deve prevedere entrate tariffarie nel periodo di durata della concessione, come previsto all'art. 11, comma 2, lettera c) della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, che, nel rispetto dei vincoli introdotti dal metodo normalizzato di cui all'art. 13 della legge medesima,
abbiano un valore attuale non superiore a quello previsto dal piano di ambito. Il valore attuale
è calcolato secondo le modalità previste dall'allegato C.
2. Il soggetto aggiudicatore può prevedere nel bando di gara la possibilità di concordare con l'aggiudicatario successivamente
all'aggiudicazione, varianti tecnico-progettuali migliorative, compatibilmente con l'offerta e nei limiti della medesima.
3. Il soggetto aggiudicatore, nell'ipotesi di cui al punto 2 e nei limiti in esso stabiliti, deve precisare nel bando di gara, il
contesto per il quale è possibile concordare varianti migliorative, compatibilmente con gli obiettivi della pianificazione di ambito.
4. Ogni singola offerta si compone di tre buste sigillate, la n. 1 contenente atti, documenti e certificati di cui all'art. 3, numeri 2
e 3, e all'art. 4, n. 1, con l'osservanza ed il rispetto dei successivi numeri 2, 3, 4 e 5, la n. 2 contenente la parte relativa
al requisito b) di cui al successivo art. 8 e la n. 3 contenente la parte relativa ai requisiti a), c), d), ed e), di cui al medesimo
articolo. Il soggetto aggiudicatore riporta nel bando di gara le indicazioni sul contenuto di ciascuna delle tre buste.
Art. 8 - Criteri di aggiudicazione
1. L'offerta
è valutata in base ai seguenti elementi, il cui valore relativo è espresso in parametri numerici riportati nel bando
di gara:
a) rispetto e salvaguardia dell'ambiente, ovvero riduzione dell'impatto ambientale al livello
più basso possibile, nonchè il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti, del
lavoro e del servizio;
b) miglioramenti del piano economico-finanziario relativo ai servizi oggetto della concessione, quale risulta dalla specificazione
dei costi operativi e dei costi di investimento e delle connesse ricadute sulla tariffa reale media, per l'ambito considerato, nel
rispetto dei vincoli introdotti dal metodo normalizzato. Il miglioramento consiste nella riduzione del valore attuale delle
entrate tariffarie di tali servizi per la durata della concessione, secondo le
modalità previste dall'allegato C, punto 3. In caso di offerte anormalmente basse si applica l'art. 25, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
c) anticipazione del raggiungimento o miglioramento degli standards previsti dal piano di ambito sulla base di quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, all. 8, considerando anche eventuali miglioramenti della
qualità del servizio;
d) piano di riutilizzo del personale delle gestioni preesistenti, anche al di fuori dell'ambito dell'attività connessa allo
svolgimento del servizio in questione, compatibilmente con le esigenze dell'aggiudicatario;
e) capacità tecnico-organizzativa del soggetto concorrente e della struttura che
verrà adibita alla gestione. Tale capacità è valutata mediante indicatori e documenti specificati nel bando e di
preferenza desunti dall'allegato D.
2. Il peso del criterio riportato al comma 1, lettera b) dovrà essere almeno pari a quello complessivo degli altri criteri indicati
allo stesso comma.
3. Il piano finanziario contenuto nell'offerta di cui al comma 1, lettera b), ovvero l'accettazione di quello di cui all'art. 6, deve
essere garantito da impegno irrevocabile, rilasciato da banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e finanziaria, ovvero abilitate ad operare in Italia, a provvedere ai finanziamenti necessari all'attuazione di
quanto previsto nell'offerta. All'atto della stipula del contratto, il concessionario
dovrà documentare detto impegno mediante l'esibizione di apposito contratto di finanziamento.
Art. 9 - Valutazione delle offerte
1. La valutazione delle offerte
è effettuata da una commissione nominata dal soggetto aggiudicatore dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte medesime.
2. La commissione è composta da un dirigente del soggetto aggiudicatore, che la presiede, e da altri due o quattro membri
scelti in modo da assicurare alla commissione nel suo complesso le opportune competenze in campo economico, giuridico e tecnico. I
membri sono scelti tra professori universitari di ruolo ed esperti di qualificata e comprovata esperienza. Non possono essere nominati
componenti della commissione i soggetti che nei confronti di una delle società concorrenti abbiano rilevanti interessi patrimoniali o
situazioni di parentela o di affinità con gli amministratori entro il quarto grado, oppure abbiano o abbiano avuto nel biennio
precedente rapporti di lavoro o di consulenza o conflitti di interesse, anche per controversie giudiziarie di qualsiasi tipo.
3. La commissione procede all'apertura della busta n. 1, contenente atti, documenti e certificati del soggetto partecipante e ne verifica
la sussistenza dei requisiti, dopo di chè procede, per i soli
partecipanti in possesso dei requisiti richiesti, alla apertura della busta n. 2, contenente la parte di offerta relativa ai criteri di
aggiudicazione di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), c), d), e); assegna il punteggio relativo ai punti a), c), d), e).
Successivamente procede all'apertura ed alla valutazione della busta n. 3, contenente la parte di offerta relativa al criterio di cui
all'art. 8, comma 1, lettera b). All'apertura delle buste possono assistere tutti i soggetti ammessi.
4. Il bando di gara potrà contenere norme più restrittive e garantistiche, in ordine alla conservazione dell'anonimato dei
concorrenti, sino al completamento della gara. 5. Al termine della procedura di aggiudicazione la commissione
redige la graduatoria e rimette gli atti e i verbali di gara al soggetto
aggiudicatore.
Art. 10 - Aggiudicazione e affidamento
1. Il soggetto aggiudicatore approva gli esiti della gara e
provvede all'aggiudicazione definitiva, dandone comunicazione, entro quindici giorni, al soggetto risultato primo nella graduatoria, agli
altri soggetti partecipanti, alla regione competente e al comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'art. 21
della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
2. In coerenza con la documentazione di gara di cui all'art. 6 e con i contenuti dell'offerta risultante dall'aggiudicazione, il
soggetto aggiudicatore e l'aggiudicatario provvedono, entro e non oltre giorni trenta, a stipulare la convenzione di gestione, in
difetto, senza giustificato motivo, il soggetto aggiudicatore può procedere all'aggiudicazione al secondo concorrente in graduatoria.
3. In caso di rifiuto o di mancata risposta all'aggiudicazione, da parte dei partecipanti classificatisi utilmente, la cauzione di cui
all'art. 5, comma 1, lettera c), sarà incamerata dal soggetto aggiudicatore, fatta salva l'escussione della
fidejussoria.
1. Entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione, il soggetto
aggiudicatore trasmette alla regione competente ed al comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'art. 21 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, la seguente documentazione:
a) le delibere riguardanti la procedura di selezione;
b) il piano di ambito, approvato prima della procedura di affidamento, e quello definitivo approvato successivamente;
c) una copia dei verbali di gara.
2. Entro trenta giorni dalla data di stipulazione, il soggetto aggiudicatore trasmette inoltre ai soggetti di cui al comma
precedente la convenzione di gestione e la descrizione dei meccanismi di verifica e revisione adottati in applicazione dell'art. 8 del
decreto ministeriale 1 agosto 1996, e successive modificazioni.
1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le norme del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.