Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 6 dicembre 2004
(G.U. n. 291 del 13/12/2004)
Affidamento in house del servizio idrico integrato.
Alle regioni, province e comuni
Alle autorità d'ambito
Ai gestori del servizio idrico integrato
La società di gestione a capitale interamente pubblico, introdotta con l'art. 14
del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24
novembre 2003, n. 326, e contemplata alla lettera c) del comma 5 del novato art.
113 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, rappresenta una forma gestionale
innovativa le cui modalità di costituzione, operatività e funzionalità, in
adeguamento alla cornice normativa esistente in materia societaria, sono
disciplinate dalla presente circolare, nella quale sono definite le condizioni
essenziali e non eludibili per ricorrere all'affidamento con le suddette
modalità e per rispettare i principi di diritto comunitario.
La principale peculiarità che caratterizza la suddetta società e che la
distingue rispetto alle altre società di diritto privato regolate dal codice
civile, risiede nella legittimazione a diventare soggetto affidatario del
servizio idrico integrato senza propedeutica gara europea ad evidenza pubblica
idonea all'individuazione del concessionario ai sensi dell'art. 20 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del 22 novembre 2001.
La società di cui all'oggetto, rappresentando un contenitore atipico sotto
diversi aspetti che nel prosieguo si evidenzieranno, determina il concretizzarsi
di un rapporto, tra l'amministrazione concedente e la società stessa, non
riconducibile ad un rapporto contrattuale tra due soggetti autonomi e distinti,
bensì ad una ipotesi di delegazione interoganica. Infatti, come esplicitato
nella
norma sopra richiamata, «l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi». In tal caso, dunque, non si configura un contratto tra
l'amministrazione che conferisce la titolarità del servizio ed un soggetto
sostanzialmente distinto da essa e autonomo sul piano decisionale; si realizza,
invece, un rapporto riconducibile nella forma e nella sostanza a quello che
l'amministrazione ha nei confronti dei propri servizi, seppur nella peculiarità
del modello societario in cui tali servizi sono organizzati.
Tale modalità gestionale (peraltro menzionata anche dalla circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle politiche comunitarie
del 19 ottobre 2001, n. 12727), notoriamente definita in house, a seguito della
sentenza Teckal del 18 novembre 1999, nella quale la Corte di giustizia
configurò questa ipotesi di delegazione interorganica, sancendone l'esclusione
dall'applicabilità della normativa europea in materia di appalti pubblici,
ovverosia della necessaria messa in concorrenza, rappresenta un'ulteriore
opportunità, per la gestione dei servizi pubblici locali, che si aggiunge ai
modelli tradizionali. Ad essa tuttavia si dovrà ricorrere soltanto in casi
eccezionali e residuali, venendosi contrariamente ad eludere i principi
derivanti dai trattati, in particolare le norme sulla libera circolazione dei
beni e dei servizi, nonchè i principi fondamentali di non discriminazione,
parità di trattamento, trasparenza e mutuo riconoscimento, che disciplinano il
mercato dei servizi. Si ricordi a tale riguardo che la stessa Commissione
europea ritiene che l'inosservanza dei menzionati principi del trattato
costituisca un impedimento al corretto funzionamento del mercato interno ed alla
liberalizzazione degli appalti e dei servizi in cui sono in gioco importanti
interessi economici.
I medesimi concetti sono ribaditi ed esplicitati nella comunicazione
interpretativa della Commissione europea sulle concessioni nel diritto
comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 29
aprile 2000, laddove si afferma che, mentre le concessioni di lavori sono
disciplinate specificatamente dalla direttiva comunitaria n. 93/37, art. 1,
lettera d), le altre forme di concessioni, nella misura in cui risultino essere
atti dello Stato (da intendersi come atti adottati dalle autorità pubbliche che
fanno parte dell'organizzazione dello Stato, nonchè quelli adottati da qualsiasi
altro organismo che, se pur dotato di personalità giuridica autonoma, sia
collegato allo Stato da vincoli così stretti da poter essere considerato come
facente parte dell'organizzazione di questo ...), sebbene non siano coperti
dalle direttive sugli appalti pubblici, sono ugualmente soggette alle
disposizioni generali del trattato ed ai principi che la corte ha elaborato in
materia di appalti (principio di parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, e mutuo riconoscimento.
Quanto sopra conferma il carattere strettamente residuale del modello societario
in house, il quale deve configurarsi come un'opportunità residuale per gli enti
locali: malgrado la configurazione societaria che tale modello possiede,
infatti, esso non rappresenta una reale esternalizzazione della gestione
rispetto alla originaria competenza degli enti locali, bensì costituisce un
modello organizzativo per migliorare l'efficienza e l'economicità dell'attività
di gestione che gli stessi enti locali sono chiamati a svolgere.
L'affidamento diretto del servizio a tale società e la contestuale esclusione
dell'obbligo di gara, trova la propria giustificazione nel fatto che il
conferimento del servizio, a causa di una motivata e comprovata ragione di
interesse pubblico che obiettivamente escluda la possibilità di ricorrere alla
gara, non avviene nei confronti di un soggetto giuridico sostanzialmente
autonomo, bensì nei confronti di un soggetto gerarchicamente subordinato,
assoggettato obbligatoriamente ad un controllo funzionale, gestionale e
finanziario stringente.
La durata della società in house, precisata nell'atto di affidamento, dovrà
essere motivata e obbligatoriamente limitata al tempo necessario per il
superamento degli impedimenti all'effettiva messa in concorrenza del servizio,
da attuarsi mediante la concessione a terzi, ovvero all'affidamento diretto a
società a capitale misto pubblico-privato previa individuazione del socio
privato mediante procedimento di gara europea.
In virtù di ciò, è obbligatorio che l'atto costitutivo e lo statuto prevedano
che la società sia dotata di un'autonomia finanziaria e decisionale limitata e
preventivamente circoscritta. In particolare, le deliberazioni concernenti
l'amministrazione straordinaria e quelle di determinante rilievo per l'attività
sociale, quali il bilancio, la relazione programmatica, l'organigramma, il piano
degli investimenti, il piano di sviluppo ed equivalenti, dovranno essere
approvati dagli enti locali partecipanti alla società. Gli amministratori ed il
direttore della S.p.a. saranno nominati direttamente dagli enti locali
proprietari, conformemente, del resto, alle previsioni in materia dettate dagli
articoli del codice civile.
Alla società in house dovranno partecipare esclusivamente enti locali,
trattandosi di una società di scopo con peculiari caratteristiche. Essa non
potrà essere partecipata da società a partecipazione pubblica, neppure totale,
così come da consorzi intercomunali o, qualora ancora esistenti, da aziende
speciali. Non risulta, infatti, che la partecipazione indiretta degli enti
locali sia ammissibile in base ai principi comunitari, nè che sia funzionale
allo scopo della gestione in house. Come affermato nel dettato normativo,
dovendo la società realizzare la parte più importante della propria attività con
l'ente o gli enti pubblici che la controllano, la società dovrà essere
partecipata da tutti gli enti locali facenti parte dell'ambito territoriale
ottimale.
La società a totale capitale pubblico che riceve l'affidamento del servizio in
house è una società di scopo strettamente interdipendente dall'ambito
territoriale nel quale svolge il proprio servizio. La società non potrà quindi
operare al di fuori del proprio ambito territoriale ottimale, perché finalizzata
unicamente alla gestione del servizio idrico integrato in quel determinato
territorio. Ciò dovrà essere espressamente previsto dallo statuto.
Nelle ipotesi in cui sia stata scelta la modalità di affidamento prevista dal
comma 5 dell'art. 35 della legge n. 448 del 2001, essa - in luogo della
cessazione entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di
apposita deliberazione dell'ente d'ambito, stabilita nel comma 15-bis del novato
art. 113 del testo unico n. 267/2000 - può considerarsi assimilata all'ipotesi
di gestione in house solo nel caso in cui tale società presenti rigorosamente i
requisiti e le caratteristiche formali e sostanziali sopra elencati.