Delibera della Giunta Regionale n. 4458 del 22.12.2004

(B.U.R. n. 13 del 8 febbraio 2005)

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Oggetto: Prime linee guida” per la definizione della categoria di “lavori pubblici di competenza regionale” e chiarimenti in materia di procedure, relativamente alle opere del Servizio Idrico Integrato e alle competenze delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale, nell’ambito di applicazione della Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 11 recante “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.



La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 4. Lettera d), L. R. 27/03, le allegate “Prime linee guida” di cui in premessa, per la definizione della categoria di “lavori pubblici di competenza regionale” e chiarimenti in materia di procedure, relativamente alle opere del Servizio Idrico Integrato e alle competenze delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale.


(segue Allegato)
 

Allegato alla DGR. n. 4458 del 29 dicembre 2004

“Prime linee guida” per la definizione della categoria di “lavori pubblici di competenza regionale” e chiarimenti in materia di procedure, relativamente alle opere del Servizio Idrico Integrato e alle competenze delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale, nell’ambito di applicazione della Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 11 recante “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

PREMESSA
Le predette Prime linee guida sono scandite, dopo una preliminare trattazione relativa alla tipologia di opere, seguendo le fasi procedurali più salienti del procedimento riguardante i lavori pubblici: programmazione - approvazione dei progetti - affidamento per l’esecuzione - eventuali procedure espropriative.

TIPOLOGIA DI OPERE
Le tipologie di opere riguardanti la competenza che, a legislazione vigente, è posta in capo all’A.A.T.O., quale soggetto realizzatore di lavori pubblici di competenza regionale ai sensi della L. R. 27/03, sono quelle annoverate all’art. 13, comma 1, lettera b) della L. R. 33/1985:
a) progetti degli impianti di prima categoria di cui alla stessa L. R. 33/85;
b) gli altri progetti in materia di ciclo integrato dell’acqua.
Con L. R. 5/98, attuativa della Legge 36/94 cd. “Legge Galli”, sono stati istituiti gli otto ambiti territoriali ottimali, ai fini della cura del Servizio Idrico Integrato, cui sono preposte le rispettive Autorità d’Ambito.
Peraltro, ai sensi della citata L. R. 5/98, l’attività di “gestione” del Servizio Idrico Integrato è stata affidata ope legis a soggetti terzi denominati Gestori, i quali operano pertanto come “concessionari” dell’Autorità d’Ambito.
Da quanto esposto consegue che anche le opere relative all’art. 13, comma 1, lettera b) della L. R. 33/1985 (quelle di competenza regionale posta in capo alle A.A.T.O) risultano attualmente affidate, ai fini dell’elaborazione della progettazione preliminare e definitiva, nonché per la fase di realizzazione, ai soggetti Gestori in quanto essi sono concessionari del pubblico servizio e conseguentemente titolari del diritto di esclusiva per la fornitura e la raccolta delle acque destinate ad utilizzo umano.
In relazione alle norme precitate risulta quanto segue.

PROGRAMMAZIONE
Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della L. R. 27/03, ogni Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale propone, con proprio atto, all’Amministrazione regionale, gli interventi di cui alla programmazione triennale di ciascun Gestore, relativa ai lavori pubblici di competenza regionale, di singolo importo superiore a 100.000 Euro, comprensivo delle somme in amministrazione.

Il programma triennale deve essere redatto in conformità alle linee di indirizzo del Piano di Attuazione e Spesa previsto dalla L. R. 29 novembre 2001 “Nuove norme sulla programmazione”, per effetto di quanto disposta dall’art. 4, comma 8, L. R. 27/03, o ad altri strumenti di programmazione vigenti, e deve risultare coerente con quanto previsto nel Piano d’Ambito di cui alla L. R. 5/98.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO
Il progetto preliminare, o lo studio di fattibilità per i lavori di che trattasi di singolo importo inferiore a 500.000 Euro (cfr. art. 5, comma 2, L. R. 27/03), viene predisposto dal singolo Gestore, in quanto lo stesso ha la necessità di mettere in bilancio l’opera che sarà poi inserita nella programmazione triennale.

L’A.A.T.O. approva i progetti preliminari elaborati dai singoli Gestori, ai fini del loro inserimento nel Programma triennale.

Ciò riveste particolare importanza con riferimento agli espropri, come più oltre specificato.

Tenuto conto che il Programma triennale è stato sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione regionale e della stessa A.A.T.O., il progetto definitivo è approvato dal Dirigente competente dell’A.A.T.O. trattandosi, nella fattispecie, di atto meramente esecutivo, nel corso di un procedimento già oggetto di approvazione, nelle sue linee programmatiche, da parte degli organi deputati alla Programmazione.

PARERE DELL’ORGANO TECNICO CONSULTIVO REGIONALE
Ai sensi dell’art. 25, primo comma L. R. 27/03, l’approvazione del progetto definitivo recepisce il parere dell’organo tecnico consultivo regionale competente che, stante le fattispecie progettuali previste dall’art. 13 della L. R. 33/85 e dall’art. 13, comma 3 della L. R. 15/95, si articolerà come segue.
Parere della C. T. R. sezione Ambiente su:
- progetti di cui all’art. 13, comma 1, lettera b) L. R. 33/85;
- progetti generali sulle reti di fognatura ex L. R. 15/95 nonché progetti di stralci esecutivi in difformità sostanziale dai progetti generali già approvati.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED AFFIDAMENTO PER ESECUZIONE DEI LAVORI
Attesa la natura del progetto esecutivo alla stregua della normativa di riferimento, la relativa approvazione compete all’ente Gestore, in quanto attiene alla fase della materiale esecuzione dell’opera.

Per le medesime motivazioni competono al Gestore anche le procedure di gara e di scelta del contraente, stante la loro natura di atti d’esecuzione di scelte effettuate dall’A.A.T.O.
Nel caso di varianti al progetto approvato, la responsabilità permane in capo al Gestore, purchè non siano modificate la natura dell’opera, le finalità e le caratteristiche prestazionali previste dagli atti di programmazione approvati.
Qualora ciò si verifichi è necessario che il progetto in variante venga approvato dall’A.A.T.O. in quanto titolare della funzione di approvazione, anche ai fini espropriativi e, in generale, per la tutela dei diritti dei terzi.

PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, D. P. R. 327/01 e s. m. i recante Testo Unico Espropriazioni, l’Autorità Espropriante, cui è ascritta la titolarità del potere espropriativo, deve necessariamente rivestire il carattere di autorità amministrativa.
Pertanto l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale legittimamente può ricoprire il ruolo di Autorità Espropriante relativamente alle opere del Sistema Idrico Integrato.
Ancorchè ai sensi dell’art. 70, comma 2, della L. R. 27/03, il regime ordinario delle competenze espropriative per l’esecuzione dei lavori pubblici di competenza regionale preveda che siano le Province ad esercitare le funzioni di Autorità Espropriante e Promotore dell’espropriazione, sussiste sempre la delegabilità di tali funzioni al soggetto che agisce quale concessionario di lavori pubblici, in base alle seguenti norme.
E’ sempre legittimamente in potestà dell’A.A.T.O., quale Autorità Espropriante, delegare ex art. 6, comma 8, Testo Unico Espropriazione (con le modalità in esso prescritte), l’esercizio dei poteri espropriativi al concessionario delle “proprie” opere pubbliche: il quale nel caso di specie, come si è già dato conto, è individuato nel Gestore.
Peraltro tale facoltà di delega è stata ribadita, con valore ricognitivo del Testo Unico Espropriazioni, anche dal citato art. 70, comma 6, L. R. 27/03, relativamente ai lavori pubblici di competenza regionale.