Comunicato del Presidente dell'Autorità sui lavori pubblici del 16 ottobre 2002
(G.U. 6 novembre 2002, n. 260)
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Oneri di pubblicità e trasmissione programmi triennali.
Premesso
che gli artt. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche, 14 comma 1 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e 2 comma 4 del D.M. 21 giugno 2000 prevedono che le Amministrazioni aggiudicatici trasmettano i Programmi triennali ed elenchi annuali all’Osservatorio perché ne dia pubblicità;
considerato
che tale onere di pubblicità a carico dell’Osservatorio può qualificarsi quale forma di «pubblicità-notizia» diretta unicamente a rendere noti ai terzi determinati fatti od atti;
che le forme di pubblicità non sostituiscono ma coesistono con la normativa in materia di accesso,permanendo, infatti, in capo alle stazioni appaltanti l’obbligo di garantire, ai sensi dell’art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, il diritto di accesso ai documenti della programmazione;
che ai fini dell’informazione al mercato esistono una serie di forme alternative quali l’eventuale pubblicazione, da parte delle Amministrazioni aggiudicatici, dei programmi ed elenchi annuali sul proprio sito INTERNET;
che l’utilizzo contestuale di molteplici meccanismi di informazione e partecipazione consente, comunque, il raggiungimento degli obiettivi sottesi alla ratio delle norme di cui in premessa, attraverso la sinergia tra i soggetti coinvolti nell’iter di formazione e pubblicità dei programmi triennali;
che l’onere di pubblicità-notizia a carico dell’Osservatorio può intendersi assolto mediante la pubblicazione di alcuni elementi relativi agli atti di programmazione adottati;
che è opportuno semplificare gli oneri a carico delle Amministrazioni aggiudicatici;
comunica che
a decorrere dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente comunicato, e pertanto con efficacia anche rispetto al triennio in corso:
1. l’obbligo a carico delle amministrazioni aggiudicatici di inviare all’Osservatorio dei lavori pubblici nella forma stabilita dal D.M. ll. pp. del 21 giugno 2000 è assolto con l’invio di una comunicazione attestante:
- l’avvenuta adozione ed approvazione del programma triennale;
- gli estremi dei relativi provvedimenti;
- l’ eventuale avvenuta pubblicazione del programma sul sito «INTERNET» dell’amministrazione aggiudicatrice;
2. l’obbligo è assolto con l’invio entro 30 giorni dall’avvenuta approvazione.