Deliberazione dell'Autorità sui lavori pubblici n. 273 del 11 luglio 2001

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Oggetto: Consorzio fra società di cooperative di produzione e lavoro – possibilità di far eseguire i lavori a consorziata diversa in caso di impossibilità della cooperativa designata di adempiere le obbligazioni contrattuali. 

 

Richiedente: Comune di Torralba 

Il Consiglio 

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici appresso riportata

Considerato in fatto 

Il comune di Torralba ha aggiudicato la gara di appalto per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana del centro storico al Consorzio Sardo Cooperative Costruzioni, che in sede di gara aveva designato all’esecuzione dei lavori la cooperativa Edile Coghinas. Nel corso dell’esecuzione dell’appalto sono sopravvenute difficoltà operative e finanziarie, a causa delle quali la stazione appaltante ritiene molto probabile che l’impresa non sia più in grado di adempiere alle obbligazioni contrattuali. 

In ragione di ciò il Comune chiede se il consorzio aggiudicatario della gara può designare altra cooperativa consorziata al completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche di cui all’offerta. 

Considerato in diritto 

Il caso di specie afferisce all’ipotesi di consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 422/1909 e s.m.i. di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b) della legge 109/94. 

Come è noto, ai sensi dell’articolo 13, comma 4 della legge 109/94, i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) (consorzi stabili), sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

Tal divieto nasce dal fatto che in giurisprudenza si è ritenuto che il rapporto tra i consorzi ex legge 422/1909 e le cooperative ad essi associate, può essere ricondotto al rapporto fra società commerciale e socio, così come l’ipotesi di contemporanea partecipazione alla medesima gara di un consorzio e di una cooperativa ad esso associata, deve essere assimilato all’ipotesi di partecipazione alla stessa gara di due società aventi lo stesso socio di maggioranza ovvero di un imprenditore individuale che sia anche socio di maggioranza di una società commerciale partecipante. (TAR Sicilia, sez. I, 7.11.1997 n. 1707) 

Ove si consideri, poi, che il riconoscimento della personalità giuridica e la qualificazione del consorzio ex legge 422/1909 come autonomo soggetto, distinto dai consorziati, comporta l’instaurazione tra consorzio e consorziati di un rapporto organico, ne discende che l’attività posta in essere dalla singola cooperativa in qualità di consorziata è imputabile al soggetto consorzio, in quanto la cooperativa stessa è inserita nel consorzio con un rapporto di immedesimazione organica, e i suoi intenti si identificano integralmente con quelli del consorzio stesso. Infatti -TAR Piemonte, sez. II, 15.12.1988 n. 555- è sul soggetto consorzio che ricade, nella sua qualità di formale titolare del rapporto esterno, ogni responsabilità nei confronti del committente. 

È il consorzio in quanto tale, quindi, a partecipare alla gara attraverso l’impresa indicata. 

Premesso quanto sopra, la possibilità per il consorzio aggiudicatario di incaricare altra consociata per l’esecuzione dei lavori residui alle medesime condizioni economiche di cui all’offerta, è subordinata, oltreché alla dimostrazione dell’oggettiva impossibilità, valutata dalla stazione appaltante, alla prosecuzione dei lavori da parte dell’originaria impresa designata, alla verifica che l’impresa subentrante, ancorché non indicata in sede di gara, non abbia partecipato autonomamente alla gara e risulti in possesso dei requisiti di carattere generale, la cui verifica va effettuata nei confronti della consorziata e non con riferimento al solo consorzio (v. Cons. Giust. Amm. Regione siciliana 26.02.01 n. 92). 

In base a quanto sopra considerato 

Il Consiglio delibera: 

- in un appalto di lavori pubblici aggiudicato ad un consorzio di cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 422/1909 e s.m.i., di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b) della legge 109/94, è conforme alla normativa, in caso di oggettiva impossibilità, valutata dalla stazione appaltante, alla prosecuzione dei lavori da parte dell’originaria impresa designata, incaricare altra consociata per l’esecuzione dei lavori residui alle medesime condizioni economiche di cui all’offerta, ancorché non sia stata espressamente indicata in sede di gara quale cooperativa interessata all’appalto, e la S.A. abbia proceduto alla verifica che l’impresa subentrante non abbia partecipato autonomamente alla gara e risulti in possesso dei requisiti di carattere generale; 

- manda all’Ufficio Affari Giuridici perché comunichi la presente deliberazione al soggetto istante.