Determinazione dell'Autorità sui lavori pubblici  n. 18 del 26 luglio 2001 

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Incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 40.000 Euro

 

Alcuni Comuni della provincia di Foggia hanno avviato procedure per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo stimato inferiore ai 40.000 Euro, per la redazione di progetti definitivi necessari per accedere ai finanziamenti previsti dalla Legge Regionale 25.9.2000 n.13, avente per oggetto “Procedure per l’attivazione del programma operativo della Regione Puglia 2000/2006”.

Dalla documentazione pervenuta dai Comuni, ai quali sono state richieste informazioni sugli avvisi e circa successivi provvedimenti adottati, in relazione agli stessi, si sono rilevati, in genere, i seguenti elementi di contrasto con la normativa vigente in materia di affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria.

1) Assenza di adeguata pubblicità e mancata indicazione dei criteri di selezione dei professionisti; contrasto con l’art.17, comma12, della L.109/94 e con l’art.62, comma 1, del D.P.R. 554/99.

Si osserva che, con l’entrata in vigore del D.P.R. 554/99, sono state precisate e riviste le forme di pubblicità per l’affidamento degli incarichi di progettazione, nonché i criteri di scelta del professionista, stabiliti dall’art.17 della L.109/94.

Per gli incarichi di valore inferiore ai 40.000 Euro, l’art.62, comma 1, del D.P.R. 554/99 prevede una forma di pubblicità semplificata, disponendo di dare “adeguata pubblicità” all’esigenza di acquisire la prestazione professionale richiesta e di rendere noto l’affidamento dell’incarico con “adeguate formalità”, unitamente alle motivazioni della scelta effettuata; non vengono, pertanto, esattamente definiti tempi e modi di dare pubblicità agli affidamenti, né vengono stabiliti precisi criteri di selezione, che, comunque, oltre ad essere resi noti dalla stazione appaltante, dovranno sempre trovare riferimento nella verifica dell’esperienza e della capacità professionale del progettista, in relazione al progetto da affidare, come precisato dall’art.17, comma 12, della L.109/94.

Nondimeno, qualora la stazione appaltante opti per una procedura di tipo selettivo di evidenza pubblica, la pubblicità dovrà, coerentemente, essere funzionale, nel senso che il mezzo prescelto per pubblicizzare l’avviso dovrà essere idoneo allo scopo di raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all’affidamento, in relazione all’entità e all’importanza dell’incarico; pur trattandosi di avvisi di selezione e non di bandi di gara in senso proprio, non potranno, altresì, obliterarsi sul piano del contenuto informativo minimo dell’avviso, quelle notizie che consentano di individuare l’oggetto dell’incarico ed il suo valore (con indicazione, quindi, dell’entità dei lavori e del compenso stimato), nonché gli elementi valutativi considerati ai fini della selezione (che non potranno comunque essere estranei a quelli desumibili dai curricula).

In tal senso si è recentemente anche espresso il TAR Puglia – Bari – Sez.I, con sentenza n.1205 del 19.4.2001.

La carenza di pubblicità è apparsa spesso rilevante in relazione all’esiguo tempo di pubblicazione, solo presso l’Albo pretorio, limitato in alcuni casi a 10 giorni.

Negli avvisi si è rilevata inoltre la totale mancanza di criteri di valutazione dei curricula; se è vero, per incarichi inferiori ai 40.000 Euro, che la procedura di scelta del progettista può non presentare le formalità di una procedura quale quella stabilita dal D.P.R. 554/99 per incarichi di importo superiore, l’amministrazione deve comunque rispettare i canoni di imparzialità e buona amministrazione; gli avvisi esaminati, invece, in alcuni casi rivendicavano l’insindacabilità della scelta, in altri indicavano criteri non razionali e lesivi della par condicio tra i partecipanti.

2) Subordinazione del compenso professionale al finanziamento dell’opera; contrasto con l’art.17, comma 12 bis, della L.109/94.

Si è rilevato come gli avvisi o i disciplinari da stipularsi con i professionisti, subordinassero il compenso della prestazione al finanziamento dell’opera, prevedendo, in caso di mancato finanziamento, la prestazione gratuita o un esiguo simbolico “rimborso delle spese”.

Si rileva come la legge 415/98, modificando la 109/94 e riconfermando il principio di inderogabilità dei minimi, ha introdotto la sanzione di nullità di ogni patto contrario ed ha espressamente disposto che “le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi…all’ottenimento del finanziamento”.

Non si ritiene pertanto possibile l’affidamento di incarichi di progettazione subordinando la corresponsione dei compensi al finanziamento dell’opera successivamente alla data del 18.12.1998, di entrata in vigore della legge 415/98.

3) Frazionamento dell’incarico; contrasto con l’art.17, comma 14, della L.109/94 e con l’art.62, comma 10, del D.P.R.554/99. 

In considerazione della possibilità di affidare a professionisti esterni anche l’incarico di progettazione esecutiva ed, eventualmente, di direzione lavori, la valutazione del compenso, sulla base del quale definire le modalità di affidamento, deve comprendere anche tali prestazioni; la procedura delineata da alcuni Sindaci, che hanno rappresentato come, in caso di finanziamento dell’opera, si riservino un ulteriore avviso per l’affidamento della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori è da ritenersi in contrasto con la normativa sopra richiamata.

Un caso di artificioso frazionamento dell’incarico, oltre che di contrasto con canoni di imparzialità e buona amministrazione, si è rilevato anche nel caso in cui il Comune ha affidato più incarichi di progettazione, la cui esigenza di affidamento era stata resa nota con lo stesso avviso, al medesimo raggruppamento di professionisti; benché fossero idonei anche altri professionisti, o raggruppamenti di questi, non è stato applicato alcun criterio di rotazione e, di fatto, si è proceduto all’affidamento di un incarico ben superiore ai 40.000 Euro; aver affidato gli incarichi ad un unico gruppo di professionisti appare incongruo anche con la necessità di termini brevi stabiliti per la redazione dei progetti, a meno di non poter ritenere i lavori, oggetto delle progettazioni, strettamente connessi e riconducibili, quindi, ad un unico intervento.

Inoltre, qualora vi sia necessità di acquisire la relazione geologica, la stima del corrispettivo, indispensabile per individuare le modalità di selezione del progettista, dovendo comprendere tutti i servizi, deve includere anche il corrispettivo per l’elaborazione della relazione geologica.