Determinazione dell'Autorità sui lavori pubblici n. 25 del 20 dicembre 2001
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Profili interpretativi in materia di bandi di gara e di esecuzione dei lavori
Considerato
in fatto
Sono pervenuti all’Autorità numerosi quesiti riguardanti l’interpretazione
delle norme che regolano la predisposizione dei bandi di gara nonché la
partecipazione delle imprese alle gare e la materiale esecuzione dei lavori. I
quesiti in particolare fanno riferimento ai problemi nascenti dalla prossima
fine (31 dicembre 2001) della fase transitoria prevista dal dpr 25 gennaio 2000
n. 34. Su tali norme l’Autorità ha espresso i propri avvisi in più occasioni
(Nota illustrativa delle tipologie unitarie dei bandi di gara per
l’affidamento dei lavori pubblici” nonché determinazioni 5/2001, 12/2001,
15/2001 e delibere n.229/2001 e n.377/2001) ma data l’importanza che hanno le
questioni sollevate ritiene opportuno adottare una ulteriore determinazione che,
alla luce di quanto già affermato e di nuove considerazioni, possa costituire
un inquadramento generale degli aspetti dell’ordinamento dei lavori pubblici
prima indicati.
Considerato in diritto
Le disposizioni in materia di predisposizione dei bandi di gara, di
partecipazione delle imprese alle gare per l’affidamento di appalti e di
concessioni di lavori pubblici e quelle in materia di esecuzione degli stessi
sono molteplici e sono contenute in più parti del relativo ordinamento. La
individuazione dell'assetto normativo che ne consegue comporta in primo luogo la
necessità di individuare quali siano le norme che contribuiscono alla sua
formazione.
Esse sono:
a) la disposizione (articolo 9, comma 3, della legge 11 febbraio 1994 n.109 e
successive modificazioni) che, ai fini della qualificazione delle imprese,
stabilisce la suddivisione delle opere e dei lavori in categorie di opere
generali e categorie di opere specializzate;
b) le disposizioni (articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990 n. 55 e
successive modificazioni e articolo 73, commi 2 e 3, del dpr 21 dicembre 1999
n.554 e l’articolo 30, commi 1 e 2, del dpr 34/2000) le quali stabiliscono che
nei bandi di gara devono essere indicati:
- l’importo complessivo dell’intervento oggetto dell’appalto;
- la categoria, generale oppure specializzata (individuata sulla base delle
declaratorie contenute nell'allegato A al dpr 34/2000), che fra quelle che
costituiscono l’intervento è da considerarsi prevalente in quanto di importo
più elevato;
- l’importo della categoria prevalente;
- gli importi e le categorie, generali oppure specializzate (individuate sulla
base delle declaratorie contenute nell'allegato A al DPR 34/2000), cui sono
riconducibili le lavorazioni diverse dalla prevalente necessarie per la
realizzazione dell’intervento finito in ogni sua parte e capace di esplicare
le funzioni economiche e tecniche richieste dalla stazione appaltante (definite
dall’articolo 13, comma 8, della legge 109/94 e successive modificazioni
categorie scorporabili e così denominate nel prosieguo della determinazione);
c) la disposizione (articolo 73, comma 1, del dpr 554/1999) che stabilisce che,
per la partecipazione delle imprese alle gare di appalto, é richiesta la sola
qualificazione nella categoria prevalente;
d) le disposizioni (articolo 18 della legge 55/90 e successive modificazioni e
articoli 74 e 141 del dpr 554/1999) che disciplinano la esecuzione delle
lavorazioni previste nel bando di gara stabilendo che il soggetto aggiudicatario
può:
- eseguire direttamente tutte le lavorazioni della categoria prevalente;
- eseguire direttamente, ancorché privo delle specifiche qualificazioni, tutte
le lavorazioni delle categorie scorporabili che non siano né generali né
relative ad una speciale elencazione di categorie di opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica (articolo 13, comma 7, della legge 109/1994 e successive
modificazioni e articoli 2, comma 1, lettera g) e 72, comma 4, del dpr
554/1999);
- eseguire direttamente, qualora sia in possesso delle specifiche
qualificazioni, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili che siano
generali oppure comprese nel suddetto elenco;
- subappaltare a soggetti in possesso di adeguate qualificazioni le lavorazioni
della categoria prevalente entro il limite del 30%;
- affidare a soggetti, anche privi di adeguate qualificazioni, l’esecuzione di
prestazioni consistenti in forniture e posa in opera ed in noli a caldo,
comprese nelle lavorazioni della categoria prevalente, qualora siano di importo
inferiore al 2% dell'importo complessivo dell'intervento o, comunque, inferiore
a euro 100.000, oppure, qualora di importo superiore a tali limiti, il costo
della mano d'opera per l'attività espletata in cantiere sia inferiore al 50%
dell'importo del sub-contratto;
- subappaltare, sempre che non venga in evidenza il divieto di subappalto
(articolo 13, comma 7, della legge 109/1999 e successive modificazioni), senza
limiti di importo, a soggetti in possesso di adeguata qualificazione, tutte le
lavorazioni delle categorie scorporabili che siano generali oppure comprese nel
suddetto elenco;
e) le disposizioni (ultimo capoverso delle premesse e indicazioni riportate
nella tabella corrispondenze fra nuove e vecchie categorie contenuta
nell'allegato A al dpr 34/2000) che prevedono la suddivisione delle categorie,
generali e specializzate, in quelle a qualificazione non obbligatoria e in
quelle a qualificazione obbligatoria: le prime (a qualificazione non
obbligatoria) possono essere eseguite direttamente dal soggetto aggiudicatario
ancorché privo della specifica qualificazione e le seconde (a qualificazione
obbligatoria) possono essere eseguite dal soggetto aggiudicatario soltanto se in
possesso della specifica qualificazione. Esse sono:
- qualificazione non obbligatoria (OS1, - lavori in terra; OS6 - finiture di
opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, OS7 -
finiture di opere generali di natura edile; OS8 - finiture di opere generali di
natura tecnica; OS12 - barriere e protezioni stradali; OS23 - demolizioni di
opere, OS26- pavimentazioni e sovrastrutture speciali; OS32 - strutture in
legno; OS34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità);
- qualificazione obbligatoria (tutte le categorie generali nonché le seguenti
categorie specializzate: OS2 - superficie decorate e beni mobili di interesse
storico artistico; OS3 - impianti idrico sanitari, OS4 - impianti
elettromeccanici trasportatori; OS5 - impianti pneumatici; OS9 - impianti per la
segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; OS10 - segnaletica stradale
non luminosa; OS11 - apparecchiature strutturali speciali; OS13 - strutture
prefabbricate in cemento armato; OS14 - impianti di smaltimento e recupero
rifiuti; OS15 - pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; OS16 - impianti per
centrali produzione elettrica; OS17 - linee telefoniche ed impianti di
telefonia; OS18 - componenti strutturali in acciaio; OS19 - impianti di reti di
telecomunicazioni e di trasmissione e trattamento dati; OS20 - rilevamenti
topografici; OS21 - opere strutturali speciali; OS22 - impianti di
potabilizzazione e depurazione; OS24 - verde e arredo urbano; OS25 - scavi
archeologici; OS27 - impianti per la trazione elettrica; OS28 - impianti termici
e di condizionamento; OS29 - armamento ferroviario; OS30 - impianti interni
elettrici; telefonici e televisivi; OS31 - impianti per la mobilità sospesa;
OS33 - coperture speciali)
f) la disposizione (articolo 13, comma 7, della legge 109/94 e successive
modificazioni) che prevede al verificarsi di una particolare condizione, uno
speciale divieto di subappalto per opere per le quali sono necessari lavori o
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica
che devono essere elencate dal regolamento generale.
Esse (articoli 2, comma 1,
lettera g) e 72, comma 4, del dpr 554/2000) sono:
- il restauro, la manutenzione di superficie decorate di beni architettonici, il
restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
- l’installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrico
sanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia;
- l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori,
ascensori scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
- l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti pneumatici, di
impianti antintrusione;
- l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi9 e simili;
- i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi
speciali;
- le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
- la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
- i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di
appoggio, i ritegni antisismici;
- la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti
industrialmente;
- l’armamento ferroviario;
- gli impianti per la trazione elettrica;
- gli impianti di trattamento rifiuti;
- gli impianti di potabilizzazione.
In primo luogo va precisato che agli appalti di importo pari o inferiore a euro
150.000 (lire 290.440.500) non si applicano le disposizioni in materia di
categorie generali e specializzate, di categorie a qualificazione obbligatoria,
di categorie a qualificazione non obbligatoria, di divieto di subappalto e, di
conseguenza, di obbligo di prevedere nei bandi di gara le categorie
scorporabili. Ciò in quanto tali appalti non sono soggetti alle disposizioni
sul sistema unico di qualificazione. In questi casi, pertanto, i concorrenti
(soggetti singoli o associazioni orizzontali) partecipano alle relative gare
qualora in possesso degli speciali requisiti previsti dalle norme (articolo 28
del dpr 34/2000) e gli aggiudicatari possono eseguire direttamente tutte le
lavorazioni previste nell’appalto ed hanno la facoltà di subappaltarne il
30%. La garanzia che l’appaltatore sia in possesso di una professionalità
adeguata si ottiene prevedendo una coerenza o analogia tecnica tra la natura dei
lavori da affidare ed i lavori eseguiti dal concorrente. E’evidente che sono
ammissibili alle gare anche i soggetti in possesso di attestazione di
qualificazione in una categoria coerente con la natura dei lavori da affidare.
La norma di cui alla precedente lettera a) non definisce cosa debba intendersi
per opere generali e per opere specializzate. A tale esigenza si è provveduto
con apposite norme regolamentari (articolo 72, commi 2 e 3, del dpr 554/1999 e
premesse dell'allegato A del dpr 34/2000). E' stabilito che sono:
- opere generali quelle che sono caratterizzate da una pluralità di
lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni
sua parte e capace di esplicare funzioni economiche e tecniche;
- opere specializzate quelle lavorazioni che, nell'ambito del processo
realizzativo dell'opera o del lavoro, necessitano di una particolare
specializzazione e professionalità.
L'Autorità ha poi specificato (determinazione n. 48/2000) che le disposizioni,
in sostanza, stabiliscono che le opere generali sono costituite da un insieme di
lavorazioni, alcune proprie della categoria medesima e altre appartenenti a
categorie di opere specializzate.
La norma di cui alla precedente lettera b) stabilisce, altresì, che le
lavorazioni appartenenti a categorie generali o specializzate, diverse dalla
categoria prevalente (denominate categorie scorporabili) da indicare nei bandi
di gara, sono quelle di importo, singolarmente considerato, superiore al 10%
dell’importo complessivo dell’appalto e, in ogni caso, quelle di importo
superiore a euro 150.000 (lire 290.440.500).
Alla luce delle argomentazioni addotte dall’Autorità (atto di regolazione n.
5/2001 e determinazione n. 12/2001), va precisato che le attività indicate
nelle categorie di cui all’allegato A al regolamento di qualificazione si
riferiscono certamente a lavori, qualunque sia la relativa specificazione
contenuta nella corrispondente declaratoria. Esse non possono infatti che
rapportarsi alla disposizione (articolo 3 del dpr 34/2000) che fa riferimento
all'esecuzione di opere generali e di opere specializzate che vanno intese come
risultato di lavori e non di semplici forniture e posa in opera di beni o di
noli a caldo ancorché le declaratorie (allegato A al dpr 34/2000) facciano
riferimento a tali tipi di prestazioni.
Si può, quindi, affermare che il bando di gara deve indicare non soltanto
l’importo complessivo dell’intervento nonché la categoria prevalente ed il
suo specifico importo, ma anche tutti gli eventuali sottoinsiemi delle
lavorazioni costituenti l’intervento medesimo diverse da quelle appartenenti
alla categoria prevalente (cioè le categorie scorporabili), specificando per
ogni sottoinsieme categoria ed importo, soltanto però se per essi sussistano
entrambe le seguenti condizioni: costituiscano un autonomo lavoro e siano di
importo superiore al 10% dell’importo complessivo oppure di importo superiore
a euro 150.000.
L’Autorità (determinazioni n. 5/2001 e n. 12/2001 e delibera n. 229/2001) ha
specificato che si intende per lavoro autonomo un lavoro che, indipendentemente
dalla categoria che identifica l’intervento dal punto di vista ingegneristico
e dal fatto che la sua descrizione si trova concisamente, indirettamente o in
parte compresa nella categoria prevalente, non ha bisogno di lavorazioni
appartenenti ad altre categorie per esplicare la sua funzione. Ad esempio è
lavoro autonomo la costruzione di una palificata di jet-grouting –
appartenente alla categoria OS21 – sull’argine di un corso d’acqua i cui
lavori della categoria prevalente sono appartenenti alla categoria OG8, oppure
la costruzione di una facciata continua modulare costituita da telai metallici e
vetri – appartenente alla categoria OS18 – da realizzarsi in un organismo
edilizio appartenente alla categoria OG1.
L’Autorità ha, inoltre, precisato che ciò comporta che le prestazioni di
fornitura e posa in opera o noli a caldo, che non sono da considerarsi (o non si
è ritenuto che siano da considerarsi) autonomo lavoro, ad esempio la fornitura
e posa in opera di travi precompresse prefabbricate per realizzare un ponte
oppure i travetti precompressi per i solai di un edificio, sono comprese nelle
lavorazioni della categoria prevalente e ad esse si applicano le disposizioni
(articolo 18, comma 12, della legge 55/90 e successive modificazioni e articolo
141 del dpr 554/1999) previste in materia di assimilazione dei subcontratti,
aventi ad oggetto attività che richiedono l’impiego di mano d’opera
espletata in cantiere, a subappalti di lavori.
Emerge rispetto alle vecchie disposizioni (articolo 23 del d.lgs.19 dicembre
1991 n. 406 abrogato dall’articolo 231 del dpr 554/1999) una novità. La
categoria prevalente deve essere una sola: quella di importo più elevato fra
quelle costituenti l’intervento e che, pertanto, identifica i lavori da
appaltare (articolo 73, comma 1, del dpr 34/2000). Va precisato che l’importo
delle lavorazioni comprese nella categoria prevalente è residuale, nel senso
che è il risultato di una serie di operazioni di scorporo, con le quali
dall’importo complessivo dell’intervento si sottraggono via via gli importi
delle lavorazioni delle categorie scorporabili.
La norma di cui alla precedente lettera f) (articoli 2, comma 1, lettera g) e
72, comma 4, del dpr 554/2000) non fanno riferimento alle categorie generali e
specializzate previste nel regolamento di qualificazione. Poiché, però, i
bandi di gara devono riportare l’indicazione delle categorie cui sono
riconducibili le varie lavorazioni previste negli interventi è stato necessario
procedere ad una comparazione fra le indicazioni del regolamento generale (dpr
554/2000) e la elencazione delle categorie contenuta nel regolamento di
qualificazione (dpr 34/2000). A tale comparazione ha provveduto l’Autorità
(Nota illustrativa delle tipologie unitarie dei bandi di gara per
l’affidamento dei lavori pubblici” nonché determinazione n. 12/2001 e
delibera n.229/2001). In base a tale operazione le categorie, che devono essere
considerate altamente specializzate (così denominate nel prosieguo) e che sono
tutte a qualificazione obbligatoria, cui si applica il divieto sono:
OS2 -
superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico;
OS3 - impianti
idrico sanitari;
OS4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
OS5 - impianti
pneumatici;
OS11 - apparecchiature strutturali speciali;
OS13 - strutture
prefabbricate in cemento armato;
OS14 – impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti;
OS16 - impianti per centrali produzione elettrica;
OS17 - linee
telefoniche ed impianti di telefonia;
OS18 - componenti strutturali in acciaio;
OS19 - impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione e trattamento
dati;
OS20 - rilevamenti topografici;
OS21 - opere strutturali speciali;
OS22 -
impianti di potabilizzazione e depurazione;
OS27 - impianti per la trazione
elettrica;
OS28 - impianti termici e di condizionamento;
OS29 - armamento
ferroviario;
OS30 - impianti interni elettrici; telefonici e televisivi;
OS33 -
coperture speciali;
OG12 – opere ed impianti di bonifica e protezione
ambientale.
Va precisato che l'elenco delle categorie a qualificazione obbligatoria è più
ampio dell'elenco delle categorie altamente specializzate.
Le categorie a
qualificazione obbligatoria non comprese nel suddetto elenco sono:
OS9 -
impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;
OS10 -
segnaletica stradale non luminosa;
OS15 - pulizia di acque marine, lacustri,
fluviali;
OS24 - verde e arredo urbano;
OS25 - scavi archeologici;
OS31 -
impianti per la mobilità sospesa.
L'insieme delle disposizioni in materia di divieto di subappalto (articolo 13,
comma 7, della legge 109/1994 e successive modificazioni e articoli 2, comma 1,
lettera g) e 72, comma 4, del dpr 554/1999) pongono due problemi interpretativi:
a) lo speciale divieto di subappalto si applica soltanto per le lavorazioni
appartenenti alle categorie - indicate nel bando di gara come categorie
scorporabili - che siano categorie altamente specializzate oppure anche
categorie generali;
b) il presupposto per l'applicazione del divieto di subappalto consiste nel
fatto che tutte le categorie per le quali è applicabile il divieto sono di
importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento oppure per
tutte quelle che superino il 15% indipendentemente dal fatto che ve ne siano
alcune che non superino tale percentuale.
In primo luogo va precisato che alle categorie a qualificazione obbligatoria non
comprese nell’elenco delle categorie altamente specializzate (OS9 - impianti
per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; OS10 - segnaletica
stradale non luminosa; OS15 - pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; OS24
- verde e arredo urbano; OS25 - scavi archeologici; OS31 - impianti per la
mobilità sospesa), qualora siano indicate nel bando di gara come categorie
scorporabili non si applica mai lo speciale divieto di subappalto, mentre si
applica sempre la disposizione che ne permette l'esecuzione da parte
dell'aggiudicatario soltanto se in possesso della relativa qualificazione.
Per rispondere ai due quesiti prima indicati occorre esaminare il combinato
disposto delle due disposizioni (articolo 74, comma 2, del dpr 554/1999 e
articolo 13, comma 7, della legge 109/94 e successive modificazioni) che sono
inerenti il problema dello speciale divieto di subappalto.
La disposizione regolamentare (articolo 74, comma 2, del dpr 554/1999)
stabilisce che «Le lavorazioni relative ad opere generali, e a strutture,
impianti ed opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, …» cioè le
lavorazioni relative alle categorie altamente specializzate «… indicate nei
bandi di gara non possono essere eseguite dalle imprese qualificate per la sola
categoria prevalente; esse, …» quindi: le lavorazioni appartenenti alle
categorie di opere generali nonché alle categorie altamente specializzate «…
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della legge, sono
comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le
medesime lavorazioni …» cioè: quelle appartenenti alle categorie generali
nonché alle categorie altamente specializzate «… sono altresì scorporabili
e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni
temporanee di tipo verticale.».
La suddetta disposizione regolamentare ha due specifici contenuti:
a) il primo è quello che stabilisce che le lavorazioni delle categorie generali
e delle categorie altamente specializzate non possono essere eseguite dal
soggetto aggiudicatario in mancanza di adeguata qualificazione e, in tal caso,
devono essere subappaltate a soggetti qualificati;
b) il secondo che non si può procedere al subappalto nel caso che vengano in
evidenza alcune condizioni (articolo 13, comma 7, della legge 109/94 e
successive modificazioni).
Va preliminarmente sottolineato che il primo contenuto non pone problemi
interpretativi ed, inoltre, è coerente con la disposizione in materia di
categorie a qualificazione obbligatoria e a qualificazione non obbligatoria in
quanto le categorie generali e le categorie altamente specializzate sono tutte a
qualificazione obbligatoria e, quindi, le relative lavorazioni non possono
essere eseguite dall’aggiudicatario in mancanza di adeguate qualificazione.
Il secondo contenuto comporta, invece, la necessità di interpretare l’inciso
“fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della legge”.
La disposizione legislativa (articolo 13, comma 7, della legge 109/1994 e
successive modificazioni) stabilisce che viene in evidenza il divieto di
subappalto nel caso in cui l’oggetto dell’appalto o della concessione
comprenda, oltre alle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente,
“opere per le quali siano necessari lavori e componenti di notevole contenuto
tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed
opere speciali”, elencate nel regolamento generale (articoli 72, comma 4 e 74,
comma 2, del dpr 554/1999) e denominate sinteticamente, come prima detto,
categorie altamente specializzate, “qualora ciascuna di tali opere superi
altresì in valore il 15% dell’importo totale dei lavori”. E’, quindi, in
primo luogo necessario interpretare cosa si debba intendere per la frase
“qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15%
dell’importo totale dei lavori”.
Il termine “qualora” è una congiunzione condizionale che significa “nel
caso che, quando, se mai” ed ha nel contempo valore temporale ed ipotetico
mentre il termine “ciascuno” è un aggettivo ed un pronome indefinito che
indica “ogni persona, tutte le persone, una totalità di persone o cose
considerate però singolarmente” ed il termine “altresì” è un avverbio
che significa “anche, inoltre”. La frase quindi stabilisce che “nel caso
che (…se mai, …quando…) nel bando di gara siano indicate come categorie
scorporabili alcune particolari categorie (di cui si parlerà nel prosieguo) che
sono tutte, considerate singolarmente, di importo superiore al 15%
dell’importo complessivo dell’intervento” viene in evidenza uno speciale
divieto di subappalto.
Tale interpretazione letterale se da una parte è coerente con i principi
contenuti nelle norme legislative che vogliono favorire la più ampia
partecipazione dei concorrenti, dall’altra parte non è strettamente in linea
con l’esigenza, sentita dal legislatore, di ricorrere all’istituto
dell’integrazione verticale nei casi in cui le lavorazioni delle categorie a
qualificazione obbligatoria assumono un peso rilevante nell’ambito del lavoro.
Infatti, subordinare l’obbligatorietà del ricorso alla integrazione verticale
alla esistenza contemporanea di un limite per tutte le lavorazioni, riduce
l’efficacia di un istituto introdotto per favorire una organica presenza di
imprese nei lavori. Va comunque considerato che la suddivisione prima ricordata
fra le categorie a qualificazione non obbligatoria e a qualificazione
obbligatoria garantisce che i materiali esecutori delle lavorazioni, siano essi
aggiudicatari o subappaltatori, debbono quasi sempre essere in possesso delle
relative adeguate qualificazioni.
Stabilito il senso della frase “qualora ciascuna di tali opere superi altresì
in valore il 15% dell’importo totale dei lavori” occorre stabilire se il
divieto di subappalto riguarda esclusivamente le categorie altamente
specializzate oppure anche le categorie generali indicate nel bando come
categorie diverse da quella prevalente. Si tratta cioè di stabilire se “fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della legge” si riferisce
sia all’indicazione delle categorie altamente specializzate sia alla
indicazione della condizione contenuta nella frase “qualora ciascuna di tali
opere superi altresì in valore il 15% dell’importo totale dei lavori” nel
senso prima stabilito o se, invece si riferisce esclusivamente a tale condizione
e, di conseguenza il divieto di subappalto riguarderebbe sia le categorie
altamente specializzate sia le categorie generali.
Per risolvere tale ulteriore quesito occorre tenere conto che nei bandi di gara,
come è stato prima sottolineato, non è più possibile prevedere una pluralità
di categorie prevalenti e quindi richiedere che il concorrente sia in possesso
di una pluralità di qualificazione come era invece ammesso in vigenza delle
vecchie norme (articolo 23 del d.lgs.19 dicembre 1991 n. 406 abrogato
dall’articolo 231 del dpr 554/1999) e che una categoria generale non pone sul
piano tecnico minori problemi di una categoria altamente specializzata. In base
a tali considerazioni non può non ritenersi che sia più rispondente ai
principi sottesi a tutto l’ordinamento la seconda interpretazione. In sostanza
il regolamento ha ritenuto che dovesse estendersi il divieto di subappalto oltre
che alle categorie altamente specializzate anche alle categorie generali ove
indicate nel bando come categorie scorporabili. Con tale estensione le
disposizioni regolamentari hanno tenuto conto da una parte che le categorie
generali hanno spesso elevati contenuti tecnici e dall’altra ha attutito
l’effetto della disposizione che stabilisce l’unicità della categoria
prevalente senza, però, stabilire molte condizioni per la partecipazione delle
imprese agli appalti aprendo in tale modo il mercato degli appalti pubblici al
più alto numero di concorrenti possibili. Le imprese possono, infatti, per loro
scelta partecipare agli appalti sia come imprese singole sia come associazione
orizzontale, verticale. In sostanza il possesso di più qualificazioni o la
costituzione di una associazione verticale diventano obbligatori soltanto in
alcuni casi.
Alla luce di quanto rilevato:
a) la risposta al primo quesito non può che essere nel senso che lo specifico
divieto di subappalto si applica pure alle categorie generali, in quanto il
regolamento (dpr 554/1999), che concorre a costituire (articolo 3, comma 2,
della legge 109/1994 e successive modificazioni) l’ordinamento generale in
materia di lavori pubblici, ha esteso tale divieto anche ad esse qualora siano
indicate nei bandi di gara come categorie scorporabili;
b) la risposta al secondo quesito non può che essere nel senso che il divieto
di subappalto viene in evidenza quando le lavorazioni appartenenti a categorie
scorporabili, siano esse categorie generali e/o categorie altamente
specializzate, singolarmente considerate, siano tutte di importo superiore al
15% dell’importo complessivo dell’intervento.
A chiarimento delle due disposizioni va rilevato che l’assenza dell’obbligo
per il soggetto aggiudicatario di possedere specifiche qualificazioni, in quanto
non viene in evidenza lo speciale divieto di subappalto, non incide sulla qualità
delle realizzazioni. Va, infatti, ricordato che essendo le categorie generali e
le categorie altamente specializzate tutte a qualificazione obbligatoria non
possono che essere eseguite da soggetti, aggiudicatari oppure subappaltatori, in
possesso delle relative qualificazioni.
Altro aspetto della normativa sul divieto di subappalto riguarda
l’interpretazione della prescrizione (articolo 13, comma 7, della legge
109/1994 e successive modificazioni) che prevede che le lavorazioni per le quali
vige il divieto di subappalto debbano essere “eseguite esclusivamente dai
soggetti aggiudicatari.” Si pone il problema se la disposizione deve essere
considerata con riferimento all’importo totale delle lavorazioni di ognuna
della relative categorie scorporabili per le quali vige il divieto di subappalto
oppure deve tener conto del fatto che la prescrizione di possedere adeguate
qualificazioni comporta una sorta di obbligo di partecipare alla gara nella
forma dell’associazione temporanea di tipo verticale e, quindi, come è stato
prima affermato, resterebbe la facoltà per l’aggiudicatario di subappaltare
le lavorazioni entro il limite del 30% dei suddetti importi totali. Per
rispondere al quesito va tenuto presente che nel caso di associazioni temporanee
verticali - indipendentemente se costituite per scelta del concorrente o perché
conseguenza del divieto di subappalto - ogni mandante, assumendo l’esecuzione
delle lavorazioni di una singola categoria, è da considerarsi assimilabile al
soggetto che assume le lavorazioni della categoria prevalente. Non vi è dubbio,
quindi, che sussiste la facoltà di subappaltare entro il limite del 30% le
lavorazioni di ogni categoria.
Va, infine, precisato (articolo 18, della legge 55/90 e successive
modificazioni) che il subappalto deve comunque essere autorizzato dalla stazione
appaltante ed è sottoposto alla condizione (articolo 18, comma 3, punto 1,
della legge 55/90 e successive modificazioni) che i concorrenti “abbiano
indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;”. La disposizione comporta che i concorrenti, tutte le volte che non
siano in possesso delle qualificazioni delle categorie scorporabili, debbano
indicare nell’offerta la loro intenzione di volere subappaltare le lavorazioni
di quelle categorie scorporabili che sono a qualificazione obbligatoria
indipendentemente dal fatto che sussista o meno il loro diritto a procedere al
subappalto. La stazione appaltante, in mancanza di una delle condizioni
tassative fissate dalla legge non potrebbe, infatti, concedere
l’autorizzazione. Ciò comporta che, qualora il bando di gara preveda, fra le
categorie scorporabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il
concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in
alternativa, non abbia indicato nell’offerta l’intenzione di procedere al
loro subappalto, la stazione appaltante debba procedere alla sua esclusione
dalla gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso, qualora aggiudicatario,
non potrebbe né eseguire direttamente le lavorazioni né essere autorizzato a
subappaltarle.
Le norme (articolo 95, comma 1, del dpr 554/99) sulla partecipazione alle gare
di appalto di un soggetto singolo (impresa individuale, anche artigiana, società
commerciale, società cooperativa, consorzi tra società cooperative, consorzi
tra imprese artigiane, consorzi stabili) prevedono che la qualificazione dello
stesso può essere dimostrata in tre diversi modi tra loro alternativi:
a) nella categoria prevalente e per l'importo complessivo dell’intervento;
b) nella categoria prevalente per l'importo relativo alla categoria prevalente
nonché nelle categorie scorporabili per i relativi importi;
c) nella categoria prevalente nonché in alcune delle categorie scorporabili per
i relativi importi, purché la classifica della qualificazione nella categoria
prevalente sia pari o superiore alla somma degli importi della categoria
prevalente e delle categorie scorporabili per le quali il soggetto non è
specificamente qualificato.
In ognuna delle tre ipotesi le disposizioni prevedono che la qualificazione sia
comunque adeguata con riferimento all'importo complessivo dell’intervento.
Le norme (articolo 95, comma 2, del dpr 554/99) sulla partecipazione alle gare
di appalto di un soggetto plurimo (associazione temporanee di concorrenti,
consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, gruppo
europeo di interesse economico) di tipo orizzontale prevedono che la
qualificazione dello stesso deve essere non inferiore a quella prescritta per il
soggetto singolo e deve essere posseduta nel seguente modo:
a) mandataria: misura minima pari al 40%;
b) mandanti: misura minima pari al 10%.
Va precisato che la suddetta disposizione - poiché stabilisce che la
qualificazione della mandataria e delle mandanti deve essere almeno pari ad una
percentuale di quella prevista per il concorrente singolo - consente di ritenere
ammissibile la partecipazione - oltre che di una associazione di tipo
orizzontale costituita da una mandataria e da alcune mandanti in possesso di
qualificazione per la categoria prevalente e per classifica rispettivamente pari
al 40% ed al 10% dell’importo complessivo dell’intervento – anche, in
analogia al caso di cui alla precedente lettera c), di una associazione nella
quale la mandataria e le mandanti posseggano la qualificazione nella categoria
prevalente ed in tutte o alcune delle categorie scorporabili rispettivamente per
una classifica adeguata al 40% ed al 10% dell’importo della categoria
prevalente oppure della somma degli importi della categoria prevalente e delle
categorie, scorporabili per le quali l’associazione orizzontale non è
specificamente qualificata, nonché dei singoli importi delle categorie
scorporabili per le quali l’associazione è specificamente qualificata.
Va inoltre specificato che la norma (articolo 95, commi 2, del dpr 554/99 ultimo
periodo) che dispone che la mandataria deve possedere i requisiti in misura
maggioritaria va intesa con riferimento ai requisiti minimi richiesti per lo
specifico appalto. Ne consegue che non è consentito che la percentuale coperta
dalle mandanti, al fine di dimostrare da parte della associazione temporanea
orizzontale il possesso del 100% dei requisiti minimi, sia costituita da una
quota di una mandante che sia di importo superiore a quella della mandataria.
Le norme (articolo 95, comma 3, del dpr 554/99) sulla partecipazione alle gare
di appalto di un soggetto plurimo (associazione temporanee di concorrenti,
consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, gruppo
europeo di interesse economico) di tipo verticale prevedono che la
qualificazione dello stesso deve essere posseduta nel seguente modo:
a) mandataria: categoria prevalente per il corrispondente importo;
b) mandanti: categorie scorporabili per i corrispondenti importi.
E’ stato prima ricordato che le lavorazioni delle categorie scorporabili sono
tutte anche totalmente subappaltabili (articolo 73, comma 1, del dpr 554/1999),
fatto salvo il caso che sia da applicarsi la norma sullo speciale divieto di
subappalto. Tale disposizione non pone problemi se l’aggiudicatario è un
soggetto singolo oppure un’associazione temporanea di tipo orizzontale.
Qualora, invece, l’aggiudicatario è un’associazione temporanea di tipo
verticale occorre tenere conto che ciascuna delle mandanti assume l’esecuzione
di lavorazioni di una particolare categoria e, pertanto, non vi è dubbio che
sono da considerarsi assimilabili al soggetto che assume le lavorazioni della
categoria prevalente. Ne consegue che esse possono subappaltare le lavorazioni
esclusivamente entro il limite del 30% dell’importo delle lavorazioni assunte.
Alla luce delle suddette norme va verificata se sia possibile ammettere alle
gare una associazione temporanea di tipo misto, cioè una associazione di tipo
verticale in cui la mandataria sia costituita da un sub associazione orizzontale
e le mandanti siano anch’esse sub associazioni orizzontali per ognuna delle
categorie scorporabili, ed in caso affermativo quali siano le qualificazioni che
devono possedere le imprese associate.
Alla ammissibilità di tale istituto non sembra ostino le norme (articolo 13,
comma 8, della legge 109/1994 e successive modificazioni e articolo 95, comma 3,
del dpr 554/1999) che disciplinano l’associazione temporanea di tipo
verticale. Infatti, la norma legislativa si limita a definire la nozione di tale
associazione come quella nel cui ambito uno degli associati realizza i lavori
della categoria prevalente e gli altri associati i lavori delle categorie
scorporabili e la norma regolamentare stabilisce soltanto che la mandataria deve
essere qualificata nella categoria prevalente e per il relativo importo e che le
mandanti devono essere qualificate nelle categorie scorporabili e per i relativi
importi che intendono assumere. Non viene, quindi, escluso né che la mandataria
assuntrice delle lavorazioni della categoria prevalente possa essere una
associazione temporanea di tipo orizzontale né che le mandanti assuntrici delle
lavorazioni delle categorie scorporabili possano essere anche più di una per
ognuna di queste categorie. L’utilizzazione di tale istituto appare d’altra
parte rispondere all’esigenza di aprire il mercato degli appalti pubblici al
più alto numero di imprese possibili cioè all’obiettivo di favorire la più
ampia concorrenza. L’ammettere che la mandataria e/o le mandanti possano
essere una associazione temporanea di tipo orizzontale raggiunge, inoltre, il
risultato di assicurare maggiori garanzie (responsabilità solidale ed
illimitata tra le imprese associate orizzontalmente) alla stazione appaltante
rispetto a soggetti costituiti da una sola impresa.
Non è invece possibile una associazione che veda le lavorazioni della categoria
prevalente assunte da una associazione di tipo verticale in quanto se le
suddette lavorazioni fossero suddivisibili sul piano qualitativo, tanto da
essere assunte da imprese dotate di specifiche qualificazione, le diverse
lavorazioni sarebbero state indicate nel bando di gara come appartenenti a
categorie scorporabili.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza (Tar. Sicilia, Palermo, 14
luglio 1997, n. 1211; Cons. di Stato, sez. IV, 9 luglio 1998, n. 702; Cons.
Giust. Amm. Sic., 16 settembre 1998, n. 477, Cons. Giust. Amm. Sic., 13 ottobre
1998 n. 618; Tar Valle d’Aosta 16 settembre 1999, n. 123) sia in vigenza delle
vecchie norme e sia in vigenza delle nuove.
Considerato ammissibile la partecipazione alle gare di appalto della
associazione temporanea di tipo misto nella forma prima descritta occorre ora
definire quali debbano essere le qualificazioni possedute dalle imprese
associate affinché risultino dimostrati i requisiti di ammissibilità
prescritti.
In base alle disposizioni in materia di associazioni temporanee prima delineate
non vi è dubbio che:
a) la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente e
per una classifica adeguata al 40% dell’importo cui deve far fronte l’intera
sub associazione orizzontale (somma degli importi della categoria prevalente e
delle categorie scorporabili per le quali l’associazione temporanea mista non
è specificamente qualificata);
b) le mandanti che intendono assumere l’esecuzioni di lavorazioni della
categoria prevalente devono possedere la qualificazione per la categoria
prevalente e per una classifica adeguata al 10% dell’importo cui deve far
fronte l’intera sub associazione orizzontale (somma degli importi della
categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali
l’associazione temporanea mista non è specificamente qualificata), fermo
restando la copertura dell’intero importo;
c) le mandanti che intendono assumere lavori nelle categorie scorporabili devono
possedere la qualificazione con riferimento ad ognuna di tali categorie;
d) l’importo di ognuna delle categorie scorporabili può essere coperto anche
da più di una mandante con la condizione che almeno una di esse (da
considerarsi mandataria della sub associazione orizzontale che intende assumere
l’esecuzione delle lavorazioni della categoria scorporabile) sia qualificata
per una classifica adeguata al 40% dell’importo e le altre per una classifica
adeguata al 10% del suddetto importo, fermo restando la copertura dell’intero
importo.
Si ritiene, però, che la possibilità di concorrere in forma di associazione
mista debba essere esplicitamente prevista nei bandi di gara. Le stazioni
appaltanti nello stabilire tale possibilità devono comunque adottare una
particolare cautela. La facoltà deve essere valutata con riferimento, in
particolare, al tipo ed all’importo delle lavorazioni delle categorie
scorporabili. Deve essere anche valutato se non sia necessario prevedere nei
documenti progettuali che l’esecuzione di tali categorie debba avvenire
costituendo per ognuna di esse, ai sensi dell’articolo 96 del dpr 554/1999,
una apposita società.
Va inoltre precisato che non vi può essere dubbio in merito al fatto che la
disposizione (articolo 3, comma 2, del dpr 34/2000) - che permette alle imprese
associate o consorziate di considerare, qualora qualificate per almeno un quinto
dell’importo complessivo a base di gara, la propria classifica incrementata di
un quinto - è applicabile anche alle associazioni di tipo verticale o misto. In
tal caso, però, è evidente che la suddetta condizione di qualificazione per un
quinto dell’importo complessivo dell’appalto va riferita ai singoli importi
della categoria prevalente e delle categorie scorporabili.
Va infine considerato che l’assetto normativo illustrato si applica anche ai
consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile ed ai gruppi europei di
interesse economico (articolo 10, comma 1, lettera e) ed e-bis) della legge
109/1994 e successive modificazioni) con riferimento alle capogruppo ed alle
imprese consorziate.
Altro aspetto delle disposizioni che si stanno esaminando riguarda il fatto che
i requisiti prescritti per la partecipazione alle gare di appalto e le modalità
di documentazione del loro possesso da parte dei concorrenti (articolo 3, comma
2, articolo 3, comma 6, articolo 28, articolo 30, comma 2, del dpr 34/2000, e
articolo 73, commi 2 e 3, del dpr 554/1999) sono diversi a seconda
dell’importo complessivo dell’intervento. In base a tali diversità gli
appalti sono da considerarsi suddivisi in quelli di:
a) importo complessivo superiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi);
b) importo complessivo superiore a euro 1.500.000 (lire 2.904.405.000) e pari o
inferiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi);
c) importo complessivo superiore a euro 150.000 (lire 290.440.500) e pari o
inferiore a euro 1.500.000 (lire 2.904.405.000);
d) importo complessivo pari o inferiore a euro 150.000 (lire 290.440.500).
In primo luogo va rilevato che gli appalti di importo complessivo superiore a
euro 1.500.000 (lire 2.904.405.000) e pari o inferiore euro 20.658.276 (lire 40
miliardi) non pongono particolari problemi in quanto in tali casi la
qualificazione deve essere dimostrata mediante le attestazioni di qualificazione
e le categorie scorporabili da indicare nei bandi sono certamente pari o
superiori a euro 150.000 (lire 290.440.500) e, quindi, comunque la
qualificazione deve essere dimostrata mediante le suddette attestazioni.
Così non pongono particolari problemi gli appalti di importo complessivo pari o
inferiore a euro 150.000 (lire 290.440.500) in quanto ad essi si applicano in
ogni caso particolari disposizioni (articolo 28 del dpr 34/2000) e, quindi, non
vi è obbligo del possesso delle attestazioni di qualificazione.
Gli appalti di importo complessivo superiore a euro 20.658.276 (lire 40
miliardi) pongono, invece, il problema di stabilire se le mandatarie e le
mandanti, sia dei raggruppamenti orizzontali, sia di quelli verticali e sia di
quelli misti - nel caso che gli importi cui sono da riferirsi le attestazioni di
qualificazione siano inferiori a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi) - debbano
dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, una cifra d’affari in lavori non inferiore a tre
volte la percentuale dell’importo complessivo di loro spettanza (articolo 3,
comma 6, del dpr 34/2000). Non vi è dubbio che tale obbligo deve sussistere in
quanto in caso contrario non vi sarebbe par condicio fra soggetto singolo e
soggetti plurimi.
Anche gli appalti di importo complessivo superiore a euro 150.000 (lire
290.440.500) e pari o inferiore a euro 1.500.000 (lire 2.904.405.000) pongono
alcuni problemi in quanto gli importi delle lavorazioni appartenenti a categorie
scorporabili possono essere sia superiori a euro 150.000 (lire 290.440.500) e
sia pari o inferiori a euro 150.000 (lire 290.440.500).
Nel caso che gli importi delle lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili
siano tutti superiori a euro 150.000 non vi è dubbio che la qualificazione deve
essere dimostrata attraverso le attestazioni di qualificazione.
Nel caso che gli importi delle lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili
siano alcuni superiori a euro 150.000 ed altri inferiori si pone il problema di
stabilire se la qualificazione debba essere comunque dimostrata tramite
attestazione di qualificazione oppure può essere dimostrata anche rispettando
le disposizioni previste per gli appalti di importo pari o inferiori a euro
150.000 (articolo 28 del dpr 34/2000).
Le disposizioni che interferiscono con il problema sono cinque:
a) la prima (articolo 8, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni)
prevede la istituzione di un “….sistema di qualificazione, unico per tutti
gli esecutori di lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, di importo
superiore a euro 150.000……”;
b) la seconda (articolo 8, comma 11-quinquies, della legge 109/94 e successive
modificazioni) prevede che il regolamento di qualificazione debba stabilire
“…….i requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano
possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo
inferiore a euro 150.000.”;
c) la terza (articolo 1, comma 2, del dpr 34/2000) stabilisce che la
qualificazione di cui all’articolo 8 della legge 109/94 e successive
modificazioni “………è obbligatoria per chiunque esegua i lavori affidati
dai ………di importo superiore a euro 150.000.”;
d) la quarta (articolo 28 del dpr 34/2000) stabilisce che “……… le
imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o
inferiore a euro 150.000 qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine
tecnico organizzativo: ……..” e, quindi, anche se non in possesso
dell’attestazione di qualificazione;
e) la quinta (articolo 73, comma 2, del dpr 554/1999) che stabilisce che vanno
indicate nei bandi “………tutte le parti, appartenenti a categorie generali
o specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro……”.
Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) prevedono che l’attestazione di
qualificazione riguarda gli esecutori dei lavori e, quindi, sembrerebbe che nel
caso di importi delle categorie scorporabili che siano inferiori a euro 150.000,
non si potrebbe richiedere obbligatoriamente il possesso della suddetta
attestazione per quell’imprese che eseguiranno tali lavorazioni.
Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) prevedono che l’attestazione di
qualificazione riguarda i soggetti che partecipano alle gare e, quindi,
sembrerebbe che è ininfluente il fatto che il bando preveda lavorazioni di
importo inferiore a euro 150.000 in quanto è l’importo complessivo
dell’appalto che condiziona se debba o non debba considerarsi obbligatorio il
possesso della suddetta attestazione.
E’ evidente, però, che la disposizione che condiziona la risposta al quesito
è quella di cui alla lettera e), la quale - poiché stabilisce che le
lavorazioni delle categorie scorporabili devono essere indicate nel bando di
gara non solo sulla base del fatto che sono di importo pari o superiore a certi
valori ma anche perché, sulla base di quanto precisato dall’Autorità, sono
state considerate autonomi lavori con riferimento alle declaratorie delle
categorie generali o specializzate - comporta il fatto che le imprese che
eseguiranno tali lavorazioni, qualora siano le aggiudicatarie stesse, devono
essere in ogni caso in possesso di adeguata qualificazione.
Alla stessa conclusione si perviene esaminando separatamente i casi
dell’impresa singola e delle associazioni temporanee.
Per quanto riguarda l’impresa singola, poiché è disposto (articolo 95, comma
1, del dpr 554/99) che la qualificazione deve essere comunque adeguata
all’importo complessivo dell’appalto, non vi è dubbio che la qualificazione
deve essere dimostrata mediante il possesso dell’attestazione di
qualificazione. Ammettere, infatti, che la qualificazione possa essere
dimostrata anche con il possesso dei requisiti previsti per gli appalti di
importo pari o inferiori a euro 150.000 (articolo 28 del dpr 34/2000) potrebbe
comportare che la cifra d’affari in lavori realizzata dall’impresa nel
quinquennio di riferimento non sia pari o superiore all’importo complessivo
dell’appalto in quanto lo stesso certificato potrebbe essere impiegato per
documentare più requisiti, in contrasto con il principio che ogni certificato
deve essere utilizzato una sola volta.
Per quanto riguarda l’impresa plurima di tipo orizzontale, poiché è disposto
(articolo 13, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni e articolo
95, comma 2, del dpr 554/99 e articolo) che le imprese associate sono
solidalmente responsabili le qualificazioni possedute dalle imprese associate e
che i requisiti, sia della mandataria o capogruppo e sia della mandanti o
consorziate, debbono essere non inferiori ad una percentuale dei requisiti
previsti per il soggetto singolo che, come prima precisato sono dimostrati
mediante l’attestazione di qualificazione, non vi è dubbio che anche in
questo caso la qualificazione debba essere dimostrata tramite il possesso della
suddetta attestazione.
Per quanto riguarda l’impresa plurima di tipo verticale, poiché è disposto
(articolo 13, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni e articolo
95, comma 3, del dpr 554/99) che i requisiti, sia della mandataria o capogruppo
e sia delle mandanti o consorziate, debbono essere adeguati alla categoria ed
all’importo dei lavori che intendono assumere, non vi è dubbio che la
qualificazione della mandataria e delle mandanti debba essere dimostrata
mediante il possesso dell’attestazione di qualificazione in quanto si tratta
di eseguire lavorazioni che sul piano tecnico sono state ritenute costituire
autonomi lavori.
Va in ultimo rilevato che, nel caso dei subappaltatori, si applicano certamente
le disposizioni di cui alle precedenti lettera a) e c) in quanto questi sono da
considerarsi certamente esecutori di lavori e non partecipanti alle gare.
Dal combinato disposto delle suddette disposizioni in conclusione si può
affermare che:
A) per gli appalti di importo complessivo pari o inferiore ad euro 150.000:
1) in fase di gara i concorrenti:
- possono partecipare alla gara come impresa singola e come associazione
temporanea orizzontale;
- devono documentare di aver eseguito lavori di natura analoga a quelli da
affidare oppure essere in possesso di attestazione di qualificazione in una
categoria coerente con la natura dei lavori da affidare;
- possono indicare di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni
dell’appalto;
2) in fase esecutiva l’aggiudicatario:
- potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni dell’appalto;
- potrà subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni
(articolo 28 del dpr 554/2000 oppure attestazione di qualificazione) fino al 30%
delle lavorazioni dell’appalto;
- potrà affidare a soggetti, anche privi di adeguate qualificazioni,
l’esecuzione di prestazioni consistenti in forniture e posa in opera ed in
noli a caldo, comprese nelle lavorazioni appaltate, qualora siano di importo
inferiore al 2% dell'importo complessivo dell'intervento o, comunque, inferiore
a euro 100.000, oppure, qualora di importo superiore a tali limiti, il costo
della mano d'opera per l'attività espletata in cantiere sia inferiore al 50%
dell'importo del sub-contratto;
B) per gli appalti di importo complessivo superiore a euro 150.000:
1) il divieto di subappalto si applica nel caso che le categorie scorporabili,
generali o altamente specializzate, siano tutte, singolarmente considerate, di
importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento;
2) nel caso sia applicabile il divieto di subappalto :
a) in fase di gara i concorrenti:
- possono partecipare alla gara come impresa singola, come associazione
temporanea orizzontale, come associazione temporanea verticale e come
associazione temporanea mista;
- hanno l'obbligo di dimostrare di essere in possesso delle specifiche
qualificazioni in tutte le categorie scorporabili per le quali vige il divieto;
- non hanno l'obbligo di dimostrare di essere in possesso delle specifiche
qualificazioni per quelle categorie scorporabili per le quali non vige il
divieto di subappalto;
- possono indicare di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni della
categoria prevalente ed il 100% delle lavorazioni delle categorie scorporabili
per le quali non vige il divieto di subappalto;
- hanno l’obbligo di indicare nell’offerta di voler subappaltare tutte le
lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria per le
quali non vige il divieto di subappalto e per le quali non è in possesso delle
specifiche qualificazioni;
b) in fase esecutiva l'aggiudicatario:
- potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni della categoria prevalente;
- potrà subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni
fino al 30% delle lavorazioni della categoria prevalente;
- potrà subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni,
fino al 30% dei loro singoli importi, le lavorazioni delle categorie
scorporabili per le quali vige il divieto di subappalto;
- potrà affidare a soggetti, anche privi di adeguate qualificazioni,
l’esecuzione di prestazioni consistenti in forniture e posa in opera ed in
noli a caldo, comprese nelle lavorazioni della categoria prevalente, qualora
siano di importo inferiore al 2% dell'importo complessivo dell'intervento o,
comunque, inferiore a euro 100.000, oppure, qualora di importo superiore a tali
limiti, il costo della mano d'opera per l'attività espletata in cantiere sia
inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto;
- potrà eseguire, ancorché non in possesso delle specifiche qualificazioni,
tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione non
obbligatoria oppure subappaltarle a soggetti in possesso delle specifiche
qualificazioni;
- potrà eseguire direttamente, nel caso sia in possesso delle specifiche
qualificazioni, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a
qualificazione obbligatoria, mentre, in caso non sia in possesso delle suddette
qualificazioni, dovrà subappaltarle (salvo che non facciano eventualmente parte
del gruppo delle categorie per le quali vi è il divieto di subappalto);
3) nel caso non sia applicabile il divieto di subappalto:
a) in fase di gara i concorrenti:
- possono partecipare alla gara come impresa singola, come associazione
temporanea orizzontale, come associazione temporanea verticale e come
associazione temporanea mista;
- non hanno l'obbligo di dimostrare, di essere in possesso delle specifiche
qualificazioni per le categorie scorporabili;
- possono indicare di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni della
categoria prevalente ed il 100% delle lavorazioni delle categorie scorporabili;
- hanno l’obbligo di indicare nell’offerta di voler subappaltare tutte le
lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria e per le
quali non è in possesso delle specifiche qualificazioni;
b) in fase esecutiva l'aggiudicatario
- potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni della categoria prevalente;
- potrà subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni
fino al 30% delle lavorazioni della categoria prevalente;
- potrà subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni le
lavorazioni delle categorie scorporabili;
- potrà affidare a soggetti, anche privi di specifiche qualificazioni,
l’esecuzione di prestazioni consistenti in fornitura e posa in opera ed in
noli a caldo, comprese nelle lavorazioni della categoria prevalente, qualora
siano di importo inferiore al 2% dell'importo complessivo dell'intervento o,
comunque, inferiore a euro 100.000, oppure, qualora di importo superiore a tali
limiti, il costo della mano d'opera per l'attività espletata in cantiere sia
inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto;
- potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili
a qualificazione non obbligatoria ancorché privo delle specifiche
qualificazioni oppure potrà subappaltarle a soggetti in possesso delle
specifiche qualificazioni;
- potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili
a qualificazione obbligatoria nel caso sia in possesso delle specifiche
qualificazioni mentre, in caso non sia in possesso delle suddette
qualificazioni, dovrà subappaltarle a soggetti in possesso delle specifiche
qualificazioni;
C) nel caso di appalti di importo complessivo:
1) superiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi) le mandatarie e le mandanti,
sia di associazioni orizzontali, sia di associazioni verticali e sia di
associazioni miste, debbono, oltre a possedere adeguata attestazione di
qualificazione, dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari in lavori non inferiore a
tre volte la percentuale dell’importo complessivo di loro spettanza;
2) pari o inferiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi) e superiori a euro
150.000 (lire 290.440.500) gli esecutori delle lavorazioni appartenenti a
categorie scorporabili:
a) qualora siano aggiudicatari devono essere in possesso dell’attestazione di
qualificazione indipendentemente se le lavorazioni sono di importo superiore o
inferiore a 150.000 euro (lire 290.440.500);
b) qualora siano subappaltatori, nel caso che l’importo del sub-contratto sia
superiore a euro 150.000, devono essere in possesso dell’attestazione di
qualificazione e, nel caso che l’importo del sub-contratto sia pari o
inferiore a euro 150.000, possono essere qualificati ai sensi delle specifiche
norme vigenti per l’esecuzione di lavori di tali importi (articolo 28, del dpr
34/2000) oppure in possesso dell’attestazione di qualificazione.