Determinazione dell'Autorità sui lavori pubblici n. 2 del 2 marzo 2005
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Consegna dei lavori sotto riserva di legge
IL CONSIGLIO
Considerato in fatto
Nell’ambito dello svolgimento dei compiti di vigilanza, cui è istituzionalmente
preposta, l’Autorità ha riscontrato il frequente ricorso da parte delle stazioni
appaltanti all’istituto della “consegna dei lavori sotto riserve di legge”,
spesso seguita dall’immediata sospensione degli stessi, nonché da un
significativo ritardo nella stipulazione del relativo contratto d’appalto.
Si ritiene, pertanto, opportuno chiarire l’esatta valenza giuridica di tale
istituto, nonché i limiti connessi al suo eccezionale utilizzo.
Ritenuto in diritto
La consegna dei lavori, ai sensi di quanto espressamente previsto dal comma 2
dell’art. 129 del d.P.R. n. 554/99, deve avvenire non oltre il termine di 45
giorni dalla data di stipulazione del contratto d’appalto, ovvero dalla sua
approvazione, nei casi in cui questa sia richiesta.
Può accadere, tuttavia, che si verifichino nell’esperienza concreta particolari
“ragioni di urgenza”, tali da non consentire un differimento dell’inizio dei
lavori fino alla stipulazione od al perfezionamento del relativo contratto.
Tale possibilità, è stata, in realtà, espressamente contemplata e disciplinata
dal legislatore dapprima all’art. 337, comma 2, della legge 20 marzo 1865 n.
2248, e successivamente al comma 1 dell’art. 129 del d.P.R. n. 554/99, che
riprendendo sostanzialmente quanto stabilito in precedenza, letteralmente
afferma che “qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l’aggiudicazione
definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori
alla consegna dei lavori”.
La norma del successivo art. 130, comma 3, stabilisce, altresì, che in tal caso
il processo verbale deve necessariamente indicare: 1) i materiali ai quali
l’appaltatore deve provvedere; 2) le lavorazioni per le quali si rende
necessario l’immediato inizio in relazione al programma di esecuzione presentato
dall’impresa.
Ciò al fine specifico di assicurare da un lato la tempestiva esecuzione dei soli
lavori che l’urgenza non consente di dilazionare nel tempo e dall’altro di
impedire che l’appaltatore possa prendere ulteriori iniziative in contrasto con
la peculiare situazione di incertezza contrattuale, nella quale si trova ad
operare.
La disciplina dell’istituto – che tra l’altro non innova all’effetto tipico
della consegna, che consiste nel determinare l’inizio del termine previsto per
l’ultimazione dei lavori – è completata dalla disposizione di cui al comma 4
dello stesso art. 129, secondo il quale “ in caso di consegna in via d’urgenza,
il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato
dall’appaltatore, per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata
stipula del contratto.”
Successivamente alla consegna dei lavori con riserva può, infatti, accadere che:
1) la stipula del contratto avvenga regolarmente nei termini di cui all’art. 109
del Regolamento di attuazione, ed in tal caso nulla quaestio;
2) trascorrano i suddetti termini senza che intervenga alcuna regolare
stipulazione, ed in tal caso sarà consentito all’appaltatore recedere dal
contratto qualora ciò sia dovuto ad un comportamento imputabile
all’amministrazione;
3) si verifichino circostanze, successive alla consegna, tali da imporre
all’amministrazione di non procedere alla stipula del contratto stesso.
Dal complesso delle norme richiamate si evince, pertanto, chiaramente il
carattere di eccezionalità dell’istituto in esame da cui scaturisce la
conseguente applicazione di norme particolari.
Le stazioni appaltanti, in particolare, potranno far ricorso a tale procedura
soltanto in presenza di entrambe le condizioni sottoelencate:
1) a seguito di aggiudicazione definitiva e nelle more della successiva
stipulazione od approvazione del contratto;
2) in presenza di oggettive ragioni di urgenza.
Con specifico riferimento al punto 2) è necessario ricordare che secondo quanto
affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa e ribadito da questa
stessa Autorità in altre sue precedenti pronunce deve trattarsi di “un’urgenza
qualificata e non generica tale da potersi fondamentalmente ritenere che il
rinvio dell'intervento per il tempo necessario all’approvazione del contratto
comprometterebbe, con grave pregiudizio dell’interesse pubblico, la
tempestivita' o l’efficacia dell'intervento stesso” (Corte Conti, sez. contr.,
23 gennaio 1986 n. 1625).
Ciò sta sostanzialmente ad indicare che l’urgenza in quanto circostanza speciale
ed eccezionale che rende indilazionabile l’inizio dell’esecuzione dei lavori
programmati deve:
1) scaturire da cause impreviste ed imprevedibili, “ancorate cioè a condizioni
chiare e riconoscibili che portano ad escludere, obiettivamente, la possibilità
di prefigurarsi l’evento” (come espressamente chiarito da questa stessa Autorità
nella determinazione n. 9 del 2003);
2) avere carattere cogente, vale a dire essere tale da “obbligare”
l’amministrazione a provvedere senza indugio, al fine di evitare il pregiudizio
per l’interesse pubblico che sicuramente scaturirebbe da un posticipato inizio
di esecuzione dei lavori;
3) avere, altresì, carattere obiettivo, non deve cioè essere originata da
comportamenti omissivi o negligenti da parte dell’amministrazione.
Conseguentemente non integrano gli estremi della urgenza di cui all’art. 129 del
DPR 554/99 quelle circostanze che: 1) derivano da eventi prevedibili; 2) sono in
grado di sopportare senza alcun pregiudizio per l’interesse pubblico i tempi
richiesti per la stipulazione o l’approvazione del contratto; 3) sono dirette a
sopperire a negligenze proprie dell’amministrazione, quali ad esempio
l’osservanza di un termine ormai prossimo alla scadenza ed imposto a pena di
revoca del relativo finanziamento, ovvero una carente organizzazione, che rende
eccessivamente lunghi i tempi per la stipulazione del contratto.
Ciò chiarito, si rende, altresì, opportuno precisare che la stessa ratio sottesa
all’espressa previsione dell’istituto in esame, vale a dire consentire
l’immediato inizio di quei soli lavori che non possono essere dilazionati
ulteriormente nel tempo senza grave pregiudizio dell’interesse pubblico sotteso
alla realizzazione dell’opera o dell’intervento programmato, non è conciliabile,
in via generale, con l’utilizzo della sospensione dei lavori prevista e
disciplinata dall’art. 133 del Regolamento.
In particolare, a titolo esemplificativo, non potranno ritenersi circostanze in
grado di giustificare la suddetta sospensione:1) la sussistenza di condizioni
climatiche avverse, preesistenti o prevedibili da parte dell’appaltatore; 2) la
necessità di adottare varianti tecniche o di provvedere a nuove lavorazioni, che
mal si concilierebbe con l’assoluta indilazionabilità delle stesse; 3)
l’esigenza di risolvere problemi organizzativi della stazione appaltante,
sovente causa anche del ritardo nella stipulazione del contratto d’appalto; 4)
la necessità di provvedere all’acquisizione di autorizzazioni o nulla-osta,
nonchè, più in generale ad adempimenti propedeutici al fine di una proficua
esecuzione dei lavori.
Peraltro, qualora dovessero eccezionalmente ricorrere circostanze sopravvenute
assolutamente impreviste ed imprevedibili mediante l’impiego dell’ordinaria
diligenza, le quali impongono di procedere alla successiva sospensione dei
lavori, il responsabile del procedimento, cui compete l’accertamento della
situazione di fatto, dovrà attenersi ancor più scrupolosamente al disposto
normativo di cui all’art.133 del D.P.R. n. 554/99, indicando dettagliatamente le
ragioni specifiche poste a fondamento della suddetta sospensione, motivando in
maniera esauriente la non imputabilità delle stesse alla stazione appaltante e
specificando altresì la loro stretta attinenza con le lavorazioni oggetto della
consegna anticipata.
In caso contrario, sarà logico presumersi – come, tra l’altro, già chiarito da
questa Autorità nella precedente determinazione n. 9 del 2003 – “ un giudizio
negativo sull’attività tecnico-amministrativa svolta dalla stazione appaltante e
– per essa – dai soggetti preposti alla conduzione dell’appalto ed investiti
della sua gestione e della connessa responsabilità, con i conseguenti addebiti
nel caso in cui dal loro operato sia desumibile un danno erariale”.