Determinazione dell'Autorità sui lavori pubblici n. 9 del 23 ottobre 2005
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Il progetto e i livelli di progettazione
Considerato in fatto
Nel corso di una istruttoria, nata da una segnalazione, questa Autorità ha
affrontato il tema riguardante la legittimità di un affidamento di servizi di
progettazione limitato al solo livello esecutivo, prescindendo da quello
preliminare e definitivo.
Nel caso esaminato si era verificato che il committente, ricorrendo le
condizioni di cui all’art. 17, comma 4 della L. 109/94 e s.m., decideva di
avvalersi di professionisti esterni per la redazione del progetto, attraverso
incarico fiduciario. Il relativo disciplinare stabiliva, tuttavia, che
l’attività fosse limitata alla redazione del solo progetto esecutivo,
prescindendo quindi dai precedenti livelli progettuali (si accertava inoltre la
mancanza del documento preliminare all’avvio della progettazione); la scelta di
ridurre la progettazione veniva motivata per l’urgenza di eseguire i lavori e la
natura non particolarmente complessa degli stessi.
Completata la progettazione esecutiva, l’importo dell’appalto, inizialmente
individuato a mezzo di stima sommaria, si raddoppiava, con conseguente aumento
proporzionale del compenso professionale.
Il committente infine non procedeva alla validazione del progetto esecutivo,
secondo la procedura dell’art. 47 del regolamento generale, DPR 554/99.
Ritenuto in diritto
In tema di progettazione, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici si è
già espressa con la determinazione n. 4 del 31 gennaio 2001 nella quale è stata
esaminata anche la possibilità per il RUP di intervenire sui contenuti degli
elaborati progettuali.
Considerato che su tale tematica si sono formati distinti orientamenti della
giurisprudenza amministrativa, che la legge 109/94 e s.m. è stata nel frattempo
più volte modificata (in particolare, per ciò che qui interessa, dalla legge
166/02), e che alcune Regioni, in sede legislativa, hanno introdotto elementi di
flessibilità, si ritiene utile affrontare nuovamente l’argomento della
progettazione, limitatamente ad alcuni aspetti, al fine di integrare la
determinazione n. 4/2001, prima menzionata.
Come è noto la L. 109/94 e s.m. ha profondamente innovato la materia della
progettazione istituendo una struttura tripartita formata da tre livelli di
progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) finalizzati al
conseguimento della maggiore e migliore attendibilità possibile circa le
previsioni tecnico-economiche di un lavoro o di un’opera pubblica, in modo da
limitare al massimo il ricorso a varianti in corso d’opera ed evitare
prolungamenti dei tempi di esecuzione ed incontrollati incrementi di spesa.
Tali livelli sono da considerarsi quali “successivi approfondimenti tecnici” (L.
109/94, art. 16, comma 1) che “costituiscono una suddivisione di contenuti che
tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità” (DPR
554/99, art. 15, comma 2).
Rinviando ai contenuti della predetta determinazione n. 4/2001, è utile
rimarcare come l’attività di progettazione ed il progetto, che di essa ne è il
risultato, assumono nell’ordinamento dei lavori pubblici un’importanza ed una
centralità assolutamente primaria, sia che si tratti di lavori “ordinari” sia
che si tratti di grandi infrastrutture, ovvero di lavori aventi ad oggetto i
beni culturali.
Il progetto, infatti, comporta elevati riflessi sotto molteplici profili:
influenza il contenuto del bando di gara, la qualificazione dei concorrenti, i
soggetti affidatari dei servizi di ingegneria, i sistemi di realizzazione dei
lavori pubblici, i sistemi di scelta del contraente, i criteri di
aggiudicazione, la composizione dei seggi di gara e delle commissioni
giudicatrici, le varianti, il contenzioso nella fase esecutiva, i piani di
sicurezza, il subappalto.
Dal progetto redatto correttamente dipende in gran parte l’esito positivo della
realizzazione degli interventi programmati.
La progettazione, pur nella sua articolazione interna, deve in ogni caso
assicurare, intesa nella sua globalità, da un lato gli obiettivi indicati ai
punti a), b) e c) del comma 1 dell’art. 16 della L. 109/94 e s.m. e dall’altro,
le finalità individuate nell’art. 15 del DPR 554/99.
Da una analisi semplicemente letterale delle richiamate disposizioni normative,
parrebbe pertanto ineludibile la necessità di articolare il progetto nei citati
tre livelli, fatta salva la sola possibilità per il RUP di modificare i
contenuti dei singoli livelli progettuali.
In tal senso si esprimeva il TAR Marche con sentenza n. 347 del 6 aprile 2001
secondo la quale “L’articolazione secondo i tre livelli, configurata sin dalla
prima versione della legge Merloni rappresenta un principio inderogabile: il
potere discrezionale riconosciuto dal comma 2 dell’art 16 al RUP di integrare o
modificare previa congrua motivazione le prescrizioni stabilite dai commi 3, 4 e
5 in ordine al contenuto necessario rispettivamente dei progetti preliminari,
definitivi ed esecutivi non può condurre all’azzeramento di una delle suddette
fasi, pena l’illegittimità dell’intera procedura”.
Anche il TAR Calabria, Sez. Catanzaro I, con sentenza del 23 febbraio 2004 n.
448, ha confermato tale orientamento.
Su tale aspetto si era già pronunciata questa Autorità con un diverso
orientamento contenuto nella determinazione n. 4/2001, dove veniva precisato che
“E’ fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento (art. 16, comma 2,
della legge 109/94 e art. 15, comma 5, del D.P.R. 554/99) – soggetta a
motivazione – di integrare ovvero modificare il contenuto dei singoli livelli di
progettazione, compresa la possibilità di ridurre il numero e il peso delle
prescrizioni che i commi 3, 4 e 5 dell’art. 16 della legge 109/94 e gli articoli
da 15 a 45 del D.P.R. 554/99 stabiliscono, in modo distinto, per ogni ambito
progettuale, nonché di ridurre, in casi particolari, anche il numero dei livelli
progettuali”
Ed invero, con il supporto di criteri interpretativi logico-sistematici,
aggiuntivi a quello che si fonda sulla “lettera” della norma (ex art. 12 disp.
prel. al cod. civ.), si ritiene più aderente, anche alle stesse finalità
dell’attività di progettazione, una diversa e meno rigida lettura delle norme in
argomento.
Com’è noto l’attività di progettazione, che ha come obiettivo il raggiungimento
di un prodotto unitario, cioè il progetto, costituisce un unico processo tecnico
logico-descrittivo che, sviluppandosi senza soluzione di continuità, parte dalla
individuazione delle esigenze e dei bisogni (documento preliminare all’avvio
della progettazione) e si conclude con la redazione dei documenti analitici e
grafici necessari a definire ogni dettaglio dei lavori (progetto esecutivo).
In altri termini, la legge non prescrive la redazione di tre distinti progetti,
bensì di un solo progetto che necessariamente passa attraverso gradi successivi
di approfondimento.
I tre livelli di progettazione, pertanto, non vanno intesi come inderogabili ed
autonomi adempimenti tecnico-amministrativi, rigidamente definiti nei contenuti
e nella sequenza temporale, bensì come tappe significative di un unico processo
identificativo e creativo, nelle quali si definiscono compiutamente particolari
momenti del processo medesimo: le caratteristiche qualitative e funzionali dei
lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da fornire -
progetto preliminare - gli elementi necessari ai fini del rilascio delle
prescritte autorizzazioni ed approvazioni - progetto definitivo - il dettaglio
dei lavori da realizzare ed il relativo costo in modo da consentire che ogni
elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo -
progetto esecutivo - (art. 16, commi 3, 4 e 5 della legge 109/94).
L’individuazione di tali livelli è altresì strumentale all’espletamento di
particolari fasi dell’intero procedimento tecnico-amministrativo; ad es., il
preliminare costituisce il raccordo tra la fase di programmazione e quella della
progettazione in quanto costituisce la base dell’elenco annuale ed è funzionale
all’avvio dell’appalto-concorso o della concessione; il definitivo è funzionale
all’indizione di conferenze di servizi, all’avvio delle procedure espropriative,
ovvero all’espletamento dell’appalto integrato, ecc.
Con la determinazione n. 4/2001 si è stabilito che la facoltà espressamente
riconosciuta al RUP di modificare i contenuti dei singoli livelli progettuali,
qualora lo ritenga necessario in rapporto alla specifica tipologia e dimensione
dei lavori da progettare, non esclude che il RUP stesso possa contenere il
numero dei livelli progettuali, ma con precisi limiti in appresso meglio
indicati.
Tale riduzione non va intesa nel senso di una soppressione sic et simpliciter di
uno o più livelli di progettazione quanto, piuttosto, nel senso di una
unificazione di più livelli, qualora ciò sia ritenuto dal RUP necessario, utile
o strettamente opportuno in relazione alla tipologia e/o alla dimensione dei
lavori.
Questo criterio della unificazione di un livello progettuale con quello
successivo è stato implicitamente ribadito da questa Autorità anche nella
successiva deliberazione n. 311 del 26 settembre 2001, nella quale, a proposito
della verifica da parte del RUP dell’avvenuta acquisizione dei prescritti pareri
in sede di progetto definitivo, è stato affermato che “nel caso in cui
l’attività di progettazione dalla preliminare è passata direttamente alla
esecutiva, i prescritti pareri devono essere acquisiti in relazione al progetto
esecutivo”
I contenuti tipici del progetto definitivo vengono quindi assorbiti dal progetto
esecutivo.
Negli anni recenti il giudice amministrativo si è pronunciato più volte
sull’argomento recependo generalmente l’orientamento dell’Autorità.
Il TAR Lombardia Brescia, con sentenza del 22 marzo 2004 n. 229, ha constatato
che “costituisce prassi diffusa a livello amministrativo l’elaborazione
congiunta del progetto definitivo ed esecutivo, che vengono predisposti in
un’unica soluzione dal tecnico incaricato dall’amministrazione per essere poi
fatti propri da quest’ultima con un’approvazione unico actu”.
Anche il TAR Puglia Bari sez. II, ha manifestato valutazioni simili con due
recenti sentenze del 17 febbraio 2005, n. 594 e del 16 giugno 2005 n. 2919 nelle
quali si afferma che “in presenza di lavori di non rilevante complessità deve
ritenersi possibile il coagularsi in un unico atto dell’approvazione della
progettazione di dettaglio (definitiva ed esecutiva), quando questa risulti
integrare quella completa, complessa operazione tecnico-amministrativa
finalizzata al massimo livello di approfondimento possibile, che consenta, in
definitiva, la definizione e l’identificazione di ogni elemento progettuale in
forma, tipologia, dimensione, prezzo, qualità, comprendendo tutti gli aspetti
necessari per la realizzazione dell’opera in conformità con il progetto
preliminare”.
Per ciò che riguarda invece la normativa nazionale va precisato che la legge
109/94 e s.m., nella versione conseguente alla legge 415/98 (c.d. Merloni ter),
aveva già previsto una deroga alla organizzazione tripartita dei livelli di
progettazione in quanto l’art. 19 comma 5-bis secondo periodo stabiliva che
“L’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione ed approvazione
del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi
archeologici”.
Successivamente, come detto, nuove norme hanno modificato la legge 109/94 e s.m.,
introducendo elementi di flessibilità in materia di livelli di progettazione.
In particolare, con le modifiche apportate dalla legge 166/02 all’art. 14 comma
6 della L. 109/94, il progetto preliminare è sostituito da uno studio di
fattibilità per lavori inferiori a € 1.000.000, mentre per lavori di
manutenzione è sufficiente una indicazione degli interventi accompagnata dalla
stima sommaria dei costi.
Per quanto riguarda il regolamento generale, DPR 554/99, occorre sottolineare
che l’art. 15 comma 5, nella versione attuale, stabilisce che il documento
preliminare all’avvio della progettazione deve riportare “l’indicazione dei
livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere”;
tale formulazione rende plausibile un’interpretazione secondo la quale, in
particolari situazioni e con adeguate motivazioni da esplicitare nel DPP, è
consentito intervenire anche sul numero dei livelli di progettazione oltre che
sul contenuto degli stessi, a cura del RUP.
E’ da sottolineare poi che una accentuata flessibilità in merito ai livelli di
progettazione è stata introdotta nello specifico settore dei lavori sui beni del
patrimonio culturale, oggi assoggettati ad autonoma disciplina con il d.lgs. 30
del 22 gennaio 2004.
Riguardo a tali beni, già la legge quadro 109/94 e s.m. contemplava la
possibilità che la triplice articolazione in progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo potesse essere derogata per ciò che riguarda i lavori di scavo,
restauro e manutenzione dei beni tutelati, demandando al regolamento il compito
di definire “specifiche modalità di progettazione ed affidamento” (art. 3, comma
6 lettera l); tale previsione trovava una esplicita conferma, come prima detto,
già nel testo della legge quadro (art. 19 comma 5-bis secondo periodo) per ciò
che riguarda gli scavi archeologici.
Sempre in tema di beni culturali, ulteriori specificazioni in materia di livelli
di progettazione sono state introdotte dal Titolo XIII del DPR 554/99.
In particolare, l’art. 213 dispone al comma 2 che la progettazione relativa a
lavori di scavo archeologico e quelli di manutenzione di beni immobili e mobili
si articola in progetto preliminare e definitivo, mentre per i restauri di
superfici decorate, di beni mobili e immobili di importo inferiore a € 300.000
si articola in progetto preliminare ed esecutivo (comma 3).
Nella materia della progettazione, tuttavia, il menzionato d.lgs. 30/2004 che
disciplina, in modo distinto, gli appalti di lavori inerenti i beni del
patrimonio culturale, ha esteso all’intero settore dei beni tutelati la
disposizione del citato art. 19 comma 5-bis secondo periodo, stabilendo che i
lavori relativi ai beni tutelati sono affidati, di regola, sulla base del
progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di
contratto, con la conseguenza dell’implicita abrogazione della regola contenuta
nel comma 1 dell’art. 213 del DPR 554/99, secondo cui il progetto si
articola(va) in preliminare, definitivo ed esecutivo.
Pertanto, alla luce dell’art. 8 del detto decreto 30/04, l’esecuzione avviene
generalmente in assenza del progetto esecutivo e in ogni caso, quando tale
livello di progettazione sia ritenuto necessario in relazione alle
caratteristiche dell’intervento e non sia stato effettuato dalla stazione
appaltante, è eseguito dall’appaltatore ed approvato dalla stazione appaltante
entro i termini stabiliti nel bando o nella lettera di invito. In ogni caso è
necessaria la redazione del piano di manutenzione.
Il medesimo art. 8 poi, al 3° comma, non esclude che i lavori concernenti beni
mobili, superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici, possano
essere affidati sulla base del semplice preliminare, in tal modo evidenziandosi
le specifiche peculiarità dei beni culturali, tali da richiedere una normativa
speciale, più flessibile, contenuta, come detto, nel citato d.lgs. 30/2004.
Anche per quanto attiene ai lavori di manutenzione da realizzarsi attraverso lo
strumento del contratto aperto, previsto a livello regolamentare dall’art. 154
del DPR 554/99, l’attività progettuale può derogare, entro precisi limiti, alla
regola generale dei tre livelli progettuali.
A questo riguardo, l’Autorità ha chiarito con la determinazione n. 13 del 28
luglio 2004 che, nel caso di contratto aperto, trattandosi generalmente di
lavori di manutenzione di pronto intervento, è sufficiente redigere il progetto
definitivo e che per la scelta del contraente può essere utilizzato anche
l’appalto integrato.
Anche la normativa regionale ha introdotto elementi di flessibilità rispetto
alla triplice articolazione dei livelli di progettazione indicata dalla legge
quadro recependo, o anticipando, gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza
in materia.
In ordine cronologico, va citata la legge del Friuli Venezia Giulia n. 14 del 31
maggio 2002, la prima legge regionale in materia di lavori pubblici emanata in
seguito alla riscrittura dell’art. 117, con legge di revisione costituzionale n.
3/2001.
L’art. 8 recante norme in materia di progettazione stabilisce al comma 8 che
“Per i lavori di minore complessità, la cui progettazione non richieda fasi
autonome di approfondimento, il progetto definitivo e quello esecutivo sono
sviluppati in un unico elaborato tecnico, salva diversa indicazione del
responsabile unico del procedimento”.
Pertanto si può affermare che la norma regionale capovolge l’impostazione della
norma nazionale in quanto, nel caso di lavori di minore complessità,
l’unificazione del livello definitivo con quello esecutivo costituisce la regola
e non l’eccezione.
Di portata più ampia ed esplicita, è la normativa emanata dalla Regione
Siciliana che ha recepito, con modificazioni ed integrazioni, la legge quadro
109/94 mediante la legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, successivamente
integrata con legge n. 7/2003.
La circolare dell’Assessorato siciliano dei lavori pubblici del 3 aprile 2003,
in materia di conferenza dei servizi, chiarisce che “I progetti da sottoporre ad
esame devono essere corredati dal documento preliminare all’avvio della
progettazione, redatto ai sensi dell’art. 15 del DPR 554/99 dal RUP, di
fondamentale importanza per il coordinamento e l’attuazione delle successive
attività di progettazione in quanto serve a stabilire, di volta in volta, con
riguardo alle caratteristiche di complessità del singolo intervento, i livelli
di progettazione necessari nel caso specifico, nonchè il contenuto e grado di
approfondimento degli elaborati progettuali ed il tipo di elaborati grafici”.
Infine, anche la legge regionale della Regione Veneto n. 27 del 7 novembre 2003,
si è ispirata ad una maggiore semplificazione in materia di progettazione e dei
contenuti dei relativi livelli.
Sulla base di quanto sin qui argomentato si può concludere che la facoltà da
riconoscere al RUP di intervenire anche sui livelli di progettazione non è da
intendere come una soppressione bensì come una unificazione dei diversi livelli.
Tale facoltà è da intendersi circoscritta a casi particolari, legati tanto alla
tipologia che alla rilevanza (anche economica) dei lavori; in particolare è da
intendersi limitata ai casi di non elevata complessità, nell’accezione di cui
all’art. 2 comma 1 lett. h) del DPR 554/99.
Inoltre questa discrezionalità tecnica incontra precise limitazioni di carattere
tecnico e procedurale, dato che sul piano generale permane sempre la regola
secondo cui la progettazione si articola su tre livelli.
Quanto ai limiti di ordine tecnico, occorre osservare che nel caso di
unificazione di livelli di progettazione il RUP deve assicurare che il livello
di progettazione successivo assorba i contenuti principali ed essenziali del
livello precedente: è il caso, ad es., della redazione congiunta del progetto
definitivo e di quello esecutivo per la quale è indispensabile (vedasi la citata
deliberazione n. 311/01) che i pareri e le autorizzazioni di cui al definitivo
siano comunque acquisiti.
Inoltre, l’unificazione di più livelli non può mai comportare il
ridimensionamento dei contenuti del progetto esecutivo. Esso, come è noto,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo e deve
essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni
elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
Pertanto, costituendo l’ultimo livello di progettazione, l’esecutivo non può
essere omesso, se non nei casi eccezionali esplicitamente indicati dalla
normativa.
In tal senso si veda ancora, tra l’altro, la citata determinazione n. 4/2001 e
TAR Liguria Genova, sez. I, n. 327 del 9 marzo 2005.
Infine, vanno rispettati i limiti imposti dall’art. 14 comma 6 della L. 109/94,
così come modificato dalla L. 166/02, di cui si è detto in precedenza.
Quanto ai limiti di ordine procedurale, la scelta del RUP sulla eventuale
contrazione dei livelli progettuali, nel senso più volte precisato, deve essere
sorretta da adeguata motivazione, sottoposta ad approvazione da parte della S.A.
ed inserita nel documento preliminare all’avvio della progettazione (DPR n.
554/99, art. 15, comma 5, lettera l).
In base a quanto sopra:
il Consiglio ritiene che:
· il progetto – alla luce dell’art. 16 comma 1 della legge 109/94 e s.m. - si
articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in
preliminare, definitivo ed esecutivo, salva la diversa disciplina relativa ad
alcune tipologie lavorative in appresso indicata;
· il RUP può modificare ovvero integrare i contenuti dei singoli livelli
progettuali qualora li ritenga insufficienti od eccessivi (art. 16 comma 2 L.
109/94 e s.m.);
· al RUP è attribuita la facoltà, intesa come discrezionalità tecnica, di
unificare i livelli di progettazione. Tale facoltà è da intendersi circoscritta
a casi di non elevata complessità dell’opera (nell’accezione di cui all’art. 2,
comma 1, lett. h del DPR 554/99) o di non elevata rilevanza economica. Le
relative motivazioni devono essere riportate nel documento preliminare all’avvio
della progettazione (DPR n. 554/99, art. 15, comma 5, lettera l) e sottoposte ad
approvazione da parte della stazione appaltante;
· nel caso di unificazione di due livelli di progettazione il RUP deve
assicurare che il livello di progettazione successivo assorba i contenuti
principali ed essenziali del livello precedente, nei limiti indicati dallo
stesso RUP;
· l’unificazione di più livelli di progettazione non può comportare il
ridimensionamento dei contenuti del progetto esecutivo che costituisce la base
per la materiale esecuzione dei lavori o comunque, più in generale, dei
contenuti dell’ultimo livello di progettazione posto a base di gara, tranne che
nei casi espressamente indicati dalla normativa;
· per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, il progetto preliminare
può essere sostituito, ai fini dell’inclusione nell’elenco annuale dei lavori,
da uno studio di fattibilità (art. 14, comma 6 della legge 109/94 e s.m.);
· per i lavori di manutenzione, il progetto preliminare è sostituito dalla stima
sommaria dei costi, con l’indicazione precisa degli interventi di manutenzione;
· per i lavori aventi ad oggetto i beni del patrimonio culturale, come
individuati dall’art. 1 del d.lgs. 30 del 22 gennaio 2004 (e del d.lgs. 42 del
22.1.2004), l’affidamento è disposto (art. 8) sulla base del progetto
definitivo, mentre la redazione del progetto esecutivo, ove sia ritenuta
necessaria dalla stazione appaltante, è effettuata dall’appaltatore, dopo
l’aggiudicazione.
Rimane comunque necessario che il progetto definitivo sia integrato dal
capitolato speciale e dallo schema del contratto e che sia redatto il piano di
manutenzione;
· nel caso di lavori di manutenzione da realizzarsi attraverso lo strumento del
contratto aperto di cui all’art. 154 del DPR 554/99, è sufficiente almeno la
redazione del progetto definitivo e può utilizzarsi l’appalto integrato per la
scelta del contraente, secondo le indicazioni fornite da questa Autorità con la
determinazione n. 13 del 28 luglio 2004. Anche per i lavori del contratto
aperto, trattandosi di manutenzione, il progetto preliminare è sostituito dalla
stima sommaria dei costi, con l’indicazione precisa degli interventi di
manutenzione.