Circolare INPS, approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'INPS-INAIL e Casse Edili, 26 luglio 2005 n. 92
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Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL-Casse Edili. Testo congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali .
Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo n. 276/2003;
Legge n. 266/2002;
Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto Legislativo n. 157/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto Legislativo n. 358/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modifiche ed
integrazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
Decreto Legislativo n. 196/2003.
1.PREMESSA
La Legge n.266/2002 ed il Decreto Legislativo n.276/2003 hanno stabilito che
INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato
che, sulla base di un'unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di
un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile
verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (cfr. "requisiti
regolarità").
Il DURC rappresenta un utile strumento per l’osservazione delle dinamiche del
lavoro ed una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il
monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti,
anche ai fini della creazione di un'apposita banca-dati utile per ostacolare la
concorrenza sleale nella partecipazione alle gare.
In attuazione della citata normativa, in data 3 dicembre 2003 è stata stipulata
una prima convenzione tra Inps e Inail e, successivamente,
in occasione dell'ampliamento dell'oggetto del DURC ai lavori privati, in data
15 aprile 2004, è stata sottoscritta una seconda convenzione tra Inps, Inail e
Casse Edili che ha regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in
edilizia.
Tali convenzioni, che trovano attuazione nella presente Circolare, hanno, tra
gli altri, l'obiettivo di ricondurre ad uniformità le varie iniziative avviate
sul territorio in via sperimentale.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.U.R.C.
A) Oggetto
La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici
nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a
denuncia inizio attività (DIA).
La definizione di appalto pubblico deve essere ampiamente intesa, dovendo
ricomprendersi non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto[Legge n.109/1994
e successive modifiche ed integrazioni], ma anche gli appalti di servizi e
forniture[Decreti Legislativi n.358/1992 e n.157/1995 e successivi]. La sfera di
operatività è altresì ampliata ed estesa anche alla gestione di servizi ed
attività pubbliche in convenzione o concessione.
Il DURC potrà poi essere utilizzato ai fini del rilascio dell'attestazione SOA e
dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori nonché in tutti i casi in cui sia
necessario ai fini dell'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e
sovvenzioni.
In questa circolare verranno rese indicazioni sulle problematiche relative
all’edilizia sia con riguardo ai lavori pubblici che a quelli privati.
B) Richiedenti il DURC
Sulla base delle disposizioni in esame, richiedente principale del Documento
Unico è l’impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di
categoria provviste di delega (cd. intermediari).
Sono soggetti richiedenti del DURC anche le Pubbliche Amministrazioni
appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA[Società di
attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di
accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici,
dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità
contributiva (art.8 co.3 Legge n.109/1994)].
C) Rilascio del DURC
Ai fini del rilascio del DURC si specifica quanto segue:
I) Appalti pubblici:
Al momento della partecipazione alla gara pubblica e fino all’aggiudicazione,
l’impresa può dichiarare l’assolvimento degli obblighi contributivi[Art. 46,
comma 1, lettera p) e art.77 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 così come modificato dall'art. 15 della Legge n.3/2003]. Per la
verifica di tali dichiarazioni dovrà essere rilasciata la regolarità
contributiva sulla base dei requisiti elencati al punto 3.
Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia, la certificazione di
regolarità contributiva dovrà essere altresì rilasciata:
• per la verifica della dichiarazione;
• per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;
• per la stipula del contratto;
• per il pagamento degli stati di avanzamento lavori;
• per il collaudo e del pagamento del saldo finale.
L’adempimento previsto dall’art. 9, comma 2, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55
può essere assolto mediante presentazione del DURC alle scadenze previste.
Il Direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di richiedere il DURC in sede di
emissione dei certificati di pagamento per gli stati di avanzamento lavori e il
saldo finale.
II) Lavori privati in edilizia:
• prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio
attività.
III) Attestazione SOA:
• prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio.
3. REQUISITI REGOLARITA’
A) Requisiti generali
L'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità
dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli
altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione
aziendale (salvo quanto previsto per le Casse Edili nel successivo punto III),
rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di
redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la
formazione del silenzio assenso. In particolare, per la verifica
dell’autocertificazione, è necessario che la regolarità sussista alla data in
cui l’azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali
regolarizzazioni avvenute successivamente.
Il riferimento all’intera situazione aziendale è da ricondursi all’unicità del
rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l’impresa e gli enti al
quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità
propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l’accesso agli appalti
solo alle imprese “qualificate”.
In particolare, la regolarità contributiva si può considerare acquisita:
I) Ai fini INPS, quando ricorrono le seguenti condizioni:
• che sussista la correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
• che si accerti che i versamenti effettuati corrispondano all’importo del saldo
denunciato entro il termine, a tal fine determinato, dell’ultimo giorno del mese
successivo a quello di riferimento;
• che non esistano inadempienze in atto;
• che non esistano note di rettifica notificate, non contestate e non pagate.
L’impresa è altresì regolare quando:
• vi sia richiesta di rateazione per la quale la Struttura periferica competente
abbia espresso parere favorevole motivato;
• vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es.
calamità naturali);
• sia stata inoltrata istanza di compensazione per la quale sia stato
documentato il credito;
• via siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la
sospensione della cartella amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario.
Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
• in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere
dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o
interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a
scopi dilatori o pretestuosi;
• in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata,
in considerazione della disposizione contenuta nell’art. 24 del D.lgs.
26.02.1999 n. 46, secondo la quale l’accertamento effettuato dall’ufficio ed
impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria consente l’iscrizione a ruolo solo in
presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.
Per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più province e non autorizzate
all'accentramento degli adempimenti contributivi, dovranno essere
tempestivamente attivati i necessari contatti tra le strutture territoriali
competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva.
II) Ai fini INAIL, l’azienda è regolare quando:
• risulta titolare di codice cliente con PAT attive;
• ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua
rispetto ai lavori svolti ed alla dimensione aziendale;
• ha versato quanto dovuto per premi ed accessori.
L’impresa è altresì da intendersi regolare quando:
• il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, a quello proprio
dell’appalto;
• vi sia richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile della
struttura ovvero, nel caso di competenza superiore, sia stato dallo stesso
responsabile inoltrato motivato parere favorevole;
• vi siano sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative (es.
calamità naturali, condoni, emersione) ovvero da norme speciali (es. art. 45,
comma 2, del DPR 30 giugno 1965 n. 1124);
• siano state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24,
ovvero la struttura verifichi che l’azienda è creditrice di importi a qualsiasi
altro titolo compensabili;
• vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la
sospensione della cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso
giudiziario.
Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
• in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere
dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o
interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a
scopi dilatori o pretestuosi;
• in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata,
in considerazione della disposizione contenuta nell’art. 24 del D.lgs.
26.02.1999 n. 46, secondo la quale l’accertamento effettuato dall’ufficio ed
impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria consente l’iscrizione a ruolo solo in
presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.
III) Ai fini della Cassa Edile:
• la posizione di regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa
Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai
occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa; la Cassa Edile emette
il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui
sopra abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello
nazionale che l’impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari; ogni Cassa
Edile è tenuta a forniremensilmente all’apposita banca dati nazionale di settore
l’elenco delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima
cadenza; alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere l’elenco
delle imprese non in regola e di rispondere tempestivamente alle richieste di
verifica della regolarità delle imprese;
• l’impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli
accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è
scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione;
• condizione per la regolarità dell’impresa, anche ai fini del successivo punto,
è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio,
un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non
inferiore a quello contrattuale;
• per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva in
occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale è
rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per territorio per il
periodo e per il cantiere per il quale è effettuata la richiesta di
certificazione; a tal fine è necessario che l’impresa inserisca nella denuncia
mensile l’elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore
il singolo cantiere in cui è occupato;
• il rilascio della certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell’art.
9 comma 76 Legge n. 415/1998 può essere effettuato esclusivamente dalleCasse
Edili regolarmente costituite a iniziativa di una o più associazioni dei datori
e dei prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più
rappresentative nell’ambito del settore edile.
B) Subappalto
Nel caso specifico del subappalto, l’impresa subappaltatrice deve possedere, ai
fini della regolarità contributiva, i medesimi requisiti generali e speciali di
qualificazione previsti per
l’impresa appaltatrice e, pertanto, il certificato dovrà essere
rilasciato sull’intera situazione aziendale osservando i criteri sopra
esposti[Autorizzazione al subappalto ex art.18 Legge n.55/1990].
Nel caso di subappalto, l’impossibilità di dichiarare la propria regolarità per
l’impresa subappaltatrice discende dalla natura privatistica del rapporto
(appaltatrice-subappaltatrice) nonché da oggettive esigenze di rigore e di
interesse pubblico.
4. PROCEDIMENTO DURC
Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che
andrà compilato (secondo le istruzioni ad esso allegate) in base alla tipologia
della richiesta.
Il modulo sarà disponibile on-line (nei siti di seguito elencati) e potrà essere
scaricato ovvero compilato direttamente per l'inoltro in via telematica[In
attesa di definizione delle procedure di accreditamento ai servizi telematici, i
soggetti richiedenti diversi dalle imprese non ancora in possesso delle relative
chiavi di accesso potranno rivolgersi esclusivamente allo Sportello "fisico"];
lo stesso sarà, altresì, disponibile in forma cartacea presso ogni Struttura
Territoriale degli Enti convenzionati in caso di presentazione della richiesta
per le vie tradizionali.
A) Modalità di richiesta
Il Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica
(modalità principale) ovvero allo Sportello Unico costituito presso le Casse
Edili.
Deputata a rilasciare il DURC è la Cassa Edile competente per territorio.
In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica
appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.
La richiesta per via telematica potrà essere effettuata accedendo
alternativamente a:
• Portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) per aziende,
intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica;
• Portale verticale INAIL (www.inail.it) per aziende ed intermediari;
• Portale verticale INPS (www.inps.it) per aziende ed intermediari;
• Portale verticale Casse Edili (in corso di realizzazione).
In caso di accesso tramite Portale INPS o Portale INAIL, l'utente (azienda o
intermediario), per la necessaria identificazione, deve utilizzare i codici di
accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line
(INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e
P.I.N.). In caso di richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o
associazione di categoria, ai soli fini del rilascio del Documento Unico, il
riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati, della validità della
delega e dell'autorizzazione ad accedere, è esteso anche agli altri Enti. In
caso di accesso tramite il Portale telematico "Sportello Unico Previdenziale"
verranno rilasciati alle altre tipologie di utenti (diversi da aziende ed
intermediari) appositi codici di accesso.
Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video
dall’utente che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica relativa
allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale
telematico.
La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni
inserite, attesta l’inoltro della richiesta del DURCe comunica l'assegnazione
del C.I.P. (codice identificativo pratica). Il CIP, che individua lo specifico
appalto e viene rilasciato solo ad inoltro della prima richiesta, dovrà essere
indicato per ogni richiesta, relativa allo stesso appalto, successiva alla
prima.
In alternativa alla via telematica, l’utente (azienda o intermediario) può
rivolgersi presso lo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili
identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando la richiesta
tramite posta.
Il ricevente dovrà provvedere in prima battuta alla verifica della completezza
formale della stessa (compilazione di tutti i campi del modulo previsti dalla
procedura come "obbligatori"). Qualora venisse riscontrata la mancanza di alcuni
dati, il ricevente dovrà provvedere a richiedere all'utente le informazioni
omesse, assegnandogli il termine di 10 giorni, con la specifica che, scaduto
inutilmente lo stesso, la domanda si riterrà non ammissibile.
L'operatore ricevente inserisce in procedura le informazioni prelevandole dal
modulo di richiesta, inoltra la stessa attraverso il canale telematico e
rilascia all'utente l'attestazione, contenente anche il C.I.P., prodotta dalla
procedura dell'avvenuto inoltro della richiesta.
Inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC è immediatamente disponibile
per la trattazione (istruttoria e validazione da parte di ciascuno degli Enti
convenzionati).
B) Modalità di rilascio
Il DURC dovrà essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le
Strutture rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla
data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio
o per la formazione del silenzio assenso.
Il funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso delle informazioni
relative alla richiesta, effettua l'istruttoria di propria competenza per
accertare la regolarità contributiva della ditta.
Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può
verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora
acquisite in archivio), e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuto
necessario, la verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti può
essere effettuata richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es.
modello F24) o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa il
termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto.
Decorso inutilmente tale termine di dieci giorni, l'Ente che ha richiesto
l'integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni
in suo possesso.
La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di
rilascio del DURC.
L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti, e
sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento,
viene poi inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare
la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.
C) Tempi di rilascio
La Cassa Edile competente per territorio provvede all’emissione del Documento
Unico concernente la posizione contributiva dell’impresa presso di sè ed attesta
quanto acquisito dagli altri Enti.
Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui tutti gli Enti
avranno inserito in procedura l’esito dell’istruttoria e, comunque, entro trenta
giorni (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al "netto"
dell'eventuale sospensione a fini istruttori – cfr. “modalità di rilascio”).
Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l’impresa irregolare, verrà
rilasciato un Documento Unico attestante la non regolarità dell’impresa.
Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte di
INPS o INAIL, scatterà relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti
la procedura del silenzio-assenso (che non può essere estesa alle Casse Edili
stante la natura privata di tali Organismi).
Pertanto, allorché uno o entrambi gli Enti suddetti non si sia pronunciato in
tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa Edile competente dovrà
comunque emettere il DURC entro trenta giorni sulla base della verifica
effettuata anche solo da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio
di regolarità/irregolarità.
Il responsabile del procedimento dovrà sempre verificare, prima del rilascio,
che non vi sia in atto una sospensione a fini istruttori.
Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere
agli atti) sarà firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al
richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R)[Nel caso in cui
richiedente sia l'impresa, l'indirizzo cui inoltrare il DURC sarà quello della
sede legale ovvero della sede operativa indicate dall'impresa stessa al momento
della richiesta]. Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall’impresa, copia
del certificato dovrà essere comunque inviata a quest’ultima.
D) Periodo di validità
Considerato il termine mensile previsto per i versamenti dei contributi
all’INPS, le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell’art. 86, comma 10,
del decreto legislativo n. 276/2003, limitatamente ai lavori privati in
edilizia, sono valide per un periodo di un mese dalla data di rilascio.
L’utilizzo della dichiarazione di regolarità, non più rispondente a verità,
equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale. Resta
ferma la facoltà degli enti accertatori di verificare il permanere delle
condizioni di regolarità anche durante il citato periodo di validità.
5. PRECISAZIONI
Presso qualsiasi Struttura Territoriale degli Enti convenzionati potrà essere
richiesta una "Ristampa" del DURC, la quale verrà rilasciata solo
successivamente all'emissione del DURC originale da parte della Struttura
competente.
L'utente, attraverso il C.I.P., potrà verificare in qualunque momento lo stato
di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione
alla specifica procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque Struttura
Territoriale degli Enti di effettuare tale controllo.
Ove successivamente al rilascio del DURC dovessero emergere circostanze tali da
modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, la
Struttura dovrà darne immediata comunicazione al richiedente e, per opportuna
conoscenza, alla Stazione Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie
iniziative per il recupero di quanto dovuto.
Non avendo il DURC effetti liberatori per l’impresa, rimarrà impregiudicata
l’azione per l’accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero
successivamente risultare dovute.
Si rammenta che per i lavori privati in edilizia la mancata regolarità
contributiva sospende l'efficacia del titolo abilitativo per cui si è richiesto
il DURC (concessione e/o DIA).
Per l’INAIL, si fa presente che il modulo di richiesta del DURC potrà essere
utilizzato anche per effettuare contestualmente a tale richiesta la denuncia di
nuovo lavoro.
Ogni Ente è responsabile, per la parte di propria competenza, della correttezza
dei contenuti delle singole attestazioni, che confermano o non confermano la
regolarità dell’impresa.
Le Strutture dovranno porre in essere ogni iniziativa utile ad evitare il
perfezionarsi del silenzio-assenso.
Al fine di dare piena attuazione alla convenzione, si raccomanda a tutte le
Strutture di adeguare la propria organizzazione alle attuali esigenze,
attenendosi scrupolosamente alle nuove disposizioni.