Direttiva 94/8/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 16 febbraio 1998

Torna all'indice delle direttive


 

Modifica della Direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonchè degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni 

 

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea,

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A,
- vista la proposta della Commissione (GU C 138 del 3.6.1995, pag. 49 e GU C 28 del 29.1.1997, pag. 4.),
- visto il parere del Comitato economico e sociale (GU C 256 del 2.10.1995, pag. 4 e GU C 212 del 22.7.1996, pag. 13.),
 -deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 1996 (GU C 347 del 18.11.1996, pag. 25), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 1996 (GU C 111 del 9.4.1997, pag. 65) e decisione del Parlamento europeo del 14 maggio 1997 (GU C 167 del 2.6.1997, pag. 53) Decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 1997 e decisione del Consiglio del 15 dicembre 1997.), visto il progetto comune approvato il 26 novembre 1997 del comitato di conciliazione,
- considerando che, con la decisione 94/800/CE, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi multilaterali a seguito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.), il Consiglio ha fra l'altro approvato a nome della Comunità l'accordo sugli appalti pubblici, di seguito denominato "l'accordo", al fine di stabilire un quadro multilaterale equilibrato in materia di diritti e obblighi connessi con l'aggiudicazione degli appalti pubblici, nell'intento di liberalizzare ed espandere il commercio mondiale; che tale accordo non ha efficacia diretta;
- considerando che la direttiva 93/38/CEE (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.), ha coordinato le procedure nazionali di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, al fine di instaurare pari condizioni di partecipazione a detti appalti in tutti gli Stati membri;
- considerando che gli enti aggiudicatori contemplati nell'accordo che si conformano alle disposizioni della direttiva 93/38/CEE e che applicano le stesse disposizioni agli imprenditori fornitori e prestatori di servizi dei paesi terzi firmatari dell'accordo sono così in conformità con l'accordo;
- considerando che, alla luce dei diritti e degli impegni internazionali derivanti alla Comunità dall'accettazione dell'accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è quello definito da detto accordo; che il campo di applicazione di quest'ultimo non include gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 93/38/CEE, gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che esercitano attività di cui agli allegati III, IV, V, VI e X di tale direttiva, gli appalti di servizi dell'allegato XVI B di tale direttiva, gli appalti di servizi di ricerca e sviluppo (RST) della categoria 8 dell'allegato XVI A di tale direttiva, gli appalti di servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato XVI A di tale direttiva i cui numeri di riferimento della classificazione comune dei prodotti (CPC) sono 7524, 7525 e 7526, e gli appalti di servizi finanziari della categoria 6 dell'allegato XVI A di tale direttiva relativi all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari né i servizi forniti dalle banche centrali;
- considerando che talune disposizioni dell'accordo creano per gli offerenti condizioni più favorevoli di quelle stabilite dalla direttiva 93/38/CEE;
- considerando che, quando gli appalti sono aggiudicati da enti aggiudicatori a norma dell'accordo, le possibilità di accesso agli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi offerte in base al trattato alle imprese e ai prodotti degli Stati membri devono essere almeno altrettanto favorevoli delle condizioni di accesso agli appalti pubblici all'interno della Comunità previste dalle disposizioni dell'accordo per le imprese e per i prodotti dei paesi terzi firmatari dell'accordo stesso;
- considerando che è pertanto necessario adattare e integrare le disposizioni della direttiva 93/38/CEE;
- considerando che, per garantire un'effettiva apertura dei mercati e un'equa applicazione delle norme relative agli appalti in questi settori, continua ad essere valida l'esigenza di identificare gli enti interessati con criteri diversi dal riferimento alla loro qualificazione giuridica;
- considerando che le modifiche apportate dalla direttiva 93/38/CEE non devono pregiudicare la parità di trattamento degli enti aggiudicatori del settore pubblico e del settore privato;
- considerando che, a norma dell'articolo 222 del trattato, occorre garantire che sia lasciato del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri;
- considerando che è necessario semplificare l'applicazione della direttiva 93/38/CEE e mantenere per quanto possibile l'equilibrio raggiunto nella vigente legislazione comunitaria relativa agli appalti pubblici in questi settori;
- considerando che è pertanto necessario estendere l'applicabilità di alcune modifiche della direttiva a tutti gli enti aggiudicatori e ai settori che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;
- considerando che gli enti aggiudicatori possono sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione delle specifiche per un determinato appalto, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza;
- considerando che la Commissione deve mettere a disposizione delle piccole e medie imprese materiale informativo e per la formazione tale da consentire loro di partecipare pienamente al mercato degli appalti modificato;
- considerando che l'apertura degli appalti nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva potrebbe avere effetti negativi, sulle economie della Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese, che dovranno far fronte ad un impegno ancora maggiore; che occorre accordare a tali Stati membri periodi supplementari adeguati per l'attuazione della presente direttiva,

hanno adottato la presente direttiva:

 

Articolo 1

Fatti salvi i diritti e gli impegni internazionali derivanti alla Comunità dall'accettazione dell'accordo, che definisce il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari il cui campo di applicazione non include gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 93/38/CEE, gli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che esercitano attività di cui agli allegati III, IV, V, VI e X di tale direttiva, gli appalti di servizi dell'allegato XVI B di tale direttiva, gli appalti di servizi di ricerca e sviluppo della categoria 8 dell'allegato XVI A di tale direttiva, gli appalti di servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato XVI A di tale direttiva i cui numeri di riferimento della classificazione comune dei prodotti (CPC) sono 7524, 7525 e 7526, e gli appalti di servizi finanziari della categoria 6 dell'allegato XVI A di tale direttiva relativi all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari né i servizi forniti dalle banche centrali, la direttiva 93/38/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 14

a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1. La presente direttiva si applica:
a) agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che svolgono attività indicate nell'allegato X (1), il cui valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sia pari o superiore a:
I) 600 000 ecu nel caso degli appalti di forniture e di servizi;
II) 5 000 000 di ecu nel caso degli appalti di lavori.
b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che svolgono attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX (2), il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore:
I) al controvalore in ecu di 400 000 diritti speciali di prelievo (DSP) per gli appalti di forniture nonché per gli appalti di servizi contemplati nell'allegato XVI A, esclusi i servizi di ricerca e sviluppo enumerati nella categoria 8 e i servizi di telecomunicazioni della categoria 5 i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526;
II) a 400 000 ecu per gli appalti di servizi diversi da quelli di cui al punto I);
III) al controvalore di 5 000 000 di DSP per gli appalti di lavori; c) agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori che svolgono attività di cui agli allegati III, IV, V e VI (3), il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore:
I) a 400 000 ecu per gli appalti di forniture e di servizi;
II) a 5 000 000 di ecu per gli appalti di lavori.
(1) Allegato X: Gestione delle reti di telecomunicazioni od offerta di servizi di telecomunicazioni.
(2) Allegato I: Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile.
Allegato II: Produzione, trasporto o distribuzione di elettricità Allegato VII: Enti aggiudicatori nel settore dei servizi urbani di ferrovie, tranvie, filobus o autobus.
Allegato VIII: Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature aeroportuali.
Allegato IX: Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature per porti marittimi, porti fluviali o altri terminali.
(3) Allegato III: Trasporto o distribuzione di gas o energia termica. Allegato IV: Prospezione ed estrazione di petrolio e di gas. Allegato VI: Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari. "

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:
"14. Il controvalore in moneta nazionale delle soglie stabilite al paragrafo 1 è soggetto, in linea di principio, a revisione ogni due anni, con effetto al 1 gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore si basa sulla media dei valori giornalieri delle monete in questione, espressi in ecu, nell'arco di 24 mesi avente termine l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione con decorrenza dal 1 gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee all'inizio del mese di novembre.

15. Il controvalore delle soglie stabilite dall'accordo sugli appalti pubblici, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (*) in prosieguo denominato "accordo", espresse in ecu è soggetto, in linea di principio, a revisione ogni due anni a decorrere dal 1 gennaio 1996. Il calcolo di tali controvalori si basa sul valore giornaliero medio dell'ecu espresso in DSP, per un periodo di 24 mesi che si conclude l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione con decorrenza dal 1 gennaio. Tali controvalori sono pubblicati in base a quanto previsto dal paragrafo 14.

16. Il metodo di calcolo di cui ai paragrafi 14 e 15 viene esaminato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), secondo comma della direttiva 93/36/CEE.

------- (*) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1)."

2) All'articolo 21, paragrafo 2, la lettera c), è sostituita dal testo seguente:
"c) gli enti aggiudicatori invitano successivamente tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione, prima di dare inizio alla selezione degli offerenti o dei partecipanti ad un negoziato. Tali informazioni devono comprendere almeno i seguenti elementi:
I) natura e quantità, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, termine previsto per l'esercizio di tali opzioni; nel caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
II) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
III) eventualmente, data di inizio e di termine per la consegna delle forniture o per l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
IV) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande volte a ottenere un invito a presentare offerte nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere presentate;
V) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e altri documenti;
VI) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste ai fornitori, agli imprenditori o ai prestatori di servizi;
VII) entità e modalità di versamento degli importi da pagare per ottenere la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
VIII) forma dell'appalto per il quale è indetta la gara: acquisto, leasing, locazione o acquisto a riscatto o più di una fra queste alternative."

3) All'articolo 22, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
"b) nel caso di appalti di lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti che gli enti aggiudicatori intendono assegnare e i cui valori stimati siano pari o superiori:
- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto II), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato X,
- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto III), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, o
- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto II), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati III, IV, V e VI."

4) All'articolo 23, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
"1. Il presente articolo si applica ai concorsi organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore:
- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto I), per gli appalti destinati ad essere assegnati da enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato X,
- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto I) o II), per gli appalti destinati ad essere assegnati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, o
- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto I), per gli appalti destinati ad essere assegnati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati III, IV, V e VI.

2. Il presente articolo si applica in tutti i casi di concorsi nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti sia pari o superiore:
- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto I), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato X,
- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto I) o II), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, o
- alla soglia di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto I), per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività di cui agli allegati III, IV, V e VI."

5) All'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
"2. Le informazioni fornite a norma della sezione I dell'allegato XV o dell'allegato XVIII sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile fatto presente dagli enti aggiudicatori all'atto della trasmissione di tali informazioni, per quanto riguarda i punti 6, 9 e 11 dell'allegato XV."

6) L'articolo 26 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 26
1. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte è stabilito dagli enti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara. Questo termine di ricezione delle offerte può essere sostituito da un termine sufficientemente lungo da permettere agli interventi di presentare offerte valide, che di norma non sarà inferiore a trentasei giorni, ma in nessun caso potrà essere inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data d'invio dell'avviso di gara, se gli enti aggiudicatori hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso indicativo periodico a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, a condizione che tale avviso contenga le informazioni richieste nelle parti I e II dell'allegato XIV, purché tali informazioni risultino disponibili all'atto della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 22, paragrafo 1.
Detto avviso indicativo periodico deve inoltre essere stato spedito alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee non meno di cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso di gara di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a).

2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione preventiva del bando di gara si applicano le seguenti disposizioni:
a) il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione, in risposta ad un bando pubblicato a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o ad un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), è di norma stabilito almeno a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando o dell'invito e comunque non inferiore al termine di pubblicazione previsto dall'articolo 25, paragrafo 3, più dieci giorni;
b) il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, a condizione che tutti gli offerenti dispongano di un termine identico per la stesura e la presentazione delle offerte;
c) nei casi in cui non è possibile pervenire ad un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che di norma è almeno di ventiquattro giorni e non può in ogni caso essere inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito a presentare un'offerta; il tempo consentito deve essere sufficientemente lungo da tener conto in particolare dei fattori menzionati all'articolo 28, paragrafo 3."

7) All'articolo 28,
a) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:
"5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibile. Quando le domande di partecipazione sono fatte mediante telegramma, telex, telefax, telefono, o qualsiasi mezzo elettronico, gli Stati membri possono esigere che siano confermate per lettera spedita prima della scadenza del termine di cui all'articolo 26, paragrafo 2.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:
"6. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che
- ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;
- sia salvaguardata la riservatezza delle offerte in attesa della loro valutazione;
- se necessario ai fini della prova giuridica, le offerte siano confermate quanto prima per iscritto o mediante l'invio di copia certificata;
- l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione."

8) All'articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, stabilire e gestire un sistema di qualificazione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi.
Gli enti che stabiliscono o gestiscono un sistema di qualificazione fanno in modo che i fornitori, imprenditori e prestatori di servizi possano richiedere in qualsiasi momento di essere qualificati."

9) All'articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1. L'articolo 34, paragrafo 1, non si applica quando uno Stato membro si basa su altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti, nell'ambito di una normativa in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva e volta a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza, a condizione che detta normativa sia compatibile con il trattato."

10) L'articolo 38 è soppresso.

11) L'articolo 41 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 41
1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:
a) la qualificazione e la selezione degli imprenditori, dei fornitori o prestatori di servizi e l'aggiudicazione degli appalti;
b) il ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche europee a norma dell'articolo 18, paragrafo 6;
c) il ricorso a procedure senza previa indizione di gara, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2;
d) la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV in base alle deroghe previste dal titolo I.

2. Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché durante questo periodo l'ente aggiudicatore possa fornire le informazioni necessarie alla Commissione, dietro richiesta di quest'ultima.

3. L'ente aggiudicatore che esercita una delle attività indicate negli allegati I, II, VII, VIII e IX informa nel più breve tempo possibile fornitori, imprenditori o prestatori di servizi partecipanti, a loro richiesta per iscritto, delle decisioni prese per l'aggiudicazione dell'appalto.

4. L'ente aggiudicatore che esercita una delle attività indicate negli allegati I, II, VII, VIII e IX comunica, nel più breve tempo possibile dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta, a qualsiasi candidato od offerente eliminato che ne faccia richiesta per iscritto, le ragioni del rifiuto della sua domanda od offerta e comunica a qualsiasi offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta vincente nonché il nome dell'offerente prescelto.
Tuttavia gli enti aggiudicatori possono decidere di non comunicare alcune delle informazioni indicate nel primo comma del presente paragrafo e relative all'aggiudicazione dell'appalto, nei casi in cui la divulgazione di tali informazioni sia d'ostacolo all'applicazione della legge, o contraria all'interesse pubblico, o rechi pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di imprese, pubbliche o private, compresi quelli dell'impresa alla quale è stato assegnato l'appalto, ovvero possa nuocere ad una leale concorrenza tra fornitori, imprenditori o prestatori di servizi."

12) All'articolo 42 è inserito il seguente paragrafo:
"1 bis. Per le categorie di attività di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX, gli Stati membri, secondo modalità da definire con la procedura di cui all'articolo 40, paragrafi da 4 a 8, provvedono a che, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1997 e successivamente non oltre il 31 ottobre di ogni anno, la Commissione riceva una relazione statistica in merito agli appalti aggiudicati nell'anno precedente. Questa relazione dovrà contenere le informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione dell'accordo.
Le informazioni richieste nel presente paragrafo non riguardano gli appalti aventi ad oggetto i servizi elencati nella categoria 8 dell'allegato XVI A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5 i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526 o i servizi che figurano nell'allegato XVI.B."

13) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 42 bis
Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle da loro concesse ai paesi terzi in applicazione dell'accordo. A tal fine gli Stati membri si consultano in sede di comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a norma dell'accordo."

14) Gli allegati XII, XIII, XIV e XV sono sostituiti dagli allegati corrispondenti che figurano nell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 16 febbraio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Tuttavia, la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese possono stabilire che le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applichino soltanto entro il 16 febbraio 2000.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno, che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, unitamente ad una tabella di correlazione tra la presente direttiva e le misure nazionali adottate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Allegati (omissisi)