Circolare Regione Veneto n. 13 del 20 luglio 2001
(B.U.R. del 7 agosto 2001 n. 71)
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(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 13 luglio 2001, n. 1826).
Disposizioni in ordine alla valutazione di fattibilità dei progetti di investimento pubblici e delle iniziative che ricorrono al capitale privato con la procedura della finanza di progetto.
(Indirizzata ai Presidenti delle Amministrazioni Pro-vinciali; ai Sindaci dei Comuni; ai Presidenti delle Comunità Montane; ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere; ai Direttori Generali delle U.L.S.S.; ai Presidenti delle A.T.E.R.; ai Presidenti dei Consorzi di Bonifica; al Comitato di Controllo della Regione Veneto; agli Uffici Regionali del Genio Civile; alle Segreterie Regionali; alle Direzioni Regionali; alle Unità Complesse; alle Segreterie degli Assessori Regionali - Loro Sedi).
Premessa
Uno dei principali obiettivi programmatici di legislatura che la Regione si è prefissata di raggiungere nei
prossimi anni è quello di colmare il gap infrastrutturale che condiziona l'assetto del modello di sviluppo del Veneto.
Per far fronte a quest'impegno servono tuttavia risorse finanziarie considerevoli che i vincoli di bilancio non
consentono di attivare. D'altro canto la consapevolezza di una loro contrazione che si prospetta sempre più accentuata
nei prossimi anni, sta orientando l'interesse degli operatori pubblici verso forme di partenariato finanziario
pubblico-privato. La nostra Regione ritiene utile sviluppare questa opportunità introdotta dalla Legge 109/94 che, oltre a
indirizzare importanti investimenti privati verso iniziative di finanziamento di opere e servizi di interesse pubblico,
potrebbe offrire significativi riscontri in fatto di efficienza e affidabilità delle proprie politiche di investimento,
consentendo al Veneto di allinearsi al pari delle altre nazioni europee che di questa esperienza ne hanno fatto una prassi
ordinaria.
Con lo scopo di rendere uniformi le procedure la Giunta Regionale ha adottato la seguente circolare.
1. La presente circolare si applica ai progetti di opere pubbliche di competenza regionale o nei cui programmi si
spesa la concorrenza finanziaria della Regione si maggioritaria, per i quali sia prevista la partecipazione dei
soggetti privati attraverso l'istituto della finanza di progetto.
2. Per le attività di progettazione che in generale richiedono la valutazione di fattibilità di un investimento e nei casi in
cui si fa ricorso al finanziamento privato, le amministrazioni interessate dovranno acquisire il parere del Nucleo
di verifica e valutazione degli investimenti pubblici (NUVV), con le modalità e le fasi del procedimento di
seguito specificate.
Studi di fattibilità degli investimenti
a) Per la redazione dei progetti preliminari di interventi il cui costo complessivo supera 3 miliardi di lire, promossi
direttamente dall'amministrazione regionale, ovvero per i progetti d'investimento delle amministrazioni locali e
degli altri enti territoriali, è prescritta l'acquisizione preventiva della valutazione degli studi di fattibilità da parte del
NUVV in ordine alla soluzione tecnica da adottarsi ed alla fattibilità dell'investimento.
b) Per la redazione dei progetti preliminari le cui opere hanno un costo complessivo superiore a 20 miliardi di
lire, atteso l'obbligo di redigere in via ordinaria lo studio di fattibilità ai fini dell'assunzione delle decisioni
d'investimento, ai sensi del 1 comma dell'art.4 della legge 17.5.1999 n. 144, gli enti interessati sono tenuti ad
acquisire la certificazione dello studio di fattibilità da parte del NUVV.
c) Per gli studi di fattibilità riferiti agli interventi con programmi di spesa superiori a 100 miliardi di lire, la
valutazione di sostenibilità economica, resa obbligatoria dal 3 comma dell'art.4 della citata legge 144/99, viene
sottoposta dall'amministrazione interessata alla valutazione del NUVV.
Finanza di progetto
d) Per gli affidamenti di opere e prestazioni che fanno riferimento alla procedura dell'art 37 bis della legge 11
febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero per interventi che rientrano nell'ambito del
principio enunciato al precedente punto 1., per la cui realizzazione si ritiene utile fare ricorso al capitale
privato, le amministrazioni interessate dovranno sottoporre l'investimento alla valutazione del NUVV sia nella fase
di affidamento dello studio di fattibilità che nella fase di valutazione ex ante del risultato della proposta formulata
dai promotori, come pure in ordine alla verifica dei presupposti giuridici dell'iniziativa in regime di finanza di
progetto.
e) Per acquisire il parere del NUVV le amministrazioni interessate dovranno documentare adeguatamente le pro-poste
tecniche e finanziarie dei promotori.