Circolare Regione Veneto n. 25 del 31 dicembre 2001
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Oggetto: Reg. CE n. 1103/97 e successive disposizioni integrative e correttive in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e regionale. Disposizioni di attuazione in materia di lavori pubblici.
Ai Comuni
Alle Comunità Montane
Ai Consorzi di Bonifica
Alle Aziende Speciali
Alle Aziende ULSS e Aziende
Ospedaliere
Alle ATER
Alle Province
Agli Ordini Professionali degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Edili
All' ANCE - Veneto
Agli Uffici del Genio Civile Regionale
LORO SEDI
Con l'entrata in vigore del Regolamento CE n.1103/97 e dei conseguenti provvedimenti di legge di cui all'oggetto in vista dell'approssimarsi del 1° gennaio 2002, data fissata per il passaggio definitivo all'euro, si introduce la necessità di chiarire i principi fondamentali previsti dalla legislazione europea per la contrattualistica in tema di lavori pubblici.
PRINCIPI GENERALI
A partire dal 1° gennaio 2002 tutte le operazioni contabili e fiscali con la Pubblica Amministrazione, le transazioni, i pagamenti e i documenti da e verso i pubblici uffici saranno espressi solo in euro.
In virtù del principio di continuità dei contratti, i contratti in essere tra la Pubblica Amministrazione e le parti, qualora non fossero già sottoscritti in euro, verranno automaticamente rideterminati in euro il 1° gennaio 2002, senza alcuna variazione o modifica delle condizioni stipulate.
In particolare per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1999 o nel periodo transitorio (dal 1/1/99 al 31/12/01) e che si concludono dopo il 31 dicembre 2001: i riferimenti alla lira si intendono come riferimenti all'euro per le liquidazioni di spesa effettuate a partire dal 1° gennaio 2002.
La conversione delle soglie e delle tariffe pubbliche potrà avvenire secondo due diverse modalità:
1. le soglie e le tariffe pubbliche espresse in lire potranno essere automaticamente ridenominate in euro al 1° gennaio 2002 mediante l'applicazione delle regole generali, comunitarie e nazionali, di arrotondamento ottenuto dal risultato matematico derivante dalla conversione al tasso ufficiale (unità divisionale minima dell'euro è pari a due decimali).
2. quando un importo in lire non costituisce autonomo importo da pagare o contabilizzare (nozione di calcolo intermedio) si richiameranno le regole di conversione previste nell'art. 3 del D.Lgs. 213 del 1998 . Poichè la necessità di precisione è tanto maggiore quanto più basso è l'importo in lire da convertire, la norma impone, sempre in mancanza di un diverso accordo, l'uso di un numero di decimali di euro decrescente al crescere dell'importo in lire da cui si parte. I casi previsti sono cinque:
a. cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;
b. quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
c. tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
d. due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire, salvo quanto previsto dall'art. 4.4 del Reg. CE n. 1103/97;
Tale importo sarà possibile trattarlo anche elettronicamente con un numero di cifre decimali a piacere tenendo presente che il numero di cifre decimali non può comunque essere inferiore a quello minimo richiesto dalla lettera a) alla lettera d).
APPLICAZIONE NELLA CONTABILIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Le fattispecie che possono presentarsi nella contabilizzazione delle opere pubbliche, con riferimento al problema della conversione in euro, sono le seguenti:
1. Contratti con indicati gli importi in lire sottoscritti prima del 1/1/1999 la cui conclusione, con riferimento ai lavori, prevista dopo il 31/12/01;
2. Contratti con indicati gli importi in lire sottoscritti nel periodo transitorio (dal 1/1/99 al 31/12/01) la cui conclusione, con riferimento ai lavori, prevista dopo il 31/12/01;
3. Contratti con indicati gli importi in lire sottoscritti nel periodo transitorio e già convertiti in euro la cui conclusione, con riferimento ai lavori, prevista dopo il 31/12/01;
4. Contratti con indicati gli importi in euro sottoscritti nel periodo transitorio la cui conclusione, con riferimento ai lavori, prevista dopo il 31/12/01.
I casi indicati nei punti 3 e 4 non pongono particolari problematiche in relazione all'argomento trattato.
Per quanto attiene ai punti 1 e 2 invece e del caso verificarne le modalità di applicazione nei documenti contabili tipici delle opere pubbliche.
Gli atti contabili e progettuali oggetto di aggiornamento saranno i seguenti :
A. l'elenco dei prezzi;
il computo estimativo.
B. il Registro di Contabilità;
il Sommario del Registro di Contabilità;
Per i documenti di cui al punto A. potrebbe non sussistere il problema perché, secondo la normativa in vigore, potrebbero già essere espressi in euro; in particolare per i contratti sottoscritti nel periodo transitorio per i quali era già previsto un doppio listino prezzi in lire e in euro.
Per tali documenti i prezzi verranno aggiornati d'ufficio in euro dalla Direzione Lavori in base ai parametri citati nella premessa e conseguentemente applicati in euro nel Registro di Contabilità e nel Sommario del Registro di Contabilità.
Per quanto riguarda i documenti di cui al punto B entro il 31/12/01 dovrà essere definito e registrato l'ammontare complessivo in lire delle opere realizzate e, d'ufficio, da parte della Direzione Lavori, convertito in euro.
Non è necessario nè dovuto se non da contratto, far coincidere l'operazione citata ad uno Stato di Avanzamento Lavori. Resta inteso che per gli Stati di Avanzamento lavori presentati entro il 31/12/01 contabilizzati in lire e pagabili a partire dal 1° gennaio 2002 verranno pagati in euro seguendo le regole di conversione sopra richiamate senza alcuna variazione della documentazione prescritta.
Va da sè che tutti i documenti aventi contenuto economico, quali gli stati di avanzamento lavori, il conto finale, il collaudo tecnico amministrativo, nonchè tutti i documenti tenuti dalla Direzione Lavori (giornale lavori, ordini di servizio e quant'altro) o gli atti concordati con l'impresa (atti contrattuali aggiuntivi, verbali di concordamento nuovi prezzi, atti di sottoscrizione e altro), che saranno redatti a partire dal 1° gennaio 2002 dovranno essere espressi esclusivamente in euro.
Tutti gli altri documenti progettuali e contrattuali non interessati dalla conversione contabile rimarranno tali senza alcuna necessità di aggiornamento.
IL
PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan