Circolare Regione Veneto n. 9 del 21 giugno 2002

(Allegato alla D.G.R. n. 1370 del 31.05.2002)

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Oggetto: Disposizioni in materia di collaudo dei lavori pubblici

 

Ai Comuni
Alle Comunità Montane
Ai Consorzi di Bonifica
Alle Aziende Speciali
Alle Aziende ULSS e Aziende
Ospedaliere
Alle ATER
Alle Province
Agli Ordini Professionali degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Edili
All' ANCE - Veneto
Agli Uffici del Genio Civile Regionale
LORO SEDI

 

A seguito di alcune segnalazioni pervenute, con le quali si lamentava il ritardo nel rilascio dei certificati di collaudo dei lavori pubblici, rispetto ai termini contrattualmente stabiliti, si rende necessario richiamare l'attenzione sulla necessità di rispettare detti termini.

Il ritardo infatti può determinare conseguenze negative sotto un duplice aspetto:

a. rapporti tra amministrazione appaltante e soggetto esecutore dell'intervento: in particolare, con riguardo ai contratti stipulati prima del 28 luglio 2000 (data di entrata in vigore del Regolamento in materia di lavori pubblici), nel protrarsi delle operazioni di collaudo senza la formale contestazione dell'inadempimento dell'appaltatore, l'Amministrazione è tenuta a liquidare ogni residuo credito e a restituire le garanzie prestate prima dell'accertamento della corretta esecuzione dei lavori (cfr. articolo 5, 4°comma, legge 10 dicembre 1981, n.741). Ne consegue la difficoltà di vedere realizzati da parte dell'appaltatore inadempiente gli interventi necessari alla regolarizzazione delle opere che, pertanto, dovranno essere posti a carico dell'amministrazione appaltante che, per il recupero delle somme utilizzate, dovrà successivamente procedere in sede giudiziaria; 

b. rapporti tra amministrazione appaltante e Regione: nel caso di finanziamento anche parziale della Regione, il beneficio è erogato per acconti in corso d'opera fino al 90% dell'intero importo. Il rimanente 10% è erogato invece a saldo dopo l'approvazione, da parte dell'amministrazione beneficiaria del contributo, degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo. La mancanza dell'atto di collaudo non consente pertanto l'erogazione del saldo, con conseguente ritardo nella liquidazione a favore dei soggetti creditori dell'amministrazione appaltante - e successiva richiesta, da parte di questi, degli interessi per ritardato pagamento - ovvero la necessaria anticipazione, da parte dell'amministrazione appaltante, delle somme richieste, per far fronte alle quali potrebbe sussistere la necessità di ricorrere all'accensione di mutui, con conseguenti maggiori oneri a carico della stessa. 

Appare pertanto necessario richiamare i soggetti che concorrono nelle operazioni di collaudo al rispetto puntuale dei compiti e dei termini previsti dalla vigente normativa.

Si richiama anzitutto l'articolo 187, comma 1, del DPR 554/1999 (Regolamento sui lavori pubblici), il quale dispone che il collaudo dei lavori pubblici "ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste …(omissis). Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Una volta ultimati i lavori entro i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto, normalmente due mesi, il direttore dei lavori è tenuto a redigere il conto finale che il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere all'organo di collaudo, unitamente alla ulteriore documentazione riguardante i lavori, richiamata espressamente all'articolo 190 del Regolamento.

Gli esiti degli avvisi ai creditori dell'appaltatore, di cui all'articolo 189 del Regolamento, l'attestazione della regolarità previdenziale e assicurativa conseguente agli adempimenti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n.145, nonché ogni altro documento motivatamente non disponibile entro il predetto termine, potranno essere consegnati all'Organo di collaudo anche successivamente, ma in occasione della prima visita di collaudo. Può presentarsi infatti la necessità di dovere attendere, nel primo caso sopra indicato, i tempi di pubblicazione dell'avviso e le eventuali tacitazioni dei creditori nonché, nel secondo caso, la risposta degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ovvero la decorrenza del termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

E' necessario che l'organo di collaudo riceva gli atti di contabilità finale, di cui all'articolo 190 del Regolamento alla fine del bimestre successivo alla data di ultimazione dei lavori, al fine di poter procedere a quanto di competenza entro il successivo quadrimestre.

L'articolo 192, comma 1, del Regolamento, in osservanza di quanto già previsto dall'articolo 28 della legge 109/1994, fissa il termine per le operazioni di collaudo in "non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori". L'eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre il termine previsto e le relative cause vanno comunicate all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.

L'organo di collaudo, nel redigere il certificato, indicherà la data di ricezione degli atti di contabilità finale nonché della ulteriore documentazione integrativa, evidenziando il rispetto o meno dei termini previsti e i motivi che hanno determinato l'eventuale prolungamento delle operazioni.

Si ritiene a tal fine utile richiamare l'articolo 192 del Regolamento, laddove dispone che "Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile del procedimento, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza." (comma 3).

In particolare, nel caso in cui l'incarico di collaudo sia stato attribuito dalla Regione, sulla base dell'elenco regionale, il responsabile del procedimento provvederà a darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale che procederà, ove necessario, alla nomina di un nuovo organo di collaudo, demandando alla Commissione di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 1976, n.30, i provvedimenti da assumere nei confronti del collaudatore. 

A tal fine il disciplinare per il conferimento degli incarichi di collaudo dovrà richiamare le sanzioni previste per il caso di inadempimento del collaudatore, che potranno prevedere la sospensione dall'elenco regionale dei collaudatori e, per i casi più gravi, la cancellazione dallo stesso..Le disposizioni di cui sopra valgono anche per il certificato di regolare esecuzione, nei casi in cui, in base alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, sostituisce il certificato di collaudo. 

IL PRESIDENTE       
On. Dott. Giancarlo Galan