Circolare Regione Veneto n. 3 del 7 aprile 2003

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(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 13 luglio 2001, n. 1826).

 

Spett.
Provincie
Comuni
Consorzi di Comuni

Comunità Montane
Aziende Ospedaliere e Unità Locali Socio Sanitarie
Consorzi di Bonifica, di Acquedotto, di Fognature
Aziende territoriali di Edilizia Residenziale
Segreterie degli Assessori Regionali
Direzioni Regionali
Unità di progetto
Unità complesse
Unità periferiche del Genio Civile
LORO SEDI

 

    La legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003" (in BUR n. 5 del 17/1/2003), entrata in vigore il 18 gennaio 2003, con l'articolo 31 (Disposizioni transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) ha dettato disposizioni transitorie in materia rendicontazione della spesa relativa a contributi concessi per la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale nonchè per la decadenza e revoca dei contributi in caso di inosservanza dei termini previsti, e con l'art. 65 (modifica dell'art. 58 della legge regionale 16 agosto 1984 n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone sismiche") ha modificato il comma 1-bis dell'art. 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.

Articolo 31 L.R. 3/2003

   Con specifiche disposizioni di carattere transitorio (articolo 5 L.R. 12 settembre 1997, n. 37 articolo 20 L.R. 3 dicembre 1998, n. 29 e articoli 22 e 31 L.R. 9 settembre 1999, n. 46) sono stati stabiliti termini di decadenza e individuate modalità per procedere alla revoca di contributi concessi per la realizzazione di alcune categorie di opere pubbliche di interesse regionale.

    L'art. 58 (Determinazione del contributo definitivo) della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, al comma 1 (disposizioni a regime) prevede che per le opere di interesse regionale a favore delle quali sono stati concessi contributi in conto capitale o interessi, "la determinazione del contributo definitivo e la relativa liquidazione è disposta con decreto del dirigente della struttura competente per materia sulla base della deliberazione esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta".

    Successivamente con l'art. 4, comma 4, della L.R. n. 37 del 1997 è stato introdotto nell'art. 58 il nuovo comma 1-bis il quale dispone che "Il termine ultimo per la presentazione della deliberazione di cui al precedente comma 1 è fissato in cinque anni a partire dalla data del provvedimento di concessione del contributo; la sua inosservanza comporta la decadenza dello stesso e la conseguente revoca, con l'obbligo di restituzione delle somme erogate".

    A tale ultima disposizione è stata data applicazione nel senso che solo per i contributi concessi dopo l'entrata in vigore della L.R. 37/97, cioè successivamente al 16 settembre 1997, il termine quinquennale di decadenza decorre dalla data del decreto di concessione.

    L'art. 31 della L.R. n. 3 del 2003, introdotto ora dalla legge finanziaria 2003, ha dettato alcune disposizioni transitorie necessarie per la conclusione di tutti i procedimenti relativi ai contributi concessi prima dell'entrata in vigore della L.R. 37/97 e ancora pendenti alla data del 30 settembre 1997.

    La nuova norma ha disposto in particolare che i procedimenti pendenti alla data del 30 settembre 2003.

    I beneficiari dei contributi regionali, concessi in data antecedente al 16 settembre 1997 sono tenuti pertanto a presentare, entro il termine del 30 settembre 2003, la deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltatore ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta.

    La presentazione entro il termine previsto dalla documentazione richiesta permette di concludere il procedimento di spesa di cui all'art. 58 della L.R. n. 42 del 1984, consentendo alla struttura regionale competente di determinare il contributo definitivo e provvedere conseguentemente alla relativa liquidazione.

    Successivamente al 30 settembre 2003, nel caso in cui non sia stata presentata la deliberazione di cui all'art. 58 della L.R. 42/1984, si verificherà la decadenza del contributo w la revoca della parte non ancora erogata, così come disposto dallo stesso articolo 31, comma 2.

    Resta peraltro l'obbligo a carico del beneficiario inadempiente di rendicontare la quota parte di contributo già ricevuta, entro un anno dalla data richiesta dalla Struttura regionale competente, pena la restituzione anche di tale quota non rendicontata, in conformità all'articolo 22 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, richiamata espressamente al comma 3 dell'art. 31.

    Qualora i contributi siano stati erogati in conto annualità, ancorchè direttamente ed irrevocabilmente all'istituto mutuante, gli stessi devono essere restituiti dall'ente beneficiario tenuto conto dell'eventuale quota a parte di spesa effettivamente sostenuta ed ammissibile a contributo a termini di legge.

    Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della L.R. n. 46 del 1999 la rendicontazione è costituita da una dichiarazione, da redigersi sulla base dello schema allegato (allegato A), resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, attestante che le opere realizzate sono funzionali e sono state regolarmente eseguite.

    Per i contributi concessi dopo l'entrata in vigore della L.R. 37/1997, cioè successivamente al 16 settembre 1997, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, rimane fissato in cinque anni dalla data del decreto di concessione, in quanto la disposizione, sul punto, non risulta modificata dalla novella introdotta dalla legge finanziaria 2003 (che ha sostituito il comma 1-bis dell'art. 58)

    Articolo 65 L.R. 3/2003

    L'art. 65 della legge finanziaria 2003 ha sostituito il comma 1-bis dell'articolo 58 introducendo la nuova disposizione secondo cui la revoca del contributo (concesso dopo la data del 16 settembre 1997) riguarda solo "la parte non ancora erogata, da accertarsi allo scadere del termine stabilito con riferimento ai lavori eseguiti".
 
     In conformità alla nuova disposizione, la inosservanza del termine di cinque anni, comporta, per il soggetto beneficiario, l'obbligo di rendicontare la spesa limitatamente ai lavori eseguiti fino alla scadenza di detto termine, come risultante dagli atti contabili (registro di contabilità, stati di avanzamento lavori, fatture quietanzate e similari) e per i quali soltanto può essere trattenuto il contributo. Viceversa resterà a carico del soggetto beneficiario l'importo necessario per il completamento dell'opera, ulteriore rispetto a quello rendicontato.
 
     Il beneficiario inadempiente ha l'obbligo di rendicontare la quota parte di contributo già ricevuta, in mancanza di una specifica disposizione deve ritenersi che tale rendicontazione debba avvenire entro il termine perentorio di un anno dalla data di richiesta della Struttura regionale competente, in analogia a quanto previsto per i contributi concessi prima della data del 16 settembre 1997, ai sensi dell'art. 22 della legge L.R. n. 46 del 1999.
     

     Va necessariamente precisato che il provvedimento di concessione del contributo può stabilire un termine inferiore ai cinque anni che, per fatti eccezionali  motivati con atto dello stesso soggetto che ha decretato l'impegno di spesa, può essere prorogato una sola volta, fermo restando l'arco temporale di cinque anni stabilito dalla legge.
     
     Per quanto sopra si richiama l'attenzione di tutte le Amministrazioni interessate sulla necessità di procedere ad un sistematico monitoraggio circa l'utilizzo dei contributi concessi, anche al fine di poter corrispondere alle richieste delle competenti Strutture regionali, finalizzate alla sollecita conclusione dei procedimenti di spesa avviati.

     Distinti saluti

IL PRESIDENTE       
On. Dott. Giancarlo Galan

 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Allegato A

 OPERE:

 ________________________ 

 Mod 2A

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE ________________

 

L.R. n. 3 del 14.01.2003

e/o

L.S. n. ____ del _______

 

SERVIZIO __________

REVISIONE DEI PROGRAMMI FINANZIARI DI

INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP.

 

 ENTE BENEFICIARIO _____________________________________________________________________ (____)

 OGGETTO ________________________________________________________________________________ .

 

 IMPORTO PROGETTO: € _________________, __

 IMPORTO AMMESSO

 A CONTRIBUTO: € _____________________ , __

 APPROVAZIONE D.G.R.V. n. ____ del _____

 

 IMPORTO CONTRIBUTO: € ___________,__

 C/Capit. € _____,__ CAPITOLO __________

 C/Annualità % _______ su € ________,____

ammesso a contributo, CAPITOLO _________

 

Il sottoscritto (1) ______________________ Legale Rappresentante del (2) _______________________________
con riferimento alla richiesta n° ____ in data ________ della competente Struttura regionale

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, 3° comma L.R. 46/1999 che le opere indicate in oggetto risultano, dagli atti depositati presso questo Ente, regolarmente eseguite e funzionali per un importo complessivo di € _______,__ comprensivo delle somme a disposizione ammissibili a contributo, previsto nel quadro economico di spesa.

______________, li ___________

FIRMA       

______________

(1) indicare Nome, Cognome e qualifica.

(2) indicare denominazione dell'Ente o soggetto beneficiario

.