Circolare Regione Veneto n. 3 del 7 aprile 2003
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(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 13 luglio 2001, n. 1826).
Spett.
Provincie
Comuni
Consorzi di Comuni
Comunità Montane
Aziende Ospedaliere e Unità Locali Socio Sanitarie
Consorzi di Bonifica, di Acquedotto, di Fognature
Aziende territoriali di Edilizia Residenziale
Segreterie degli Assessori Regionali
Direzioni Regionali
Unità di progetto
Unità complesse
Unità periferiche del Genio Civile
LORO SEDI
La legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2003" (in BUR n. 5 del 17/1/2003), entrata in vigore il 18
gennaio 2003, con l'articolo 31 (Disposizioni transitorie in materia di
decadenza e revoca di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di
interesse regionale) ha dettato disposizioni transitorie in materia
rendicontazione della spesa relativa a contributi concessi per la realizzazione
di lavori pubblici di interesse regionale nonchè per la decadenza e revoca dei
contributi in caso di inosservanza dei termini previsti, e con l'art. 65 (modifica
dell'art. 58 della legge regionale 16 agosto 1984 n. 42 "Norme in materia
di opere pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone
sismiche") ha modificato il comma 1-bis dell'art. 58 della legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42.
Articolo 31 L.R. 3/2003
Con specifiche disposizioni di
carattere transitorio (articolo 5 L.R. 12 settembre 1997, n. 37 articolo 20 L.R.
3 dicembre 1998, n. 29 e articoli 22 e 31 L.R. 9 settembre 1999, n. 46) sono
stati stabiliti termini di decadenza e individuate modalità per procedere alla
revoca di contributi concessi per la realizzazione di alcune categorie di opere
pubbliche di interesse regionale.
L'art. 58 (Determinazione del
contributo definitivo) della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, al comma 1
(disposizioni a regime) prevede che per le opere di interesse regionale a favore
delle quali sono stati concessi contributi in conto capitale o interessi, "la
determinazione del contributo definitivo e la relativa liquidazione è disposta
con decreto del dirigente della struttura competente per materia sulla base
della deliberazione esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti
di contabilità finale, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e la
spesa effettivamente sostenuta".
Successivamente con l'art. 4, comma
4, della L.R. n. 37 del 1997 è stato introdotto nell'art. 58 il nuovo comma
1-bis il quale dispone che "Il termine ultimo per la presentazione della
deliberazione di cui al precedente comma 1 è fissato in cinque anni a partire
dalla data del provvedimento di concessione del contributo; la sua inosservanza
comporta la decadenza dello stesso e la conseguente revoca, con l'obbligo di
restituzione delle somme erogate".
A tale ultima disposizione è
stata data applicazione nel senso che solo per i contributi concessi dopo
l'entrata in vigore della L.R. 37/97, cioè successivamente al 16 settembre
1997, il termine quinquennale di decadenza decorre dalla data del decreto di
concessione.
L'art. 31 della L.R. n. 3 del
2003, introdotto ora dalla legge finanziaria 2003, ha dettato alcune
disposizioni transitorie necessarie per la conclusione di tutti i procedimenti
relativi ai contributi concessi prima dell'entrata in vigore della L.R. 37/97
e ancora pendenti alla data del 30 settembre 1997.
La nuova norma ha disposto in
particolare che i procedimenti pendenti alla data del 30 settembre 2003.
I beneficiari dei contributi
regionali, concessi in data antecedente al 16 settembre 1997 sono tenuti
pertanto a presentare, entro il termine del 30 settembre 2003, la deliberazione
esecutiva con la quale il soggetto appaltatore ha approvato gli atti di
contabilità finale, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e la
spesa effettivamente sostenuta.
La presentazione entro il
termine previsto dalla documentazione richiesta permette di concludere il
procedimento di spesa di cui all'art. 58 della L.R. n. 42 del 1984, consentendo
alla struttura regionale competente di determinare il contributo definitivo e
provvedere conseguentemente alla relativa liquidazione.
Successivamente al 30 settembre
2003, nel caso in cui non sia stata presentata la deliberazione di cui all'art.
58 della L.R. 42/1984, si verificherà la decadenza del contributo w la revoca
della parte non ancora erogata, così come disposto dallo stesso articolo 31,
comma 2.
Resta peraltro l'obbligo a
carico del beneficiario inadempiente di rendicontare la quota parte di
contributo già ricevuta, entro un anno dalla data richiesta dalla Struttura
regionale competente, pena la restituzione anche di tale quota non rendicontata,
in conformità all'articolo 22 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46,
richiamata espressamente al comma 3 dell'art. 31.
Qualora i contributi siano
stati erogati in conto annualità, ancorchè direttamente ed irrevocabilmente
all'istituto mutuante, gli stessi devono essere restituiti dall'ente
beneficiario tenuto conto dell'eventuale quota a parte di spesa effettivamente
sostenuta ed ammissibile a contributo a termini di legge.
Si evidenzia che, ai sensi
dell'art. 22, comma 3, della L.R. n. 46 del 1999 la rendicontazione è
costituita da una dichiarazione, da redigersi sulla base dello schema allegato
(allegato A), resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario,
attestante che le opere realizzate sono funzionali e sono state regolarmente
eseguite.
Per i contributi concessi dopo
l'entrata in vigore della L.R. 37/1997, cioè successivamente al 16 settembre
1997, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con
la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il
certificato di collaudo o di regolare esecuzione e la spesa effettivamente
sostenuta, rimane fissato in cinque anni dalla data del decreto di concessione,
in quanto la disposizione, sul punto, non risulta modificata dalla novella
introdotta dalla legge finanziaria 2003 (che ha sostituito il comma 1-bis
dell'art. 58)
Articolo 65 L.R. 3/2003
L'art. 65 della legge
finanziaria 2003 ha sostituito il comma 1-bis dell'articolo 58 introducendo la
nuova disposizione secondo cui la revoca del contributo (concesso dopo la data
del 16 settembre 1997) riguarda solo "la parte non ancora erogata, da
accertarsi allo scadere del termine stabilito con riferimento ai lavori
eseguiti".
In conformità alla nuova disposizione, la inosservanza
del termine di cinque anni, comporta, per il soggetto beneficiario, l'obbligo di
rendicontare la spesa limitatamente ai lavori eseguiti fino alla scadenza di
detto termine, come risultante dagli atti contabili (registro di contabilità,
stati di avanzamento lavori, fatture quietanzate e similari) e per i quali
soltanto può essere trattenuto il contributo. Viceversa resterà a carico del
soggetto beneficiario l'importo necessario per il completamento dell'opera,
ulteriore rispetto a quello rendicontato.
Il beneficiario inadempiente ha l'obbligo di
rendicontare la quota parte di contributo già ricevuta, in mancanza di una
specifica disposizione deve ritenersi che tale rendicontazione debba avvenire
entro il termine perentorio di un anno dalla data di richiesta della Struttura
regionale competente, in analogia a quanto previsto per i contributi concessi
prima della data del 16 settembre 1997, ai sensi dell'art. 22 della legge L.R.
n. 46 del 1999.
Va necessariamente
precisato che il provvedimento di concessione del contributo può stabilire un
termine inferiore ai cinque anni che, per fatti eccezionali motivati con
atto dello stesso soggetto che ha decretato l'impegno di spesa, può essere
prorogato una sola volta, fermo restando l'arco temporale di cinque anni
stabilito dalla legge.
Per quanto sopra si
richiama l'attenzione di tutte le Amministrazioni interessate sulla necessità
di procedere ad un sistematico monitoraggio circa l'utilizzo dei contributi
concessi, anche al fine di poter corrispondere alle richieste delle competenti
Strutture regionali, finalizzate alla sollecita conclusione dei procedimenti di
spesa avviati.
Distinti saluti
IL
PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Allegato A
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OPERE: ________________________ Mod 2A |
GIUNTA REGIONALE DIREZIONE ________________
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L.R. n. 3 del 14.01.2003 e/o L.S. n. ____ del _______ |
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SERVIZIO __________ REVISIONE DEI PROGRAMMI FINANZIARI DI INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP. |
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ENTE BENEFICIARIO _____________________________________________________________________ (____) OGGETTO ________________________________________________________________________________ . |
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IMPORTO PROGETTO: € _________________, __ IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO: € _____________________ , __ APPROVAZIONE D.G.R.V. n. ____ del _____ |
IMPORTO CONTRIBUTO: € ___________,__ C/Capit. € _____,__ CAPITOLO __________ C/Annualità % _______ su € ________,____ ammesso a contributo, CAPITOLO _________ |
Il
sottoscritto (1) ______________________ Legale Rappresentante del (2)
_______________________________
con riferimento alla richiesta n° ____ in data
________ della competente Struttura regionale
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, 3° comma L.R. 46/1999 che le opere indicate in oggetto risultano, dagli atti depositati presso questo Ente, regolarmente eseguite e funzionali per un importo complessivo di € _______,__ comprensivo delle somme a disposizione ammissibili a contributo, previsto nel quadro economico di spesa.
______________, li ___________
FIRMA
______________
(1) indicare Nome, Cognome e qualifica.
(2) indicare denominazione dell'Ente o soggetto beneficiario
.