Segreteria Regionale Lavori Pubblici n. 416231/58.00 del 24 luglio 2007
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Oggetto: L.R. 20 luglio 2007, n. 17 recante "Modifiche alla Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27: "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.
Alle stazioni appaltanti
Alle Segreterie Regionali
e p.c. All’A.N.C.E. Veneto
A Confartigianato Veneto
Alla C.N.A. Veneto
Agli Ordini Professionali
Alle Federazioni Professionali
Con L.R. 20 luglio 2007, n. 17, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione n. 65 del 24/07/2007, sono state approvate a larghissima
maggioranza le "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2007, n. 27"
Disposizioni
generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le
costruzioni in zone classificate sismiche".
A quasi un triennio dall'entrata in vigore della legge
regionale in materia di lavori pubblici, il varo di una sua organica revisione
si è reso necessario per aggiornare i contenuti della L.R. 27/2003 ai rilevanti
mutamenti che hanno interessato tanto in ambito comunitario, quanto in quello
nazionale, il settore degli appalti pubblici, notoriamente caratterizzato dalla
presenza di un processo di continua evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Con l'approvazione della nuova legge sui lavori pubblici, che
entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul
B.U.R., la Regione ha colto l'occasione per affrontare con misure concrete la
questione, emersa da recenti notizie di stampa, delle "cordate" tra imprese,
costituite per alterare, con effetti distorsivi della concorrenza, l'esito delle
procedure di gara. A tal fine sono stati introdotti dei meccanismi di garanzia e
controllo intesi a prevenire e limitare queste pratiche abusive e ad assicurare
la trasparenza negli affidamenti, prevedendo espressamente l'abolizione
dell'esclusine automatica delle offerte anormalmente basse per i lavori pubblici
di interesse regionale e l'istituzione di Comitati provinciali a supporto delle
stazioni appaltanti nell'attività di verifica delle giustificazioni dei ribassi
eccessivi.
Non meno significativo l'innalzamento delle soglie della
procedura negoziata (possibile ora fino a 500.000 euro e, a determinate
condizioni, fino ad un milione di euro), approvato sempre allo scopo di
contenere possibili fenomeni di alterazione del mercato degli appalti, e allo
stesso tempo con l'obiettivo di potenziare ulteriormente nella legge regionale
27/2003 gli strumenti di semplificazione e celerità dell'azione delle pubbliche
amministrazioni.
Nell'ambito di questo ampio processo di riforma normativa
segnalo inoltre la riconfigurazione (concordata con la Direzione Generale
Mercato Interno e Servizi della Commissione europea) dell'assetto delle
procedure di affidamento (trattativa privata, licitazione privata, incarichi di
progettazione e collaudo, finanza di progetto) e delle varianti in corso
d'opera. Si è trattato essenzialmente di una messa a punto, compiuta senza
peraltro stravolgere la sostanza degli istituti, di alcuni aspetti problematici
legati all'esigenza di rimuovere potenziali profili di incompatibilità della
normativa regionale con i principi comunitari della libera concorrenza e
prevenire in definitiva l'apertura di una procedura di infrazione, come già si è
verificato per altre legislazioni regionali.
Costituisce invece novità assoluta l'inserimento nella L.R.
27/2003 di un'autonoma disciplina regionale sui contratti di sponsorizzazione e
sul leasing in costruendo. Il crescente successo riscosso dal leasing
immobiliare, come modalità innovativa consentita per la realizzazione di pere
pubbliche, ha spinto ad introdurre una regolamentazione specifica per superare
le incertezze che gli operatori del settore hanno manifestato nella sua pratica
applicazione.
A completamento di quest'opera di revisione, non sono mancati
interventi di razionalizzazione dell'articolato, per meglio definire l'ambito di
operatività, ovvero per consentire un più efficace perseguimento degli obiettivi
della legge stessa anche in un'ottica di semplificazione.
Segnalo, a questo proposito, il riconoscimento, ai soggetti
beneficiari di contributi regionali (Comuni, Province, Comunità montane ...)
della possibilità di ottenere anticipazioni sulle spese che saranno
sostenute per la realizzazione di lavori pubblici, al fine di superare la
condizione di esposizione finanziaria nella quale i soggetti beneficiari stessi
si vengono a trovare nelle fasi di progettazione e realizzazione degli
interventi.
Parimenti significativi i profili innovativi connessi
all'introduzione della nuova disciplina della revisione prezzi nel contratto di
appalto, all'integrazione delle misure di incentivazione ai consorzi stabili e
tra imprese artigiane, all'introduzione di forme di flessibilità
nell'approvazione dei progetti e nell'inserimento negli atti di programmazione
delle opere di realizzazione mediante project financing.
Vorrei infine sottolineare come l'approvazione della legge di
riforma investa anche la delicata questione delle competenze regionali in
materia di lavori pubblici, messe in discussione, come è noto, dopo l'entrata in
vigore del Codice dei contratti.
In più occasioni ho avuto modo di richiamare e sostenere la
posizione ufficiale della Regione sull'efficacia della legge regionale e sulla
sua prevalenza sul Codice dei contratti, almeno sino ad una pronuncia di segno
contrario dalla Corte costituzionale.
In proposito ritengo che il rinnovamento della L.R.
27/2003, conferendo nuova efficacia alla stessa, fornisca un ulteriore
argomento, questa volta di carattere formale, a sostegno della sua validità ed
applicabilità ai lavori pubblici di interesse regionale, con particolare
riguardo agli istituti interessati dall'intervento di modifica.
Un cordiale saluto.
L’ASSESSORE REGIONALE
ALLE POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI
Massimo Giorgetti