Segreteria Regionale Lavori Pubblici n. 416231/58.00 del 24 luglio 2007

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Oggetto: L.R. 20 luglio 2007, n. 17 recante "Modifiche alla Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27: "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.


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    Con L.R. 20 luglio 2007, n. 17, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 65 del 24/07/2007, sono state approvate a larghissima maggioranza le "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2007, n. 27"
Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

    A quasi un triennio dall'entrata in vigore della legge regionale in materia di lavori pubblici, il varo di una sua organica revisione si è reso necessario per aggiornare i contenuti della L.R. 27/2003 ai rilevanti mutamenti che hanno interessato tanto in ambito comunitario, quanto in quello nazionale, il settore degli appalti pubblici, notoriamente caratterizzato dalla presenza di un processo di continua evoluzione normativa e giurisprudenziale.

    Con l'approvazione della nuova legge sui lavori pubblici, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R., la Regione ha colto l'occasione per affrontare con misure concrete la questione, emersa da recenti notizie di stampa, delle "cordate" tra imprese, costituite per alterare, con effetti distorsivi della concorrenza, l'esito delle procedure di gara. A tal fine sono stati introdotti dei meccanismi di garanzia e controllo intesi a prevenire e limitare queste pratiche abusive e ad assicurare la trasparenza negli affidamenti, prevedendo espressamente l'abolizione dell'esclusine automatica delle offerte anormalmente basse per i lavori pubblici di interesse regionale e l'istituzione di Comitati provinciali a supporto delle stazioni appaltanti nell'attività di verifica delle giustificazioni dei ribassi eccessivi.

    Non meno significativo l'innalzamento delle soglie della procedura negoziata (possibile ora fino a 500.000 euro e, a determinate condizioni, fino ad un milione di euro), approvato sempre allo scopo di contenere possibili fenomeni di alterazione del mercato degli appalti, e allo stesso tempo con l'obiettivo di potenziare ulteriormente nella legge regionale 27/2003 gli strumenti di semplificazione e celerità dell'azione delle pubbliche amministrazioni.

    Nell'ambito di questo ampio processo di riforma normativa segnalo inoltre la riconfigurazione (concordata con la Direzione Generale Mercato Interno e Servizi della Commissione europea) dell'assetto delle procedure di affidamento (trattativa privata, licitazione privata, incarichi di progettazione e collaudo, finanza di progetto) e delle varianti in corso d'opera. Si è trattato essenzialmente di una messa a punto, compiuta senza peraltro stravolgere la sostanza degli istituti, di alcuni aspetti problematici legati all'esigenza di rimuovere potenziali profili di incompatibilità della normativa regionale con i principi comunitari della libera concorrenza e prevenire in definitiva l'apertura di una procedura di infrazione, come già si è verificato per altre legislazioni regionali.

    Costituisce invece novità assoluta l'inserimento nella L.R. 27/2003 di un'autonoma disciplina regionale sui contratti di sponsorizzazione e sul leasing in costruendo. Il crescente successo riscosso dal leasing immobiliare, come modalità innovativa consentita per la realizzazione di pere pubbliche, ha spinto ad introdurre una regolamentazione specifica per superare le incertezze che gli operatori del settore hanno manifestato nella sua pratica applicazione.

    A completamento di quest'opera di revisione, non sono mancati interventi di razionalizzazione dell'articolato, per meglio definire l'ambito di operatività, ovvero per consentire un più efficace perseguimento degli obiettivi della legge stessa anche in un'ottica di semplificazione.
    Segnalo, a questo proposito, il riconoscimento, ai soggetti beneficiari di contributi regionali (Comuni, Province, Comunità montane ...) della possibilità di ottenere anticipazioni sulle spese che saranno sostenute per la realizzazione di lavori pubblici, al fine di superare la condizione di esposizione finanziaria nella quale i soggetti beneficiari stessi si vengono a trovare nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi.
    Parimenti significativi i profili innovativi connessi all'introduzione della nuova disciplina della revisione prezzi nel contratto di appalto, all'integrazione delle misure di incentivazione ai consorzi stabili e tra imprese artigiane, all'introduzione di forme di flessibilità nell'approvazione dei progetti e nell'inserimento negli atti di programmazione delle opere di realizzazione mediante project financing.

    Vorrei infine sottolineare come l'approvazione della legge di riforma investa anche la delicata questione delle competenze regionali in materia di lavori pubblici, messe in discussione, come è noto, dopo l'entrata in vigore del Codice dei contratti.
    In più occasioni ho avuto modo di richiamare e sostenere la posizione ufficiale della Regione sull'efficacia della legge regionale e sulla sua prevalenza sul Codice dei contratti, almeno sino ad una pronuncia di segno contrario dalla Corte costituzionale.
    In proposito ritengo che il rinnovamento della L.R. 27/2003, conferendo nuova efficacia alla stessa, fornisca un ulteriore argomento, questa volta di carattere formale, a sostegno della sua validità ed applicabilità ai lavori pubblici di interesse regionale, con particolare riguardo agli istituti interessati dall'intervento di modifica.

    Un cordiale saluto.

L’ASSESSORE REGIONALE
ALLE POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI
Massimo Giorgetti