Delibera della Giunta Regionale n. 155 del 19.12.2006

Estratto

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Allo scopo di semplificare ed uniformare le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di interesse regionale, la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, entrata in vigore il 10 gennaio 2004, all’articolo 27, comma 5, demanda alla Giunta regionale l’approvazione di schemi di bando di gara, corredati da apposita modulistica intesa a facilitare la partecipazione alle gare delle imprese concorrenti. I predetti schemi, a mente di quanto previsto dal successivo comma 6 del medesimo articolo, rivestono carattere vincolante per i lavori pubblici di competenza regionale e costituiscono riferimento obbligatorio per i soggetti che realizzano gli altri lavori di interesse regionale.

In attuazione della succitata disposizione, con D.G.R. 4152 del 22 dicembre 2004, l’esecutivo regionale ha approvato schemi di bando per:

- appalti di importo inferiore a 150.000 euro;
- appalti di importo compreso tra a 150.000 e la soglia comunitaria;
- appalti di importo superiore alla soglia comunitaria pari a euro;
- appalti integrati di importo compreso tra a 150.000 e la soglia comunitaria;
- appalti integrati di importo superiore alla soglia comunitaria.

Considerata la rilevanza anche strumentale di tali documenti, utile supporto per gli operatori del settore, a fronte di due anni dall’adozione degli schemi di bando in argomento, pare particolarmente opportuno procedere ad un loro aggiornamento e perfezionamento, in adeguamento alle novità legate all’evoluzione giurisprudenziale e normativa che nel frattempo ha interessato a vario titolo ed in modo incisivo l’ambito dei pubblici appalti.

Si richiama in particolare l’entrata in vigore, lo scorso 1° luglio, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che sostituisce ventinove tra leggi, decreti e regolamenti regolanti la materia degli appalti, tanto al di sotto quanto al di sopra della soglia di applicazione delle direttive comunitarie, unificando in un unico testo normativo la disciplina riguardante i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In proposito, si rammenta che l’impostazione fortemente restrittiva delle competenze regionali assunta dal legislatore statale, codificata all’articolo 4 del Codice dei contratti, ha reso necessario un intervento chiarificatore che orienta le stazioni appaltanti nell’individuazione della normativa regionale e statale applicabile ai lavori pubblici di interesse regionale, mediante l’approvazione di un atto di indirizzo formalizzato con provvedimento n. 2155 del 4 luglio 2006, recante “Prime linee guida sul coordinamento della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” con il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Nella stesura delle proposte allegate al presente atto, recanti gli schemi di bando di gara in oggetto, si è dunque tenuto conto dell’indicazione, contenuta nella suddetta deliberazione, di continuare a dare applicazione della legge regionale quadro in materia di lavori pubblici. Per altro verso, si sono contestualmente resi necessari: l’aggiornamento dei riferimenti alla legislazione statale, la ridefinizione della disciplina delle fattispecie innovate rispetto alla normativa previgente (come ad es. il regime dell’offerta anomala negli appalti sotto soglia), nonché l’integrazione con apposita disciplina degli istituti di nuova introduzione che richiedono di essere regolamentati anche in sede di lex specialis, in primo luogo l’istituto dell’avvalimento.

Altri aggiornamenti si ritengono indispensabili per recepire anche formalmente negli schemi di bando di gara l’attuazione di alcuni istituti specifici già interessati da alcune novità normative, tra cui: l’avvenuta istituzione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi che ha sostituito i registri prefettizi e lo schedario generale della cooperazione e l’entrata a pieno regime, il 1° gennaio 2006, del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Ulteriori adeguamenti che si propongono sono unicamente di natura formale, in quanto mirati a perfezionare i bandi tipo in vigore dal 2004 mediante una riformulazione in termini più chiari di disposizioni che hanno dato luogo a talune incertezze interpretative emerse nella prassi e segnalate dalle amministrazioni aggiudicatrici. A titolo di esempio viene rafforzato l’invito ad utilizzare gli schemi di polizze predisposti dalla Regione per la presentazione delle cauzioni e garanzie previste dagli articoli 30, 35, 41 e 42 della legge regionale.

Sulla base di quanto più sopra esposto si propone pertanto l’adozione dei seguenti schemi:

 Schema di bando di gara per appalti parte a corpo e parte a misura di importo pari o inferiore a 150.000 euro (allegato A alla presente deliberazione);

 Schema di bando di gara per appalti parte a corpo e parte a misura di importo superiore a 150.000 euro e inferiore al controvalore in euro di cinque milioni di DSP (5.278.227 euro) (allegato B alla presente deliberazione);

 Schema di bando di gara per appalti parte a corpo e parte a misura di importo superiore al controvalore in euro di cinque milioni di DSP (5.278.227 euro) (allegato C alla presente deliberazione).

Costituisce invece novità assoluta la redazione degli schemi di bando di gara per il caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, contenuti rispettivamente negli allegati D ed E alla presente deliberazione, il primo relativo a lavori di importo compreso tra 150.000 euro e la soglia comunitaria, il secondo riguardante i lavori di importo superiore alla soglia di applicazione delle Direttive comunitarie. La stesura dei predetti schemi costituisce attuazione dell’avvenuta equiparazione prima a livello regionale, con l’art. 31 della L.R. 27/2003 e, successivamente nazionale, con l’art. 81 del Codice dei contratti (D.lgs. 163/2006), dei criteri di aggiudicazione al prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa, superando in tal modo le restrizioni previste dalla legge 109/1994 per il ricorso a tale ultima metodologia di individuazione della migliore offerta e riconoscendo alle stazioni appaltanti la facoltà di scegliere tra i due meccanismi di aggiudicazione secondo le caratteristiche del caso concreto.

Nell’ambito della suddetta attività di revisione ed integrazione degli schemi di bando di gara, si è proceduto altresì al coordinamento ed aggiornamento in senso conforme della modulistica, di cui all’allegato F al presente provvedimento, predisposta a corredo degli schemi stessi. Peraltro, in questa prima fase, sono stati aggiornati unicamente gli allegati espressamente richiamati dal bando e dal relativo disciplinare, vale a dire quelli interessati dalle modifiche più sostanziali, direttamente correlate all’aggiornamento dei contenuti degli schemi di bando. In sede di approvazione definitiva dei bandi tipo, sarà dunque completato l’aggiornamento strettamente formale della restante documentazione inserita tra gli allegati.

Si ritiene invece opportuno stralciare dall’intervento di aggiornamento dei bandi-tipo gli schemi predisposti per l’appalto integrato approvati con D.G.R. 4152/2004, posticipando il loro adeguamento all’entrata in vigore in via definitiva della nuova disciplina statale, attesa la sospensione temporanea (sino al 31/01/2006) disposta con L. 12 luglio 2006, n. 28 delle disposizioni del Codice dei contratti che riformano l’istituto dell’appalto di progettazione ed esecuzione, liberalizzando le tradizionali figure dell’appalto integrato e dell’appalto concorso, innovandone in parte i contenuti.

Per quanto attiene infine alle “Istruzioni per la compilazione dei bandi”, dato il carattere strettamente tecnico di tale documento, si propone di dare mandato alla Direzione Regionale Lavori Pubblici di provvedere al loro aggiornamento.
A tale proposito, si richiama l’attenzione sulla circostanza che, all’interno delle note esplicative ai bandi di gara, sono riportati i valori minimi di incidenza della manodopera con riferimento alle singole tipologie di lavori, da utilizzare per l’individuazione del valore presunto della manodopera da indicare nel bando di gara, tra le “Disposizioni varie, punto a)”.
Considerato peraltro che l’art. 12, comma 2, della L.R. 27/2003 demanda alla Giunta regionale la definizione dei parametri per l’incidenza minima della manodopera, appare opportuno approvare in separato ed autonomo documento i predetti valori minimi. Detto documento è rappresentato all’allegato G al presente provvedimento.
Si intende che la definizione del costo unitario della manodopera, prevista dal medesimo articolo 12, comma 2, è contenuta nel prezzario regionale aggiornato annualmente con provvedimento della Giunta regionale.

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