Delibera della Giunta Regionale n. 155 del 19.12.2006
Estratto
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Allo scopo di semplificare ed uniformare le
procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di interesse
regionale, la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in
materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche”, entrata in vigore il 10 gennaio 2004, all’articolo 27,
comma 5, demanda alla Giunta regionale l’approvazione di schemi di bando di
gara, corredati da apposita modulistica intesa a facilitare la partecipazione
alle gare delle imprese concorrenti. I predetti schemi, a mente di quanto
previsto dal successivo comma 6 del medesimo articolo, rivestono carattere
vincolante per i lavori pubblici di competenza regionale e costituiscono
riferimento obbligatorio per i soggetti che realizzano gli altri lavori di
interesse regionale.
In attuazione della succitata disposizione, con D.G.R. 4152 del 22 dicembre
2004, l’esecutivo regionale ha approvato schemi di bando per:
- appalti di importo inferiore a 150.000 euro;
- appalti di importo compreso tra a 150.000 e la soglia comunitaria;
- appalti di importo superiore alla soglia comunitaria pari a euro;
- appalti integrati di importo compreso tra a 150.000 e la soglia comunitaria;
- appalti integrati di importo superiore alla soglia comunitaria.
Considerata la rilevanza anche strumentale di tali documenti, utile supporto per
gli operatori del settore, a fronte di due anni dall’adozione degli schemi di
bando in argomento, pare particolarmente opportuno procedere ad un loro
aggiornamento e perfezionamento, in adeguamento alle novità legate
all’evoluzione giurisprudenziale e normativa che nel frattempo ha interessato a
vario titolo ed in modo incisivo l’ambito dei pubblici appalti.
Si richiama in particolare l’entrata in vigore, lo scorso 1° luglio, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”, che sostituisce ventinove tra leggi, decreti e regolamenti
regolanti la materia degli appalti, tanto al di sotto quanto al di sopra della
soglia di applicazione delle direttive comunitarie, unificando in un unico testo
normativo la disciplina riguardante i contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture.
In proposito, si rammenta che l’impostazione fortemente restrittiva delle
competenze regionali assunta dal legislatore statale, codificata all’articolo 4
del Codice dei contratti, ha reso necessario un intervento chiarificatore che
orienta le stazioni appaltanti nell’individuazione della normativa regionale e
statale applicabile ai lavori pubblici di interesse regionale, mediante
l’approvazione di un atto di indirizzo formalizzato con provvedimento n. 2155
del 4 luglio 2006, recante “Prime linee guida sul coordinamento della L.R. 7
novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di
interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” con il
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Nella stesura delle proposte allegate al presente atto, recanti gli schemi di
bando di gara in oggetto, si è dunque tenuto conto dell’indicazione, contenuta
nella suddetta deliberazione, di continuare a dare applicazione della legge
regionale quadro in materia di lavori pubblici. Per altro verso, si sono
contestualmente resi necessari: l’aggiornamento dei riferimenti alla
legislazione statale, la ridefinizione della disciplina delle fattispecie
innovate rispetto alla normativa previgente (come ad es. il regime dell’offerta
anomala negli appalti sotto soglia), nonché l’integrazione con apposita
disciplina degli istituti di nuova introduzione che richiedono di essere
regolamentati anche in sede di lex specialis, in primo luogo l’istituto dell’avvalimento.
Altri aggiornamenti si ritengono indispensabili per recepire anche formalmente
negli schemi di bando di gara l’attuazione di alcuni istituti specifici già
interessati da alcune novità normative, tra cui: l’avvenuta istituzione
dell’Albo nazionale degli enti cooperativi che ha sostituito i registri
prefettizi e lo schedario generale della cooperazione e l’entrata a pieno
regime, il 1° gennaio 2006, del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
Contributiva).
Ulteriori adeguamenti che si propongono sono unicamente di natura formale, in
quanto mirati a perfezionare i bandi tipo in vigore dal 2004 mediante una
riformulazione in termini più chiari di disposizioni che hanno dato luogo a
talune incertezze interpretative emerse nella prassi e segnalate dalle
amministrazioni aggiudicatrici. A titolo di esempio viene rafforzato l’invito ad
utilizzare gli schemi di polizze predisposti dalla Regione per la presentazione
delle cauzioni e garanzie previste dagli articoli 30, 35, 41 e 42 della legge
regionale.
Sulla base di quanto più sopra esposto si propone pertanto l’adozione dei
seguenti schemi:
Schema di bando di gara per appalti parte a corpo e parte a misura di importo
pari o inferiore a 150.000 euro (allegato A alla presente deliberazione);
Schema di bando di gara per appalti parte a corpo e parte a misura di importo
superiore a 150.000 euro e inferiore al controvalore in euro di cinque milioni
di DSP (5.278.227 euro) (allegato B alla presente deliberazione);
Schema di bando di gara per appalti parte a corpo e parte a misura di importo
superiore al controvalore in euro di cinque milioni di DSP (5.278.227 euro)
(allegato C alla presente deliberazione).
Costituisce invece novità assoluta la redazione degli schemi di bando di gara
per il caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, contenuti rispettivamente negli allegati D ed E alla presente
deliberazione, il primo relativo a lavori di importo compreso tra 150.000 euro e
la soglia comunitaria, il secondo riguardante i lavori di importo superiore alla
soglia di applicazione delle Direttive comunitarie. La stesura dei predetti
schemi costituisce attuazione dell’avvenuta equiparazione prima a livello
regionale, con l’art. 31 della L.R. 27/2003 e, successivamente nazionale, con
l’art. 81 del Codice dei contratti (D.lgs. 163/2006), dei criteri di
aggiudicazione al prezzo più basso e dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, superando in tal modo le restrizioni previste dalla legge 109/1994
per il ricorso a tale ultima metodologia di individuazione della migliore
offerta e riconoscendo alle stazioni appaltanti la facoltà di scegliere tra i
due meccanismi di aggiudicazione secondo le caratteristiche del caso concreto.
Nell’ambito della suddetta attività di revisione ed integrazione degli schemi di
bando di gara, si è proceduto altresì al coordinamento ed aggiornamento in senso
conforme della modulistica, di cui all’allegato F al presente provvedimento,
predisposta a corredo degli schemi stessi. Peraltro, in questa prima fase, sono
stati aggiornati unicamente gli allegati espressamente richiamati dal bando e
dal relativo disciplinare, vale a dire quelli interessati dalle modifiche più
sostanziali, direttamente correlate all’aggiornamento dei contenuti degli schemi
di bando. In sede di approvazione definitiva dei bandi tipo, sarà dunque
completato l’aggiornamento strettamente formale della restante documentazione
inserita tra gli allegati.
Si ritiene invece opportuno stralciare dall’intervento di aggiornamento dei
bandi-tipo gli schemi predisposti per l’appalto integrato approvati con D.G.R.
4152/2004, posticipando il loro adeguamento all’entrata in vigore in via
definitiva della nuova disciplina statale, attesa la sospensione temporanea
(sino al 31/01/2006) disposta con L. 12 luglio 2006, n. 28 delle disposizioni
del Codice dei contratti che riformano l’istituto dell’appalto di progettazione
ed esecuzione, liberalizzando le tradizionali figure dell’appalto integrato e
dell’appalto concorso, innovandone in parte i contenuti.
Per quanto attiene infine alle “Istruzioni per la compilazione dei bandi”, dato
il carattere strettamente tecnico di tale documento, si propone di dare mandato
alla Direzione Regionale Lavori Pubblici di provvedere al loro aggiornamento.
A tale proposito, si richiama l’attenzione sulla circostanza che, all’interno
delle note esplicative ai bandi di gara, sono riportati i valori minimi di
incidenza della manodopera con riferimento alle singole tipologie di lavori, da
utilizzare per l’individuazione del valore presunto della manodopera da indicare
nel bando di gara, tra le “Disposizioni varie, punto a)”.
Considerato peraltro che l’art. 12, comma 2, della L.R. 27/2003 demanda alla
Giunta regionale la definizione dei parametri per l’incidenza minima della
manodopera, appare opportuno approvare in separato ed autonomo documento i
predetti valori minimi. Detto documento è rappresentato all’allegato G al
presente provvedimento.
Si intende che la definizione del costo unitario della manodopera, prevista dal
medesimo articolo 12, comma 2, è contenuta nel prezzario regionale aggiornato
annualmente con provvedimento della Giunta regionale.
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