Regolamento regionale 28 dicembre 1999, n. 6
(B.U.R. 113/1999)
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Oggetto: Applicazione dell'art. 18 della Legge 19 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.
Indice
Art. 1 - (Finalità)
Art. 2 - (Natura dei progetti e degli atti di
pianificazione)
Art. 3 - (Funzioni del Segretario regionale competente per
materia)
Art. 4 - (Responsabile del
procedimento)
Art. 5 - (Gruppo di progettazione o di
pianificazione)
Art. 6 - (Certificazione dei
risultati)
Art. 7 - (Liquidazione dei
compensi)
Art. 8 - (Rinvio)
1. Oggetto del presente regolamento sono i progetti inclusi o da includere nei programmi regionali relativi alla realizzazione di un'opera o di un lavoro, nonché gli atti di pianificazione, anche di settore, che la vigente normativa attribuisce alle competenze regionali, redatti direttamente dai dipendenti della Regione Veneto per conto della medesima a seguito di incarico espressamente disposto dal Segretario regionale competente per materia.
Art. 2 - (Natura dei progetti e degli atti di pianificazione).
1. I progetti ai quali si riferisce il presente regolamento devono avere, per ciascuno dei tre livelli di progettazione di cui all'articolo 16 della legge n. 109/1994 (e successive modificazioni ed integrazioni) le caratteristiche di completezza come definite nel medesimo articolo nonché essere corredati degli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere determinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 della legge n. 109/1994.
2. Fino a quando non verrà emanato il suddetto regolamento, i progetti verranno redatti in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli atti di pianificazione devono avere i contenuti e gli elaborati previsti dalla vigente disciplina urbanistica o di settore.
4. Ai fini dell'erogazione del compenso previsto dal presente regolamento vengono presi in considerazione anche i progetti preliminari e definitivi, qualora la mancata approvazione del progetto esecutivo sia dovuta non a carenze progettuali, ma a sopravvenute diverse scelte della Regione Veneto. In tal caso verrà operata una proporzionale riduzione del compenso, come di seguito specificato:
- progetto preliminare: - 70%;
- progetto definito: - 30%.
Art. 3 - (Funzioni del Segretario regionale competente per materia)
1. Al Segretario regionale competente per materia spetta il coordinamento di tutta l'attività di progettazione e di pianificazione mediante:
a) il controllo del rispetto delle priorità d'intervento progettuale e pianificatorio definite dall'Amministrazione;
b) l'accertamento nelle previsioni di Bilancio della sussistenza e della disponibilità dei mezzi finanziari per la realizzazione dei lavori o delle opere e degli atti di pianificazione, nonché delle somme pari all'uno per cento del costo dei medesimi o il cinquanta per cento della tariffa professionale relativa ad atti di pianificazione, necessari per liquidare l'incentivo in questione;
c) la cura dell'iter progettuale dei programmi di opere o lavori e degli atti di pianificazione anche mediante l'indizione di conferenze periodiche e, ove necessario, con relazione all'Amministrazione.
Art. 4 - (Responsabile del procedimento)
1. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge n. 109/1994, sarà nominato il responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione dello stesso.
2. Il responsabile del procedimento coordina per ogni singolo progetto o atto di pianificazione il gruppo di progettazione o di pianificazione, definisce la composizione del Gruppo, fornisce (ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 109/1994) al Segretario regionale competente per materia i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del Segretario stesso; segnala altresì tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi.
3. Il responsabile del procedimento deve essere in possesso del diploma di laurea in Ingegneria, Architettura, Scienze Geologiche o Scienze Forestali (in relazione al tipo di progetto o atto di pianificazione da redigere) ed essere abilitato all'esercizio della professione.
4. Il responsabile del procedimento deve sovraintendere all'intera procedura dell'elaborazione progettuale o di pianificazione assicurando il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltre al corretto e razionale svolgimento delle procedure, all'acquisizione dei necessari pareri e approvazioni.
5. L'individuazione del responsabile del procedimento per ogni progetto o atto di pianificazione, è di competenza della Giunta regionale, che vi provvede con proprio atto.
Art. 5 - (Gruppo di progettazione o di pianificazione)
1. La redazione di ciascun progetto o atto di pianificazione è effettuata da un Gruppo o Staff di progettazione o pianificazione formato da personale dipendente dell'Amministrazione regionale, in possesso di capacità professionali ed operative specifiche necessarie per il progetto o atto di pianificazione da redigere.
2. Fanno parte del Gruppo di progettazione o di pianificazione i dipendenti che contribuiscono, ciascuno con la propria professionalità ed esperienza, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla redazione degli elaborati progettuali o degli atti di pianificazione.
3. Nella formazione del Gruppo di progettazione o di pianificazione si tiene conto:
a) delle professionalità richieste dalla vigente normativa;
b) della specializzazione e del grado di esperienza acquisiti nella specifica disciplina e nella categoria di opere o lavori o atti di pianificazione ai quali il progetto si riferisce;
c) della qualità ed entità dell'opera o dell'atto di pianificazione da realizzare (al fine di individuare la consistenza del Gruppo stesso).
4. All'interno del Gruppo di progettazione o di pianificazione vengono, quindi, individuate le seguenti figure:
a) progettista (tecnico iscritto al relativo albo professionale o abilitato in base a specifiche previsioni di legge, ex articolo 17, terzo comma della legge n. 109/1994, che determina le soluzioni progettuali assumendosene la relativa responsabilità mediante la sottoscrizione degli elaborati);
b) collaboratore principale (tecnico che provvede allo sviluppo del progetto in conformità alle direttive del progettista, sottoscrivendo, come collaboratore, gli atti progettuali);
c) collaboratore (tecnico che coadiuva il collaboratore principale nello sviluppo del progetto e nella redazione dei singoli elaborati);
d) esecutore (personale che provvede alla copiatura degli elaborati, alla riproduzione, fascicolazione ed archiviazione dei medesimi);
e) eventuali collaborazioni interne all'amministrazione, ma fornite da dipendenti in servizio anche presso strutture diverse da quella alla quale appartiene il gruppo di progettazione o di pianificazione (contributi complementari di tecnici specialisti, eventualmente necessari alla redazione del progetto, con sottoscrizione dell'elaborato prodotto ed assunzione della relativa responsabilità). Sono, invece, escluse dal fondo tutte le prestazioni di ordine specialistico fornite da soggetti esterni all'amministrazione regionale.
5. Per i progetti di minor rilievo, individuati dal Segretario regionale competente, le suindicate figure possono essere costituite da uno o più dipendenti regionali, così come più figure possono far capo ad un unico dipendente.
6. La composizione del gruppo di progettazione o di pianificazione è definita dal Responsabile del procedimento, che vi provvede con ordine di servizio, che deve essere trasmesso anche alla Direzione per la gestione delle risorse umane.
7. Il suddetto ordine di servizio dovrà indicare:
a) l'opera o il lavoro da progettare o l'atto di pianificazione e il relativo programma di finanziamento;
b) il costo complessivo dell'opera o del lavoro o del piano da realizzare, in base al quale viene determinato l'importo relativo all'uno per cento del costo preventivato o al cinquanta per cento della tariffa professionale (al netto dell'IVA e degli imprevisti);
c) il termine entro il quale devono essere consegnati tutti gli elaborati;
d) la composizione (qualitativa e quantitativa) del Gruppo di progettazione o di pianificazione;
e) i nominativi dei dipendenti regionali che concorrono a formare il gruppo di progettazione o di pianificazione;
f) l'individuazione delle aliquote con le quali suddividere l'uno per cento del costo preventivato dell'opera o del lavoro o il cinquanta per cento della tariffa professionale dell'atto di pianificazione tra i componenti il Gruppo di progettazione.
Art. 6 - (Certificazione dei risultati)
1. Terminata la progettazione esecutiva o la pianificazione, il responsabile del procedimento comunica al Segretario regionale competente per materia l'avvenuto espletamento della progettazione o della pianificazione, i nominativi dei soggetti che vi hanno partecipato e i relativi compensi, certificando il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto del termine fissato nell'ordine di servizio di cui all'articolo 5.
2. Qualora il suddetto termine non sia stato rispettato oppure nel caso di cui all'ultimo comma di cui all'articolo 2, il responsabile del procedimento deve indicare la proporzionale riduzione del compenso.
Art. 7 - (Liquidazione dei compensi)
1. Al termine dell'anno solare di riferimento il Segretario regionale competente per materia effettua la ricognizione delle progettazioni esecutive o della pianificazione effettuate nel coso dell'anno e dispone il pagamento dell'incentivo mediante decreto che è comunicato per gli adempimenti di competenza alla Direzione per il bilancio, alla Direzione per la ragioneria e alla Direzione per la gestione delle risorse umane.
2. A tal fine viene istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio della Regione, alimentato con le quote corrispondenti all'uno per cento del costo preventivato delle opere e dei lavori progettati o al cinquanta per cento della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione.
3. Alla corresponsione delle quote agli aventi diritto provvede la Direzione per la gestione delle risorse umane con l'erogazione del trattamento economico mensile.
1. All'individuazione delle aliquote e della compatibilità dei compensi previsti dal presente Regolamento con gli altri emolumenti, provvederà la Giunta regionale a seguito di confronto con le Organizzazioni sindacali.