Disegno di legge della Giunta della Regione Veneto n. 56 del 31 dicembre 2001
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Nell'ultimo giorno del 2001, con provvedimento 56/DDL, la Giunta Regionale ha adottato il disegno di legge recante: "DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E DI INTERESSE REGIONALE".
Si tratta della normativa che recepisce ed integra le disposizioni della L. 11.2.1994 n. 109 e relativo regolamento di attuazione, nonché le disposizioni derivanti dal nuovo Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR 8.6.2001, n. 327).
Vengono pertanto abrogate le disposizioni di cui alla L.R. 16.8.84, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche e le disposizioni di cui alla L.R. 2/4/81, n. 11 "Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità".
Il testo verrà ora sottoposto alla valutazione delle commissioni consiliari competenti, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale.
Il Disegno di Legge prevede, in particolare, lo stanziamento di circa 1 milione di Euro per l'attuazione delle iniziative previste.
Contesto
di riferimento (omissis)
Indice
Titolo I
- Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Definizioni
Titolo II - Programmazione regionale
Art. 3 - Principi generali della programmazione
Art. 4 - Strumenti di programmazione
Art. 5 - Studi di fattibilità
Art. 6 - Responsabile del procedimento
Titolo III - Progettazione dei lavori pubblici di interesse regionale
Art. 7 - Progettazione preliminare
Art. 8 - Affidamento dei servizi relativi all'architettura e
all'ingegneria
Art. 9 - Forme di pubblicità e bandi tipo
Art. 10 - Verifica e validazione del progetto
Art. 11 - Qualificazione della committenza
Art. 12- Redazione dei progetti e normative tecniche
Titolo IV - Organi consultivi
Art. 13 - Commissione tecnica regionale lavori pubblici -
Composizione
Art. 14 - Commissione tecnica regionale lavori pubblici - Competenze
Art. 15 - Assemblea generale delle commissioni tecniche
regionali
Art. 16 - Commissione tecnica regionale decentrata in materia
di lavori pubblici - Composizione
Art. 17 - Commissione tecnica regionale decentrata in materia
di lavori pubblici - Competenze
Art. 18 - Efficacia del parere
Art. 19 - Funzionamento
Art. 20 - Incompatibilità
Art. 21 - Compensi ai commissari
Titolo V - Approvazione dei
progetti
Art. 22 - Conferenza di servizi
Art. 23 - Localizzazione delle opere pubbliche in difformità
dagli strumenti urbanistici e territoriali
Art. 24 - Approvazione dei progetti ed utilizzo delle opere
pubbliche
Titolo VI - Qualificazione delle imprese -
Modalità di esecuzione dei lavori
Art. 25 - Qualificazione delle imprese
Art. 26 - Appalti e concessioni
Art. 27 - Forme di pubblicità
Art. 28 - Lavori in economia
Art. 29 - Garanzie
Art. 30 - Affidamento e criteri di aggiudicazione dei lavori
Art. 31 - Licitazione privata semplificata
Art. 32 - Procedura negoziata
Art. 33 - Contratti e capitolati
Art. 34 - Contabilità dei lavori e documenti contabili
Art. 35 - Varianti in corso d'opera
Art. 36 - Subappalti
Art. 37 - Interessi per ritardato pagamento
Art. 38 - Avviso ai creditori
Art. 39 - Disposizioni in materia di tutela e trattamento dei
lavoratori
Art. 40 - Disposizioni in materia di sicurezza
Titolo VII - Finanza di progetto
Art. 41 - Procedure di realizzazione
Art. 42 - Unità tecnica di finanza
Art. 43 - Misure incentivanti
Titolo VIII - Collaudi
Art. 44 - Elenco regionale dei collaudatori
Art. 45 - Nomina dei collaudatori
Art. 46 - Modalità e termini
Titolo IX - Intervento finanziario della
regione
Art. 47 - Oggetto e caratteristiche dell'intervento
regionale0
Art. 48 - Spese ammissibili a contributo
Art. 49 - Requisiti di ammissibilità a contributo
Art. 50 - Modalità dell'intervento regionale
Art. 51 - Erogazione dei contributi, verifica e monitoraggio
degli interventi
Titolo X - Osservatorio regionale degli
appalti
Art. 52 - Istituzione dell'osservatorio
Art. 53 - Compiti dell'osservatorio
Art. 54 - Commissione regionale degli appaltiO
Art. 55 - Compiti della commissione regionale degli appalti
Art. 56 - Comunicazioni all'osservatorio
Titolo XI - Espropriazione per la
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità
Art. 57 - Interesse pubblico di rilievo superiore
Art. 58 - Opere di competenza regionale
Art. 59 - Poteri sostitutivi
Art. 60 - Competenze delle strutture regionali
Art. 61 - Elenchi degli atti
Art. 62 - Comunicazione inerenti la redazione e l'approvazione
del progetto e compilazione dello stato di consistenza
Art. 63 - Decreto di esproprio
Art. 64 - Commissione competente alla determinazione del
valore agricolo
Titolo XII - Interventi strategici di
interesse regionale
Art. 65 - Individuazione
Art. 66 - Procedure di approvazione
Art. 67 - Realizzazione0
Titolo XIII - Disposizioni finali e
transitorie
Art. 68 - Norme di attuazione
Art. 69 - Disposizioni abrogative
Art. 70 - Disciplina transitoria
Art. 71 - Entrata in vigore
Art. 72 - Norma finanziaria
Relazione
Titolo I - Disposizioni generali
1. La presente legge disciplina, nel rispetto della Costituzione, in particolare, dell'articolo 117, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, le procedure relative alla programmazione, progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudazione dei lavori pubblici di interesse regionale.
2. Con la presente legge la Regione promuove la qualità delle opere pubbliche garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, attraverso la semplificazione, l'omogeneità, la trasparenza e la tempestività dei procedimenti.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione utilizza, quali strumenti essenziali:
a) la programmazione dei lavori;
b) la previsione di sistemi diretti a favorire la libera e paritaria concorrenza fra imprese, nonché la tutela dei lavoratori dipendenti dalle stesse, con particolare riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla regolarità delle posizioni assicurative, previdenziali e contrattuali;
c) la qualificazione e l'adeguamento delle amministrazioni aggiudicatrici;
d) la delegificazione, mediante l'adozione di norme regolamentari, atti di indirizzo e documenti tecnici quali riferimento anche per l'attività degli enti locali e delle altre stazioni appaltanti che operano nel territorio regionale.
1. Si intendono di interesse regionale:
a) i lavori pubblici di competenza della Regione, la cui programmazione, approvazione e affidamento sono attribuiti alle Strutture della Giunta, a enti dipendenti dalla Regione, alle aziende ospedaliere e unità sanitarie locali, alle strutture pubbliche competenti in materia di assistenza agli anziani, ai consorzi di bonifica qualora realizzino opere fruenti, in tutto o in parte, di contributo pubblico. Sono altresì di competenza regionale i lavori dichiarati tali con legge regionale o con provvedimento della Giunta Regionale;
b) i lavori pubblici di competenza di altri soggetti pubblici, la cui programmazione, approvazione e affidamento spettano agli enti locali, a enti pubblici, compresi quelli economici, a organismi di diritto pubblico e ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive integrazioni e modificazioni;
c) i lavori realizzati da privati e assistiti, almeno in parte, dal contributo finanziario dei soggetti pubblici di cui alle lettere a) e b);
d) i lavori realizzati da privati e strumentali alle attività esercitate sul mercato a prezzi o tariffe amministrati, contrattati, predeterminati nonché i lavori realizzati da società di capitali a partecipazione pubblica della Regione.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono:
a) per programmi settoriali:
gli interventi diretti alla realizzazione di specifici obiettivi fissati da norme di legge, finalizzate alla soluzione di problemi, generali o puntuali, anche con il concorso di più soggetti interessati alla realizzazione delle opere pubbliche;
b) per programmi integrati:
gli interventi diretti al perseguimento di obiettivi complessi, che cioè interessano più settori nell'ambito di un territorio predefinito, e che coordinano le azioni della Regione, degli enti locali e le proposte di investimento privato con la strumentazione urbanistica e territoriale;
c) per struttura regionale competente per materia:
l'unità organizzativa individuata dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento in relazione alle diverse tipologie di opera pubblica;
d) per programmi di riparto:
gli strumenti attraverso cui la Giunta Regionale destina le risorse disponibili nel bilancio regionale al finanziamento di iniziative pubbliche o private di interesse regionale.
Titolo II - Programmazione regionale
Art. 3 - Principi generali della programmazione
1. Il processo di programmazione e di realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale si uniforma ai principi di sussidarietà, partenariato, concertazione e valutazione, quale attività relativa all'esercizio di funzioni decisionali e di sorveglianza per il monitoraggio delle iniziative.
2. Nel quadro degli strumenti generali di programmazione della Regione, la programmazione dei lavori pubblici di interesse regionale si ispira al principio di collaborazione con gli enti locali territorialmente interessati e con gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della legge 109/94 per le opere di propria competenza.
Art. 4 - Strumenti di programmazione.
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta Regionale adotta, per i lavori pubblici di competenza regionale, il programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno successivo. I documenti sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Il programma adottato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale, che si esprime in merito, entro 30 giorni dalla pubblicazione. Il programma triennale, i suoi aggiornamenti e l'elenco annuale sono approvati dal Consiglio Regionale unitamente al bilancio di previsione.
3. La Giunta Regionale può approvare, sentita la competente commissione consiliare, le necessarie modifiche del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici conseguenti a finanziamenti pubblici non accertati all'atto dell' approvazione da parte del Consiglio Regionale.
4. Possono essere sempre realizzati interventi, anche non inclusi nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi.
5. Non costituiscono modifiche all'elenco annuale dei lavori, le variazioni ai lavori programmati contenute entro una percentuale del 20% dell'importo riferito a ciascun settore d'intervento, come individuato nel programma triennale.
Art. 5 - Studi di fattibilità.
1. Gli atti di programmazione di cui all'articolo 4 sono predisposti sulla base di studi di fattibilità ovvero della progettazione preliminare degli interventi.
2. Gli studi di fattibilità devono comprendere una relazione indicante le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie, e un'analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, paesaggistiche, socio-economiche, amministrative e di sostenibilità ambientale. Nello studio, basato sul confronto tra più soluzioni, è verificata anche la possibilità di realizzare i lavori mediante l' utilizzo di risorse private.
3. Per lavori di importo inferiore a 500.000 Euro, gli studi di fattibilità sostituiscono il documento preliminare alla progettazione previsto dalle disposizioni regolamentari statali.
4. Per lavori di importo pari o superiore a 500.000 Euro, gli studi di fattibilità includono e sostituiscono il documento preliminare alla progettazione.
Art. 6 - Responsabile del procedimento
1. La nomina del responsabile del procedimento è obbligatoria anche nel caso di contratti misti relativi a lavori e forniture.
2. Per le opere di particolare rilevanza tecnico-economica e per esigenze organizzative dell'amministrazione aggiudicatrice, può essere individuato un responsabile del procedimento per ciascuna delle tre fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione dei lavori.
Titolo III - Progettazione dei lavori pubblici di interesse regionale
Art. 7 - Progettazione preliminare
1. Al fine di consentire l'accesso a forme di finanziamento pubblico, l'approvazione del progetto preliminare può avvenire anche in mancanza della necessaria copertura di spesa nonché dell'inclusione del relativo intervento nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori.
2. La realizzazione dell'intervento è comunque subordinata all'inclusione dello stesso nel programma triennale e nell'elenco annuale.
Art. 8 - Affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria
1. I servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione degli studi di fattibilità e del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, di importo complessivo inferiore a 100.000 Euro, sono affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici dei lavori pubblici, con provvedimento motivato, a soggetti di propria fiducia, qualificati a termini di legge, in relazione al progetto da affidare.
2. I servizi di cui al comma 1, il cui importo complessivo stimato sia compreso tra i 100.000 Euro e la soglia comunitaria, sono affidati con le procedure e le modalità stabilite dalla Giunta Regionale con apposito regolamento, da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, contemperando i principi della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico, assicurando la pubblicità degli incarichi. In casi di urgenza, motivata con provvedimento dell'amministrazione aggiudicatrice, l'affidamento può avvenire con la procedura di cui al comma 1.
3. Il progettista esterno incaricato deve munirsi di una polizza assicurativa che garantisca l'amministrazione committente contro i danni diretti derivanti da errata progettazione.
4. Il massimale di assicurazione non può essere inferiore al doppio del valore dell'incarico professionale affidato ed è ridotto del 50% in caso di professionisti certificati UNI EN ISO 9001.
Art. 9 - Forme di pubblicità e bandi tipo
1. Per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 8, comportanti un compenso inferiore a 20.000 Euro, non è prevista alcuna forma di pubblicità salvo l'obbligo di esposizione all'albo della stazione appaltante del provvedimento di incarico e la successiva trasmissione all'Osservatorio regionale appalti.
2. La Giunta Regionale, con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, individua misure semplificate di pubblicità per i casi di affidamento di incarichi comportanti un compenso compreso fra 20.000 Euro e la soglia comunitaria.
3. Con provvedimento da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale approva schemi di bando e di convenzione per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 8.
4. Gli schemi di bando e di convenzione si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale e, al fine di favorire comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti, operanti nel territorio regionale costituiscono per le stesse atti di indirizzo.
Art. 10 - Verifica e validazione del progetto
1. La verifica e la validazione del progetto sono effettuate dal responsabile del procedimento, che si avvale degli uffici tecnici, secondo le modalità previste dalla normativa statale.
2. La verifica e la validazione possono essere attribuite anche ad organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI-CEI-EN 45000, nonché da altri soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati dalla stazione appaltante con le procedure di cui all'articolo 8.
Art. 11 - Qualificazione della committenza
1. Al fine di conseguire la qualificazione e l'adeguamento delle strutture regionali e di quelle degli enti locali competenti in materia di lavori pubblici, la Giunta Regionale destina risorse per:
a) il conseguimento della certificazione di qualità da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) le attività connesse alla progettazione quali: indagini preliminari; redazione di studi di fattibilità; rilievi in genere; indagini geologiche; progettazioni preliminari; espletamento di appalti di servizi; procedure concorsuali di idee e di progettazione; elaborazione di progetti da inserire nella programmazione triennale in relazione ad opere di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, urbanistico e ambientale, storico artistico e conservativo, nonché tecnologico;
c) la costituzione di uffici tecnici fra enti locali, nelle forme associative o consortili previste dalla legge, anche per la gestione delle procedure espropriative;
d) le attività informative e di formazione professionale in materia di lavori pubblici con acquisizione delle attrezzature necessarie.
Art. 12 - Redazione dei progetti e normative tecniche
1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, con regolamento, determina i contenuti dei livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.
2. La Giunta Regionale approva i prezziari dei lavori pubblici di interesse regionale nonché parametri per l'incidenza minima ed il costo unitario della manodopera per ogni singola categoria di lavoro, che si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale e costituiscono atti di indirizzo per i lavori di interesse regionale da realizzare nel territorio della Regione.
3. Al fine di integrare la normativa tecnica statale in materia di edilizia civile, di difesa del suolo, di infrastrutture, per particolari esigenze funzionali, tecnologiche ed ambientali, la Giunta Regionale approva con regolamento, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indirizzi tecnici operativi inerenti i lavori pubblici di interesse regionale.
4. Per la redazione dei documenti tecnici di cui alla presente legge, la Giunta Regionale è autorizzata a procedere all'affidamento dei relativi incarichi a soggetti qualificati nel settore.
Titolo IV - Organi Consultivi
Art. 13 - Commissione tecnica regionale lavori pubblici - Composizione
1. E' istituita la Commissione tecnica regionale in materia di lavori pubblici.
2. La Commissione è così composta:
a) l'Assessore competente in materia di lavori pubblici, quale Presidente;
b) il Segretario Regionale competente in materia di lavori pubblici;
c) cinque esperti in materia di lavori pubblici nominati dal Presidente della Giunta Regionale;
d) il Dirigente della struttura regionale centrale competente in materia di lavori pubblici;
e) il Dirigente della struttura regionale centrale competente in materia di difesa del suolo;
f) il Dirigente della struttura regionale centrale competente in materia di urbanistica;
g) il Dirigente della struttura regionale centrale competente in materia di ambiente;
h) il Dirigente della struttura regionale centrale competente in materia di infrastrutture di trasporto;
i) il Dirigente della struttura regionale centrale competente in materia di geologia;
j) il Dirigente della struttura regionale centrale competente in materia di affari legislativi;
l) il Dirigente della struttura regionale periferica competente per territorio in materia di tutela idraulica;
m) il Dirigente della struttura regionale periferica competente per territorio in materia di tutela idrogeologica, ovvero il Sindaco del Comune interessato, qualora competente nella materia;
n) un tecnico designato dall'associazione dall'Unione delle Provincie del Veneto;
o) un tecnico designato dall'associazione dei Comuni del Veneto;
p) un funzionario delegato dell'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria o dell'Azienda Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, secondo la competenza.
3. Il Segretario regionale competente in materia di lavori pubblici è Vice Presidente della Commissione e, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal Dirigente della struttura centrale competente in materia di lavori pubblici.
4. Il Presidente della Commissione può invitare, con voto consultivo:
a) il rappresentante legale dell'ente competente all'esecuzione dell'opera pubblica oggetto di esame;
b) il Sindaco competente per territorio, o suo delegato, ove non già invitato ai sensi del comma 2, lettera m).
5. Per l'esame di particolari questioni possono essere altresì invitati, senza diritto al voto, soggetti esterni all'amministrazione regionale o funzionari pubblici esperti in relazione all'argomento trattato.
6. Funge da segretario un funzionario amministrativo della Segreteria competente in materia di lavori pubblici, nominato dal Segretario.
Art. 14 - Commissione tecnica regionale lavori pubblici - Competenze
1. La Commissione tecnica regionale lavori pubblici esprime parere:
a) su progetti definitivi di lavori pubblici di competenza regionale, di tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta Regionale con provvedimento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lettera a), qualora comportino un incremento dell'importo contrattuale maggiore del 20%;
c) sulle vertenze contrattuali relative ad opere di competenza regionale, riguardanti richieste di maggiori compensi, qualora non sia intervenuto un accordo bonario;
d) sugli atti di gestione tecnico-amministrativa relativi a progetti di competenza regionale sui quali ha già espresso parere;
e) su argomenti per i quali sia fatta richiesta da parte di Organi della Regione stessa;
f) nei casi previsti dalla specifica legislazione regionale.
Art. 15 - Assemblea generale delle Commissioni tecniche regionali
1. E' istituita l'assemblea generale delle Commissioni tecniche regionali costituita dai componenti delle Commissioni competenti in materia di lavori pubblici, urbanistica, ambiente ed attività estrattive.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Giunta Regionale e presieduta dal medesimo, o da un assessore dallo stesso delegato, per l'espressione di pareri riguardanti argomenti o progetti di rilevante interesse regionale o di particolare complessità tecnica o carattere intersettoriale.
Art. 16 - Commissione tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici - Composizione
1. E' istituita la Commissione tecnica regionale in materia di lavori pubblici presso ogni struttura regionale decentrata competente in materia.
2. La Commissione è così composta:
a) il Dirigente della struttura regionale decentrata competente, quale Presidente;
b) un tecnico laureato della struttura regionale decentrata competente;
c) un dirigente della struttura tecnica dell'amministrazione provinciale;
d) un funzionario delegato dell'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria o dell'Azienda Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, secondo la competenza;
e) il dirigente della struttura periferica competente in materia di vincolo idrogeologico, ovvero il Sindaco del Comune interessato, qualora competente nella materia;
f) un tecnico laureato della Segreteria competente in materia di lavori pubblici;
g) un tecnico laureato della Segreteria competente in materia di urbanistica;
h) un tecnico laureato della Segreteria competente in materia di ambiente.
3. In caso di impedimento, il Presidente può essere sostituito dal soggetto di cui al comma 2, lettera b).
4. Il Presidente della Commissione può invitare, con voto consultivo:
a) il rappresentante legale dell'ente competente all'esecuzione dell'opera pubblica;
b) il Sindaco competente per territorio, ove non già invitato ai sensi del comma 2, lettera e).
5. Per l'esame di particolari questioni, possono essere altresì invitati, senza diritto di voto, soggetti esterni all'amministrazione regionale o funzionari pubblici esperti in relazione all'argomento trattato.
6. Funge da segretario un funzionario amministrativo della struttura decentrata competente nominato dal Presidente della Commissione.
Art. 17 - Commissione tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici - Competenze
1. La Commissione tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici esprime parere:
a) su progetti definitivi di lavori pubblici di competenza regionale, di tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta Regionale con il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a);
b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lettera precedente, qualora comportino un incremento dell'importo contrattuale maggiore del 20%;
c) sugli atti di gestione tecnico-amministrativa relativi a progetti di competenza regionale sui quali ha già espresso parere;
d) nei casi previsti dalla specifica legislazione regionale;
e) su questioni attinenti lavori di competenza regionale, di qualsiasi importo e tipologia, su richiesta del responsabile del procedimento.
Art. 18 - Efficacia del parere
1. Il voto delle Commissioni tecniche regionali sostituisce ogni altro parere di competenza di strutture regionali, ivi inclusa la valutazione di incidenza e fatto salvo quanto disposto dalla legislazione regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.
2. I rappresentanti regionali di strutture competenti al rilascio di nulla-osta, autorizzazioni o pareri comunque denominati, esprimono le proprie determinazioni in seno all'organo tecnico-consultivo senza necessità di acquisire preventivamente ulteriori pareri.
1. La Commissione tecnica regionale lavori pubblici è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2. La Commissione tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici è costituita con decreto del Segretario regionale competente in materia di lavori pubblici.
3. I componenti possono essere sostituiti da soggetti delegati secondo la normativa vigente.
4. Per la validità delle adunanze delle Commissioni, nonché dell'Assemblea generale, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti o, in seconda convocazione, di un terzo degli stessi. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validi dei presenti, con l'esclusione degli astenuti, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Con regolamento da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale disciplina il funzionamento degli organi tecnici consultivi regionali.
1. Non possono essere componenti della Commissione tecnica regionale coloro i quali, in proprio o come amministratori o come soci di enti e società, abbiano convenzioni con la Regione o con altri enti per servizi, forniture o lavori alla cui spesa concorra in qualche modo l'amministrazione regionale.
Art. 21 - Compensi ai Commissari
1. Ai componenti delle commissioni previste dalla presente legge è corrisposto, qualora spettante in conformità alla vigente legislazione, un gettone di presenza per ogni seduta.
Titolo V - Approvazione dei progetti
Art. 22 - Conferenza di servizi
1. Ove si renda necessaria l'acquisizione di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni comunque denominati, finalizzati all'approvazione dei progetti dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge, può essere indetta apposita conferenza di servizi in conformità alla legislazione statale vigente in materia.
2. Nel caso di lavori di competenza regionale, il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi e ne sottoscrive le determinazioni dopo aver acquisito il parere dell'organo tecnico consultivo regionale competente.
3. Nella conferenza di servizi convocata per lavori di competenza di soggetti pubblici diversi dalla Regione, il rappresentante della posizione unitaria della Regione, designato dal Segretario Regionale competente per materia, esprime le proprie determinazioni dopo aver acquisito i pareri, i nulla-osta o le autorizzazioni comunque denominati delle strutture regionali. Detti pareri sono espressi senza la necessità di acquisire preventivamente il parere di organi consultivi regionali.
4. Quando i progetti di lavori pubblici di interesse regionale sono soggetti a valutazione di impatto ambientale provinciale o regionale, l'amministrazione procedente acquisisce in sede di conferenza di servizi il giudizio di compatibilità ambientale assumendo, in caso di esito positivo, la determinazione conclusiva favorevole della conferenza.
5. Nel caso di opere di competenza regionale, ove il giudizio di compatibilità ambientale di competenza della Provincia non risulti positivo, la decisione è rimessa al Presidente della Giunta regionale. La conferenza di servizi prende atto di tale decisione e assume conseguentemente le proprie determinazioni.
6. Con regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale individua le forme di pubblicità della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.
1. L'approvazione, da parte del Consiglio comunale, del progetto definitivo di opere pubbliche non conformi alle previsioni urbanistiche, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto definitivo, da parte della autorità competente, è trasmesso al consiglio comunale che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.
2. Qualora la realizzazione dell'opera comporti varianti urbanistiche la cui approvazione è di competenza comunale, il Comune approva la variante allo strumento urbanistico secondo le procedure previste dalla normativa regionale vigente.
3. Qualora la realizzazione dell'opera comporti varianti urbanistiche la cui approvazione rientra nella competenza regionale, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale se la Regione non manifesta il proprio dissenso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione. Il Consiglio comunale, in una successiva seduta, dispone l'efficacia della propria determinazione.
4. Qualora la localizzazione delle opere pubbliche di interesse regionale risulti difforme dagli strumenti urbanistici comunali e territoriali, compresi i piani delle aree naturali protette, può essere convocata una conferenza di servizi per l'approvazione di un'apposita variante mediante la procedura dell'accordo di programma di cui all'articolo 34 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e, in caso di difformità dagli strumenti della programmazione e pianificazione regionale, il consenso del rappresentante della Regione é subordinato all'acquisizione del parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare.
Art. 24 - Approvazione dei progetti ed utilizzo delle opere pubbliche
1. Salvo quanto disposto dalla specifica normativa di settore, l'approvazione dei progetti definitivi e esecutivi di lavori pubblici di competenza regionale spetta al Dirigente della Struttura competente per materia, acquisito, ove necessario, il parere dell'organo consultivo regionale competente nonché la determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi.
2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 23, l'approvazione del progetto è subordinata all'accertamento della conformità alla disciplina urbanistica vigente attestata dal comune interessato.
3. L'approvazione dei progetti definitivi e esecutivi di lavori pubblici di interesse regionale sostituisce a tutti gli effetti la concessione edilizia comunale e comprende ogni altra autorizzazione o nulla-osta di competenza regionale, provinciale e comunale.
4. L'agibilità delle opere pubbliche d'interesse regionale disciplinate dalla presente legge è attestata dal responsabile del procedimento acquisito il parere dell'organo di collaudo, qualora previsto, ovvero il parere del Direttore dei lavori.
Titolo VI - Qualificazione delle imprese - Modalità di esecuzione dei lavori
Art. 25 - Qualificazione delle imprese
1. Al fine di promuovere e favorire l'aggregazione tra soggetti imprenditoriali, la Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili.
2. Per la partecipazione alle gare e la sottoscrizione di contratti di importo inferiore a 50.000 Euro, l'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, per attività corrispondenti ai lavori in affidamento, costituisce requisito sufficiente per il concorrente.
Art. 26 - Appalti e concessioni
1. I lavori pubblici di cui alla presente legge sono realizzati mediante contratti di appalto, anche integrato, o concessione.
2. Gli appalti sono affidati con uno dei seguenti sistemi:
a) asta pubblica;
b) licitazione privata, anche semplificata;
c) trattativa privata;
d) appalto-concorso.
3. L'affidamento di lavori mediante appalto concorso ha luogo senza necessità di acquisire pareri di organi statali.
4. La concessione di lavori pubblici è affidata mediante licitazione privata. Il concorrente può, se previsto dal bando, proporre modifiche al progetto preliminare dirette a migliorare gli aspetti funzionali, singoli elementi tecnologici o componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
5. Nelle concessioni di lavori pubblici il corrispettivo per il soggetto affidatario è determinato dalla amministrazione aggiudicatrice e, in casi specifici, può coprire l'intero costo di costruzione dell'opera.
6. La Giunta Regionale, al fine di semplificare e uniformare le procedure di aggiudicazione, sentite le Organizzazioni di categoria più rappresentative nel territorio regionale, approva schemi di bando di gara corredati da modulistica diretta a facilitare la partecipazione alle gare delle imprese concorrenti, nonché da disposizioni di indirizzo e coordinamento dell'azione delle amministrazioni aggiudicatrici.
7. Gli schemi di bando si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale e costituiscono atto di indirizzo per i lavori pubblici di interesse regionale.
8. I soggetti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale che non rientrano nella competenza della Regione possono avvalersi degli uffici dell'amministrazione regionale o delle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare.
1. Gli appalti dei lavori di importo pari o superiore a 500.000 Euro e inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati sul sito Internet appositamente individuato dalla Giunta Regionale e, per estratto, sul almeno due quotidiani regionali a maggior diffusione.
2. Se l'importo dei lavori a base d'asta è inferiore a 500.000 Euro, la pubblicazione è effettuata nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante.
1. I lavori possono essere eseguiti in economia con il sistema dell'amministrazione diretta, per importi pari o inferiori a 50.000 Euro, o per cottimi a mezzo di trattativa privata preceduta da gara informale, per importi pari o inferiori a 200.000 Euro.
2. E' comunque fatto salvo quanto disposto dalla legislazione regionale vigente in materia di opere di natura forestale.
3. La Giunta Regionale, con regolamento da approvare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i lavori che possono essere realizzati in economia e le modalità semplificate per la contabilizzazione e liquidazione degli stessi.
4. Le soglie di valore di cui al comma 1 si applicano anche alle aziende speciali di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e alle società a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 113, lettera e) nonché alle società di cui all'articolo 113, lettera f) dello stesso decreto, le quali non possono provvedervi né con le proprie strutture aziendali, né con quelle delle imprese associate.
1. La cauzione provvisoria dell'aggiudicatario resta vincolata fino alla stipula del contratto; le cauzioni provvisorie degli altri partecipanti sono svincolate alla conclusione della procedura di gara.
2. La cauzione definitiva è costituita, a scelta dell'offerente:
a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, in contanti o mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa. Il valore della cauzione è pari al 10% dell'importo del contratto;
b) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, mediante fideiussione bancaria. Il valore della cauzione è pari al 20% dell'importo del contratto.
3. In caso di ribasso d'asta superiore al 15%, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.
4. Le garanzie di cui ai commi 1, 2 e 3, sono ridotte del 50% per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 e del 25% per le imprese in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. Il beneficio della riduzione correlato alla presenza di elementi significativi del sistema qualità si applica per due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Le fideiussioni bancarie e le polizze fidejussorie assicurative, che sono rilasciate esclusivamente da Istituti Bancari o da Compagnie Assicuratrici, devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché la relativa operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Art. 30 - Affidamento e criteri di aggiudicazione dei lavori
1. L'aggiudicazione degli appalti è affidata con uno dei seguenti criteri:
a) mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;
b) mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione una pluralità di elementi di valutazione in diretta connessione con l'oggetto dell'appalto, quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione, l'economicità, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o di esecuzione.
2. Per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante licitazione privata, il bando di gara può fissare il numero minimo e massimo dei concorrenti da invitare, che non può essere inferiore a dieci e superiore a trenta.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici approvano criteri per l'individuazione del numero di imprese da invitare, tenendo conto delle caratteristiche dimensionali, della tipologia dei lavori e della localizzazione operativa dell'impresa rispetto ai lavori da eseguire.
4. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento per l'attuazione delle procedure di cui al comma 3.
5. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice e disciplinare l'utilizzo del materiale di scavo connesso alla realizzazione delle opere.
Art. 31 - Licitazione privata semplificata
1. Per i lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a 1.500.000 di Euro, le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della licitazione privata semplificata come strumento ordinario di scelta del contraente.
2. Per i lavori pubblici di competenza regionale, da realizzare da parte delle strutture regionali competenti per materia, sono individuati:
a) un elenco dei lavori da affidarsi da parte delle strutture centrali;
b) sette elenchi provinciali per i lavori da realizzarsi da parte delle strutture decentrate.
3. Con apposito provvedimento da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale determina le modalità attuative per l'espletamento delle procedure secondo i seguenti criteri:
a) formazione degli elenchi delle imprese da invitare alle singole gare, determinando anche l'incidenza percentuale dei concorrenti aventi sede in ambito regionale;
b) aggiudicazione al massimo ribasso, senza esclusione automatica delle offerte anomale, a seguito dell'approvazione del prezziario regionale dei lavori pubblici e all'individuazione dell'incidenza minima della manodopera per ogni singola categoria di lavoro, di cui all'articolo 12, comma 2.
1.
Gli appalti dei lavori pubblici di importo inferiore a 300.000 Euro possono essere affidati a trattativa privata.
2. In caso di opere di somma urgenza, il dirigente responsabile della struttura tecnica dell'ente competente può ricorrere, con motivato verbale, all'affidamento diretto dei lavori strettamente necessari per rimuovere le cause di pericolo per la pubblica incolumità, purché l'importo affidato non superi i 200.000 Euro.
3. L'ente competente può autorizzare la prosecuzione dei lavori fino a un importo complessivo non superiore a 400.000 Euro.
4. L'affidamento a trattativa privata per gli appalti di lavori pubblici di importo compreso tra 300.000 e 750.000 Euro è consentito, previa gara informale tra almeno dieci soggetti, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti o si abbiano fondate prove per ritenere che se esperiti andrebbero deserti;
b) per la realizzazione di lavori che richiedano la fornitura e la posa di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
c) quando l'urgenza non è compatibile con l'espletamento delle procedure di gara, ovvero qualora si debbano eseguire lavori in determinati periodi o entro termini ristretti;
d) quando il contratto sia stato rescisso in danno dell'appaltatore nonché per l'utilizzo di somme disponibili per ribassi d'asta, o per economie, per l'affidamento di lavori complementari a quelli oggetto del contratto principale, e ciò anche nei casi di esecuzione di un'opera per stralci, ovvero consentendo l'esecuzione anticipata di lavori già previsti negli stralci successivi ma che possano essere funzionali allo stralcio in appalto, fermo restando comunque che l'importo complessivo delle somme affidate al medesimo soggetto, in una o più volte, non può superare l'importo di 750.000 Euro;
e) per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria nel settore sanitario o della sicurezza e nel restauro di beni vincolati che richiedono un rapporto fiduciario con l'appaltatore;
f) in genere, in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente utilizzate le altre procedure di scelta del contraente.
5. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere affidato con tale procedura altro lotto della medesima opera.
6. Possono essere altresì affidati a trattativa privata gli acquisti di macchine, strumenti e oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti.
7. Per lavori di importo complessivo superiore a 750.000 Euro, l'affidamento a trattativa privata è consentito esclusivamente nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano non esperibili le altre procedure di affidamento.
8. Il provvedimento di affidamento dei lavori a trattativa privata deve contenere le specifiche motivazioni del ricorso a tale procedura.
Art. 33 - Contratti e capitolati
1. La Giunta Regionale approva, con uno o più regolamenti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un capitolato generale, uno schema tipo di contratto e schemi di capitolato speciale d'appalto.
2. Il capitolato generale si applica ai lavori pubblici di interesse regionale; lo schema tipo di contratto e gli schemi di capitolato speciale d'appalto si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale e costituiscono atti di indirizzo per i lavori pubblici di interesse regionale.
3. La Giunta regionale, al fine di preservare le risorse non rinnovabili, promuove l'utilizzo di materiali riciclabili mediante l'emanazione di specifiche disposizioni nell'ambito del capitolato generale.
4. Per i lavori pubblici di propria competenza, la Giunta Regionale individua i soggetti cui attribuire le funzioni di ufficiale rogante nell'ambito delle proprie strutture.
Art. 34 - Contabilità dei lavori e documenti contabili
1. La contabilità dei lavori di importo inferiore a 25.000 Euro è redatta, in forma semplificata, sulla base di fatture vistate dalla Direzione Lavori, secondo modalità approvate dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il registro di contabilità è vidimato, prima dell'effettuazione delle iscrizioni contabili, dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore senza necessità di ulteriori obblighi formali.
Art. 35 - Varianti in corso d'opera
1. Le varianti in corso d'opera sono ammesse, oltre che nei i casi previsti dalla legislazione statale, nei seguenti casi:
a) modifiche conseguenti a variazioni della programmazione regionale;
b) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di sicurezza, di tutela della salute, dell'ambiente, dei beni storici, artistici e paesaggistici;
c) modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sulla base delle seguenti condizioni:
1) siano disposte nell'interesse dell'Amministrazione;
2) non comportino modifiche sostanziali al progetto;
3) l'importo aggiuntivo non sia superiore al 20% dell'importo del contratto;
4) la maggiore spesa trovi copertura nell'ambito dell'importo del progetto finanziato;
d) modifiche relative ad interventi di edilizia ospedaliera motivate da esigenze derivanti dalla necessità di adeguamento all'evoluzione tecnologica delle attrezzature sanitarie.
1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 50% dell'importo della categoria.
2. La Giunta Regionale, con regolamento da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente subappaltabili per esigenze specifiche in misura superiore al limite di cui al comma 1.
3. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
4. Per lavori di importo inferiore a 150.000 Euro, possono essere affidati in subappalto le parti di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, anche se ciascuna di tali parti superi il valore del 15% dell'importo complessivo dei lavori.
Art. 37 - Interessi per ritardato pagamento
1. L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, è corrisposto in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell'esecutore dei lavori.
2. Per i lavori pubblici di interesse regionale, sia i termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti e al saldo, sia i termini per il successivo pagamento, non possono superare i 90 giorni.
1. L'avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili, nonché per danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, nel caso di opere pubbliche di interesse regionale, è pubblicato solo nell'albo pretorio del comune territorialmente interessato.
Art. 39 - Disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, le Amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto, pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della Regione del Veneto, sono tenuti a prevedere nel bando di gara, nel contratto, nel capitolato speciale d'appalto nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:
a) obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nelle province del Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle scuole, Casse edili e Comitati Tecnici Paritetici del Veneto, territorialmente competenti;
b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la cassa edile. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni, su istanza delle organizzazioni sindacali e qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice o concessionaria, l'ente appaltante o concedente provvede al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'impresa, in dipendenza dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.
2. La Giunta Regionale promuove un'intesa con INPS, INAIL e cassa edile, al fine di semplificare le procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva, mediante un documento unico. Il documento unico attestante la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente alle imprese esecutrici di lavori pubblici certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, INAIL e alla Cassa edile. Il documento unico non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l'impresa, ai sensi della normativa vigente, a favore di altri soggetti pubblici e privati.
3. Per i fini di cui al comma 2, è istituito un collegamento informatizzato tra l'Osservatorio regionale degli appalti e le casse edili e artigiane presenti sul territorio regionale. Le modalità di attivazione e le procedure operative sono determinate dalla Giunta Regionale.
Art. 40 - Disposizioni in materia di sicurezza
1. La Giunta Regionale promuove la realizzazione di corsi di formazione in tema di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
2. La garanzia fideiussoria di cui all'articolo 29, comma 2, è incrementata di ulteriori dieci punti percentuali rispetto all'importo base, per le imprese che hanno subito contravvenzioni o condanne in materia di sicurezza nei tre anni antecedenti a quello relativo all'effettuazione dell'offerta.
3. La Giunta Regionale con provvedimento approva schemi di piani di sicurezza e di coordinamento, relativi alla diverse categorie di lavori di interesse regionale, che si applicano ai lavori di competenza regionale e costituiscono atto di indirizzo per altri lavori pubblici di interesse regionale da realizzare sul territorio regionale.
Titolo VII - Finanza di Progetto
Art. 41 - Procedure di realizzazione
1. I soggetti promotori di iniziative da realizzarsi con il concorso di capitali privati, possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale o comunque negli strumenti di programmazione approvati.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge, la Giunta Regionale determina le modalità e i tempi per la ricerca, con procedura di evidenza pubblica, di promotori nonché i criteri e le procedure per la valutazione comparativa delle proposte pervenute.
3. Per l'esame delle proposte pervenute in relazione al medesimo intervento, l'amministrazione aggiudicatrice può convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Nel caso di opere soggette a valutazione d'impatto ambientale, il promotore deve allegare alla proposta lo studio di impatto (SIA). Nel caso di proposte concorrenti, la presentazione al pubblico avviene in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 26 marzo 1999, n.10, ed ha luogo contestualmente, secondo le modalità prescritte dall'amministrazione interessata.
5. E' acquisito il parere della commissione tecnica regionale lavori pubblici sul progetto preliminare dell'opera pubblica di competenza regionale, prima dell'avvio delle procedure di gara.
6. La realizzazione delle opere avviene mediante l'istituto della concessione di lavori pubblici, con risorse parzialmente o totalmente a carico dei promotori, mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
7. La Giunta Regionale, con regolamento da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le prescrizioni che regolano il rapporto con il promotore, disciplinando in particolare:
a) la durata della concessione e il valore della controprestazione, anche con limiti superiori rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione statale;
b) le varianti;
c) le proroghe;
d) la revoca e la risoluzione;
e) le tariffe.
8. Il promotore dell'opera può esercitare il diritto di prelazione sull'affidamento della concessione, alle stesse condizioni dell'offerta economicamente più vantaggiosa presentata in gara.
9. L'amministrazione aggiudicatrice, nel bando di gara, può imporre al concessionario di affidare a terzi appalti di lavori corrispondenti ad una percentuale minima del 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione, prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai candidati di dichiarare nella propria offerta la percentuale del valore dei lavori oggetto della concessione da affidare a terzi.
Art. 42 - Unità Tecnica di Finanza
1 Al fine di favorire la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale mediante l'utilizzo di risorse private, è istituita presso la Giunta regionale una Unità Tecnica di Finanza di Progetto, quale tavolo di coordinamento delle Strutture regionali competenti nelle materie dei lavori pubblici, della programmazione, dell'economia e della finanza, dei settori produttivi.
2 L'Unità di cui al comma 1 promuove l'utilizzo di tecniche di finanziamento innovative e fornisce, su richiesta delle amministrazioni interessate, assistenza nell'applicazione della normativa sulla finanza di progetto.
3 La Giunta Regionale, con provvedimento da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituisce l'Unità Tecnica di Finanza di Progetto nominando, ove necessario, esperti esterni all'amministrazione.
1. Per le finalità di cui all'art. 41, comma 2, la Giunta Regionale può predisporre studi di fattibilità tecnica e finanziaria relativi agli interventi da realizzare e inseriti nella programmazione regionale, per la valutazione da parte dei potenziali promotori.
2. La Regione può garantire gli oneri di realizzazione delle opere di iniziativa privata fino ad un terzo del valore dei lavori da eseguire, e comunque entro l'importo massimo di 15 milioni di euro.
3. Gli interventi e l'ammontare della garanzia sono autorizzati annualmente con la legge di bilancio.
4. Le garanzie sono concesse a fronte dell'applicazione di tariffe agevolate nei confronti dell'utenza per i servizi prestati nell'ambito dell'attività di gestione delle opere realizzate.
Titolo VIII - Collaudi
Art. 44 - Elenco regionale dei collaudatori
1. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale dei collaudatori che si articola in quattro sezioni:
a) dei tecnici,
b) degli amministrativi,
c) dei consulenti,
d) degli universitari.
2. La sezione dei collaudatori tecnici è ripartita in categorie, individuate in analogia a quelle previste per le imprese esecutrici di lavori pubblici.
3. Nella sezione dei collaudatori tecnici possono essere iscritti:
a) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, con almeno dieci anni di servizio negli uffici tecnici dell'Amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti in quest'ultimo caso nel relativo albo professionale;
b) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, liberi professionisti, che siano iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni ed abbiano progettato o diretto lavori per conto di enti pubblici;
c) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, purché il periodo prestato nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altro ente pubblico, aggiunto al periodo svolto nella libera professione, con iscrizione all'albo professionale, avendo progettato o diretto opere pubbliche, non sia inferiore a 10 anni, ivi compreso l'eventuale servizio svolto alle dipendenze di imprese pubbliche o private che operino nel settore dei lavori pubblici.
4. Nella sezione dei collaudatori amministrativi possono essere iscritti laureati in discipline giuridiche ed economiche con almeno dieci anni di servizio nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.
5. Nella sezione dei collaudatori consulenti possono essere iscritti:
a) laureati in scienze geologiche, biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, con almeno 10 anni di servizio nella amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche se in quiescenza, purchè iscritti, in quest'ultimo caso, nel relativo albo professionale, ove esistente;
b) laureati in scienze geologiche, biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno 10 anni, ove esistente;
c) laureati in scienze geologiche, biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, purchè il periodo prestato nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, aggiunto al periodo svolto nella libera professione, con iscrizione all'albo professionale, ove esistente, non sia inferiore a 10 anni, ivi compreso il servizio svolto alle dipendenze di imprese pubbliche o private che operino nel settore delle opere pubbliche.
6. Nella sezione dei collaudatori universitari possono essere iscritti professori universitari di ruolo nelle materie tecniche e giuridiche attinenti alla materia dei lavori pubblici.
7. Nell'elenco regionale dei collaudatori possono essere inseriti esclusivamente soggetti con comprovata esperienza professionale utile alla collaudazione di lavori pubblici.
8. La Giunta Regionale, con provvedimento da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua:
a) le categorie nelle quali si ripartisce l'elenco dei collaudatori tecnici, in analogia a quelle previste per le imprese esecutrici di lavori pubblici;
b) i criteri e le modalità per l'iscrizione all'elenco regionale dei collaudatori;
c) i compensi da corrispondere ai singoli collaudatori e alle commissioni di collaudo sulla base delle tariffe professionali stabilite per gli ingegneri ed architetti e in relazione alla funzione svolta;
d) uno schema di disciplinare regolante le modalità di espletamento dell'incarico.
9. E' istituita, presso la Segreteria Regionale competente in materia di lavori pubblici, la Commissione per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori, nominata dalla Giunta regionale e composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, quale Presidente;
b) il Segretario regionale competente in materia di lavori pubblici, quale Vice Presidente;
c) il Dirigente della Struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;
d) un rappresentante della Federazione Regionale dell'Ordine degli Architetti;
e) un rappresentante della Federazione Regionale dell'Ordine degli Ingegneri;
f) un esperto in materia amministrativa, appartenente all'amministrazione, designato dalla Giunta regionale.
10. Con lo stesso provvedimento è nominato il segretario, scelto tra i funzionari amministrativi della Struttura competente in materia di lavori pubblici.
11. L'elenco dei collaudatori è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione.
12. I soggetti inclusi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'elenco regionale dei collaudatori di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 sono iscritti d'ufficio nelle sezioni corrispondenti dell'elenco di cui alla presente legge.
Art. 45 - Nomina dei collaudatori
1. Gli incarichi di collaudo sono affidati ai soggetti iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori:
a) dal Presidente della Giunta Regionale, o Assessore delegato:
1) per i lavori pubblici di competenza regionale;
2) per i lavori fruenti di finanziamento pubblico non inferiore al cinquanta per cento dell'importo ammesso a contributo;
3) per lavori strumentali allo svolgimento di attività esercitate sul mercato, a prezzi o tariffe amministrati, contrattati o predeterminati i cui progetti sono approvati dalla Regione, dalla Provincia o dalla Autorità di cui alla Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5;
b) dall'Amministrazione aggiudicatrice, in caso di lavori pubblici fruenti di contributo pubblico inferiore al cinquanta per cento, ovvero in caso di lavori non fruenti di contributi pubblici.
2. Per opere di particolare rilevanza tecnica o amministrativa è nominata una commissione di collaudo, costituita da due o tre componenti, con carattere di collegio perfetto e presieduta da un ingegnere od architetto iscritto nella sezione dei collaudatori tecnici.
3. I collaudatori sono nominati entro 60 giorni dalla data di consegna dei lavori, sulla base dei seguenti criteri:
a) professionalità ed esperienza acquisita in relazione alla tipologia di opera da collaudare;
b) importo e complessità dei lavori;
c) rotazione degli incarichi.
4. Non possono essere nominati collaudatori i soggetti che hanno svolto attività di progettazione, direzione, vigilanza, controllo e esecuzione dei lavori da collaudare, o che hanno avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con l'esecutore dei lavori, anche in qualità di subappaltatore.
1. Il collaudo è sempre affidato in corso d'opera. Nel caso di lavori di importo inferiore o uguale a 500.000 Euro il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori.
2. La nomina del collaudatore è obbligatoria quando siano iscritte riserve sui documenti contabili per un ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale.
3. All'organo di collaudo sono altresì affidate le verifiche tecnico-contabili inerenti l'erogazione degli acconti e dei saldi dei contributi regionali di cui all'articolo 51, commi 2 e 3.
4. Gli atti di contabilità finale sono trasmessi dal responsabile del procedimento al collaudatore entro due mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo è rilasciato entro i successivi quattro mesi ed approvato dall'amministrazione aggiudicatrice non oltre i successivi due mesi.
Titolo IX - Intervento finanziario della Regione
Art. 47 - Oggetto e caratteristiche dell'intervento regionale
1. I lavori di interesse regionale possono essere assistiti da intervento finanziario regionale con una delle seguenti modalità:
a) in conto capitale, in un'unica soluzione o in più rate annuali, distribuite per gli anni di validità dell'autorizzazione pluriennale di spesa, in ragione della prevedibile scadenza degli impegni;
b) contributi a rimborso, senza interessi, mediante la formazione di un fondo di rotazione.
2. Il finanziamento in conto capitale può coprire le spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione dell'opera fino alla misura del 100 per cento.
Art. 48 - Spese ammissibili a contributo
1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite a:
a) lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l'attivazione dell'opera;
b) acquisizione di immobili e relativi oneri accessori;
c) indennità connesse alla realizzazione dell'opera;
d) imprevisti fino ad un massimo del 10 per cento dell'importo di cui alla lettera a);
e) documentate spese tecniche per la contabilizzazione, l'assistenza lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché attività propedeutiche all'espropriazione per pubblica utilità, rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari e per gli studi ambientali strettamente necessari alla redazione ed all'approvazione del progetto, nonché le spese indispensabili per la comunicazione alla cittadinanza relativa all'attuazione dei lavori;
f) IVA, nella misura prevista dalla legge ove costituisca effettivo onere per il soggetto beneficiario.
2. Sono altresì ammissibili a contributo:
a) nella misura massima del 12 per cento dell'importo di cui alla lettera a) del comma 1, sulla base di idonea documentazione, le spese tecniche sostenute dal soggetto beneficiario qualora si avvalga di professionisti esterni all'amministrazione per la progettazione, la direzione lavori e la redazione del piano di sicurezza. E' ammessa un'aliquota superiore per particolari situazioni di progettazione ed esecuzione dell'opera, debitamente motivate;
b) nella misura massima dell'8 per cento dell'importo di cui alla lettera a) del comma 1, sulla base di idonea documentazione, le spese tecniche sostenute dal soggetto beneficiario, qualora svolga con personale dipendente almeno una delle attività di progettazione, direzione lavori e redazione del piano di sicurezza;
c) nella misura forfettaria del 5 per cento dell'importo di cui alla lettera a) del comma 1, qualora tutte le attività indicate alle lettere a) e b) siano svolte con personale dipendente del soggetto beneficiario.
3. L'aliquota per spese tecniche e oneri vari sui progetti di lavori pubblici affidati in concessione ai Consorzi di Bonifica è stabilita nella misura del 10% dell'importo di cui alla lettera a) del comma 1.
Art. 49 - Requisiti di ammissibilità a contributo
1. Per l'ammissione a contributo gli interventi devono rispettare le seguenti condizioni minime:
a) progettazione almeno preliminare;
b) funzionalità dell'opera o dello stralcio oggetto di finanziamento;
c) lavori stimati sulla base di prezziari regionali ove esistenti;
d) assenza di ulteriori contributi pubblici sul medesimo intervento o stralcio funzionale.
Art. 50 - Modalità dell'intervento regionale
1. La Giunta Regionale attua i programmi di finanziamento degli interventi previsti da leggi regionali determinando in particolare:
a) il soggetto gestore del programma;
b) i criteri di ammissibilità;
c) le priorità;
d) il procedimento per il riparto delle risorse disponibili;
e) i tempi di realizzazione delle opere e di rendicontazione della spesa;
f) le forme di convenzionamento con i beneficiari del finanziamento.
2. La Giunta Regionale acquisisce sul programma il parere della Commissione Consiliare competente, che si intende reso favorevolmente decorsi 30 giorni dalla trasmissione della richiesta.
3. La Giunta Regionale concede i contributi sulla base delle risorse previste nel bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione delle domande.
4. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate al Comune, alla Città Metropolitana o alla Provincia competenti per territorio, ai quali è attribuita la gestione del programma.
5. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande, la Giunta Regionale approva, sulla base della documentazione trasmessa dal soggetto gestore, il programma degli interventi da finanziare secondo la disponibilità del bilancio di previsione ed impegna a favore del soggetto gestore le relative somme.
6. Entro il 31 ottobre successivo, il soggetto gestore del programma comunica alla Giunta regionale le economie di spesa accertate ai fini della eventuale ridestinazione di risorse rese disponibili.
7. L'elenco degli interventi finanziati può comprendere anche iniziative che la Giunta Regionale riconosce necessarie a seguito di proprie indagini ricognitive, nonché per opere di particolare interesse od urgenza.
Art. 51 - Erogazione dei contributi, verifica e monitoraggio degli interventi
1. L'erogazione del contributo regionale al soggetto gestore del programma è disposta con le seguenti modalità:
a) nella misura del 30% a seguito dell'adozione del provvedimento della Giunta Regionale che approva il programma di riparto;
b) nella misura dell'ulteriore 20% a seguito della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 6;
c) a saldo, sulla base dell'attestazione del soggetto gestore del programma dell'avvenuta erogazione dell'intera somma di cui alle lettere a) e b).
2. L'erogazione del contributo è disposta dal soggetto gestore del programma a favore del beneficiario fino al 90% del contributo concesso, esclusivamente sulla base di specifiche richieste del beneficiario stesso, attestanti l'avvenuta esecuzione dei lavori o l'acquisizione di forniture e servizi per pari importo.
3. La documentazione di spesa è trasmessa dal beneficiario all'organo di collaudo, ove previsto, ovvero al soggetto gestore del programma, per le verifiche da effettuarsi secondo tempi e modalità stabiliti dalla Giunta Regionale. L'avvenuta contestuale trasmissione della documentazione di spesa è attestata dal beneficiario nella richiesta di erogazione delle anticipazioni del contributo.
4. L'erogazione del contributo è disposta dalla Giunta Regionale al soggetto gestore del programma, nel caso in cui lo stesso sia beneficiario di contributo, con le modalità di cui al comma 2.
5. Il saldo del contributo definitivo, determinato in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all'importo considerato ammissibile, è disposto previa acquisizione della seguente documentazione:
a) per i soggetti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale:
1) deliberazione esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta;
b) per i soggetti che realizzano lavori privati di interesse regionale:
1) certificato di collaudo, ove previsto, ovvero certificazione della spesa sostenuta, a firma di professionista abilitato ed iscritto al relativo ordine o collegio professionale, che va documentata da fatturazione esibita a richiesta del soggetto gestore;
2) autocertificazione del beneficiario, redatta ai sensi della vigente normativa, per contributi inferiori a 100.000 Euro, in ordine alla spesa sostenuta documentata da fatturazione esibita a richiesta del soggetto gestore.
6. Il saldo del contributo definitivo può essere disposto prima dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 5, previa richiesta motivata e presentazione di polizza fidejussoria di importo pari all'ammortamento del contributo.
7. Il soggetto gestore attua il monitoraggio degli interventi, verificando la funzionalità degli stessi e presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Giunta Regionale il rendiconto delle somme utilizzate.
8. La Giunta Regionale, con provvedimento da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge:
a. approva uno schema di convenzione regolante i rapporti con i beneficiari dei finanziamenti regionali;
b. individua le modalità per le verifiche a campione sull'attuazione degli interventi oggetto di contributo.
9. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo, la Giunta Regionale ripartisce fra i soggetti gestori dei programmi di finanziamento un fondo, la cui entità è stabilita annualmente con la legge di bilancio.
Titolo X - Osservatorio Regionale degli Appalti
Art. 52 - Istituzione dell'Osservatorio
1. E' istituito presso la Struttura regionale competente in materia di lavori pubblici l'Osservatorio Regionale degli Appalti.
2. L'Osservatorio ha competenze in materia di lavori pubblici e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ed opera in collaborazione con la Struttura competente in materia di statistica.
3. La Giunta Regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, determina la struttura organizzativa e la dotazione organica dell'Osservatorio.
Art. 53 - Compiti dell'Osservatorio
1. Spetta all'Osservatorio:
a) svolgere l'attività di Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici previsto dalla legislazione statale vigente, con le modalità previste da specifici Protocolli d'Intesa con l'Autorità di Vigilanza;
b) attivare un sistema di raccolta dati inerenti alle procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
c) garantire la pubblicazione su apposito sito Internet dei bandi di appalto di lavori pubblici emanati dalle Stazioni appaltanti con sede nella Regione Veneto;
d) formulare pareri sull'applicazione della normativa in materia di lavori pubblici;
e) collaborare con le strutture regionali e gli enti locali, mediante l'eleborazione di dati statistici relativi alla programmazione dei lavori pubblici;
f) utilizzare e pubblicare i dati raccolti per l'attività di cui alla lettera a), con le modalità previste dal Sistema Informativo Regionale Veneto;
g) garantire, in conformità alla legge, l'accesso informatico ai dati statistici elaborati;
h) collaborare, mediante convenzioni, con i Ministeri, gli uffici ISTAT, INPS, INAIL, regioni, unione delle province italiane e unione regionale delle province venete, associazione nazionale dei comuni italiani e del Veneto, casse edili, camere di commercio, TAR, ordini e collegi professionali ed associazioni operanti nel settore dei lavori pubblici per le finalità di cui alle lettere precedenti;
i) predisporre una relazione annuale per la Giunta Regionale, da trasmettere anche alla competente commissione consiliare, sull'andamento dei lavori pubblici in ambito regionale.
Art. 54 - Commissione regionale degli appalti
1. E' istituita, nell'ambito dell'attività svolta dall'Osservatorio Regionale degli Appalti, la Commissione regionale degli appalti, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2. La Commissione è così composta:
a) Assessore competente in materia di lavori pubblici, in qualità di Presidente;
b) Segretario Regionale competente in materia di Lavori Pubblici, con funzioni di Vice presidente;
c) Segretario regionale competente in materia di affari generali;
d) Dirigente regionale competente in materia di lavori pubblici;
e) Responsabile dell'Osservatorio;
f) un rappresentante delle Province designato dall'Unione regionale delle province del Veneto (URPV);
g) un rappresentante designato dall'Associazione regionale Comuni del Veneto ;
h) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Veneto (ANCE);
i) un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
l) due rappresentanti designati dalla Federazione regionale degli Ordini degli architetti e degli ingegneri del Veneto;
m) due esperti nella materia dei lavori pubblici designati dalla Giunta Regionale.
3. Il Presidente della Commissione può convocare, in relazione agli argomenti trattati, anche rappresentanti di altri enti, istituti e associazioni, nonché esperti del settore.
4. Per lo svolgimento dei lavori della Commissione è istituita, con delibera di Giunta Regionale, una segreteria tecnica coordinata dal dirigente della struttura competente in materia di lavori pubblici.
Art. 55 - Compiti della Commissione regionale degli appalti
1. La Commissione regionale degli appalti:
a) predispone schemi per l'acquisizione di dati;
b) valuta i monitoraggi disposti dall'Osservatorio;
c) propone schemi di convenzione per acquisire la collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera h);
d) esprime parere sulla relazione annuale di cui all'articolo 53, comma 1, lettera i);
e) formula proposte di legge, anche di natura finanziaria, attinenti il settore degli appalti di lavori pubblici.
Art. 56 - Comunicazioni all'Osservatorio
1. I soggetti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale trasmettono all'Osservatorio Regionale degli Appalti tutte le comunicazioni previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.
2. Nessuna comunicazione è dovuta in relazione a:
a) lavori eseguiti in economia, per importi inferiori o uguali a 200.000 Euro;
b) lavori eseguiti in appalto, per importi inferiori o uguali a 150.000 Euro.
3. I dati inerenti al bando di gara e all'aggiudicazione di lavori sono trasmessi entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva; gli ulteriori i dati relativi ai lavori eseguiti nell'anno sono trasmessi entro il mese di marzo dell'anno successivo.
4. Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sono trasmessi all'Osservatorio, da parte delle stazioni appaltanti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale, secondo le modalità previste dalla Giunta Regionale con il provvedimento di cui all'articolo 52, comma 3.
Titolo XI - Espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità
Art. 57 - Interesse pubblico di rilievo superiore
1. Ai fini della espropriazione, nel caso di beni appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti pubblici diversi dallo Stato, il rilievo superiore dell'interesse pubblico è determinato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 58 - Opere di competenza regionale
1. Sono delegate alle Province competenti per territorio, le funzioni di autorità espropriante e di promotore dell'espropriazione, escluse quelle previste al comma 2, relative ai lavori pubblici di competenza regionale da realizzare da parte delle strutture dell'amministrazione regionale, nonché ai lavori per i quali la Regione è competente a dichiarare la pubblica utilità dell'opera.
2. La Giunta Regionale esercita, per il tramite delle strutture competenti per materia, le funzioni di promotore dell'espropriazione relative ai lavori di cui al comma 1 limitatamente:
a) al deposito del progetto e della documentazione prevista dalla legge, presso l'ufficio per le espropriazioni dell'autorità espropriante delegata;
b) le attività connesse al pagamento o al deposito delle indennità di esproprio.
3. La Giunta Regionale esercita, per il tramite delle strutture competenti per materia, anche le funzioni proprie del beneficiario dell'espropriazione ad esclusione dell'esecuzione del decreto di esproprio.
4. In caso di concessione di lavori pubblici, le funzioni di autorità espropriante sono delegate al concessionario, nei limiti nell'atto di concessione.
5. Con provvedimento della Giunta Regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanate direttive per l'esercizio delle funzioni delegate.
6. Per l'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta Regionale ripartisce fra le province un fondo, la cui entità è stabilita annualmente con la legge di bilancio.
1. La Giunta Regionale esercita i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate alle Province ed ai concessionari.
2. In caso di accertato inadempimento persistente, inerzia o inosservanza delle direttive regionali da parte delle amministrazioni provinciali, il Presidente della Giunta Regionale assegna un termine per provvedere, trascorso il quale, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva, sentito l'ente inadempiente.
Art. 60 - Competenze delle Strutture regionali
1. E' istituito, presso la Struttura competente in materia di lavori pubblici, il Servizio Espropri.
2. La Giunta Regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, determina la struttura organizzativa e la dotazione organica del Servizio.
3. La Giunta Regionale individua le strutture regionali competenti per materia incaricate dello svolgimento delle procedure di cui all'articolo 58, commi 2 e 3, e all'articolo 59, comma 2.
1. Il Servizio Espropri cura la raccolta, l'aggiornamento e l'elaborazione dei dati inerenti le procedure espropriative relative ai lavori pubblici di interesse regionale, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di statistica e costituisce supporto all'attività delle strutture regionali di cui all'articolo 60, comma 3;
2. Le autorità esproprianti interessate trasmettono al Servizio Espropri la seguente documentazione:
a) i decreti di esproprio;
b) la documentazione prevista da appositi provvedimenti della Giunta Regionale.
1. La richiesta di accesso ai fondi per l'espletamento delle operazioni preliminari alla progettazione è presentata da chi ne ha interesse all'autorità espropriante, senza la necessità di ulteriori formalità.
2. L'autorizzazione viene affissa per 30 giorni all'albo del Comune interessato ed inviata al proprietario del bene, così come risulta dai registri catastali ed al possessore se risulti conosciuto, almeno 7 giorni prima della data di inizio delle operazioni indicata nell'autorizzazione, nel corso dei quali i soggetti interessati possono presentare osservazioni.
3. L'autorità espropriante esamina le osservazioni pervenute e può fissare un nuovo termine per l'autorizzazione all'accesso ai fondi, entro un limite massimo di 30 giorni.
4. L'invio viene effettuato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà.
5. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 viene altresì comunicato che, in sede di accesso ai fondi, verrà redatto lo stato di consistenza dei beni, descrivendo puntualmente le condizioni in cui si trova l'immobile da espropriare. Alle operazioni può partecipare in contraddittorio il proprietario e, in caso di sua assenza o di rifiuto, il verbale verrà redatto alla presenza di due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono inoltre partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.
6. Lo stato di consistenza redatto in questa sede esclude la necessità della sua ripetizione in sede di esecuzione del decreto di esproprio, salvo il caso in cui sia fatta espressa richiesta dall'espropriato.
7. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza.
8. Dell'approvazione del progetto definitivo, comportante la dichiarazione di pubblica utilità, il promotore dell'espropriazione dà comunicazione ai proprietari interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente ad intervenuta efficacia del provvedimento, entro i successivi 30 giorni.
9. Con la medesima comunicazione, viene altresì inviato a ciascun proprietario l'elenco dei beni da espropriare, per la parte che lo riguarda, con indicazione della somma offerta a titolo di indennità.
Art. 63 - Decreto di esproprio
1. L'autorità espropriante emette il decreto di esproprio ad avvenuto e comprovato pagamento, o deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, dell'indennità provvisoria.
Art. 64 - Commissione competente alla determinazione del valore agricolo
1. La Commissione provinciale prevista dalla legislazione vigente per la determinazione del valore agricolo medio, è nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale che provvede anche alla nomina dei due esperti previsti in materia di urbanistica ed edilizia.
2. La Giunta Regionale, con provvedimento da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri per la scelta degli esperti di cui al comma 1 in base ai quali il Presidente della Giunta Regionale può nominare altri componenti e può prevedere la formazione di sottocommissioni.
Titolo XII - Interventi strategici di interesse regionale
Art. 65 - Individuazione
1. Nel programma triennale di cui all'articolo 4 possono essere inclusi anche interventi pubblici non di competenza regionale, ritenuti strategici ai fini della modernizzazione e lo sviluppo della Regione, e rispondenti a finalità di riequilibrio socio-economico, tenuto conto degli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale.
2. Gli interventi strategici di cui al comma 1, inseriti nel programma triennale, se non conformi agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, determinano automatica variazione degli stessi, e sono realizzati dalla Giunta Regionale.
Art. 66 - Procedure di approvazione
1. Per l'acquisizione di ogni parere, autorizzazione e nulla osta a qualunque titolo necessari, si procede mediante la Conferenza di servizi che si esprime entro il termine improrogabile di sei mesi dall'insediamento.
2. La Giunta Regionale assume le determinazioni conseguenti all'esito della Conferenza di servizi e nel caso di inosservanza del termine di cui al comma 1 prescinde dall'esito della Conferenza di servizi, acquisendo il parere della Commissione consiliare competente.
3. Il parere ai fini del giudizio di compatibilità ambientale, di competenza provinciale o regionale, è reso in sede di Conferenza di servizi senza l'obbligo di acquisire il parere della Commissione VIA prevista dalla legge regionale 10/1999.
4. I termini per il giudizio di compatibilità ambientale sono fissati dalla Giunta Regionale con provvedimento da assumersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
1. Possono essere affidati la progettazione, l'appalto e la realizzazione degli interventi di cui al presente titolo ad un unico soggetto contraente generale o concessionario, definito come esecutore con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore, scelto attraverso le procedure del confronto competitivo o dell'accordo quadro.
2. Il contraente generale si distingue dal concessionario di opere pubbliche per la sua esclusione dalla gestione dell'opera
eseguita ed è qualificato per i seguenti requisiti:
a) specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa;
b) assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera;
c) natura prevalente di obbligazione di risultato del rapporto con il soggetto aggiudicatore e assunzione del relativo rischio;
d) obbligo di prestazione di adeguate garanzie.
3. Il contraente generale ha l'obbligo di rispettare, nel caso di opera realizzata prevalentemente con fondi pubblici, la normativa comunitaria, nazionale e regionale in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni e servizi.
4. La Giunta Regionale individua, con proprio provvedimento, ulteriori procedure e modalità attuative regolanti il rapporto con il contraente generale, relative in particolare a:
a) verifica dell'assolvimento degli obblighi del contraente;
b) possibilità di affidamento in gestione dell'opera;
c) termini temporali della concessione, anche superiori a quelli stabiliti dalla disciplina nazionale.
Titolo XIII - Disposizioni finali e transitorie
1. Al fine di consentire la corretta applicazione della presente legge, la stessa è pubblicata in un unico Bollettino Ufficiale della Regione Veneto congiuntamente ai provvedimenti attuativi previsti.
Art. 69 - Disposizioni abrogative
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, con l'esclusione del titolo VI recante norme per la costruzione in zone classificate sismiche (articoli 60, 61, 62, 63, 64) nonché dell'articolo 23, limitatamente ai commi primo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo e dell'articolo 26;
b) la legge regionale 16 luglio 1976, n. 30;
c) la legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, articolo 77, limitatamente ai commi quarto, quinto e sesto;
2. La legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 "Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità" è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità).
Art. 70 - Disciplina transitoria
1. La presente legge si applica ai lavori pubblici di interesse regionale, come definiti all'articolo 2, il cui bando di gara è pubblicato, o le cui procedure di affidamento dei lavori o dei servizi sono avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di lavori pubblici e di espropriazione per pubblica utilità.
3. La competenza della Province in materia di espropri, come attribuita dalla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, permane in relazione alle pratiche per le quali, alla data di cui all'articolo 71, comma 2, sia stato effettuato il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, delle indennità provvisorie di esproprio, ovvero sia stato effettuato il pagamento diretto delle indennità accettate.
1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni successivi alla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
2. L'articolo 23, commi 1, 2 e 3 e il Titolo XI (articoli 57-64) entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità).
1. Alle spese per compensi di cui all'art. 21, per gli esercizi 2002-2004, si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel bilancio per l'esercizio 2002 e pluriennale 2002-2004 all'u.p.b. U0023 "Spese generali di funzionamento".
2. Alle spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali ai sensi dell'art. 58, comma 1, si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio per l'esercizio 2002 e pluriennale 2002-2004 all'u.p.b. U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli Enti Locali".
3. Agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati complessivamente in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2001, 2002 e 2003, si fa fronte mediante prelevamento di euro 1.000.000,00 dall'u.p.b. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 9, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2002 e di sola competenza per gli esercizi 2003 e 2004.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002 e nel bilancio pluriennale 2002-2004 è iscritta l'u.p.b. U0214 "Attività a supporto della progettazione e qualificazione in materia di lavori pubblici", da allocarsi nella funzione obiettivo F0028, Area omogenea A0067, con lo stanziamento di euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa, quanto all'esercizio 2002, e di sola competenza per gli esercizi 2003 e 2004, per far fronte alle spese di cui agli articoli 11, 12 comma 4, 40 comma 1, 43 comma 1 e 51 comma 9.
5. Per gli esercizi successivi lo stanziamento dell'u.p.b. U0214 di cui al precedente comma 4 è determinato con legge di bilancio, sulla base delle quantificazioni di spese che hanno determinato la copertura per l'esercizio 2002.