Legge Regione Veneto 11 novembre 2003 n. 27
(B.U.R. 11 novembre 2003 n. 106)
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Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche. (Testo come modificato dalla Legge n. 17 del 20 luglio 2007)
Indice
Capo
I
- Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Definizione di lavori pubblici di interesse regionale
Capo II - Programmazione dei lavori pubblici
Art. 3 - Principi generali della programmazione e della realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale
Art. 4 - Strumenti di programmazione dei lavori pubblici
Art. 5 - Studi di fattibilità
Art. 6 - Responsabile del procedimento
Capo III - Progettazione dei lavori pubblici di interesse regionale
Art. 7 - Approvazione del progetto preliminare in assenza di copertura
di spesa
Art. 8 - Affidamento dei servizi relativi all'architettura e
all'ingegneria
Art. 9 - Forme di pubblicità e bandi tipo
Art. 10 - Verifica e validazione del progetto
Art. 11 - Qualificazione della committenza
Art. 12 - Provvedimenti della Giunta regionale per la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale
Capo IV - Organi consultivi
Art. 13 - Commissione tecnica regionale lavori pubblici -
Composizione
Art. 14 - Commissione tecnica regionale lavori pubblici - Competenze
Art. 15 - Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici – Composizione
Art. 16 - Commissione tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici – Competenze
Art. 17 - Efficacia del parere
Art. 18 - Attribuzioni di specifiche competenze ai dirigenti delle strutture regionali decentrate lavori pubblici.
Art. 19 - Costituzione e funzionamento della Commissione tecnica regionale lavori pubblici e della Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici
Art. 20 - Incompatibilità
Art. 21 - Compensi ai commissari
Capo V - Approvazione dei progetti di lavori pubblici di interesse regionale
Art. 22 - Conferenza di servizi
Art. 23 - Approvazione di progetti di lavori pubblici di interesse regionale relativi ad opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale regionale o provinciale
Art. 24 - Localizzazione delle opere pubbliche in difformità
dagli strumenti urbanistici e territoriali.
Art. 25 - Approvazione dei progetti ed utilizzo delle opere pubbliche
Capo VI - Qualificazione delle imprese -
Modalità di esecuzione dei lavori
Art. 26 - Qualificazione delle imprese
Art. 27 - Appalti e concessioni
Art. 28 - Forme di pubblicità
Art. 29 - Lavori in economia
Art. 30 - Garanzie
Art. 31 - Affidamento e criteri di aggiudicazione dei lavori
Art. 31 bis - Offerte anomale.
Art. 31 ter - Comitati provinciali per la valutazione
della congruità delle offerte.
Art. 32 - Licitazione privata semplificata
Art. 33 - Procedura negoziata
Art. 33 bis - Sponsorizzazione di lavori pubblici di
interesse regionale.
Art. 34 - Contratti e capitolati
Art. 35 - Ulteriore garanzia contrattuale
Art. 36 - Contabilità dei lavori e documenti contabili
Art. 37 - Varianti in corso d’opera
Art. 38 - Subappalti
Art. 39 - Interessi per ritardato pagamento
Art. 40 - Avviso ai creditori
Art. 41 - Disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori
Art. 42 - Disposizioni in materia di sicurezza
Art. 43 -
Disposizioni in materia di contenzioso
Capo VII - Finanza di progetto
Art. 44 - Procedure di realizzazione
Art. 45 - Competenze del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV).
Art. 46 - Misure incentivanti
Capo VII bis - Leasing immobiliare
Art. 46 bis - Procedure di realizzazione
Capo VIII - Collaudi
Art. 47 - Elenco regionale dei collaudatori
Art. 48 - Nomina dei collaudatori
Art. 49 - Modalità e termini
Capo IX - Intervento finanziario della
regione
Art. 50 - Oggetto e caratteristiche dell’intervento regionale
Art. 51 - Spese ammissibili a contributo
Art. 52 - Requisiti di ammissibilità a contributo
Art. 53 - Modalità dell’intervento regionale
Art. 54 -
Erogazione dei contributi, verifica e monitoraggio degli interventi
Capo X -
Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi
Art. 55 - Istituzione dell'Osservatorio regionale
Art. 56 - Compiti dell’Osservatorio regionale
Art. 57 - Commissione regionale degli appalti.
Art. 58 - Compiti della Commissione regionale degli appalti
Art. 59 - Comunicazioni all’Osservatorio regionale
Capo XI - Interventi strategici di interesse regionale
Art. 60 - Definizione di interventi strategici di interesse regionale
Art. 61 - Procedure di approvazione dei progetti di interventi strategici di interesse regionale
Art. 62 - Realizzazione affidata al contraente generale o concessionario
Art. 63 - Accordo quadro (abrogato)
Art. 64 - Dialogo competitivo (abrogato)
Capo XII - Norme per le costruzioni in zone classificate sismiche
Art. 65 - Individuazione delle zone classificate sismiche
Art. 66 - Procedure per la realizzazione degli interventi
Art. 67 - Commissione sismica regionale
CApo XIII - Disposizioni finali e
transitorie
Art. 68 - Incarichi per la redazione dei provvedimenti attuativi
Art. 69 - Norme di attuazione
Art. 70 - Disposizioni transitorie in materia di espropriazione
Art. 70 bis - Verifica preventiva dell’interesse archeologico per i lavori
pubblici di competenza regionale
Art. 71 - Disposizioni transitorie in materia di Organi consultivi
Art. 72 - Ulteriori disposizioni transitorie
Art. 73 - Abrogazione di disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
Art. 74 - Abrogazioni
Art. 75 - Entrata in vigore
Art. 76 - Norma finanziaria
Capo I - Disposizioni generali
1. La Regione del Veneto, nell’esercizio della competenza legislativa di cui all’articolo 117, quarto comma della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, detta la disciplina generale delle procedure di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudazione dei lavori pubblici di interesse regionale.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di lavori pubblici.
3. La presente legge persegue la promozione della qualità delle opere pubbliche anche attraverso gli istituti della semplificazione amministrativa e comunque assicurando l’omogeneità, la trasparenza e la tempestività dei procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione di opere pubbliche.
4. Per le finalità di cui al comma 3, la Regione del Veneto promuove:
a) la programmazione dei lavori pubblici;
b) la qualità dei progetti di opere pubbliche, la paritaria e libera concorrenza fra le imprese e la tutela dei lavoratori dipendenti dalle stesse, con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro e all’osservanza delle norme in materia assicurativa, previdenziale e contrattuale;
c) la qualificazione e l’adeguatezza delle amministrazioni aggiudicatrici;
d) l’adozione da parte della Giunta regionale di norme esecutive della presente legge attraverso regolamenti di attuazione ed altri provvedimenti amministrativi.
Art. 2 - Definizione di lavori pubblici di interesse regionale
1. Sono lavori pubblici di
interesse regionale quelli da realizzarsi nel territorio regionale, di
competenza delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 2,
con esclusione dei lavori pubblici
programmati, approvati ed affidati dalle amministrazioni statali e di quelli
concernenti le infrastrutture strategiche, gli insediamenti
produttivi strategici e le infrastrutture strategiche private di preminente
interesse nazionale individuati a mezzo del programma di cui al comma 1
dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri
interventi per il rilancio delle attività produttive”.
2. I lavori pubblici di interesse regionale si distinguono nelle seguenti
categorie:
a) lavori pubblici di competenza regionale, la cui programmazione, approvazione
ed affidamento spetta ad uno dei seguenti soggetti:
1) alla Regione, attraverso le strutture regionali specificamente interessate;
2) alle unità locali socio-sanitarie, alle
aziende ospedaliere, ai soggetti gestori delle residenze sanitarie assistenziali
per anziani e disabili (RSA), limitatamente ai lavori pubblici da realizzare per
dette RSA;
3) a enti dipendenti
dalla Regione;
4) (abrogato)
5) ai consorzi di bonifica e alle aziende
territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), qualora realizzino opere
fruenti, in tutto o in parte, di contributo regionale, statale o comunitario.
Alle ATER non si applicano le disposizioni dell’articolo 25 della presente
legge;
b) lavori pubblici di
competenza di altri soggetti pubblici diversi da quelli di cui alla lett. a), la
cui programmazione, approvazione ed affidamento spetti ad uno dei seguenti
soggetti:
1) agli enti locali;
2) agli altri enti pubblici, compresi quelli economici;
3) agli organismi di diritto pubblico;
4) ai soggetti di cui all’articolo 32,
comma 1, lettere b), c), f), e g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
c) i lavori realizzati da privati e
assistiti almeno con il venti per cento dal contributo finanziario dei soggetti
di cui alle lettere a) e b). Le disposizioni di cui alla presente legge si
applicano ai predetti lavori limitatamente agli articoli 41, 42, 50, 51, 52, 53,
54, 65, 66 e 67;
d) i lavori realizzati
da privati e strumentali alle attività esercitate sul mercato a prezzi o tariffe
amministrati, contrattati, predeterminati nonché i lavori realizzati da società
di capitali a partecipazione pubblica della Regione.
d bis) lavori di
competenza delle autorità d’ambito di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000,
n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e lavori affidati dai
soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato previsti dalla legge regionale 27
marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del
servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali,
in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, in relazione ai quali la
programmazione ed approvazione dei progetti preliminari e definitivi spetta alle
autorità d’ambito territoriale ottimale individuate dalla legge medesima;
d ter) i lavori
realizzati dai privati in attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e
privati previsti dall’articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio” e successive modifiche e integrazioni; ai
predetti lavori si applicano le disposizioni in materia di progettazione e
direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di cui alla presente legge e
alla vigente normativa statale.
3. Sono altresì lavori
pubblici di competenza regionale quelli dichiarati tali con legge regionale o
con provvedimento della Giunta regionale, nonché i lavori pubblici di cui
all’articolo 60, comma 2, una volta inclusi nel programma triennale di cui
all’articolo 4 in quanto ritenuti strategici ai fini della modernizzazione e
dello sviluppo della Regione.”.
Capo II - Programmazione dei lavori pubblici
1. Le attività di programmazione e realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale si conformano ai principi di sussidiarietà, partenariato, concertazione fra la Regione e gli altri soggetti pubblici o privati competenti in materia e, con riguardo specifico alla fase della realizzazione, al criterio di valutazione del corretto esercizio delle funzioni decisionali nonché di monitoraggio delle diverse iniziative assunte.”.
Art. 4 - Strumenti di programmazione dei lavori pubblici.
1. Entro il 30 settembre di
ogni anno, la Giunta regionale adotta, per i lavori pubblici di competenza
regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1), di singolo importo superiore a 100.000,00
euro, il programma triennale (Programma triennale) e i suoi aggiornamenti
annuali, nonché l’elenco dei lavori da realizzare nel corso dell’anno successivo
(Elenco annuale dei lavori). Il Programma triennale e l’Elenco annuale dei
lavori sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di
lavori pubblici, su proposta dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera a), numero 1.
1 bis. I soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5), trasmettono il proprio programma ed
elenco annuale dei lavori pubblici alla Giunta regionale che ne prende atto con
apposito provvedimento.
2. Il provvedimento di
Giunta di adozione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
l’Elenco annuale dei lavori sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto; dalla data della pubblicazione i soggetti interessati
possono presentare le proprie osservazioni alla Giunta regionale che si esprime
rispetto a queste nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione stessa. Il
Programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l’Elenco dei lavori sono
approvati dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale di
previsione.
3. Successive modifiche, tanto al Programma triennale quanto all’Elenco annuale
dei lavori, possono essere approvate dalla Giunta regionale con proprio
provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, conseguentemente a
finanziamenti pubblici non accertati al momento dell’approvazione di tali atti
da parte del Consiglio regionale.
4. Possono essere sempre realizzati interventi, anche non inclusi nel Programma
triennale e nell’Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o
calamitosi.
5. Non costituiscono modifiche all’Elenco annuale dei lavori, le variazioni ai
lavori programmati contenute entro una percentuale del venti per cento
dell’importo complessivo di ciascun settore del Programma triennale.
6. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) che, ai sensi
del decreto legislativo n. 163/2006,
sono tenuti alla programmazione triennale dei lavori pubblici di propria
competenza approvano le necessarie modifiche al proprio Programma triennale ed
all’Elenco annuale dei lavori, in conseguenza di finanziamenti pubblici non
accertati al momento dell’approvazione di tali atti da parte dell’organo a ciò
competente e realizzano interventi, anche non inclusi nel proprio Programma
triennale e nell’Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o
calamitosi.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti di cui al
comma 6.
8. Il Programma triennale delle opere di competenza regionale è redatto in
conformità alle linee di indirizzo del piano di attuazione e spesa, previsto
dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , “Nuove norme sulla
programmazione”.
9. Gli strumenti di programmazione dei lavori pubblici di competenza regionale
e, ove siano previsti dal decreto
legislativo n. 163/2006, per gli altri lavori pubblici di interesse
regionale, sono predisposti sulla base degli studi di fattibilità di cui
all’articolo 5.”
Art. 5 - Studi di fattibilità.
1. Gli studi di fattibilità sono elaborati tecnici di natura interdisciplinare finalizzati ad individuare una o più soluzioni ottimali in relazione ai bisogni da soddisfare e a definire i riferimenti e i vincoli ai quali debbono uniformarsi le proposte progettuali; essi devono comprendere una relazione indicante le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie, e un’analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, paesaggistiche, socio-economiche, amministrative e di sostenibilità ambientale. Nello studio di fattibilità, basato sul confronto tra più soluzioni, è verificata anche la possibilità di realizzare i lavori mediante l’utilizzo di risorse private.
2. Per lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, gli studi di fattibilità sostituiscono il documento preliminare alla progettazione previsto dalle disposizioni regolamentari statali.
3. Per lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro, gli studi di fattibilità includono il documento preliminare alla progettazione.
Art. 6 - Responsabile del procedimento
1. La nomina del responsabile
del procedimento relativo ad ogni singolo intervento previsto dal Programma
triennale, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione è
obbligatoria anche nel caso di contratti misti di lavori pubblici e forniture.
2. Per le opere di particolare rilevanza tecnico-economica e per esigenze
organizzative dell’amministrazione aggiudicatrice, può essere individuato un
responsabile del procedimento per ciascuna delle tre fasi della progettazione,
dell’affidamento e della esecuzione dei lavori; in tal caso è nominato un
coordinatore unico dell’intervento le cui funzioni sono specificate con apposito
provvedimento di Giunta regionale.(Delibera
Giunta Regionale Veneto n. 1033 del 18 marzo 2005)
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto alle
attività del responsabile del procedimento, a professionisti singoli o associati
o alle società di professionisti ovvero alle società di ingegneria, aventi le
necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
4. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute altresì a nominare, su motivato
giudizio del responsabile unico del procedimento, ovvero qualora la buona
esecuzione dei lavori dipenda in maniera determinante dagli aspetti geologici,
un geologo responsabile dei lavori geologici previsti.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano a proprio carico apposita polizza
assicurativa a copertura dei rischi connessi all’esercizio delle funzioni
proprie del responsabile del procedimento dipendente dell’amministrazione
aggiudicatrice medesima.
6. L’amministrazione aggiudicatrice può nominare responsabile unico del
procedimento un professionista esterno ovvero un dipendente di altra
amministrazione, con l’obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui
al comma 5, qualora le professionalità interne siano insufficienti in rapporto
ai lavori programmati o vi sia assenza della competente struttura tecnica o
ancora nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
6 bis. Agli
affidamenti di cui ai commi 3, 4 e 6, se di importo inferiore alla soglia
comunitaria, si applicano i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità
previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2.”.
Capo III - Progettazione dei lavori pubblici di interesse regionale
Art. 7 - Approvazione del progetto preliminare in assenza di copertura di spesa
1. Al fine di consentire l’accesso ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 a forme di finanziamento pubblico per un intervento di lavori pubblici, l’approvazione del progetto preliminare di un intervento è consentita anche in assenza della necessaria copertura di spesa nonché dell’inclusione dell’intervento medesimo nell'atto di programmazione triennale e nell’elenco annuale dei lavori pubblici.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 la realizzazione dell’intervento è comunque subordinata alla successiva inclusione del medesimo nell'atto di programmazione triennale e nell’elenco annuale dei lavori pubblici
Art. 8 - Affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria
1. I servizi attinenti
all’architettura ed all’ingegneria, anche integrata, e gli altri servizi tecnici
concernenti la redazione degli studi di fattibilità e del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione ed alla esecuzione dei lavori, di importo complessivo inferiore
alla soglia comunitaria, possono essere affidati dalle amministrazioni
aggiudicatrici dei lavori pubblici, con provvedimento motivato,
a soggetti qualificati a termini di legge, in
relazione alle specifiche tecniche del progetto da affidare, nel rispetto dei
criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall’articolo
9, commi 1 e 2.
2. Gli incarichi di progettazione per importi superiori alla soglia comunitaria
sono regolamentati dalla normativa statale, di cui al
decreto legislativo n. 163/2006.
3. I soggetti affidatari dell’incarico, singoli o associati, devono risultare in
possesso dei requisiti necessari per l’espletamento dello stesso, con
riferimento agli aspetti specialistici relativi all’incarico.
4. Il progettista esterno incaricato deve munirsi di una polizza assicurativa
che garantisca l’amministrazione aggiudicatrice contro i danni diretti derivanti
da errata progettazione.
5. Il massimale di assicurazione non può essere inferiore al dieci per cento del
valore dei lavori progettati né superiore al venti per cento ed è ridotto del
cinquanta per cento in caso di professionisti certificati UNI EN ISO 9001. La
garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile
professionale.
6. L’assicurazione di cui al comma 4, nel caso di progettista dipendente
dell’amministrazione aggiudicatrice, è interamente a carico della medesima.
7. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via
prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee.”.
Art. 9 - Forme di pubblicità e bandi tipo
1. I servizi di cui
all’articolo 8, comportanti un compenso compreso fra 40.000,00 euro e la soglia
comunitaria, sono affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Con provvedimento della
Giunta regionale sono stabiliti i criteri di affidamento degli incarichi e
individuate misure idonee di pubblicità preventiva e successiva.
2. Per gli
incarichi comportanti un compenso inferiore a 40.000,00 euro l’onere di
pubblicità è assolto mediante l’esposizione del provvedimento di incarico
all’albo della stazione appaltante e la successiva trasmissione del medesimo
all’Osservatorio regionale degli appalti di cui al Capo X, per darne
pubblicazione su apposito sito Internet.(Delibera
Giunta Regionale Veneto n. 2119 del 2 agosto 2005)
3. Con proprio
provvedimento la Giunta regionale approva schemi di bando e di convenzione per
l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 8.
4. Gli schemi di bando e di convenzione di cui al comma 3 si applicano ai lavori
pubblici di competenza regionale e, al fine di favorire comportamenti omogenei
da parte delle stazioni appaltanti operanti nel territorio regionale,
costituiscono per le stesse riferimento obbligatorio. Eventuali variazioni
rispetto a detti schemi devono essere motivate dalle medesime stazioni
appaltanti.”.
Art. 10 - Verifica e validazione del progetto
1. La verifica e la
validazione del progetto sono effettuate dal responsabile del procedimento, che
si avvale degli uffici tecnici, secondo le modalità previste dalla normativa
statale.
2. La verifica e la validazione possono essere attribuite anche ad organismi di
controllo accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI-CEI-EN
45000, nonché ad altri soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione,
individuati dalla stazione appaltante,
qualora l’importo dell’incarico sia inferiore alla soglia comunitaria,
nel rispetto dei criteri di affidamento e
delle condizioni di pubblicità previsti dall’ articolo 9, commi 1 e 2.
3. Per i lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il
profilo tecnologico, la validazione del progetto deve dare atto, certificandola,
che la progettazione è stata effettuata mediante l’impiego della tecnica
dell’analisi del valore.”.
Art. 11 - Qualificazione della committenza
1. Al fine di conseguire la qualificazione e l’adeguamento delle strutture regionali e di quelle degli enti locali competenti in materia di lavori pubblici, la Giunta regionale destina risorse per:
(Delibera
Giunta Regionale Veneto n. 2114 del 7 luglio 2007)
a) il conseguimento della certificazione di qualità da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) le attività connesse alla progettazione quali: indagini preliminari, redazione di studi di fattibilità, rilievi in genere, indagini geologiche, progettazioni preliminari, espletamento di appalti di servizi, procedure concorsuali di idee e di progettazione, elaborazione di progetti da inserire nella programmazione triennale in relazione ad opere di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, urbanistico e ambientale, storico artistico e conservativo, nonché tecnologico;
c) la costituzione di uffici tecnici fra enti locali, nelle forme associative o consortili previste dalla legge con lo scopo di favorire prioritariamente la redazione di studi di fattibilità, l’espletamento di attività di controllo della progettazione e dell'esecuzione di lavori nonché per la gestione delle procedure espropriative;
d) le attività informative e di formazione professionale in materia di lavori pubblici con acquisizione delle attrezzature necessarie. Le amministrazioni aggiudicatrici dispongono la partecipazione del personale degli uffici tecnici ad attività di aggiornamento con cadenza almeno annuale.
1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, determina i contenuti minimi dei livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori pubblici di interesse regionale e definisce gli indirizzi tecnici ed operativi inerenti alla realizzazione dei medesimi, con riguardo a particolari esigenze funzionali, tecnologiche ed ambientali, ad integrazione della normativa tecnica statale in materia di edilizia civile, difesa del suolo ed infrastrutture.
2. La Giunta regionale approva e aggiorna periodicamente i prezziari dei lavori pubblici di interesse regionale nonché i parametri per l’incidenza minima ed il costo unitario della manodopera per ogni singola categoria di intervento, da applicarsi ai lavori pubblici di competenza regionale e che costituiscono riferimento obbligatorio per tutti gli altri lavori pubblici di interesse regionale da realizzare nel territorio della Regione, talché eventuali scostamenti rispetto agli importi stabiliti nel prezziario devono essere adeguatamente motivati dall’amministrazione aggiudicatrice nel provvedimento di indizione della gara d’appalto.
(Delibera
Giunta Regionale Veneto n. 2347 del 9 agosto 2005)
3. Con provvedimento di Giunta regionale sono definiti i limiti e le modalità per la stipula, interamente a carico delle amministrazioni aggiudicatrici,
di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a
favore dei dipendenti incaricati delle attività di progettazione, direzione
lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza, responsabilità del
procedimento.
Capo IV - Organi Consultivi
Art. 13 - Commissione tecnica regionale lavori pubblici - Composizione
1. É istituita la Commissione
tecnica regionale Sezione lavori pubblici (CTR lavori pubblici) che è composta
dai seguenti membri:
a) l’assessore competente in materia di lavori pubblici, quale presidente;
b) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici;
c) sei esperti in materia di lavori
pubblici, di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal
Consiglio regionale per la durata della legislatura;
d) il dirigente della
struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;
e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di difesa del
suolo;
f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente;
h) il dirigente della struttura regionale competente in materia di
infrastrutture di trasporto;
i) il dirigente della struttura regionale competente in materia di geologia;
j) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura;
l) il dirigente della struttura regionale competente in materia forestale;
m) il dirigente della struttura regionale competente in materia di affari
legislativi;
n) il dirigente della struttura regionale decentrata competente per territorio
in materia di tutela idraulica;
o) un tecnico designato dall’Associazione dall’Unione delle Province del Veneto;
p) un tecnico designato dall’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, Veneto;
q) un funzionario delegato dell’Agenzia
regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto;
2. Il segretario
regionale competente in materia di lavori pubblici è vice presidente della CTR
lavori pubblici e, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal
dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici.
3. Qualora l’argomento oggetto dell’esame della CTR lavori pubblici interessi
un’area sottoposta a vincolo idrogeologico la CTR è integrata dal responsabile
della struttura regionale competente per territorio in materia idrogeologica o,
nei casi di cui all’articolo 20, comma 1 della legge regionale 14 settembre
1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 1994”, dal responsabile dell’ufficio comunale competente al
rilascio dell’autorizzazione.
4. Partecipano alla CTR lavori pubblici con voto consultivo:
a) il rappresentante legale del soggetto competente all’esecuzione dell’opera
pubblica oggetto di esame;
b) il sindaco competente per territorio, ovvero un assessore da questo delegato.
5. Qualora l’argomento all’esame della CTR lavori pubblici riguardi questioni di
particolare interesse o complessità, il presidente della CTR lavori pubblici può
invitare soggetti esterni all’amministrazione regionale o funzionari pubblici
esperti dell’argomento stesso.
6. Le funzioni di segretario della CTR lavori pubblici sono svolte da un
funzionario della struttura regionale competente in materia di lavori
pubblici.”.
Art. 14 - Commissione tecnica regionale lavori pubblici - Competenze
1. La CTR lavori pubblici
esprime parere:
a) su progetti definitivi di lavori pubblici di competenza regionale, di
tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento;
b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla
lettera a), qualora comportino un incremento dell’importo contrattuale maggiore
del venti per cento;
c) se richiesto dalla stazione appaltante
sulle controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti
aventi ad oggetto lavori pubblici di interesse regionale o riguardanti le
richieste di compenso, qualora non sia intervenuto un accordo bonario fra le
parti;
d) sugli atti di gestione tecnico - amministrativa relativi a progetti di
competenza regionale sui quali ha già espresso parere;
e) su argomenti rispetto ai quali sia richiesto il parere della CTR lavori
pubblici da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale;
f) nei casi previsti dalla specifica legislazione regionale.”.
Art. 15 - Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici – Composizione
1. Presso ogni struttura
regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici individuata in
apposito provvedimento della Giunta regionale è istituita la Commissione tecnica
regionale decentrata lavori pubblici (CTRD lavori pubblici).
2. La CTRD lavori pubblici è composta dai seguenti membri:
a) il dirigente della struttura regionale competente, con funzioni di
presidente;
b) un tecnico laureato della struttura regionale decentrata competente;
c) il responsabile della struttura tecnica per i lavori pubblici
dell’amministrazione provinciale competente per territorio;
d) un funzionario delegato dell’Agenzia
regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto
competente per territorio;
e) un tecnico laureato della struttura
regionale competente in materia forestale e di vincolo idrogeologico;
f) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di lavori
pubblici o difesa del suolo;
g) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di
urbanistica;
h) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di
ambiente o geologia o ciclo dell’acqua.
3. In caso di impedimento, il presidente può essere sostituito dal soggetto di
cui al comma 2, lettera b).
4. Il presidente della CTRD lavori pubblici può invitare, con voto consultivo:
a) il rappresentante legale del soggetto competente all’esecuzione dell’opera
pubblica o un suo delegato;
b) il sindaco competente per territorio ovvero un assessore da questi delegato.
5. Per l’esame di particolari questioni inerenti l’argomento da trattare in CTRD
lavori pubblici, possono essere altresì invitati, senza diritto di voto,
soggetti esterni all’amministrazione regionale o funzionari pubblici esperti in
relazione all’argomento trattato.
6. Funge da segretario un funzionario della struttura decentrata competente
nominato dal presidente della CTRD lavori pubblici.”.
Art. 16 - Commissione tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici – Competenze
1. La CTRD lavori pubblici esprime parere:
a) su progetti definitivi di lavori pubblici di competenza regionale, di tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a);
b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lett. a), qualora comportino un incremento dell’importo contrattuale maggiore del venti per cento;
c) sugli atti di gestione tecnico - amministrativa relativi a progetti di competenza regionale sui quali ha già espresso parere;
d) su questioni attinenti lavori di competenza regionale, di qualsiasi importo e tipologia, su richiesta del responsabile del procedimento;
e) su argomenti per i quali sia fatta richiesta da parte della Giunta regionale;
f) negli ulteriori casi previsti dalla legislazione regionale vigente.
Art. 17 - Efficacia del parere
1. Il voto degli organi
consultivi di cui al presente Capo sostituisce ogni altro parere di competenza
di strutture regionali, ivi inclusa la valutazione di incidenza di cui al DPR 8
settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche”, fatto salvo quanto disposto dalla legislazione
regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.
2. Le strutture regionali competenti al
rilascio di nullaosta, autorizzazioni o pareri comunque denominati, esprimono le
proprie determinazioni in seno agli organi consultivi attraverso i funzionari
che le rappresentano, senza necessità di acquisire preventivamente ulteriori
pareri.”.
1. Il dirigente della
struttura regionale decentrata lavori pubblici competente per territorio:
a) adotta i provvedimenti amministrativi di cui al Titolo I e II del Testo Unico
11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni concernente le
acque ed impianti elettrici, acquisito, ove necessario, il parere di
compatibilità ambientale di cui all’articolo 19 della legge regionale 26 marzo
1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di
impatto ambientale” e successive modifiche e integrazioni;
b) svolge tutte le ulteriori funzioni già attribuite dalla vigente normativa ai
dirigenti degli uffici regionali del Genio civile.
2. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono adottati acquisito il
parere della struttura regionale competente in materia di energia, nel caso
riguardino strutture ed impianti per la produzione, trasformazione e trasporto
di fonti energetiche.”.
1.
La CTR lavori pubblici è costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
2. La CTRD lavori pubblici è costituita con decreto del segretario regionale
competente in materia di lavori pubblici.
3. Salvo per i soggetti di cui alla lettera c), comma 1 dell’articolo 13, i
componenti della CTR lavori pubblici e della CTRD lavori pubblici possono essere
sostituiti, di volta in volta, da funzionari a tal fine delegati.
4. Per la validità delle sedute della CTR lavori pubblici e della CTRD lavori
pubblici è necessaria la presenza almeno della metà dei componenti. Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi e, in
caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Con proprio regolamento la Giunta regionale disciplina il funzionamento degli
organi consultivi di cui al presente Capo.
(Delibera
Giunta Regionale Veneto n. 1031 del 18 marzo 2005)
1. Non possono essere componenti degli organi consultivi di cui al presente Capo coloro i quali, in proprio o come amministratori o come soci di enti e società, abbiano convenzioni con la Regione o con altri enti per servizi, forniture o lavori alla cui spesa concorra l'amministrazione regionale.
Art. 21 - Compensi ai Commissari
1. Ai componenti degli organi consultivi di cui al presente Capo è corrisposto, qualora spettante ai sensi della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione”, un gettone di presenza per ogni seduta.
Capo V - Approvazione dei progetti di lavori pubblici di interesse regionale
Art. 22 - Conferenza di servizi
1. Qualora per i lavori
pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 2 si ricorra al procedimento
della conferenza di servizi, si applicano
le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e
successive modifiche ed integrazioni,
salvo per quanto diversamente disposto dalla presente legge.
2. Quando l’amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla
osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, per l’approvazione
dei progetti di lavori pubblici di cui all’articolo 2, può indire la conferenza
di servizi.
3. Qualora il responsabile del procedimento convochi la conferenza di servizi
per l’approvazione dei lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
a), ai fini dell’assunzione del provvedimento finale, conforme alla
determinazione conclusiva della conferenza, devono essere acquisiti i pareri
degli organi tecnici consultivi regionali competenti previsti dalla normativa
vigente.
4. Nella conferenza di
servizi convocata per i lavori pubblici di
interesse ma non di competenza regionale, il rappresentante
legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà della Regione è designato
dal segretario generale della programmazione e si pronuncia in conferenza dopo
aver sentito i responsabili delle strutture regionali interessate, che si
esprimono senza necessità di acquisire i pareri di organi consultivi regionali
previsti dalla normativa vigente.
5. Con regolamento sono individuate le forme di pubblicità relative ai
procedimenti in conferenza di servizi per lavori pubblici di interesse
regionale, nonché agli atti da cui risultano le determinazioni conclusive per i
progetti degli stessi.
6. Il concessionario, ovvero la società di progetto prevista dalla vigente
normativa statale possono essere invitati dal responsabile del procedimento ad
illustrare il progetto in conferenza di servizi.”.
1. Per l’approvazione di progetti di lavori pubblici di interesse regionale soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale o provinciale, ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , ai fini dell’assunzione del giudizio di VIA e dell’approvazione del progetto definitivo si applicano le sole procedure semplificate di cui agli articoli 23 e 25 della stessa legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 .
2. Ai fini di cui al comma 1 i termini procedurali definiti dalla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 sono ridotti alla metà.
1. L’approvazione da parte
del consiglio comunale del progetto preliminare o definitivo di opere pubbliche
non conformi agli strumenti urbanistici comunali costituisce adozione della
variante dello strumento urbanistico stesso. Se l’opera pubblica non è di
competenza del comune, l’atto di approvazione del progetto preliminare o
definitivo da parte dell’autorità competente è trasmesso al consiglio comunale
che può disporre l’adozione della corrispondente variante allo strumento
urbanistico.
2. Qualora, al fine della realizzazione
dell’opera pubblica, il consiglio comunale abbia deliberato l’adozione della
variante allo strumento urbanistico, la variante si intende approvata qualora
l’ente competente alla sua approvazione, ove diverso dal comune, non manifesti
il proprio motivato dissenso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
ricezione della deliberazione comunale e della documentazione completa ad essa
relativa. In tal caso il consiglio comunale, in una seduta successiva alla
scadenza del suddetto termine, dichiara efficace la propria deliberazione. Si
applicano in ogni caso le procedure di deposito e pubblicazione previste dalla
vigente normativa in materia di urbanistica.
2 bis. Il
consiglio comunale può motivatamente approvare o autorizzare, su aree destinate
a servizi pubblici, opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle
previste nello strumento urbanistico comunale. Il provvedimento costituisce
variante allo strumento urbanistico medesimo, senza necessità di approvazione
superiore.
2 ter. I progetti
di lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), non conformi allo
strumento urbanistico comunale, possono in ogni caso essere approvati secondo le
disposizioni di cui all’articolo 25, comma 1, in deroga allo strumento
urbanistico medesimo, acquisito il parere favorevole del consiglio comunale da
rendersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora
il richiesto parere non sia favorevole o non sia reso nel termine previsto, il
Presidente della Regione può comunque disporre l’approvazione di quel progetto,
se ciò corrisponda a rilevante interesse pubblico regionale.
2 quater. Nelle
fattispecie di cui al comma 2 ter i provvedimenti di approvazione dei progetti
di lavori pubblici costituiscono, ove espressamente se ne dia atto, apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio. Si applicano in ogni caso le procedure di
cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.”.
3. Qualora la
realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale richieda l’azione
integrata di una pluralità di amministrazioni pubbliche, in quanto difforme
tanto rispetto alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali quanto ai
piani territoriali operanti nella Regione, compresi i piani di tutela delle aree
naturali protette, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o
il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera, anche
su richiesta di uno o più soggetti interessati, può promuovere tra gli enti a
diverso titolo competenti la procedura dell’accordo di programma di cui
all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dalla cui conclusione
conseguono le varianti degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali
necessarie ai fini dell’approvazione dei progetti dei lavori pubblici stessi;
qualora la difformità interessi gli strumenti della pianificazione territoriale
regionale, il consenso del Presidente della Regione all’accordo di programma è
subordinato all’acquisizione del parere favorevole del Consiglio.
Art. 25 - Approvazione dei progetti ed utilizzo delle opere pubbliche
1. L’approvazione del
progetto definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici di competenza regionale,
purché realizzati con risorse totalmente o parzialmente a carico del bilancio
regionale, spetta al dirigente della struttura regionale competente per materia,
salvi i casi in cui la relativa competenza sia attribuita alla Giunta regionale
da specifiche disposizioni di legge, acquisito, ove necessario, il parere
dell’organo tecnico consultivo regionale competente nonché la determinazione
conclusiva favorevole della conferenza dei servizi, quando convocata.
2. L’approvazione
dei progetti di cui al comma 1, ovvero l’approvazione dei progetti disposta dai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), costituisce
titolo abilitativo sotto il profilo edilizio, urbanistico, e
paesaggistico-ambientale per la realizzazione dell’opera, ferma restante la
necessità di acquisizione preventiva dei pareri previsti dalle specifiche
disposizioni di legge.
3. Fatte salve le
disposizioni di cui all’articolo 24, l’approvazione dei progetti di cui ai commi
1 e 2 è subordinata, con esclusione dei lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione, all’accertamento della conformità del progetto agli strumenti
urbanistici, attestata dal comune interessato.
3 bis. Possono
essere approvati progetti di lavori pubblici di competenza regionale riguardanti
opere che, ancorché non espressamente previste dallo strumento urbanistico
comunale, sono compatibili con lo stesso, in quanto:
a) non precludano
l’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico comunale;
b) non siano in
contrasto con le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico.
3 ter. Nei casi di
cui al comma 3 bis il provvedimento di approvazione dei progetti di lavori
pubblici di competenza regionale costituisce, ove espressamente se ne dia atto,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Si applicano in ogni caso le
procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del DPR n. 327 del
2001.
4. L’agibilità delle
opere pubbliche d'interesse regionale è attestata dal responsabile del
procedimento acquisito il parere dell’organo di collaudo, qualora previsto,
ovvero il parere del direttore dei lavori.”.
Capo VI - Qualificazione delle imprese - Modalità di esecuzione dei lavori
Art. 26 - Qualificazione delle imprese
1. Con regolamento è
istituito il sistema regionale di qualificazione dei soggetti che eseguono i
lavori pubblici di interesse regionale di cui all’articolo
2 nonché dei
consorzi di cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909,
n. 422 “Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici”
e successive modificazioni. , comma 2.
2. Al fine di promuovere e favorire l'aggregazione tra le imprese, con
regolamento sono individuate forme di incentivazione per la costituzione e la
partecipazione alle gare di consorzi stabili dei consorzi di natura ed origine
della piccola impresa artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443
“Legge Quadro per l’Artigianato” e successive modificazioni e della legge
regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’Artigianato”.
In ogni caso detti consorzi
partecipano alla gara senza l’obbligo di prestare la cauzione provvisoria di cui
all’articolo 30, comma 1, della presente legge.”.
Art. 27 - Appalti e concessioni
1. I contratti di appalto di
lavori pubblici di cui alla presente legge sono affidati secondo una delle
seguenti procedure di scelta del contraente:
a) asta pubblica;
b) licitazione privata, anche semplificata;
c) trattativa privata;
d) appalto - concorso.
2. L’affidamento di lavori pubblici mediante appalto concorso ha luogo senza
necessità di acquisire pareri di organi statali.
3. Il contratto di concessione di lavori pubblici è affidato mediante
licitazione privata e l’aggiudicazione ha luogo secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Il concorrente può, se previsto dal bando,
proporre modifiche al progetto preliminare dirette a migliorare gli aspetti
funzionali, singoli elementi tecnologici o componenti del progetto che non
comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel
progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e
le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
4. L’amministrazione concedente può, in sede di gara, stabilire un prezzo a
favore del concessionario.
5. La Giunta regionale, al fine di semplificare e uniformare le procedure di
aggiudicazione, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative nel
territorio regionale, con proprio provvedimento approva schemi di bando di gara
corredati da modulistica diretta a facilitare la partecipazione alle gare delle
imprese concorrenti, nonché da disposizioni di indirizzo e coordinamento
dell'azione delle amministrazioni aggiudicatrici.
6. Gli schemi di bando di gara si applicano ai lavori pubblici di competenza
regionale e costituiscono riferimento obbligatorio per i lavori pubblici di
interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b).
7. I soggetti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale, di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera b), possono avvalersi degli uffici
dell’amministrazione regionale o delle amministrazioni provinciali, sulla base
di apposito disciplinare.”.
1. Per gli appalti dei lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati sul sito internet appositamente individuato dalla Giunta regionale e, per estratto, sul almeno due quotidiani regionali a maggior diffusione.
2. Se l’importo dei lavori a base d’asta è inferiore a 500.000,00 euro, la pubblicazione è effettuata nell’albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante, nonché sul sito Internet di cui al comma 1.
1. I lavori pubblici di
interesse regionale possono essere eseguiti in economia con il sistema
dell'amministrazione diretta, per importi pari o inferiori a 50.000,00 euro, o
per cottimi a mezzo di trattativa privata preceduta da gara informale, per
importi pari o inferiori a 200.000,00 euro.
Per i lavori di importo inferiore alla soglia
individuata dalla vigente normativa statale si può procedere ad affidamento
diretto.
2. É comunque fatto
salvo quanto disposto dalla legislazione regionale vigente in materia di opere
di natura forestale.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua i lavori che
possono essere realizzati in economia e le modalità semplificate per la
contabilizzazione e liquidazione degli stessi.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle aziende speciali di
cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni, e alle società a capitale pubblico prevalente o minoritario di
cui all’articolo 113 dello stesso decreto legislativo.”.
1. La cauzione provvisoria
prestata per l’affidamento e l’esecuzione di lavori pubblici di interesse
regionale dal soggetto aggiudicatario resta vincolata fino alla sottoscrizione
del contratto; le cauzioni provvisorie prestate dai soggetti non aggiudicatari
sono restituite alla conclusione della procedura di scelta del contraente.
2. La cauzione definitiva è costituita, a scelta dell’offerente, mediante una
delle garanzie fideiussorie di cui al comma 6.
3. Per i lavori pubblici di interesse regionale il cui valore sia di importo
inferiore alla soglia comunitaria, il valore della cauzione definitiva è pari al
dieci per cento dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con
ribasso d’asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per
cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
4. Per i lavori pubblici di interesse regionale il cui valore sia di importo
pari o superiore alla soglia comunitaria, il valore della cauzione definitiva è
pari al venti per cento dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per
cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
5. Il valore delle garanzie di cui ai commi 1 e 2 è ridotto del cinquanta per
cento per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 e del venticinque per cento per
le imprese in possesso della dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. Il
beneficio della riduzione correlato alla presenza di elementi significativi del
sistema qualità si applica per due anni dall'entrata in vigore della presente
legge.
6. Tanto la cauzione provvisoria quanto la cauzione definitiva sono costituite
oltre che in numerario
mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o
fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive
modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio
di garanzie. Conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 109 del 1994
la garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. L’inutile decorso del termine di quindici giorni di cui al comma 6 ne
comporta l’automatica segnalazione da parte della stazione appaltante
all’Osservatorio regionale degli appalti di cui al Capo X e la preclusione al
soggetto fideiussore inottemperante rispetto al termine stesso di offrire
garanzie per le ulteriori gare di affidamento di lavori pubblici di interesse
regionale per sei mesi dalla data della segnalazione stessa. A tal fine
l’Osservatorio regionale degli appalti provvede a pubblicare sull’apposito sito
internet l’elenco dei soggetti fideiussori inottemperanti.”.
(Delibera
Giunta Regionale Veneto n. 1324 del 7 giugno 2005)
Art. 31 - Affidamento e criteri di aggiudicazione dei lavori
1. L'aggiudicazione degli
appalti di lavori pubblici di interesse regionale è effettuata secondo uno dei
criteri che seguono:
a) prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;
b) offerta economicamente più vantaggiosa, in base ad una pluralità di elementi
di valutazione inerenti l'oggetto del contratto d'appalto, fra i quali la
qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e
funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione, l'economicità,
il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di
consegna o di esecuzione.
1 bis. In caso di
affidamento di appalti di lavori pubblici di interesse regionale e di servizi di
cui agli articoli 6, 8, 10 e 48 della legge con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, oltre alle categorie individuate dall’articolo
84, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, i commissari possono essere
scelti fra funzionari pubblici iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo
47 in relazione alla specifica professionalità.
2. A compensazione
totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del
contratto d'appalto, il bando di gara può prevedere a favore dell’appaltatore il
trasferimento della proprietà di beni immobili dell'amministrazione
aggiudicatrice e/o consentire all’appaltatore l’utilizzazione di materiale di
scavo recuperato dall’attività di realizzazione delle opere pubbliche.
3. Per l’affidamento degli appalti di lavori pubblici di interesse regionale di
importo inferiore alla soglia comunitaria mediante licitazione privata, il bando
di gara può disporre un numero minimo e un numero massimo di concorrenti da
invitare, comunque non inferiore a dieci e non superiore a trenta.
4. Per l’affidamento di appalti di lavori pubblici di interesse regionale
mediante licitazione privata le amministrazioni aggiudicatrici predispongono i
criteri per l’individuazione del numero di imprese da invitare, tenendo conto
della tipologia delle opere pubbliche da realizzare, delle caratteristiche
dimensionali e della specifica esperienza operativa delle imprese stesse.
5. Con regolamento sono definite le linee guida per la determinazione dei
criteri di cui al comma 4.”.
Art. 31 bis - Offerte anomale.
1.Nelle procedure aperte e
nelle procedure ristrette, ivi comprese quelle semplificate di cui all’articolo
32, in caso di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici di interesse
regionale con il criterio del prezzo più basso, di importo inferiore alla soglia
comunitaria, le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’articolo 86 del
decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, sono
sempre sottoposte a verifica di congruità in contraddittorio con l’interessato,
secondo i criteri e le procedure di cui agli articoli 87 e 88 del medesimo
decreto legislativo n. 163/2006, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e
dall’articolo 31 ter.
2. Le
giustificazioni sono fornite esclusivamente su richiesta della stazione
appaltante ai concorrenti le cui offerte sono individuate come anomale.
3. In sede di
verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 87 del decreto
legislativo n. 163/2006, per la valutazione delle giustificazioni le stazioni
appaltanti si avvalgono anche del prezziario regionale dei lavori pubblici e
dell’incidenza minima della manodopera per ogni singola categoria di lavoro, di
cui all’articolo 12, comma 2.
Art. 31 ter - Comitati provinciali per la valutazione della congruità delle offerte.
1. Per le finalità di cui
all’articolo 31 bis, presso le province sono istituiti i comitati per la
valutazione di congruità delle offerte con compiti di supporto alle stazioni
appaltanti che ne facciano richiesta per la verifica delle offerte anormalmente
basse.
2. I comitati di
cui al comma 1 sono nominati dalla provincia interessata nella seguente
composizione:
a) un funzionario
tecnico della provincia con funzioni di presidente;
b) un funzionario
tecnico designato dalla Giunta regionale;
c) due funzionari
tecnici comunali designati dall’associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI)
sezione del Veneto;
d) un esperto
nella materia dei lavori pubblici indicato dall’associazione nazionale dei
costruttori edili (ANCE) del Veneto.
3. Ai lavori del
comitato è sempre invitato il responsabile del procedimento, il quale vi
partecipa senza diritto di voto.
4. I soggetti di
cui alla lettera d) del comma 2 non devono aver svolto né possono svolgere alcun
incarico tecnico relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Si
applicano le cause di astensione previste dall’articolo 51 del codice di
procedura civile.
5. Con
provvedimento della Giunta regionale sono definite l’organizzazione e le
modalità di funzionamento dei comitati provinciali per la valutazione di
congruità delle offerte, nonché i criteri cui gli stessi debbano attenersi ai
fini della verifica di cui all’articolo 31 bis, nel rispetto dei principi di
imparzialità, trasparenza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.
6. Sino
all’approvazione del provvedimento di cui al comma 5, le stazioni appaltanti
provvedono alla verifica delle offerte anormalmente basse mediante l’organo
competente in base alla normativa vigente.”.
Art. 32 - Licitazione privata semplificata
1. Per l’affidamento di
contratti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a
1.000.000,00 euro, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi della
licitazione privata semplificata con le modalità previste dalla vigente legislazione statale.
2. Alla specifica individuazione dei contratti di appalto di lavori pubblici da
realizzarsi da parte delle strutture regionali competenti per materia e da
affidare mediante licitazione privata semplificata provvede la Giunta regionale
con proprio provvedimento, individuando:
a) un elenco dei lavori da affidarsi da parte delle strutture centrali;
b) sette elenchi provinciali per i lavori da realizzarsi da parte delle
strutture decentrate.
3. (abrogato).”.
1. I contratti di appalto di
lavori pubblici di interesse regionale possono essere affidati a trattativa
privata nei seguenti casi:
a) interventi di importo inferiore a
500.000,00 euro. In tal caso, qualora il valore dell’importo dei
lavori pubblici da affidare sia superiore a 150.000,00 euro si procede
all’affidamento previa gara informale tra almeno tre soggetti;
b) per l’affidamento di lavori complementari a quelli che costituiscono oggetto
del contratto principale, anche nei casi di esecuzione di opere per stralci o di
esecuzione anticipata di lavori previsti come oggetto di stralci successivi ma
funzionali a quelli oggetto dello stralcio in esecuzione
a condizione che detti interventi e lavori
complementari:
1) siano
divenuti necessari a seguito di circostanze impreviste;
2) non possano
essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto principale senza
gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici oppure, quantunque
separabili siano strettamente necessari al perfezionamento dell’appalto
iniziale;
3) vengano
affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale;
4) non superino
complessivamente, anche se affidati in più volte, il cinquanta per cento
dell’importo dell’appalto principale.”.
2. Nei casi in cui si
rendano necessari interventi di somma urgenza dovuti a situazione di pericolo
per la pubblica incolumità ovvero ad
esigenze di salvaguardia della salute pubblica, il responsabile
della struttura tecnica dell’ente competente agli stessi interventi può
ricorrere all’affidamento diretto delle opere strettamente necessarie a
rimuovere dette cause di pericolo, dandone conto mediante motivato verbale,
sempre che il valore di tali opere non sia superiore a 200.000,00 euro. In detta
ipotesi l’ente competente alla realizzazione degli interventi può
successivamente autorizzare la prosecuzione dei lavori pubblici, sempre che il
valore complessivo dei medesimi non sia superiore a 400.000,00 euro
qualora permanga l’urgenza di intervenire a tutela della pubblica incolumità o a
salvaguardia della salute pubblica.
3. I contratti di
appalto di lavori pubblici di importo
compreso tra 500.000,00 e 1.000.000,00
di euro sono affidati a trattativa
privata, previa gara informale tra almeno cinque soggetti, nei seguenti casi:
a) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti;
b) per la realizzazione di lavori che richiedano la fornitura e la posa di beni
la cui produzione è garantita da privativa industriale;
c) quando, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 2, l’urgenza
non prevedibile da parte dell’amministrazione
procedente, né addebitabile alla stessa non è compatibile con
l’espletamento delle procedure di gara;
d) (abrogata)
e) per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria nel settore sanitario o
della sicurezza dettati da esigenze di
tutela della pubblica incolumità o di salvaguardia della salute pubblica
e nel restauro di beni vincolati
quando la peculiarità dei manufatti renda necessario affidarne l’esecuzione
unicamente ad operatori economici determinati;
f) ) (abrogata).
3 bis. Nell’elenco dei lavori pubblicato
annualmente è specificato che i lavori il cui importo è compreso tra la soglia
di valori di cui al comma 3, sono affidabili con trattativa privata qualora
ricorrano i casi di cui al medesimo comma 3. I soggetti, pari almeno a tre, di
cui al comma 1, lettera a), e i soggetti, pari almeno a cinque, di cui al comma
3, partecipanti alla gara informale, sono individuati fra coloro che hanno
chiesto di essere invitati sulla base del predetto Elenco annuale dei lavori e
l’aggiudicazione è effettuata con il criterio di cui all’articolo 31, comma 1,
lettera a)
4. Qualora la
realizzazione di un lotto funzionale appartenente ad un’opera pubblica sia stata
affidata a trattativa privata, non può essere affidata secondo la medesima
procedura la realizzazione di ulteriori lotti della medesima opera.
5. Possono essere conclusi a trattativa privata i contratti di acquisto di
macchine, strumenti ed oggetti di precisione qualora le caratteristiche tecniche
ed i requisiti specifici del bene da acquistare siano tali per cui il bene
stesso possa essere fornito da un unico soggetto.
6. Per lavori di importo complessivo superiore a
1.000.000,00 di euro, l’affidamento a trattativa privata è
consentito esclusivamente nel caso di ripristino di opere già esistenti e
funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi di natura calamitosa,
qualora motivi di imperiosa urgenza rendano non esperibili le altre procedure di
affidamento.
7. Il provvedimento con cui l’amministrazione aggiudicatrice affida la
realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale a trattativa privata
deve contenere l’illustrazione completa delle motivazioni del ricorso a detto
criterio di scelta del contraente.
7 bis. Nei casi di
ricorso alla procedura negoziata preceduta da gara informale, a prescindere dal
numero delle imprese concorrenti, la valutazione della congruità delle offerte
ritenute anormalmente basse è sempre fatta in contraddittorio, ai sensi
dell’articolo 31 bis.”.
Art. 33 bis - Sponsorizzazione di lavori pubblici di interesse regionale.
1. La Giunta regionale, con
apposito provvedimento, disciplina le modalità di stipulazione di contratti di
sponsorizzazione per la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale.
A tal fine la Giunta si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) perseguimento
dell'interesse pubblico;
b) individuazione
di cause di incompatibilità con le finalità istituzionali;
c) conseguimento
del migliore vantaggio economico e patrimoniale;
d) obbligo di
qualificazione, ai sensi della vigente normativa, per i progettisti e per gli
esecutori dei lavori.
2. Sono fatte
salve le disposizioni speciali in tema di sponsorizzazioni nel settore dei beni
culturali ed ambientali, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.”.
Art. 34 - Contratti e capitolati
1. La Giunta regionale
approva, con uno o più provvedimenti un capitolato generale, uno schema tipo di
contratto e schemi di capitolato speciale d'appalto.
2. Il capitolato generale si applica ai lavori pubblici di interesse regionale;
lo schema tipo di contratto e gli schemi di capitolato speciale d’appalto si
applicano ai lavori pubblici di competenza regionale
di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a)
e costituiscono riferimento obbligatorio per i lavori pubblici di interesse
regionale di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera b). Eventuali variazioni ai documenti predetti devono essere
motivate dalle stazioni appaltanti.
(Delibera
Giunta Regionale Veneto n. 2582 del 7 agosto 2007)
3. Nei lavori pubblici
che comprendono l’utilizzo di materiale di cava il progettista è tenuto a
prevedere nel progetto, e conseguentemente l’appaltatore è tenuto ad impiegare,
una quota parte di materiali di recupero industriale o riciclati provenienti da
una delle operazioni di recupero di cui all’allegato C del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689
CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio.”. L’omessa osservanza di tale disposizione deve essere
adeguatamente giustificata dalla stazione appaltante.
4. I contratti d’appalto per la realizzazione dei lavori pubblici di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera a), possono essere stipulati nella forma della
scrittura privata.
(Delibera
Giunta Regionale Veneto n. 2583 del 7 agosto 2007)
4 bis. I
capitolati ed i contratti contengono una clausola che assoggetta il
corrispettivo d’appalto al regime del prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato della percentuale pari alla
differenza tra il tasso d’inflazione reale, riferito alla dinamica dei costi di
costruzione accertata dall’ISTAT con riferimento alla Regione del Veneto, ed il
tasso d’inflazione programmato aumentato di due punti percentuali. La
percentuale di aumento va applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire
per ogni anno intero previsto per l’ultimazione degli stessi. La differenza
viene annualmente accertata dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
4 ter. Fermo
restando quanto disposto dai commi 4, 5, 6, 7 ed 8 dell’articolo 133 del decreto
legislativo n. 163/2006, i contratti e i capitolati contengono una clausola di
adeguamento del corrispettivo dell’appalto, con riferimento ai prodotti e alle
materie prime destinati alle costruzioni, che abbiano subito variazioni di
prezzo superiori al 10 per cento rispetto alla data di presentazione
dell’offerta.
4 quater.
L’adeguamento di cui al comma 4 ter è riconosciuto per l’eccedenza rispetto
all’eventuale compensazione dovuta, per lo stesso prodotto o materia prima, ai
sensi dell’articolo 133 del decreto legislativo n. 163/2006.
4 quinquies. Con
provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità operative di
determinazione dell’adeguamento di cui al comma 4 ter.”.
Art. 35 - Ulteriore garanzia contrattuale
1. Le stazioni appaltanti
prevedono nel bando di gara la facoltà, in caso di fallimento dell'appaltatore o
di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede
all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore
offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle
medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto
progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di
gara.
2. Ai fini di quanto previsto
dal comma 1, l’aggiudicatario originario è obbligato, all’atto della
sottoscrizione del contratto, a costituire una garanzia fideiussoria il cui
importo è pari alla differenza tra l’importo contrattuale dei lavori affidati e
l’offerta economica proposta in sede di gara dal secondo classificato. La
garanzia è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. All’avveramento
delle cause interruttive del contratto di cui al comma 1, l’importo è incamerato
dall’amministrazione aggiudicatrice solamente nel caso in cui sia stipulato il
nuovo contratto per il completamento dei lavori con il concorrente secondo
classificato, ed andrà a coprire la differenza tra l’offerta economica di questi
e l’importo contrattuale dei lavori affidati all’originario appaltatore.
La garanzia fideiussoria non
è dovuta qualora la differenza tra l’importo contrattuale dei lavori affidati e
l’offerta economica del secondo classificato sia di importo inferiore a 200,00
euro.”.
Art. 36 - Contabilità dei lavori e documenti contabili
1. La contabilità dei lavori di importo inferiore a 25.000,00 euro è redatta, in forma semplificata, sulla base di fatture vistate dalla direzione lavori, secondo modalità approvate dalla Giunta regionale con lo stesso provvedimento di cui all’articolo 29, comma 3.
2. Il registro di contabilità è vidimato, prima dell’effettuazione delle iscrizioni contabili, dal responsabile del procedimento e dall’appaltatore senza necessità di ulteriori obblighi formali.
Art. 37 - Varianti in corso d’opera
1. Le varianti in corso
d’opera sono ammesse, oltre che nei casi previsti dalla legislazione statale,
nei seguenti casi:
a) modifiche
conseguenti a variazioni della programmazione regionale o programmazione di
altra amministrazione aggiudicatrice;
b) prescrizioni imposte in corso d’opera dagli organi competenti in materia di
sicurezza, di tutela della salute, dell’ambiente, dei beni storici, artistici e
paesaggistici;
c) modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità,
sulla base delle seguenti condizioni:
1) siano
disposte nell’interesse dell’amministrazione aggiudicatrice;
2) l’importo aggiuntivo non sia superiore al venti per cento
dell’importo del contratto;
3) la maggiore spesa trovi copertura nell’ambito dell’importo del
progetto finanziato;
3 bis) le opere si rendano
necessarie a seguito di circostanze sopravvenute di carattere eccezionale.
d)
(abrogata).”.
1. Fatte salve le
disposizioni in materia di subappalto di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55
“Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.”, la percentuale di
lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del
cinquanta per cento dell’importo della categoria.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento definisce le lavorazioni
rientranti nella categoria prevalente subappaltabili per esigenze specifiche in
misura superiore al limite di cui al comma 1.(provvedimento
adottato ma non ancora approvato)
3. L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione
delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo
pagamento a favore dell'appaltatore,
limitatamente alla somma non corrisposta al subappaltatore risultante dalla
fattura non quietanzata.
4. Per lavori di
importo inferiore a 150.000,00 euro, possono essere affidati in subappalto le
parti di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti ed opere speciali, anche se ciascuna di tali parti superi il
valore del quindici per cento dell’importo complessivo dei lavori.”.
Art. 39 - Interessi per ritardato pagamento
1. L’importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, è corrisposto in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell’esecutore dei lavori.
2. Per i lavori pubblici di interesse regionale, i termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti e al saldo ed i termini per il successivo pagamento, non possono superare i novanta giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori.
1. L’avviso contenente l’invito per coloro i quali vantino crediti verso l’appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili, nonché per danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, nel caso di lavori pubblici di interesse regionale, è pubblicato nell’albo pretorio del comune territorialmente interessato nonché nell’apposito sito internet, curato dall’Osservatorio regionale degli appalti.
Art. 41 - Disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori
1. Ferme restando le vigenti
disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori, le amministrazioni
aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto,
pubblico o privato, che realizzi opere pubbliche nel territorio della Regione
del Veneto, sono tenuti a prevedere nel bando di gara, nel contratto, nel
capitolato speciale d’appalto nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a
tutela dei lavoratori:
a) obbligo dell’appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione
dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le
condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro
nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento
di lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle
Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici
previsti dai contratti di appartenenza;
b) obbligo per l’appaltatore e per l’eventuale subappaltatore di rispondere
dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste
dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali
vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto
collettivo della categoria di appartenenza;
c) assoggettamento
del pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo, da parte
dell’ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o
della convenzione, alla previa acquisizione del documento unico di regolarità
contributiva, da richiedersi a cura dell’ente appaltante o concedente
relativamente a tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori cui si
riferisce il singolo pagamento a titolo di acconto o di saldo. Il documento
unico di regolarità contributiva acquisito produce i suoi effetti ai fini
dell’acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni
sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte
dell’impresa appaltatrice o concessionaria, l’ente appaltante o concedente
provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti
all’impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la
cauzione definitiva.
2.
Al fine di contrastare il lavoro abusivo e
irregolare, nonché la concorrenza sleale, la regolarità delle imprese
affidatarie ed esecutrici di lavori pubblici di interesse regionale è attestata
mediante il documento unico di regolarità contributiva, da richiedersi a cura
dell’ente appaltante o concedente, conformemente alle previsioni della vigente
normativa statale e secondo le modalità definite dalle conseguenti istruzioni
operative. Il documento unico attestante la regolarità contributiva
e retributiva del rapporto di lavoro relativamente alle imprese esecutrici di
lavori pubblici certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione
dei lavori, l'adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai
versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS,
all’INAIL e alle Casse Edili di riferimento competenti. Il documento unico non
sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l'impresa, ai sensi della
normativa vigente, a favore di altri soggetti pubblici e privati.
3. Per i fini di cui al comma 2, è istituito un collegamento informatizzato tra
l’Osservatorio regionale e tutte le Casse Edili presenti sul territorio
regionale, le cui modalità di attivazione e procedure operative sono determinate
dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
4. La garanzia fideiussoria di cui all’articolo 30, comma 2, è incrementata di
ulteriori cinque punti percentuali rispetto all’importo base, per le imprese per
le quali risultino irregolarità riguardo agli obblighi di cui al comma 1 in
materia di tutela dei lavoratori.”.
Art. 42 - Disposizioni in materia di sicurezza
1. La Giunta regionale promuove la realizzazione di corsi di formazione in tema di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
2. La garanzia fideiussoria di cui all’articolo 30, comma 2, è incrementata di ulteriori cinque punti percentuali rispetto all’importo base, per le imprese che hanno subito contravvenzioni in materia di sicurezza nei tre anni antecedenti a quello relativo all’effettuazione dell’appalto ovvero di dieci punti per le imprese che nello stesso periodo hanno subito condanne nella stessa materia della sicurezza.
3. La Giunta regionale con proprio provvedimento approva schemi di piani di sicurezza e di coordinamento, relativi alla diverse categorie di lavori di interesse regionale, che si applicano ai lavori di competenza regionale e costituiscono riferimento obbligatorio per altri lavori pubblici di interesse regionale da realizzare sul territorio regionale.
Art. 43 - Disposizioni in materia di contenzioso
1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri di remunerazione dei tre componenti della commissione per le proposte degli accordi bonari di cui all'articolo 31 bis della legge n. 109/1994.
2. Per i lavori pubblici di interesse regionale, il terzo componente, presidente della commissione di cui al comma 1, è nominato di comune accordo dai due componenti designati dalle parti, ovvero, in caso di disaccordo, dal Difensore civico regionale, su istanza della parte più diligente.
(Delibera Giunta Regionale Veneto n. 4456 del 29 dicembre 2004)
3. Il Difensore civico regionale provvede alla nomina di cui al comma 2 scegliendo il presidente fra i soggetti che non incorrono nelle incompatibilità di cui al comma 4 dell'articolo 48.
Capo VII - Finanza di Progetto
Art. 44 - Procedure di realizzazione
1. Oltre ai casi previsti
dalla vigente legislazione in materia di promotore, per le opere disciplinate
dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), i soggetti che intendono promuovere
interventi realizzabili con il concorso di capitali privati, quand’anche non
previsti negli strumenti di programmazione, possono presentare uno studio
sintetico di fattibilità finalizzato ad illustrare le linee generali
dell’intervento, senz’alcun diritto al compenso per la prestazione eseguita o
alla realizzazione dell’intervento proposto.
2. Qualora
l’amministrazione ritenga di pubblico interesse lo studio di cui al comma 1,
sulla base dello stesso ha facoltà di ricercare mediante procedura ad evidenza
pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando
conseguentemente gli atti di programmazione all’avvenuto positivo espletamento
della procedura.
3. Per l’esame dei
progetti preliminari relativi alle proposte di interventi di cui ai commi 1 e 2
la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241 è indetta a discrezione dell’amministrazione aggiudicatrice.
4. Qualora le
tipologie progettuali oggetto degli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano
soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) alle proposte di
realizzazione i soggetti promotori devono allegare lo studio di impatto
ambientale (SIA) e qualora il giudizio di VIA sia regionale o provinciale, fatte
salve le disposizioni di cui all’articolo 23, si applica ai fini della pronuncia
del giudizio di VIA la disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n.
10 .
5. La realizzazione
delle opere ha luogo attraverso il contratto di concessione di lavori pubblici,
con risorse parzialmente o totalmente a carico dei soggetti promotori, affidato
mediante procedura negoziata preceduta da bando con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
6. Un apposito
regolamento determina le prescrizioni che regolano il rapporto con il soggetto
promotore, disciplinando in particolare:
a) la durata della concessione e il valore della controprestazione;
b) le varianti in corso d’opera;
c) (abrogata)
d) la revoca e la risoluzione del rapporto di concessione;
e) le tariffe da applicare;
e bis) l’analisi
dei rischi.”.
7. L’amministrazione
aggiudicatrice, nel bando di gara, può imporre al concessionario di affidare a
terzi appalti di lavori corrispondenti ad una percentuale minima del trenta per
cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, prevedendo la
facoltà per i candidati affidatari di aumentare tale percentuale.
L’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai candidati affidatari di
dichiarare nella propria offerta la percentuale del valore dei lavori oggetto
della concessione da affidare a terzi.”.
1. Al fine di valutare la fattibilità e la convenienza economica delle opere pubbliche di competenza regionale promosse mediante il ricorso al capitale privato, la Giunta regionale si avvale delle competenze del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV), istituito ai sensi della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 .
2. Il NUVV promuove la diffusione delle metodologie, l'utilizzo di tecniche di finanziamento e fornisce, su richiesta delle amministrazioni interessate, assistenza nell'applicazione della disciplina della finanza di progetto.
1. Per le finalità di cui all’articolo 44, comma 2, la Giunta regionale può predisporre studi di fattibilità tecnica e finanziaria relativi agli interventi da realizzare e inseriti nel Programma triennale di cui all’articolo 4, al fine di consentirne la valutazione da parte degli aspiranti promotori.
2. La Regione può garantire gli oneri di realizzazione delle opere di iniziativa privata fino ad un terzo del valore dei lavori da eseguire, e comunque entro l’importo massimo di 15 milioni di euro.
3. Gli interventi e l’ammontare della garanzia di cui al comma 2 sono autorizzati con la legge finanziaria.
4. Le garanzie di cui al comma 2 sono concesse a fronte dell’applicazione di tariffe agevolate nei confronti dell’utenza per i servizi prestati nell’ambito dell’attività di gestione delle opere realizzate.
Capo VII bis - Leasing immobiliare
Art. 46 bis - Procedure di realizzazione
1. Qualora i soggetti di cui
all’articolo 2 della presente legge intendano acquisire immobili da costruire o
ristrutturare con il ricorso a contratti di locazione finanziaria, si osservano
le disposizioni di cui al presente Capo, particolarmente con riguardo alla
realizzazione dei lavori necessari alla fruizione degli immobili da parte del
committente.
2. Il contratto di
locazione finanziaria di cui al comma 1 è stipulato con soggetti iscritti
nell'elenco degli intermediari finanziari previsto dal Testo unico di cui al
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e al
decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994 e successive modificazioni,
individuati a seguito dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica, ai
sensi della vigente normativa in materia di appalti di servizi.
3. La
progettazione definitiva dei lavori pubblici da realizzare con ricorso a
contratto di locazione finanziaria resta a carico delle stazioni appaltanti, che
vi provvedono secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale e
statale in materia di servizi di progettazione.
4. Il contratto di locazione
finanziaria ha ad oggetto la realizzazione dei lavori, nonché la progettazione
esecutiva, da espletarsi secondo il progetto preliminare e definitivo ed i
capitolati prestazionali approvati dalla stazione appaltante.
5. Qualora la
società partecipante alla gara non sia in possesso dei requisiti di
qualificazione prescritti dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici, è
tenuta ad associarsi con una o più imprese in possesso dei predetti requisiti. I
requisiti di qualificazione degli esecutori dei lavori devono essere indicati
nel bando di gara.
6. I subappalti
sono autorizzati dalla stazione appaltante con la medesima disciplina prevista
dalle norme statali in materia di subappalto, integrata dall’articolo 38 della
presente legge. I subappaltatori debbono essere in possesso dei requisiti di
qualificazione prescritti dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici in
relazione alla natura e all’importo dei lavori loro affidati. Il mancato
rispetto della presente prescrizione costituisce grave inadempimento nel
rapporto tra amministrazione aggiudicatrice e affidatario del contratto di
leasing immobiliare.
7. La direzione
lavori e il collaudo dell’opera sono effettuati in conformità alle vigenti
disposizioni regionali e statali in materia di lavori pubblici. I relativi oneri
sono a carico del soggetto finanziatore.”.
Capo VIII - Collaudi
Art. 47 - Elenco regionale dei collaudatori
1. É istituito presso la Giunta regionale, l'elenco regionale dei collaudatori che si articola nelle seguenti quattro sezioni:
a) sezione dei tecnici;
b) sezione degli amministrativi;
c) sezione dei consulenti;
d) sezione dei docenti universitari.
2. La sezione dei collaudatori tecnici è ripartita in categorie, individuate col regolamento di cui al comma 8.
3. Nella sezione dei collaudatori tecnici possono essere iscritti:
a) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, con almeno dieci anni di servizio negli uffici tecnici dell’Amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti, in quest'ultimo caso, nel relativo albo professionale;
b) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, liberi professionisti, che siano iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni ed abbiano progettato o diretto lavori per conto di enti pubblici;
c) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, purché il periodo prestato nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altro ente pubblico, aggiunto al periodo svolto nella libera professione, con iscrizione all'albo professionale, avendo progettato o diretto opere pubbliche, non sia inferiore a dieci anni, ivi compreso l'eventuale servizio svolto alle dipendenze di imprese pubbliche o private che operino nel settore dei lavori pubblici.
4. Nella sezione dei collaudatori amministrativi possono essere iscritti laureati in discipline giuridiche ed economiche con almeno dieci anni di servizio nell’amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.
5. Nella sezione dei collaudatori consulenti possono essere iscritti:
a) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, con almeno dieci anni di servizio nella amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti, in quest'ultimo caso, nel relativo albo professionale, ove esistente;
b) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno 10 anni, ove esistente;
c) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, purché il periodo prestato nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, aggiunto al periodo svolto nella libera professione, con iscrizione all'albo professionale, ove esistente, non sia inferiore a dieci anni, ivi compreso il servizio svolto alle dipendenze di imprese pubbliche o private che operino nel settore delle opere pubbliche.
6. Nella sezione dei collaudatori docenti universitari possono essere iscritti professori universitari di ruolo nelle materie tecniche e giuridiche attinenti alla materia dei lavori pubblici.
7. Nell’elenco regionale dei collaudatori possono essere inseriti esclusivamente soggetti con comprovata esperienza professionale utile alla collaudazione di lavori pubblici.
8. La Giunta regionale con proprio regolamento individua:
a) le categorie nelle quali si ripartisce l'elenco dei collaudatori tecnici, in analogia a quelle previste per le imprese esecutrici di lavori pubblici;
b) i criteri e le modalità per l’iscrizione all’elenco regionale dei collaudatori;
c) i compensi da corrispondere ai singoli collaudatori e alle commissioni di collaudo sulla base delle tariffe professionali stabilite per gli ingegneri ed architetti e in relazione alla funzione svolta;
d) uno schema di disciplinare regolante le modalità di espletamento dell’incarico.
(Delibera Giunta Regionale Veneto n.
1032 del 18 marzo 2005)
9. É istituita, presso la segreteria regionale competente in materia di lavori pubblici, la Commissione per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori, nominata con provvedimento della Giunta regionale, i cui componenti sono:
a) l'assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, quale Presidente;
b) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici, quale vice presidente;
c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;
d) un rappresentante della Federazione regionale dell’Ordine degli Architetti;
e) un rappresentante della Federazione regionale dell’Ordine degli Ingegneri;
f) un rappresentante dell’Ordine dei Geologi del Veneto;
g) un rappresentante della Federazione regionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;
h) un esperto in materia amministrativa, appartenente all'amministrazione, designato dalla Giunta regionale.
10. Con il provvedimento di cui al comma 9 la Giunta regionale nomina il segretario della Commissione, scelto tra i funzionari amministrativi della struttura competente in materia di lavori pubblici.
11. L'elenco regionale dei collaudatori è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui al comma 9.
12. I soggetti inclusi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell’elenco regionale dei collaudatori di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 “Formazione dell’elenco regionale dei collaudatori” sono iscritti d'ufficio nelle sezioni corrispondenti dell'elenco di cui alla presente legge.
Art. 48 - Nomina dei collaudatori
1.
Fatti salvi gli incarichi di collaudo che
determinino un compenso di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per
l’affidamento dei servizi, per i quali si procede secondo quanto previsto dalla
vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in
materia, gli incarichi di collaudo sono affidati ai soggetti
iscritti nell’elenco regionale dei collaudatori:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o assessore da questi delegato:
1) per i lavori pubblici di competenza regionale;
2) per i lavori fruenti di finanziamento
regionale non inferiore al cinquanta per cento dell'importo ammesso
a contributo;
3) per lavori strumentali allo svolgimento di attività esercitate sul mercato, a
prezzi o tariffe amministrati, contrattati o predeterminati i cui progetti sono
approvati dalla Regione, dalla provincia o dall'Autorità di cui alla legge
regionale 27 marzo 1998, n. 51
bis. Per gli incarichi di collaudo disciplinati dalla presente legge si
applicano i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti
dall’articolo 9, commi 1 e 2. ;
b) dall’amministrazione aggiudicatrice, in caso di lavori pubblici
fruenti di contributo regionale
inferiore al cinquanta per cento, ovvero in caso di lavori non fruenti di
contributi regionali.
2. Per opere di
particolare rilevanza tecnica o amministrativa è nominata una commissione di
collaudo, costituita da due o tre componenti, con carattere di collegio perfetto
e presieduta da un ingegnere od architetto iscritto nella sezione dei
collaudatori tecnici.
3. I collaudatori sono
nominati entro sessanta giorni dalla data di consegna dei lavori, sulla base dei
seguenti criteri:
a) professionalità ed esperienza acquisita in relazione alla tipologia di opera
da collaudare;
b) importo e complessità dei lavori;
c) rotazione degli incarichi.
4. Non possono essere
nominati collaudatori i soggetti che hanno svolto attività di progettazione,
direzione, vigilanza, controllo e esecuzione dei lavori da collaudare, o che
hanno avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
l’esecutore dei lavori, anche in qualità di subappaltatore.
5. Con cadenza annuale
sono rese pubbliche le liste degli incarichi di collaudo.
6. Al fine di
garantire la trasparenza dei procedimenti, la Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, stabilisce con proprio provvedimento, fatti
salvi i criteri di cui al comma 3, ulteriori criteri e modalità per il
conferimento degli incarichi di collaudo. La commissione esprime il parere entro
sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso inutilmente tale
termine si prescinde dal parere. (Delibera Giunta Regionale Veneto n. 1030 del 18 marzo 2005)
7. Fino all’approvazione del provvedimento di cui al comma precedente non
possono essere nominati collaudatori coloro che a vario titolo, o in sede
istruttoria o in sede di espressione di parere hanno preso parte al procedimento
di approvazione dell’opera.”.
1. Il collaudo è sempre affidato in corso d’opera. Nel caso di lavori di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.
2. La nomina del collaudatore è obbligatoria quando siano iscritte riserve sui documenti contabili per un ammontare superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale e deve essere disposta entro trenta giorni dalla iscrizione delle riserve.
3. Nel certificato di collaudo si attesta l’avvenuta verifica dei livelli di prestazione prescritti dal capitolato speciale d’appalto e dalle normative tecniche di settore.
4. All’organo di collaudo sono altresì affidate le verifiche tecnico - contabili inerenti l’erogazione degli acconti e dei saldi dei contributi regionali di cui all’articolo 54, commi 2 e 3.
5. Gli atti di contabilità finale sono trasmessi dal responsabile del procedimento al collaudatore entro due mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo è rilasciato entro i successivi quattro mesi ed approvato dall'amministrazione aggiudicatrice non oltre i successivi due mesi.
Capo IX - Intervento finanziario della Regione
Art. 50 - Oggetto e caratteristiche dell’intervento regionale
1. I lavori di interesse
regionale possono essere assistiti da contributo finanziario regionale secondo
una delle seguenti forme:
a) in conto capitale;
b) a rimborso, senza interessi, mediante la formazione di un fondo di rotazione.
2. Il finanziamento in conto capitale può coprire le spese riconosciute
ammissibili e necessarie per la realizzazione dell’opera fino alla misura del
cento per cento.”.
Art. 51 - Spese ammissibili a contributo
1. Sono ammissibili al contributo di cui all’articolo 50 le spese riferite a:
a) lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l’attivazione dell’opera;
b) acquisizione di immobili e relativi oneri accessori;
c) indennità connesse alla realizzazione dell’opera;
d) imprevisti fino ad un massimo del dieci per cento dell’importo di cui alla lettera a);
e) documentate spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la redazione del piano di sicurezza, la contabilizzazione, l’assistenza lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché attività propedeutiche all’espropriazione per pubblica utilità, rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari e per gli studi ambientali strettamente necessari alla redazione ed all’approvazione del progetto, nonché le spese indispensabili per le comunicazioni dirette alla cittadinanza in merito all’attuazione dei lavori;
f) IVA, nella misura prevista dalla legge ove costituisca effettivo onere per il soggetto beneficiario.
Art. 52 - Requisiti di ammissibilità a contributo
1. Per l’ammissione al
contributo di cui all’articolo 50 gli interventi devono rispettare le seguenti
condizioni minime:
a) progettazione almeno preliminare;
b) funzionalità dell’opera o dello stralcio oggetto di finanziamento;
c) lavori stimati sulla base di prezziari regionali, ove esistenti;
d) assenza di ulteriori contributi
regionali sul medesimo intervento o stralcio funzionale.
2. Il contributo di cui all’articolo 50 può essere concesso anche nel caso in
cui le opere siano già iniziate, ove necessario, per assicurare il completamento
delle stesse.”.
Art. 53 - Modalità dell’intervento regionale
1. La Giunta regionale tenuto
conto degli indirizzi espressi dai Piani di attuazione e spesa di cui
all’articolo 13, legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , definisce i programmi
di riparto dei finanziamenti previsti da leggi di settore, secondo graduatorie
di priorità formate sulla base di parametri prefissati, ovvero tramite procedure
concordate tra Regione e soggetto attuatore,
e in particolare:
a) il soggetto
gestore del programma, ovvero la struttura regionale competente;
b) i criteri di
ammissibilità;
c) le priorità;
d) il procedimento per il riparto delle risorse disponibili;
e) i tempi di realizzazione delle opere e di rendicontazione della spesa;
f) le forme di convenzionamento con i beneficiari del finanziamento.
2. La Giunta regionale acquisisce sui programmi di cui al comma 1 il parere
della commissione consiliare competente, da rendersi entro il termine di trenta
giorni decorso il quale si prescinde dal medesimo.
3. La Giunta regionale concede i contributi relativi ai finanziamenti di cui al
comma 1 sulla base delle risorse previste nel bilancio regionale relativo
all’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione delle domande.
4. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate
alla Giunta regionale in caso di gestione
diretta, ovvero al comune, o alla provincia competenti per
territorio, ai quali è attribuita la gestione del programma.
5. Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione delle
domande, la Giunta regionale approva, sulla base della documentazione trasmessa
dai soggetti interessati, ovvero
dal soggetto gestore di cui al comma 1 lettera a), il programma di riparto
dei contributi relativo agli interventi da finanziare secondo la disponibilità
del bilancio di previsione ed impegna a favore
dei beneficiari, ovvero del
soggetto gestore le relative somme.
6. Entro il successivo 31 ottobre, il soggetto gestore del programma di cui al
comma 1 lettera a), qualora individuato,
comunica alla Giunta regionale le economie di spesa accertate ai
fini della eventuale ridestinazione di risorse rese disponibili.
7. L’elenco degli interventi finanziati può comprendere anche iniziative che la
Giunta regionale riconosce necessarie a seguito di proprie indagini ricognitive,
nonché per opere di particolare interesse od urgenza.”.
Art. 54 - Erogazione dei contributi, verifica e monitoraggio degli interventi
1. L’erogazione del
contributo regionale al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53,
comma 1, lettera a), qualora individuato, è disposta con le seguenti modalità:
a) nella misura
del cinquanta per cento a seguito dell'adozione del provvedimento della Giunta
regionale che approva il programma di riparto;
b) nella misura
dell'ulteriore quaranta per cento a seguito della comunicazione di cui
all'articolo 53, comma 6;
c) a saldo,
sulla base della certificazione da parte del soggetto gestore del programma
dell'avvenuta erogazione della somma di cui alle lettere a) e b).
2. L’erogazione
del contributo regionale è disposta dalla Giunta regionale, ovvero dal soggetto
gestore del programma di cui all’articolo 53, comma 1, lettera a), su richiesta
del beneficiario, mediante:
a) anticipazione del 15 per cento previa sottoscrizione, nel caso di soggetti
privati, di polizza fidejussoria per pari importo;
b) fino al 90
per cento del contributo concesso, previa attestazione dell’avvenuta esecuzione
dei lavori o l’acquisizione di forniture e servizi per pari importo. Nel caso di
cui alla lettera a) l’anticipazione è recuperata sugli stati di avanzamento
applicando alla quota di contributo spettante sugli stessi una detrazione
corrispondente all’incidenza percentuale dell’anticipazione.
3. La documentazione di spesa è trasmessa dal beneficiario all'organo di
collaudo, ove previsto, ovvero al soggetto gestore del programma di cui
all'articolo 53, comma 1, lett. a) per le verifiche da effettuarsi secondo tempi
e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. L'avvenuta contestuale trasmissione
della documentazione di spesa è attestata dal beneficiario nella richiesta di
erogazione delle anticipazioni del contributo.
4. L'erogazione del contributo è disposta dalla Giunta regionale al soggetto
gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a),
qualora individuato, nel caso in cui lo stesso sia beneficiario di
contributo, con le modalità di cui al comma 2.
5. Il saldo del contributo definitivo, determinato in misura proporzionale
all’incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all’importo
considerato ammissibile, è disposto previa acquisizione della seguente
documentazione:
a) per i soggetti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale di cui
alle lettere a), b) e d bis)
del comma 2 dell'articolo 2:
1) deliberazione esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di
contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la
spesa effettivamente sostenuta;
b) per i soggetti che realizzano lavori di cui alle lettere c) e d) del comma 2
dell'articolo
2:
1) certificato di collaudo, ove previsto, ovvero certificazione della spesa
sostenuta, a firma di professionista abilitato ed iscritto al relativo ordine o
collegio professionale, che va documentata da fatturazione esibita a richiesta
del soggetto gestore;
2) autocertificazione del beneficiario, redatta ai sensi della vigente
normativa, per contributi inferiori a euro 100.000,00, in ordine alla spesa
sostenuta documentata da fatturazione esibita a richiesta del soggetto gestore.
6. Il termine ultimo per la presentazione della documentazione di cui al comma 5
è stabilito in cinque anni, a partire dalla data del provvedimento dell’impegno
di spesa, con il quale la Giunta regionale ha approvato il programma degli
interventi da finanziare e ha impegnato le relative somme. L’inosservanza del
predetto termine comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca
del medesimo per la parte non ancora erogata, da accertarsi alla scadenza del
termine stabilito, e con riferimento ai lavori eseguiti.
7. Per lavori di particolare complessità ovvero che comportino tempi di
realizzazione superiori al termine di cui al comma 6, il dirigente della
struttura regionale competente può determinare termini di rendicontazione
superiore.
8. Il saldo del contributo definitivo può essere disposto prima
dell’accertamento delle condizioni di cui al comma 5, previa richiesta motivata
e presentazione di polizza fideiussoria di importo pari al saldo del contributo.
9. Il soggetto gestore, qualora
individuato, attua il monitoraggio degli interventi, verificando la
funzionalità degli stessi e presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, alla
Giunta regionale il rendiconto delle somme utilizzate.
10. La Giunta regionale con proprio provvedimento:
a) approva uno schema di convenzione regolante i rapporti con i beneficiari dei
finanziamenti regionali;
b) individua le modalità per le verifiche a campione sull’attuazione degli
interventi oggetto di contributo.
(Delibera Giunta Regionale Veneto n. 1029 del 18 marzo 2005)
11. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo, la Giunta regionale
ripartisce fra i soggetti gestori dei programmi di finanziamento un fondo, la
cui entità è stabilita con legge finanziaria.”.
Capo X - Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi
Art. 55 - Istituzione dell'Osservatorio regionale
1. É istituito presso la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici l’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi, di seguito chiamato Osservatorio regionale al fine di garantire:
a) la trasparenza dei procedimenti amministrativi;
b) la raccolta, accesso, diffusione e scambio di informazioni e procedure tra le amministrazioni aggiudicatrici che operano sul territorio regionale;
c) i rapporti con le autorità nazionali per la concorrenza e la statistica;
d) l'assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici per le attività di predisposizione dei bandi e di aggiudicazione dei lavori.
2. L’Osservatorio regionale opera in collaborazione con la struttura competente in materia di statistica.
3. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento la struttura organizzativa, la disciplina delle attività e la dotazione organica dell’Osservatorio regionale.
Art. 56 - Compiti dell’Osservatorio regionale
1. Spetta all’Osservatorio regionale:
a) attivare, per le opere e attività di interesse regionale, un sistema di raccolta dei dati inerenti alla programmazione e alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni nonché all’esecuzione dei relativi contratti;
b) elaborare e diffondere atti di indirizzo o documenti orientativi per favorire la trasparenza e la semplificazione degli atti amministrativi in materia di appalti;
c) garantire la pubblicità, attraverso la pubblicazione su apposito sito Internet, degli avvisi e dei bandi di gara per contratti di appalto e concessione di lavori pubblici, pubblici servizi e forniture;
d) formulare pareri sull’applicazione della normativa in materia di appalti;
e) collaborare con le strutture regionali e gli enti locali, mediante l’elaborazione e diffusione di dati statistici relativi alla programmazione degli appalti e delle concessioni;
f) utilizzare e pubblicare, in conformità alle leggi comunitarie, nazionali e regionali, i dati raccolti per l’attività di cui alla lettera a), con le modalità previste dal Sistema informativo regionale veneto (SIRV);
g) garantire, in conformità alle leggi comunitarie, nazionali e regionali, l’accesso informatico ai dati statistici elaborati;
h) collaborare, mediante la sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa con i soggetti istituzionali e, in particolare, con l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici;
i) predisporre una relazione annuale per la Giunta regionale, da trasmettere anche alla competente commissione consiliare, sull’andamento degli appalti pubblici in ambito regionale.
Art. 57 - Commissione regionale degli appalti.
1. Presso l’Osservatorio Regionale è istituita con provvedimento della Giunta regionale la Commissione regionale degli appalti, con funzioni di supporto delle attività dell’Osservatorio, definite dall’articolo 56.
2. La Commissione è così composta:
a) assessore competente in materia di lavori pubblici, in qualità di presidente;
b) segretario regionale competente in materia di lavori pubblici, con funzioni di vice presidente;
c) segretario regionale competente in materia di affari generali;
d) dirigente regionale competente in materia di lavori pubblici;
e) responsabile dell’Osservatorio regionale;
f) un rappresentante delle province designato dall’Unione regionale delle province del Veneto (URPV);
g) un rappresentante designato dall’Associazione nazionale comuni del Veneto (ANCI);
h) un rappresentante designato dall’Associazione nazionale costruttori del Veneto (ANCE);
i) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
j) un rappresentante designato dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale;
k) un rappresentante designato dalla Federazione regionale dell’Ordine degli Architetti del Veneto;
l) un rappresentante designato dalla Federazione regionale dell’Ordine degli Ingegneri del Veneto;
m) un rappresentante dell’Ordine dei Geologi del Veneto;
n) un rappresentante della Federazione dei dottori Agronomi e Forestali del Veneto;
o) due esperti nella materia dei lavori pubblici designati dal Presidente della commissione.
3. Il Presidente della commissione può convocare, in relazione agli argomenti trattati, anche rappresentanti di altri enti, istituti e associazioni, nonché esperti del settore.
4. Per lo svolgimento dei lavori della commissione è istituita, col
provvedimento di cui al comma 1, una segreteria tecnica coordinata dal dirigente
della struttura competente in materia di lavori pubblici.
Art. 58 - Compiti della Commissione regionale degli appalti
1. La Commissione regionale degli appalti:
a) predispone schemi per l’acquisizione di dati inerenti gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale, nonché gli appalti di pubblici servizi e forniture;
b) valuta i monitoraggi disposti dall’Osservatorio regionale;
c) propone schemi di convenzione per acquisire la collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 56, comma 1, lettera h);
d) esprime parere sulla relazione annuale di cui all’articolo 56, comma 1, lettera i);
e) formula note ed osservazioni in merito alla disciplina degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, forniture e servizi, anche ai fini delle proposte di novellazione della normativa regionale.
Art. 59 - Comunicazioni all’Osservatorio regionale
1. I soggetti che appaltano o concedono lavori, servizi o forniture da realizzarsi in ambito regionale sono tenuti ad inviare esclusivamente all’Osservatorio regionale le comunicazioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per fini statistici o informativi. La Giunta regionale può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici informazioni e dati sull’appalto esperito o sull’esecuzione del contratto.
2. Nessuna comunicazione è dovuta in relazione a:
a) lavori eseguiti in economia, per importi inferiori o uguali a 200.000,00 euro;
b) lavori eseguiti in appalto, per importi inferiori o uguali a 150.000,00 euro.
3. I dati inerenti al bando di gara e all’aggiudicazione di lavori sono trasmessi entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva; gli ulteriori dati relativi all’esecuzione dei contratti e delle concessioni sono trasmessi entro il mese di marzo dell’anno successivo.
4. Il Programma triennale e l’Elenco annuale dei lavori e i documenti programmatici di servizi e forniture sono trasmessi all’Osservatorio regionale, da parte delle stazioni appaltanti, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 55, comma 3.
5. Le comunicazioni previste nel presente Capo sono dovute dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 55, comma 3.
6. Nelle intese, per la realizzazione nel territorio regionale di appalti di competenza statale, è inserita la clausola che prevede l’obbligo di invio all’Osservatorio regionale delle informazioni e dei dati di cui al presente articolo.
7. Le autorità e gli organismi nazionali provvedono ad acquisire dati ed informazioni sull’attività delle amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente attraverso l’Osservatorio regionale e, nel caso in cui le suddette rilevazioni assumano carattere permanente e sistematico, i rapporti tra gli organismi nazionali e le strutture regionali saranno regolati, in base all’istituto dell’avvalimento, da prevedersi con apposita convenzione.
8. L’invio delle informazioni e dei dati richiesti, dal presente articolo, costituisce requisito per la liquidazione dei contributi, a qualsiasi titolo concessi dalla Giunta regionale ai soggetti beneficiari.
Capo XI - Interventi strategici di interesse regionale
Art. 60 - Definizione di interventi strategici di interesse regionale
1. Il Programma triennale di cui all’articolo 4 può includere interventi relativi a lavori pubblici di competenza regionale o degli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), ivi dichiarati strategici ai fini della modernizzazione della Regione, in quanto rispondenti a finalità di riequilibrio socio – economico, anche in ragione dei contenuti della programmazione regionale.
2. Gli interventi di lavori pubblici di competenza dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), una volta inclusi nel Programma triennale di cui all’articolo 4, in quanto dichiarati strategici, si considerano di competenza regionale e vengono realizzati dalla Giunta regionale; qualora gli stessi non siano conformi agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, ne determinano l’automatica variazione.
Art. 61 - Procedure di approvazione dei progetti di interventi strategici di interesse regionale
1. La conferenza di servizi è sempre indetta quando, ai fini dell'approvazione dei progetti di interventi strategici di interesse regionale, l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati.
2. Si applica alla conferenza di servizi di cui al comma 1 la disciplina prevista dalla legge n. 241 del 1990 fatte salve, per l'approvazione di progetti di interventi strategici per i quali sia prevista la VIA regionale o provinciale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , le disposizioni dell'articolo 23 della presente legge.
Art. 62 - Realizzazione affidata al contraente generale o concessionario
1. La progettazione,
l’appalto e la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 60 possono
essere affidati ad un unico soggetto contraente generale o concessionario,
esecutore dell’opera secondo i criteri e gli obiettivi individuati dal soggetto
aggiudicatore, scelto secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione
privata e dell'appalto concorso. Il contraente generale o concessionario sono
vincolati prevalentemente da obbligazione di risultato ed assunzione in proprio
del rischio, rispetto al soggetto aggiudicatore.
2. Il contraente generale è qualificato come tale specificamente dai seguenti
requisiti:
a) è incaricato della sola progettazione, appalto e realizzazione dell’opera
pubblica, non anche della sua gestione;
b) è dotato di specifici connotati di capacità organizzativa e tecnica;
c) assume l’onere relativo all’anticipazione temporale del finanziamento
necessario alla realizzazione dell’opera;
d) si obbliga a prestare adeguate garanzie.
3. Nel caso di opere pubbliche realizzate prevalentemente con fondi pubblici il
contraente generale o concessionario sono vincolati alle procedure di evidenza
pubblica per la scelta dei contraenti fornitori di beni e servizi, imposte dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale.
4. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento le ulteriori
disposizioni per la disciplina del rapporto con il contraente generale nel
rispetto dei seguenti principi.
a) predisposizione e misure di verifica dell’osservanza degli obblighi assunti
dal contraente generale o dal concessionario;
b) previsione della facoltà di affidamento in gestione dell’opera a
concessionario, successivamente alla sua realizzazione da parte del contraente
generale.”.
Abrogato ai sensi dell'art. 39 della Legge 20.07.2007 n. 17
Abrogato ai sensi dell'art. 40 della Legge 20.07.2007 n. 17
Capo XII - Norme per le costruzioni in zone classificate sismiche
Art. 65 - Individuazione delle zone classificate sismiche
1. Ai sensi dell’articolo 88, comma 1, lettera d) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”, la Giunta regionale provvede, sentita la competente Commissione consiliare, all’individuazione delle zone sismiche nonché alla formazione ed aggiornamento degli elenchi delle stesse, in base ai criteri stabiliti dallo Stato conformemente al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.”. Il provvedimento di individuazione delle zone sismiche contiene inoltre disposizioni per:
a) la corretta applicazione delle norme tecniche statali in materia;
b) la verifica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che possano assumere rilevanza in ragione alle conseguenze di un eventuale collasso;
c) la predisposizione di un programma temporale per le verifiche di cui alla lettera b) con il quale si definiscano i livelli di adeguatezza, rispetto alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche statali, per le singole tipologie di edifici ed opere;
d) la promozione di programmi di formazione professionale che assicurino un’efficace applicazione delle norme tecniche statali in materia.
Art. 66 - Procedure per la realizzazione degli interventi
1. Nelle zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati.”, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, fermo restando l’obbligo di concessione edilizia, è tenuto a depositare presso il comune competente per territorio il progetto e la documentazione previsti dall’articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.”.
2. Il comune competente per territorio rilascia l’attestazione dell’avvenuto deposito di cui al comma 1 e restituisce copia vistata degli elaborati.
3. L’attestazione dell’avvenuto deposito costituisce autorizzazione all’inizio dei lavori, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 64/1974.
4. Il deposito del progetto di cui al comma 1 costituisce altresì denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica.
5. Il comune trasmette mensilmente alla struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici e difesa del suolo l’elenco dei progetti ricevuti.
6. Le strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo provvedono ad effettuare il controllo dei progetti con il metodo a campione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
7. Il certificato di collaudo statico ovvero, qualora non sia richiesta l’effettuazione del collaudo statico, la specifica dichiarazione di conformità sottoscritta dal direttore dei lavori, con il visto comunale di attestazione dell’avvenuto deposito costituiscono, a tutti gli effetti, la certificazione di rispondenza alle norme sismiche di cui all’articolo 28 della legge n. 64/1974.
8. Per eventuali violazioni riscontrate dalle strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 64/1974, si applicano le procedure di cui al titolo terzo della legge stessa.
Art. 67 - Commissione sismica regionale
1. Presso la segreteria regionale competente in materia di lavori pubblici è istituita la Commissione sismica regionale composta da:
a) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici che la presiede;
b) il dirigente della struttura competente in materia di lavori pubblici;
c) il dirigente della struttura competente in materia di urbanistica
d) i dirigenti delle strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo;
e) il dirigente della struttura competente in materia di geologia;
f) il dirigente della struttura competente in materia di protezione civile;
g) sei esperti nominati dalla Giunta regionale sulla base di terne di nominativi segnalati dagli Ordini professionali e dalle Università del Veneto, aventi competenza in materia, di cui uno della Federazione degli Ingegneri, uno della Federazione degli Architetti, uno dell’Ordine dei Geologi, uno del Collegio dei Geometri, due dell’Università.
2. La Commissione sismica regionale ha compiti di consulenza, supporto e coordinamento rispetto all’istruttoria ai fini dell’attività edilizia in zone sismiche svolta dalle strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo.
3. La Commissione sismica regionale provvede allo studio delle problematiche relative al rischio sismico ed all’elaborazione di proposte di disposizioni tecniche per la prevenzione.
Capo XIII - Disposizioni finali e transitorie
Art. 68 - Incarichi per la redazione dei provvedimenti attuativi
1. La Giunta regionale è
autorizzata ad affidare a soggetti qualificati nel settore, scelti in base ai
criteri di cui agli articoli 184 e seguenti della legge regionale 10 giugno
1991, n. 12 , incarichi di redazione dei regolamenti di cui alla lettera a)
rispetto ai quali la Giunta assuma l’iniziativa, nonché dei provvedimenti
amministrativi di cui alla lettera b), dei documenti tecnici di cui alla lettera
c) e degli schemi di contratto di cui alla lettera d):
a) quanto ai regolamenti:
1) regolamento per la determinazione dei contenuti dei livelli della
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di cui
all'articolo 12,
comma 1;
2) regolamento per il sistema regionale di qualificazione di cui
all’articolo 26, comma 1;
3) regolamento di individuazione delle forme di incentivazione per la
costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili, di cui
all'articolo 26 comma 2;
4) regolamento riguardante i criteri di individuazione del numero di
imprese da invitare alla licitazione privata, di cui all'articolo
31, comma 5;
5) regolamento contenente le prescrizioni che disciplinano il rapporto con i
promotori di iniziative di finanza di progetto, di cui
all'articolo 44, comma 6;
6) abrogato;
b) quanto ai provvedimenti amministrativi:
1) provvedimento relativo alla disciplina del funzionamento degli organi
consultivi regionali di cui all’articolo 19, comma 5;
2) provvedimento per l'individuazione dei lavori da realizzarsi in economia e
per le modalità semplificate per la contabilizzazione e liquidazione degli
stessi, di cui all'articolo 29, comma 3;
2 bis)
provvedimento per la disciplina delle modalità di stipulazione dei contratti di
sponsorizzazione di cui all’articolo 33 bis, comma 1;
3) (abrogato);
4) provvedimento riguardante le modalità di redazione della contabilità in forma
semplificata per i lavori di importo inferiore a 25.000,00 euro, di cui
all' articolo 36, comma 1;
5) provvedimento per la definizione delle lavorazioni subappaltabili rientranti
nella categoria prevalente, di cui all'articolo 38, comma 2;(provvedimento
adottato ma non ancora approvato)
6) provvedimento riguardante le modalità di remunerazione di cui
all'articolo 43, comma 1;
7) provvedimento riguardante le attività degli organi di collaudo, di cui
all’articolo 47, comma 8;
8) provvedimento di individuazione delle zone sismiche di cui
all’articolo 65, comma 1;
c) quanto ai documenti tecnici:
1) prezziari dei lavori pubblici di interesse regionale e parametri per
l'incidenza minima e il costo unitario della manodopera di cui
all'articolo 12 comma 2;
2) documenti interpretativi della normativa tecnica statale in materia di
edilizia civile, difesa del suolo, infrastrutture, di cui
all'articolo 12, comma 3;
3) (abrogato);
4) documento di attivazione e delle procedure operative per il collegamento
informatizzato di cui all'articolo 41, comma 3;
5) schemi tipo di piani di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 42, comma 3;
6) studi di fattibilità tecnici e finanziari per la valutazione dei promotori,
di cui all'articolo 46, comma 1;
7) documento per la predisposizione di un sistema di raccolta dati e
pubblicazione di bandi d'appalto su apposito sito internet, per la pubblicazione
di pareri in materia di lavori pubblici, per l'elaborazione e pubblicazione di
dati statistici, per la realizzazione di collegamenti informatici, per la
relazione annuale e le ulteriori attività di supporto all'Osservatorio
regionale, di cui all'articolo 56, comma 1;
d) quanto agli schemi di contratto:
1) schemi di bando di gara e di convenzione per l'affidamento dei servizi
relativi all'architettura ed all'ingegneria, di cui all'articolo 9,
comma 3;
2) schemi di bandi di gara per l'appalto di lavori pubblici di cui
all'articolo 27, comma 5;
3) capitolato generale d'appalto, schema tipo di contratto e schemi di
capitolato speciale d'appalto di opere pubbliche di interesse regionale, di cui
all'articolo 34, comma 1;
4) schema di convenzione con i beneficiari di finanziamenti regionali e modalità
di controllo a campione, di cui all'articolo 54, comma 10;
5) provvedimento di regolazione dei rapporti con il contraente generale per la
realizzazione di interventi strategici di interesse regionale, di cui
all'articolo 62, comma 4.
2. I regolamenti ed i provvedimenti attuativi della presente legge sono emanati
entro un anno dall’entrata in vigore della medesima previo, quanto ai soli
provvedimenti attuativi, parere della Commissione consiliare competente da
rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta.”.
1. Restano salve le disposizioni di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 “Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi.”, nonché le altre disposizioni speciali di settore per le opere pubbliche di interesse regionale di cui alla vigente legislazione.
2. Ad intervenuta emanazione dei regolamenti e provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge si provvederà alla ripubblicazione dei medesimi nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, unitamente al testo della legge.
Art. 70 - Disposizioni transitorie in materia di espropriazione
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità” e fino alla data di entrata in vigore della
legge regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità, si applicano
le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Salvo quanto
disposto al comma 5, le province esercitano le funzioni relative alle attività
di autorità espropriante e di promotore dell'espropriazione di cui al DPR n.
327/2001, riferite all'esecuzione:
a) di lavori pubblici di competenza regionale;
b) di lavori la cui
pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione.
3. Qualora la
provincia individuata come autorità espropriante non provveda entro il termine
stabilito nel provvedimento assunto a tal fine dalla Giunta regionale, la Giunta
stessa esercita direttamente tale funzione.
4. L’esercizio delle
funzioni di cui al comma 2 è riferito anche all’esecuzione di opere pubbliche di
competenza regionale da realizzare attraverso enti o società partecipate dalla
Regione.
5. La Regione, attraverso le proprie strutture competenti svolge le seguenti
attività:
a) deposito del progetto e della documentazione di cui al DPR n. 327/2001 presso
l’ufficio provinciale per le espropriazioni;
b) operazioni relative
al pagamento dell’indennità di espropriazione.
6. Nell’ipotesi di concessione di lavori pubblici di competenza regionale le
funzioni di autorità espropriante sono in tutto o in parte delegabili al
concessionario, definendo l’ambito della delega nell’atto di concessione, i cui
estremi debbono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
7. Per l’esercizio
delle funzioni di cui ai commi 2 e 4 la Giunta regionale ripartisce fra le
province un fondo, la cui entità è stabilita annualmente dalla legge
finanziaria.
8. Le disposizioni di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 , “Delega
delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica
utilità.”, abrogata ai sensi dell’articolo 74 della presente legge, continuano a
trovare applicazione per i procedimenti di cui alla medesima legge regionale 2
aprile 1981, n. 11 , per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza alla data di entrata in vigore del
DPR n. 327/2001.
8 bis. I
procedimenti relativi alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria e
all’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, rispettivamente
previsti dagli articoli 22, comma 2, lettera b), e 22 bis, comma 2, lettera b),
del DPR n. 327 del 2001 e successive modificazioni, per i lavori pubblici
disciplinati dalla presente legge sono applicabili allorché il numero dei
destinatari delle procedure espropriative sia superiore a 20.”.
1. Qualora le indagini
geologiche e archeologiche preliminari di cui agli articoli 95 e 96 del decreto
legislativo n. 163/2006, siano relative a lavori pubblici di competenza
regionale, queste vengono eseguite da soggetti qualificati ai sensi
dell’articolo 95 del decreto legislativo n. 163/2006, individuati, per gli
incarichi comportanti un compenso inferiore alla soglia comunitaria, con i
criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dagli articoli 8,
comma 1, e 9, commi 1 e 2.
2. Sono comunque
esclusi dalle procedure di cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n.
163/2006, fatti salvi i casi di cui all’articolo 95, comma 1, i lavori pubblici
di competenza regionale:
a) di importo
inferiore a 200.000,00 euro;
b) attinenti
interventi di manutenzione idraulica non comportanti attività di escavazione,
fatta eccezione per l’asportazione di depositi alluvionali di recente
formazione;
c) relativi ad
interventi in regime di somma urgenza.
3. La Giunta
regionale è autorizzata a sottoscrivere con la soprintendenza territorialmente
competente appositi protocolli di intesa, al fine di individuare ambiti
territoriali da escludere dalle procedure di cui agli articoli 95 e 96 del
decreto legislativo n. 163/2006, nonché dalle prescrizioni del presente
articolo.”.
Art. 71 - Disposizioni transitorie in materia di Organi consultivi
1. La sezione opere pubbliche della Commissione tecnica regionale di cui all'articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 “Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.” e le Commissioni consultive di cui all'articolo 28 della medesima legge, già insediate alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino a costituzione degli organi consultivi di cui al Capo IV, per effetto del regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 19.
2. Fino alla data di emanazione del regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 19 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
3. Fino alla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 14, le competenze degli organi consultivi di cui al Capo IV sui progetti di opere pubbliche restano definite dall'articolo 25, comma primo, secondo, terzo, quarto e quinto della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.
Art. 72 - Ulteriori disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione anche per i lavori pubblici di interesse regionale il cui bando di gara è pubblicato o le cui procedure di affidamento dei lavori o dei servizi sono avviate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa.
2. Fino alla data di emanazione dei provvedimenti attuativi della presente legge, di seguito indicati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e del DPR 25 gennaio 2000, n. 34:
a) schemi di bando e di convenzione per l’affidamento dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria, di cui all’articolo 9, comma 3;
b) regolamento per la determinazione dei contenuti dei livelli di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di cui all’articolo 12, comma 1;
c) regolamento per il sistema regionale di qualificazione di cui all’articolo 26, comma 1.
3. Fino alla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 43, si applicano le tariffe professionali previste per le procedure arbitrali dal DM 5 ottobre 1994, n. 585.
Art. 73 - Abrogazione di disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
1. Nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli da 1 a 22;
b) i comma secondo terzo e quarto dell’articolo 23;
c) l’espressione “Il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici è vicepresidente della Commissione tecnica regionale sezione opere pubbliche” del penultimo comma dell’articolo 23;
d) a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) della presente legge, i commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell’articolo 25;
e) il comma sesto dell’articolo 25;
f) gli articoli da 27 a 29;
g) a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 5 dell’articolo 19 della presente legge, l’articolo 30;
h) gli articoli da 35 a 70.
1. Sono abrogati:
a) a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di cui all’articolo 47, comma 8, la legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) i comma quarto, quinto e sesto dell’articolo 77 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio.” e successive modificazioni.
1. La presente legge entra in vigore nel sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
1. Alle spese per compensi di
cui all’articolo 21, per gli esercizi 2003-2005, si fa fronte con lo
stanziamento iscritto nel bilancio per l’esercizio 2003 e pluriennale 2003-2005
all’u.p.b. U0023 “Spese generali di funzionamento”.
2. Alle spese concernenti l’esercizio delle funzioni attribuite alla province ai
sensi dell’articolo 70, si
provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio per l’esercizio 2003 e
pluriennale 2003-2005 all’u.p.b. U0006 “Trasferimenti generali per funzioni
delegate agli enti locali”.
3. Agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
quantificati complessivamente in 1.240.000,00 euro per ciascuno degli esercizi
2003, 2004 e 2005, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’u.p.b.
U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 7 "Interventi in
materia di lavori pubblici", iscritta nello stato di previsione della spesa del
bilancio 2003 e pluriennale 2003-2005, in termini di competenza e di cassa per
l’esercizio 2003 e di sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003 e nel
bilancio pluriennale 2003-2005 è iscritta l’u.p.b. U0214 “Attività a supporto
della progettazione e qualificazione in materia di lavori pubblici”, da
allocarsi nella funzione obiettivo F0028, Area omogenea A0067, con lo
stanziamento di 1.240.000,00 euro in termini di competenza e di cassa, quanto
all’esercizio 2003, e di sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005, per far
fronte alle spese di cui agli articoli 11, 43 comma 1, 46 comma 1, 54 comma 11 e
articolo 68.”.