Quesiti all'Osservatorio Regionale
Affidamento progettazione
QUESITO-2010-042-3541B
Oggetto: Quote di partecipazione in ATI per concorso di progettazione
Questa Amministrazione Comunale ha bandito un concorso di progettazione, ai sensi del capo IV sez III, art. 99 e succ. del D.Lgs 163/2006. Il modulo “richiesta di partecipazione e dichiarazioni del concorrente” prevede, in caso di Raggruppamenti temporanei, di indicare le parti di incarico che (nel caso di successivo conferimento di ulteriori fasi di progettazione o di ulteriori servizi di ingegneria ed architettura connessi con la realizzazione dell’opera da parte della Stazione Appaltante) saranno prestate da ciascun componente del Raggruppamento. Un Concorrente partecipante come Raggruppamento temporaneo, che si è utilmente classificato nella graduatoria di merito, ha dichiarato che tali prestazioni verranno svolte al 100 per cento dal Capogruppo. Si chiede se tale Raggruppamento debba essere escluso dalla graduatoria ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs 163/2006 che prescrive, nel caso di servizi, che nell’offerta debbano essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
RISPOSTA
In relazione al quesito posto occorre premettere che questo Servizio è istituito esclusivamente per supportare le Stazioni appaltanti nella risoluzione di questioni interpretative ed applicative della normativa in materia di contratti pubblici, con mera finalità di chiarimento al richiedente e non ad altri soggetti, e non per sostituirsi alle Amministrazioni medesime nelle valutazioni da assumere durante le operazioni di gara. Per converso,per definire le questioni insorte durante le procedure di gara ed evitare l’insorgere di contenzioso è possibile rivolgersi all’Autorità di vigilanza ex art. 6, c. 7, lett. n).
Ciò premesso, si espone quanto segue.
Nel caso in esame, per inquadrare correttamente la fattispecie non appare esaustivo il riferimento al disposto dell’art. 37, c. 4, del D.Lgs. 163/2006, richiamato nel quesito, dove si precisa che, nel caso di servizi, nell’offerta devono essere specificati le “parti” del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
La suddetta disposizione, difatti, dovrebbe essere letta, in primo luogo, in combinato disposto con il c. 13 del succitato art. 37 del Codice, dal quale si evince il principio della necessaria corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di partecipazione e quote di partecipazione e quote di esecuzione.
In secondo luogo, trattandosi di raggruppamento costituito tanto per la partecipazione al concorso di progettazione, quanto per il successivo eventuale affidamento mediante procedura negoziata degli ulteriori livelli di progettazione, appare pertinente altresì il richiamo all’art. 99, c. 5, del D.Lgs. 163/2006. Nello statuire che “al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione”, la norma sembra supporre la permanenza in capo all’affidatario della medesima forma soggettiva assunta dal vincitore del concorso.
QUESITO-2010-030-3479B
Oggetto: Supporto alla progettazione di progettisti esterni
CON LA PRESENTE SICHIEDE SE SIA POSSIBILE SVILUPPPARE UN PROGETTO IN TUTTE LE SUE FASI INTERNAMENTE AL COMUNE CON IL SUPPORTO DI PROGETTISTI ESTERNI. LA SCELTA DEL PROGETTISTA ESTERNO COME SUPPORTO DEVE ESSERE EFFETTUATA SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DAL 163/2006 COME SE FOSSE UN INCARICO PROFESSIONALE ? ESISTE UNA STRADA ALTERNATIVA PER INQUADRARE (ES. CON UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE) IL PROFESSIONISTA ESTERNO PER UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO. SERVE ANCHE IN QUESTO CASO UN BANDO PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE ?
RISPOSTA
In relazione al quesito posto, va rilevato che l’affidamento dell’attività di supporto alla progettazione a professionisti esterni alla stazione appaltante, allo scopo di coadiuvare gli uffici tecnici del’amministrazione, non rientra tra le fattispecie espressamente previste dal Codice dei contratti.
Difatti, l’art. 90, comma 1, del D.L.gs. 163/2006, nell’individuare i soggetti che possono espletare le attività di progettazione, si riferisce testualmente alle “prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici le prestazioni”, mentre il successivo comma 6 fissa i presupposti per l’affidamento all’esterno della redazione della progettazione e delle attività tecnico-amministrative connesse.
Né, al riguardo, le prestazioni di supporto in argomento appaiono acquisibili mediante contratto di collaborazione a tempo determinato, cui osta la preclusione posta dall’art. 91, comma 8, del Codice dei contratti, a tenore del quale “è vietato l'affidamento di attività di progettazione coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice”.
Ciò chiarito, ove l’amministrazione intenda comunque perseguire la soluzione prospettata di avvalersi del supporto di soggetti esterni, la selezione non potrà che avvenire applicando le pertinenti regole dell’evidenza pubblica, attesa la riconducibilità delle attività da affidare ai servizi indicati nella cat. 12 dell’allegato IIA al D.Lgs. 163/2006.
QUESITO-2010-025-3432B
Oggetto: Anonimato nei concorsi di idee e di progettazione
E’ stato indetto un “CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA “_____”. I partecipanti dovevano fare pervenire, a pena di esclusione, un plico chiuso e sigillato, in forma anonima. Al fine di garantire l’anonimato, sul plico suddetto non doveva essere apposta alcuna intestazione, alcuna firma o altro elemento di riconoscimento, a pena di esclusione. Alcuni concorrenti hanno apposto sul plico quanto segue: - bollettino di spedizione postale con mittente Comune di ______; - bollettino di spedizione postale con mittente Ordine degli Architetti di ______; - bolla di consegna del corriere con mittente la Ditta e l’indirizzo del Concessionario del Corriere Tutti gli altri plichi sono rigorosamente anonimi (consegnati a mano), salvo, per alcuni, l’incartamento del corriere senza indicazione della provenienza. Si chiede se tali “aggiunte al plico” con l’indicazione di un mittente siano motivo di esclusione da parte della Commissione Giudicatrice.
RISPOSTA
La regola dell’anonimato nei concorsi di idee e di progettazione, tradotta operativamente nella fattispecie anche vietando ai partecipanti di apporre sul plico, da far pervenire chiuso e sigillato, alcuna intestazione, alcuna firma o altro elemento di riconoscimento, e comminando la pena di esclusione, va applicata tenendo conto delle modalità individuate nel bando di concorso per la trasmissione del plico medesimo.
Nello specifico, ove l’Ente banditore abbia previsto, oltre alla consegna a mano, la consegna a mezzo posta o a mezzo corriere privato, appare plausibile la presenza sui plichi di talune informazioni concernenti la sua spedizione, quali il timbro postale o i dati del corriere incaricato.
Ciò chiarito, spetta al Comune verificare se le informazioni apposte sul plico e non strettamente correlate ai dati di consegna, ne rendano riconoscibile la provenienza, consentendo verosimilmente di risalire all’identità del concorrente che lo ha presentato in violazione del divieto stabilito nel bando di concorso.
QUESITO-2009-035-3075B
Oggetto: Abilitazione progettisti "interni" alla P.A.
L’art. 90 comma 4 del d. lgs. 163/2006 stabilisce che i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1 lettera a) e b) sono firmati dai dipendenti abilitati all’esercizio della professione, salva la norma transitoria del comma 16 dell’art. 253 dello stesso decreto legislativo. Si chiede se: - essere abilitato all’esercizio della professione comporti l’aver sostenuto il solo esame di stato alla conclusione degli studi o anche l’essere iscritto all’ordine/collegio professionale; - sia tuttora vigente la deroga prevista dall’art. 2 comma 3 della legge n. 1086/1971 per la progettazione delle strutture relative ad opere dello Stato.
RISPOSTA
I progetti redatti all'interno della pubblica amministrazione dai soggetti indicati all’art. 90. comma 1, lett. a) e b), devono essere firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione (art. 90 del Codice che riproduce negli esatti termini l'art. 17, comma 2 della legge Merloni).
Per la definizione del quesito posto si rammenta che, a seguito della legge 415/1998 (c.d. “Merloni ter”) è stato abolito l'obbligo di iscrizione all'Albo professionale per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche previsto nell’originaria formulazione dell’articolo 17 della L. 109/1994; ne consegue che, per effetto di tale modifica, ai progettisti interni si richiede la sola abilitazione conseguita mediante il superamento dell’esame di Stato e l’irrilevanza della deroga di cui all’art. 2, comma 3, della L. 1086/1971.
QUESITO-2009-010-2928C
Oggetto: Direzione lavori e attività di coordinatore per la sicurezza
Il Comune di __________ ha affidato, tramite gara, l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e redazione piano di sicurezza del restauro di un edificio, sottoposto a tutela dei Beni Ambientali, da adibire a biblioteca. L’importo complessivo del progetto è di € 1.300.000,00 e la parcella professionale, comprensiva anche della direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva, è stata stimata di importo inferiore a € 100.000,00. - Durante la progettazione definitiva dell’intervento, per problemi di carattere tecnico segnalati dal progettista, l’amministrazione comunale ha approvato delle modifiche. Ciò ha determinato un aumento dei costi e l’opportunità di dividere l’opera in due stralci funzionali, il primo di € 1.300.000,00, già inserito nel piano annuale delle opere pubbliche del 2007, e il secondo di € 785.023,36 da inserire in una prossima programmazione. - Il progettista ha pertanto redatto un progetto definitivo, riferito ai due stralci, di complessivi € 2.085.023,26 e un progetto esecutivo per il 1° stralcio, di € 1.300.000,00. - L’aumento dell’importo del progetto definitivo ha comportato una lievitazione dei costi di progettazione con la conseguenza che, in caso di affidamento dell’incarico di direzione lavori per il primo stralcio, ai sensi dell’art. 130 – comma 2 – lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., allo stesso progettista, verrebbe superata la soglia di € 100.000,00. - L’opera in progetto, è complessa trattandosi del recupero di un edificio storico per cui sarebbe tecnicamente opportuno che la direzione lavori fosse affidata allo stesso progettista. Si chiede se è possibile affidare l’incarico di direzione e contabilità lavori del 1° stralcio al progettista dell’opera ed eventualmente anche il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva, ed in caso contrario indicare l’iter della procedura che a Vostro parere è opportuno seguire.
RISPOSTA
La priorità che l’abrogata legge n. 109/1994 e s.m. (art. 17, comma 14) assegnava all’affidamento congiunto della progettazione e direzione lavori è venuta meno, per cui nell’ordinamento vigente le due prestazioni possono essere svolte da (e quindi affidate a) soggetti diversi.
Ciò è confermato dal disposto dell’art. 91, comma 6, del Codice dei contratti a tenore del quale “...l’affidamento diretto della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione”.
Quanto alla necessità di far coincidere in capo ad un unico soggetto le funzioni sia di direttore dei lavori che di coordinatore della sicurezza, giova evidenziare che il conferimento dell’incarico di coordinatore della sicurezza per la fase esecutiva dei lavori a soggetto diverso da quello incaricato della progettazione e direzione lavori non contrasta con le disposizioni del D.P.R. 554/99 essendo prevista (artt. 125 e 127) nell’ufficio di direzione dei lavori la figura di un direttore operativo per l’espletamento dei compiti relativi alla sicurezza.
La procedura che si dovrà pertanto seguire nel caso di specie sarà l’affidamento all’esterno delle prestazioni da acquisire, tenendo conto della regola secondo cui, ai fini della determinazione delle modalità di affidamento, ci si baserà sull’importo complessivo di tutte le prestazioni da affidare allo stesso professionista, come si evince dal disposto dell’art. 92, comma 1, parte finale, del Codice dei contratti.
QUESITO-2008-073-2861M
Oggetto: Procedura negoziata
Procedura di affidamento di incarico fra i 20 mila ed i 100 mila euro. Pubblico un'avviso di selezione per individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta, nel numero di 5, ai sensi dell'art. 91 - comma 2 - del Codice. Il criterio di selezione per individuare i 5 soggetti era legato alle opere progettate e dirette. Alla fine pervengono un sacco di domande. Quando formo la graduatoria rimangono oltre il quinto posto i professionisti locali e di fiducia che avrei ovviamente invitato a presentare offerta con molto piacere. Leggendo l'articolato mi sembrerebbe possibile invitare anche loro, oltre ai primi 5 classificati in quanto la norma prevede che "l'invito sia rivolto ad almeno cinque soggetti". Nel mio avviso di selezione dicevo però che alla procedura negoziata invitavo i primi 5 classificati. Che faccio?
RISPOSTA
Relativamente all’affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro, la possibilità di invitare alla procedura negoziata un numero maggiore di cinque soggetti, astrattamente riconosciuta dall’art. 91, comma 2, del D.Lgs.163/2006, appare preclusa, nel caso di cui al quesito, dalla previsione contenuta nell’avviso di selezione il quale, legittimamente, avrebbe limitato tale partecipazione ai primi cinque in graduatoria. Va altresì evidenziato che la citata disciplina “fa riferimento al rispetto dei principi di origine comunitaria di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza” (Aut. LL.PP., Deliberazione n. 112 del 13/12/2006), e pertanto l’invito di ulteriori soggetti potrebbe generalmente configurare anche un’inosservanza dei principi in questione.
QUESITO-2008-067-2834C
Oggetto: Requisiti per concorso di idee
si chiede se i soggetti che concorrono ai concorsi di idee di cui all'art. 108 del d. lgs. 163/2008 devono: 1 - essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 comma 1 del predetto decreto; - essere iscritti ad un ordine professionale; 3 - avere regolare posizione contributiva.
RISPOSTA
Il concorso di idee è un peculiare procedimento con cui la S. A., mediante evidenza pubblica, acquisisce “una proposta ideativa”, in relazione ad una preindicata esigenza, previa valutazione da parte di una Commissione: al “vincitore” va un “premio”. Per i lavori non si richiedono elaborati di livello pari o superiore al progetto preliminare (art.108 c.3).
La fattispecie è ricostruibile come negozio giuridico unilaterale della P. A. secondo lo schema civilistico dell’offerta al pubblico.
Il requisito professionale è obbligatorio: ex art. 108 c. 2 concorrono sia i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione (vale a dire i soggetti previsti dall’art. 90, c. 1, lett. d, e, f, g, h: necessariamente iscritti all’Albo quindi) che lavoratori subordinati abilitati “iscritti al relativo albo professionale”.
Per i requisiti generali si evidenzia:
come si evince anche dalla citata terminologia del Codice dei contratti, il concorso di idee non è un contratto pubblico (appalto o concessione, ex art. 3, c. 3 d. lgs. 163/06);
l’art. 38 prescrive requisiti di ordine generale per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici: la ratio è prevenire patologie del corretto svolgimento dell’attività amministrativa durante l’esecuzione di contratti pubblici;
fatti salvi quindi i requisiti di ordine professionale, per il concorso di idee non risultano richiedibili altri requisiti.
Sviluppando la tesi della Det. Autorità n. 3/2000, quando però nel bando si prevede che al vincitore possano essere affidati i successivi livelli progettuali, si rientra nell’appalto pubblico; quindi non solo i concorrenti devono possedere i necessari requisiti economici e tecnici, ma anche – si ritiene – i requisiti generali ex art. 38: altrimenti si avrebbe l’aggiramento surrettizio del citato art. 38.
QUESITO-2008-065-2819B
Oggetto: Contratto in forma scritta
La Corte di Cassazione con sentenza del 26 gennaio 2007, n. 1752 ha ribadito la necessità di redigere in forma scritta il contratto relativo ad un incarico professionale conferito da una P.A., escludendo che il contratto possa essere concluso per corrispondenza, considerato che la legge sulla contabilità generale dello stato (art. 17 Rd 2240/23 richiamato dall'art. 87 del Rd 383/34) consente che il contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo corrispondenza, solo quando intercorra con ditte commerciali. La Corte ha inoltre affermato che "il contratto con cui la P.A. conferisce un incarico professionale deve essere non solo redatto per iscritto, escludendosi che la manifestazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi, ma anche consacrato in un unico documento nel quale siano specificatamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto". Si chiede - nel caso in cui la P.A. non abbia rispettato il requisito della forma "ad substantiam" e la prestazione del professionista sia stata regolarmente eseguita ed accettata dall'amministrazione committente senza che siano intervenute contestazioni da entrambe le parti - se l'amministrazione possa o debba procedere a sanare il vizio di forma, ricorrendo all'autotutela, prima di procedere al pagamento della relativa parcella; e, nel caso in cui ciò non fosse possibile, quali possano essere le conseguenze.
RISPOSTA
Con riferimento alla questione posta, si ricorda che, in termini generali, la forma richiesta dalla legge ad substantiam rileva come elemento costitutivo essenziale del contratto a pena di nullità. Ne segue che la mancata osservanza delle forme prescritte, essendo causa di nullità e non di semplice annullabilità del contratto, non può essere sanata; né, al riguardo appare invocabile l’istituto dell’autotutela, al quale la pubblica amministrazione può fare ricorso per sanare atti amministrativi illegittimi ma non per porre rimedio a vizi afferenti un atto di natura negoziale di cui l’amministrazione stessa è parte, stipulato in attuazione di un provvedimento amministrativo legittimo.
Ciò chiarito, l’amministrazione dovrà assumere le pertinenti determinazioni avuto riguardo alle caratteristiche del caso concreto, verificando in ogni caso nella fattispecie le conseguenze dell’inosservanza delle forme di legge anche alla luce del regolamento sull’attività contrattuale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D. Lgs. 163/2006.
QUESITO-2008-060-2800B
Oggetto: Incarichi di collaborazione
Con la presente si chiede se le modifiche apportate all'articolo 3, commi 55, 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la Legge 6 agosto 2008, n. 133 hanno fatto rientrare anche gli affidamenti degli incarichi di cui all’art. 50 del D.P.R. n° 554/99 “Servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione” nonché gli incarichi per redazione di frazionamenti, pratiche catastali in genere oppure se l’affidamento di tali incarichi continua ad essere normato dal D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e successive modifiche ed integrazioni.
RISPOSTA
Le disposizioni di cui all’art. 3, c. 55 e 56 della L. 244/07 contengono specifiche prescrizioni cui gli enti locali devono attenersi nel conferimento degli incarichi di collaborazione previsti dal D.Lgs.165/01, e quindi si riferiscono ad una fattispecie diversa da quella dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, ricadenti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 163/06 e della relativa normativa regolamentare di attuazione.
La suddetta modifica, apportata dall’art. 46 del D.L. 112/08, convertito con L. 133/08, non ha inciso sull’ambito di applicazione dei due istituti: in base alla novellazione del c. 55 deriva unicamente che l’incarico di collaborazione può essere conferito anche se non previsto negli atti di programmazione consiliare, purché riferito alle attività istituzionali attribuite dalla legge, mentre con la novellazione del c. 56 l’allocazione del tetto massimo di spesa per le collaborazioni autonome non va più prevista all’interno del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ma direttamente nel bilancio preventivo dell’Ente locale.
Ne segue che le disposizioni in argomento, come modificate dal D.L. 112/08, continuano ad applicarsi esclusivamente agli incarichi di collaborazione autonoma e non ai servizi regolati dal Codice dei contratti ed affidati con le procedure e secondo le modalità in esso stabilite.
Ciò posto, qualora per l’espletamento di determinate attività, ancorché attinenti alla progettazione e realizzazione di opere pubbliche, l’Ente locale si avvalga dello strumento contrattuale della collaborazione autonoma (in cui rientrano le figure tipiche degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, nonché le collaborazioni in senso stretto, sia occasionali che coordinate e continuative), occorre fare riferimento alla disciplina di cui ai c. 6 e ss. dell’art. 7 del del D.Lgs. 165/2001 e alla normativa speciale applicabile agli Enti locali, ivi incluse le disposizioni di cui all’art. 3, c. 55 e 56, della L. 244/08.
QUESITO-2008-038-2679C
Oggetto: Autodichiarazione requisiti di carattere generale
Questo Comune ha in corso una gara per l’affidamento di un servizio di architettura ed ingegneria. Nel caso di istanza di ammissione alla gara presentata da uno studio “associato” previsto dalla legge n. 1815/1939, composto da più professionisti, e’ necessario, ai fini dell’ammissione alla gara, che ogni professionista facente parte dello studio associato produca l’autodichiarazione che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, con particolare riferimento a quelli di cui al comma 1, lett. b) e c) dell’art. 38 del D.L.vo 163/2006? Oppure è corretto che uno solo dei professionisti dello "studio associato" presenti l'autodichiarazione del possesso dei requisiti generali pur avendo presentato domanda di partecipazione come studio associato?
RISPOSTA
Si ritiene che, pervenendo l’istanza di partecipazione alla gara a cura
dello “studio associato” ai sensi della legge 1815/1939, l’autodichiarazione
del possesso dei requisiti generali debba essere formulata da parte di
tutti i singoli professionisti.
Tale assunto appare avallato anche da una recente espressione
dell’Autorità di Vigilanza la quale, nel Parere n. 106 del 15/11/2007,
reso in sede di precontenzioso, proprio con riferimento alle
associazioni di liberi professionisti di cui alla legge 1815/1939, ha
avuto modo di affermare che “la partecipazione ad una selezione di uno
studio associato comporta ... la sottoscrizione dell’istanza da parte di
tutti i singoli professionisti”.
QUESITO-2008-034-2658C
Oggetto: Affidamento incarico per valutazione rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori
Dovendo procedere all’affidamento di un incarico per la valutazione complessiva dei rischi derivanti dall’esposizione dei lavoratori al rumore, alle vibrazioni meccaniche e ad agenti chimici, per un importo stimato di euro 8.000,00 circa, SI CHIEDE se tale affidamento rientra nel campo di applicazione del D. Lgs. 163/2006 e in tal caso quali norme in particolare devono essere applicate.
RISPOSTA
Il servizio in questione rientra pienamente nel campo di applicazione del d. lgs.
163/2006, Codice dei Contratti, quale “servizio tecnico”.
Atteso l’importo riferito, sono applicabili le norme della Parte II del Codice,
i Titolo II CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA: in particolare, come ha avuto
modo di affermare l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nella
Determinazione 4 del 29 marzo 2007, per i servizi tecnici di importo inferiore a
20.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento
diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma
11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno
per la disciplina dell’attività contrattuale in economia.
QUESITO-2008-023-2577C
Oggetto: Subappalto incarichi
Con la presente si chiede di conoscere quale interpretazione deve essere data all'art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 nel punto in cui lo stesso esclude dal subappalto di incarichi di progettazione la "predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio". Più precisamente si chiede, se in tale tipologia rientra la predisposizione di elaborati progettuali relativi ad impianti idrotermosanitari ed elettrici o strutturali, o se tali elaborati specialistici e di dettaglio si riferiscono esclusivamente alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche. Quanto sopra, per poter valutare quando si rende necessario il ricorso al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tramite mandato collettivo speciale.
RISPOSTA
La progettazione è attività di natura intellettuale e non esplicazione di un
servizio materiale: ne consegue che l’ideazione non può essere subappaltata ad
altri, anche per le implicazioni relative alla responsabilità professionale,
necessariamente individuale.
Tale principio è confermato anche dall’art. 91, c. 3 del Codice, il quale
ammette la subappaltabilità solo di alcune attività accessorie e di supporto
alla progettazione: fra queste la predisposizione di elaborati specialistici e
di dettaglio. Con tale locuzione non ci si può riferire alla “predisposizione di
elaborati progettuali relativi ad impianti idrotermosanitari ed elettrici”, che
configura specifiche e specialistiche attività di progettazione, le quali - in
relazione al tipo di intervento da realizzare – possono richiedere la
costituzione di un Raggruppamento Temporaneo nelle forme ammesse dalla Legge.
Con riferimento infine alle summenzionate attività accessorie, la loro
estensione appare già sufficientemente circoscritta dalla lettera della norma di
cui all’art. 91, c. 3 in oggetto. Ma giova precisare che, ai sensi della stessa
norma, spetta al progettista incaricato – e non alla Stazione appaltante –
individuare le attività, accessorie al suo incarico, da subappaltare: fermo
restando che resta comunque impregiudicata la sua responsabilità professionale,
come previsto dall’ultima parte del citato comma 3.
QUESITO-2008-013-2499M
Oggetto: Incarichi dopo sentenza Corte Costituzionale 401/2007
Alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale sul Codice dei Contratti, risulta possibile procedere all'affidamento diretto (fiduciario) di incarichi di progettazione di importo inferiore a € 20.000,00 ottemperando comunque agli obblighi di pubblicità dell'avvenuto conferimento?
RISPOSTA
La Sentenza n. 401 del 23 novembre 2007 della Corte Costituzionale, pur essendo
stata resa in relazione ai ricorsi promossi da alcune Regioni sul codice dei
contratti e non direttamente sulla legge regionale 27/2003 e s.m.i., ha ritenuto
costituzionalmente legittimo l’art. 4 c. 3 del D. Lgs. 163/2006, affermando, tra
l’altro, che le procedure di affidamento, attenendo alla tutela della
concorrenza, rientrano nella competenza esclusiva dello Stato.
Pertanto, anche se la LR 27/03 e s.m.i. non risulta formalmente abrogata, per le
procedure di affidamento di incarichi professionali inferiori alla soglia
comunitaria, si ritiene opportuno, in via cautelativa e nelle more
dell’approvazione di atti di indirizzo regionali, applicare l’art. 91 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.
QUESITO-2008-004-2472C
Oggetto: Incarichi di progettazione a tecnico comunale "part-time"
Può un tecnico comunale, assunto a tempo pieno, essere incaricato da un altro comune della redazione di un progetto di un opera pubblica? Se la cosa fosse possibile si otterrebbe lo scopo di incaricare della progettazione una persona senz'altro competente e si avrebbe anche un risparmio in termini economici.
RISPOSTA
Il rapporto di lavoro con la P.A. si basa sul principio dell'esclusività, (cfr.
art. 53 d.lgs. 165/2001).
La deroga è per i dipendenti con part-time non oltre il 50%, che possono
svolgere attività libero-professionale, se è escluso eventuale conflitto di
interessi con l’attività di servizio.
Anche se l’art. 53 cit. consente che i dipendenti possano essere autorizzati a
svolgere incarichi retribuiti e previamente autorizzati dal loro Ente, si
ritiene che fra questi incarichi non rientrino gli appalti di progettazione.
Infatti, ex art. 90, c. 1, lett. d) d.lgs.163/06, i possibili affidatari di tali
appalti sono, alternativamente, i liberi professionisti singoli o associati
nelle forme di cui alla l. 1815/1939, le soc. di professionisti e le soc. di
ingegneria: in tale contesto normativo la preclusione dell'affidamento
dell'incarico di progettazione esterna a dipendenti di altre P.A. - fatta
eccezione per quelli con particolare rapporto di lavoro a tempo parziale ma con
le preclusioni territoriali di cui al medesimo art. 90, c. 4 del Codice – è
ricavata dall’incompatibilità logica, prima che giuridica, tra la libera
professione dei progettisti (più che al contenuto liberale dell'attività, ci si
riferisce ai soggetti che individualmente tale attività esplicano in via
professionale e cioè non occasionalmente) ed il rapporto di pubblico impiego,
tradizionalmente richiedente l’esclusività come sopra chiarito.
Peraltro risulta tuttora vigente la disciplina delle incompatibilità dettata
dagli articoli 60 e seguenti del T. u. DPR 3/1957, il quale, pur non precludendo
nei casi specificamente individuati, l'iscrizione dei pubblici dipendenti ai
relativi ordini professionali (come avviene in particolare per gli ingegneri e
gli architetti) fa divieto tuttavia dell'esercizio per il dipendente pubblico,
oltre che “del commercio e dell'industria” di “alcuna professione”.
QUESITO-2007-084-2458Z
Oggetto: Applicazione legge regionale
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 23/11/2007, è ancora ammissibile affidare la progettazione e la direzione lavori, di importo complessivo pari a € 200.000,00, sulla base delle disposizioni della legge regionale n. 27/2003 (artt. n. 8 e 9 e Delibere Giunta Regionale n. 2119 del 02/08/2005, n. 2155 del 04/07/2006 e n. 309 del 13/02/2007)??
RISPOSTA
La Sentenza n. 401 del 23 novembre 2007 della Corte Costituzionale, pur essendo
stata resa in relazione ai ricorsi promossi da alcune Regioni sul codice dei
contratti e non direttamente sulla legge regionale 27/2003 e s.m.i., ha ritenuto
costituzionalmente legittimo l’art. 4 c. 3 del D. Lgs. 163/2006, affermando, tra
l’altro, che le procedure di affidamento, attenendo alla tutela della
concorrenza, rientrano nella competenza esclusiva dello Stato.
Pertanto, anche se la LR 27/03 e s.m.i. non risulta formalmente abrogata, per le
procedure di affidamento di incarichi professionali inferiori alla soglia
comunitaria, si ritiene opportuno, in via cautelativa e nelle more
dell’approvazione di atti di indirizzo regionali, applicare l’art. 91 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i..
QUESITO-2007-080-2443B
Oggetto: Applicazione legge regionale
Con la presente, si chiede quale procedimento adottare per l'affidamento di incarichi professionali che risultano essere inferiori ad euro 40.000,00.-. Fino ad ora la scelta per i suddetti incarichi veniva affidata mediante "affidamento diretto" seguendo quanto disposto dalla legge regionale. Questa Amministrazione deve ora procedere all'individuazione dei tecnici (con spese tecniche inferiori ad euro 40.000,00.-) per la progettazione e successiva D.L. relativamente alle opere inserite nell'elenco annuale 2008, ma con la sentenza della Corte Costituzionale che si è espressa su tali argomentazioni, questo Ufficio Tecnico avrebbe bisogno di alcune linee guida e/o suggerimenti per procedere all'affidamento degli incarichi sopra descritti. Si chiede pertanto quale procedura adottare per la scelta e la selezione dei concorrenti.
RISPOSTA
Con la sentenza n. 401 del 23/11/2007, pubblicata sulla G. U. - 1ª Serie
Speciale - Corte Costituzionale n. 46 del 28/11/2007, la Corte cost. ha
rigettato pressoché integralmente il ricorso regionale promosso contro il Codice
dei contratti.
La Consulta, nel ritenere costituzionalmente legittimo l’art. 4, c. 3, del D.Lgs.163/2006,
anche laddove vieta alle Regioni di dettare una disciplina difforme dal Codice
dei contratti in materia di “qualificazione e selezione dei contraenti e di
procedure di affidamento”, ha definito l’ambito della “tutela della
concorrenza”.
Nella fattispecie, muovendo dalla nozione comunitaria della stessa, la Corte ha
affermato il principio per cui si tratta di assicurare l’adozione di uniformi
procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente e, con specifico
riferimento ai contratti sotto soglia, ha negato che la legislazione statale
dovrebbe caratterizzarsi per un livello maggiore di generalità a vantaggio della
legislazione regionale. La valutazione in ordine alla proporzionalità e alla
adeguatezza dell’intervento legislativo dello Stato avrebbe una portata più
ampia che trascende il mero dato della analiticità delle norme censurate.
Essendo le procedure di selezione dei concorrenti riconducibili alla materia
costituzionale “tutela della concorrenza”, pertanto, solo lo Stato avrebbe
titolo a disciplinare anche nel dettaglio gli affidamenti sotto soglia, compresi
gli incarichi, come quello ipotizzato nel quesito, comportanti un compenso
inferiore a 40.000,00 euro.
Dalla prevalenza della disposizione statale sulla normativa regionale nei
termini in cui è stata affermata dalla Corte costituzionale, nelle more
dell’approvazione di atti di indirizzo regionali, consegue l’opportunità di
disapplicare, in via cautelativa, la disposizione dell’art. 9, c. 2, della L.R.
27/2003 e individuare il professionista mediante le procedure delineate
dall’art. 91 del D.Lgs. 163/2006, applicabili agli affidamenti di servizi di
importo inferiore a 100.000,00 euro.
QUESITO-2007-077-2430C
Oggetto: Applicazione legge regionale
Dovendo procedere all’affidamento di un incarico per servizi relativi all’architettura a all’ingegneria che prevede un corrispettivo professionale pari ad euro 40.000 ca. in ragione di un importo totale dei lavori pari ad euro 200.000 ed atteso che trattasi della progettazione di un volume polifunzionale rivolto alla cittadinanza – chiedesi cortesemente di conoscere in ragione della contingente complessità della materia se la norma da applicare è quella Regionale (art. 8/L.R. 27) oppure la norma Statale (art. 91/D.Lgs. 163). Si rimane a disposizione.
RISPOSTA
La questione posta dal quesito dev’essere ora analizzata alla luce della
recentissima Sentenza della Corte Costituzionale 23 novembre 2007, n. 401.
Chiamata a rispondere alla censure poste da 5 Regioni (fra cui il Veneto) la
Consulta ha avuto modo di affermare che le procedure di affidamento, attenendo
alla tutela della concorrenza, appartengono alla competenza esclusiva dello
Stato che – in tale ambito – può spingersi fino alla legittima produzione di una
disciplina dettagliata ed analitica.
Pertanto, anche se non risulta formalmente abrogata alcuna disposizione della l.
r. 27 (in quanto la sentenza della Consulta è stata resa su norme del D. LGS.
163 di cui le ricorrenti Regioni postulavano l’incostituzionalità),
l’impostazione della Corte Costituzionale fa ritenere che le norme del Codice
(come l’art. 91) prevalgano sulle norme regionali, ancorchè formalmente non
abrogate.
QUESITO-2007-067-2412C
Oggetto: Minimi tariffari
A seguito dell'entrata in vigore della L. 248/2006 sull'abrogazione dei minimi tariffari; vista la determina dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.4/2007 che abrogava alcune disposizioni dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 che contrastava con la precedente legge; con la presente si chiede se l'art 92 c. 4 del nuovo D.Lgs. 113/2007 reintroduce la riduzione dei minimi di tariffa al 20% secondo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
RISPOSTA
Nella modifica di cui al d. lgs. 113/2007 si registra una contraddizione del
Legislatore in quanto da un lato ha espunto dal testo del Codice
l’inderogabilità dei minimi tariffari, procedendo ad abrogare gli ultimi 2
periodi del comma 2 e l’ultima parte del comma 4 dell’art. 92 che testualmente
la prevedevano; dall’altro lato ha lasciato in piedi il riferimento alla
riduzione massima del 20% della tariffa nei pubblici appalti.
Appare chiaro il contrasto non solo con la Det. 4/02 dell’Autorità, ma anche con
quanto prescriveva il Consiglio di Stato nell’Adunanza generale 6/6/07 con cui
ha reso il Parere sullo schema del d. lgs. che è poi divenuto il 113/2007.
Tuttavia al riguardo si deve registrare che in data 21/1107 è stata pubblicata
in G. U. n. 271 la Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 2473 del
16/11/07. Sullo specifico argomento relativo alle “tariffe” essa reca “...stante
l'abolizione del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari ... le
stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento le
tariffe di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001, ove motivatamente ritenute
adeguate. L'importo stimato è determinato dalla stazione appaltante al lordo
della riduzione, di cui all'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155, prevista per le
prestazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di
interesse pubblico .... All'importo stimato è applicabile da parte dei
concorrenti un ribasso unico, relativo agli onorari professionali e alle spese e
comprensivo della riduzione di cui all'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155, richiamato
dall'art. 92, comma 4, del Codice”.
QUESITO-2007-066-2385Z
Oggetto: Incarico urgente
Si chiede che procedura adottare per la realizzazione URGENTE di un ampliamento di un cimitero comunale del capoluogo. L'intervento risulta estremamente indispensabile per l'attuale scarsa disponibilità di loculi esistenti. L'elenco annuale dei lavori pubblici 2007 non prevede l'inserimento dell'opera in questione ed aspettare le procedure del programma triennale 2008-2010, comporterebbe che la realizzazione del suddetto ampliamento sarebbe troppo posticipata nel tempo. Si chiede, pertanto, visto che l'importo per la progettazione è inferiore ad €. 40.000,00, se è possibile procedere con l'affidamento diretto ad un professionista ed inoltre come procedere con l'aggiornamento dell'elenco annuale 2007. Si precisa che l'importo dei lavori ammonterà circa ad €. 180.000,00 e che l'importo complessivo dell'opera troverà copertura finanziaria mediante mezzi propri dell'Amministrazione.
RISPOSTA
Per quanto attiene all’affidamento dell’incarico di progettazione di importo
inferiore a 40.000,00 euro, trovano applicazione gli artt. 8 e 9, c. 2, della
LR. 27/2003 e smi, integrati dalle linee guida fornite dalla D.G.R. n. 2119/2005
e confermate con successiva D.G.R n. 309/2007. Sulla base delle citate norme e
provvedimenti, per gli incarichi entro il suddetto importo le stazioni
appaltanti possono procedere anche con un affidamento diretto, fatto salvo
l’onere della pubblicità, da assolvere mediante pubblicazione dell’avvenuto
affidamento dell’incarico nel sito Internet della Regione e nell’albo della
Stazione Appaltante e successiva trasmissione all’Osservatorio regionale degli
appalti.
Per quanto attiene alla programmazione dell’Ente si ricorda che, ai sensi
dell’art.4, c. 5, della L.R. 27/03, non costituiscono modifiche all’Elenco
annuale le variazioni ai lavori programmati contenute entro il 20% dell’importo
complessivo di ciascun settore del Programma triennale, intendendosi per settore
la “Categoria di opere” di cui alla Tabella 2 del D. M. 22 giugno 2004.
Se l’integrazione all’elenco annuale non rientra nella citata casistica e
risulti quindi necessaria la variazione del programma e dell’elenco annuale, si
consiglia la riadozione dello schema da parte dell’organo competente con
conseguente pubblicazione ex art. 5 del DM 09.06.2005 (cfr. in questo senso: Det.
Aut. Vigilanza LL.PP. 2/2002).
QUESITO-2007-053-2325C
Oggetto: Redazione PRG
Volevo chiedere, nel caso di affidamento incarico per redazione PRG previa pubblicazione di avviso di selezione, si può seguire la L.R. 27/2003 (importo presunto inferiore a 100.000 Euro)?
RISPOSTA
L’incarico per la redazione di un PRG, così come gli altri servizi attinenti
l’urbanistica, non rientra nei servizi di ingegneria ed architettura di cui agli
artt. 8 e 9 della L. R. 27/03 e s. m. i.: pertanto non risultano applicabili – a
quei servizi – le modalità di affidamento previste dalla legge regionale sui
lavori pubblici e dalle delibere attuative.
In ragione peraltro della loro testuale menzione al punto 12 dell’Allegato II A
del D. Lgs. 163/2006, ad essi si applica pienamente il Codice dei contratti,
come prevede anche l’art. 20, comma 2 del predetto Codice.
Pertanto nel caso di specie, atteso l’importo stimato del servizio di cui al
quesito, si dovrà far riferimento alle specifiche previsioni di cui all’art. 124
del Codice, vertendosi in ambito di importi sotto la soglia comunitaria.
QUESITO-2007-021-2105B
Oggetto: Subappalto incarichi
Si chiede se, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, nell'affidamento di un incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva (che comprende la predisposizione della relazione geologica), sia consentito al concorrente non in possesso dei requisiti subappaltare tale attività, oppure se, per partecipare alla gara, debba essere costituito un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti che comprenda anche un geologo.
RISPOSTA
L’articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti, riproduce, negli esatti
termini, il generale divieto di subappalto nell’ambito degli incarichi di
progettazione previsto dall’art. 17, comma 14 quinquies della legge 109/1994.
La disposizione in argomento, se per un verso sottrae al divieto le attività
accessorie relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche, per altro
verso chiarisce espressamente che nella deroga non rientrano le relazioni
geologiche (documenti che, a’termini dell’art. 25 del D.P.R. 554/1999, sono
compresi nelle progettazione definitiva).
Ne segue che il concorrente privo dei requisiti di qualificazione o nella cui
struttura di progettazione non sia presente un geologo, per assumere l’incarico
di redazione del progetto definitivo è tenuto a costituire un raggruppamento
temporaneo con soggetto qualificato.
QUESITO-2007-016-2085C
Oggetto: Fascia di importo compreso fra i 40 mila euro e i 211 mila euro
Ho letto con interesse le due DGRV n. 309 e 310 del 13.02.2007. A proposito dei criteri esplicitati nella DGRV n. 309 chiedo un parere sull’applicazione di un metodo per la fascia di importo compreso fra i 40 mila euro e i 211 mila euro. In analogia a quanto fatto da questa amministrazione prima del Decreto Bersani, sulle indicazioni di cui alla DGRV n. 2119/2005, si pensa per i prossimi affidamenti di pubblicare un avviso di incarico fiduciario con la sola richiesta ai concorrenti dei curricula personali, mentre la parcella professionale viene puntualmente individuata dall’amministrazione con giusto compendio fra i dettami della legge n. 248/2006 e la complessità delle prestazioni richieste e tabellate dalla tariffa professionale di cui al DM 4 aprile 2001 e le prestazioni accessorie e rimborso spese che la giurisprudenza recente non ritiene soggetti a minimi inderogabili (vedi Consiglio di Stato sez. V del 13.03.2006 n. 1296 e TAR Veneto sez. I del 21.03.2006 n. 619). In tal senso si eviterebbe sia l’analisi di eventuali offerte anomale, sia la necessaria messa in concorrenza relativamente al prezzo offerto e curricula. Infatti si ritiene che il metodo “fiduciario” individuato dalla DGRV n. 2119/2005 verrebbe messo in crisi dalla presenza di un’offerta economica che chiederebbe un confronto concorrenziale che invece si vorrebbe evitare. E’ legittimo tale metodo?
RISPOSTA
Giova rimarcare che la dgr 2119/05 non prevede affidamenti fiduciari, ma idonee
procedure per l’adempimento degli oneri di pubblicità (alquanto semplificati)
circa gli affidamenti di servizi tecnici, in attesa del regolamento ex art. 9,
c. 2, LR 27/03.
Su quanto proposto dal quesito si osserva che:
- per la previa stima economica della prestazione, come già motivato
analiticamente con dgr 309, ben si potrà ricorrere alle vigenti Tariffe, laddove
la prestazione da acquisire sia di tipo standard;
- per la valutazione delle prestazioni accessorie si conferma la loro
ribassabilità, anche totale, stante la giurisprudenza (Cons. di Stato, n.
2245/06) ancorché ante-Bersani;
- stimato così il compenso, per tale fascia di
importi la dgr 309 (qualora non si decida di ricorrere a formali procedure di
gara) suggerisce di avvalersi degli Elenchi di professionisti, come quello
approvato con Decreto DIR. LL PP 736/2006, motivando la scelta in relazione al
tipo di progetto da affidare: in tal modo si opera già la selezione
sull’elemento curriculare;
- dopo la scelta del Professionista, la dgr 309, recependo l’abolizione dei
minimi tariffari, indirizza le stazioni appaltanti a “valutare comunque la
congruità dell’offerta”: valutazione che, in tali affidamenti, non potrà che
essere condotta sul prezzo della prestazione, con negoziazione fra RUP ed
affidatario.
Nulla vieta che la s. a., nei confronti degli iscritti nell’Elenco di cui sopra,
proceda ad acquisire, informalmente, anche più di un preventivo di parcella, in
ribasso sulla stima della prestazione: comunque si proceda però, alla luce
dell’intervenuta abrogazione dei minimi tariffari, si ritiene che non si possa
più prescindere da una negoziazione in tal senso fra s. a. ed operatori
economici, fatta salva la qualità della progettazione.
QUESITO-2007-002-2014Z
Oggetto: Atto pubblico o scrittura privata
In caso di affidamento di incarico professionale (progettazione, ecc.) la convenzione da stipulare con il professionista è assoggettata ad atto pubblico registrato, oppure basta una semplice convenzione fra l' ente ed il professionista incaricato (scrittura privata) assoggettata eventualmente a registrazione in caso di inadempienza?
RISPOSTA
L’art. 11 comma 13 del D. Lgs. 163/206 prevede che la stipula dei contratti
possa avvenire indistintamente “mediante atto pubblico notarile, o mediante
forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione
aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante". Ciò posto, per
procedure avviate successivamente all’entrata in vigore del citato D. Lgs.
163/2006, è possibile stipulare la convenzione di conferimento di un incarico
professionale anche mediante scrittura privata, assoggetta all’eventuale
registrazione in caso d’uso, purchè tale previsione non sia in contrasto con
l’eventuale regolamento interno vigente presso la Stazione Appaltante.
In ogni caso la convenzione deve essere redatta, a pena di nullità, nella forma
scritta, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo
competente a rappresentare l'Ente interessato, dalla quale si evinca la concreta
instaurazione del rapporto con le determinazioni in ordine alla prestazione e al
compenso (Cfr. Corte di cassazione Sez. I civ. sentenze 23 novembre 2004 - n.
22107, 7 ottobre 2005 - n. 19638).
QUESITO-2006-113-2006B
Oggetto: Incarichi attinenti l'urbanistica
per gli affidamenti di incarichi in materia urbanistica (es. stesura prg, pat,piani attuativi ecc) si ricade nella legislazione del D.Lgs. 163/2006 ?
RISPOSTA
Ai servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica, compresi nell’elenco
di cui all’Allegato II A del D.lgs. 163/2006, si applicano integralmente le
disposizioni del Codice dei contratti, secondo quanto previsto dall’art. 20,
comma 2.
Appare inoltre opportuno chiarire che gli incarichi in argomento non paiono
assimilabili alla nozione di servizi attinenti la progettazione, disciplinati,
qualora afferiscano a lavori pubblici di interesse regionale, dagli articoli 8 e
9 della L.R. 27/2003, così come reinterpretati ed integrati con D.G.R. n. 2119
del 2 agosto 2005.
QUESITO-2006-109-1991Q
Oggetto: Contrasto tra L.R. e D.Lgs. 163/2006
Buongiorno, facendo riferimento al D.P.R. 554/99 e al D.Lgs. 163/06, volevo sapere le modalità e i termini di pubblicazione di un avviso di selezione per l’affidamento di incarico fiduciario relativo alla progettazione preliminare e definitiva, di importo inferiore alla soglia comunitaria. L’art. 80 infatti del D.P.R. 554/99 “Forme di pubblicità” è stato abrogato dall'art. 256 del D.Lgs. 163 del 2006 e l’art. 66 del nuovo Codice dei contratti pubblici fa riferimento al comma 1 ad una “Commissione” di cui all’allegato X “Caratteristiche relative alla pubblicazione” che mi sembra, se non sbaglio l’interpretazione, riguardino prevalentemente i bandi da diffondere nelle Comunità Europee.
RISPOSTA
L’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo
inferiore alla soglia comunitaria di interesse regionale risulta disciplinato
dagli art.i 8 e 9 della L.R. 27/03 e dettagliatamente argomentato dalla DGR. n.
2119 del 2 agosto 2005 e sostenuto dalla DGR. n. 2155 del 5 luglio 2006 con la
quale la Giunta Regionale ha fornito indicazioni di carattere generale intese ad
orientare i soggetti che realizzano lavori di interesse regionale
nell’individuazione della normativa applicabile agli stessi dopo l’entrata in
vigore del Codice dei contratti.
In particolare per l’affidamento dei servizi in oggetto sono previste due fasce
di importo 0-40.000 Euro e 40.000 Euro-211.000 Euro soglia comunitaria.
Per la prima fascia, qualora la stazione appaltante proceda all’affidamento
diretto/fiduciario è previsto il solo obbligo della pubblicità dell’avvenuto
affidamento.
Per quanto concerne invece i termini di pubblicazione (ricezione
offerte/domande) si rinvia all’art. 124 del D.Lgs. 163/2006.
Si precisa inoltre che l’art. 66 del del D.Lgs. 163/06 concerne le modalità e i
termini di pubblicazione degli affidamenti sopra soglia comunitaria.
QUESITO-2006-108-1990B
Oggetto: Contrasto tra L.R. e D.Lgs. 163/2006
Dovendo procedere ad un affidamento d'incarico professionale per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità di importo pari a circa Euro 110.000,00 con la presente si chiede se tale incarico dovrà essere affidato seguendo la procedura prevista dall'art.8 c.1 della L.R. 27/2003 o dall'art. 91 c.2 del Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006).
RISPOSTA
In relazione al quesito prospettato, si rammenta che - nelle more di una
pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità del
d.lg.s. 163/2006 sollevata dal Veneto e da altre Regioni - con D.G.R. n. 2155
del 4 luglio 2006, la Giunta regionale ha fornito indicazioni di carattere
generale intese ad orientare i soggetti che realizzano lavori di interesse
regionale nell’individuazione della normativa applicabile agli stessi dopo
l’entrata in vigore del Codice dei contratti. Con la predetta deliberazione si
invita nello specifico a fare applicazione della normativa posta dalla L.R.
27/2003, ivi comprese le disposizioni in materia di affidamento di servizi
tecnici, come peraltro reinterpretate ed integrate con D.G.R. n. 2119 del 2
agosto 2005.
Con tale ultimo provvedimento, in particolare, la Giunta regionale, in seguito
all’entrata in vigore della L. 62/2005 (legge comunitaria 2004) che ha
modificato l’art. 17 della L. 109/1994, abolendo l’istituto dell’incarico
fiduciario, ha fornito alcune prime linee guida per l’assolvimento degli oneri
di pubblicità nell’affidamento degli incarichi comportanti un compenso di
importo inferiore alla soglia comunitaria, in attuazione dei principi comunitari
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Pertanto, in virtù dell’atto di indirizzo approvato con D.G.R. 2155/2006,
l’incarico indicato nel quesito, in quanto di importo inferiore alla soglia
comunitaria, dovrebbe essere affidato secondo le disposizioni della legge
regionale in materia di lavori pubblici in materia di servizi di progettazione,
da rileggersi in conformità ai criteri individuati nella succitata deliberazione
n. 2119/2005.
QUESITO-2006-099-1949Z
Oggetto: Clausola su limiti tariffari
Con la presente si chiede se nei nuovi bandi per servizi di architettura ed ingegneria si deve aggiungere la dicitura: "si precisa che, ai sensi dell'art. 2 L. 4.08.06, n. 248, non sussistono più i limiti tariffari, né pertanto, il limite del 20% di ribasso previsto dalla L. 155/89". Gli ordini professionali ovviamente, dichiarano che i minimi tariffari per gli appalti pubblici sono inderogabili, ma la legge é in vigore da tempo. Si chiede un vostro parere in merito.
RISPOSTA
Pur in presenza di opinioni divergenti sulla questione posta nel quesito,
l’interpretazione maggioritaria ritiene che, per effetto dell’entrata in vigore
dell’art. 2 della Legge 248/2006, siano venute meno tutte le disposizioni
normative che prevedevano “minimi obbligatori e inderogabili”, con immediati
riflessi anche sulle gare per l’affidamento di servizi di architettura ed
ingegneria. Ai sensi dell’art. 2 comma 2 della citata legge 248/06, le stazioni
appaltanti hanno facoltà di continuare a fare riferimento alle “tariffe”, ma
esclusivamente al fine di stimare gli importi dei corrispettivi da mettere a
base di gara, motivando in tal caso, i presupposti in base ai quali le tariffe
stesse siano state ritenute “adeguate”.
Alla luce delle richiamate norme e nelle more dell’emanazione di auspicati atti
di indirizzo chiarificatori, pare pertanto opportuno che le Stazioni Appaltanti,
nel predisporre i bandi di gara per l’acquisizione dei servizi di progettazione,
precisino la derogabilità dei minimi tariffari, come prospettato nel quesito, ma
facciano altresì espresso richiamo alle modalità di valutazione della congruità
dell’offerta, ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 163/06. La valutazione
“dell’anomalia” va prevista sia nel casi di affidamento al massimo ribasso (con
eventuale ricorso all’esclusione automatica se il valore a base d’asta è
inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 163/06) ,
sia nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
QUESITO-2006-098-1947B
Oggetto: Attività di service
L'art. 8 della L.R. n. 27/2003, prevede che le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria, possano essere affidate a soggetti di propria fiducia. Il successivo art. 9 prevede per i servizi di cui all'art. 8 di importo inferiore a 40.000 euro, la trasmissione del provvedimento di incarico all'Osservatorio regionale degli appalti. Si chiede, cortesemente, se le attività di service tecnico-amministrativo per la mera redazione di elaborati grafici e contabili su indicazioni del progettista interno all'Amm.ne Aggiudicatrice e di rilevazione topografica, possano considerarsi escluse da tale classificazione e quindi non soggette alla trasmissione all'Osservatorio regionale per la pubblicazione. Si chiede, altresì, come classificare le attività di progettazione e coordinamento della sicurezza, di ispettore di cantiere e direttore operativo.
RISPOSTA
Le attività di service tecnico-amministrativo indicate nel quesito ricadono
nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, c. 1, della L.R. 27/2003, in quanto
connesse alla progettazione. Conseguentemente, l’affidamento a professionisti
esterni dell’incarico di procedere alla redazione di elaborati grafici e
contabili e di svolgere attività di rilevazione topografica comportante un
compenso di importo inferiore a 40.000,00 euro, pur se la progettazione è
espletata da uffici tecnici della stazione appaltante, è assoggettata alle forme
di pubblicità individuate con D.G.R. n. 2119 del 2/8/2005. Detto provvedimento,
in relazione agli incarichi ricompresi nella soglia in oggetto, ripropone i
criteri delineati dalla legge regionale (art. 9, c. 1), sicché l’onere della
pubblicità è assolto mediante pubblicazione dell’avvenuto affidamento
dell’incarico nel sito Internet della Regione e nell’albo della Stazione
Appaltante e successiva trasmissione all’Osservatorio regionale degli appalti.
Per quanto attiene alla corretta classificazione delle funzioni di coordinatore
per la sicurezza occorre distinguere: se espletate in fase di progettazione,
tali attività hanno natura di prestazioni strettamente progettuali.
Se espletate in fase di esecuzione, le succitate funzioni vanno ricondotte nel
novero delle attività proprie della Direzione lavori, (art. 123 e ss. Reg.
generale), nel cui ambito sono altresì ricomprese le figure dell’ispettore di
cantiere e di direttore operativo. In proposito giova rammentare che, ai sensi
dell’art. 8, c. 1, della L.R. 27/2003, la disciplina regionale in materia di
servizi relativi all’architettura e all’ingegneria sotto soglia (artt. 8 e 9,
come reinterpretati dalla D.G.R. 2119/2005), si applica anche alle attività
tecnico amministrative connesse ...”alla esecuzione dei lavori” e dunque alle
funzioni esercitate dalla Direzione lavori.
QUESITO-2006-093-1926C
Oggetto: Ribasso su onorari a seguito entrata in vigore decreto Bersani
POICHE' LA LEGGE 248/06 STABILISCE CHE NON VI SONO PIU' TETTI AL RIBASSO PERCENTUALE SUGLI ONORARI DEI PROFESSIONISTI, E POICHE' DA TEMPO LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA HA CHIARITO COME SIA AMMISSIBILE ANCHE LA PREVISIONE DELLE SPESE PARI A A ZERO, SI CHIEDE RISPETTO A QUANTO SOPRA INDICATO SE CIO' IMPLICA CHE POSSANO ESSERE ACCOLTE OFFERTE A SVOLGERE INCARICHI PROFESSIONALI CON ONOARI GRATUITI O CON RIBASSI FINO ALLA QUASI GRATUITA'.
RISPOSTA
In attesa di auspicate circolari ministeriali, esplicative degli effetti della
legge 248/06 (di conversione del d.l. 223/2006, cd. Bersani) sugli onorari
professionali negli appalti relativi ai servizi di progettazione, si registrano
sull’argomento opinioni divergenti: l’interpretazione maggioritaria propende per
l’abrogazione indistinta dei minimi in ogni ambito, ma vi sono fautori della
tesi della persistenza dell’inderogabilità dei minimi tariffari quantomeno negli
appalti banditi dalle Pubbliche Amministrazioni (cfr. Circolare del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri 18/09/06).
Per quanto riguarda le spese accessorie, invece, diversamente dai compensi per
gli onorari, effettivamente si rinvengono sentenze (cfr. Consiglio di Stato, n.
5893/2005, n. 2245/2006) che hanno affermato la loro ribassabilità, fino al
100%, del relativo ammontare.
Premesso ciò ed in attesa della giurisprudenza che si formerà sull’applicazione
delle nuove norme, si ritiene che l’abrogazione dei minimi tariffari, connessa
alla ribassabilità totale delle spese accessorie, non possa comunque vanificare
quello che è, e rimane, elemento essenziale del contratto d’appalto pubblico:
l’onerosità (cfr. art. 3, c. 6, d. lgs. 163/2006).
Sembra pertanto consigliabile che la stazioni appaltanti, nel predisporre le
procedure ad evidenza pubblica per l’acquisizione dei servizi di progettazione,
si soffermino particolarmente sulla valutazione dell’anomalia, oggi estesa anche
all’offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. art. 86,c. 2, d. lgs. 163/06):
tanto più se le stesse s. a. si avvarranno dell’art. 2, c. 2, del d. l. Bersani,
a tenore del quale “… si possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente
ritenute adeguate, quale criterio … per la determinazione dei compensi per
attività professionale”.
QUESITO-2006-077-1866Z
Oggetto: Contrasto tra L.R. e D.Lgs. 163/2006
Questa amministrazione ha in corso da diversi mesi una trattativa con uno Studio professionale per l’affidamento diretto di un incarico di “consulenza alla progettazione” inferiore alla soglia di € 40.000, ai sensi degli artt. 8, comma 1, e 9, comma 1, della L.R. 27/2003. Si chiede se, con l’entrata in vigore del D.Lgs 163/2006, la citata norma regionale debba intendersi abrogata per contrasto con l’art. 91, comma 2, del D.Lgs 163/2006.
RISPOSTA
Sulla questione dell’applicabilità della L.R. 27/2003 dopo l’entrata in vigore,
lo scorso 1° luglio, del Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006), si richiama
l’attenzione sui contenuti della DGR n. 2155 del 04.07.2006, con la quale la
Giunta Regionale ha fornito alcune prime indicazioni di carattere generale
intese ad orientare le stazioni appaltanti nell’individuazione delle norme da
osservare in materia di lavori pubblici di interesse regionale.
Nello specifico, atteso che la legge regionale pare conforme ai principi
desumibili dal D. Lgs. 163/2006, un’interpretazione dell’art. 4 del Codice dei
contratti aderente all’assetto delle competenze legislative delineato dalla
Costituzione ed ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, ha indotto la
Giunta Regionale a ritenere ancora applicabile pressoché integralmente la L.R.
27/2003, ivi comprese le disposizioni in tema di affidamento di servizi di
progettazione, come integrate con le indicazioni operative contenute nella DGR
n. 2119 del 2 agosto 2005.
Sulla base del predetto indirizzo interpretativo, pertanto, per la fattispecie
prospettata nel quesito -affidamenti di servizi di progettazione fino a 40.000
euro – paiono applicabili l’art. 8 comma 1 e l’art. 9 comma 1 della L.R.
27/2003, fermo restando che nel provvedimento di affidamento si dovrà dar conto
delle motivazioni che lo sorreggono e che si dovrà assolvere all’onere della
pubblicità mediante pubblicazione dell’avvenuto affidamento dell’incarico nel
sito Internet della Regione nell’albo della Stazione Appaltante, come da
indicazioni contenute nella citata DGR 2119/05.
QUESITO-2006-065-1829B
Oggetto: Art. 91 comma 4 D.Lgs. 163/2006
Art. 91, c.4 affidamento incarichi sotto i 100.000, 00 euro. Qualora si fosse conferito incarico di progettazione preliminare per l'importo complessivo inferiore a 100.000 euro (prog.+DL ) può il RUP affidare il proseguo della progettazione direttamente allo stesso professionista applicando il c. 4 dell'art. 90 senza pubblicare nessun avviso di selezione ?
RISPOSTA
I riferimenti normativi contenuti nel quesito paiono effettuati al Codice dei
contratti, in vigore dall’1/7/2006, salvo il differimento all’1/2/2007
dell’efficacia delle disposizioni individuate dall’art. 1 octies della L.
228/2006.
Qualora peraltro gli incarichi in argomento inseriscano ad un procedimento di
realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale, si richiama
l’attenzione sulla D.G.R. n. 2155 del 4 luglio u.s. recante le prime linee guida
sul coordinamento della L.R. 27/2003 con il D.Lgs. 163/2006.
Muovendo dalla considerazione che la legge regionale pare conforme ai principi
desumibili dal D.lgs. 163/2006, un’interpretazione dell’art. 4 del Codice dei
Contratti aderente ai principi di proporzionalità e ragionevolezza ha indotto la
Giunta regionale a ritenere ancora applicabile pressoché integralmente la L.R.
27/2003, ivi comprese le disposizioni in punto di servizi di progettazione, come
integrate con D.G.R. 2119/2005.
Sulla base del predetto indirizzo interpretativo, pertanto, la soglia rilevante
per l’affidamento non preceduto da gara formale, nel caso di servizi attinenti
lavori pubblici di interesse regionale, è quella comunitaria e non quella di
100.000, euro.
Peraltro, tanto nell’uno quanto nell’altro caso, premesso che l’art. 91, c. 4,
pare comunque estraneo alla fattispecie, atteso che sancisce il principio di
unicità tendenziale nell’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva
e non di quella preliminare, trova applicazione l’art. 91, c. 6, vincolante
anche per i lavori di interesse regionale, in ragione del rinvio alla normativa
statale disposto dall’art. 1, c. 2, della L.R. 27/2003. Da tale disposizione si
desume che l’affidamento diretto dell’incarico successivo per la progettazione
definitiva ed esecutiva è nel caso in esame consentito se il valore complessivo
della progettazione e della d.l. è inferiore alla soglia comunitaria.
QUESITO-2006-050-1777M
Oggetto: Affidamento tra € 100.000,00 e soglia cmunitaria
Quesito sull’affidamento dei servizi di progettazione di opere pubbliche e di direzione lavori di importo compreso tra € 100.000 e la soglia di rilievo comunitario. L’art. 8 della legge regionale del Veneto n. 27/2003, stabilisce che gli incarichi in oggetto, di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria, possono essere affidati dalle Amministrazioni aggiudicatrici dei lavori pubblici, con provvedimento motivato, a soggetti di propria fiducia, qualificati a termini di legge, in relazione al progetto da affidare. Tale disposizione contemplante l’affidamento di incarichi in via fiduciaria, dopo la modifica del comma 12 dell’art. 17 della legge n. 109/94, riformulato dalla legge n. 62/2005, è da ritenersi certamente non in linea con i principi del diritto comunitario, che avversa le ipotesi di affidamenti diretti o fiduciari, in quanto lesivi dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di pubblicità e di trasparenza, posti a garanzia della libera concorrenza. Ciò posto, si chiede conferma circa l’applicabilità nell’attuale fase di transizione antecedente all’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, della normativa posta dal capo IV del D.P.R. 554/99, richiamata dal comma 11 della legge n. 109/94, per disciplinare le procedure di affidamento di incarichi di progettazione di importo compreso tra € 100.000 e la soglia di rilievo comunitario, ferma restando la possibilità dell’esperimento di un pubblico incanto.
RISPOSTA
Relativamente all’affidamento di incarichi professionali di importo compreso fra
40.000 € e la soglia comunitaria, le norme di riferimento permangono l’art. 8,
comma 1, e l’art. 9, comma 2, L.R. 27/2003, i quali vanno opportunamente
integrati -al fine di dare contenuto ai principi comunitari di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza (cfr. L.
62/2005)- con le modalità applicative individuate dalla DGR n. 2119 del
02/08/2005. Quanto alle procedure da seguire per l’affidamento in questione, si
richiamano pertanto i punti essenziali del citato provvedimento, il quale
prevede:
- mantenimento del ricorso all’affidamento “diretto”, ovverosia in assenza di
gara;
- in rispetto del principio di trasparenza: obbligo di dare adeguato conto nella
motivazione dell’avvenuta acquisizione delle candidature, in particolare
illustrando le ragioni per le quali si è ritenuto di individuare quel dato
professionista come affidatario dell’incarico, avuto riguardo al novero delle
istanze pervenute;
- in ossequio al principio di proporzionalità: l’onere della pubblicità deve
considerarsi assolto, fino all’emanazione del regolamento di cui all’art. 9,
comma 2, della L.R. 27/2003, con ricorso all’applicazione in via analogica
dell’art. 28 della L.R. 27/2003, e pertanto mediante pubblicazione sia
dell’avviso dell’esigenza di acquisire la prestazione professionale sia del
successivo provvedimento di conferimento dell’incarico:
-a) nel sito Internet della Regione;
-b) nell’albo della Stazione Appaltante
in rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento:
ricorso, per incarichi successivi, al criterio della rotazione negli
affidamenti, idoneo ad assicurare, in assenza di gara formale, l’imparzialità
nell’individuazione del candidato.
QUESITO-2006-049-1769M
Oggetto: Modello di bando
Questo Comune deve procedere con urgenza al conferimento di un incarico di progettazione di carattere fiduciario finalizzato alla realizzazione di una pista ciclo-pedonale della lunghezza di ml 600 in ragione dell’ approvazione progetto preliminare redatto da quest’ Ufficio Tecn. Com. e deliberato giusto verbale di G.C. n. 152 del 22.11.2005 per un importo di € 200.000 (importo lavori). Chiedesi cortesemente alla luce dell’ introduzione della cd. Legge europea concorrenza (L. 62/’05) e della vigente lr 27 se codesta Direzione Reg. LL.PP. abbia a disposizione un modello di bando di gara per il conferimento di incarico professionale (rif. DGR 2119/2.8.’05) adeguato alla nuove disposizioni e conformato secondo le previsione di scaglionamento d’ importo.
RISPOSTA
In tema di pubblicità preventiva nell’affidamento fiduciario di incarichi
professionali, si deve fare tuttora rinvio a quanto disposto nella richiamata
DGR 2119 del 02.08.2005, e pertanto:
- per singoli affidamenti di importo inferiore a 40.000 €: nessuna forma di
pubblicità preventiva, il cui ricorso anche per gli incarichi minori “si
porrebbe in contrasto con l’esigenza di semplificazione amministrativa”;
- per singoli affidamenti di importo compreso fra 40.000 € e la soglia
comunitaria: pubblicazione dell’avviso dell’esigenza di acquisire la prestazione
professionale nel sito Internet della Regione e nell’albo della Stazione
Appaltante; si fa presente in proposito che sul sito della Regione Veneto
(sezione Lavori pubblici, Forum Legge 27/03) è disponibile una bozza relativa
agli schemi di bando-tipo per l’affidamento di incarichi professionali che, in
attesa dell’approvazione da parte della Giunta Regionale, può provvisoriamente
essere utilizzata dalle Amministrazioni come riferimento.
QUESITO-2006-047-1762B
Oggetto: Esclusione per mancanza curricola
E’ in corso una licitazione privata per l'appalto di un servizio di progettazione e D.L. - corrispettivo a base d'asta € 1.421.879,83 esclusa IVA. Nell’istanza di partecipazione il concorrente doveva dichiarare i nominativi dei Professionisti che costituiranno la struttura operativa. La lettera d’invito richiedeva i curriculum di ciascuno dei professionisti di cui alla domanda di partecipazione che svolgeranno i servizi da affidare sottoscritto da ciascuno dei professionisti cui si riferisce. A seguito dell’apertura dell’offerta tecnica di due concorrenti, presentatisi in raggruppamento, è emerso quanto segue: -Il primo è una srl che aveva indicato all’interno della struttura operativa due nominativi di professionisti (figure obbligatorie previste nel bando di gara). La stessa presenta la descrizione dell’attività della società sottoscritta solo da uno (che riveste pure la qualifica di legale rappresentante) e non dall’altro che riveste all’interno della società la qualifica di consigliere. -Il secondo è una srl che aveva indicato all’interno della struttura operativa un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, dipendente della società stessa, in qualità di collaboratore (figura non obbligatoria) di altro professionista pure indicato nella struttura operativa. Il curriculum di tale giovane professionista non è stato allegato mentre vi è il curriculum dell’altro professionista (legale Rappresentante della srl). Considerato che si prevedeva tra le cause di esclusione la mancata presentazione della documentazione richiesta si chiede se la mancanza dei curriculum costituisca o meno motivo di esclusione. La sentenza del Consiglio di Stato Sez. 5^ 20.1.2004 n. 157 dispone che il partecipante alla gara non è tenuto a produrre i curriculum dei collaboratori dei quali è responsabile. In ogni caso, continua la sentenza, si dovrebbe semmai pretendere la regolarizzazione della documentazione.
RISPOSTA
Sebbene la complessità della fattispecie richieda una compiuta lettura dei
contenuti della lettera d’invito, dalle indicazioni fornite pare potersi
desumere che l’elenco dei nominativi dei Professionisti che costituiranno la
struttura operativa formi l’oggetto di una dichiarazione dell’istanza di
partecipazione (inclusa nella documentazione amministrativa).
Per contro, atteso che il riscontro dell’assenza dei curricula è indicato come
successivo all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica, se ne deduce
che il curriculum dei Professionisti che svolgeranno i servizi da affidare non
rilevi ai fini della qualificazione, ma unicamente come elemento di valutazione
dell’offerta stessa.
Pertanto, sulla base della predetta ricostruzione, l’esclusione dei due
concorrenti non può essere comunque disposta se non espressamente comminata con
specifico riguardo anche all’assenza dei documenti di cui si compone l’offerta
tecnica.
In secondo luogo, ove la sanzione dell’esclusione risulti testualmente prevista
per il caso di omessa presentazione dei documenti relativi all’offerta tecnica
specificati nella lettera d’invito, resta da chiarire se anche i soggetti che
collaborano sotto la responsabilità del concorrente siano tenuti a tale
produzione documentale.
Sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato, sent. n. 157/2004
richiamata nel quesito, occorre avere riguardo al tenore letterale della lettera
d’invito, al fine di verificare se l’obbligo di produrre il curriculum dei
Professionisti sia posto a carico del concorrente e non dei suoi collaboratori,
essendo la formulazione al plurale riferita alla sola ipotesi di associazioni di
professionisti.
In ogni caso, come precisato nella suddetta sentenza, qualora si concluda per
l’ambiguità della clausola in parola, la disposizione dovrà essere interpretata
nel senso di favorire la più ampia partecipazione alla gara.
QUESITO-2006-046-1755B
Oggetto: Art. 66 DPR 554/1994
Con riferimento all’art. 66 comma 1 lettera b) del d.p.r. n.554/99 si chiede se i servizi espletati devono riferirsi, CIASCUNO, a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavoro previste dal bando ….o se, invece, sia sufficiente che il concorrente abbia svolto servizi per lavori in ciascuna delle categorie previste dal bando per gli indicati dalla norma. La prima interpretazione, anche se letterale, mi sembra troppo restrittiva e destinata a restringere in modo considerevole la concorrenza. Relativamente, invece, alla lettera c) del medesimo comma, si chiede se sia corretto interpretare la norma nel senso che il concorrente deve aver svolto almeno 2 servizi relativi a lavori che, complessivamente e in CIASCUNA categoria di lavori prevista dal bando, siano non inferiori al valore compreso tra 0,40 e 0,80….. Io considero che questi servizi sono cosiddetti “di punta” rispetto ai servizi di cui alla lettera b) e che siano, pertanto quelli che di fatto “qualificano” il concorrente per il servizio messo in gara. Diversamente non saprei quale senso abbia il requisito di cui alla lettera c). Sull’argomento ci sono più interpretazioni tra loro divergenti.
RISPOSTA
In merito al requisito previsto dalla lett. b) dell’art. 66, comma 1, del D.P.R.
554/1999, pare corretto interpretare la disposizione in argomento attribuendo
rilevanza esclusivamente alla somma degli importi dei servizi espletati nel
decennio che precede la pubblicazione del bando di gara, in relazione a ciascuna
classe e categoria di lavori riportati nel bando medesimo, a prescindere anche
dal numero e dall’entità economica dei singoli incarichi svolti.
Il requisito di cui all’art. 66, comma 1, lett. c), attinente i c.d. “servizi di
punta”, deve essere invece conseguito mediante la somma di non più di due lavori
- distintamente per ciascuna classe e categoria - che non deve essere pertanto
inferiore all’importo minimo prefissato dal bando entro le soglie indicate dalla
norma.
QUESITO-2006-045-1754Z
Oggetto: Partecipazione in associazione
L’art. 13 comma 5 bis della legge n. 109/94 vieta l’associazione in partecipazione (art. 2549 del Codice Civile). Presumo che la ratio del divieto stia in motivi di pubblica sicurezza o di tutela del lavoro. L’art. 17 comma comma 1 lettera g) (che tratta dei raggruppamenti di professionisti) stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 13, per quanto compatibili, si applicano ai raggruppamenti temporanei di professionisti. Ciò premesso, nel caso di gara per l’appalto di un servizio di ingegneria e di architettura deve intendersi vietata la partecipazione in associazione? Preciso che il bando di gara nulla specifica al riguardo ma fa solo un generico rinvio, per quanto non espressamente previsto nel bando stesso, alle norme vigenti in materia. Anche qualora si intendesse operante il divieto sopra citato il concorrente eventualmente escluso per non averlo rispettato potrebbe obiettare dicendo che il bando doveva espressamente indicarlo non essendo possibile rimettere all’interpretazione dei concorrenti quali disposizioni dell’art. 13 della legge n. 109/94 sono o meno compatibili con la disciplina dei raggruppamenti temporanei di professionisti? (e ciò alla luce che le cause di esclusione -e quindi i divieti- sono tassativi e non possono operare per interpretazione estensiva?).
RISPOSTA
Va premesso che, a norma del disposto di cui all’art. 17 commi 1 e 4 della L.
109/94 e smi, gli incarichi esterni di progettazione, direzione dei lavori e
supporto al RUP,possono essere affidati ai seguenti soggetti: “professionisti
singoli od associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939”, “società di
professionisti”, “società di progettazione”, “raggruppamenti temporanei
costituiti dai predetti soggetti”, “consorzi stabili …” Per i raggruppamenti
temporanei si fa rinvio alle disposizioni di cui all’art. 13, in quanto
compatibili.
Peraltro la forma associativa prevista dalla disciplina civilistica dei
contratti di “associazione in partecipazione”, regolata dagli artt. 2549 e ss
Titolo VII, libro V C.C., nella quale l’associante deve esercitare un’attività
imprenditoriale, appare non utilizzabile per l’esercizio delle professioni
(Corte di Cassazione Sentenza 2555/1987, risoluzione ministeriale n. 8/1250 del
31.12.1977). Al riguardo è da tenere presente che l’art.2551 c.c., secondo il
quale “i terzi acquistano diritti ed assumono obbligazioni soltanto verso
l’associante” , fa sì che il rapporto che si instaura tra questo e l’associato
assume carattere esclusivamente interno, con conseguente spersonalizzazione
della prestazione professionale.
Ciò posto, si può ritenere che per le gare di servizi professionali in
argomento, non sia consentita l’associazione in partecipazione artt. 2549 c.c. e
ss. Ciò anche in presenza di un generico richiamo normativo nel bando di gara,
come sembra rilevarsi dal bando in questione, di cui peraltro non vengono
forniti elementi di dettaglio.
QUESITO-2006-029-1688C
Oggetto: Direzione lavori interna all'ente
Quale stazione appaltante si è affidato a studio di ingegneria esterno l'incarico di progettazione di un impianto di depurazione di reflui fognari, in quanto all'epoca all'interno della struttura non vi era la presenza di personale debitamente qualificato in grado di espletare tale incarico. Attualmente, nella struttura vi è la presenza di un ufficio tecnico in grado di effettuare la conseguente attività di direzione lavori, nel quale si è potuto individuare il dirigente di tale ufficio in grado di ricoprire il ruolo del direttore dei lavori, essendo in possesso della qualifica di geometra. Si intenderebbe pertanto procedere all'affidamento dell'incarico interno di direzione dei lavori del suddetto progetto ottemperando altresì ai principi della legge 109/94, art. 17 ed in particolare dei commi 1,2 e 4 di tale articolo. Con questo quesito si intende acquisire un Vostro parere circa la correttezza del sopradescritto affidamento di direzione lavori, oppure se tale incarico debba necessariamente essere affidato allo stesso progettista esterno in quanto in possesso delle abilitazioni professionali alla redazione e firma del progetto e quindi alla conseguente direzione dei lavori, considerando che a quest'ultima la legge prevede l'applicazione dei requisiti analoghi per l'abilitazione alla progettazione. Si richiede inoltre un Vostro parere qualora, in caso di affidamento professionale interno, sia necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale o risulti sufficiente l'abilitazione e/o l'esperienza quinquennale maturata nella pubblica amministrazione.
RISPOSTA
Sulla scorta della carenza di personale debitamente qualificato per svolgere
l’attività di progettazione (condizione che deve essere attestata ritualmente
dal RUP) l’Ente ha legittimamente affidato all’esterno l’attività medesima, ex
art. 17, c. 4, L. 109.
Quanto alla coincidenza fra progettista esterno e direttore lavori ci si
riferisce all’art. 17, c. 14, L. 109/94, in cui è previsto che, nel caso di
affidamento di incarichi di progettazione a professionisti esterni
all’amministrazione, la direzione lavori venga affidata, “con priorità rispetto
ad altri professionisti esterni” al progettista già incaricato. La norma va
letta in combinato disposto con l’art. 27, c. 2, secondo cui per l’affidamento
della D.L. all’esterno occorra seguire un ordine che vede al primo posto altre
amministrazioni pubbliche (previa intesa o convenzione), quindi il progettista
esterno e infine altri soggetti.
Va da sé quindi che se ora l’Ente può avvalersi di idoneo personale interno
procederà ad istituire l’Ufficio di direzione lavori ricorrendo al predetto
personale.
Infine, in caso di affidamento professionale interno, i requisiti dei tecnici
diplomati, in assenza di abilitazione corrispondono, ai sensi dell’art. 17, c.
2, L. 109, all’esperienza almeno quinquennale, all’inquadramento nel profilo
professionale tecnico e allo svolgimento o collaborazione ad attività di
progettazione.
QUESITO-2006-028-1686B
Oggetto: Art. 66 DPR 554/1994
L’art. 66 del d.p.r. N. 554/99 stabilisce i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alle gare per l’appalto di servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. In base a tale articolo sia il fatturato che i servizi prestati (lettere a), b), c) del comma 1 dell’articolo in questione) devono essere riferiti ai servizi di cui all’art. 50 del d.p.r. n.554/99, ossia ai servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione. Qualora il bando di gara sia relativo all’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e nulla specifichi al riguardo, si chiede se per attività tecniche-amministrative “connesse alla progettazione” debbano intendersi solo quelle strettamente connesse alla progettazione o anche le attività di direzione lavori, di accatastamento, di frazionamento e quant’altro di similare. Si chiede, in pratica, se il requisito del fatturato e dei servizi prestati può essere dimostrato dal concorrente anche mediante le attività diverse dalla progettazione e dalle attività connesse in senso stretto, purché attinenti a servizi di ingegneria e di architettura o ai servizi specifici oggetto di gara.
RISPOSTA
La tipologia delle prestazioni costituenti “attività tecnico-amministrative
connesse alla progettazione”, di cui all’art. 50, comma 1, del D.P.R. 554/1999,
è riconducibile, come si evince dal parere del Consiglio di Stato n. 1855 del 12
novembre 2003, alle attività tecniche di supporto di natura materiale e pertanto
dovrebbero ritenersi estranee a tale nozione le prestazioni afferenti la
direzione lavori, il collaudo, ecc.
Ciò premesso, la valutazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
di capacità tecnica dei concorrenti dovrà essere compiuta disgiuntamente alla
luce delle singole prestazioni in concreto identificabili nel bando di gara.
QUESITO-2006-027-1679M
Oggetto: Incarico fiduciario
In riferimento alla L.R. N. 27/2003, della successiva Deliberazione di G.R. n. 2119 del 02-08-2005 e della determinazione n. 1 del 19-01-2006 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, si chiede quale sia la procedura "corretta", nonchè consigliata per l'affidamento diretto di un incarico professionale (in materia di lavori pubblici) dell'importo complessivo di circa € 10.000,00, ossia inferiore ad € 40.000 e della conseguente forma di pubblicità.
RISPOSTA
Relativamente all’affidamento di incarichi professionali inferiori ai 40.000 €
la norma di riferimento permane l’art. 9, comma 1, della L.R. 27/2003,
opportunamente integrato, al fine di dare contenuto ai principi comunitari di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza (cfr.
L. 62/2005), con le modalità applicative di cui alla DGR n. 2119 del 2/08/2005.
Quanto alle procedure da seguire per l’affidamento in questione, si richiamano
pertanto i punti essenziali del citato provvedimento, il quale prevede:
- mantenimento del ricorso all’affidamento “diretto”, ovverosia in assenza di
gara;
- rispetto del principio di trasparenza: obbligo di dare adeguato conto nella
motivazione dell’avvenuta acquisizione delle candidature, in particolare
illustrando le ragioni per le quali si è ritenuto di individuare quel dato
professionista come affidatario dell’incarico, avuto riguardo al novero delle
istanze pervenute;
- ossequio al principio di proporzionalità: onere della pubblicità per incarichi
di importo limitato (meno di 40.000 €) da ritenersi assolto mediante la sola
pubblicazione dell’avvenuto affidamento dell’incarico:
-a) nel sito Internet della Regione;
-b) nell’albo della Stazione Appaltante
rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento:
ricorso, per incarichi successivi, al criterio della rotazione negli
affidamenti, idoneo ad assicurare, in assenza di gara formale, l’imparzialità
nell’individuazione del candidato.
QUESITO-2005-151-1509B
Oggetto: Incarico fiduciario
Qualora un'Amministrazione decida di espletare prima l'incarico di progettazione di un lavoro pubblico di importo inferiore a € 100.000,00 e la direzione lavori in un secondo momento è necessario effettuare per l'affidamento di quest'ultima una ulteriore selezione? L'incarico per il collaudo può essere assegnato anche senza selezione e affidato ad un professionista che abbia già espletato un anno fa un incarico analogo per conto della stessa Amministrazione? In base alle linee guida della Regione per l'affidamento di un incarico di progettazione sopra soglia è necessario effettuare solo un avviso di selezione?
RISPOSTA
Atteso che l’attività di direzione lavori rientra nella nozione di servizi
attinenti la progettazione, alla fattispecie si applica l’art. 8, comma 1, della
L.R. 27/2003, che eleva fino alla soglia comunitaria l’importo entro il quale è
possibile affidare il servizio senza necessità di esperire gara formale, nel
rispetto peraltro delle forme di pubblicità previste all’art. 9, commi 1 e 2,
della medesima legge regionale, come specificate nella D.G.R. n. 2119/2005. Con
specifico riguardo alle modalità da seguire per l’affidamento dell’incarico di
direzione lavori successivamente al conferimento dell’incarico di progettazione,
dalla disposizione dell’art. 17, comma 14, della L. 109/1994, come modificato
dalla L. 62/2005, si evince che occorre comunque avere riguardo all’importo
complessivo, dato dalla somma del valore dell’attività di progettazione e della
d.l.. Ne segue che se detta somma risulta inferiore alla soglia comunitaria
anche l’affidamento dell’incarico di direzione lavori può essere disposto
secondo quanto previsto dalla normativa regionale e le indicazioni di cui alla
citata D.G.R. 2119/2005.
Per quanto attiene la nomina del collaudatore, se il compenso previsto è di
importo inferiore alla soglia comunitaria, trovano applicazione l’art. 48 della
L.R. 27/2003, e gli ulteriori criteri individuati con D.G.R. 1030/2005. In
particolare, l’art. 2, comma 10, del predetto provvedimento preclude al soggetto
che è stato incaricato di un collaudo di ricevere l’incarico di un nuovo
collaudo relativo alla medesima stazione appaltante, se non sono trascorsi
almeno sei mesi dalla nomina precedente.
Infine, si sottolinea che per l’affidamento di servizi di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria non si applica la normativa regionale con le
relative linee guida, bensì il d.lgs. 157/1995.
QUESITO-2005-141-1483B
Oggetto: Incarico fiduciario
Si chiede cortesemente delucidazioni in merito al seguente quesito: l'amministrazione comunale deve affidare un incarico per la redazione del piano di assetto territoriale ai sensi della recente normativa urbanistica regionale L.R. 11/2004 di importo superiore a € 100.000,00. Si deve fare riferimento ai limiti previsti dalla 109/94 e s.m. per affidamento di incarichi fiduciari? In caso contrario quale normativa deve essere presa a riferimento ?
RISPOSTA
In relazione al quesito prospettato, premesso che la L. 62/2005 “legge
comunitaria 2004” ha espunto dalla legge Merloni il concetto di “incarichi
fiduciari” e richiamato la necessità anche per gli affidamenti fino a
100.000,000 euro di rispettare i principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, si osserva che l’oggetto del
servizio da affidare, vale a dire la redazione del piano di assetto territoriale
previsto dalla legge regionale in materia di governo del territorio, non pare
assimilabile alla nozione di servizi attinenti la progettazione, così come
analiticamente definiti all’art. 17 della L. 109/1994 e altrettanto può dirsi in
relazione all’art. 8 comma 1 della L.R. 27/2003.
Ne segue che il riferimento corretto non pare essere quello alla normativa che
disciplina l’attività di progettazione svolta nel processo realizzativo di
un’opera pubblica, ma piuttosto, in ragione dell’importo stimato del servizio,
si dovrà avere riguardo, se inferiore alla soglia comunitaria, alle procedure di
affidamento previste nel regolamento in materia di contratti approvato dal
comune stesso, ovvero, per gli importi sopra soglia al d.lgs. 157/1995.
QUESITO-2005-134-1463B
Oggetto: Elenco prestatori di servizi regionale
Dalla DGR n. 2119 del 02.08.2005 si evince che questa ULSS potrebbe affidare gli incarichi di progettazione, coordinamento per la sicurezza e direzione lavori delle opere riportate nell’Elenco Annuale di cui all’art. 4 della L.R. n. 27/2003 ed ovviamente inferiori alla soglia comunitaria, selezionando i professionisti dall’Elenco dei Consulenti e dei Prestatori di Servizi istituito con DGR n. 19/2002. Ad oggi tale Elenco di professionisti, pubblicato sul sito della Regione del Veneto, non riporta le attività di progettazione e direzione lavori ed è aggiornato al 05.07.2004. Si chiede se per gli affidamenti fiduciari di incarichi di progettazione di opere ricompresse nell’Elenco annuale dei lavori anno 2006 si possa lo stesso far riferimento all’Elenco dei prestatori di servizi regionale o sia meglio procedere a pubblicità preventiva autonoma.
RISPOSTA
Nella D.G.R. n. 2119/2005, recante prime linee guida per l’adempimento degli
oneri di pubblicità relativi all’affidamento di servizi di progettazione, alla
luce della L. 62/2005, cd. “legge comunitaria 2004”, si prospetta la possibilità
di assolvere ai predetti adempimenti pubblicitari, in relazione al conferimento
di incarichi comportanti un compenso compreso tra 40.000,00 euro e la soglia
comunitaria, avvalendosi dell’Elenco regionale dei consulenti e dei prestatori
di servizi, in ragione dell’elevata consistenza numerica delle prestazioni
professionali che la stazione appaltante prevede di acquisire.
Peraltro, a tutt’oggi, nelle more dell’adozione da parte della Regione di un
provvedimento che aggiorni ed estenda il novero delle attività per le quali è
possibile operare la selezione del professionista all’interno dell’Elenco, le
indicazioni operative fornite al riguardo dalla citata direttiva devono
intendersi circoscritte alle prestazioni professionali individuate nella
deliberazione istitutiva dell’Elenco regionale e nei successivi provvedimenti di
implementazione ed aggiornamento.
Ne segue che allo stato, per il conferimento di incarichi per l’espletamento di
attività diverse da quelle elencate, come l’attività di progettazione e
direzione lavori, occorre fare riferimento alle prescrizioni fornite dalla
D.G.R. n. 2119/2005 per gli interventi singoli, distinguendo tra incarichi di
importo inferiore a 40.000,00 euro per i quali trova applicazione l’art. 9,
comma 1, della LR. 27/2003, e incarichi comportanti un compenso compreso tra
40.000,00 euro e la soglia comunitaria, per i quali si prevede l’adempimento
degli oneri di pubblicità preventiva e successiva mediante pubblicazione nel
sito internet della Regione e nell’albo della Stazione Appaltante.
QUESITO-2005-116-1399M
Oggetto: Incarico in materia di sicurezza ad Architetto
è possibile affidare l'incarico di coordinatore, per la progettazione e/o esecuzione, in materia di sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 494/1996 ad architetto o ingegnere non iscritto all'albo professionale di appartenenza o addirittura non in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione? A me pare che, pur nel silenzio della citata normativa, si tratti di attività professionale che, in quanto tale, richiede per il suo esercizio l'iscrizione nell'albo professionale di appartenenza ai sensi della legge 24 giugno 1923 n. 1395 che disciplina le professioni degli ingegneri e degli architetti. Le attività in questione inoltre sono riconducibili se non alle "attività di progettazione" (il che potrebbe sostenersi per le attività del coordinatore per la progettazione) almeno alle attività accessorie "tecnico amministrative connesse con la progettazione" per le quali la normativa vigente in materia di ll.pp. richiede l'affidamento a professionista, se esterni, in possesso dell'iscrizione al competente Albo professionale.
RISPOSTA
L'art. 10 del d.lgs. 494/1996 prevede, quali “Requisiti professionali del
coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori”, il necessario
possesso di idoneo titolo di studio, mentre non è richiesto espressamente che il
coordinatore sia abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al
relativo albo professionale.
Si ritiene tuttavia, concordando con la tesi esposta nel quesito, che il
silenzio normativo debba essere colmato col riferimento alle norme generali in
materia di iscrizione all’albo nell’esercizio di attività di tipo professionale
(fra cui deve essere fatta rientrare quella del coordinatore per la
progettazione e l’esecuzione). E’ pertanto è da ritenersi, in via
esemplificativa, che per svolgere legittimamente le funzioni di coordinatore per
la progettazione e per l'esecuzione, ad un laureato in architettura non sia
sufficiente aver frequentato l'apposito corso previsto dall’art. 10, comma 2,
D.lgs. 494/1996, richiedendosi quale ulteriore requisito l’iscrizione all'albo
degli architetti.
QUESITO-2005-112-1388B
Oggetto: Incarichi fiduciari dopo entrata in vigore legge comunitaria
In ordine all’applicazione delle disposizione contenute nella recente L. 18 aprile 2005, n. 62 ( “…adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea) chiedesi di comprendere quali procedure (alla luce dei contenuti dell’art. 17 segnatamente comma 12) si debbano adottare nel momento in cui l’ente (Comune) sia intenzionato ad affidare all’esterno [e/o comunque a soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g)] incarichi di progettazione ovvero di direzione lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro. Tenuto conto che il sostituito comma 12 recitava che le stazioni appaltanti potevano procedere all’affidamento anche ai soggetti sopraccennati “di loro fiducia”, chiedesi cortesemente di sapere se la soppressione fiduciaria, per così dire, unitamente alla previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale degli incaricandi comportino l’indizione di un gara ad evidenza pubblica a prescindere dall’entità della tariffa professionale. A tale proposito si chiede cortesemente se Codesto Sservizio abbia all’uopo predisposto bandi-tipo o linee-guida in ragione dell’entrata in vigore della L. 62. Grato sin da ora per la cortese collaborazione.
RISPOSTA
La legge comunitaria 2004, nel modificare l’art. 17 della legge 109/1994, in
attuazione di principi di diretta derivazione comunitaria, esplica i suoi
effetti anche in ambito regionale, determinando l’esigenza di attribuire alle
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della L.R. 27/2003, un significato
conforme alla novella legislativa.
Si osserva peraltro che il legislatore statale si è limitato a porre dei
principi, senza fornire indicazioni precise sulle modalità per la loro
attuazione e dunque non vincolando alla gara formale, lasciando piuttosto alle
stazioni appaltanti ampi margini di discrezionalità nella scelta degli strumenti
idonei a soddisfare gli obblighi in argomento, tenuto conto della rilevanza
economica e delle caratteristiche della prestazione professionale.
Nelle more dell’approvazione di bandi tipo e linee guida si osserva quanto
segue.
In primo luogo conserva validità la distinzione in fasce d’importo operata
dall’art. 9 della legge regionale, sicché, per gli incarichi comportanti un
compenso inferiore a 40.000 euro appare risolutiva l’entità economica della
prestazione. Il criterio di proporzionalità induce a considerare eccessivo ed
antieconomico il ricorso a forme di pubblicità preventiva e legittimo
l’affidamento diretto dell’incarico professionale, mentre resta ferma la
necessità di adempiere all’onere di pubblicità successiva, secondo le
prescrizioni di cui all’art. 9, comma 1, della L.R. 27/2003.
Per gli incarichi di importo compreso fra 40.000 euro e la soglia comunitaria,
pur ritenendo legittimo l’affidamento diretto, l’entità economica della
prestazione rende necessario in tale circostanza fare ricorso, in attesa
dell’approvazione del regolamento di cui all’art. 9, comma 2, anche a forme di
pubblicità preventiva, ravvisabili, in tal caso, quanto meno nella pubblicazione
nell’albo della stazione appaltante e nel sito internet della Regione.
QUESITO-2005-109-1378T
Oggetto: Progettazione interna
Nel caso di stipula di convenzione tra 2 comuni per la progettazione di opera pubblica (da eseguirsi al di fuori del normale orario di lavoro) chiedo se il compenso concordato tra le amministrazioni, così come stabilito dalla recente finanziaria debba essere accantonato per il 50 per cento a favore dell'amministrazione e il restante possa essere diviso tra i dipendenti interessati secondo apposito accordo decentrato.
RISPOSTA
La fattispecie oggetto del quesito vede la stipula tra 2 Comuni di una
convenzione, per la redazione - a cura di personale appartenente ai
corrispondenti uffici tecnici – del progetto di un’opera pubblica.
Premesso che la redazione materiale del progetto verrebbe espletata fuori del
normale orario di lavoro, nel quesito si chiede – anche sulla base di recente
disposizione della legge finanziaria – conferma sulle ipotizzate modalità di
attribuzione di parte del “valore” stimato della progettazione ai relativi
autori.
Premesso che non si comprende a quale disposizione della legge finanziaria ci si
voglia riferire, l’ipotesi prospettata non appare percorribile.
Infatti, come evidenziato dall’Autorità nell’atto di regolazione dell’8.11.1999,
nel nostro ordinamento vige il divieto per i dipendenti pubblici a tempo pieno
di assumere incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di
liberi professionisti. Ne consegue che l’attività – anche progettuale - degli
stessi dipendenti pubblici a tempo pieno è sempre resa in ragione
dell’appartenenza al loro ufficio e, quindi, rappresenta una modalità di
svolgimento del rapporto di pubblico impiego.
Ciò comporta che la relativa retribuzione va individuata nell’ambito della
disciplina normativa regolante il pubblico impiego e sulla base dela
contrattazione collettiva e individuale, salvo l’incentivo di cui all’art. 18
della legge 109/94.
Il TAR Lazio (Sez. III, 13.09.2003, n. 9028) ha precisato che costituisce
progettazione “interna” anche quella assicurata mediante la collaborazione
istituzionale tra soggetti pubblici, nel qual caso è il soggetto pubblico
servente, tramite i suoi uffici, a rendere la prestazione e mai i singoli suoi
dipendenti.
QUESITO-2005-102-1359B
Oggetto: Progettazione "unitaria"
Si chiede se una pubblica amministrazione che si è accollata l'onere di effettuare con personale interno la progettazione architettonica di un'ampliamento di una scuola può dare incarichi fiduciari all'esterno (cioè senza effettuare avvisi di selezione), per l'esecuzione di altre progettazioni, per esempio quella dell'impianto elettrico o quella dei cementi armati o ancora quella dell'impianto termico e idrico.
RISPOSTA
In relazione alla possibilità per un’amministrazione di affidare all’esterno una
sola parte dei servizi, si osserva che pur in assenza di specifiche norme che
vietino tale evenienza, dal complesso delle disposizioni in materia si evince il
principio che la progettazione debba essere tendenzialmente unitaria.
Si richiama, in senso conforme, l’avviso espresso dall’Autorità nella det. n.
2/2002, dove si fa discendere dal predetto principio la necessità di motivare
adeguatamente in ordine alla convenienza della scelta di frazionare l’intervento
tra progettisti interni ed esterni.
Resta ferma, in ogni caso, la necessità di rispettare i seguenti principi:
- divieto di artificioso frazionamento, finalizzato ad eludere le norme che
disciplinano l’affidamento del servizio (art. 62, comma 10, D.P.R. 554/1999);
- la sussistenza delle condizioni cui l’art. 8 L.R. 27/2003 subordina il ricorso
all’affidamento diretto deve essere valutata in relazione all’importo
complessivo degli incarichi da affidare;
- l’affidamento diretto senza pubblicità preventiva è consentito dalla L.R.
27/2003 (art. 9, comma 1) solo per gli incarichi comportanti un compenso
inferiore a 40.000 euro. Per gli incarichi di importo compreso tra la predetta
soglia e quella comunitaria, nelle more dell’approvazione del regolamento
previsto dall’art. 9, comma 2, i principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui alla L.62/2005, impongono di
fare ricorso a forme di pubblicità preventiva, in via analogica ravvisabili,
nelle more dell’approvazione del regolamento previsto dall’art. 9, comma 2,
della legge regionale, nelle modalità previste dall’art. 28 della L.R. 27/2003;
- se il progetto prevede più prestazioni professionali specialistiche deve
essere indicata nell’offerta la persona incaricata dell’integrazione tra le
prestazioni (art. 17, comma 8, L. 109/1994).
QUESITO-2005-096-1347B
Oggetto: Incarichi fiduciari dopo entrata in vigore legge comunitaria
Alla luce della Legge Comunitaria n. 62/2005, art. 24, comma 5 - che riscrive l'art. 17 comma 12 della L. 109/94, e l'art. 8 della L.R. 27/2003, risulta poco chiara la soglia (se esiste ancora) sotto la quale è possibile il conferimento diretto di incarichi a tecnici di propria fiducia, con provvedimento motivato, riguardanti i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.(progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori etc.....); Nella fattispecie, dovremmo conferire l'incarico a tecnico esterno per l'attuazione di uno stralcio del P.E.B.A.(dalla progettazione alla dirazione lavori), la cui parcella assomma a circa € 8-9.000.
RISPOSTA
La legge comunitaria 2004, nel modificare l’art. 17 della legge 109/1994, in
attuazione di principi di diretta derivazione comunitaria, esplica i suoi
effetti anche in ambito regionale, determinando l’esigenza di attribuire alle
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della L.R. 27/2003, un significato
conforme alla novella legislativa.
Si osserva peraltro che il legislatore statale si è limitato a porre dei
principi (non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza), senza fornire indicazioni precise sulle modalità per la loro
attuazione, lasciando alle stazioni appaltanti ampi margini di discrezionalità
nella scelta degli strumenti ritenuti di volta in volta idonei a soddisfare gli
obblighi derivanti dall’applicazione della norma, tenuto conto della rilevanza
economica e delle caratteristiche della prestazione professionale da acquisire.
In relazione alla fattispecie prospettata nel quesito, appare assumere carattere
risolutivo l’entità economica della prestazione (inferiore a 40.000 euro),
sicché il criterio di proporzionalità induce a considerare eccessivo ed
antieconomico il ricorso nello specifico a forme di pubblicità preventiva e
legittimo l’affidamento diretto dell’incarico professionale.
Ciò posto, resta ferma la necessità di dare adeguato conto nella motivazione del
provvedimento di conferimento dell’incarico delle ragioni che hanno determinato
la scelta dell’amministrazione e di adempiere all’onere di pubblicità
successiva, secondo le prescrizioni di cui all’art. 9, comma 1, della L.R.
27/2003.
QUESITO-2005-094-1343B
Oggetto: Incarichi fiduciari dopo entrata in vigore legge comunitaria
La legge 62/2005 ha modificato in senso restrittivo l'art.17 della legge 109/94 relativamente ad incarichi fiduciari sotto € 100.000,00. Si chiede se la norma sopra citata deve intendersi modificativa anche del primo comma dell'art. 9 della l.r. Veneto 27/2003, che prevede incarichi fiduciari comportanti compensi sotto € 40.000,00. Sono possibili oggi incarichi fiduciari almeno fino a tale limite d'importo ?
RISPOSTA
L’intervento di modifica dell’art. 17 della legge 109/1994 ad opera della legge
62/2005, in quanto direttamente attuativo di principi di derivazione
comunitaria, esplica i suoi effetti anche in ambito regionale, determinando
l’esigenza di una rilettura delle disposizioni dell’art. 9 della L.R. 27/2003,
in senso conforme alla novella legislativa.
Ciononostante, non si può non sottolineare come il legislatore statale si sia
limitato a porre dei principi, senza fornire indicazioni precise sulle modalità
per la loro attuazione, lasciando dunque alle stazioni appaltanti ampi margini
di discrezionalità nella scelta degli strumenti ritenuti di volta in volta
idonei a soddisfare gli adempimenti derivanti dall’applicazione della norma,
tenuto conto della rilevanza economica e delle caratteristiche della prestazione
professionale da acquisire.
Sotto questo profilo, si pone l’attenzione sulla circostanza che, proprio in
relazione agli incarichi minori, come quelli comportanti un compenso nella
fascia indicata nel quesito, appare assumere rilievo decisivo il principio
comunitario di proporzionalità, il quale, coniugato al principio di economicità
che, ai sensi della L. 241/2001, deve improntare qualunque procedimento
amministrativo, induce a ritenere tuttora integralmente applicabile la
disposizione dell’art. 9, comma 1, della L.R. 27/2003. Ne segue che, sul piano
operativo appaiono possibili affidamenti diretti per incarichi di importo
inferiore a 40.000, euro, senza necessità di forme preventive di pubblicità,
mentre la prevista pubblicazione del provvedimento di avvenuto affidamento
dell’incarico all’albo della stazione appaltante e sul sito internet della
Regione appare idonea ad assicurare il rispetto del principio di trasparenza.
QUESITO-2005-092-1333CSbis
Oggetto: Incarichi fiduciari dopo entrata in vigore legge comunitaria
Alla luce della legge 62/2005 come deve comportarsi l'Amministrazione per l'affidamento di incarico professionale con compenso inferiore ai € 40.000,00? Gradirei un Vostro parere affinchè siano rispettati "i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza". Può ritenersi sufficiente procedere con una selezione pubblica mediante avviso all'albo camerale e sul sito internet per una durata di 10 giorni?
RISPOSTA
In assenza di disciplina attuativa dei citati principi d’origine comunitaria
(non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza)
richiamati dalla L. 62/2005, e nelle more dell’adozione di direttive in materia
da parte della Giunta Regionale, spetta ad ogni singola amministrazione,
nell’esercizio della propria sfera di discrezionalità tecnica, attuare il
precetto normativo di rango superiore.
Pertanto le modalità prefigurate nel testo del quesito, tese ad assicurare
adeguata pubblicità preventiva in ordine all’affidamento dell’incarico
professionale, possono apparire in linea di massima astrattamente idonee allo
scopo, fermo restando che nel successivo provvedimento di affidamento vero e
proprio, si dovrà dare contezza delle motivazioni che lo sorreggeranno, fra cui
anche l’esito della pubblicità medesima.
QUESITO-2005-076-1287Cbis
Oggetto: Incarichi fiduciari dopo entrata in vigore legge comunitaria
Si chiede se in virtù della recente entrata in vigore della l. n. 65 del 2005 di recepimento della legge comunitaria, deve essere applicata tale legge o la l.r. n. 27 del 2003. Si chiede inoltre se un incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione lavori il cui importo sia compreso tra € 40.000,00 e € 200.000,00 oppure il cui importo sia superiore a € 200.000,00 e dove preliminarmente è stato bandito un concorso di progettazione per l'assegnazione del progetto migliore, possa essere affidato direttamente al professionista che ha vinto il suddetto concorso mediante un atto d'indirizzo dell'organo esecutivo comunale. Si chiede inoltre se la stessa procedura può essere applicata in caso venga bandito un corcorso di idee.
RISPOSTA
Le modifiche disposte dalla legge comunitaria alla L. 109, in virtù del rinvio
esplicito che alla normativa statale fa l’art. 1, c. 2, della LR 27, non possono
che essere automaticamente recepite anche in ambito regionale, al fine di
attuare nel mercato “sottosoglia” i principi derivanti dal diritto comunitario
(atteso che per il “soprasoglia” si applicano esclusivamente le direttive).
Per quanto riguarda il bando per il concorso di progettazione, l’art. 17, c. 13
rinvia, oltre che al c. 10, al comma 12, che dal 12 maggio 2005 risulta
novellato dalla legge comunitaria.
La novella riguarda l’esplicita introduzione del rispetto di principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e adeguatezza, che
qualsiasi amministrazione aggiudicatrice può già attuare in via provvedimentale,
in attesa degli adeguamenti normativi, sia statali che regionali.
Peraltro, nel caso di specie, sembra ragionevole desumere che il bando di
concorso si sottragga all’applicazione della Legge Comunitaria 2004, la quale,
entrata in vigore il 12 maggio 05, in assenza di previsione espressa di
retroattività e in virtù del principio tempus regit actum, non potrà che
applicarsi ai procedimenti di gara che saranno posti in essere da detta data in
poi.
Ne consegue che la legittimità del concorso di progettazione di cui al quesito
si fonda sull’avvenuto espletamento di quanto previsto dalla normativa statale,
in particolare le procedure previste dal DPR 554/99, Titolo IV, Capo II (per i
concorsi di idee) e Capo III (per i concorsi di progettazione), ferma restando
l’autonomia regolamentare dell’Ente che disciplina anche la competenza
all’adozione dei relativi provvedimenti.
QUESITO-2005-074-1279BSbis
Oggetto: Incarichi fiduciari dopo entrata in vigore legge comunitaria
Premesso che questa amministrazione intende affidare incarichi professionali per importi inferiori a Euro 40.000,00, si chiede se a seguito della recente entrata in vigore della L. 62/2005 con particolare riferimento all'art. 24 comma 5, si chiede se sia leggittimo da parte dell'Amministrazione, affidare tali incarichi professionali senza alcuna forma di pubblicità preventiva così come previsto dall'art. 9 comma 1 della L.R. 27/2003
RISPOSTA
In seguito all’entrata in vigore della L. 18 aprile 2005, n. 62 “Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee. Legge comunitaria 2004”, l’affidamento di servizi di
progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria deve aver luogo nel
pieno rispetto dei principi comunitari di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
La recezione di tali principi a livello nazionale, mediante modifica
dell’articolo 17, comma 12, della L. 109/1994 costituisce attuazione di una
norma comunitaria, pertanto le disposizioni in argomento rivestono immediata
portata precettiva anche in ambito regionale.
Nella fattispecie, il principio di trasparenza suggerisce di dar conto,
ogniqualvolta si intenda procedere all’affidamento di un servizio di
progettazione, e dunque anche per gli incarichi di importo inferiore a 40.000,00
euro, dell’esigenza di acquisire la prestazione professionale, mediante il
ricorso ad una adeguata forma di pubblicità preventiva.
Ne segue che la disposizione di cui all’art. 9, comma 1, della L.R. 27/2003,
deve essere opportunamente integrata, individuando sul piano operativo le
modalità applicative dei suddetti principi comunitari.
Il principio di proporzionalità induce a ritenere adeguate, visto l’analogo
argomento trattato dalla Circolare del Ministero LLPP n.448/UL del 07.10.96,
estendendole in via analogica al caso in esame, le medesime forme di pubblicità
che l’art. 9 comma 1, della legge regionale prescrive per l’avvenuto affidamento
dell’incarico di importo inferiore a 40.000,00 euro, vale a dire:
a) esposizione all’albo della Stazione appaltante;
b) pubblicazione sul sito Internet della Regione (individuato con D.G.R. n. 1173
del 17 maggio 2001).
QUESITO-2005-073-1278BSCbis
Oggetto: Incarichi fiduciari dopo entrata in vigore legge comunitaria
Dovendo affidare un incarico professionale di progettazione e/o di verifica o validazione di un progetto ad organismo di controllo accreditato si rileva che le recenti modifiche apportate all'art. 17 c. 12 e art. 30 c. 6 bis della legge 11.02.94 n° 109 appaiono in contrasto con quanto stabilito, rispettivamente, dall'art. 8 c. 1 e art. 10 c. 2, della legge regionale 07.11.03 n° 27. Si chiede, cortesemente, quale delle due norme deve, ovvero può, essere applicata per la corretta adozione di un provvedimento di incarico professionale che riguardi le attività regolate dagli articoli anzidetti
RISPOSTA
L’art. 24 della legge 18.04.05, n. 62 (l. comunitaria 2004, in vigore dal
12.05.05) ha modificato alcune disposizioni della legge 109/94 e determina
l’insorgere di delicati problemi di coordinamento con talune norme della L.R.
27/03.
L’inserimento nell’art. 17, c. 12, della legge 109/94, del richiamo al “rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza” costituisce testuale “adesione” ai rilievi contenuti nel Parere
Motivato della Commissione UE 15.10.2003.
Per quanto concerne la disciplina normativa dei servizi di importo sottosoglia
da affidarsi nel Veneto, dopo il 12 maggio u. s., e in attesa dell’emanazione
del regolamento ex art. 9, c. 2, LR 27, sembra ineludibile operare
un’interpretazione del combinato disposto fra l’art. 24, c. 5 della L. 62/05 e
l’art. 8 della LR 27, all’uopo integrando anche con quanto prevede la Circolare
4488/UL del Ministero LL. PP. (GURI 251/96), al fine di dare ospitalità fin da
subito ai principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Pertanto per gli affidamenti fino a 40.000 euro appare consigliabile procedere
ad un’adeguata diffusione dell’esigenza di acquisirne la relativa prestazione,
tramite pubblicazione sull’Albo pretorio dell’amministrazione procedente e sul
Sito internet regionale.
Per la fascia da 40.000 e fino a 100.000 euro, sembra altresì opportuno
aggiungere un’ulteriore pubblicità su quotidiano a tiratura locale.
Per gli importi da 100.000 euro e fino alla soglia comunitaria si considera
esaustiva la pubblicità di cui sopra, con l’aggiunta della pubblicazione su un
giornale a tiratura nazionale.
Infine giova ancora una volta ribadire agli operatori la centralità, per ogni
incarico, del provvedimento di affidamento, nelle cui motivazioni si darà conto
della proporzionalità dell’avvenuto affidamento rispetto al suo stesso oggetto.
QUESITO-2005-071-1274VCTbis
Oggetto: Incarichi fiduciari dopo entrata in vigore legge comunitaria
Questo Comune ha pubblicato un avviso, con scadenza 10/05/2005, per affidamento di incarico fiduciario per la progettazione e direzione lavori di un ampliamento alla scuola materna esistente, avente il corrispettivo professionale di importo superiore a 40.000 euro, ma inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 27/2003, primo comma. Alla luce della nuova legge comunitaria (in vigore verso la metà di maggio) che modifica l'art. 17 della legge 109/94 viene soppressa la possibilità dell'affidamento diretto dell'incarico su scelta fiduciaria. Per l'incarico in questione possiamo applicare la normativa regionale che consente l'affidamento fiduciario, come riportato nel relativo avviso pubblicato? Per i futuri incarichi quale normativa deve essere applicata per l'affidamento sotto soglia?
RISPOSTA
La procedura già avviata, considerato anche che la scadenza dell’avviso è
anteriore all’entrata in vigore della Comunitaria 2004, potrà essere condotta a
termine secondo le norme stabilite nel relativo avviso e che fanno riferimento
alla L.R. n. 27.
Per quanto concerne invece la disciplina normativa dei servizi di importo
sottosoglia da affidarsi nel Veneto, dopo il 12 maggio u. s., e in attesa
dell’emanazione del regolamento ex art. 9, c. 2, LR 27, sembra ineludibile
operare un’interpretazione del combinato disposto fra l’art. 24, c. 5 della L.
62/05 e l’art. 8 della LR 27, all’uopo integrando anche con quanto prevede la
Circolare 4488/UL del Ministero LL. PP. (G.U.R.I. 251/96), al fine di dare
ospitalità fin da subito ai principi comunitari di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Pertanto per gli affidamenti fino a 40.000 euro appare consigliabile procedere
ad un’adeguata diffusione dell’esigenza di acquisirne la relativa prestazione,
tramite pubblicazione sull’Albo pretorio dell’amministrazione procedente e sul
Sito internet regionale.
Per la fascia da 40.000 e fino a 100.000 euro, sembra altresì opportuno
aggiungere un’ulteriore pubblicità su quotidiano a tiratura locale.
Per gli importi da 100.000 euro e fino alla soglia comunitaria si considera
esaustiva la pubblicità di cui sopra, con l’aggiunta della pubblicazione su un
giornale a tiratura nazionale.
Infine giova ancora una volta ribadire agli operatori la centralità, per ogni
incarico, del provvedimento di affidamento, nelle cui motivazioni si darà conto
della proporzionalità dell’avvenuto affidamento rispetto al suo stesso oggetto.
QUESITO-2005-064-1265CSVbis
Oggetto: Procedura per incarichi fiduciari
Dovendo il R.U.P. procedere all'affidamento di un incarico a professionista esterno alla P.A., vista la legge comunitaria 2004(G. U. n. 96 del 27/04/2005)che modificando l'art. 17 della L. 109/94, non parla più di fiduciarietà per gli incarichi inferiori a € 100.000, ma di rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si chiede quale sia il giusto procedimento da seguire per l'affidamento, considerato, inoltre, che è in vigore la L.R. 27/2003 della Regione Veneto, nell'esercizio della competenza di cui all'art. 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, che (art. 8 e 9) prevede fino alla soglia di € 40.000 la fiduciarietà di incarico?
RISPOSTA
La legge comunitaria 2004 (in vigore dal 12 maggio 2005) ha modificato l’art.
17, c. 12, L. 109/94 prevedendo che l’affidamento esterno di incarichi
professionali inferiori a 100.000 euro avvenga non più su base fiduciaria, bensì
in base a principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
In attesa dell’emanazione del regolamento ex art. 9, c. 2, LR 27, sembra
ineludibile operare un’interpretazione del combinato disposto fra l’art. 24, c.
5 della L. 62/05 e l’art. 8 della LR 27, all’uopo integrando anche con quanto
prevede la Circolare 4488/UL del Ministero LL. PP. (G.U.R.I. 251/96), al fine di
dare ospitalità fin da subito ai principi comunitari di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Pertanto per gli affidamenti fino a 40.000 euro appare consigliabile procedere
ad un’adeguata diffusione dell’esigenza di acquisirne la relativa prestazione,
tramite pubblicazione sull’Albo pretorio dell’amministrazione procedente e sul
Sito internet regionale.
Per la fascia da 40.000 e fino a 100.000 euro, sembra altresì opportuno
aggiungere un’ulteriore pubblicità su quotidiano a tiratura locale.
Per gli importi da 100.000 euro e fino alla soglia comunitaria si considera
esaustiva la pubblicità di cui sopra, con l’aggiunta della pubblicazione su un
giornale a tiratura nazionale.
Infine giova ancora una volta ribadire agli operatori la centralità, per ogni
incarico, del provvedimento di affidamento, nelle cui motivazioni si darà conto
della proporzionalità dell’avvenuto affidamento rispetto al suo stesso oggetto.
QUESITO-2005-059-1255V
Oggetto: Progettazione interna di intervento di indagine archeologica
Con la presente, richiamato il combinato disposto degli artt.: - 6, comma 4 del Decreto Legislativo 22-01-2004, n. 30; - n. 16 e 17 della L. 109/94 e s.m.i.; - n. 85 e 86 D.Lgs 29-10-1999 n. 490; si chiede se è consentita la progettazione di un intervento di indagine archeologica da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, considerando: - la modesta entità dell’intervento (importo complessivo € 27.000,00); - che analoghi interventi sono già stati attuati nel territorio comunale negli anni scorsi il cui iter è stato gestito e amministrato dagli Uffici Comunali; - che prestano servizio presso l’ufficio tecnico, tecnici con decennale esperienza, tra i quali il Capo Settore, Funzionario da considerarsi in possesso di adeguata professionalità in relazione all’intervento da attuare.
RISPOSTA
L’art. 6, c. 4, D. Lgs. n. 30/2004 prevede espressamente che “funzionari tecnici
dell’amministrazione, in possesso di adeguata professionalità in relazione
all’intervento da attuare” possano espletare le attività inerenti la redazione
delle schede tecniche finalizzate alla puntuale individuazione delle
caratteristiche del bene oggetto dell’intervento medesimo.
Tali schede – obbligatorie per gli interventi relativi ai beni mobili e alle
superifici decorate di beni architettonici – possono essere previste
dall’amministrazione per gli interventi di particolare complessità o
specificità.
Ai sensi del D.M. 31 luglio 2001 n. 364, gli “interventi sui beni culturali sono
da considerarsi, in ragione della loro natura e specificità, di notevole
complessità quando vertano in restauri o in scavi archeologici di importo
superiore a 200 mila euro”.
Se pertanto, per tali interventi particolarmente complessi la normativa ammette
la competenza di funzionari tecnici in possesso di adeguata professionalità, a
maggior ragione tale possibilità deve ritenersi consentita laddove, come nel
caso di specie, lo scavo archeologico sia di entità particolarmente modesta.
QUESITO-2005-040-1200V
Oggetto: Incarico fiduciario
L'amministrazione deve conferire incarico per la redazione di un progetto definitivo di importo inferiore ai 100.000,00 €. La progettazione preliminare è stata affidata a un progettista esterno a seguito di avviso pubblico e l'amministrazione vorrebbe confermare l'incarico allo stesso professionista. Per l'affidamento fiduciale deve essere ripetuto l'avviso di selezione, anche se le motivazioni per il successivo incarico si riducono oltre all'esperienza già dimostrata anche dal fatto di aver già predisposto il progetto preliminare?
RISPOSTA
L’incarico per la redazione della progettazione definitiva, in quanto di importo
inferiore a 100.000 euro e atteso che la progettazione preliminare è stata
affidata a seguito di avviso pubblico, può essere conferito direttamente al
professionista che ha redatto il progetto preliminare.
E’ da ritenere che in tal caso, trattandosi di affidamento a soggetto
predeterminato, sia sufficiente la pubblicazione del provvedimento di incarico
all’albo della stazione appaltante e la sua trasmissione all’Osservatorio
regionale. Resta peraltro inteso che il provvedimento di affidamento al soggetto
già incaricato della progettazione preliminare deve essere adeguatamente
motivato.
QUESITO-2005-028-1170V
Oggetto: Componenti commissione giudicatrice
si chiede cortesemente una delucidazione rispetto al seguente quesito: è possibile che la commissione giudicatrice di un concorso di idee per la riqualificazione di aree sia composta oltre che da tecnici anche da politici e nella fattispecie dal sindaco da assessori e dal presidente del consiglio comunale, tutti con diritto di voto?
RISPOSTA
La composizione della commissione giudicatrice di un concorso di idee è
disciplinata dall’art. 55 reg. gen. e
prevede la presenza di un numero di membri tecnici esperti nella materia oggetto
del concorso non inferiore a 3 di
cui almeno 1 dipendente della stazione appaltante.
A ciò va aggiunto che, nell’ambito dell’ordinamento degli enti locali, l’art.
107 del d. lgs. n. 267/2000 (t.u. leggi
ordinamento enti locali), prevede che la presidenza della commissione di gara
spetti ai dirigenti, sancendo quindi
una netta scissione tra le funzioni dirigenziali e quelle degli organi politici.
Alla luce delle predette disposizioni e dei principi che dalle stesse sono
ricavabili, si può affermare che la
presenza di una componente politica così “pesante” sia in termini numerici, sia
in termini di rilevanza delle cariche
coinvolte, sia difficilmente compatibile con l’assetto della commissione
giudicatrice quale delineato dal legislatore
nelle norme sopra richiamate.
QUESITO-2005-008-1111T
Oggetto: "Incarichi a rischio"
Con riferimento ad intervento di restauro inserito nell’elenco annuale dei Lavori Pubblici, approvato con relativo decreto ministeriale, si chiede se è legittimo inserire sia nella richiesta di preventivo di parcella che successivamente nell’atto di convenzione con un professionista esterno, relativamente ad incarichi per progettazione, direzione lavori o coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui al D.L.vo n. 494 del 14/8/1996, una clausola che subordini il pagamento dell’onorario all’emanazione del decreto di approvazione del finanziamento da parte del Ministero. Questo sia alla luce del comma 12 bis dell’art. 17 L. 109/94 s.m.i., sia alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 14198 del 28/07/2004.
RISPOSTA
La problematica posta con il quesito trova puntuale ed esaustiva soluzione nel
disposto dell’art. 17, comma 12-
bis, della legge 109/04 s.m.i..
Tale norma stabilisce in modo inequivoco che “le stazioni appaltanti non possono
subordinare la corresponsione
dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse
all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata”.
La magistratura contabile ne ha tratto la conseguenza che “il sindaco del comune
che ha affidato un incarico di
progettazione non può arbitrariamente subordinare il pagamento dell’onorario ed
il rimborso delle spese alla
soluzione dei problemi di finanziamento dell’opera. Pertanto qualora il
progettista agisca per il conseguimento del
credito giustamente vantato e questo venga riconosciuto, il sindaco è
responsabile per colpa grave delle spese
legali ed accessorie alle quali il giudice ha condannato il comune” (Corte
conti, Sez. II, 30.10.2000, n. 330).
La sentenza della Corte di cassazione indicata nel quesito (Sez. I, 28.07.2004,
n. 14198), che assoggetta alla
disciplina dell’art. 1358 c.c. (“colui che si è obbligato sotto condizione
sospensiva ... deve, in pendenza della
condizione, comportarsi secondo buona fede”), non vale a smentire le
affermazioni riportate in precedenza.
Infatti, la fattispecie in ordine alla quale si è pronunciato il giudice di
legittimità era costituita da un contratto
d’opera professionale stipulato – con condizione sospensiva del pagamento
dell’onorario a conseguimento del
finanziamento dei lavori – nel 1989, cui aveva fatto seguito la consegna del
progetto esecutivo nel 1990. Va da
sé, pertanto, che a tale fattispecie non doveva applicarsi il sopravvenuto art.
17, comma 12-bis, della Legge
Quadro.
Da quest’ultima disposizione discende la nullità (ex art. 1418 c.c.) della
clausola inserita nel contratto d’opera
professionale, che assoggetti a condizione sospensiva del finanziamento dei
lavori il pagamento del progettista
QUESITO-2005-005-1105V
Oggetto: Raggruppamento temporaneo
Un raggruppamento temporaneao (R.T.) candidato all'affidamento di un incarico di progettazione ha assolto alla presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni se quest'ultimo ha un rapporto Co.Co.Co. con uno dei componenti il R.T. o se il professionista abilitato da meno di 5 anni è dipendente di uno dei componenti del R.T.?
RISPOSTA
Va osservato che il DPR 554, laddove attribuisce un maggiore punteggio al
candidato che abbia al proprio interno
un soggetto abilitato all’esercizio professionale da non più di 5 anni, usa il
termine “professionista”. Tale termine
designa evidentemente colui che esercita una professione intellettuale. Le
professioni intellettuali trovano la loro
collocazione all’interno del libro V (“Del lavoro”) del codice civile, nel Capo
II del Titolo III, rubricato “Del lavoro
autonomo”. Non c’è dubbio pertanto che la qualificazione di professionista sia
incompatibile con un rapporto di
lavoro dipendente, nel quale è presente quel vincolo di subordinazione la cui
assenza è elemento essenziale del
contratto di lavoro autonomo.
Le stesse ragioni portano alla conclusione opposta per quanto riguarda il
professionista legato da co.co.co. con
un componente il r.t.i., poiché in tal caso – come nel contratto a progetto che
ha in qualche misura sostituito i
co.co.co. – manca il vincolo di subordinazione.
QUESITO-2004-137-1043T
Oggetto: Mandato collettivo speciale
Fase precedente all'affidamento definitivo dell'incarico di progettazione e
direzione lavori < euro 100.000.
Quali
sono gli atti necessari per costituire un raggruppamento di cui all’art. 10,
comma d), della Legge 109/94 e s.m.i.?
Il conferimento di “mandato collettivo speciale” viene fatto con scrittura
privata o con atto notarile? OPPURE NON
SERVE NULLA? La domanda sorge spontanea in quanto il Consiglio di Stato Sez. V
con la Sentenza n. 667 del
19.02.2004 ha rilevato che “nessuna norma vieta di stipulare un contratto
d’opera professionale con più
professionisti o impone a quest’ultimi di riunirsi in associazione per stipulare
un contratto d’opera”.
RISPOSTA
I soggetti cui possono essere affidate le prestazioni di progettazione, nonché
di direzione dei lavori e di supporto
al RUP, sono indicati nell’art. 17, c. 1, della legge 109/94.
La lett. d) parla di “liberi professionisti singoli od associati”, la lett. g)
indica i “raggruppamenti temporanei costituiti
dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f)”, mentre le restanti lettere del
citato c. 1 non rilevano ai fini del quesito in
oggetto.
Il professionista che intenda divenire affidatario di una delle citate attività,
può proporsi in una delle seguenti
modalità alternative:
a) professionista singolo
b) professionista associato ai sensi della legge 1815/1939
c) componente di un raggruppamento temporaneo.
Qualora non ricorrano le ipotesi sub a) e b), il raggruppamento può essere
formalmente costituito anche dopo la
presentazione dell’offerta, purché prima della stipulazione del contratto avente
ad oggetto le prestazioni
professionali.
Quanto alle modalità formali di costituzione del raggruppamento, sono
applicabili le norme dall’art. 13 della legge
109/94 e dell’art. 95, c. 5, del DPR 554/99.
A tali conclusioni è pervenuta anche l’Autorità (determinazione 13/2000).
La discutibile affermazione del Cons. Stato 667/2004, richiamata nel quesito,
risulta del tutto incidentale, in
quanto vi si legge che “non corrisponde a uno specifico motivo del ricorso di
primo grado e non costituisce capo
di decisione”.
QUESITO-2004-136-1042T
Oggetto: Estensione incarico
Con gara di licitazione privata nel 2003 ai sensi del D. Lgs. 157/95, è stato
affidato a un RTP il SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE
DI
PROGETTAZIONE CHE DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', RELATIVO AL 1°
LOTTO
DELLA "CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA – Importo E 560.694,57, intervento finanziato
con un mutuo a carico
dello Stato. Successivamente è stato affidato l'incarico della progettazione
definitiva ed esecutiva del 2° lotto al
RTP di cui sopra, posto che l'importo del servizio risultava inferiore a €
100.000,00, mentre della progettazione definitiva del 3° lotto è stata
incaricata l'Area "Grandi Opere".
Ciò al fine di
acquisire in tempi brevi i progetti e
chiedere gli ulteriori finanziamenti allo Stato. A seguito dell'ulteriore
finanziamento dei lotti 2° e 3° da parte del
Ministero della Giustizia, risulta necessario procedere all’affidamento del
servizio di D.LL. del 2° lotto, nonché del
servizio di progettazione esecutiva e D.LL. del 3° lotto per complessivi E
98.000,00. Poiché l’art. 7 del D. Leg. n.
157, che disciplina l’aggiudicazione a trattativa privata, prevede la
possibilità di aggiudicare servizi complementari
per un importo non superiore al 50% dell’appalto principale, si chiede se
l’Amministrazione Comunale
legittimamente può affidare le prestazioni di cui sopra al RTP risultato
aggiudicatario del 1° lotto. Motivazioni: Ø
La suddivisione dell’opera in tre lotti funzionali e fruibili è avvenuta solo
per motivazioni di carattere economico e
finanziario; Ø L'unitarietà dell'opera, impone l'affidamento della progettazione
esecutiva del 3 lotto al RTP
affidatario del 1 e 2 lotto. Dovendosi procedere con una unica gara per
l'appalto dei lavori dei 3 lotti (esiste un
unico accesso al cantiere), è opportuna una D.LL. unica e un unico PSC.;
L'importo dei nuovi servizi non supera il
50% dell’importo relativo al 1° lotto.
RISPOSTA
Non sembra pertinente il richiamo all’art. 7, c. 2, lett. e), del D. Lgs.
157/95.
Non pare corretto ricondurre l’attività di DD.LL. del 2° lotto e di
progettazione esecutiva e DD.LL. del 3° lotto di un
intervento - la cui progettazione preliminare dovrebbe essere stata predisposta
unitariamente - al fenomeno dei
“servizi complementari”, in quanto non si riscontrano:
a) la relativa non comprensione nel progetto inizialmente preso in
considerazione;
b) la sopravvenienza di circostanze impreviste che li abbiano resi necessari per
la prestazione del servizio
oggetto del contratto in corso.
Infatti, nel caso di specie:
1) la progettazione preliminare riguardava anche i lotti 1 e 2, contraddicendo
il requisito sub a)
2) la progettazione esecutiva del 3° lotto e la DD.LL. dei lotti 2 e 3 non
dipendono affatto da circostanze
impreviste, contraddicendo il requisito sub b).
Fermo restando il divieto di frazionamento artificioso degli incarichi
professionali – potenziale indice di elusione
delle “soglie” normativamente fissate e delle corrispondenti discipline –
enunciato dall’art. 62, u.c., DPR 554/99 e
ribadito dall’Autorità (determinazione 8/1999), l’affidamento al RPT
aggiudicatario del 1° lotto delle attività indicate
nel quesito potrebbe aver luogo per le motivazioni riportate nella parte finale
di quest’ultimo, visto che il relativo
importo economico rientra nel limite di 100.000 € di cui all’art. 17, c. 12, L.
109/94.
QUESITO-2004-123-1007
Oggetto: Incarico fiduciario
Questo Ente si trova a dover affidare un incarico di progettazione e direzione lavori per un importo superiore ad euro 100.000 ed inferiore alla soglia comunitaria di 200.000 DSP. Si chiede, pertanto, se è possibile procedere con un incarico fiduciario ai sensi dell'art. 8, comma 1, Legge 7/11/2003, n. 27, in considerazione del fatto che la Giunta Regionale non ha ancora approvato il regolamento per la pubblicità di cui all'art. 9, comma 2, della medesima legge. In caso di risposta affermativa si chiede di conoscere le forme di pubblicità che dovranno essere adottate da parte di questo ente per l'incarico predetto ed altresì se la pubblicità è relativa al solo provvedimento di incarico come specificato al precedente comma 1 del medesimo articolo 9 per gli incarichi di importo inferiore ad euro 40.000 o è necessaria la pubblicazione di un avviso per la raccolta di curricula.
RISPOSTA
E’ il caso di comunicare allo scrivente che nel sito della Regione Veneto,
nell’area dedicata alla Direzione lavori
pubblici – Osservatorio Regionale degli Appalti, sono raccolti i quesiti e le
relative risposte raccolte dal “Servizio
www.legge109-94.it” indicizzati per argomento ed inerenti all’entrata in vigore
della nuova legge regionale quadro
del Veneto in materia di lavori pubblici (LR27/03).
Al fine di ottimizzare i tempi di risposta del servizio, e mantenere l’univocità
dell’interpretazione della norma, si
fornisce l’indirizzo internet nel quale sono presenti due quesiti simili
(QUESITO-2004-19-714quater e QUESITO- 2004-41-772V) ai quali far riferimento per
i chiarimenti del caso.
QUESITO-2004-116-980V
Oggetto: Componenti commissione giudicatrice
CASO: commissione giudicatrice per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la progettazione e la d.l. di opere ospedaliere, da affidare mediante asta pubblica da tenersi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa inferiore a 200.000.dps e sup. a 40.000. euro. Si richiedere di conoscere se: La commissione giudicatrice di cui all'art. 55 del DPR 554/99, debba essere composta esclusivamente da membri laureati in ingegneria/architettura, ovvero se la stessa può essere allargata a diplomati nell'area tecnica (periti, geometri) ovvero, a personale laureato dell'area amministrativa dell'ASL.
RISPOSTA
La ratio dell’art. 55 cit. è quella di garantire la presenza all’interno delle
commissioni di un numero minimo di
soggetti in possesso della professionalità e delle capacità tecniche necessarie
per poter adeguatamente
effettuare un esame di merito tra le proposte di progettazione (e d.l.)
presentate.
È da ritenere che tale requisito, concernente la qualifica di esperto della
materia, sia posseduta da coloro che
abbiano congiuntamente sia i requisiti tecnici per poter essi stessi effettuare,
in considerazione dei titoli
professionali posseduti, la progettazione e la d.l. oggetto della gara, sia i
requisiti minimi richiesti dal bando stesso
per potervi quantomeno partecipare. In particolare coloro che non hanno neppure
i requisiti minimi per
partecipare alla gara non sembra che possono qualificarsi esperti al fine di
valutare la miglior offerta, soprattutto
quando si tratta di valutazioni discrezionali e di punteggi che vengono
attribuiti, con effetti decisivi in ordine
all'aggiudicazione, proprio in considerazione anche del merito tecnico delle
offerte presentate (art. 64, c. 2, lett. a,
Reg. gen.) e dell'esame delle caratteristiche qualitative e metodologiche delle
offerte desunte dalla illustrazione
delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico nonché dai
curriculum dei professionisti che
svolgeranno il servizio (così TAR Emilia Romagna, Parma, 21.12.2002, n. 839;
Cons. St., VI, 23.12.2003, n.
8508; TAR Campania, Napoli, II, 6.9.2004, n. 11652).
QUESITO-2004-88-885V
Oggetto: Compensi ex legge 143/49
Questo ente ha affidato ad un architetto un incarico di progettazione e direzione lavori per un'opera pubblica nel 1999; nel disciplinare d'incarico erano inclusi i compensi complessivi spettanti, calcolati sulla base delle tariffe professionali vigenti (ex legge 143/1949). Il progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo) è stato prodotto dal tecnico ed approvato dall'Amministrazione nel 2000, mentre i lavori non sono mai stati appaltati e, pertanto, iniziati e, di conseguenza, il tecnico non ha mai espletato l'incarico riferito alla direzione lavori. Alla data odierna, l'Amministrazione Comunale ritiene di procedere con l'opera già approvata, proseguendo con la collaborazione del tecnico incaricato nel 1999. Si chiede se, alla data odierna, sia corretto per il proseguo dell'incarico fare riferimento ai compensi già concordati o se sia necessario rivederli.
RISPOSTA
Il quesito riguarda l’applicabilità della nuova tariffa professionale per
ingegneri ed architetti a prestazioni di
direzione lavori oggetto di incarico affidato prima dell’entrata in vigore del
D.M. 4 aprile 2001, ma che, per
circostanze sopravvenute, sono da svolgersi successivamente a tale data.
Al riguardo non sembrano esservi dubbi sul fatto che la nuova tariffa trovi
applicazione a tutte le prestazioni che
abbiano inizio di esecuzione successivamente all’entrata in vigore del relativo
decreto ministeriale di
approvazione, e ciò indipendentemente dalla circostanza che l’incarico
originario risalga ad un periodo
antecedente a tale entrata in vigore.
Nel caso di specie – pur dovendosi fare riferimento ad un incarico anteriore,
con prestazioni di progettazione
realizzate in vigenza delle tariffe professionali di cui alla L. 2 marzo 1949,
n. 143 – l’incarico di direzione lavori
compreso nell’affidamento originario viene confermato e intrapreso in vigenza
delle nuove tariffe e pertanto alle
stesse va sottoposto.
QUESITO-2004-82-867T
Oggetto: Calcolo parcelle
In riferimento all'approvazione del D.M. 4 aprile 2001 che ha modificato
sostanzialmente il metodo del calcolo
delle parcelle, viste: - la sentenza del Tar Lazio che annullava il D.M. 4 aprile
2001;
- l'orientamento dell'Autorità di
Vigilanza che non ritiene applicabile il D.M.4 aprile 2001; - la legge 166/02
che fa specifico riferimento al D.M.
come disciplina transitoria da prendere come riferimento in attesa del nuovo
regolamento;
- il parere del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici del marzo 2003 che ritiene applicabile l'art. 17
L. 109;
- la sentenza del TAR Veneto
che richiama la disciplina del Dm. 4 aprile 2001;
- l'ordinanza del consiglio di
stato n. 4399/03 che rigetta la
sospensiva chiesta dai ricorrenti sulla sentenza del Tar Veneto, confermando la
legittimità dell'applicazione del
D.M 4 aprile 2001;
atteso che ad oggi non c'è ancora la sentenza di merito
chiedo quale sia la normativa corretta
da applicare per il calcolo delle parcelle.
RISPOSTA
Anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali richiamati nel quesito, sembra
doversi concludere per
l’applicazione del DM 4.04.2001.
Si tenga conto che il TAR Veneto, giudice di primo grado territorialmente
competente, si è già pronunciato in tal
senso con ben 4 sentenze del 2003 (2651/03, 2653/03, 2813/03 e 5909/03) e che il
Consiglio di Stato, con 2
ordinanze, ha rigettato le istanze di sospensiva delle sentenze 2651/03 e
2653/03 (Cons. Stato, Sez. VI,
ordinanze 4398/03 e 4399/03).
Significativo quanto riportato nelle citate ordinanze, ove si legge che “visti i
lavori preparatori della legge (comma
12 ter, ultimo inciso, aggiunto all’art. 17 della L. 11.02.1994, n. 109,
dall’art. 7, comma 1, L. 1°.08.2002, n. 166) ed
in particolare confrontato il testo dell’atto Camera inviato al Senato, con
quello dell’art. 7 licenziato dal Senato …,
va ritenuto che i canoni di interpretazione letterale e sistematica offrono
elementi convergenti e univoci nel senso
indicato dal giudice di primo grado”.
A sua volta, il Tar Veneto ha sostenuto che l’art. 17, comma 12-ter, ultimo
periodo, L. 109/94, “ha inteso fare salvi
in via transitoria … i minimi tabellari stabiliti con il DM 4.04.2001, per
impedirne il venir meno in seguito alla
intervenuta impugnazione dinanzi al TAR del Lazio … diversamente da quanto è
stato ritenuto dalla Autorità di
vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n. 30 del 2002”.
QUESITO-2004-73-845T
Oggetto: Compensi ex legge 143/49
Questo Ente ha affidato ad un architetto un incarico di progettazione e direzione lavori per un'opera pubblica nel 1999. L'incarico è stato formalizzato con un disciplinare in cui erano inclusi i compensi complessivi spettanti, calcolati sulla base delle tariffe professionali vigenti (ex legge 143/49). Il progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo) è stato prodotto dal tecnico e approvato dall'Amministrazione nel 2000, mentre i lavori non sono stati mai appaltati e, pertanto, iniziati e di conseguenza il tecnico non ha mai espletato l'incarico riferito alla direzione lavori. Alla data odierna l'Amministrazione Comunale ritiene di procedere con l'opera già approvata, proseguendo con la collaborazione del tecnico incaricato nel 1999. Si richiede se, alla data odierna, sia corretto per il proseguo dell'incarico fare riferimento ai compensi già concordati o se sia necessario rivederli.
RISPOSTA
Nel 1999 si è perfezionato il vincolo contrattuale tra la Stazione appaltante ed
il professionista, e con riferimento a
tale data dev’essere individuata la tariffa “di riferimento” per la valutazione
della congruità del compenso afferente
le prestazioni dedotte nella convenzione.
Pertanto, accertato che la progettazione prodotta abbia i contenuti richiesti
dall’art. 16 della legge 109/94 e dagli
artt. 18-45 del DPR 554/99, il professionista in parola potrà certamente
svolgere anche le funzioni di direttore dei
lavori che ora la Stazione appaltante ha deciso di mettere in gara.
Poiché nel quesito non di fa cenno dell’attività di coordinatore per
l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei
cantieri - che a norma dell’art. 127 del DPR 554/99 sono svolte (qualora in
possesso dei requisiti previsti dalla
corrispondente normativa) dal direttore dei lavori - andrà verificato se
l’incarico conferito nel 1999 già ricomprende
detto ruolo, ed in caso negativo dovrà procedersi ad una sua corrispondente
estensione (con conseguente
adeguamento del compenso pattuito).
Inoltre, in base all’art. 50, comma 2, del DPR 554/99, l’importo da
corrispondere al professionista ed
originariamente determinato nella convenzione di affidamento dovrà essere
aggiornato alla data di pubblicazione
del bando per l’appalto dei lavori, secondo le variazioni ISTAT del costo di
costruzione di un edificio residenziale.
QUESITO-2004-62-826V
Oggetto: Affidamento di incarico a più professionisti
Si chiede in quali casi una PA possa legittimamente affidare separatamente ad uno o più professionisti esterni l’incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e di direzione lavori. E in quali casi possa configurarsi l’illecito frazionamento dei servizi per sottrarli alla normativa comunitaria.
RISPOSTA
L’art. 17, c. 14, L. 109/94 prevede che nel caso di affidamento di incarichi di
progettazione a professionisti esterni
all’amministrazione, la direzione lavori è affidata, “con priorità rispetto ad
altri professionisti esterni” al progettista
incaricato, precisando che in tal caso, ai fini dell’affidamento dell’incarico
di progettazione, occorre tener conto
anche dell’importo della direzione lavori. La norma trova eco nell’art. 27, c.
2, secondo cui per l’affidamento della
D.L. all’esterno occorra seguire un ordine che vede al primo posto altre
amministrazioni pubbliche (previa intesa o
convenzione), quindi il progettista esterno e infine altri soggetti.
Il chiaro disposto normativo tendente a legare la progettazione esterna e la
D.L. ha verosimilmente una funzione
di contenimento di spesa, atteso che – in base alle tariffe professionali -
l’affidamento congiunto dei due incarichi
è sensibilmente meno oneroso di due affidamenti distinti.
Proprio per il maggiore onere economico che viene a gravare sull’amministrazione
se si discosta dall’indirizzo
canonizzato dalla legge, essa deve adeguatamente motivare la scelta di procedere
ad affidamenti distinti, e ciò
tanto più perché in alcuni casi la separazione degli incarichi può essere letta
come un tentativo di frazionare
artificiosamente gli importi per sottrarsi all’applicazione della disciplina
comunitaria (si vedano le determinazioni
18/2001, 27/2002, 30/2003 e le Deliberazioni 328/2002 e 176/2003 dell’Autorità
per la Vigilanza sui lavori
pubblici).
QUESITO-2004-61-825T
Oggetto: Riprogettazione sopra soglia
L’Ente ha affidato nel ‘97 un incarico di progettazione definitiva di ristrutturazione di una RSA,con avviso di selezione basato su curricula. Nel caso di demolizione dell’edificio e ricostruzione ex novo,si chiede se l’Ente debba affidare l’incarico di riprogettazione mediante gara,o possa avvalersi del medesimo professionista del primo progetto. La stima degli oneri è sopra soglia. Si chiede poi se sia eventualmente possibile affidare allo stesso professionista l’incarico per la sola progettazione preliminare,ed in tal caso come comportarsi per l’affidamento delle progettazioni successive.
RISPOSTA
L’identità tra l’edificio oggetto della progettazione definitiva, affidata nel
1997 e riguardante un intervento di
ristrutturazione, e l’edificio da sottoporre a demolizione e successiva
ricostruzione, non costituisce, di per sé,
motivo sufficiente a legittimare un affidamento “fiduciario” della nuova
progettazione al progettista del primo
intervento.
Ciò, soprattutto se si considera che il valore stimato del nuovo affidamento
supera la soglia comunitaria e, quindi,
deve avvenire nel rispetto del D. Lgs 157/95.
Anche l’ipotesi di affidamento, al professionista redattore del primo progetto,
della sola progettazione preliminare
del nuovo intervento, va valutata con estrema attenzione.
Infatti, alla luce dell’art. 62, comma 10, del DPR 554/99, l’affidamento della
sola progettazione preliminare – in
luogo dell’intero ciclo progettuale (preliminare, definitivo ed esecutivo),
comprensivo della pianificazione della
sicurezza e della direzione dei lavori – dev’essere adeguatamente motivato per
non risultare un “frazionamento
artificioso”, potenzialmente elusivo delle regole applicabili all’affidamento
considerato nella sua globalità.
Va inoltre considerato che l’Autorità di Vigilanza, in più occasioni, ha
censurato affidamenti di singoli livelli
progettuali, in epoche diverse ed al medesimo professionista (determinazioni
18/2001, 27/2002, 30/2002;
deliberazioni 328/2002 e 176/2003).
QUESITO-2004-47-782T
Oggetto: Collaboratori interni del RUP
Qualora la progettazione e la direzione lavori venga affidata ad un tecnico esterno all'ente il Responsabile unico del Procedimento può avvalersi di collaboratori interni alla struttura e questi possono percepire una quota del fondo incentivante?
RISPOSTA
Si premette che la circostanza dell’affidamento ad un professionista esterno
della progettazione e della direzione
di un lavoro pubblico non ha alcun effetto preclusivo all’utilizzo, da parte del
Responsabile unico del
procedimento, di prestazioni di supporto alla sua funzione.
Ne è puntuale riprova l’art. 8 del DPR 554/99, che – dopo aver elencato, nei
primi tre commi, le funzioni tipiche
del RUP, che sono ben diverse dalla progettazione e dalla direzione dei lavori
(e che non possono, tra loro,
concorrere, se non nei limiti di cui all’art. 7, comma 4) – disciplina:
• al comma 4, il supporto al RUP da parte dei dipendenti della stessa
amministrazione di appartenenza
• al comma 5, l’affidamento all’esterno delle attività di supporto al RUP, nel
caso di inadeguatezza
dell’organico dell’amministrazione aggiudicatrice.
Quanto al problema dell’eventuale percezione di quota del fondo incentivante da
parte dei dipendenti che abbiano
prestato attività di supporto al RUP, la risposta affermativa è data dall’art.
18, comma 1, della legge 109/94,
laddove, tra i percettori del fondo incentivante – oltre al RUP, al progettista
(anche del piano di sicurezza), al
direttore dei lavori ed al collaudatore – vengono citati anche i loro
collaboratori.
QUESITO-2004-41-772V
Oggetto: Incarichi fiduciari.
Si chiede
1) Se il limite per l'affidamento fiduciario dei servizi di architettura e
ingegneria per importo inferiore 200.000 DSP (art. 8, c.1 L.R. 27/03), sia
applicabile anche in assenza dei regolamenti di cui all'art. 9, c. 3 L.R. 27/03. A
tal proposito l'art. 72, c. 2
L.R. 27/03 prevede l'applicazione della L. 109/94 fino all'emanazione degli
schemi di bando.
2) Se l'art.
8, c. 1
L.R. 27/03 è applicabile da subito (affidamenti fiduciario), si chiede quale
forma di pubblicità deve essere osservata per pubblicare gli avvisi di incarichi
fiduciari di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria.
RISPOSTA
1) L’art. 72, c.2, L. 27 prevede l’applicazione della legge quadro e del
regolamento fino all’emanazione degli
schemi di bando per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e
l’ingegneria. L’art. 8, c. 1, prevede invece la
possibilità di affidamento fiduciario degli stessi servizi se di importo
inferiore alla soglia comunitaria. Dal
combinato disposto delle due norme si può ricavare che, non essendo gli schemi
di bando rilevanti nel caso di
affidamento fiduciario, la norma dell’art. 8, c. 1, sia immediatamente operante.
Il rinvio dell’operatività – e la
conseguente applicazione delle norme nazionali – potrebbe infatti riguardare la
sola fattispecie in cui, anche sotto
soglia, l’amministrazione si determini comunque verso l’indizione di una gara
per l’affidamento dei servizi di
progettazione e connessi.
2) Per gli incarichi d’importo pari o superiori a 40.000 €, e inferiori alla
soglia comunitaria, l’art. 9, c. 2, L.R. 27,
prevede che un regolamento della Giunta regionale ne individui misure
semplificate di pubblicità. In attesa
dell’adozione di tale provvedimento – e in assenza di un esplicito
assoggettamento a tale adempimento
dell’efficacia di quanto previsto dal citato art. 8, c. 1 – si rende necessario
integrare la disciplina degli incarichi
“fiduciari” d’importo pari o superiore a 40.000 € facendo ricorso al canone
ermeneutico indicato dall’art. 1, c. 2,
L.R. 27.
Pertanto – alla luce del combinato disposto degli artt. 17, c. 12, L. 109 e 62,
c. 1, DPR 554 – gli incarichi fiduciari
d’importo pari o superiore a 40.000 € e inferiore alla soglia comunitaria “sono
affidati … previa adeguata
pubblicità dell’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale;
l’avvenuto affidamento deve essere reso
noto con adeguate formalità, unitamente alle motivazioni della scelta
effettuata”.
Per quanto attiene alla «adeguata pubblicità» ed in attesa del citato
provvedimento di Giunta, l’«integrazione»
della disciplina degli affidamenti fiduciari in questione può avvenire
utilizzando le indicazioni dell’art. 28, c. 1, L.R.
27, con la conseguenza che sia l’esigenza di acquisire la prestazione, sia
l’avvenuto affidamento, debbono
essere pubblicati sul sito internet della Regione, nonché su almeno 2 quotidiani
regionali a maggiore diffusione.
QUESITO-2004-19-714quater
Oggetto: Incarichi fiduciari
Premesso che: 1. il Comune di ............... intende affidare esternamente la progettazione del Nuovo Polo Scolastico Elementare; l’importo dell’incarico di progettazione è di poco inferiore al 200.000,00 €; Si chiede, alla luce della recente legge della Regione Veneto27/03 in tema di Lavori Pubblici, quali siano la specifiche forme di pubblicazione da adottare. Si chiede, inoltre, se ai sensi dell’art. 8 della LR Veneto 27/03, la progettazione di cui sopra possa essere affidata con incarico fiduciario.
RISPOSTA
A norma dell’art. 8, c. 1, L.R. 27/03, gli incarichi di progettazione di importo
inferiore alla soglia comunitaria
possono essere affidati a soggetto di fiducia dell’amministrazione
aggiudicatrice.
Per gli incarichi d’importo pari o superiori a 40.000 €, ma inferiori alla
soglia comunitaria, l’art. 9, c. 2, L.R. 27/03,
prevede che un regolamento della Giunta regionale ne individui misure
semplificate di pubblicità.
In attesa dell’adozione del provvedimento da ultimo indicato – ed in assenza di
un esplicito assoggettamento a
tale adempimento dell’efficacia di quanto previsto dal citato art. 8, c. 1 – si
rende necessario integrare la disciplina
degli incarichi “fiduciari” d’importo pari o superiore a 40.000 € facendo
ricorso al canone ermeneutico indicato
dall’art. 1, c. 2, L.R. 27/03.
Ne consegue che – alla luce del combinato disposto degli artt. 17, c. 12, L.
109/94 e 62, c. 1, DPR 554/99 – gli
incarichi “fiduciari” d’importo pari o superiore a 40.000 € ed inferiore alla
soglia comunitaria “sono affidati dalle
stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità dell’esigenza di acquisire la
relativa prestazione professionale;
l’avvenuto affidamento deve essere reso noto con adeguate formalità, unitamente
alle motivazioni della scelta
effettuata”.
Così come la più autorevole dottrina ritiene tuttora utilizzabili, al fine di
individuare l’<adeguata pubblicità> e le
<adeguate formalità> che il DPR 554/99 altrimenti non dettaglia, le indicazioni
riportate nella Circolare del
Ministero dei LL.PP. 7.10.1996, n. 4488/UL, così l’<integrazione> della
disciplina degli affidamenti fiduciari di cui
all’art. 8, c. 1, L.R. 27/03 - per quanto attiene alla relativa <adeguata
pubblicità> ed in attesa del provvedimento di
Giunta di cui all’art. 9, c. 2 – può avvenire utilizzando le indicazioni
dell’art. 28, c. 1, L.R. 27/03.
Ne consegue che sia l’esigenza di acquisire la prestazione professionale, sia
l’avvenuto affidamento, debbono
essere pubblicati sul sito internet della Regione Veneto, nonché su almeno 2
quotidiani regionali a maggiore
diffusione.