Quesiti all'Osservatorio Regionale

Ambito applicazione L.R. 27/2003

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QUESITO-2008-031-2644Cc

Oggetto: Applicazione art. 33 della L.R. 27/2003

Con la presente, in riferimento all'art. 33 della L.R. n. 27/03 e s.mm.ii., nonché in applicazione del c.d. Codice appalti, e della sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 27-11-2007,si chiede se sia ancora legittima l'applicazione dell'art. 33 ed in particolare il comma 1) lettera a) (...così come modificato dall'art. 24 della L.R. 20-07-2007, n. 17, pubblicata sul BUR il 19.02.2008)...ossia se la stazione appaltante che deve dar attuazione a lavori per € 30.000,00 circa possa ricorrere alla procedura negoziata.

RISPOSTA

La pubblicazione menzionata nel quesito, relativa al BUR del 19/2/08 (non a caso “Edizione speciale”) viene pubblicata annualmente per la raccolta di tutte le leggi regionali approvate l’anno precedente: non rappresenta quindi la pubblicità legale che per la L. R. 17/2007 è avvenuta nel BUR n. 65 del 24/07/07.

Ciò premesso, stante anche quanto ha stabilito la Giunta Regionale mediante le Linee Guida di cui alla Deliberazione n. 547/2008 (recante Indirizzi operativi per l’applicazione della LR 27/2003 a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 401/2007, pubblicata sul BUR 1° aprile 2008) secondo cui “l’affidamento di lavori pubblici di interesse regionale mediante procedura negoziata è ora consentito unicamente nei casi previsti dal d. lgs. 163/06...”, nel caso di specie – procedura negoziata per lavori di importo pari a 30 mila euro – si dovrà pertanto far riferimento a quanto previsto dall’art. 122, c. 7 del Codice dei contratti.


QUESITO-2007-081-2447B

Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale

Facendo seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 23/11/2007, si chiede se la legge regionale (affidamento incarichi tecnici, affidamento lavori, subappalti, ecc.) può considerarsi ancora vigente oppure si deve applicare il Codice dei Contratti.

RISPOSTA

Con la sentenza n. 46 del 28/11/2007, pubblicata sulla G. U. - 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 46 del 28/11/2007, la Corte costituzionale ha rigettato pressoché integralmente il ricorso regionale promosso contro il Codice dei contratti.

La Consulta, ha in sostanza ritenuto costituzionalmente legittimo l’art. 4, c. 3, del D.Lgs.163/2006, laddove vieta alle Regioni di dettare una disciplina difforme dal Codice dei contratti in relazione agli oggetti dallo stesso elencati, in quanto riconducibili a materie costituzionalmente riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (tutela della concorrenza, ordinamento civile, contenzioso).

Pur non essendosi espressa sulla vigenza della legge regionale, appare innegabile l’incidenza della pronuncia della Consulta sull’applicabilità delle disposizioni della L.R. 27/2003 che disciplinano in modo difforme dal Codice dei contratti, fattispecie, compresi gli affidamenti sotto soglia, sulle quali lo Stato ha titolo a legiferare in via esclusiva anche per gli aspetti di dettaglio

In particolare, in relazione agli istituti citati a titolo di esempio nel quesito (procedure di affidamento di servizi tecnici e di lavori, riferibili alla materia “tutela della concorrenza”, e subappalto, riferibile, secondo la Corte costituzionale, sia all’“ordinamento civile” che alla “tutela della concorrenza”), dalla prevalenza della disposizione statale sulla normativa regionale nei termini in cui è stata affermata dalla Corte costituzionale, nelle more dell’approvazione di atti di indirizzo regionali, consegue l’opportunità di disapplicare, in via cautelativa, le disposizioni regionali non conformi alla disciplina dettata dal Codice dei contratti.


QUESITO-2007-071-2419M

Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale

Nell'ambito delle Leggi statali n. 350/2003 e 296/2006, allo scrivente Consorzio è stata concessa l'esecuzione, nel proprio comprensorio (…), di due lavori pubblici mediante Decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Decreti n. … e … - Lavori di riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione … Primo stralcio … Secondo stralcio): si chiede se, ai sensi dell'art. 2, primo comma, LR n. 27/2003, tali lavori debbano o meno essere considerati di interesse regionale e se sia o meno applicabile agli stessi la LR n. 27/2003.

RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, L.R. 27/2003, “sono lavori pubblici di interesse regionale quelli da realizzarsi nel territorio regionale, di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 2”, il quale ricomprende anche i consorzi di bonifica (lett. a, n. 5) per il caso in cui “realizzino opere fruenti, in tutto o in parte, di contributo regionale, statale o comunitario”.

Ciò premesso, a seguito della sentenza 23 novembre 2007 n. 401, con cui la Corte Costituzionale ha respinto i ricorsi delle Regioni in merito alla legittimità costituzionale del D.lgs. 163/2006 (con particolare riguardo all’art. 4, comma 3), l’applicabilità della normativa regionale va circoscritta alle fasi del procedimento che non attengono a materie di competenza esclusiva dello Stato, per le quali troverà invece applicazione il predetto Codice dei Contratti.


QUESITO-2007-019-2102M

Oggetto: Codice dei contratti

Nel settembre 2004 sono stati aggiudicati, a seguito pubblico incanto, i lavori di realizzazione del primo stralcio di un intervento di importo a base di gara pari a € 1.470.000,00. Poichè alla data odierna i lavori sono in fase di conclusione, è possibile sospesa l'efficacia degli artt. 56 e 57 del D. Lgs 163/2006, applicare la procedura negoziata dell'art. 33 1 comma lettera b L. R. 27/2003 per l'affidamento dei lavori del 2° stralcio di completamento di importo pari a € 630.000,00?

RISPOSTA

In relazione al quesito prospettato, si rammenta che - nelle more di una pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità del d.lgs. 163/2006 sollevata dal Veneto e da altre Regioni - con successive D.G.R. n. 2155 del 4 luglio 2006 e n. 310 del 13 febbraio 2007, la Giunta regionale ha fornito indicazioni di carattere generale intese ad orientare i soggetti che realizzano lavori di interesse regionale nell’individuazione della normativa applicabile agli stessi dopo l’entrata in vigore del Codice dei contratti.

Con le predette deliberazioni si invita nello specifico a fare applicazione della normativa posta dalla L.R. 27/2003, ivi comprese le disposizioni in materia di procedura negoziata: pertanto, in virtù degli atti di indirizzo in questione, i lavori del 2° stralcio di cui al quesito, in quanto di importo inferiore alla soglia comunitaria, potranno comunque essere affidati secondo le disposizioni della legge regionale in materia di lavori pubblici (nel caso specifico: art. 33, L.R. 27/2003).


QUESITO-2007-013-2078B

Oggetto: Codice dei contratti

Si chiede di conoscere se alla data attuale, in vigenza del D.Lgs. 163/06, sia ancora applicabile la normativa della L.R. 27/03 in generale ed in particolare nella materia di affidamenti dei LL.PP. Nel caso specifico si chiede se un lavoro di "costruzione di una nuova strada" il cui importo a base d'asta ammonta a € 130.000,00 possa essere affidato a trattativa privata diretta con unica ditta ai sensi dell'art. 33 lett. a) della L.R. 27 oppure se è necessario appaltare con procedura aperta o ristretta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs.163.

RISPOSTA

L’entrata in vigore del D.Lgs, 163/2006 ha posto la questione del suo impatto sulla previgente normativa regionale in materia di appalti pubblici, in ragione della posizione fortemente restrittiva delle competenze legislative delle regioni codificata all’art. 4, con particolare riguardo al divieto di legiferare in modo difforme dallo stesso Codice dei contratti in ordine a tutti gli oggetti elencati al comma 3 del citato art. 4.

A fronte della situazione di incertezza normativa venutasi a creare, la Regione del Veneto ha approvato un atto di indirizzo (D.G.R. n. 2155 del 4 luglio 2006, pubblicata sul B.U.R. n. 68 del 1° agosto 2006) col quale invita le Stazioni appaltanti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale ad applicare la L.R. 27/2003, anche con riguardo alle ipotesi per le quali è consentito il ricorso all’istituto della procedura negoziata.

Le modifiche apportate al Codice dei contratti successivamente alla sua entrata in vigore hanno reso necessario confermare la validità ed integrare ulteriormente le linee guida di cui alla D.G.R. 2155/2006 con un ulteriore provvedimento (D.G.R. 310 del 13 febbraio 2007, pubblicata sul sito della Giunta regionale- pagina LAVORI PUBBLICI).

In tale ultimo provvedimento, in particolare, vengono fornite indicazioni operative per coordinare le ultime modificazioni al D.Lgs. 163/2006 con la legge regionale in materia di lavori pubblici.

In relazione alla fattispecie in esame, la deliberazione precisa che “L’ulteriore dilazione dell’entrata in vigore, per i soli lavori pubblici, delle disposizioni di cui agli artt. 56 e 57 del Codice dei contratti in tema di procedura negoziata nei settori ordinari, non incide sulle indicazioni della deliberazione 2155/2006, sicché in tale prospettiva continua a trovare applicazione l’art. 33 della L.R. 27/2003.”.


QUESITO-2007-001-2013B

Oggetto: Consiglio di Stato del 28.09.2006

Ho trovato pubblicato oggi su un sito internet il parere del Consiglio di Stato del 28.09.2006 n. 3641. Da tale parere emerge in modo inequivocabile che al di sotto della soglia comunitaria bisogna applicare il D.Lgs. n. 163/2006 e non la normativa regionale. Nello stato di confusione in cui navighiamo, chiedo allora se la DGRV n. 2155 del 04.07.2006 è da ritenersi superata dal parere del Consiglio di Stato. Forse a questo punto sarebbe opportuno l'invio a tutte le amministrazioni di una circolare chiarificatrice.

RISPOSTA

Con parere n. 3641/2006, reso sul primo schema di decreto correttivo del Codice dei contratti, il Consiglio di Stato si è espresso altresì sulla proposta di inserire al suo interno una norma transitoria intesa a salvaguardare l’applicazione della normativa regionale nei contratti sotto soglia, almeno sino all’emanazione di un successivo decreto correttivo recante modifiche di natura anche sostanziale al D.lgs 163/2006.

Come chiarito nel quesito, il Consiglio di Stato ha condiviso l’avviso contrario dell’amministrazione all’accoglimento della suddetta proposta, senza peraltro entrare nel merito della questione del riparto di competenze tra legislazione statale e regionale in materia, se non per richiamare alcuni precedenti giurisprudenziali della Corte costituzionale relativi a casi specifici, dai quali si dovrebbe evincere la prevalenza della normativa statale rispetto alla previgente disciplina regionale anche nel sotto soglia.
Ciò nondimeno, il supremo organo di giustizia amministrativa ha ritenuto “comunque” opportuno soprassedere ad eventuali modificazioni dell’art. 4 del d.lgs. 163/2006, in attesa di conoscere il responso della Corte costituzionale sui ricorsi promossi da alcune regioni, tra cui il Veneto, contro il Codice dei contratti.

Pertanto, sino alla pronuncia definitiva del giudice delle leggi, la situazione di incertezza normativa creatasi dopo l’entrata in vigore del testo unico statale non può dirsi definita neppure con la posizione assunta dal Consiglio di Stato nel parere 3641/2006 in oggetto e dunque, nelle more dell’auspicata circolare chiarificatrice, in ambito regionale si possono ritenere non superate le indicazioni fornite con D.G.R. 2155 del 4 luglio 2006.


QUESITO-2006-094-1930M

Oggetto: Lavori pubblici di interesse regionale

Si chiede se nella definizione di “lavori pubblici di interesse regionale” siano compresi quelli decisi dall’assemblea condominiale, riguardanti manutenzione ordinaria e straordinaria di parti comuni di edifici residenziali, nei quali la quota millesimale di proprietà di una ATER (ente pubblico economico) e quindi il suo contributo economico, sia superiore al venti per cento.

RISPOSTA

La definizione di “lavori pubblici di interesse regionale” di cui all’art. 2 della L.R. 27/2003 contempla, al comma 2, lett. c), i “lavori realizzati da privati e assistiti, almeno con il venti per cento, dal contributo finanziario” di altri soggetti, fra i quali (lett. b) anche gli “enti pubblici, compresi quelli economici”.
Ciò premesso, va tuttavia evidenziato come la compartecipazione di una quota millesimale nel condominio da parte di un soggetto pubblico, per quanto superiore al 20%, appaia difficilmente configurabile quale specifico “intervento finanziario della Regione” secondo la disciplina contenuta negli artt. 50 e ss. della L.R. 27/2003. Considerato altresì il carattere strettamente privatistico dei rapporti di condominio, che rientrano nel campo del diritto civile, si ritiene che i lavori condominiali in oggetto non possano ricomprendersi nella definizione di “lavori pubblici di interesse regionale” di cui alla L.R. 27/2003.


QUESITO-2006-080-1874B

Oggetto: Codice dei contratti

Con la presente, si pone la questione del coordinamento tra la Legge Regionale 7 novembre 2003, n° 27 ed il D.Lgs 12.4.2006, n°163 "Codice dei contratti ...", vista la deliberazione della Giunta n° 2155 del 4 luglio '06 ed eventuali più aggiornate considerazioni (quali il disegno di legge n° 25 recante "Modifiche alla legge regionale 7 nov. '03, n° 27 ..." adottato il 7.8.'06)in particolare si chiede l'attuale applicabilità della citata legge regionale in materia di: - affidamento di incarichi professionali (art. 9); - procedure negoziate per affidamento lavori (art. 33).

RISPOSTA

In relazione al quesito prospettato, si osserva che con D.G.R. n. 2155 del 4 luglio 2006, la Giunta regionale ha fornito indicazioni di carattere generale, intese ad orientare i soggetti che realizzano lavori di interesse regionale nell’individuazione della normativa applicabile agli stessi dopo l’entrata in vigore del Codice dei contratti e, quindi, nelle more di una pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità del d.lg.s. 163/2006 sollevata in proposito dal Veneto e da altre Regioni. Con la predetta deliberazione si invita in definitiva a fare applicazione della normativa posta dalla L.R. 27/2003, ivi comprese le disposizioni in materia di affidamento di servizi, come integrate dalla D.G.R. n. 2119 del 2 agosto 2005, e quelle in tema di procedura negoziata (art. 33 L.R. 27/2003).
Pur se i predetti istituti sono interessati da interventi di modifica nel disegno di legge n. 25 citato nel quesito, fino alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale e, quindi, all’entrata in vigore della legge di modifica della L.R. 27/2003, si applicano le disposizioni attualmente in vigore, salvo tenere conto delle prescrizioni sulle forme di pubblicità da seguire indicate nella D.G.R. 2119/2005, come più sopra precisato per gli appalti di servizi di progettazione.


QUESITO-2006-073-1849B

Oggetto: Codice dei contratti

Con la presente, sono a chiedere se è possibile avere delucidazioni in merito all'applicazione della L.R.27/2003 dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.163/2006. Nello specifico, si chiede se, vista la D.G.R.V. n. 2155 del 04/07/2006, l'amministrazione pubblica debba attenersi a dette indicazioni, e quindi agire nel rispetto della L.R.27/03, o se comunque si debba attendere che la corte Costituzionale si esprima in merito, e quindi attenersi a quanto disposto dal D.Lgs.163/2006.

RISPOSTA

In relazione al quesito prospettato, si osserva che quelle fornite dalla Giunta regionale sono indicazioni di carattere generale, intese ad orientare i soggetti che realizzano lavori di interesse regionale nell’individuazione della normativa applicabile agli stessi dopo l’entrata in vigore del Codice dei contratti e, quindi, nelle more di una pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità del d.lg.s. 163/2006 sollevata in proposito dal Veneto e da altre Regioni. L’invito a continuare a fare applicazione della normativa posta dalla L.R. 27/2003, esprime l’orientamento della Regione in merito, che, in quanto formalizzato in un atto di indirizzo approvato dall’esecutivo regionale, può formare oggetto di specifico richiamo nella parte motivazionale della determina a contrarre.


QUESITO-2006-067-1838C

Oggetto: Codice dei contratti

Avendo letto la DGRV n. 255 del 4 luglio 2006 e non avendo chiari alcuni punti vorrei sapere se oggi in materia di trattativa privata, varianti e subappalto si devono seguire le disposizioni del codice o della legge regionale.

RISPOSTA

Con la DGRV 2155 del 4 luglio 2006 la Giunta Regionale del Veneto, facendosi tempestivamente carico delle problematiche interpretative che si sono poste alle stazioni appaltanti lavori pubblici di interesse regionale, all'indomani dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti, ha chiarito, motivandola, la propria opzione ermeneutica in base alla quale risolvere le possibili antinomie fra la l. r. 27 ed il Codice dei contratti pubblici, adottato con d. lgs. 163/2006.

Sul presupposto imprescindibile che, sul punto, l'unico soggetto deputato a dirimere sarà la Corte Costituzionale (cui infatti la stessa Regione ha fatto ricorso), la ricostruzione interpretativa operata mediante la DGRV 2155 porta a ritenere applicabili le norme regionali disciplinanti le fattispecie invocate dal quesito.

Come infatti chiarisce la deliberazione in parola, al sesto periodo di pag. 5, con riferimento testuale proprio alle disposizioni in materia di varianti, subappalto e trattativa privata (rectius, procedura negoziata), le stesse si intendono prevalenti sulle corrispondenti disposizioni del Codice, atteso anche il fatto che, per queste fattispecie, la legge regionale non risulta aver modificato l'impianto delle legge statale, essendosi limitata ad introdurre elementi di semplificazione, ottemperando comunque alle esigenze di trasparenza, celerità ed efficienza dell'azione amministrativa, in adeguamento peraltro alle esigenze locali.


QUESITO-2006-063-1820S

Oggetto: Codice dei contratti

Pur avendo username e password non mi è consentita la visualizzazione dei contenuti. Mi viene riferito che è pubblicata la delibera della D.G.R.V. n. 2155 del 4.7.06. Come devo ricercarla?

RISPOSTA

La prima frase non ha sufficienti elementi per capire di che trattasi, per problemi tecnici di collegamento al servizio è possibile inviare una richiesta all’indirizzo e-mail “info@legge109-94.it”.

Per quanto riguarda la DGR 2155/06, relativa alle linee guida per il coordinamento tra la LR27/03 e il D.Lgs.163/06, essa è consultabile nel sito della Regione Veneto, area lavori pubblici, all’indirizzo http://www.regione.veneto.it/Territorio+ed+Ambiente/Lavori+Pubblici/.


QUESITO-2006-061-1817B

Oggetto: Codice dei contratti

Considerato che dal 1° di luglio 2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, con alcune modifiche apportate dal D.L. 12 maggio 2006, n° 173, volevo sapere se, per l'affidamento di lavori pubblici, la Legge della Regione Veneto 07 novembre 2003, n° 27 è ancora applicabile, completamente, parzialmente o per niente. Se è applicabile parzialmente per quali articoli.

RISPOSTA

L’entrata in vigore, lo scorso 1° luglio, del d.lgs. 163/2006, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha fatto sorgere la questione dell’applicabilità della L.R. 27/2003, in ragione della posizione fortemente restrittiva delle attribuzioni legislative regionali in materia di contratti pubblici assunta dal legislatore statale nella disposizione dell’articolo 4.

Partendo peraltro da una lettura della norma in argomento compatibile con l’assetto delle competenze normative delineato dalla Costituzione, la Giunta regionale, con deliberazione n. 2155 del 4 luglio 2006, ha fornito alcune prime indicazioni di carattere generale intese ad orientare le stazioni appaltanti nell’individuazione delle norme da osservare in materia di lavori pubblici di interesse regionale, riservandosi di intervenire in futuro nel merito dei singoli istituti.

Nello specifico, muovendo dalla considerazione che la legge regionale pare conforme ai principi desumibili dal d.lgs. 163/2006, un’interpretazione dell’art. 4 del Codice dei Contratti aderente anche ai principi di proporzionalità e ragionevolezza per quanto attiene ai limiti entro cui lo Stato può incidere sulle competenze legislative regionali per esigenze di tutela della concorrenza, ha indotto la Giunta regionale alla conclusione che risultino ancora applicabili pressoché integralmente le disposizioni della L.R. 27/2003, ivi comprese quelle specificamente afferenti l’affidamento dei lavori.


QUESITO-2006-059-1809B

Oggetto: Art. 33 trattativa privata

in riferimento alla prossima entrata in vigore del nuovo codice degli appalti avrei bisogno di informazioni in merito all'applicabilità della legge regionale 27/2003, soprattutto in riferimento all'articolo 33.

RISPOSTA

Sulla questione dell’applicabilità della L.R. 27/2003, dopo l’entrata in vigore, lo scorso 1° luglio, del d.lgs. 163/2006, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinvia ai contenuti della D.G.R. n. 2155 del 4/7/2006, con la quale la Giunta regionale fornisce alcune prime indicazioni di carattere generale intese ad orientare le stazioni appaltanti nell’individuazione delle norme da osservare in materia di lavori pubblici di interesse regionale.

Nello specifico, atteso che la legge regionale pare conforme ai principi desumibili dal d.lgs. 163/2006, un’interpretazione dell’art. 4 del Codice dei Contratti aderente all’assetto delle competenze legislative delineato dalla Costituzione ed ai principi di proporzionalità e ragionevolezza per quanto attiene ai limiti entro cui lo Stato può incidere sulle competenze legislative regionali per esigenze di tutela della concorrenza, induce a ritenere ancora applicabili le disposizioni della L.R. 27/2003, ivi compreso l’art. 33, in tema di trattativa privata.

Tale ultima disposizione, in particolare, contempla fattispecie che si collocano essenzialmente entro fasce di importo notevolmente al di sotto della soglia comunitaria, rispetto alle quali si ritiene sussistere una maggiore discrezionalità per il legislatore regionale nell’individuazione delle modalità tramite le quali assicurare il rispetto dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.


QUESITO-2006-048-1764C

Oggetto: Codice dei contratti

Il 2 luglio prossimo entrerà in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. Vorrei sapere se si intende completamente abrogata la legge regionale 27/2003 o se rimane vigente almeno in alcune sue parti.

RISPOSTA

Per effetto della sua pubblicazione in Gazz. Uff. del 2/05/06 il nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture entrerà in vigore il prossimo 1 luglio 2006.

Stante la disciplina delle abrogazioni vigente nel nostro Ordinamento, anche se si sostenesse la tesi dell'abrogazione implicita della l. r. 27 (essendo sicuramente esclusa, nel caso di specie, l'abrogazione espressa), il verificarsi di tale eventuale fenomeno abrogativo comunque non potrebbe che essere oggetto di questioni interpretative da risolversi a cura dei giudici competenti.
Ribadendo pertanto come, per tali casi, il giudice competente sia, in ultima istanza, il "Giudice delle leggi", ovvero la Corte Costituzionale, sembra ragionevole considerare non abrogata la l. r. 27, sulla scorta dell'opzione interpretativa secondo cui essa è stata emanata in forza di una competenza costituzionalmente attribuita al Legislatore regionale in virtù della Riforma del Titolo V della Costituzione, e da esso correttamente esercitata (vedasi l'esito negativo del ricorso per incostituzionalità promosso dal Governo all'indomani della pubblicazione della l.r.27).


QUESITO-2004-78-862

Oggetto: Legge speciale

Si richiede, come da precedente richiesta del 13 maggio, se la LR 27/2003 sia applicabile nei casi di lavori da appaltare dai Comuni, finanziati con leggi speciali: nel caso specifico le opere sono finanziate con i fondi per il disinquinamento della laguna di Venezia. Si ringrazia anticipatamente per il servizio.

RISPOSTA

Si conferma, e di seguito si riporta, quanto già comunicato in merito al quesito n.838.

La risposta al quesito non può che essere affermativa.

L’art. 1, comma 1, della LR 27/03, attribuisce infatti al nuovo provvedimento legislativo il ruolo di dettare la disciplina generale delle procedure di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudazione dei lavori pubblici di interesse regionale.

Il comma 2 chiama ad integrazione di tale normativa – per quanto non diversamente disciplinato – le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di lavori pubblici.

L’art. 2, comma 1, definisce di “interesse regionale” tutti i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale, di competenza dei soggetti di cui al successivo comma 2 [ove, alla lett. b), n. 1, sono citati gli “enti locali”], che non siano ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui al programma della “Legge obiettivo”.

Del resto, per quanto strettamente attiene agli interventi per il disinquinamento della laguna di Venezia, l’art. 5 della LR 27/2/1990, n.17, stabilisce che alla loro attuazione si proceda in conformità alle disposizioni della LR 16/8/1984, n.42.
Quest’ultimo provvedimento normativo è stato quasi integralmente abrogato dall’art. 73 della LR 27/03.


QUESITO-2004-70-838T

Oggetto: Legge speciale

Si chiede se la LR 27/2003 sia applicabile nei casi di lavori da appaltare dai Comuni, finanziati con leggi speciali: nel caso specifico le opere sono finanziate con i fondi per il disinquinamento della laguna di Venezia.

RISPOSTA

La risposta al quesito non può che essere affermativa.

L’art. 1, comma 1, della LR 27/03, attribuisce infatti al nuovo provvedimento legislativo il ruolo di dettare la disciplina generale delle procedure di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudazione dei lavori pubblici di interesse regionale.

Il comma 2 chiama ad integrazione di tale normativa – per quanto non diversamente disciplinato – le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di lavori pubblici.

L’art. 2, comma 1, definisce di “interesse regionale” tutti i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale, di competenza dei soggetti di cui al successivo comma 2 [ove, alla lett. b), n. 1, sono citati gli “enti locali”], che non siano ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui al programma della “Legge obiettivo”.

Del resto, per quanto strettamente attiene agli interventi per il disinquinamento della laguna di Venezia, l’art. 5 della LR 27/2/1990, n. 17, stabilisce che alla loro attuazione si proceda in conformità alle disposizioni della LR 16/8/1984, n.42.

Quest’ultimo provvedimento normativo è stato quasi integralmente abrogato dall’art. 73 della LR 27/03.