Quesiti all'Osservatorio Regionale
Anomalia dell'offerta
QUESITO-2007-065-2381B
Oggetto: Soggetto che verifica l'anomalia
L’art. 31 ter, comma 6 della L.R. Veneto n. 27/2003 e s.m.i. prevede che, in attesa dell’istituzione e organizzazione dei comitati provinciali per la valutazione delle offerte anomale (nelle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria), le stazioni appaltanti verificano le offerte anomale mediante l’organo competente in base alla legislazione vigente, senza fornire l’indicazione di tale organo. Il codice dei contratti pubblici (artt. 86, 87, 88), per le procedure sopra soglia comunitaria, indica genericamente nelle “stazioni appaltanti” il soggetto che procede alla richiesta di giustificazioni e alla verifica. Anche per le procedure sotto soglia, nel codice dei contratti, mediante il rinvio contenuto nell’art. 122, comma 9, si fa riferimento generico alle stazioni appaltanti, senza che vi sia indicazione dello specifico soggetto incaricato della verifica. L’art. 89, c. 2 del D.P.R. 554/1999 individua nel responsabile del procedimento il soggetto che esamina le giustificazioni e valuta la congruità dell’offerta, ma solo nel caso di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. L’art. 89, c.4 del DPR 554 individua nel RUP il soggetto deputato a tale verifica nelle procedure sotto soglia, ma solo nel caso di offerte in numero inferiore a cinque (in tale caso non sarebbe neppure applicabile il meccanismo di calcolo per l’individuazione delle soglie di anomalia). Si chiede. - quale sia il soggetto previsto dalla normativa vigente per la verifica delle offerte anomale nelle procedure inferiori alla soglia comunitaria e nei casi in cui il numero delle offerte è pari o superiore a cinque; - se l’organo incaricato della verifica possa essere individuato da ciascuna stazione appaltante nell’ambito del proprio ordinamento e della propria autonomia organizzativa; - se alla verifica possa provvedere la commissione di gara, eventualmente incaricata anche di tale adempimento nell’atto di nomina.
RISPOSTA
Le disposizioni del D.P.R. 554/1999 richiamate nel quesito (art. 89, commi 2 e 4), non contemplano la fattispecie della verifica in contraddittorio nei contratti sotto soglia quando il numero delle offerte è pari o superiore a cinque, in quanto, come noto, detto regolamento è attuativo del regime delineato dall’art. 21 comma 2 bis della L. 109/1994, caratterizzato dall’obbligo di esclusione automatica delle offerte con un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, presentate nelle gare di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Vero è però che con riferimento ai contratti sotto soglia, le innovazioni introdotte prima dal Codice dei contratti (che, superando l’anzidetta impostazione, ha configurato l’esclusione automatica come eccezione rispetto alla regola della verifica in contraddittorio), e poi dalla L.R. 17/2007, che ha espunto dall’ordinamento regionale tale automatismo, hanno comportato l’estensione del regime applicabile alle gare di rilevanza comunitaria agli affidamenti sottratti dal campo di applicazione delle direttive.
Conseguentemente, si impone una rilettura sistematica anche della disposizione dei cui all’art. 89, comma 2, del D.P.R. 554/1999, in adeguamento allo jus superveniens: alla richiamata norma regolamentare va infatti attribuito un significato più ampio di quello derivante da una interpretazione letterale della disposizione, tale da includere anche le fattispecie di verifica in contraddittorio delle offerte anormalmente basse presentate in occasione di gare sotto soglia.
Alla luce della predetta interpretazione estensiva, pertanto, allo stato del diritto vigente, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, le attività connesse alla valutazione di congruità delle offerte anormalmente basse non possono che essere espletate dal responsabile unico del procedimento.
QUESITO-2007-059-2361M
Oggetto: art. 31- bis L.R. 272003
SE HO BEN CAPITO, SECONDO L’ART. 31 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 27/2003, COME
INTRODOTTO DALLA L.R. N. 17/2007, LA PROCEDURA DELLA VERIFICA DI ANOMALIA DELLE
OFFERTE SI ARTICOLA COSÌ:
1 – SI DETERMINA LA SOGLIA DI ANOMALIA SECONDO L’ART. 86 COMMA 1 DEL D. LGS.
163/2006;
2 - SI SOTTOPONE A VERIFICA DI CONGRUITA’ LA PRIMA MIGLIORE OFFERTA RISULTATA
POTENZIALMENTE ANOMALA;
3 – SE QUESTA RISULTA EFFETTIVAMENTE ANOMALA, LA SI ESCLUDE, SENZA RIDETERMINARE
LA SOGLIA DI ANOMALIA, E SI SOTTOPONE A VERIFICA LA SECONDA MIGLIORE OFFERTA E
COSÌ DI SEGUITO.
CHIEDO CONFERMA. TUTTAVIA, IL COMMA 2 DELL’ART. 31 BIS DELLA L.R. N. 27/2003
SUSCITA QUALCHE DUBBIO IN QUANTO SEMBREREBBE CHE DEBBANO ESSERE SOTTOPOSTE A
VERIFICA TUTTE LE OFFERTE INDIVIDUATE COME ANOMALE.
RISPOSTA
L'art. 31-bis della L.R. n. 27/2003 ha introdotto, anche per le gare “sotto soglia comunitaria” aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, il principio di unicità del meccanismo di esclusione delle offerte anomale previo contraddittorio con gli offerenti e sulla base delle giustificazioni prodotte.
In proposito, come da nota circolare n. 500313/58.01 del 11.09.2007 dell’Assessore Regionale alle Politiche dei LL.PP., appare congruo ritenere che, una volta determinata la soglia di anomalia secondo l’art. 86 del D.Lgs. 163/2006, “la richiesta di produrre le giustificazioni del ribasso debba essere formulata contestualmente a tutti i concorrenti che abbiano presentato un ribasso pari o superiore” a detta soglia, per poi procedere secondo quanto previsto dall’art. 88, comma 7, D.Lgs. 163/2007 al fine dell’individuazione della migliore offerta non anomala.
QUESITO-2005-123-1419C
Oggetto: Decimali dopo la virgola
In data 22 luglio 2005 è stata espletata una gara ufficiosa applicando l’art. 21 della Legge 18-12-1998, n. 415 (“esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuale di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% arrotondato all’unità superore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi che superano la predetta media”). Il valore della soglia di anomalia è stato determinato in sede di gara nella misura del 17,39, mentre il calcolo automatico è risultato pari a 17,3908. Successivamente una impresa, esclusa per il taglio delle ali, ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione della gara contestando la soglia dell’anomalia definita in sede di gara con due decimali non permettendo così all’impresa stessa di risultare aggiudicataria avendo offerto un ribasso pari a 17,39). Si chiede pertanto se sia corretto avere considerato per il calcolo della soglia di anomalia solo due cifre decimali dopo la virgola, tenuto conto che le offerte pervenute non si presentavano in modo univoco (offerte presentate: 11,20-15,41-18,22-2,35-17,90,17,39-16,449-20,339-16,995) e nulla prevedendo esplicitamente in tal senso il bando di gara.
RISPOSTA
La problematica di cui al quesito, relativa a come calcolare la soglia di
anomalia in fattispecie di gara in cui ci siano offerte economiche
caratterizzate da un numero di decimali diversi, senza alcuna prescrizione
apposita del bando di gara, è stata trattata dalla giurisprudenza del Cons. di
Stato (sez. VI, 10/03/2003, n. 1277).
La Suprema Magistratura Amministrativa, in linea con quanto ha affermato
l’Autorità di Vigilanza LL PP nella deliberazione n. 114/2002, ha confermato che
in tali casi “… non sembra possano essere posti limiti alle offerte presentate
dai concorrenti”.
Secondo quest’impostazione, quindi, sia il calcolo della media che della soglia
di anomalia deve essere determinato con un numero di cifre decimali pari al
maggior numero di cifre proposto dai concorrenti, non potendo la Stazione
appaltante procedere ad alcun arrotondamento, in assenza – come detto – di
apposita previsione in tal senso della lex specialis.
Ogni arrotondamento – argomentano i Giudici di Palazzo Spada – costituisce una
deviazione dalle regole matematiche da applicare in via automatica.
Pertanto, in riferimento a quanto rappresentato dal quesito in trattazione,
l’operato della Stazione appaltante non apparirebbe conforme ai principi
espressi dalla citata giurisprudenza (cui devesi aggiungere anche Tar Veneto,
Sez. I, n. 2150/03), ritenendosi opportuno che l’Amministrazione proceda alla
revisione dei calcoli secondo i sopraesposti principi.
QUESITO-2005-079-1290VZ
Oggetto: Determinazione nuova soglia d'anomalia a seguito verifiche del 1° e 2° classificato
Lo schema tipo regionale del bando di gara sopra i 150.000 Euro prevede la verifica del 1° e 2° classificato in via provvisoria. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese dalle ditte succitate, si procederà all'escussione della cauzione, alla segnalazione ecc. In merito a ciò, si chiede se si dovrà procedere alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed all'eventuale nuova aggiudicazione, anche qualora l'insussistenza dei requisiti sia solo riferita al 2° classificato. Si chiede ancora se tale procedura (inclusa la determinazione della nuova soglia d'anomalia ecc.) sia applicabile anche in caso di comunicazione di irregolarità da parte di un istituto previdenziale/assicurativo, senza che la stessa sia stata definitivamente accertata.
RISPOSTA
Se il procedimento di verifica dia esito negativo per il 2° graduato e dal
ricalcolo della media, successiva alla esclusione della sua offerta, sia
derivata l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicatario provvisorio, non si procede
all’aggiudicazione definitiva, ma l’appalto dovrà essere aggiudicato all’impresa
meglio classificata sulla base della nuova media, previa verifica del possesso
dei requisiti da parte del nuovo aggiudicatario (Aut. Vig., atto di regol. n.
15/2000).
Come chiarito nelle Note esplicative dei Bandi tipo regionali, la verifica
riguarda la sussistenza di tutti i requisiti dichiarati e quindi il controllo
non si limita ai requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa; ma riguarda anche i requisiti di carattere generale e
l’assenza delle cause di esclusione. Il concorrente dichiara le proprie
posizioni presso Inps, Inail, cassa edile nonché l’assenza della causa di
esclusione dell’art. 75, lett. e). La comunicazione di irregolarità di uno di
tali istituti non costituisce causa di esclusione se l’infrazione denunciata non
sia grave, debitamente accertata e risultante dai dati dell’osservatorio.