Quesiti all'Osservatorio Regionale
Antimafia
QUESITO-2009-025-3010C
Oggetto: Impresa con rappresentanti sottoposti a misure di prevenzione
Abbiamo aggiudicato provvisoriamente alla ditta X, con sede in Palermo, lavori di manutenzione di strade comunali (per un importo di circa 70.000,00 euro). In sede di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dalla ditta per la partecipazione alla gara è risultato che essa è stata prima posta sotto sequestro e poi confiscata, ai sensi della legge 575/1965; attualmente è rappresentata da un amministratore giudiziario. Per la verifica della capacità a contrattare della ditta medesima abbiamo chiesto alla camera di commercio di rilasciarci il certificato di iscrizione nel registro imprese corredato da dicitura antimafia ma l’ente ha risposto dicendo che non può rilasciare il certificato corredato dalla dicitura richiesta. Abbiamo chiesto, allora, sia alla Prefettura di Treviso che a quella di Palermo di rilasciarci una comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. n. 252/98; entrambe ci hanno risposto che non rilasceranno la certificazione perché l’importo dell’appalto è inferiore alla soglia dei 154.000,00 euro. Hanno aggiunto che visto che fino a tale soglia c’è l’esenzione non dovremmo neppure richiedere la comunicazione antimafia. Per assurdo, quindi, potremmo stipulare una infinità di contratti con imprese mafiose solo perché la legge prevede che fino a 154.000,00 euro non bisogna acquisire la comunicazione antimafia. Eppure la capacità a contrattare (che è inibita nei casi previsti dalla legge 575/1965) è un requisito che deve essere posseduto a prescindere dall’importo del contratto da stipulare. La prefettura di Palermo oggi ci ha suggerito di chiederle “notizie” riguardo alla ditta in questione e poi, in base a tali notizie, di decidere –secondo la nostra discrezionalità- per l’eventuale aggiudicazione definitiva dell’appalto. Voi che ne pensate?
RISPOSTA
Va premesso che in un’azienda i cui rappresentanti o titolari di cariche siano stati sottoposti a misure di prevenzione ex L. 575, la conseguente nomina dell’amm.re giudiz. è disposta proprio al fine di continuare a far svolgere all’azienda un’attività lecita. L’art. 2 sexies della L. 575 dispone infatti che l’amm.re giudiz. provvede all’amministrazione dei beni sequestrati “...sotto la direzione del giudice delegato anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni.”
L’azienda quindi, in persona dell’amm.re giudiziario, non risente dei provvedimenti interdittivi (salvo deroghe espresse dall’A.G.) poichè per tali aspetti il Legislatore privilegia le finalità di garantire la continuità dell’attività di impresa e la tutela dei lavoratori.
Per gli atti di straordinaria amministrazione, in cui rientra l’esecuzione di lavori pubblici, l’amm.re giudiz. agisce previa “autorizzazione scritta del giudice delegato” (art. 2 septies).
Ciò premesso, restano tuttavia dubbi sulla menzionata confisca, di cui il quesito non delinea gli esatti contorni: infatti la L. 575 contempla la confisca, rispettivamente, per somme di danaro, per beni immobili e per beni aziendali.
Qualora ad essere confiscati siano i beni aziendali, l’art. 2 undecies prevede che gli stessi siano destinati all’affitto o alla vendita o ancora alla liquidazione, a seconda della maggiore utilità: ciò che confliggerebbe con quanto narrato dal quesito e precluderebbe alla ditta X, nella sua forma originaria, partecipare ai pubblici appalti.
Si ritiene pertanto che, se nel caso di specie sussistano le condizioni illustrate nella premessa della presente risposta, l’aggiudicazione definitiva andrà senz’altro dichiarata nei confronti ditta X: soluzione cui non osterebbe l’eventuale confisca disposta su somme di denaro o beni immobili.
QUESITO-2004-7-686T
Oggetto: Certificazione per importi superiori 5 mln euro
Si chiede cortesemente di conoscere quale certificazione antimafia sia
tassativamente prevista per gli appalti di opere pubbliche superiori ai 5milioni
di euro; più segnatamente si chiede se il certificato camerale recante la
dicitura "nulla osta ai fini dell'art. 10 della l. 31 maggio 1965 n. 575..." sia
sufficiente negli appalti suddetti.
Eventualmente si chiede di sapere se una certificazione inadeguata sia causa di
revoca di contributi pubblici assegnati.
RISPOSTA
L’art. 10 del DPR 252/98, rubricato “Informazioni del prefetto”, stabilisce al
comma 1 che “… le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici …. devono
acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima di
stipulare …. i contratti …. Il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle
direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici …”.
L’art. 11 stabilisce, al comma 2, che “decorso il termine di 45 giorni dalla
ricezione della richiesta … le amministrazioni procedono anche in assenza delle
informazioni del prefetto. In tal caso … l’amministrazione interessata può …
recedere dai contratti …”.
Il comma 3 precisa che “le facoltà di … recesso di cui al comma 2 si applicano
anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano
accertati successivamente alla stipula del contratto …”.
Nel caso oggetto del quesito, si ritiene che il difetto dell’informazione
prefettizia non sia di per sé automatica causa invalidante del contratto, non
ricorrendo la fattispecie sanzionata con la nullità dall’art. 4, comma 2, del D.
Lgs. 490/94.
Si suggerisce, pertanto, di acquisire detta informazione prefettizia “in
sanatoria”.
Non è chiaro a cosa ci si riferisca nel quesito quando si parla di “contributi
pubblici assegnati”. Se questi riguardano l’opera oggetto del contratto
d’appalto, vale quanto suggerito in precedenza.