Quesiti all'Osservatorio Regionale

Appalto integrato

Torna all'indice dei quesiti


 

QUESITO-2008-072-2859Z

Oggetto: Appalto concorso

si deve costruire un centro risi per attività fieristiche si chiede se mettendo a base d'asta un capitolato prestazionale è possibile utilizzare la procedura dell'appalto concorso già previsto dall'art. 20 della L.109/94 normativa che si ritiene ancora vigente in quanto contrariamente si verificherebbe un vuoto normativo determinato dalla mancata emanazione nuovo Regolamento di attuazione del D.LGS 163/06 in cui si rinvengono le disposizione operative necessarie all'applicazione da parte delle Stazione Appaltanti dell'istituto disciplinato dall'art.53 lett. c)

RISPOSTA

La questione è stata definitivamente chiarita con l’ultimo periodo dell’art. 253 comma 1 quinquies del D. Lgs. 163/2006, introdotto dal D. Lgs. 11.09.2008, n.152 (terzo decreto correttivo). Con detta norma è stato espressamente previsto che le disposizioni di cui all`articolo 256, comma 1, del D. lgs. n. 163/2006 (tra cui rientra la Legge 109/94), riferite alle fattispecie dell`appalto di progettazione ed esecuzione (ex appalto integrato e appalto concorso) continuano ad applicarsi fino alla data di entrare in vigore del Regolamento di cui all`articolo 5. Resta fermo che, per il legittimo utilizzo dell’istituto dell’appalto concorso, devono ricorrere le ipotesi previste dall’art. 20 della legge 109/94 (lavori di importo pari o superiore a € 25 milioni; speciali lavori o realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate).


QUESITO-2006-090-1921C

Oggetto: Appalto integrato con procedura ristretta

Con la presente sono a chiedere un chiarimento in riferimento alla nuova legge APPALTI PUBBLICI 163/06. La nostra stazione appaltante intende indire una gara d'appalto con procedura ristretta per la progettazione e realizzazione di un'opera ( Appalto Integrato). Secondo le ultime disposizioni del Ministro Di Pietro l'Appalto Integrato è stato congelato. Si chiede pertanto come dobbiamo muoverci, se l'appalto integrato è possibile farlo e se si a quale legge dobbiamo fare riferimento. Si chiede cortesemente di avere conferma se possiamo procedere con la procedura di Appalto Integrato.

RISPOSTA

In relazione a quella particolare fattispecie realizzativa di lavori pubblici, denominata - nel sistema della Legge Merloni - “appalto integrato”, si ha che, per effetto della l. 12/07/2006, n. 228, di conversione del d. l. 12/05/2006, n. 173, cd. “milleproroghe”, l’entrata in vigore delle corrispondenti norme del Codice dei Contratti (art. 53, c. 2, lett. b, d. lgs. 163/2006) viene rinviata al 1 febbraio 2007, limitatamente ai soli appalti di lavori pubblici nei settori ordinari.

La citata legge di conversione ha altresì operato la sospensione dell’abrogazione di quelle norme della Legge 109/94 che disciplinavano gli istituti “congelati”: fra cui, appunto, l’appalto integrato; a tal riguardo in dottrina si è parlato di reviviscenza delle norme abrogate.

Pertanto tornano a ricevere applicazione le norme della L. 109/94, previgenti al Codice, disciplinanti l’istituto in trattazione, nonché gli articoli attuativi del DPR 554/99 (si segnala in particolare l’art. 140) sulla base dei quali ben si potrà affidare l’appalto integrato, anche a seguito di procedura ristretta.


QUESITO-2007-062-2352M

Oggetto: Appalto concorso

Vi è l’intenzione di esperire una gara con la procedura dell’appalto concorso per l’ampliamento di un immobile adibito a Casa di Riposo - importo a base d’asta circa € 5.000.000,00. Tale procedura è peraltro prevista all’art. 27 dell’attuale Legge Regionale 27/2003. I lavori possono definirsi di speciale complessità ai sensi dell’art. 122 del nuovo Codice dei Contratti. Il Codice degli Appalti – D.to Leg.vo n. 163/2006 – nell’abrogare la Legge 109/1994, ha però abrogato definitivamente l’istituto dell’appalto concorso introducendo, all’art. 53 – comma 2 – lett. C), la fattispecie dell’appalto integrato. Tale tipologia resta peraltro di fatto congelata sino all’entrata in vigore del Regolamento attuativo del predetto Codice che dovrà definire sia la tipologia dei lavori di speciale complessità, sia i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi per la valutazione del progetto presentato dai concorrenti in fase di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si chiede pertanto se l’esperimento di una procedura di appalto concorso, con oggetto oltre all’esecuzione dei lavori, anche la progettazione definitiva o la sola esecutiva, nelle more dell’approvazione di detto regolamento, sia legittima.

RISPOSTA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 25/09/07, in risposta a specifica nota del Ministero delle Infrastrutture (UDC/UL 0012332 del 19/09/07), ha precisato che la previsione di cui all’art. 253, comma 1-quinquies, del D.lgs. 163/2006, come modificata dal D.Lgs. n. 113/2007 (“per gli appalti di qualsiasi importo le disposizioni degli articoli 3, comma 7 e 53, commi 2 e 3 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5”) va letta in coordinamento con il successivo comma 3 dell’articolo 253, in cui viene precisato che “per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, continuano ad applicarsi il DPR 554/1999 (…) e le altre disposizioni regolamentari vigenti, che in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all’articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice”.
Di conseguenza, fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all’art. 5, D.Lgs. 163/2006, per l’appalto di progettazione ed esecuzione continueranno a trovare applicazione le norme previgenti contenute nella legge n. 109/1994 e del DPR n. 554/1999.


QUESITO-2006-090-1921C

Oggetto: Congelamento appalto integrato

Con la presente sono a chiedere un chiarimento in riferimento alla nuova legge APPALTI PUBBLICI 163/06. La nostra stazione appaltante intende indire una gara d'appalto con procedura ristretta per la progettazione e realizzazione di un'opera (Appalto Integrato). Secondo le ultime disposizioni del Ministro Di Pietro l'Appalto Integrato è stato congelato. Si chiede pertanto come dobbiamo muoverci, se l'appalto integrato è possibile farlo e se si a quale legge dobbiamo fare riferimento. Si chiede cortesemente di avere conferma se possiamo procedere con la procedura di Appalto Integrato.

RISPOSTA

In relazione a quella particolare fattispecie realizzativa di lavori pubblici, denominata - nel sistema della Legge Merloni - “appalto integrato”, si ha che, per effetto della l. 12/07/2006, n. 228, di conversione del d. l. 12/05/2006, n. 173, cd. “milleproroghe”, l’entrata in vigore delle corrispondenti norme del Codice dei Contratti (art. 53, c. 2, lett. b, d. lgs. 163/2006) viene rinviata al 1 febbraio 2007, limitatamente ai soli appalti di lavori pubblici nei settori ordinari.
La citata legge di conversione ha altresì operato la sospensione dell’abrogazione di quelle norme della Legge 109/94 che disciplinavano gli istituti “congelati”: fra cui, appunto, l’appalto integrato; a tal riguardo in dottrina si è parlato di reviviscenza delle norme abrogate.
Pertanto tornano a ricevere applicazione le norme della L. 109/94, previgenti al Codice, disciplinanti l’istituto in trattazione, nonché gli articoli attuativi del DPR 554/99 (si segnala in particolare l’art. 140) sulla base dei quali ben si potrà affidare l’appalto integrato, anche a seguito di procedura ristretta.


QUESITO-2006-085-1903M

Oggetto: Applicazione nuovo codice

Considerato il Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed il decreto-legge n. 173/2006 ,e' possibile affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice?

RISPOSTA

Come stabilito all’art. 1-octies della Legge 12 luglio 2006, n. 228 (di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173), per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni relative alla generalizzazione dell’appalto integrato (art. 53, commi 2 e 3, D.lgs. 163/2006) “si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1º febbraio 2007”. Per i bandi che vengano pubblicati nella fase transitoria (1° luglio 2006-31 gennaio 2007) si deve pertanto fare riferimento alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del codice, ed in specie all’art. 19, commi 1, 1-bis e 1-ter, della Legge L. 109/1994, che ammette la stipulazione di contratti di appalto aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, previa gara indetta sulla base del progetto definitivo redatto dall’amministrazione, e a condizione che l'appaltatore partecipante possieda “i requisiti progettuali previsti dal bando” o si avvalga “di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato (omissis)”.


QUESITO-2005-140-1476M

Oggetto: Condizioni di cui alla lettera b) Art. 19 legge 109/94

Ai sensi dell'art. 19 della legge 109, ai fini dell'affidamento di un appalto integrato (progettazione esecutiva e costruzione), le condizioni previste dalla lettera b) per potervi fare ricorso debbono concorrere tutte, oppure no ? E' possibile affidare appalti integrati di importo compreso tra € 200.000,00 ed € 10.000.000,00 ?

RISPOSTA

Nella sua attuale formulazione, l’art. 19, comma 1, lett. b) prevede quattro ipotesi in cui è consentito ricorrere all’appalto integrato. Dal momento che due di queste risultano essere fra loro incompatibili (la n. 1, riguardante “lavori di importo inferiore a 200.000 euro; la n. 4, relativa ai “lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro”), va da sé che i quattro casi indicati sono fra loro alternativi o comunque non devono necessariamente concorrere.
Di conseguenza, possono essere affidati appalti integrati anche di importo compreso tra € 200.000 (incluso) ed € 10.000.000 (escluso) nelle restanti due ipotesi, vale a dire quando: “2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera; 3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici”.


QUESITO-2005-090-1336Tbis

Oggetto: Piano di sicurezza

L'art. 140 del d.p.r.554/99 (appalto integrato) non affronta il tema dei piani di sicurezza ex art.31 comma 1-bis della Legge 109, in base al quale l'impresa deve presentare le proposte di integrazione del PSC ed il POS prima della stipulazione del contratto, ovvero della consegna se disposta in via di urgenza. Sembrerebbe d'altra parte nella logica dello sviluppo della progettazione insita nello stesso d.p.r.554 che, appunto nel caso di appalto integrato, tali documenti fossero presentati contestualmente al progetto esecutivo, la cui redazione però di regola segue la stipula del contratto, in base allo stesso art.140. Sulla questione c'è da tenere presente il comma 3 dell'art.31 L.109, in base al quale i contratti sono nulli se privi del PSC e del POS. Ciò premesso, la domanda è se, nel caso di appalto integrato, con progetto definitivo corredato di PSC, la ditta debba presentare le proposte di integrazione del PSC ed il POS prima della stipula del contratto, quindi prima della redazione del progetto esecutivo, oppure se tali adempimenti possano essere rinviati all'atto della stesura dello stesso esecutivo per costituire integrazione del contratto stipulato, comunque prima della consegna dei lavori.

RISPOSTA

In ordine alla problematica evidenziata nel quesito, rilevano le seguenti pronunce dell’Autorità.
Deliberazione 26.07.2001, n. 291, “Bando di gara per l’appalto integrato della progettazione esecutiva e costruzione ...”:
“E’ conforme alla norma legislativa e regolamentare predeterminare, da parte della stazione appaltante, l’importo della sicurezza, già in fase di progetto definitivo, nel presupposto che la principale responsabilità in materia di sicurezza resta in capo al committente. Peraltro l’impresa, che è sua volta responsabile della sicurezza in fase esecutiva, ha la possibilità in sede di redazione del progetto esecutivo, di introdurre integrazioni al piano di sicurezza individuato dall’amministrazione nel progetto definitivo”;
Determinazione 28.07.2004, n. 13, “Chiarimenti in merito ai lavori di manutenzione ed ai contratti aperti”:
“nel caso dell’appalto integrato il progetto definitivo posto a base di gara deve contenere anche gli elaborati costituenti lo sviluppo del documento facente parte del progetto preliminare denominato prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza (art.18, c. 1, lett. f), DPR 21.12. 1999, n. 554)”.
Le disposizioni normative che impongono all’appaltatore di presentare “entro trenta giorni dall’aggiudicazione” eventuali proposte integrative del PSC, nonché il POS, sono evidentemente riferite all’appalto di sola esecuzione, mentre nel caso di appalto integrato, essendo il PSC parte del progetto esecutivo (art. 35, lett. f, DPR 554/’99), dovrà essere redatto a cura dell’appaltatore ed assoggettato all’approvazione della Stazione committente (art. 140, c. 5, DPR 554/’99).
Con la stessa tempistica l’appaltatore dovrà predisporre e presentare alla Stazione committente il POS.
PSC e POS integrano il contratto d’appalto prima dell’inizio dell’attività esecutiva, accertata con il corrispondente verbale di consegna.


QUESITO-2005-054-1231V

Oggetto: Appalti di importo inferiore a € 150.000,00

Negli schemi dei bandi tipo per appalti integrati di importo inferiore alla soglia comunitaria e superiori ai 150.000 Euro, qualora le spese di progettazione siano inferiori ai 100.000 Euro, le Ditte non in possesso della qualificazione per la progettazione e la costruzione, possono indicare o associare un professionista avente i requisiti previsti nel bando. Si chiede nel caso di aggiudicazione ad una Ditta che abbia solo "indicato" il professionista, se il provvedimento di aggiudicazione debba essere fatto alla Ditta congiuntamente al professionista e se ambedue debbano intervenire alla stipula del contratto d'appalto. In caso negativo, si chiede di suggerire la soluzione idonea.

RISPOSTA

Nel caso di mera “indicazione” del professionista di cui l’impresa si avvarrà per la fase di progettazione, il provvedimento di aggiudicazione riguarderà soltanto la stessa impresa concorrente, come pure sarà solo quest’ultima che stipulerà il contratto di appalto con l’amministrazione.
A tali fini, infatti, il progettista designato può essere considerato come un subappaltatore individuato sin dalla fase di gara.
E’ peraltro opportuno che nel contratto l’impresa appaltatrice confermi l’impegno assunto in sede di gara, dando espressamente atto che l’attività di progettazione inerente all’intervento oggetto dell’appalto integrato sarà affidata al progettista già individuato all’atto dell’offerta.


QUESITO-2005-012-1125T

Oggetto: Lavori appaltabili col metodo dell'appalto integrato

La direttiva europea n. 93/37 considera appalti pubblici di lavori i contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l’esecuzione oppure, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di lavori di cui all’allegato 2 della stessa direttiva. Nella normativa nazionale la possibilità di affidare congiuntamente la progettazione e l’esecuzione dei lavori è limitata alle sole ipotesi di cui all’art. 19 comma 1 della legge n. 109/94 e successive modifiche.
Si chiede se, alla luce del principio contenuto nella direttiva europea e facendo tesoro della sentenza della Corte di Giustizia in data 7.10.2004 (che ha dichiarato non conforme ai principi della direttiva la legge n. 109/94, nella parte in cui non ammette in via generalizzata che l’appalto possa essere aggiudicato anche con il metodo dell’offerta più vantaggiosa), l’affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione possa avvenire anche per un lavoro pubblico non avente le caratteristiche indicate al predetto art. 19 comma 1 della legge n. 109/94.

RISPOSTA

Il quesito riguarda la possibilità di affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di un lavoro pubblico d’interesse regionale anche qualora non ricorrano i presupposti indicati dall’art. 19, c. 1, lett. b), della legge 109/04 (cui si deve fare rinvio ex art. 1, c. 2, della LR 27/03, in assenza di specifiche disposizioni dettate in materia dalla citata LR 27/03).
Il quesito viene giustificato con la constatazione che l’art. 1, c. 1, lett. a), della direttiva 93/37/CEE non delimita il campo di utilizzo dell’appalto integrato in luogo di quello di mera esecuzione, contrariamente alla corrispondente disposizione statale. Inoltre, il quesito si ispira alla sentenza della Corte di Giustizia, Sez.II, 7.10.2004, n. C- 247/02, che ha ritenuto contrastare con l’art. 30 della citata direttiva 93/37/CEE l’art. 21, c. 1 e 2, della legge 109/94, in quanto quest’ultimo impone, in termini generali ed astratti, alle amministrazioni aggiudicatici di ricorrere al criterio del prezzo più basso.
Al quesito si ritiene di dover dare risposta negativa, poiché il precedente giurisprudenziale non appare pertinente, vertendo in materia di criteri di aggiudicazione e non di contenuti del contratto d’appalto. Per di più, il legislatore comunitario - pur indicando con l’art. 1, c. 1, lett. a), della direttiva 93/37/CEE una pluralità (alternativa) di contenuti (progettazione ed esecuzione, oppure solo esecuzione) - non sembra aver anche inteso conferire un’assoluta fungibilità a detti contenuti.
Appare, pertanto, allo stato compatibile con la disciplina comunitaria da ultimo richiamata una normativa statale che predetermini i presupposti di legittimità per il ricorso all’appalto integrato.
Ne consegue che l’esecuzione di un lavoro pubblico d’interesse regionale può aver luogo mediante appalto integrato nei soli casi indicati dall’art. 19, c. 1, lett. b), della legge 109/94.