Quesiti all'Osservatorio Regionale
Approvazione progetti
QUESITO-2010-016-3397Z
Oggetto: Piano economico finanziario
Questa Amministrazione Comunale deve approvare il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un centro diurno socio-sanitario per anziani non autosufficienti il cui costo complessivo ammonta ad € 2.350.000,00, finanziato parte con contributo regionale, parte con contributo della Fondazione Cariverona, parte con mutuo Cassa DD.PP. e parte con fondi propri di bilancio. Successivamente procederà direttamente con l'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori. Ciò premesso si chiede se l'opera in argomento, essendo destinata all'esercizio di un servizio pubblico, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 201 del d.lgs. n. 267/2000 relativamente all'obbligo di approvare un piano economico-finanziario unitamente al progetto esecutivo, in relazione alla futura gestione, che non sarà assunta direttamente dall'Amministrazione Comunale.
RISPOSTA
La risposta è affermativa. Infatti, il piano economico finanziario previsto obbligatoriamente dall’art. 201 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000 per nuove opere destinate a servizi pubblici d’importo superiore ad euro 516.457, si sostanzia in uno strumento di valutazione preventiva attraverso cui dimostrare, in termini di costi-benefici, la convenienza economica dell’investimento in rapporto alla futura fruizione dell’opera, indipendentemente dal soggetto che successivamente la gestirà. Nel caso in cui il Comune, che accede ad un mutuo per la realizzazione dell’opera, intenda affidare a terzi la successiva gestione della stessa, il piano economico finanziario avrà lo scopo di determinare un canone, da porre a carico del gestore, che garantisca l'equilibrio economico e finanziario dell'investimento.
QUESITO-2008-075-2869B
Oggetto: Competenza approvazione progetti
La L.R. 27/2003, nella versione originaria, poneva in capo al dirigente regionale competente, l'approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo di tutte le opere di "competenza" regionale (art. 25 comma 1). Tra queste anche le opere approvate ed affidate dalle U.L.S.S. (art. 2 comma 2 lett. a) n. 2). L'art. 25 comma 3 della stessa L.R. definiva inoltre la suddetta approvazione sostitutiva della concessione edilizia. Con le modifiche introdotte dalla L.R. 17/2007 alla L.R. 27/2003, la competenza del dirigente regionale viene limitata all'approvazione di progetti di opere finanziate totalmente o parzialmente con risorse a carico del bilancio regionale (art. 25 comma 1), e così pure la valenza dell'approvazione stessa quale titolo abilitativo sotto il profilo edilizio (art. 25 comma 2). Per le rimanenti opere di competenza regionale, ovvero quelle di cui all'art. 2 comma 2 lett. a) non finanziate nel bilancio regionale, si chiede quale organo sia competente all'approvazione dei progetti ma soprattutto quale sia il titolo abilitativo all'edificazione.
RISPOSTA
La novellazione dell’art. 25, comma 1, della L.R. 27/2003 ad opera dell’art. 16 della L.R. 17/2007, ha meglio definito il suo campo di applicazione, mediante la specificazione che alla disposizione in argomento sono assoggettate le opere di competenza regionale [di cui all’art. 2, comma 2, lett. a)], purché realizzate con risorse totalmente o parzialmente a carico del bilancio regionale.
Ne segue che i progetti di opere non finanziate con le predette risorse regionali sono approvati, mediante procedure interne, dall’organo competente secondo la legge e le norme organizzative interne.
Per quanto attiene agli effetti costitutivi di titolo abilitativo sotto il profilo edilizio, il comma 2 dell’art. 25 in esame è chiaro nel riconnetterli all’approvazione del progetto da parte dei soggetti di cui al comma 1 (dirigenti regionali competenti o Giunta regionale) e dagli enti locali. Pertanto, se l’opera di competenza regionale è approvata da soggetti diversi \risulta necessario richiedere successivamente al comune il permesso di costruire ed il relativo certificato di agibilità.
QUESITO-2006-011-1612C
Oggetto: Verifica/validazione
L'art. 30 della Legge 109, come modificato dalla L. 62/2005, al comma 6 lettera b) stabilisce che le stazioni appaltanti possono validare i progetti redatti dai propri uffici tecnici solo se dispongono di un sistema interno di controllo di qualità. Il comma 6-bis, secondo il comunicato dell'Autorità del 20/01/2006, stabilisce inoltre che, fino all'emanazione del regolamento,le verifiche possono essere affidate, oltre che agli organismi accreditati UNI CEI EN 45004, anche ai soggetti di cui all'art. 17 comma 1 lettere d,e,f,g e g-bis della Legge. La domanda è se, nel caso di progetto interno da verificare/validare, la condizione del possesso del sistema interno di controllo di qualità da parte delle stazioni appaltanti sia da considerare vigente oppure, in base allo stesso comma 6-bis, possa anch'essa intendersi rinviata all'emanazione del regolamento, con ciò potendo quindi evitare, fino a tale data, l'affidamento della validazione dei progetti interni a soggetti terzi, i quali peraltro non dovrebbero necessariamente essere accreditati, in base al comunicato dell'Autorità .
RISPOSTA
La modifica apportata dalla Legge Comunitaria 62/2005 all’art. 30, c. 6 bis, L.
109, ha unicamente introdotto il rispetto dei noti principi comunitari anche in
materia di affidamento degli incarichi di verifica/validazione, di importo
inferiore alla soglia comunitaria prevista per gli appalti di servizi (così come
avvenuto per il nuovo comma 12 dell’art. 17, L. 109): nel far ciò è stata
riscritta la seconda parte del comma 6 bis, che prima ammetteva gli incarichi
fiduciari sotto soglia.
Il comunicato dell’Autorità 20/01/2006 non ha fatto altro che esplicitare la
novità normativa, impartendo delle linee guida per l’affidamento (all’esterno)
dei relativi incarichi.
Nel caso di progettazione interna ci si deve attenere a quanto previsto
dall’art. 30, comma 6, primo periodo, il quale rinvia alle modalità previste dal
regolamento (DPR 554/99).
Pertanto si dovrà aver riguardo alla disciplina degli artt. 46 e ss. del DPR 554
che demandano il compito al RUP, il quale dovrà procedere con il supporto
tecnico dei propri uffici ed in contraddittorio con i progettisti.
Nel caso in cui il RUP accerti carenza di adeguate professionalità per esplicare
la verifica all’interno degli uffici della S. A., promuoverà il procedimento per
l’affidamento dell’incarico agli organismi di controllo previsti dall’art. 30,
c. 6, lett. a), L. 109, da selezionarsi secondo le modalità previste dalla
normativa sugli appalti di servizi.
Infine, relativamente al “possesso del sistema interno di controllo di qualità”,
giova evidenziare che si tratta di uno dei criteri a cui dovrà attenersi il
Governo chiamato ad emanare, ai sensi dell’art. 3 della Legge Merloni, un
apposito Regolamento per la verifica dei progetti, che ancora oggi non risulta
adottato: pertanto il criterio è attualmente non operante
QUESITO-2006-007-1599M
Oggetto: Soggetto competente all'approvazione dei progetti
Atteso che il Comune, ove lo scrivente è dipendente ed opera in qualità di "responsabile di servizio",di piccole dimensioni (inf. 5.000 abitanti) è attualmente sprovvisto di figure dirigenziali e che il vigente Statuto Comunale (aggiornato all'anno 2002 - art.17 - comma 15) individua tra le competenze spettanti alla Giunta Comunale anche quella relativa alla approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi, si chiede se tale attribuzione di competenza alla stessa Giunta sia ancora congrua alla normativa statale/regionale e quindi in vigore.
RISPOSTA
La normativa regionale in materia di lavori pubblici nulla prevede circa il
soggetto competente ad approvare i progetti, dovendosi pertanto ricorrere al
canone interpretativo di cui all’art. 1, comma 2, della L.R. 27/2003, che, per
quanto non diversamente disciplinato dalla legge regionale, prevede che si
applichino “le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di
lavori pubblici”.
Ciò premesso, nella corrente disciplina statale (cfr. art. 49, comma 2, del DPR
554/1999) è stabilito che, dopo che siano state espletate le previste procedure
di verifica e validazione e dopo che – eventualmente – si sia svolta la
conferenza di servizi, ciascuna amministrazione aggiudicatrice proceda alla
approvazione del progetto “secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio
ordinamento”.
L’attribuzione di detta competenza alla Giunta Comunale, prevista dallo Statuto
comunale di cui al quesito, appare pertanto conforme alla normativa vigente.
QUESITO-2004-96-919T
Oggetto: Variante urbanistica
Il comune sta valutando la possibilità di approvare il progetto di un centro nautico (opera pubblica) in variante urbanistica ai sensi dell'art. 24 della LR 27/03. Il Comune è in gronda lagunare e non ha il PRG ancora adeguato al PALAV. In base ad alcune indicazioni raccolte l'iter potrebbe essere il seguente. Il consiglio comunale approva il progetto preliminare con valore di adozione di variante urbanistica. Si pubblica la variante per (quanti?) giorni, possibilità di osservazioni per ulteriori (quanti?) giorni, il Consiglio comunale approva poi le controdeduzioni. Il tutto va inviato quindi alla Regione che nel tempo di 90 gg. acquisisce anche il parere della Commissione di Salvaguardia ex L. 171/73 (come modificata da L. 206/95). La Regione può interrompere i termini in attesa del parere della CSV, che avrebbe maggiori tempi per esprimersi (L. 206/95). Trascorsi comunque 90 giorni senza opposizione da parte regionale, nè interruzioni dei termini, il consiglio comunale approva la variante urbanistica.
RISPOSTA
Si condivide l’iter descritto nel quesito.
Infatti, sembra di capire che l’opera pubbliche che il Comune intende realizzare
non rientri nei limiti della “modesta entità”, di cui all’art. 50, c. 4, lett.
f), L.R. 61/85 (tuttora vigente ex artt. 49 e 50 L.R. 11/04).
L’approvazione della variante al PRG è, quindi, di competenza della Regione e
deve trovare applicazione l’art. 24, c. 2, L.R. 27/03.
Il termine di pubblicazione della variante e quello a disposizione per le
osservazioni sono quelli fissati dal combinato disposto degli artt. 42 e 50, c.
3, L.R. 61/85, cioè 30 giorni per ciascuna delle due fasi della procedura di
competenza comunale.
Quanto alla fase di competenza regionale, a norma dell’art. 24, c. 2, L.R.
27/03, l’eventuale manifestazione del motivato dissenso deve intervenire entro
il termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione degli atti, termine che deve
peraltro coordinarsi con quello fissato dall’art. 6 della legge 171/73 (90
giorni dalla ricezione della documentazione da parte della Commissione per la
salvaguardia di Venezia, prorogabile per chiarimenti ed integrazioni una sola
volta e per un periodo non superiore a 30 giorni).
Per completezza si ricorda che qualora l’opera pubblica sia in difformità anche
del PALAV, il Sindaco può promuovere la procedura dell’accordo di programma, nel
cui ambito il consenso del Presidente della Regione è subordinato al parere
favorevole del Consiglio regionale.
QUESITO–2004-93-908T
Oggetto: Conferenza di servizi
In merito alle conferenze di servizio, vorrei sapere se una società privata (nel nostro caso la AZIENDA S.p.A.) costituita dai Comuni soci, può essere considerata come "Amministrazione aggiudicatrice" e se pertanto può convocare delle conferenze di servizio. Di seguito si riporta la giustificazione prodotta dalla società AZIENDA S.p.A. in merito:Anzitutto si fa notare che se da un lato l’attività di AZIENDA S.p.A. si svolge con modalità privatistiche, dall’altro la Soc. è stata costituita dai Comuni soci avendone in affidamento la gestione del ciclo integrato dell’acqua, come risultante dallo statuto della stessa, approvato in assemblea dei sindaci in data 19/04/04. I Comuni, cioè, hanno delegato a AZIENDA S.p.A. la realizzazione e gestione delle condotte idriche e fognarie, la captazione idrica e la depurazione del refluo, delegando al contempo, la capacità di costituirsi stazione appaltante. In tal senso AZIENDA S.p.A. è soggetto legittimato ad operare nell’ambito della norma espressa dall’art. 2 c. 2 lett. B) della L. 11 febbraio 1994, n. 109. Tale disposto è ripreso dall’art. 2 c. 2 lett. B) punto 4) della L. R. Veneto 7 novembre 2003 n. 27, dove la norma inserisce nella definizione di lavori pubblici di competenza di altri soggetti pubblici quelli il cui affidamento spetti ai soggetti indicati dal suddetto art. 2 c. 2 lett B) della 109/94. A questo punto appare scontato che AZIENDA S.p.A. agisca al modo di una “Amministrazione aggiudicatrice” e che quindi possa applicare quanto stabilito dall’art. 7 c. 7 e segg. della L. 109/94. A conferma di quanto detto si fa presente che l’attuale formulazione dell’art. 7 della L. 109/94,stabilisce che la convocazione della conferenza di servizi è prerogativa dell’amministrazione aggiudicatrice. Si noti che nel novero delle amministrazioni aggiudicatici rientrano, oltre alle pubbliche amministrazioni, anche i soggetti denominati imprese pubbliche e i privati titolari di diritti speciali o esclusivi.
RISPOSTA
La AZIENDA S.p.A. – costituita da Comuni per la gestione del ciclo integrato
dell’acqua – sostiene di essere “amministrazione aggiudicatrice” e, quindi, di
disporre della capacità di convocare la conferenza di servizi di cui all’art. 7,
c. 7, L 109.
Al contrario, tale società – costituita a norma dell’art. 113 D. Lgs. 267/00,
nonché soggetto di cui al D. Lgs. 158/95 – è ricompresa nelle tipologie
soggettive previste dall’art. 2, c. 2, lett. b), L 109 che, a norma del c. 7,
lett. d), sono definite “altri enti aggiudicatori o realizzatori”, mentre la
lett. c) del c. 7 attribuisce il ruolo di “amministrazioni aggiudicatici” ai
soli soggetti di cui al comma 2, lett. a).
Del resto, l’art. 2, c. 2, lett. b), si chiude elencando le disposizioni della L
109 che non trovano applicazione ai soggetti da essa considerati e tra queste vi
è anche l’art. 7, che appunto riguarda la conferenza di servizi (commi da 7 a
14) ed il responsabile del procedimento (commi dall’1 al 6).
E proprio al responsabile del procedimento spetta proporre la convocazione della
conferenza di servizi.
Neppure l’art. 22 LR 27 legittima la società a convocare la conferenza di
servizi, visto che il c. 2 ne attribuisce l’indizione all’”amministrazione
procedente”.
Può trovare applicazione “analogica” l’ultimo periodo dell’art. 7, c. 7, L 109,
per il quale “la conferenza di servizi è convocata dal concedente anche
nell’interesse del concessionario”.
QUESITO-2004-74-846
Oggetto: Agibilità edifici
L’impianto di separazione di ........... (impianto di trattamento dei rifiuti urbani prodotti da tutta la provincia di Rovigo), il cui progetto è stato approvato dalla Regione Veneto con DGRV n.954 del 19/03/97 e n.2823 del 28/07/98, è entrato in esercizio provvisorio in data 8/11/2000 ed è stato autorizzato all’esercizio con Determina Provinciale N. Prot. 2312 del 17/09/01. Il Comune di ........., nel momento in cui tutta la documentazione richiesta a questo Consorzio per l’ottenimento del certificato di agibilità dell’impianto di ........... era stata messa a disposizione degli uffici competenti, ha dichiarato che, alla luce dell’art. 25 comma 4 della L.R. n. 27/03, la suddetta richiesta non risulta essere di sua competenza. Si chiede pertanto se quanto affermato dal Comune di Rovigo sia condivisibile o se, invece, la L.R. n.27/03 non preveda un periodo transitorio all’interno del quale il rilascio dell’agibilità sia ancora di competenza del Comune in cui è situata l’opera pubblica di interesse regionale.
RISPOSTA
La disciplina dell’agibilità degli edifici e degli impianti è dettata dal DPR
8.6.2002, n. 380 che, all’art. 24, pone in capo al dirigente del competente
ufficio comunale l’onere della relativa certificazione.
La competenza comunale è confermata anche nella normativa regionale vigente,
alla luce di quanto stabilito nella L.R. 1.8.2003, n. 16, art. 13, nonché nella
L.R. 61/85, art. 90.
La L.R. 7.11.2003, n. 27 ha per altro innovato l’ assetto sopra delineato
stabilendo, all’art. 25, comma 4, che, limitatamente alle opere pubbliche di
interesse regionale, l’agibilità sia attestata dal responsabile del
procedimento, acquisito il parere dell’organo di collaudo, qualora previsto,
ovvero il parere del direttore dei lavori.
Tale disposizione si applica a decorrere dall’ entrata in vigore della legge
regionale (10.1.04), in quanto la stessa non dispone una fase transitoria in
relazione a tale specifico aspetto.
Va sottolineata comunque la correlazione esistente fra la disposizione in
argomento, di cui al comma 4 dell’ art. 25, e la disposizione di cui al comma 3
dello stesso articolo che individua, per i lavori pubblici di interesse
regionale, l’ approvazione del progetto quale atto abilitativo sotto il profilo
edilizio ed urbanistico per l’ esecuzione dell’ opera.
Si applicheranno pertanto le disposizione del comma 4 ai soli lavori pubblici di
interesse regionale il cui titolo abilitativo sopra detto sia l’ approvazione
del progetto e non il permesso di costruire comunale.
Il caso segnalato sembra rientrare, come dimostrano gli atti di approvazione,
adottati in conformità alle disposizione della L.R. 3/2000, fra quelli per i
quali risulti applicabile la nuova procedura.
QUESITO-2004-67-835T
Oggetto: Autorizzazione comunale
E' possibile che un progetto (definitivo o esecutivo) approvato da una
Amministrazione Provinciale ai sensi dell'art. 25 comma 3 della L. R. n. 27 del
7/11/2003 non necessiti più di una autorizzazione o nulla osta di competenza
comunale, necessario invece ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 380 del 06/06/01???
Come devono coordinarsi le due disposizioni una di carattere regionale con
quella di carattere nazionale??
RISPOSTA
La lettera dell’art. 25, c. 3, LR 27/03, non sembra lasciare spazio ad
incertezze interpretative, recitando che “l’approvazione dei progetti definitivi
ed esecutivi di lavori pubblici di interesse regionale sostituisce a tutti gli
effetti la concessione edilizia …”.
Invero, la norma presenta marcati elementi di novità rispetto all’art. 7 T.U.
380/01 e all’art. 77, LR 61/85, che sottraggono al titolo abilitativo comunale
solo le opere richiedenti l’azione integrata di più pubbliche amministrazioni,
le opere pubbliche di interesse statale e quelle dei comuni.
L’art. 25, c. 3, LR 27/03, estende il regime tradizionalmente riservato ai
lavori pubblici di competenza regionale anche a quelli classificabili soltanto
di interesse regionale.
Sul punto sembrano, peraltro, doverose due precisazioni.
In primo luogo, non si ravvisano ragioni per sottrarre i lavori di cui al comma
3, al previo accertamento della loro conformità urbanistica, da attestarsi a
cura del Comune (disposizione riportata nel comma 2).
In secondo luogo, il riferimento al provvedimento di “approvazione” del progetto
consente di limitare la portata del comma 3 ai soli lavori pubblici di
competenza di Enti o di amministrazioni pubbliche, come del resto si esprime la
relazione al DDL 231.
In ogni caso, l’Ente titolare del progetto potrebbe promuovere una conferenza di
servizi al fine di acquisire al suo interno il titolo abilitativo all’attività
edilizia.
QUESITO-2004-28-737V
Oggetto: Competenza approvazione progetti.
In considerazione dell'entrata in vigore della L.R. 27/2003 si chiede a chi compete l'approvazione dei progetti (prel-def-esec) di "interesse regionale", ossia se competa ancora alla G.C. oppure al dirigente della struttura competente come invece previsto dall'art. 25 per i progetti di lavori pubblici di "competenza regionale".
RISPOSTA
La LR n. 27 non ha modificato, né avrebbe potuto, l’assetto delle competenze
degli organi all’interno delle amministrazioni comunali o degli altri enti,
diversi dalla Regione, comunque tenuti all’applicazione della legge. Pertanto,
anche sotto il profilo della competenza in ordine all’approvazione dei progetti
- preliminare, definitivo, esecutivo - di lavori pubblici, nessuna variazione
deve intendersi intervenuta per effetto dell’entrata in vigore della LR n. 27.
Solo per i lavori pubblici di competenza regionale, l’art. 25, c. 1, prevede che
l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo spetti al dirigente della
struttura competente per materia, previa – ove necessari – il parere del
competente organo tecnico consultivo regionale e la determinazione favorevole
della conferenza di servizi.