Quesiti all'Osservatorio Regionale

Casellario informatico

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QUESITO-2006-002-1575Z

Oggetto: Illecito amministrativo

Si chiede se ai sensi dell’art. 75 lett. e del D.P.R. 554/99 debba essere revocata l’aggiudicazione provvisoria ad una ditta della quale in sede di verifica della documentazione prodotta a seguito di accertamento presso il casellario informatico dell’Osservatorio dei LL.PP. ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 34/2000, è risultata la seguente annotazione: “La Cassa edile di Vicenza, con nota del ha trasmesso verbale di illecito amministrativo riguardante la ditta XXX. Con detto atto il Min. del Lavoro e delle politiche sociali direzione del Lavoro di Vicenza – Servizio Ispezione Lavori, ha accertato, a completamento del procedimento amministrativo iniziato in data XX/XX/2002, che nell’ambito dei lavori di ampliamento di ………, appaltati dal Comune di ……. alla ditta YYY, l’Impresa XXX, in qualità di subappaltatrice è risultata sprovvista di autonomia aziendale ed ha fornito soltanto mere prestazioni di manodopera, nonché ha commesso, tra le altre la seguenti infrazioni: non ha registrato, per il mese di aprile 2002 le ore di lavoro di due dipendenti con conseguente mancato versamento dei contributi; ha comunicato in ritardo al competente centro per l’impiego l’assunzione di due dipendenti. Il servizio ispezione, di conseguenza, ha quantificato l’ammenda per l’illecito penale commesso e gli imponibili previdenziali omessi, e, ha trasmesso informativa dei fatti alla Procure della Repubblica di Vicenza…”. Si rammenta che secondo quanto previsto dalla determinazione n. 13/2003 dell’Autorità LL.PP. vale il principio secondo il quale: “la dicitura “debitamente accertate” riportate all’art. 75 lett. E del D.P.R. 554/99 debba intendersi che dell’infrazione deve esservi stato accertamento nelle forme previste dalla normativa di settore….”.

RISPOSTA

L’irregolarità riportata nel quesito, iscritta nel Casellario informatico dell’Osservatorio dei lavori pubblici e rilevata dalla Stazione Appaltante in sede di verifica delle dichiarazioni rese dall’impresa, determina l’esclusione del concorrente dalla gara, configurandosi la causa di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, lett. e), del DPR 554/99 (“violazioni “gravi”, “debitamente accertate” e “risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici”).


QUESITO-2004-2-647T

Oggetto: Cause di esclusione

Una costituenda ATI ha fatto richiesta di partecipazione ad una gara comunitaria di LLPP ed è stata invitata.
Successivamente, è stato riscontrato che una delle imprese mandanti risultava iscritta al Casellario Informatico presso l’Osservatorio LLPP per false dichiarazioni già da data antecedente alla scadenza di presentazione della domanda di prequalifica.
Poiché le false dichiarazioni costituiscono violazione dell’art. 17 del DPR 34/2000 si chiede:
1. se l’ATI doveva non essere invitata;
2. se la fuoriuscita dell’impresa risultata iscritta nel Casellario consente all’ATI di presentare comunque offerta, tenendo conto che le rimanenti imprese associande soddisfano ai requisiti;
3. se il RUP è tenuto, a sua volta a segnalare l’episodio all’Osservatorio per violazioni solo a carico dell’impresa o anche a carico della capogruppo.

RISPOSTA

La fattispecie della falsa dichiarazione oggetto di iscrizione nel Casellario Informatico dà luogo alla causa di esclusione dalla gara di cui all’art. 75, comma1, lett. h), del DPR 554/99 (e non art. 17 del DPR 34/2000).
A fronte di una causa di esclusione ascrivibile ad una delle imprese riunite - o impegnate a riunirsi in ATI, che abbiano congiuntamente richiesto di essere invitate ad una procedura ristretta - la Stazione committente è tenuta a non invitare l’intero raggruppamento, non potendo modificare unilateralmente la volontà espressa dai concorrenti di partecipare alla gara nella composizione indicata con la richiesta d’invito.
Altrettanto preclusa è la possibilità, per le imprese non colpite da cause di esclusione, di presentare offerta in una composizione diversa da quella indicata in sede di prequalifica, per il principio che impone la perfetta identità soggettiva tra coloro che partecipano alle varie fasi in cui risulta articolato il procedimento concorsuale (derogabile, per taluni giudici, solo nel caso di incremento della compagine: Cons. Stato, Sez. V, 16.11.1998, n. 1613; oppure nel caso di sostituzione di un’impresa con altra in possesso di maggiore qualificazione: Cons. Stato, Sez. V, 18.04.2001, n. 2335).
Poiché la dichiarazione concernente l’assenza di cause di esclusione ha carattere individuale, la segnalazione all’Autorità dovrà riguardare la sola impresa autrice della falsa dichiarazione.