Quesiti all'Osservatorio Regionale
Casellario informatico
QUESITO-2006-002-1575Z
Oggetto: Illecito amministrativo
Si chiede se ai sensi dell’art. 75 lett. e del D.P.R. 554/99 debba essere revocata l’aggiudicazione provvisoria ad una ditta della quale in sede di verifica della documentazione prodotta a seguito di accertamento presso il casellario informatico dell’Osservatorio dei LL.PP. ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 34/2000, è risultata la seguente annotazione: “La Cassa edile di Vicenza, con nota del ha trasmesso verbale di illecito amministrativo riguardante la ditta XXX. Con detto atto il Min. del Lavoro e delle politiche sociali direzione del Lavoro di Vicenza – Servizio Ispezione Lavori, ha accertato, a completamento del procedimento amministrativo iniziato in data XX/XX/2002, che nell’ambito dei lavori di ampliamento di ………, appaltati dal Comune di ……. alla ditta YYY, l’Impresa XXX, in qualità di subappaltatrice è risultata sprovvista di autonomia aziendale ed ha fornito soltanto mere prestazioni di manodopera, nonché ha commesso, tra le altre la seguenti infrazioni: non ha registrato, per il mese di aprile 2002 le ore di lavoro di due dipendenti con conseguente mancato versamento dei contributi; ha comunicato in ritardo al competente centro per l’impiego l’assunzione di due dipendenti. Il servizio ispezione, di conseguenza, ha quantificato l’ammenda per l’illecito penale commesso e gli imponibili previdenziali omessi, e, ha trasmesso informativa dei fatti alla Procure della Repubblica di Vicenza…”. Si rammenta che secondo quanto previsto dalla determinazione n. 13/2003 dell’Autorità LL.PP. vale il principio secondo il quale: “la dicitura “debitamente accertate” riportate all’art. 75 lett. E del D.P.R. 554/99 debba intendersi che dell’infrazione deve esservi stato accertamento nelle forme previste dalla normativa di settore….”.
RISPOSTA
L’irregolarità riportata nel quesito, iscritta nel Casellario informatico dell’Osservatorio dei lavori pubblici e rilevata dalla Stazione Appaltante in sede di verifica delle dichiarazioni rese dall’impresa, determina l’esclusione del concorrente dalla gara, configurandosi la causa di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, lett. e), del DPR 554/99 (“violazioni “gravi”, “debitamente accertate” e “risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici”).
QUESITO-2004-2-647T
Oggetto: Cause di esclusione
Una costituenda ATI ha fatto richiesta di partecipazione ad una gara comunitaria
di LLPP ed è stata invitata.
Successivamente, è stato riscontrato che una delle imprese mandanti risultava
iscritta al Casellario Informatico presso l’Osservatorio LLPP per false
dichiarazioni già da data antecedente alla scadenza di presentazione della
domanda di prequalifica.
Poiché le false dichiarazioni costituiscono violazione dell’art. 17 del DPR
34/2000 si chiede:
1. se l’ATI doveva non essere invitata;
2. se la fuoriuscita dell’impresa risultata iscritta nel Casellario consente
all’ATI di presentare comunque offerta, tenendo conto che le rimanenti imprese
associande soddisfano ai requisiti;
3. se il RUP è tenuto, a sua volta a segnalare l’episodio all’Osservatorio per
violazioni solo a carico dell’impresa o anche a carico della capogruppo.
RISPOSTA
La fattispecie della falsa dichiarazione oggetto di iscrizione nel Casellario
Informatico dà luogo alla causa di esclusione dalla gara di cui all’art. 75,
comma1, lett. h), del DPR 554/99 (e non art. 17 del DPR 34/2000).
A fronte di una causa di esclusione ascrivibile ad una delle imprese riunite - o
impegnate a riunirsi in ATI, che abbiano congiuntamente richiesto di essere
invitate ad una procedura ristretta - la Stazione committente è tenuta a non
invitare l’intero raggruppamento, non potendo modificare unilateralmente la
volontà espressa dai concorrenti di partecipare alla gara nella composizione
indicata con la richiesta d’invito.
Altrettanto preclusa è la possibilità, per le imprese non colpite da cause di
esclusione, di presentare offerta in una composizione diversa da quella indicata
in sede di prequalifica, per il principio che impone la perfetta identità
soggettiva tra coloro che partecipano alle varie fasi in cui risulta articolato
il procedimento concorsuale (derogabile, per taluni giudici, solo nel caso di
incremento della compagine: Cons. Stato, Sez. V, 16.11.1998, n. 1613; oppure nel
caso di sostituzione di un’impresa con altra in possesso di maggiore
qualificazione: Cons. Stato, Sez. V, 18.04.2001, n. 2335).
Poiché la dichiarazione concernente l’assenza di cause di esclusione ha
carattere individuale, la segnalazione all’Autorità dovrà riguardare la sola
impresa autrice della falsa dichiarazione.