Quesiti all'Osservatorio Regionale

Categoria di opere

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QUESITO-2010-024-3426Z

Oggetto: Categoria prevalente e scorporabili

Un bando di gara con base d'asta di euro 421.970,39 prevede le seguenti Categorie di opere: OG1 euro 95.171,18 prevalente; OS6 euro 71.869,54 scorporabile;OS7 euro 117.412,23 scorporabile; OS28 euro 95.867,44 scorporabile; OS3 25.650,00 subappaltabile e non scorporabile; OS30 euro 16.000,00 subappaltabile e non scorporabile. Si chiede se sia qualificata a partecipare una Impresa in possesso di SOA OG1 classifica 1, e OG11 classifica 2, posto che tale Categoria OG11 secondo il Bando di gara è idonea a qualificare anche per la Categoria scorporabile OS28, e quindi (secondo le direttive della AVCP) anche per le altre specialistiche OS3 e OS30, che tuttavia, non essendo scorporabili, dovrebbero essere qualificate solo mediante la Categoria prevalente OG1?

RISPOSTA

Da quanto esposto nel quesito, si presuppone che la categoria OG1, indicata nel bando di gara come prevalente, diventi tale sommando le lavorazioni rientranti nelle categorie OS3 e OS30, che sarebbero state menzionate separatamente ai soli fini del subappalto, in quanto specialistiche ma di importo inferiore a 150.000€ o al 10% dell’ammontare dell’appalto.

Se questa è l’effettiva impostazione del bando di gara, la qualificazione nella categoria SOA OG1 classifica I, anche se incrementata di un quinto ai sensi dell’art. 3 del DPR 34/2000, non risulta sufficiente a coprire la somma di complessivi 326.102,95€, determinati dalle lavorazioni ricomprese dal bando nella categoria prevalente (OG1 95.171,18€ + OS3 25.650,00€ + OS30 16.000,00€) e dalle lavorazioni scorporabili/subappaltabili in OS6 e OS7 (71.869,54€ e 117.412,23€) per le quali l’impresa non appare qualificata.

Ciò anche se il possesso di qualificazione nella categoria OG11 classifica II consentirebbe al concorrente di eseguire le lavorazioni in OS3 e OS30, in adesione al principio di assorbenza tra la categoria OG11 e le categorie specializzate di tipo impiantistico, sostenuto da numerosa giurisprudenza e dall’Autorità di Vigilanza.

Alla luce della lex specialis di gara, non appare pertanto possibile la partecipazione di un’impresa in possesso di OG1 class. I e OG11 class. II.

Va precisato che, viceversa, nel caso si ritenesse possibile la qualificazione prospettata nel quesito, si verrebbe a delineare una prevalenza della categoria OG11 rispetto alla categoria OG1, sovvertendo quanto disposto dal bando.


QUESITO-2010-018-3412B

Oggetto: Requisiti di ordine speciale

E’ stato pubblicato un bando di gara a procedura aperta per l’appalto dei “LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI NON VINCOLATI DELL’AREA DENOMINATA “EX OSPEDALE” CON SISTEMAZIONE PROVVISORIA A PARCHEGGIO”. Oltre alla categoria prevalente OG 3 è stata richiesta anche la Cat. OG12 “Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale” in classifica I (fino a € 258.228,00) in quanto l’importo dei lavori da eseguire in tale categoria ammonta ad € 151.390,00. Inoltre è stato richiesto il possesso del certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella cat. 10 B – classe D in quanto tutte le lavorazioni riguardano la bonifica di materiali contenenti amianto. Tali opere non sono subappaltabili in quanto appartenenti alle categorie di opere speciali di cui all’art. 72, comma 4, del D.P.R. 554/99, di importo superiore al 15% dell’importo complessivo dell’intervento. Devono essere pertanto eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari con la possibilità di costituire Associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal DPR 554/99. Il bando di gara prevede che per l’istituto dell’avvalimento si applichi l’art. 49 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163. Numerose Ditte chiedono se possono avvalersi dell’istituto dell’avvalimento per la sola iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, essendo già in possesso della Cat. OG12. Ad avviso dell’Ente non sembra possibile in quanto per eseguire lavorazioni riguardanti la bonifica di materiali contenenti amianto per l’importo di € 151.390,00 è necessario il possesso in capo ad un unico soggetto sia della Cat. OG12 (in quanto opere superiori ad € 150.000,00 per le quali è obbligatoria la qualificazione SOA ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 34/2000) sia del certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (per disposizioni di legge) . Si chiede un parere al riguardo.

RISPOSTA

Per la risoluzione del quesito posto occorre in premessa distinguere tra possesso dei requisiti per lo svolgimento di una determinata attività, da una parte, e possesso dei requisiti di capacità tecnico- organizzativa ed economico-finanziaria richiesti per la partecipazione ad una gara d’appalto, dall’altra.

I primi requisiti, in particolare, attengono alla stessa capacità giuridica ad operare in uno specifico settore e sono pertanto riconducibili alla categoria dei requisiti di idoneità professionale contemplati all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006.

Ne segue che, sotto questo profilo, diversamente dai requisiti di ordine speciale, quelli relativi all’idoneità professionale non possono formare oggetto di avvalimento, come dimostrato dalla circostanza che, di regola, le leggi disciplinanti l’esercizio di attività subordinate al possesso di determinati requisiti, sono corredate da un preciso apparato sanzionatorio, anche penale, nell’ipotesi di attività non autorizzate.

Nel caso in esame, l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, come stabilito dall’art. 212, comma 5, del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), è requisito per lo svolgimento delle citate attività di bonifica dei beni contenenti amianto. Ai sensi del successivo art. 256, comma 1, l’attività posta in essere in mancanza della prescritta autorizzazione è penalmente sanzionata.

Sulla scorta dei sopra esposti rilievi, pertanto, l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali (che non può formare oggetto di avvalimento) rappresenta condizione necessaria per la partecipazione alla gara, mentre il soggetto iscritto e quindi autorizzato ad operare nel settore, potrà comunque integrare i propri requisiti di capacità tecnico- organizzativa ed economico-finanziaria, avvalendosi di altro operatore qualificato con riferimento alla categoria 0G12.


QUESITO-2010-017-3410C

Oggetto: Dimostrazione dei requisiti per appalti inferiori a 150.000,00

In sede di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per lavorazioni sotto soglia (base d’asta ca. 95.000 euro) in cat. OG13, cl. I – si procede all’individuazione degli operatori economici attraverso opportuna indagine di mercato. Precedentemente ditta già conosciuta da questo Ente (priva della qualificazione soprindicata) si propone per lavorazioni di tipo “forestale” dichiarandone tipologia ed importi eseguiti e documentati, ritenuti dallo scrivente Rup riconducibili alla cat. OG13. Stante la procedura di gara risulta corretto invitare anche la suddetta ditta subordinatamente alla dichiarazione e comprova del possesso dei requisiti in ordine tecnico-organizzativo per lavori similari di cui all’art. 28, comma 1 del DPR 34/2000?

RISPOSTA

La risposta è affermativa.

Nel rispetto di quanto contemplato dall’art. 28, c. 1, DPR 24/2000 e avendo constatato l’analogia di cui al secondo comma del predetto art. 28 (che testualmente prevede, fra le altre, la fattispecie dei lavori agricolo-forestali) è corretto considerare in tal modo soddisfatto il possesso dei requisiti “speciali” per la ditta in questione.

Giova specificare che l’analogia richiesta dalla norma è da intendersi come “correlazione tecnica oggettiva con i lavori da eseguire”, secondo il Ministero dei Lavori Pubblici, circolare n. 823 del 22 giugno 2000, citata dall’A.V.C.P. in Delib. 11/2003. Nello stesso provvedimento l’A.V.C.P. ha a sua volta specificato che:

Va inoltre ricordato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 28, dev’essere acquisito, se del caso, l'attestato di buon esito dei lavori svolti “...rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti”;

Si coglie infine l’occasione per evidenziare che la disciplina dell’art. 28 citato appare pressochè integralmente riprodotto dall’emanando Regolamento d’attuazione del Codice dei contratti: cfr. ivi art. 90.


QUESITO-2009-065-3232Z

Oggetto: categoria specialistica OS1

Progettista individua su importo lavori pari ad euro 684.747,65 (oltre sicurezza per euro 7.283) rispettivamente categoria prevalente OS6 per euro 438.716,90 (oltre sicurezza per euro 2.010,25) e ulteriori categorie diverse dalla prevalente e tra le altre OS1 per euro 137.524,92 (oltre sicurezza per euro 2.947,33) il cui importo risulta superiore al 15% dell’importo totale lavori (art. 37, c. 11, D.Lgs. 163/’06) e pertanto non subappaltabili. Nel capitolato speciale d’appalto mancano riferimenti normativi precisi in ordine al caso precitato e non si esplicita l’opportunità che le categoria extra prevalenti possano essere sub-appaltate per intero. Chiedesi pertanto di comprendere se le ditte partecipanti debbano necessariamente trattenere anche la categoria specialistica OS1 sia direttamente che indirettamente [A.T.I.] per poi sub-appaltare eventualmente fino al 30% dei lavori come per la prevalente, ovvero sia sufficiente possedere la categoria prevalente indicata, procedendo poi al completo sub-appalto del lavori di cui alla cat. specialistica OS1.

RISPOSTA

Va premesso che l’art. 37 comma 11 del D. Lgs. 163/06 è riferibile alle sole lavorazioni o componenti di notevole contenuto tecnologico, individuate dall’art. 72, comma 4 del DPR 554/99 (le cd. SIOS- strutture impianti e opere speciali), qualora di importo superiore al 15% dell’ammontare totale dell’appalto.

Ora la categoria OS1, oggetto del quesito, è una categoria a qualificazione non obbligatoria, non ricompresa nell’art. 72 c.4 del citato DPR 554/99, che, tra l’altro, a norma dell’art. 74 c.1 del medesimo DPR, può essere eseguita direttamente dall’aggiudicatario, anche se privo di qualificazione.

Ne consegue che, nel caso di specie il concorrente può, a propria scelta:

- partecipare alla gara singolarmente, o in ATI orizzontale, purchè con qualificazione nella categoria prevalente, per una classifica almeno pari all’intero importo dell’appalto. In tal caso può indicare se, nel caso di aggiudicazione, intende ricorrere al subappalto delle lavorazioni in OS1, a ditte in possesso della corrispondente qualificazione.

- associarsi in ATI verticale con ditta qualificata nella categoria OS1.


QUESITO-2009-064-3225B

Oggetto: Rispondenza tra le quote di partecipazione all'ATI e l'effettica esecuzione dei lavori

Questo Ente ha sottoscritto un contratto con un RTI per i lavori di realizzazione di un edificio inquadrati nella categoria prevalente OG1 e nella categoria accessoria OG11. Ai sensi del mandato speciale con rappresentanza sottoscritto dalle due ditte facente parte del raggruppamento mediante atto notarile, allegato al contratto in oggetto, la suddivisione percentuale degli oneri esecutivi delle opere oggetto del contratto per ogni singola categoria è stata così ripartita: - le quote assunte dalla società “capogruppo” nelle categoria OG1 e OG11 sono pari al 55%; - le quote assunte dalla società “mandante” nelle categoria OG1 e OG11 sono pari al 45%. Alla luce di quanto sopra si deduce che entrambe le ditte devono intervenire in cantiere effettuando lavorazioni nella categoria OG1 per la quale è richiesta l’iscrizione presso la cassa edile. A seguito richiesta del Comune la mandante dichiara che non intende aprire una posizione presso la Cassa edile di ______ (competente per i lavori oggetto di questo ente) in quanto la medesima partecipa solamente con la fornitura di materiale, mentre tutta la manodopera viene fornita dalla capogruppo. Si chiede se la ripartizione delle quote possa intendersi anche in tal senso o se la ditta mandante debba obbligatoriamente intervenire in cantiere con proprio personale per effettuare parte delle opere in categoria OG1 e, di conseguenza, aprire una posizione presso la Cassa Edile di ______.

RISPOSTA

La suddivisione delle prestazioni, oggetto dell’appalto, prospettata dalla ditta mandante con riferimento alle lavorazioni appartenenti alla categoria OG11, non appare compatibile con il regime normativo in materia di raggruppamenti temporanei di imprese, nella fattispecie di RTI di tipo orizzontale.

A tenore dell’art. 37, comma 13, del D.Lgs. 163 /2006, infatti, i concorrenti riuniti in RTI devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. In base a tale disposizione vi deve essere, dunque, oltre ad una corrispondenza sostanziale, già nella fase dell’offerta, tra quote di qualificazione e quote di partecipazione al RTI, anche una corrispondenza sostanziale tra quote di partecipazione e quote di esecuzione.

Così intesa, la quota di partecipazione non può che essere comprensiva di tutte le prestazioni dell’appalto (incluso l’impiego di manodopera) necessarie per la realizzazione delle lavorazioni in proporzione alla percentuale indicata in sede di offerta e nel contratto di mandato. La suddivisione delle quote in un ATI orizzontale, non può, in tal senso, alterare le prestazioni tipiche del contratto d’appalto che ciascun componente è tenuto ad eseguire, trasformandole in prestazioni di diversa natura riconducibili ad altre tipologie contrattuali (contratto di fornitura, da una parte, e di somministrazione di manodopera/cottimo, dall’altra).

Ne segue che, nel caso in esame, la mandante non può limitare la propria partecipazione al raggruppamento assumendo l’impegno ad eseguire la sola fornitura di materiali, dovendo per contro essere presente in cantiere per l’esecuzione delle lavorazioni, fornendo anche la manodopera necessaria in conformità alle indicazioni progettuali.


QUESITO-2009-020-2974B

Oggetto: Percentuali requisiti SOA

Salve, per un bando che recita questi importi: Importo complessivo € 6.100.000,00 Categoria prevalente OG9 per il 62 %. Le altre categorie saranno: • OG11 per il 19%; • OS30 per l’ 11%; • OG1 per l’ 8 %. E' corretto che per partecipare alla gara si devono avere i seguenti requisiti? A)SOA OG9 in V classifica B)per OG11: - obbligo di possesso di requisiti in proprio o - obbligo di ATI verticale con mandante qualificata o - requisito nella prevalente con obbligo di subappalto C)per OS30: - assumibile in proprio anche senza requisiti (requisiti da dimostrare nella prevalente) D)per OG1: - assumibile in proprio anche senza requisiti (requisiti da dimostrare nella prevalente)

RISPOSTA

In relazione ai requisiti necessari per partecipare alla gara indicata nel quesito, si chiarisce quanto segue con riferimento alle singole categorie:

  1. OG9: SOA in V classifica che, nella fattispecie prospettata, incrementata di un quinto copre l’intero importo dell’appalto;

  2. OG11: essendo l’importo delle lavorazioni appartenenti a detta categoria superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera, il concorrente deve possedere i requisiti in proprio; in mancanza è tenuto, a propria scelta a costituire un’ATI verticale con mandante qualificata o a subappaltare la lavorazione per la quale possiede il requisito nella categoria prevalente;

  3. OS30: essendo l’importo della lavorazione inferiore al 15% ma superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto non si applica l’art. 37, comma 11, del d.Lgs. 163/2006, bensì le regole di cui alla precedente lett. b);

  4. OG1: essendo l’importo delle lavorazioni appartenenti a detta categoria inferiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera, la lavorazione può essere eseguita in proprio in base al requisito posseduto nella prevalente.


QUESITO-2008-076-2873Z

Oggetto: Requisiti s.i.o.s. superiori al 15%

A seguito dell'entrata in vigore del terzo decreto correttivo del codice degli appalti, ed in particolare alla modifica introdotta al comma 11 dell'art. 37, si chiede cortesemente di conoscere se i requisiti di qualificazione e di esecuzione in presenza di s.i.o.s. superiori al 15% dell'importo complessivo dei lavori, rimangono i medesimi previsti dalla previgente normativa, sia per imprese singole che per A.T.I.. In caso di mancanza del requisito di qualificazione "totale" per le lavorazioni s.i.o.s., è obbligatoria la costituzione di una A.T.I. per il restante 70% delle relative lavorazioni (che non possono essere subappaltate)? O è comunque richiesta la qualificazione al 100%?

RISPOSTA

Con le modifiche apportate dal d. lgs. 152/08 all’art. 37, c. 11 del Codice dei contratti, viene introdotta la possibilità di subappalto, nel limite del 30%, per le lavorazioni diverse dalla prevalente, individuate dall’art.72, c. 4 del DPR 554/99 (cd. s.i.o.s.) superiori al 15% dell’importo dell’appalto. Questa disposizione, pur intervenendo nella qualificazione delle imprese, va integrata peraltro dall’art. 74 del DPR 554/99 oggi vigente. Dalla lettura congiunta delle citate norme il concorrente privo di qualificazione nelle categorie superspecialistiche resta impossibilitato ad eseguirle direttamente e può subappaltarle solo per il 30%.

Ne consegue di fatto, che, nel caso di gara con sios non prevalenti maggiori al 15%, il concorrente privo di qualificazione per dette lavorazioni, pur se qualificato nella categoria prevalente per l’intero ammontare dell’appalto, è tenuto alla costituzione di un’ATI verticale, scegliendo di associarsi con impresa qualificata o per l’intera lavorazione sios o per almeno il 70%, fatto salvo il ricorso al subappalto per il restante 30%. Resta fermo l’istituto dell’avvalimento.


QUESITO-2008-047-2742Z

Oggetto: Requisiti per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro

Con la presente si chiede se, per appalti di lavori con importo minore di 150.000 € (fermo restando l'applicabilità dell'art. 28 del DPR 34/2000), la qualificazione richiesta per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione sia data anche da qualsiasi attestazione SOA per qualsiasi categoria di lavori o invece sia necessaria l'attestazione SOA per la categoria corrispondente ai lavori previsti in appalto. A tal proposito si chiede inoltre di indicare la normativa che chiarisca il concetto sopracitato.

RISPOSTA

Per gli appalti di importo pari o inferiore a euro 150.000, non assoggettabili alle disposizioni sul sistema unico di qualificazione, la vigente normativa richiede i requisiti di cui all’art. 28 del DPR 34/2000. Ciò non esclude che un’impresa possa concorrere a detti affidamenti presentando esclusivamente l’attestato SOA, che tuttavia si ritiene debba essere di categoria coerente con la natura dei lavori posti a base di gara. A supporto di tale tesi si richiama l’art. 40 c.1 del D. Lgs. 163/2006 che prevede, in linea generale, per tutti gli esecutori di lavori pubblici, indipendentemente dall’importo degli stessi e quindi dall’appartenenza o meno al sistema unico di qualificazione, il possesso di professionalità qualificata.


QUESITO-2007-082-2449Z

Oggetto: Possesso della certificazione di qualità per l’esecutore di lavori pubblici

Questo ufficio sta redigendo un bando di gara per un appalto di lavori il cui importo complessivo ammonta ad € 1.487.868,26 e la categoria prevalente richiesta è la OG1 classifica IV ^, quindi con l’obbligo della certificazione prevista dall’art. 2 lett. q) del DPR 34/2000 (possesso del certificato di sistema di qualità) e partecipassero delle imprese in ATI con class. II + II. Quale impresa deve essere obbligata ad avere la certificazione? Con ATI class. III + I essendo la prima già obbligata ad avere la certificazione è sufficiente, o comunque devono essere tutte obbligate indipendente dalla classifica?

RISPOSTA

Il possesso della certificazione di qualità per l’esecutore di lavori pubblici,  obbligatorio dall’1.1.2005 per le classifiche III e superiori, non deve ritenersi connesso all’importo complessivo dell’appalto, ma alla classifica dell’attestazione di ciascuna impresa offerente, atteso che ai sensi dell’art. 1 c. 3 del DPR 34/00 “le attestazioni costituiscono condizione necessaria e sufficiente” per eseguire i lavori nei limiti della propria classifica di qualificazione, incrementata di un quinto. Il requisito della qualità nella specifica gara va quindi verificato per tutti i concorrenti, siano essi imprese singole ovvero ATI, in relazione alla classifica di qualificazione posseduta e conseguentemente alla quota dei lavori che ciascuno può assumere nell’ambito dell’appalto.

Ne consegue che, nella gara prospettata, l’obbligo della certificazione di qualità sussiste esclusivamente per l’impresa singola, in possesso di qualificazione per classifica IV o superiore, o per l’impresa/e associata/e con qualificazione per classifica III, mentre  non risulta necessaria per le imprese qualificate per le classifiche più basse (I e II).

Con riferimento alla prima ipotesi esposta nel quesito, (associazione di due  imprese, ciascuna con qualificazione SOA classifica II), si coglie l’occasione per  precisare che ciascuna impresa potrà eseguire lavori per un importo non superiore ad € 619.748  (class. II incrementata di un quinto) ma la somma delle due qualificazioni non è sufficiente per la partecipazione alla gara, non coprendo l’intero importo posto a base di gara.


QUESITO-2007-064-2372Z

Oggetto: Classifica corrispondente

dobbiamo appaltare un'opera d'importo complessivo pari a euro 742.996,78 e così suddivisa : OG2 532.996,78, OS28 110.000,00, OS30 100.000,00. le ctg OS28 e OS30 saranno pertanto scorporabili e subappaltabili in quanto d'importo inferiore al 15%. l'impresa singola non in possesso di OS28 e OS30 per partecipare sarà sufficiente che possegga la OG2 in classifica 2 e dichiari l'intenzione di subappaltare OS28 e OS30, oppure è necessario (pur restando l'obbligo di subappaltare OS28 e OS30) che possegga la qualificazione in OG2 classifica 3 in modo da coprire per la gara anche gli importi delle scorporabili (la 2 in questo caso pur se aumentata del 20% non sarebbe più sufficiente) ?

RISPOSTA

Ai sensi dell’art. 95, comma 1 del dpr 554/99 e smi, l’impresa singola può partecipare alla gara “qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi”.

Pertanto, nel caso di specie, l’impresa singola che risulti qualificata nella sola categoria prevalente OG2, deve possedere in detta categoria almeno la classifica III, al fine di coprire l’intero importo posto a base d’appalto.


QUESITO-2007-043-2258C

Oggetto: Impresa individuale senza dipendenti

Proseguo del quesito n. 2242 del 5/7/2007 In caso di imprese individuali senza dipendenti è applicabile l'art. 30 del D.lgs. n. 276 ? Nell'ipotesi in cui l'art. 30 del D.lgs n. 276 non fosse applicabile e l'impresa appaltatrice non trovasse tramite agenzie autorizzate la fornitura professionale di manodopera, come può essere autorizzato un subappalto ad esempio di sola posa porfido , considerata la specificità del lavoro e non tutte le imprese sono in possesso di personale specializzato per tale posa?

RISPOSTA

Si ribadisce quanto già affermato nella risposta al quesito n. 2242.

Le prestazioni rientranti nella categoria OS6 (fra cui la fornitura e posa in opera di pavimentazioni di qualsiasi tipo, quindi anche di porfido) non sono a qualificazione obbligatoria e pertanto l’aggiudicatario, anche se privo della relativa qualificazione, può eseguirle.

Se, per le stesse prestazioni, si dovesse ricorrere al subappalto, lo si dovrà fare ai sensi di quanto dispone l’art. 118 del Codice dei contratti, con particolare riferimento al regime autorizzatorio da parte Stazione appaltante.

Per la sola attività di posa in opera della pavimentazione, invece, risulta possibile ricorrere alla fornitura della manodopera nelle forme del contratto di somministrazione di lavoro con agenzie autorizzate ovvero all’istituto del distacco, oggi consentite e disciplinate, secondo il principio di tassatività, dagli artt. 4, 5, 20 e 30 del d. lgs. 276/03. Giova ricordare che il d. lgs. 276, abolendo il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla risalente L. 1369/60, non ha reso lecita ogni fornitura di manodopera, ma ha individuato le citate forme – lecite - di interposizione di manodopera.

Altre forme di appalto di mere prestazioni di lavoro sono da considerarsi interposizioni illecite, con conseguenze penalmente rilevanti.

Circostanze diverse (come l’asserita difficoltà di reperire personale idoneo a tale attività) sono giuridicamente irrilevanti.


QUESITO-2007-041-2242Z

Oggetto: Posa di pavimentazione e infissi

In un appalto c'è una pavimentazione o l'installazione di infissi la cui posa od installazione richiede una professionalità specifica (sola manodopera) che l'impresa appaltatrice non possiede e che ha chiesto in sede di gara di subappaltare. La legge n. 1369/60 non ammetteva il subappalto di sola manodopera (ora abrogata). Il D. Lgs n. 276/2003 prevede che un'impresa possa ricorrere all'impiego della manodopera sono tramite un contratto di somministrazione. Se l'impresa non trova tramite le Agenzie di lavoro l'impresa qualificata come si deve comportare in caso di necessità di tale manodopera? e l'Amministrazione che autorizzazioni deve verificare ed accettare? 

RISPOSTA

Va premesso che le lavorazioni oggetto del quesito, appartenenti a finiture di opere generali rientranti nella categoria OS6, non sono a qualificazione obbligatoria (tabella allegato A  al DPR 34/2000) e quindi sono eseguibili direttamente dall’appaltatore, ancorché non sia in possesso della corrispondente qualificazione.

Resta fermo che l’impresa appaltatrice, avendo nel caso di specie manifestato in sede di gara la volontà di subappaltare le citate opere, deve comunque operare, pur nell’ambito della proprie scelte imprenditoriali, nel rispetto della vigente normativa. In tal senso può:

1) Subappaltare la fornitura e posa della pavimentazione e degli infissi a ditta specializzata, secondo i dettati dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 (ex art. 34 Legge 109/1994 e smi). In tal caso l’Amministrazione deve autorizzare il subappalto, previa acquisizione della dovuta documentazione e verifica della stessa nel rispetto dei requisiti di legge.

2) Ricorrere alla somministrazione di sola manodopera per le lavorazioni di posa pavimentazione ed infissi, ma nei limiti consentiti dalla riforma del mercato del lavoro, attuata dal D. Lgs. 276/2003, come integrato dal D. Lgs 251/2004. In particolare può concludere un contratto di somministrazione di lavoro con agenzie autorizzate (art. 4, 5 e 20 del citato D. Lgs. 276/2003) o ricorrere all’istituto del distacco (art. 30 D.Lgs. 276/2003). In entrambi i casi ne va data adeguata informazione all’Amministrazione Appaltante, che opererà le conseguenti verifiche in ordine alla regolarità del personale impiegato in cantiere. In fase esecutiva, ad ogni SAL, l’appaltatore dovrà acquisire il DURC dall’agenzia di somministrazione o dall’impresa distaccante e produrlo alla S.A., ai fini della dimostrazione della regolarità contributiva e previdenziale del personale impiegato.


QUESITO-2006-068-1840Z

Oggetto: Sommare due classifiche

Per la partecipazione ad un appalto, viene richiesta l'iscrizione alla categoria OS28, od anche OG11 per classifica VI. Può partecipare una impresa in possesso delle categorie OS28 ed OG11 entrambe di classificazione V, di modo che la loro somma soddisfi la richiesta classificazione VI?

RISPOSTA

Con riferimento a quanto rappresentato nel quesito, non pare legittima la partecipazione alla gara della Ditta, sulla base di una sommatoria delle due iscrizioni possedute nella cat. OS28 e OG11.
La categoria generale OG11 attiene infatti ad un insieme coordinato di impianti appartenenti alle categorie specialistiche OS3, OS5, OS28 e OS30, da realizzarsi congiuntamente. In base al principio dell’assorbenza sostenuto dall’Autorità di Vigilanza e da più orientamenti giurisprudenziali, la qualificazione nella cat. OG11 può abilitare le imprese anche a partecipare alle gare nelle quali sia richiesto il possesso delle singole categorie impiantistiche. In tale fattispecie tuttavia è necessario che la classifica di qualificazione nella categoria OG11 sia tale da coprire l’intero importo della categoria specialistica prevista nel bando, tenendo conto di quanto statuito dall’art. 3, comma 4, D.P.R. 34/2000 “ … la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”..
Conseguentemente l’impresa in questione può eseguire lavorazioni nelle categorie indicate nel quesito limitatamente all’importo di € 6.197.482 (cat. V, incrementata di un quinto) e quindi non può partecipare, come concorrente singolo all’appalto, laddove l’importo della lavorazione prevista dal bando sia superiore a detta cifra.


QUESITO-2006-066-1830Z

Oggetto: Categoria prevalente

Il comune di Venezia ha bandito una gara di appalto (contratto aperto) per lavori di manutenzione nelle sedi museali. Tutte gli edifici sono vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99. Le categorie che costituiscono l'appalto sono le seguenti: cat. prevalente OS06 a qualificazione non obbligatori per l'importo di euro 2.030.000,00 cat. scorporabile OG02 a qualificazione obbligatoria per l'importo di euro 1.805.000,00 La determinazione dell'Autorità di Vigilanza 8/2002 prevede che ai bandi di gara indetti per l'affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un'opera rientrante nella cat. gen. OG01 - nel caso che prevedano come cat. prevalente una delle categorie specializzate OS06 - possono partecipare oltre alle imprese qualificate nella categoria di opere specializzate prevalente, anche le imprese qualificate nella cat. di opere generali OG01. Considerato che in questo caso si tratta di manutenzione in edifici vincolati (quindi cat. OG02), quali iscrizioni alla categoria prevalente debbono possedere le imprese per partecipare alla gara oltre alla cat. OS06? Solo OG01, anche OG02 o solo OG02?

RISPOSTA

In base al disposto dell’art. 74 comma 3 del DPR 554/99, è da ritenersi che possano partecipare alle gare in cui la categoria prevalente sia una delle categorie specializzate non a qualificazione obbligatoria (quali OS6, OS7, OS8), oltre alle imprese qualificate nella specifica categoria di opera anche le imprese qualificate nella categoria generale di riferimento.
In tema di interventi di restauro e manutenzione da realizzarsi nell’ambito di un edificio assoggettato al vincolo di cui all’art. 1, comma 1, del TU in materia di beni culturali e ambientali di cui al D.Lgs. 490/99, la categoria generale cui occorre fare riferimento per la qualificazione degli esecutori è la OG2 (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela..).
Ciò posto, nel caso di specie, il cui bando di gara richiede quale categoria prevalente la OS6 e quale categoria scorporabile la OG2, le lavorazioni in OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) possono essere coperte anche da imprese in possesso di sola qualificazione nella categoria generale OG2, adeguata per classifica all’intero ammontare dell’appalto. Le tesi enunciate nella determina n. 8/2002 citata nel quesito paiono condivisibili ma vanno riferite non tanto alla categoria OG1, relativa ad edifici civili ed industriali, quanto alla categoria OG2 relativa ad interventi su edifici vincolati.


QUESITO-2006-039-1738Z

Oggetto: 494 in appalto manutenzione

Premesso che il DPR 34/2000 prevede fra le categorie specializzate la OS24 “verde e arredo urbano, da richiedersi alle imprese per la qualificazione quanto si debbano stipularsi contratti per la manutenzione delle aree verdi. Nella ipotesi che si voglia attivare un contratto per la manutenzione delle aree verdi, per un importo a base d’asta di € 150.000,00 , dove si prevede una entità presunta di 200 uomini-giorno, Si richiede di conoscere se: 1. la normativa di riferimento è la L. 109/94, o se si possa fare riferimento alla normativa dei servizi di cui al D.Lgvo 157/95. 2. Se, e in quale caso dei due sopra esposti appalti si applichi il D.Lgvo 494/96,

RISPOSTA

Quanto alla prima questione prospettata, gli interventi riguardanti la mera manutenzione delle aree verdi, quali attività di periodico sfalcio dell’erba, potatura, reimpianti, ecc., limitati alla cura e regolazione di quanto già esistente, paiono compresi nella definizione di “servizi” e per il loro appalto la Stazione Appaltante deve riferirsi alla vigente normativa in materia di servizi.
Gli interventi riguardanti invece esecuzione del verde urbano (quali recinzioni, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, campi sportivi, terreni da gioco, ascrivibili alla categoria OS24), paiono compresi nella definizione di “lavori pubblici”, e per il loro appalto la Stazione Appaltante deve riferirsi alla vigente normativa regionale in materia di lavori pubblici di interesse regionale.
Tale orientamento trova conferma nelle deliberazioni dell’Autorità di Vigilanza n. 87/2002 e n. 37/2005 e nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 534/2002.
Quanto alla seconda questione prospettata, va ricordato che il campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. è definito dagli articoli 1 e 2, c. 1 lettera a), integrati dagli allegati I e II. Ai sensi di tali norme, il D.Lgs. 494/96 trova applicazione solo nell’ipotesi in cui le lavorazioni di cui agli allegati I e II si svolgano all’interno di un cantiere edile o di genio civile, o comportino lavori di tal genere.
In assenza di un cantiere come sopra definito, come parrebbe verificarsi nei meri interventi di manutenzione del verde, resta comunque l’obbligo di attenersi ai principi ed alle misure generali di sicurezza e tutela dei lavoratori di cui al D.Lgs. 626/94.


QUESITO-2006-054-1788Z

Oggetto: Subappalto

Appalto con: - Categoria prevalente: OG2 importo lavori € 223.750,91 - Categoria generali o specializzate diverse dalla categoria prevalente: Categoria OG11 importo lavori € 178.701,02. L'impresa aggiudicataria (qualificata OG2) chiede autorizzazione al subappalto per l'importo di € 83.000,00 di opere inerenti impianti tecnologici con affidamento delle lavorazioni ad impresa qualificata OS 30 (e non OG11), ritenendo la categoria di opere specializzate OS30 sottocategoria dell'OG11. Si chiede a tal fine se è possibile autorizzare il subappalto delle citate lavorazioni.

RISPOSTA

Va premesso che la categoria OG11 attiene ad un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente, nella quale sono riconducibili lavorazioni appartenenti alle categorie specialistiche rappresentate dalla OS3, OS5, OS28 e OS30. La qualificazione in una di queste non comporta la generalizzata capacità di eseguire tutte le lavorazioni della categoria generale.
Ciò posto, nel caso prospettato, se l’impresa aggiudicataria è in possesso di qualificazione nella sola categoria prevalente OG2, come sembra rilevarsi dal quesito, è necessario che il subappalto delle lavorazioni impiantistiche nella categoria OG11, venga autorizzato solo a ditte in possesso di detta categoria, attesa la necessità di esecuzione congiunta e coordinata degli impianti insita nella previsione del bando.
Diversa questione potrebbe porsi nel caso di ditta aggiudicataria qualificata in entrambe le categorie richieste dal bando (OG2 e OG11), in presenza di richiesta di subappalto di singole opere impiantistiche a ditte specializzate.
In tal caso non paiono sussistere motivi ostativi a ripartire le specifiche lavorazioni tra subaffidatari in possesso di distinte specializzazioni.


QUESITO-2006-053-1783B

Oggetto: Subappalto inferiore 150.000,00 euro

Nel caso che il bando di gara di ll.pp. preveda una categoria generale prevalente e due categorie superspecializzate superiore al 15% (ad es. OS28 e OS3), ai sensi della determina dell'Autorità VLP N. 25/2001 è ammissibile la partecipazione di ATI miste. In tal caso come si deve interpretare quanto segue: "a) la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente e per una classifica adeguata al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale (somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l'ATI mista non è specificamente qualificata")? Deve intendersi che la ditta capogruppo deve avere una classifica che copre il 40% dell'importo dei lavori (e, quindi, non dell'importo dell'intero appalto) per cui costituisce sub-associazione orizzontale, escludendo pertanto l’importo dei lavori scorporabili che verranno assunti da altra/e ditta/e con qualifiche specifiche per tali opere scorporabili (ATI verticale).

RISPOSTA

La costituzione di una sub associazione orizzontale all’interno di un’ATI di tipo verticale è ammessa dalla legge al fine di conseguire, per l’appunto tramite un’integrazione di tipo orizzontale, il possesso dei requisiti prescritti nella misura percentuale richiesta in relazione alla categoria (prevalente o scorporabile) delle lavorazioni cui la medesima sub associazione si riferisce. Pertanto, pare maggiormente congruo alla ratio sottesa all’istituto in argomento interpretare l’indicazione fornita dall’Autorità di vigilanza nella Determinazione citata nel quesito, nel senso che la ditta capogruppo debba possedere una classifica che copre almeno il 40% dei lavori per i quali è stata costituita la sub associazione orizzontale e non dell’intero appalto.


QUESITO-2006-051-1778Z

Oggetto: Divieto di subappalto

Si deve indire un bando di gara con categoria prevalente OG1 e categoria scorporabile OG11 di importo superiore a € 150.000 e al 15% dell’importo complessivo dell’appalto. La categoria OG11 comprende un insieme di lavorazioni indicate all’art. 72, comma 4, del DPR 554/1999 (OS3, OS28 e OS30 singolarmente di importo inferiore al 15% dell’importo complessivo). Si chiede se è possibile imporre, ai soggetti qualificati nella sola categoria prevalente, il divieto di subappalto e l’obbligo di costituire una ATI verticale. Si chiede inoltre se, nel caso di aggiudicazione ad una ATI, questa può subappaltare parte delle opere appartenenti alla categoria OG11.

RISPOSTA

Secondo costanti orientamenti giurisprudenziali (vedasi Consiglio di Stato sez. VI n. 4671/2003 e sez. IV n. 6701/2004), il divieto di subappalto delle categorie scorporabili, previsto dall’art. 13 comma 7 della Legge 109/94 e s.m.i., non si applica alla categoria generale OG11, in quanto non rientrante nel novero delle categorie “superspecializzate” esplicitate nell’art. 72 comma 4 del DPR 554/99.
Va ricordato che la Regione Veneto ha da tempo aderito a tali orientamenti, come evidenziato nelle note esplicative agli schemi di bando, da ultimo approvate con D.G.R. n. 4152/2004.
Ne consegue che nei bandi di gara che prevedono come opera scorporata la categoria OG11 (e non le singole lavorazioni specialistiche che vi confluiscono) non appare possibile imporre il divieto di subappalto della stessa, anche se complessivamente superiore al 15%. Resta fermo che, qualora il concorrente, qualificato per l’intero ammontare dell’appalto ma privo della qualificazione nella categoria scorporata OG11, deve obbligatoriamente indicare dette lavorazioni come oggetto di subappalto (art. 74, c. 2, Reg.), a pena di esclusione dalla gara.
In termini generali si rileva che, data la specificità delle lavorazioni che confluiscono nella categoria OG11, appare opportuno valutare nella predisposizione del capitolato speciale d’appalto e del bando di gara, l’opportunità di indicare le singole lavorazioni ed i relativi importi in essa ricompresi, per le quali scatta il divieto di subappalto se singolarmente di importo superiore al 15%.


QUESITO-2006-041-1740Z

Oggetto: Suddivisione categorie

La Amministrazione deve pubblicare il bando per pubblico incanto di lavori di importo, soggetto a ribasso, pari ad €.437.360,00 di cui: per opere stradali OG3 = €.180.360,00 per opere edili OG1 = €.168.800,00 per impianti tecnologici OG11 = €. 58.200,00 per sist. a verde OS24 = €. 30.000,00 si richiede se nel bando (impiego di quello tipo predisposto dall'Oss.Regione Veneto) sia corretto indicare la seguente suddivisione: CATEGORIA PREVALENTE: -categoria OG3_importo €.180.360,00, Classifica I; PARTI, APPARTENENTI a categorie generali o specializzate diverse dalla categoria prevalente, di cui si compone l’opera o il lavoro e che sono, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili, in quanto singolarmente d’importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera, ovvero singolarmente d’importo eccedente i 150.000 Euro; -categoria OG1__importo €.168.800,00, classifica I; -categoria OG11_importo €. 58.200,00, classifica I; ALTRE LAVORAZIONI previste nel progetto elencate ai soli fini dell’eventuale affidamento di parte dei lavori in subappalto, ai sensi dell’art. 18 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni: -categoria OS24_importo €. 30.000,00, classifica I;

RISPOSTA

Si ritiene corretta la suddivisione delle categorie prospettata nel quesito, effettuata secondo quanto previsto dai bandi tipo della Regione Veneto.
Resta fermo che, in base al disposto dell’art. 95 comma 1 del DPR 554/99 e s.m.i., possono partecipare alla gara anche le imprese qualificate nella sola categoria prevalente, per classifica adeguata all’importo posto a base di gara (nel caso di specie class. II ).
In tal caso le categorie generali scorporabili OG1 (>150.000,00€ e >15% dell’importo dell’appalto, ma non rientranti nell’obbligo di costituzione di ATI previsto dall’art. 13, c. 7, L. 109/94, limitato alle lavorazioni indicate all’art. 72, c. 4 del DPR 554/99) e OG11 (<150.000,00 € e >10% dell’importo dell’appalto) non possono essere eseguite dall’appaltatore in possesso della sola categoria prevalente, ma debbono essere indicate dal concorrente come oggetto di subappalto, a pena di esclusione.
Le lavorazioni ricomprese nella categoria OS24 (<150.000,00€ e <10% dell’importo dell’appalto), vanno menzionate nel bando non ai fini della qualificazione, coperta dalla categoria prevalente, ma ai fini del subappalto, al quale il concorrente non qualificato dovrà comunque ricorrere.


QUESITO-2006-015-1624-25Z

Oggetto: Vari quesiti

parte 1 di due Oggetto: Formulazione di quesito in materia di ammissibilità alla gara d’appalto per i lavori di adeguamento e messa a norma dell’impianto comunale di depurazione Il Comune di ______ ha messo in gara d’appalto l’affidamento dei lavori di adeguamento e messa a norma dell’impianto comunale di depurazione. Importo lavori a base d’asta: Categoria prevalente OS 22 - € 55.320,73 Categoria scorporabile OG 1 - € 51.787,03 Oneri della sicurezza € 1.364,20. Nei termini fissati, sono pervenute tre offerte: Offerte n. 1 e 3 Entrambe le offerte sono state presentate da ditta (impresa singola) con certificazione SOA per la sola categoria OS 22. Nella documentazione amministrativa non viene fatto alcun cenno alle opere della categoria scorporabile OG 1, fatta salva la dichiarazione allegata circa i futuri subappalti. Non viene indicata ovviamente la posizione verso la Cassa Edile in quanto la ditta dichiara di non essere impresa edile. Non viene fatto alcun cenno circa la certificazione SOA o i requisiti tecnico-organizzativi relativi ai lavori della categoria scorporabile OG 1 posseduti dalla ditta stessa o da altra ditta associata. Offerta n. 2 L’offerta viene presentata da due ditte in forma di ATI. La documentazione amministrativa contiene le certificazioni SOA delle due ditte proponenti relative alle categorie prevalente e scorporabile,. La ditta propostasi in ATI per la categoria OG 1 dichiara di essere “consorzio costituito sotto forma di cooperativa ai sensi della Legge 08.08.1985 n. 443 per cui in caso di aggiudicazione i lavori saranno eseguiti dall’impresa associata …(omissis)..”. In merito all’impresa associata a cui saranno affidati i lavori della categoria scorporabile OG 1, non viene fatto alcun cenno circa il possesso della certificazione SOA o dei requisiti tecnico-organizzativi, affermando che è sufficiente la certificazione SOA del consorzio cooperativo. CONTINUA
parte 2 di due CONTINUA QUESITO N° 1624 (Il bando ed il disciplinare di gara sono stati redatti sulla base del modello predisposto dalla Regione Veneto) BANDO DI GARA 9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso: (a) di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con le caratteristiche di cui al punto 3 del Disciplinare di gara; ovvero (b) dei requisiti di cui al D.P.R. n. 34/2000 – art. 28, riportati nel Disciplinare di gara Alla luce di quanto sopra si chiede un parere sulle procedure da adottare nell’esame delle offerte pervenute ed in particolare: 1. la non ammissibilità delle offerte delle ditte n° 1 e 3 per mancanza di certificazione SOA o dei requisiti tecnico-organizzativi relativi ai lavori della categoria scorporabile OG 1. 2. la non ammissibilità dell’offerta della ditta n° 2 per mancanza di certificazione SOA o dei requisiti tecnico-organizzativi relativi ai lavori della categoria scorporabile OG 1 relativi alla ditta indicata per l’esecuzione dei lavori dal consorzio costituito sotto forma di cooperativa ai sensi della Legge 08.08.1985 n. 443. L’esame della documentazione deve effettuarsi come offerta presentata da tre ditte in forma di ATI oppure come intenzione di sub appaltare i lavori della categoria scorporabile OG 1? Può ritenersi sufficiente la certificazione SOA posseduta dal consorzio di cooperative di secondo livello? Ringraziando per l’attenzione prestata agli operatori del settore, si coglie l’occasione per augurare il proseguimento di buon lavoro.

RISPOSTA

A fronte del quesito posto, articolato in due sub-quesiti e più domande, si premette che il servizio “www.legge109.it” fornisce in tempi contenuti risposte brevi a quesiti brevi, nei limiti degli spazi consentiti dal sistema. Invitando l’utente, per il futuro, a formulare quesiti unici, si fornisce una sintetica risposta alle questioni poste, ricordando che resta in capo alla Commissione di gara ogni determinazione in ordine alla ammissibilità o meno delle ditte partecipanti.
1): La qualificazione SOA nella categoria prevalente, posseduta dalle ditte 1-3, appare condizione sufficiente per la partecipazione alla gara. Si precisa, in linea generale, che per appalti aventi ad oggetto oltre a lavori riconducibili alla categoria prevalente, anche lavorazioni scorporabili a qualificazione obbligatoria, non ricomprese nell’art.72 c.4 DPR 554/99 (pur se superiori al 15% dell’ammontare dell’appalto), la qualificazione nella categoria prevalente, per l’importo totale dell’appalto, deve ritenersi sufficiente a coprire i requisiti di qualificazione, fatto salvo che le opere scorporabili siano indicate come oggetto di subappalto. Si ricorda altresì che l’art.28 DPR 34/00 richiede, per la partecipazione ad appalti inferiori a 150.000€, il possesso di requisiti ridotti rispetto alla qualificazione SOA. La categoria dei lavori da indicarsi nei bandi di gara è finalizzata al rilascio del certificato di regolare esecuzione e non va chiesta alcuna speciale qualificazione riconducibile alla natura del lavori (C.S. 2700/02).
2) I consorzi fra imprese cooperative e fra imprese artigiane di cui all’art.10,c.1,lett.b) L.109/94 e smi, sono qualificati “ex se” e non necessita l’accertamento della qualificazione del consorziato indicato come esecutore dei lavori. A norma dell’art.141 c.4 DPR 554/99 l’affidamento dei lavori da parte dei consorzi ai propri consorziati non costituisce subappalto.


QUESITO-2005-142-1485Z

Oggetto: OG2

Dobbiamo appaltare lavori di restauro di una statua, bene culturale sottoposto a tutela ai sensi del l. lgs. 42/2004. I lavori saranno di importo inferiore a 150.000 euro. Chiedo se l'appaltatore dovrà avere i requisiti di cui all'art. 28 del d.p.r. n. 34/2004 o se invece dovrà avere la qualificazione in categoria OG2, visto quanto dispone il comma 4 dell'art. 5 del d. lgs. 30/2004.

RISPOSTA

Il D. Lgs 30/2004 costituisce una disciplina organica e specifica in materia di appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, da coordinarsi peraltro con le altre norme vigenti in materia di qualificazione delle imprese (DPR 34/2000). In proposito l’art. 5 del D. Lgs. 30/2004, recante norme in materia di qualificazione di lavori pubblici su beni culturali, prevede integrazioni al DPR 34/2000, ad oggi peraltro non ancora apportate.
Ciò posto, nel caso di appalto di restauro di un bene culturale d’importo complessivo pari o inferiore a euro 150.000 non vi è obbligo del possesso di attestazione SOA ed è consentita la partecipazione alla gara anche alle imprese che ne sono sprovviste, purché in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 28 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34.
La disposizione contenuta nel comma 4 art.5 del D. Lgs. 30/2004, richiamata nel quesito, secondo cui è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall’incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell’appalto complessivo, è volta a garantire che non si possa prescindere dalla richiesta della specifica qualificazione, anche nell’ipotesi in cui le opere in questione facciano parte di un appalto comprendente lavori prevalenti diversi. In altri termini per appalti con più lavorazioni tra cui quelle concernenti i beni culturali, quest’ultime non possono essere indicate nei bandi come lavorazioni subappaltabili, ma deve esserne richiesta la qualificazione ai partecipanti alla gara, naturalmente anche nelle forme di ATI verticale.


QUESITO-2005-121-1417T

Oggetto: Composizione ATI

Nel caso di bando di gara con categoria prevalente OG8 (senza categorie scorporabile e/o subappaltabili) per lavori di importo b.a. 1.315.000,00 con richiesta di categoria OG8 classifica IV (fino a € 2.582.284) si chiede: 1) per quale importo l' A.T.I. orizzontale deve associarsi (importo a b.a. o classifica IV?) 2) quale deve essere la composizione dell'A.T.I.?

RISPOSTA

Nel caso di ATI orizzontale (costituita da imprese in possesso di attestazione SOA per la categoria di appartenenza dei lavori in affidamento: nella fattispecie oggetto del quesito la OG8) la somma delle attestazioni possedute dalle imprese riunite nella categoria cui si riferisce l’appalto dev’essere almeno pari all’importo complessivo dell’appalto (base d’asta più oneri della sicurezza), anche se tale valore è inferiore a quello della classe di attestazione richiesta all’impresa che concorre singolarmente (nella fattispecie oggetto del quesito la classe IV).
A loro volta, ex art. 95 del DPR 554/’99, l’impresa mandataria deve possedere un’attestazione nella cat. OG8 per importo almeno pari al 40% del totale richiesto all’ATI nel suo complesso, mentre ciascuna delle imprese mandanti deve possedere una qualificazione per importo non inferiore al 10%.
Il requisito di qualificazione dell’impresa mandataria dev’essere, infine, maggioritario rispetto a quello apportato da ciascuna impresa mandante per il raggiungimento dell’importo minimo della qualificazione in OG8 richiesto all’ATI nel suo complesso.
La disciplina ora riassunta è stata illustrata dall’Autorità di Vigilanza nella determinazione 25/2001 ed è riproposta negli schemi di bando di gara per l’appalto di lavori pubblici, da ultimo approvati con DGR 22 dicembre 2004, n. 4135 (si veda, in particolare, il punto 9.B), del Disciplinare di gara.


QUESITO-2005-110-1384C

Oggetto: OG1 e OS30

L'Amministrazione ha in corso un appalto di lavori nell'unica categoria OS30 per classifica IV. Il bando di gara prevede esplicitamente che all'appalto possono partecipare anche imprese in possesso della categoria OG11 in quanto ritenuta "conglobante" la categoria OS30. Viene ora richiesto da una ditta in possesso di qualifica nella categoria OS30 per classifica III e categoria OG11 per classifica III, di poter partecipare in quanto le classifiche delle due categorie sommate coprirebbero l'intero importo di appalto. E' legittima l'ammissione della ditta stessa?

RISPOSTA

L’ammissione della ditta, rispetto ai fatti rappresentati nel quesito, non sarebbe legittima, in quanto, come statuisce l’art. 3, comma 4, D.P.R. 34/2000 “ … la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”.
Nel caso di specie, l’impresa classificata al livello di importo III potrebbe eseguire lavorazioni, appartenenti alla categoria per cui risulta qualificata, solo fino all’importo di Euro 1.032.913 aumentato del quinto, cioè per un importo complessivo pari a 1.239.496.
Pertanto, laddove l’importo della lavorazione prevista in bando sia superiore alla predetta cifra, non si potrà ammettere la ditta in questione, quale concorrente singolo all’aggiudicazione di quell’appalto.


QUESITO-2005-061-1258TZ

Oggetto: Realizzazione cavidotti

Con la presente si chiede se l'intervento di rifacimento e/o realizzazione ex novo di un tratto di pubblica illuminazione (realizzazione cavidotto, plinto portapalo, fornitura e installazione di palo ed armature stradali, cavistica etc...) si possa ricondurre alla categoria generale 0G10 OPPURE OG11 del D.P.R. N. 34 del 25-01-2000 e s.m.i. Ringraziando anticipatamente e rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

RISPOSTA

La questione posta nel quesito, avente ad oggetto l’individuazione della categoria di qualificazione cui ricondurre i lavori di realizzazione e/o di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, si presenta di difficile soluzione, in quanto la disciplina del vigente sistema unico di qualificazione (DPR 25 gennaio 2000, n. 34) non identifica espressamente a tal fine alcuna specifica categoria.
Al contrario faceva il DM 25 febbraio 1982, n. 770, che nell’approvare l’ultima tabella delle categorie di iscrizione all’Albo Nazionale dei costruttori, individuava alla cat. 16 L gli “impianti esterni di illuminazione”.
Attualmente, al contrario, la cat. OG10 richiama gli “impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua”, mentre la cat. OG11 richiama gli “impianti tecnologici”, precisando nella relativa declaratoria che essi debbono “realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione”.
A fronte dell’assenza di un’esplicita previsione degli impianti esterni di illuminazione nelle declaratorie della OG10 e della OG11, la giurisprudenza si è divisa tra i sostenitori della prima soluzione (tra i più recenti TAR Basilicata, 27 aprile 2005, n.157) e quelli della seconda (tra i più recenti TAR Sicilia, Catania, 2224 marzo 2005, n. 510).
Pur riconoscendo la perspicacia degli argomenti sostenuti dalla seconda corrente di pensiero (che fa leva sul fatto che la cat. OG10 fa espresso riferimento solo agli impianti di traformazione AT/MT e di distribuzione di energia in corrente alternata e, mentre la cat. OG11 fa più generale riferimento agli impianti tecnologici), si ritiene preferibile la prima, che privilegia la cat. OG10.
A tale conclusione si ritiene opportuno giungere anche alla luce della “Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie”, con la quale si chiude l’Allegato A del DPR 34/2000, ove in corrispondenza alla nuova cat OG10 si indica, tra le categorie “omologhe” ex DM 25/02/1982, n. 770, anche la cat 16L “impianti esterni di illuminazione”.


QUESITO-2005-053-1229T

Oggetto: Categorie scorporabili

Un lavoro di fognatura contiene oltre agli interventi di fognatura stessi e alle opere stradali anche delle stazioni di sollevamento. Si chiede se le stazioni di sollevamento devono essere considerate nella categoria OG6 (che sarebbe la categoria prevalente poiché includerebbe l'importo delle stazioni di sollevamento) o devono essere scorporate dall'opera come OS22 (in quest'ultimo caso la categoria prevalente diventerebbe l'OG3

RISPOSTA

La risposta al quesito può essere formulata richiamando quanto riportato nella determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici n. 8, del 7 maggio 2002, laddove il punto 5 si chiede “quale sia la categoria di opera generale o di opera specializzata in cui sono da ricomprendere gli impianti di sollevamento acque”.
La determinazione prosegue affermando che:
“a) gli impianti di sollevamento intesi come: “centrali di sollevamento da campo pozzi e come centrali di sollevamento complete di automazioni per immissione di fluidi o gas nelle condotte principali, complete di opere elettromeccaniche, strumentazione, telecontrollo a distanza inseriti o meno in un intervento integrato di costruzione di una rete acquedottistica, di oleodotti o di gasdotti, munita di impianti di sollevamento, altrimenti definita di rilancio o booster, completo di ogni altra opera necessaria” debbono rientrare nella categoria generale OG6;
... omissis ...
c) gli impianti di sollevamento intesi come “centrali di sollevamento per la potabilizzazione e trattamento delle acque da immettere nelle condotte principali e per la depurazione e il trattamento delle acque reflue”, stante la prevalenza della potabilizzazione e della depurazione, debbono rientrare nella categoria specializzata OS22;
d) gli impianti di sollevamento intesi come “impianti di sollevamento con autoclavi per edifici o di pompaggio di liquidi e gas in quanto connessi all’impianto idrico-sanitario dell’edificio”, stante la prevalenza dell’impiantistica idrico-sanitaria, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, debbano rientrare nella categoria specializzata OS3”.
Bisogna, pertanto, verificare se, come appare plausibile, la fattispecie oggetto del quesito riguardi una struttura a rete del “servizio idrico integrato” (precedente lett. b), ovvero se abbia ad oggetto prevalente l’attività di depurazione (precedente lett. c).


QUESITO-2005-014-1133V

Oggetto: Subappalto inferiore 150.000,00 euro

Appalto con categoria unica OG6. L'impresa aggiudicataria nel chiedere l'autorizzazione al subappalto per l'attraversamento sotterraneo invia, dell'impresa subappaltatrice, un certificato SOA con iscrizione alla cat. OS21 e non OG6. Preciso che l'importo del subappalto è di € 45.000. E' corretto considerare l'iscrizione alla cat. OS21 , anche se non evidenziata nel bando di gara o devo richiedere i requisiti di cui all'art. 28 relativi alla natura prevalente dei lavori , cioè OG6 , in quanto l'impresa subappaltatrice non è inscritta per l'OG6?
Se l'impresa subappaltatrice richiede il cert. di esecuzione lavori (all.D al DPR 34) nello stesso deve essere indicata la categoria OG6 od OS21 ?

RISPOSTA

L’entità dei lavori affidati in subappalto – inferiori a €. 150.000 – rende non necessario il possesso di attestazione Soa da parte del subappaltatore, il quale potrà dimostrare la propria idoneità comprovando i requisiti di cui all’art. 28 DPR n. 34/2000 ovvero con (qualsiasi) attestazione Soa.
Qualora nel bando sia stata ufficializzata una sola categoria, nella specie OG6, e nell’appalto siano altresì presenti lavorazioni di importo inferiore a 150.000 euro riconducibili ad altre categorie – ferma restando l’opportunità di indicarle comunque nel bando sia pure ai soli fini del subappalto – il certificato di esecuzione lavori dovrà in ogni caso riportare, per il subappaltatore, l’indicazione delle lavorazioni dallo stesso eseguite abbinata alla categoria nella quale tali lavorazioni rientrano, che può dunque essere diversa dall’unica categoria indicata nel bando di gara.


QUESITO-2005-006-1106V

Oggetto: ATI

Caso: gara d’appalto di lavori di importo pari a € 765.5669,62 (class. 3) così suddivisi: cat. Og6 € 347.705 (class. 2), cat. Og3 € 326.675 (class. 2), cat. Og10 € 91.281 (class. 1). Nel bando e’ specificato che, ai fini del possesso del requisito di cui all’art. 4 del d.p.r. N. 34/2000, si fa riferimento alla determina dell’autorità di vigilanza sui llpp n. 29/2002. Personalmente non condivido la posizione dell’autorità perché il requisito di qualità non e’ frazionabile, perchè crea disparità di trattamento tra i concorrenti, perchè svilisce uno degli obiettivi della legge 109/94. La disparità di trattamento si ha, oltre che tra il concorrente che partecipa singolarmente (avendo la qualificazione in cat. Og6 e in class. 3, al quale è richiesto il requisito di qualità) e quelli che partecipano in a.t.i. (che non necessariamente devono avere tale requisito), anche tra il primo concorrente e quello qualificato in cat. Og6 e in cat. Og10 che dichiari di subappaltare le lavorazioni della cat. Og3. Ma nella sostanza, ai fini dell’esecuzione, non vi e’ differenza tra questi concorrenti perchè nessuno di loro esegue direttamente tutte le lavorazioni in appalto, quindi che senso ha differenziarli ai fini della partecipazione alla gara? Voi come la pensate al riguardo?

RISPOSTA

La domanda riguarda una valutazione in merito al problema del requisito della qualità nelle a.t.i., problema che non trova disciplina nella legge. Per questo l’Autorità per la vigilanza ha al riguardo proposto una soluzione (det. n. 29/02), che si può condividere o meno.
Sul punto è però indispensabile rilevare che:
a) dato il silenzio della legge, sarà necessariamente il bando a dettare la disciplina del possesso del requisito da parte dei concorrenti, singoli o associati; il silenzio del bando sarebbe infatti fonte di comportamenti differenziati e quindi di potenziale contenzioso;
b) su un piano più generale si può riconoscere che effettivamente la posizione dell’Autorità porta ad una disparità di trattamento tra concorrenti in relazione alla propria articolazione, singola o associata;
c) il riferimento al subappalto non appare pertinente, essendo i requisiti di qualificazione finalizzati ad assicurare l’affidabilità del soggetto che assumerà la responsabilità dell’appalto, indipendentemente dalla quota o dalla tipologia dei lavori eseguiti direttamente e di quelli delegati ad altri.


QUESITO-2004-133-1037V

Oggetto: lavorazioni soggette alla legge 46/90

In un appalto d'importo superiore ad € 150.000 con indicazioni di categorie subappaltabili/scorporabili inferiori al 10 % ed ai € 150.000, lavorazioni soggette alla legge 46/90, il subappaltatore deve essere qualificato con la SOA od è sufficiente l'art. 28 del DPR n. 34/2000?
In sede di gara ,qualora il concorrente, desideri eseguire direttamente tali lavorazioni, deve essere in possesso della relativa SOA od è sufficiente che mi dichiari il possesso dei requisiti dei cui all'art. 28 DPR n. 34/2000, da verificare successivamente?

RISPOSTA

Le lavorazioni di importo pari o inferiore a 150.000 euro possono essere affidate in subappalto a soggetti qualificati ai sensi dell’art. 28 DPR 34/2000 (oltre che ad imprese in possesso della corrispondente attestazione Soa).
Ai fini della partecipazione alle gare, il concorrente qualificato per la categoria prevalente non è tenuto a fornire alcuna prova della qualificazione nella categoria scorporabile/subappaltabile inferiore al 10% e a 150.000 euro soggetta alla L. 46/90.
Se in possesso della relativa abilitazione ex L. 46/90, esso potrà eseguirle direttamente. In caso contrario dovrà subappaltarle a impresa titolare di tale abilitazione e in fase di gara dovrà necessariamente indicare tali lavorazioni nella dichiarazione riguardante le opere da subappaltare


QUESITO-2004-130-1025V

Oggetto: Obbligo subappalto

In un appalto d'importo complessivo di € 197.200 con categoria prevalente OG1 vengono evidenziate le cat. scorporabili/subappaltabili OS3,0S4 028, anche se d'importo inferiore al 10%, in quanto necessitano dell'abilitazione della legge 46/90. Devo richiedere nel bando di gara qualora l'impresa non sia iscritta nelle suddette categorie, l'obbligo,a pena di esclusione, del subappalto o dell'associazione d'imprese di tipo verticale?
Oppure le devo indicare ai soli fini del subappalto, in quanto riconducibili alla categoria prevalente, e non richiedere obbligatoriamente l'iscrizione alla SOA ?

RISPOSTA

Nel caso oggetto del quesito, le categorie OS3, OS4 e OS28, in quanto di importo inferiore al 10% e a € 150.000 non vanno evidenziate nel bando di gara ai fini della qualificazione, ma solo ai fini del subappalto.
Si tratta infatti di lavorazioni che, ai sensi della legge n. 46/90, devono essere affidate a imprese abilitate ai sensi della legge stessa, per cui l’impresa assuntrice dell’appalto che non fosse in possesso di tale abilitazione dovrà necessariamente subappaltare le relative lavorazioni a imprese idonee.
Da ciò deriva la necessità che tale circostanza sia precisata nel bando di gara, con l’ulteriore specificazione che l’omessa indicazione delle predette lavorazioni tra quelle che l’appaltatore intende subappaltare costituirà causa di esclusione della gara.


QUESITO-2004-100-923V

Oggetto: Varie domande

Si deve pubblicare un bando di gara per la costruzione di un nuovo magazzino: importo dei lavori 730.000€. Oltre alla categoria prevalente OG1 (€641.144,23)l'opera prevede delle lavorazioni relative a: impianto elettrico, cat.OS30 - €42.859,17; impianto idrico sanitario, cat OS3 - €9.077,50; impianto termico, cat. OS28 - €31.419,10. Tali lavorazioni hanno singolarmente un importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto quindi non sono scorporabili.
DOMANDE:
1)E' possibile scrivere nel bando che esiste un'unica categoria OG1 di importo di €730.000 nella quale sono contenute anche le succitate lavorazioni?
2) E' lecito indicare nel bando anche l'esistenza di queste lavorazioni (e relativi importi) ai soli fini dell'abilitazione ai sensi della Legge 46/90 specificando che tali opere potranno essere realizzate dall'appaltatore solo se in possesso dei suddetti requisiti altrimenti dovranno essere realizzate da un'impresa mandante nel caso di Associazione di imprese oppure subappaltati?
3) Non essendovi lavorazioni scorporabili non vi saranno ATI verticali nè di tipo misto, si può quindi fare a meno di citare nel disciplinare, tra i requisiti di partecipazione, i punti 9C) e 9D) indicati nello schema tipo?

RISPOSTA

1) Trattandosi di categorie che singolarmente non raggiungono il 10% dell’importo dell’appalto o i 150.000 euro, le stesse non debbono essere indicate nel bando ai fini della qualificazione. A tali fini quindi ci sarà la sola categoria OG1 per l’intero ammontare dell’appalto (730.000 €)
2) E’ invece doveroso indicare nel bando la presenza delle lavorazioni impiantistiche con i relativi importi ai fini del subappalto, precisando [meglio se in grassetto per richiamare l’attenzione] che le stesse potranno essere eseguite soltanto da soggetti abilitati ex L. 46/90, con la conseguenza che l’appaltatore che fosse privo di tale abilitazione dovrà necessariamente – a pena di esclusione – indicare tali lavorazioni nella dichiarazione circa le opere da affidare in subappalto e, naturalmente, dovrà successivamente subappaltarle a soggetti abilitati.
3) Può essere senz’altro opportuno, per evitare possibili malintesi o fraintendimenti, che nel disciplinare siano omessi i punti 9C e 9D che riguardano due fattispecie, le riunioni temporanee di tipo verticale e di tipo misto, che non possono operare nel caso di specie.


QUESITO-2004-8-688V

Oggetto: CAtegorie da indicare nel bando di gara

Secondo voi è corretta l'allegata interpretazione delle categorie da indicare nel bando di gara.
Importo appalto 844.000
Categorie di lavorazione di un appalto:
OG1 € 358.000 PREVALENTE
OG3 € 189.000 >15% Scorporabile ed indicata x ATI verticale
OG6 € 104.000 <15% Sono subappaltabili e/o scorporabili nonché eseguibili dall’aggiudicatario anche se non è in possesso delle corrispondenti qualificazioni
OS 21 € 105.000 <15% Sono subappaltabili e/o scorporabili nonché eseguibili dall’aggiudicatario se esso è in possesso delle corrispondenti qualificazioni
OS 30 € 86.000 <15% Sono subappaltabili e/o scorporabili nonché eseguibili dall’aggiudicatario se esso è in possesso delle corrispondenti qualificazioni Determinazione dell'Autorità sui lavori pubblici n. 31 del 18 dicembre 2002 (G.U. 29 dicembre 2002 n. 304) omissis
In base alle considerazioni indicate, in ordine al problema del divieto di subappalto, conclusivamente e sinteticamente si può affermare che i sottoinsiemi delle lavorazioni qualora:
a) siano di importo inferiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto e siano appartenenti a categorie a qualificazione non obbligatoria sono subappaltabili e/o scorporabili nonché eseguibili dall’aggiudicatario anche se non è in possesso delle corrispondenti qualificazioni;
b) siano di importo inferiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto e siano appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria sono subappaltabili e/o scorporabili nonché eseguibili dall’aggiudicatario se esso è in possesso delle corrispondenti qualificazioni;
c) siano di importo superiori al 15% dell’importo complessivo dell’appalto e siano appartenenti ad una categoria generale o alle categorie di cui all’articolo 72, comma 4 del d.P.R. 554/1999 non sono subappaltabili con la conseguenza che l’aggiudicatario deve eseguirle direttamente (nella misura non inferiore al settanta per cento secondo l’avviso espresso nella determinazione n. 25/2001) e, quindi, essere qualificato oltre che nella categoria prevalente anche con riferimento alle stesse.

RISPOSTA

Si ritiene che la corretta articolazione delle categorie sia la seguente:
OG1 € 358.000 Prevalente
OG3 € 189.000 >150.000 € > 15% Scorporabile, obbligo di subappalto se l’appaltatore non è qualificato OG6 € 104.000, OS21 € 105.000, OS30 € 86.000 <150.000 € > 10% Scorporabili, obbligo di subappalto se l’appaltatore non è qualificato.
Per la OG3, non si condivide l’impostazione dell’Autorità che estende alle categorie di opere generali il divieto di subappalto e l’obbligo di ATI che l’art. 13, c. 7, L. 109 limita alle sole lavorazioni indicate all’art. 72, c. 4, Reg. In quanto cat. gen, la OG3 non può essere eseguita dall’appaltatore privo della relativa qualificazione e va obbligatoriamente subappaltata (art. 74, c. 2, Reg.).
Alle stesse conclusioni si deve pervenire per le cat. OG6, OS21 e OS30, che vanno comunque evidenziate nel bando come scorporabili in quanto superiori al 10% (artt. 30 DPR 34/00 e 73 Reg.). Poiché si tratta di opere generali (OG6) e di opere previste dall’art. 72, c. 4 Reg. (OS21 e OS30), ex art. 74, c. 2, esse non possono essere eseguite direttamente dall’appaltatore privo della relativa qualificazione e devono quindi formare oggetto di subappalto.
Tali sono le indicazioni che si ricavano dai bandi tipo della Regione e dalle relative Note esplicative.