Quesiti all'Osservatorio Regionale
Certificato regolare esecuzione
QUESITO-2009-038-3103B
Oggetto: Certificato di esecuzione lavori
A seguito affidamento lavori di opera pubblica per un importo d’appalto di euro 1.031.000,00 - finanziata in parte con contributo regionale (è stato quindi individuato necessario Collaudatore Tecnico-Amministrativo); chiedesi se è lecito rilasciare, su formale istanza della ditta affidataria, il Certificato di Esecuzione Lavori “parziale” di cui al D.P.R. 34/2000, in ordine alle quantità e categorie svolte limitatamente al solo 1° Stato Avanzamento Lavori ad oggi approvato e liquidato.
RISPOSTA
Dall’articolo 22, comma 7, del D.P.R. 34/2000 e dai contenuti dell’allegato D al decreto medesimo, si evince che la stazione appaltante è obbligata a rilasciare la certificazione inerente i lavori anche in esecuzione, con l’indicazione delle categorie dei lavori realmente eseguiti.
Ne segue la legittimità della richiesta formulata nella fattispecie dall’appaltatore di rilasciare il certificato in argomento limitatamente al primo stato di avanzamento dei lavori.
Si rammenta peraltro che, sia per appalti in corso di svolgimento sia per appalti già conclusi, detti certificati sono rilasciati dalle stazioni appaltanti esclusivamente utilizzando la procedura
QUESITO-2008-029-2637B
Oggetto: Certificazione sub affidamenti
OGGETTO: Certificato esecuzione lavori. Quadro H - Indicazione dei subaffidamenti inferiori al 2% dell'importo dei lavori. Durante la redazione di un certificato di esecuzione lavori è sorto il dubbio se nella sezione H, relativa ad “Anagrafica dei soggetti che hanno realizzato i lavori e lavorazioni eseguite”, siano da indicarsi tutte le imprese che hanno contribuito a qualsiasi titolo ad eseguire le lavorazioni. In particolare il dubbio riguarda l’indicazione dell’esecuzione di lavorazioni inferiori al 2% dell’importo dei lavori, e specialmente nel caso in cui si tratti non di vere e proprie lavorazioni ma solamente di noli a caldo, ovvero di noli di soli macchinari. Da un lato appare penalizzante nei confronti delle imprese che hanno eseguito vere e proprie lavorazioni inferiori al 2% dei lavori ometterne l’indicazione, in quanto il certificato che attesta la loro partecipazione alla realizzazione dell’opera potrebbe essere loro utile al fine del rilascio dell’attestazione SOA. D’altro, indicare le spese sostenute per i noli (a caldo e/o a freddo) e la categoria della lavorazione per la quale i noli sono stati utilizzati, consentirebbe a imprese di solo noleggio di acquisire documentazione ipoteticamente dimostrante la partecipazione a lavorazioni di quella determinata categoria. Per tali ragioni si chiede cortesemente di comunicare se nei certificati di esecuzione lavori, le lavorazioni inferiori al 2% dell’importo dei lavori (da non qualificarsi quali subappalto) debbano essere indicate o meno. E, in caso affermativo, se debbano essere indicati anche gli affidamenti di soli noli.
RISPOSTA
La “definizione legale” di subappalto di cui all’art. 118, c. 11, del D.Lgs. 163/06, che riproduce il disposto dell’art. 18, c. 12, L. 55/90, è finalizzata ad estendere “le garanzie previste per i lavori a quei sub-contratti relativi a prestazioni che non sono lavori ma prevedono l’impiego di mano d’opera, come quelli di fornitura con posa in opera e di nolo a caldo, nel caso in cui tali sub-contratti assumano un’incidenza percentuale superiore a quella precisata nella norma ed un costo della mano d’opera, espletata in cantiere, superiore al 50% dell’importo del sub-contratto” (Autorità di vigilanza, det. n. 6/03).
I sub-affidamenti che non raggiungono le predette soglie, pertanto, includono sia i sub-affidamenti relativi a prestazioni qualificabili come lavori, sia sub-contratti non qualificabili come lavori, ma che comportano l’impiego di manodopera, come i noli a caldo (ovvero i noli di macchinari con l’operaio addetto alla manovra), e le forniture con posa in opera, mentre non sembrano riconducibili alla nozione di subappalto delineata dall’art. 118 i noli a freddo (ovvero i noli di macchinari senza l’operaio addetto al loro funzionamento).
Ciò premesso, se scopo della predetta assimilazione è assoggettare al particolare regime autorizzatorio e vincolistico di cui al richiamato art. 118 del D.Lgs. 163/06 anche i sub-contratti con prestazioni non qualificabili in termini di lavori, ne segue che tale classificazione non rileva ai fini dell’applicazione di norme diverse, come quelle in punto di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
Sulla scorta dei predetti rilievi, in applicazione delle regole generali il sub-affidamento che comporta l’esecuzione di lavorazioni può essere impiegato per acquisire l’attestazione di qualificazione, sicché la relativa spesa va indicata nel certificato di esecuzione dei lavori; se, per contro, il sub-contratto non contempla detta esecuzione, non va riportata alcuna indicazione.
QUESITO-2008-028-2623Z
Oggetto: Procedura rilascio certificato esecuzione lavori.
I certificati di regolare esecuzione si possono ancora fare in modo cartaceo o solamente on-line? Nel secondo caso, in che modo si ottengono le credenziali per l'abilitazione telematica?
RISPOSTA
Le modalità oggi in essere per la redazione ed invio dei certificati di esecuzione lavori, di cui all’allegato D al DPR 34/2000, sono quelle contenute nel comunicato dell’Autorità di Vigilanza in data 06.07.2006. A decorrere dall’11.07.2006, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del citato comunicato, i Certificati di esecuzione lavori possono essere rilasciati dalle S.A. esclusivamente utilizzando la procedura informatica, disponibile sul sito Internet dell’Autorità al link “Certificati esecuzione lavori”. Ai fini dell’utilizzo della procedura di cui trattasi, le stazioni appaltanti dovranno richiedere, per il tramite del Responsabile del procedimento, l’accreditamento al servizio di anagrafe dell’Autorità, esclusivamente via web, all’ indirizzo “https://anagrafe.avlp.it/”, seguendo le istruzioni ivi contenute.
QUESITO-2006-006-1596C
Oggetto: Pubblicità collaudo o c.r.e.
Nel sito della Regione Veneto nell'area riservata all'inserimento avvisi (esiti, rettifiche ecc..) è previsto l'inserimento dell'avviso di collaudo. Con tale avviso si intende anche il certificato di Regolare esecuzione o solo il collaudo ?
RISPOSTA
Ai sensi dell’art 49, comma 1, L. R. 27/03, relativamente ai lavori di importo
fino a 500.000,00 euro, vi è equipollenza fra certificato di regolare esecuzione
e certificato di collaudo, atteso che il primo può essere emesso in sostituzione
del secondo.
Ne consegue che, laddove si sia proceduto mediante il C. R. E. in luogo del
Collaudo, di esso venga disposta la medesima pubblicazione sul Sito della
Regione Veneto, ancorchè non testualmente prevista dalle diciture (peraltro solo
indicative) che si rinvengono nell’apposito link, attualmente predisposto per la
pubblicazione.
QUESITO-2005-149-1506Z
Oggetto: Certificato esecuzione lavori
Il 15.01.03 è stata aggiudicata, a mezzo gara ufficiosa con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari (art.19 D.Lgs. 24.7.1992 n.358 e successive modifiche) la “fornitura e in opera degli impianti elettrici necessari per la realizzazione dell’automazione dell’avviamento dei 7 esistenti all’interno - motori relativo alle pompe di sollevamento n. 1 dell’impianto idrovoro di ____ e l’automazione della paratoia di interclusione tra il Collettore Acque Basse e il Collettore Acque Medie”. La ditta aggiudicataria chiede ora l’emissione del “certificato di esecuzione lavori” per l’intero importo della fornitura. Lo scrivente ritiene di non poter rilasciare quanto richiesto in quanto trattasi di “pubblica fornitura” e non di “lavori pubblici”. Effettuando un’analisi dei prezzi è possibile scorporare gli importi della fornitura dalla “messa in opera” e quindi rilasciare il richiesto certificato per quest’ultimo importo. Ma in quale categoria?
RISPOSTA
In via preliminare si osserva che i certificati di esecuzione di cui all’art. 18
c.6 ed all’art. 22 c.7 del D.P.R. 34/2000, da redigersi in conformità
all’allegato D, vanno emessi con riferimento ai lavori posti in appalto e devono
riportare la descrizione di tutte le attività che hanno formato oggetto del
contratto.
Ciò posto, si rileva che la questione prospettata nel quesito riguarda un
appalto misto, costituito da attività eterogenee (forniture elettriche e lavori
di messa in opera) in cui, ai fini della procedura di affidamento, ha trovato
applicazione la normativa sulle forniture. In tal caso, se nell’ambito
dell’affidamento originario non è stato indicata l’incidenza delle lavorazioni
rientranti nella normativa dei LL.PP. né è stata indicata la specifica categoria
di lavorazioni, non sussistono i presupposti per emettere il certificato
“allegato D”.
Nulla osta invece al rilascio del certificato stesso nel caso di appalti misti,
ove sin dalla fase progettuale e di gara sia stata indicata la categoria dei
lavori e richiesta la specifica qualificazione.
QUESITO-2005-083-1305B
Oggetto: Certificato esecuzione lavori - surroga RUP
Un’impresa che ha ultimato i lavori nel 1999 chiede ora il certificato di regolare esecuzione conforme al modello allegato D al DPR 34/2000. Nel 1999 era responsabile unico del procedimento per tutti i lavori pubblici era all’epoca il Responsabile dell’area servizi amministrativi (nominato con atto di Giunta comunale per gli anni 1998/1999/2000). Tale funzionario non è più presente nell’organico del Comune di .......... Dal marzo 2001 la funzione di RUP è svolta in convenzione con il Comune di .........l da altro funzionario. SI CHIEDE DI CONOSCERE A QUALE SOGGETTO COMPETA ALLA DATA ODIERNA IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CHE TRATTASI.
RISPOSTA
Per la risoluzione del quesito prospettato, occorre in premessa precisare che ai
sensi dell’art. 7 del D.P.R. 554/1999 il RUP è nominato dalle amministrazioni
aggiudicatrici – anche mediante affidamento dell’incarico all’esterno alle
condizioni previste dall’art. 6 della L.R. 27/2003 - prima della fase di
predisposizione del progetto preliminare da inserire nell’elenco annuale. Da
tale disposizione, ora da coordinare con quanto prescritto dall’articolo 2, del
provvedimento per l’individuazione delle funzioni del coordinatore unico
dell’intervento approvato con D.G.R. n. 1033 del 18 marzo 2005, si evince che la
nomina del RUP deve essere effettuata in relazione ai singoli interventi, non
essendo sufficiente un provvedimento di carattere generale.
Ciò detto, nella fattispecie in esame, attese le vicende dell’organico che hanno
interessato l’ente successivamente all’ultimazione dei lavori, la competenza al
rilascio del certificato di esecuzione dei lavori in argomento (documento
diverso dal certificato “di regolare” esecuzione), previsto dall’art. 22, comma
7, del D.P.R. 34/2000, dovrebbe essere riferita al soggetto che, sulla base di
atti organizzativi di carattere generale è chiamato ad esercitare le funzioni di
RUP nel momento in cui il predetto certificato deve essere rilasciato.
Alla luce peraltro di quanto specificato in premessa, la legittimazione
all’emissione del certificato da parte del funzionario individuato dalla
convenzione dovrebbe essere supportata altresì da uno specifico atto di
conferimento del relativo potere da parte dell’organo competente.
Ad ogni buon conto, il RUP così identificato dovrà limitarsi a certificare i
lavori eseguiti allo stato degli atti, mentre per la rispondenza delle
risultanze degli atti alla realtà fattuale restano ferme le responsabilità del
responsabile unico che ha seguito i lavori, connesse alle attività direttamente
espletate.
QUESITO-2005-082-1296VC
Oggetto: Quesiti diversi
1) Si chiede se l'attestazione di regolare esecuzione richiesta al comma 3 dell'art. 11 - esecuzione del contratto - GRV n. 4455 del 29.12.2004 debba essere rilasciata sia per le lavorazioni di importo inferiore sia per quelle di importo superiore a euro 25.000,00.-?; 2) Si domanda inoltre se sia necessario chiede prima della liquidazione del saldo la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori? (e questo anche per i lavori di importo inferiore a 25.000,00.- euro?); 3) Che cosa si intende per rendiconto finale?(comma 2 art. 13 delib GRV n. 4455/04)Ed inoltre tale rendiconto deve essere fatto sia per i lavori di importo superiore che per quelli di importo inferiore a 25.000,00.- euro? 4) Nel caso di lavori in economia come vengono gestite le eventuali perizie?
RISPOSTA
1) L’art. 11 della DGRV n. 4455/2004 non contiene alcuna distinzione in
relazione all’entità degli interventi e quindi anche il c. 3 riguarda le
lavorazioni di qualunque importo, superiori o meno a 25.000 euro.
2) Il principio dell’accertamento della regolarità contributiva dell’impresa
esecutrice dei lavori è da considerarsi immanente alla normativa regionale dei
lavori pubblici, che infatti lo ha reso ancor più stringente rispetto alla
disciplina nazionale. E’ da ritenere pertanto che, quale che sia l’importo dei
lavori affidati, la liquidazione delle somme debba comunque essere preceduta dal
preventivo accertamento della regolarità dell’esecutore
3a) In assenza di una specifica definizione nel provvedimento regionale, per il
concetto di rendiconto finale si può fare utilmente riferimento all’art. 181
reg. gen. Ai sensi dell’art. 12, c. 2, per i lavori di importo inferiore a
25.000 euro si può prescindere dai documenti previsti al c. 1 dello stesso
articolo, ivi compreso il rendiconto finale
4) Anche per quanto riguarda le perizie – attesa l’assenza di una disciplina
regionale di dettaglio e alla luce dell’u.c. dell’art. 15 (“Per quanto non
previsto dal presente capo si rinvia alla normativa vigente”) – la relativa
disciplina potrà essere rinvenuta nel Reg. gen. (art. 148 DPR n. 554).
QUESITO-2004-53-799V
Oggetto: Certificato esecuzione lavori
E' legittimo il rilascio di un Certificato di Esecuzione Lavori ai sensi del D.P.R. 34/2000 ad Impresa che ha con il Comune contratto di servizio continuativo per la conduzione, manutenzione e messa a norma degli impianti termici degli immobili comunali, relativo all'intero importo di contratto, per la categoria OS28, posto che la suddetta Impresa è tenuta a produrre la SOA per la stessa categoria per poter partecipare ad analoghe gare d'appalto di servizio?
RISPOSTA
Il certificato di esecuzione che il Comune rilascerà all’impresa dovrà riportare
la descrizione di tutte le attività che hanno formato oggetto del contratto, e
quindi dovrà menzionare l’intero importo dello stesso. Se ciò sia possibile,
potrà essere utile scorporare gli importi relativi alle diverse prestazioni
eseguite: conduzione, manutenzione, messa a norma degli impianti.
Sarà poi compito e onere della Soa alla quale il certificato verrà presentato
valutare se, e quale misura, attribuire all’impresa i predetti importi ai fini
dell’attestazione nella categoria OS28.
QUESITO-2004-9-689T
Oggetto: Competenze su approvazione atti
Si chiede a chi competa l'atto di approvazione del C.R.E. e/o del certificato di collaudo di un'opera pubblica nel caso in cui la stazione appaltante sia un Comune, se al dirigente con propria determinazione o alla Giunta con delibera, posto che l'art. 204 del Regolamento LL.PP. fa espresso riferimento a " deliberazioni della stazione appaltante".
RISPOSTA
L’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione non rientra tra gli atti costituenti esercizio di competenze “di
governo” dell’Ente locale.
Pertanto, rientra nelle competenze del dirigente, ex art. 107 del D.Lgs.
267/2000.
In pubblicazioni “teorico-pratiche” sulla materia, sono riportati fac-simile di
determinazioni dirigenziali (oppure, nel caso di enti sprovvisti di figura
dirigenziale, del responsabile del servizio) di approvazione degli atti oggetto
del quesito.