Quesiti all'Osservatorio Regionale

Collaudo

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QUESITO-2008-074-2862B

Oggetto: polizza a garanzia della rata di saldo.

In alcuni lavori di manutenzione ordinaria delle Strade Provinciali è emerso che talune Imprese non provvedono alla stipula e alla conseguente consegna della polizza a garanzia della rata di saldo. Pertanto questa Amministrazione provvederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione senza corrispondere il saldo, il cui pagamento verrà effettuato dopo due anni dall’emissione del C.R.E. con l’approvazione dello stesso. La cauzione definitiva dovrà essere svincolata al momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o quando si corrisponde il saldo (dopo due anni dall’emissione del CRE)?

RISPOSTA

L’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 (che riproduce l’art. 28, comma 9, della L.109/1994) subordina il pagamento della rata di saldo alla presentazione, da parte dell’appaltatore, di una garanzia fideiussoria. Inoltre, ai sensi dell’art. 29, comma 2, D.M. 145/2000, il termine di 90 giorni per il pagamento della rata di saldo, decorrente dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, nel caso di mancata presentazione della garanzia fideiussoria decorre dalla presentazione della stessa.

Ciò chiarito, essendo finalizzata a coprire il rischio di eventuali difformità e vizi dell’opera rispetto al contratto stipulato, intervenuti dalla data del collaudo provvisorio al collaudo definitivo, detta garanzia esplica una funzione difforme da quella della cauzione definitiva. Quest’ultima, difatti, è prestata allo scopo di assicurare l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e l’eventuale risarcimento del danno (art. 101, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/1999).

Attesa pertanto la diversa funzione assolta dai due istituti in argomento, non paiono nella fattispecie sussistere ragioni ostative allo svincolo della cauzione definitiva nei termini previsti dalla vigente normativa, vale a dire a seguito dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall’art. 205, comma 1, del D.P.R. 554/1999, il quale, tra l’altro, non pone ulteriori condizioni per il predetto svincolo.


QUESITO-2008-032-2651Z

Oggetto: Garanzia fidejussoria sulla rata di saldo

Le Imprese aggiudicatarie dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle Strade Provinciali devono sempre presentare al Committente la garanzia fideiussoria per rata di saldo? La Stazione appaltante quando deve eventualmente richiederla e svincolarla? E' opportuno inserire la suddetta garanzia nel Capitolato Speciale d'Appalto?

RISPOSTA

Si evidenzia preliminarmente che la manutenzione (ordinaria e/o straordinaria) delle strade va ricondotta agli appalti di lavori pubblici, secondo il costante orientamento in base al quale è “lavoro” ogni opera che comporta attività di modificazione della realtà fisica, con l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale. In quanto appalto di lavori pubblici, la Stazione appaltante deve quindi prevedere, nel capitolato speciale di appalto inerente la manutenzione di strade, la corresponsione sia di acconti, con le relative modalità e tempi di liquidazione, sia della rata di saldo, da erogare soltanto dopo che sia stato effettuato il collaudo provvisorio dell’opera (o certificato di regolare esecuzione) e previa prestazione di garanzia fideiussoria da parte dell’appaltatore. Poiché il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera (art. 141 c. 9 D. Lgs. 163/2006, art. 205 DPR 554/99 e art. 1666 c. 2 codice civile), la suddetta garanzia ha lo scopo di coprire il rischio di eventuali difformità e vizi dell’opera  rispetto al contratto stipulato, intervenuti dalla data del collaudo provvisorio al collaudo definitivo.

Detta garanzia va quindi richiesta in concomitanza al pagamento della rata di saldo (da effettuarsi non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione). Lo svincolo avverrà ad emanazione del certificato di collaudo definitivo (due anni dall’emissione del certificato provvisorio) o, automaticamente, dopo due anni e due mesi dall’emissione  del  certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione (per effetto del “silenzio-assenso”).


QUESITO-2006-097-1944Z

Oggetto: Affidamento collaudo al coordinatore per la sicurezza

L'Amministrazione Comunale ha la necessità di affidare l'incarico di collaudo relativamente alle opere di urbanizzazione primaria di una piccola lottizzazione (€. 62.000) realizzate a scomputo degli oneri da parte di privati. E' possibile affidare l'incarico di collaudo al professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione? (incarico affidata dalla ditta lottizzante). L'attività di coordinatore della sicurezza può essere considerata al di fuori di quelle previste dal punto c) comma 4 dell'art. 188 del DPR 554/1999?

RISPOSTA

Relativamente alla questione posta nel quesito, poiché ai sensi dell’articolo 127 del DPR n. 554/1999 le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono di norma svolte dal direttore dei lavori e poiché la disposizione dell’articolo 188 comma 4 lettera c) dello stesso regolamento non consente che tale soggetto sia anche collaudatore dei lavori, non risulta ammissibile che il coordinatore per l’esecuzione svolga le funzioni di collaudatore tecnico-amministrativo. (vedasi in tal senso anche la Deliberazione n. 2 del 14/01/2004 dell’Autorità di Vigilanza)
Si ricorda comunque che l'amministrazione appaltante, in virtù dell'articolo 49 comma 1 della L.R. 27/2003, ha facoltà di fare ricorso al certificato di regolare esecuzione, in luogo del certificato di collaudo, per lavori d’importo non superiore a 500.000 euro.


QUESITO-2006-042-1743C

Oggetto: Avviso ai creditori

Il quesito è di carattere generale, in quanto volto ad ottenere un interpretazione riguardo alle modalità applicative di una disposizione contenuta nell'art. 189 del DPR 21/12/1999 n. 554 e nell'art. 40 della LR Veneto 07/11/2003 n. 27. Con riferimento in particolare a quanto specificamente disposto dall'art. 40 della LR n. 27/2003, si chiede se "l'avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili, nonché per danni arrecati nell'esecuzione dei lavori" debba essere effettuato anche qualora non siano state occupate in via definitiva o provvisoria aree private, non soggette a procedure esprorpiative. Dalla lettura della disposizione di legge pare infatti che l'obbligo di procedere all'effettuazione dell'avviso ai creditori sussista in due fattispecie ben distinte, non necessariamente concomitanti e cioè il caso in cui si siano verificate indebite occupazioni di aree o stabili ed il caso in cui siano stati arrecati danni nell'esecuzione dei lavori, non essendo questi ultimi (i danni) necessariamente correlati all'occupazione di aree o stabili. Sembrerebbe pertanto che l'avviso ai creditori debba essere sempre e comunque effettuato. A tal proposito si chiede altresì se una dichiarazione unilateralmente rilasciata da parte del direttore dei lavori e/o del responsabile unico del procedimento, nella quale si attesti che "non si sono verificate indebite occupazioni di aree o stabili né sono stati arrecati danni nell'esecuzione dei lavori" possa surrogare la pubblicazione dell'avviso ai creditori. Rimane infatti in essere presso taluni soggetti la consuetudine, nata peraltro sulla base dell'art. 360 della Legge 20/03/1865 n. 2248, abrogato dall'art. 231 del DPR n. 554/1999, di ritenere di non dover procedere all'effettuazione dell'avviso ai creditori a seguito dell'emissione della predetta dichiarazione.

RISPOSTA

Fatte salve alcune variazioni solo terminologiche, sia nella disciplina dell'abrogato art. 360 L. 2248/1865, che in quella del vigente art. 189 DPR 554/99, il presupposto di fatto per porre in essere i cosiddetti "avvisi ad opponendum" consiste nella possibilità di vantare un credito verso l'appaltatore in relazione a "… indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori": in merito a tali presupposti fattuali nulla sembra innovato l'art. 40 LR 27.
Si ritiene pertanto corretto interpretare le due fattispecie (occupazioni e danni) non necessariamente concomitanti.
Anche con riguardo alla consuetudine di omettere tali avvisi (nel caso in cui il Direttore Lavori certifichi che, ai fini dell'esecuzione dell'opera, non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente né in modo temporaneo, né che si sono prodotti danni alle medesime) le norma sopravvenute non sembrano aver disciplinato in modo ostativo a tale consuetudine.
Laddove invece si ritiene di procedere comunque alla pubblicazione degli avvisi, giova evidenziare la novità della LR 27 che, all'art. 40, ha preso atto dell'intervenuta soppressione del F.AL.P. (Foglio degli Annunzi Legali della Provincia) e ne ha consentito la pubblicazione sullo specifico sito internet gestito dall'Osservatorio Regionale.


QUESITO-2006-038-1736B

Oggetto: Incarichi esterni di collaudo

Nell'affidare incarichi esterni di collaudo in caso di carenza nell'organico dell'Amministrazione, considerato che l'art. 188 del DPR 554/99 non fa espresso richiamo al titolo 4 del medesimo Regolamento, si è tenuti solo al rispetto delle disposizioni previste dall'art. 188 e non anche alle modalità previste dal titolo 4 per quanto riguarda l'affidamento dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura ? Dalla suddivisione delle norme in titoli diversi pare infatti che gli incarichi di collaudo trovino disciplina esclusiva in quanto previsto dall'art. 188.

RISPOSTA

L’assenza nell’art. 188 del D.P.R. 554/1999 di specifiche disposizioni per l’individuazione delle modalità e dei criteri di affidamento degli incarichi di collaudo, comporta l’applicazione alla fattispecie delle vigenti norme in materia di appalti di servizi.
Si rammenta difatti che l’abrogazione dei commi da 8 a 11 del predetto art. 188, disposta dall’art. 24 della L. 62/2005, è stata determinata dall’esigenza di adeguare la normativa statale ai rilievi mossi dalla Commissione Europea nel parere motivato del 15/10/2003, in ordine al meccanismo di scelta del collaudatore ivi previsto, caratterizzato dalla mancata previsione di una procedura di messa in concorrenza tra i possibili aspiranti al conferimento del servizio.
Pertanto, l’affidamento dei servizi di collaudo (che il succitato parare identifica in quelli di ingegneria e di architettura, in quelli affini alla consulenza scientifica e tecnica, ecc., di cui alla categoria 12 dell’allegato 1A della direttiva 92/50/CE, ora categoria 12 dell’allegato IIA della direttiva 2004/18/CE), deve essere effettuato, per gli incarichi comportanti un compenso superiore alla soglia comunitaria, nel rispetto della normativa interna di recepimento delle direttive comunitarie (tra cui le disposizioni del titolo IV del Regolamento generale), ovvero, per quanto diversamente disposto, delle disposizioni della nuova direttiva unificata immediatamente applicabili, non essendo ancora entrata in vigore la normativa nazionale di attuazione della direttiva stessa.
Per gli affidamenti dei servizi di collaudo sotto soglia trovano ovviamente applicazione le disposizioni del D.P.R. 554/1999 relative ai servizi relativi alla progettazione di importo inferiore ai 200.000 DSP, destinate peraltro ad essere modificate dall’emanando codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.


QUESITO-2006-012-1615Z

Oggetto: Appalto che da inferiore di € 500.000,00 è diventato superiore in corso d'opera

Mi sorge un dubbio. Appalto per € 444.000,00 relativo ad un contratto aperto per lavori di manutenzione da eseguirsi durante l'anno 2005. Alla fine del contratto i lavori eseguiti ammontano a 515.000,00 euro. E' necessario collaudare i lavori anche se la normativa regionale prevede il collaudo in corso d'opera che ovviamente adesso non può più essere eseguito? Bisogna fare un collaudo finale?

RISPOSTA

L'amministrazione appaltante, in virtù dell'articolo 49 comma 1 della L.R. 27/2003, ha facoltà di fare ricorso al certificato di regolare esecuzione, in luogo del certificato di collaudo, per lavori d’importo non superiore a 500.000 euro.
Ciò posto nel caso prospettato dal quesito, pur non evincendosi elementi sufficienti a consentire una risposta inequivoca, era possibile nominare il collaudatore in corso d’opera, al momento dell’autorizzazione delle lavorazioni aggiuntive, che elevano l’importo dei lavori oltre 500.000 Euro.
Peraltro oggi, a lavori conclusi, gli interventi di manutenzione eseguiti vanno comunque collaudati.


QUESITO-2005-072-1276VCbis

Oggetto: Quesiti diversi

Considerato che l'art. 24 L. 18/4/2005 n. 62 ha di fatto abolito gli albi dei collaudatori, abrogando i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 188 del D.P.R. 554/99, gli artt. 47 e seguenti della L.R.V. n. 27/03 rimangono in vigore devono considerarsi implicitamente abrogati? Il "Provvedimento per l'individuazione dei lavori in economia" riguarda l'esecuzione dei lavori e forniture tecniche. Può essere applicato nel caso di servizi tecnici? (es. servizio di verifica di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici). E' ancora in vigore il Regolamento per l'effettuazione in economia dei lavori, provviste e forniture di cui all'art. 69 della L.R.V. n. 18/80 approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4753 del 6.9.1984?

RISPOSTA

La disciplina parzialmente abrogata dell’art. 188 DPR 554/99 con la legge comunitaria fu ritenuta costituzionalmente illegittima già con sentenza C. Cost. n.302/2003, poichè non suscettibile di applicazione alle Regioni. La formale abrogazione avvenuta ora non sembra quindi spiegare effetti sulla LR 27, ad essere una fonte di rango diversa che si basa su altri presupposti.
Pertanto, in attesa del recepimento dei principi comunitari anche da parte del Legislatore Veneto, la nomina dei collaudatori per i lavori pubblici di interesse regionale avviene con le modalità previste dal seguente art. 48, riguardante l’Elenco regionale collaudatori.
Il provvedimento regionale che individua i lavori da realizzarsi in economia ex art. 29, c. 3, LR 27 reca un’elencazione di attività, e:
- per i ll.pp. di competenza regionale è vincolante (non può essere cioè ampliata o ristretta). Riguarda lavori e, in parte, forniture ma non vieta che l’amministrazione si doti di un proprio regolamento per l’esecuzione in economia di ulteriori attività (servizi e forniture);
- per i ll.pp. di interesse regionale invece costituisce riferimento obbligatorio non vincolante. Resta in facoltà di quelle amministrazioni adottare un provvedimento per le attività da eseguirsi in economia che rechi pure prestazioni diverse da quelle della DGR 4455/04, anche riconducibili alla categoria dei servizi tecnici.
Ne consegue che, poiché i lavori delle A.U.L.S.S. sono lavori di competenza regionale, il provvedimento approvato con DGR 4455 è di applicazione obbligatoria e, come tale, abrogativo del precedente regolamento 4753/84 nella parte in cui quest’ultimo si riferisce ai lavori (e alle forniture previste dalla DGR 4455); il “vecchio” regolamento mantiene invece valore per gli altri tipi di “provviste e forniture”.


QUESITO-2005-024-1166Tbis

Oggetto: Termini di approvazione certificato

La L 109/94 prevede la possibilità che il certificato di regolare esecuzione o collaudo non vengano approvati dalla S.A., rimanendo pertanto provvisori, sino a quando,in mancanza di formale approvazione successiva, trascorrano 2 anni e 2 mesi; in tale evenienza l'appaltatore per poter avere il pagamento del saldo deve rilasciare polizza fideiussoria. Ora l'art. 49 della LR 27/2003 prevede che il collaudo vada approvato obbligatoriamente entro 2 mesi dall'emissione. Le disposizioni nazionali sulla polizza a saldo pertanto sono del tutto superate dalla normativa regionale? Deve ritenersi perentoria l'approvazione del certificato di regolare esecuzione? La possibilità di attendere per accettare l'opera consente di beneficiare della garanzia dovuta dall'appaltatore per vizi anche se riconoscibili denunciati prima dell'approvazione (accettazione)e la S.A. può contare sulla fideiussione e quindi su uno strumento efficace e celere; diversamente dopo l'approvazione è necessario esperire l'azione giudiziale con esito dopo molto tempo e incerto.

RISPOSTA

Il quesito pone in luce un’incongruenza tra la disciplina nazionale e quella regionale in materia di collaudo, per quanto attiene la “definitività” del relativo certificato.
Il riferimento che l’art. 49, comma 5, della L.R. 27/03, fa ad un termine per l’approvazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, del certificato di collaudo, termine diverso da quello indicato dalla legge statale (art. 28, comma 3, legge 109/94, integrato dall’art. 192 del DPR 554/99), dovrebbe portare a ritenere superata la disciplina statale in materia.
Vanno, tuttavia, rilevate le seguenti circostanze:
• l’assenza di argomentazioni in tal senso nella Relazione pubblicata sul BUR unitamente alla legge 27/2003
• il testo dell’art. 2, lett. b) (durata della polizza), dello schema di polizza fideiussoria a garanzia di contratti di appalto (allegato 1 della DGR 22.12.2004, n. 4151), ove si parla di “certificato di collaudo provvisorio” così come nell’art. 101, comma 1, del DPR 554/99 Sembra, pertanto, potersi concludere che mentre l’approvazione del certificato di collaudo deve avvenire entro due mesi dalla relativa emissione, la definitività del collaudo e la corrispondente estinzione delle garanzie hanno luogo trascorso un biennio dall’emissione del certificato provvisorio, senza necessità di un nuovo, specifico, provvedimento approvativo e sempre che, nel frattempo, non siano stati accertati difetti ostativi nei lavori eseguiti.
Quanto al certificato di regolare esecuzione, la previsione dell’art. 49, comma 1, della LR 27/03 va integrata con quanto stabilisce l’art. 208 del DPR 554/99. La relativa approvazione è, quindi, disciplinata in modo omogeneo al certificato di collaudo, per cui valgono le considerazioni sopra riportate in ordine alle diverse tempistiche delineate dalle norme regionali rispetto a quelle statali.


QUESITO-2005-003-1103T

Oggetto: Lavori non collaudabili

Nel corso dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica la ditta affidataria dei lavori non ha eseguito bene alcune lavorazioni ed è stata invitata dal collaudatore a sistemare i lavori fatti male. Questa ditta non ha ottemperato nel termine assegnato. E' possibile commissionare a più di una ditta la sistemazione di detti lavori e chiedere l'importo per tali sistemazioni alla compagnia assicuratrice che ha prestato cauzione alla ditta affidataria?

RISPOSTA

A norma dell’art. 197 del DPR 554, in presenza di difetti o mancanze esecutive il collaudatore procede:
a) al rifiuto dell’emissione del certificato di collaudo, qualora i difetti o le mancanze rendano il lavoro “assolutamente inaccettabile”;
b) a prescrivere le lavorazioni da eseguire, fissandone il termine di compimento, qualora “i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo”;
c) a determinare la somma da detrarsi dal credito dell’appaltatore, qualora “i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio”.
Nel caso che da origine al quesito, il collaudatore ha proceduto secondo le modalità indicate alla precedente lett. b).
La richiamata normativa non disciplina puntualmente l’ipotesi, descritta nel quesito, di mancato rispetto dell’ordine impartito dal collaudatore, di rimuovere nel termine fissato i difetti e le mancanze accertate nel corso della visita di collaudo.
Sul punto, la dottrina (Cianflone, “L’appalto di opere pubbliche”, 2003, pag. 561) afferma che “ove l’appaltatore, nonostante la sospensione del rilascio del certificato di collaudo, non esegua i lavori prescrittigli, l’amministrazione può provvedervi d’ufficio in suo danno versandosi qui in tema di difetti di costruzione per i quali, fino alla dichiarazione di collaudo, continua a spiegare efficacia la disposizione dell’art. 18 del D.M. 145/2000”.
L’onere derivante dall’esecuzione d’ufficio dovrà essere posto a carico dell’appaltatore, decurtando del relativo ammontare il credito ancora da corrispondergli a saldo, oppure, nel caso d’incapienza, aggredendo la cauzione definitiva, che garantisce la Stazione committente “dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni” cui è tenuto l’appaltatore in base al contratto d’appalto.
Quanto all’affidamento a più imprese dei lavori di sistemazione non eseguiti dall’appaltatore originario, può avvenire a trattativa privata, anche con modalità fiduciarie, nel rispetto dell’art. 33 della L.R. 27/03.


QUESITO-2004-128-1019T

Oggetto: Collaudo in corso d'opera

Nel caso di un lavoro di importo di circa 300.000 euro, che prevede strutture in cemento armato, con direzione dei lavori affidata al progettista esterno incaricato, si chiede se è: - obbligatorio il collaudo in corso d'opera; - possibile sostituire il collaudo in corso d'opera con il collaudo finale; - possibile sostituire il collaudo in corso d'opera con il certificato di regolare esecuzione.

RISPOSTA

A differenza di quanto previsto dall’art. 28, comma 7, della legge 109/94 e dall’art. 187, comma 3, del DPR 554/99, l’art. 49, comma 1, della LR 27/03, stabilisce che “il collaudo è sempre affidato in corso d’opera”.
Ne consegue che per i lavori di interesse regionale l’obbligatorietà del collaudo in corso d’opera sussiste anche al di fuori dei casi indicati dalle citate norme statali.
Naturalmente, l’automatismo del collaudo in corso d’opera configurato dalla legge regionale va coniugato con la previsione dello stesso art. 49, comma 1, per cui è possibile fare ricorso al certificato di regolare esecuzione, in luogo del certificato di collaudo, per lavori d’importo non superiore a 500.000 euro.
Pertanto, nel caso oggetto del quesito, trattandosi di lavoro d’importo di circa 300.000 euro, la Stazione appaltante è facoltizzata all’utilizzo del certificato di regolare esecuzione in luogo del collaudo di cui all’art. 28 della legge 109/94 e degli artt. 187-207 del DPR 554/99.
Trattandosi di strutture in cemento armato è comunque necessario il collaudo statico di cui all’art. 67 del DPR 380/01 (Testo unico delle norme in materia edilizia), che ne prescrive l’effettuazione da parte di un ingegnere o architetto “che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera” e la cui individuazione deve comunque avvenire prima dell’inizio dei lavori.


QUESITO-2004-106-936T

Oggetto: Collaudatore interno all'amministrazione

si chiede se il sottoscritto responsabile servizio LLPP (geometra e laurea in urbanistica non iscritto ad albo prof.) possa eseguire collaudi tecnico-amministativi di opere di urbanizzazione per conto dell'ente in cui presto servizio.
si precisa di aver oltre 10 anni di esperienza e dipendenza nel settore dei LL.PP.

RISPOSTA

Nel caso la realizzazione dell’opera di urbanizzazione debba essere classificata come lavoro pubblico, per il relativo collaudo si applica l’art. 47 della LR 27/03 Il comma 3 precisa che nella sezione dei collaudatori tecnici dell’elenco regionale dei collaudatori possono essere iscritti solo ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, che abbiano, in alternativa:
a) almeno 10 anni di servizio negli uffici tecnici di amministrazioni pubbliche
b) iscrizione all’albo professionale e pregressa attività di progettazione e/o direzione di lavori per conto di enti pubblici.
A sua volta, il comma 4 precisa che l’iscrizione nella sezione dei collaudatori amministrativi possa aver luogo dimostrando congiuntamente:
1) il possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche
2) almeno 10 anni di servizio nell’amministrazione di enti pubblici.
Non risulta, pertanto, soddisfatto in tal caso il requisito della laurea.
Qualora, invece, si tratti di oo.uu. oggetto di convenzione con privati, di importo inferiore alla soglia comunitaria (5 milioni DSP), non trovando applicazione né la legge 109/94, né la LR 27/03, è necessario verificare se il relativo collaudo rientra nelle competenze professionali del geometra, nonché se vi sono particolari indicazioni nella convenzione urbanistica.


QUESITO-2004-80-864V

Oggetto: Collaudatore interno all'amministrazione

In riferimento ad un piano di lottizzazione realizzato da privati le cui opere sono a scomputo degli oneri di urbanizzazione, è necessario che l'amministrazione nomini il collaudatore in corso d'opera. I privati chiedono che il collaudatore sia personale interno all'ente, ma il personale idoneo a tale incarico ha svolto attività autorizzative.
E' corretto citare il co. 5 art. 28 della L.109/94 per giustificare l'impossibilità di nominare personale all'interno dell'ente? Qual'è la figura preposta all'interno dell'ente a nominare il collaudatore in corso d'opera?

RISPOSTA

Nel caso di specie la giustificazione dell’impossibilità di nominare il collaudatore in corso d’opera “interno” si ricava dall’abbinamento dei commi 4, 2° periodo, e 5 dell’art. 28 L. 109/94. Quest’ultima norma stabilisce infatti il divieto di fungere da collaudatore per il personale che già abbia prestato funzioni autorizzative o di controllo per quell’appalto; il comma 4, 2° periodo, dispone che i tecnici devono essere interni all’amministrazione, salvo il caso di carenza di organico accertata e certificata dal RdP. Se quindi gli unici tecnici interni alla p.a. potenzialmente titolati ad assumere l’incarico di collaudatore non possono farlo perché hanno precedentemente svolto funzioni autorizzative relativamente a quell’intervento, si registra un’ipotesi di carenza di organico che il RdP può certificare per giustificare l’affidamento a tecnici esterni.
Quanto alla competenza a nominare i collaudatori in corso d’opera, essa è puntualmente fissata in capo al Presidente della Giunta regionale o ad un assessore da questi delegato per le ipotesi indicate dall’art. 48 L.R. n. 27, c. 1, lett. a), mentre per i casi di cui alla successiva lett. b) vi è un generico riferimento all’«amministrazione aggiudicatrice», che va pertanto letto in relazione alla distribuzione delle competenze (giunta, assessore, dirigente…), all’interno di ciascun ente.


QUESITO-2004-55-807T

Oggetto: Artt. 48 e 49 della legge regionale 27/2003

Questa Amministrazione aggiudicatrice chiede se la frase "il collaudo è sempre affidato in corso d'opera" vuol dire che la stazione appaltante per le opere di importo superiore a € 500.000,00 deve nominare un collaudatore entro 60 giorni dalla consegna dei lavori e non all’ultimazione degli stessi. E' stata eliminata la facoltà prevista dall'art. 28 della Legge 109/94 - comma 3"? Deve essere rispettata l'elencazione dei casi per cui è obbligatorio nominare un collaudatore in corso d'opera come previsto dall'art. 187 del D.P.R. N. 554/99 - comma 3? Per l'affidamento dell'incarico oltre ai criteri indicati al comma 3 dell'art. 48 della L.R. n. 27/2003 la stazione appaltante può invitare più di un soggetto a presentare un'offerta economica per la prestazione?"

RISPOSTA

A differenza di quanto previsto dall’art. 28, comma 7, della legge 109/94 e dall’art. 187, comma 3, del DPR 554/99 – che individuano i casi in cui è obbligatorio il collaudo in corso d’opera – l’art. 49, comma 1, della LR 27/03, stabilisce che “il collaudo è sempre affidato in corso d’opera” (con nomina che, a norma del precedente art. 48, comma 3, deve avvenire entro 60 gg. dalla data di consegna dei lavori).
Ne consegue che per i lavori di interesse regionale l’obbligatorietà del collaudo in corso d’opera sussiste anche al di fuori dei casi indicati dalle norme statali.
Naturalmente, l’automatismo del collaudo in corso d’opera configurato dalla legge regionale va coniugato con la previsione dello stesso art. 49, comma 1, per cui è possibile fare ricorso al certificato di regolare esecuzione, in luogo del certificato di collaudo, per lavori d’importo non superiore a 500.000 euro.
Nulla parrebbe vietare, in linea di principio, che la scelta del collaudatore sia preceduta da un’indagine comparativa delle condizioni economiche offerte dai potenziali affidatari dell’incarico. Va, tuttavia, sottolineato che la disciplina puntuale del compenso spettante ai collaudatori – contenuta nell’art. 210 del DPR 554/99 ed applicabile anche ai lavori d’interesse regionale ai sensi dell’art. 1, comma 2, della medesima legge – non sembra lasciare margini operativi all’ipotizzato confronto concorrenziale tra professionisti inseriti nell’elenco.