Quesiti all'Osservatorio Regionale
Contabilità
QUESITO-2009-059-3214Z
Oggetto:
E’ stata costituita una A.T.I. di tipo verticale al fine di realizzare dei lavori di restauro conservativo, consolidamento e adeguamento presso Palazzo _____. L’impresa X mandataria era in possesso della categoria prevalente OG2 e l’impresa Y mandante della categoria OS6. E’ stato stipulato il relativo atto con qualificazione quale capogruppo l’impresa X in persona del Consigliere Delegato signor Rossi e veniva conferito all’impresa X nella persona del Consigliere delegato Rossi, mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza. Tutti i pagamenti sono stati effettuati a favore della ditta X. Riceviamo una lettera dal legale della ditta Y, per conoscenza, con la quale ci comunica di riservarsi di agire nei confronti del Comune di ______, in quanto la ditta Y non ha concesso alcuna delega all’incasso alla ditta X. A ns. parere, del quale vi chiediamo opinione, il mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza comprende tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, incluso mandato di pagamento nei confronti della solo capogruppo X in quanto unico soggetto legittimato a ricevere il medesimo, ai sensi art. 37, comma 16 del D.lgs. 163/06.
RISPOSTA
La questione prospettata nel quesito riguarda il pagamento delle prestazioni ad un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale. Per detta fattispecie l’Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di affermare che ogni impresa costituente il raggruppamento è tenuta a fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione dei lavori di propria competenza (vedasi risoluzioni del Ministero delle Finanze del 550231/1988 e 550763/1989). Va altresì ricordato che ai sensi dell’art.37 c.17 del D.Lgs. 163/06, “il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali …”.
Ciò nonostante, come rammentato nel quesito, la S.A., in virtù del mandato speciale con rappresentanza dell’impresa mandataria, deve relazionarsi solo con questa, restando del tutto estranea ai rapporti intercorrenti tra i soggetti componenti il raggruppamento.
Conseguentemente, nel caso di specie, i pagamenti vanno effettuati tramite la capogruppo mandataria, pur se in presenza di fatturazioni separate dei singoli associati.
QUESITO-2008-078-2875B
Oggetto: Pagamento ATI
Abbiamo appaltato i lavori di costruzione di un edificio scolastico ad un’ATI verticale costituita dalla ditta X e dalla ditta Y. L’atto costitutivo dell’ATI stabilisce che ciascuna ditta fattura la parte di propria competenza ma per l’incasso delle somme è conferito mandato alla ditta capogruppo. Il corrispettivo contrattuale è costituito in parte da denaro e in parte dalla cessione della proprietà di un vecchio edificio comunale, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del d. lgs. 163/2008. E’ stato emesso il 1° certificato di pagamento e le ditte X e Y, che hanno emesso fattura per la parte di lavori di propria competenza, chiedono che il Comune paghi alla ditta X la parte di sua competenza e che altrettanto si faccia per la ditta Y. L’ufficio ragioneria vorrebbe accogliere la richiesta ma noi non siamo d’accordo perché così facendo si violerebbe -se non altro- l’atto costitutivo dell’ATI e lo stesso art. 37 del d. lgs. 163/2006 sembra non consentire una simile operazione. La capogruppo sostiene che se il mandato di pagamento per l’intera somma del certificato viene intestato a lei, e lei lo incassa, per il solo fatto che la somma transita nella contabilità dell’impresa si espone al rischio di una ispezione fiscale in quanto alla somma incassata non corrisponde una fattura emessa. La capogruppo, in sostanza, si dichiara disponibile solo a ricevere materialmente il denaro del 1° certificato di pagamento e poi a dare all’altra ditta la somma di sua spettanza, a condizione che a ciascuna delle ditte costituenti l’ATI sia emesso il mandato relativo ai lavori da esse eseguiti. Si chiede un vostro parere sul da farsi.
RISPOSTA
Per la risoluzione del quesito si rammenta che, dal punto di vista dei rapporti tra Stazione Appaltante e raggruppamento temporaneo, l’impresa mandataria agisce in base ad un mandato collettivo speciale con rappresentanza esclusiva dei mandanti. In particolare, a tenore dell’art. 37, comma 16, del D.Lgs. 163/2006 tale rappresentanza esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante comprende tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto.
Ne segue che l’emissione del mandato di pagamento può essere effettuata esclusivamente nei confronti della capogruppo, essendo per legge l’unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento con l’effetto di liberare la S.A., ancorché sulla base di fatturazioni separate dei singoli associati.
Per quanto attiene alle problematiche fiscali, pur transitando attraverso il conto corrente della mandataria, le somme dovute alla mandante e pagate alla mandataria sono direttamente imputate alla mandante in virtù del predetto mandato con rappresentanza. Peraltro, per rendere maggiormente evidente detta imputazione, spetta alle imprese stesse valutare il ricorso a idonei strumenti e modalità per conseguire il pagamento.
QUESITO-2008-058-2789Z
Oggetto: Mancata iscrizione riserve su conto finale
Nel corso dell’esecuzione di un’opera pubblica, la ditta appaltatrice, in occasione dell’emissione dei vari stati d’avanzamento, ha sottoscritto con riserva il registro di contabilità. Nell’esplicare le varie riserve, la ditta ha di volta in volta aggiunto nuove riserve e/o confermato quelle esplicate in precedenza. Successivamente, in qualità di direttore dei lavori ho emesso in data 31.07.2008 i seguenti documenti contabili relativi allo stato finale dei lavori: - libretto delle misure; - registro di contabilità; - sommario del registro di contabilita'; - stato finale dei lavori. In data 05.08.2008 viene trasmesso al Responsabile del Procedimento, tutta la documentazione di cui sopra, con l'aggiunta della relazione sul conto finale. Successivamente l'impresa viene invitata, ai sensi dell'art. 174 del D.P.R. 554/99, alla sottoscrizione del conto finale. L'impresa, nel rispetto dei tempi previsti, sottoscrive lo stato finale e il registro di contabilità. In tale occasione la ditta firma, senza iscrivere riserve, lo stato finale mentre firma con riserva il solo registro di contabilità. Successivamente la ditta esplica le riserve nel registro di contabilità, aggiungendone di nuove e confermando quelle esplicate in precedenza. Alla luce di quanto disposto dall’art. 174 del D.P.R. 554/1999 si chiede: - Con la dizione “conto finale” riportata nel Regolamento deve intendersi di fatto lo “stato finale”? - In caso affermativo, dato che l’Impresa ha sottoscritto lo stato finale senza riserve, deve intendersi che la stessa ha definitivamente accettato il conto finale cosi come emesso, abbandonando di fatto le riserve formulate nel registro di contabilità?
RISPOSTA
L'art. 156 del DPR 554/1999 prevede che la contabilità dei lavori pubblici sia regolata da una serie di documenti, tra i quali si annovera il conto finale. Detto documento, da redigere dal direttore dei lavori ai sensi dell’art. 173 c.1 del DPR 554/99 con modalità identiche a quelle previste per il S.A.L., rispecchiano lo stato e l'importo dei lavori alla loro ultimazione, equivalendo di fatto allo stato finale. La sottoscrizione dell’appaltatore di detto documento non ha un mero fine “certificativo” ma di accettazione delle iscrizioni contabili conclusive e, se ritenuto opportuno, di conferma delle riserve iscritte precedentemente sugli idonei documenti. La necessità di tale conferma è prevista dall’art. 174 c.3 del citato DPR 554/99 e ribadita dal successivo art. 187 c. 2, laddove è disposto che “il collaudo comprende anche l’esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei modi stabiliti dal regolamento”. Dalle disposizioni normative succitate si evince quindi che le riserve, se non confermate nell'ultimo atto di contabilità (che per quanto sopra esposto corrisponde allo stato finale), si intendono abbandonate o come mai formulate, pur se in precedenza ritualmente iscritte nei vari atti contabili dell'appalto.
QUESITO-2007-058-2353Z
Oggetto: Fatture quietanzate imprese mandanti in ATI
Si richiede se nel caso di aggiudicazione di appalto ad un'A.t.i. (regolarmente costituita con atto notarile che da mandato alla capogruppo di intrattenere ogni rapporto con la P.A. e di incassare ogni pagamento) sia necessario prima della liquidazione richiedere copia delle fatture quietanzate delle mandanti analogamente a quanto previsto per il subappalto.
RISPOSTA
L’obbligo di trasmissione delle fatture quietanziate, previsto dall’art. 118, comma 3 del d. lgs. 163/2006 e dall’art. 38, comma 3, della L.R. 27/2003 e smi, riguarda esclusivamente i pagamenti che l’appaltatore corrisponde alle ditte subappaltatrici o cottimiste.
Detta norma non appare in alcun modo estensibile ai raggruppamenti temporanei, in cui le imprese sono tutte contraenti dirette con la S.A., pur operando l’impresa capogruppo in virtù di un contratto di mandato speciale con rappresentanza esclusiva delle mandanti nei confronti della Stazione Appaltante stessa. In relazione a tale mandato, come rilevasi nel caso di specie, la S.A. deve relazionarsi solo con l’impresa mandataria, restando del tutto estranea ai rapporti intercorrenti tra i soggetti componenti il raggruppamento.
QUESITO-2007-011-2063Z
Oggetto: Contabilizzazione oneri per la sicurezza
Il D.P.R. 03/07/2003 n. 222, all’art. 7, commi 3,4 e 5 definisce le modalità di stima dei costi per la sicurezza e al comma 6 considera la liquidazione degli stessi senza dilungarsi sulle modalità di contabilizzazione. Si chiede se è ammesso procedere alla seguente modalità di contabilizzazione degli oneri per la sicurezza: il computo dei costi della sicurezza viene eseguito con voci a misura e a corpo con le modalità sopra definite e tenuto conto anche del documento ITACA sulla sicurezza cantieri; l’importo totale dei costi della sicurezza (voce riassuntiva di tutte le singole lavorazioni dettagliate nel computo della sicurezza) viene liquidato in ciascun stato di avanzamento in proporzione all’ammontare dei lavori eseguiti rispetto all’importo totale. Eventuali detrazioni per effetto di misure di sicurezza rientranti nell’importo totale dei costi della sicurezza non messe in atto dall’impresa, vengono eseguite nell’ultimo stato di avanzamento.
RISPOSTA
Il DPR 222/2003, pur non dettando disposizioni di dettaglio per la liquidazione
dei costi della sicurezza, prevede che il direttore dei lavori ne liquidi il
relativo importo, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando
previsto; da ciò si ricava la necessità di acquisire la conferma, prima della
liquidazione, dell’avvenuta realizzazione delle corrispondenti opere previste
nel PSC. In termini generali i costi della sicurezza possono essere riconosciuti
alle imprese a fronte della effettiva messa in opera degli apprestamenti, delle
opere provvisionali, ecc.
Ciò posto, poiché la stima dei costi della sicurezza deve essere effettuata in
maniera analitica con voci a corpo o a misura, la relativa liquidazione deve
conseguentemente avvenire a corpo o a misura, con le modalità stabilite dal
singolo contratto d’appalto e relativo capitolato speciale.
Nel caso di appalto con corrispettivo interamente a corpo, i costi per la
sicurezza, rappresentando una percentuale del prezzo totale, non risentono
dell’effettiva quantità delle singole lavorazioni eseguite e possono essere
liquidate proporzionalmente.
Nel caso di appalto con corrispettivo a misura o a corpo e misura i costi per la
sicurezza vanno liquidati in relazione alle opere effettivamente realizzate.
QUESITO-2007-003-2020C
Oggetto: Pagamenti ATI
CONTRATTO D'APPALTO "LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE FOGNATURA ACQUE NERE" STIPULATO CON DITTA ______ IN QUALITA' DI CAPOGRUPPO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D' IMPRESA CON DITTA ______ ( MANDANTE ). I PAGAMENTI DERIVANTI DALLA CONTABILITA' DEI LAVORI VENGONO EFFETTUATI IN FAVORE DELLA DITTA CAPOGRUPPO, CON CUI E' STATO STIPULATO IL CONTRATTO D'APPALTO, INDIPENDENTEMENTE DA QUALE DELLE DUE DITTE ABBIA ESEGUITO I LAVORI. QUESITO: E' NECESSARIO PROCEDERE CON LA RICHIESTA ALLA DITTA CAPOGRUPPO DELLA TRASMISSIONE DELLE FATTURE QUIETANZIATE RELATIVE AI PAGAMENTI IN FAVORE DELLA MANDANTE DI CUI ALL' ART. 38 DELLA L.R. O TALE OBBLIGO VIGE SOLO NEL CASO DI SUBAPPALTI?
RISPOSTA
L’obbligo dell’appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante le fatture
quietanzate riguarda esclusivamente i pagamenti che lo stesso appaltatore
corrisponde al proprio subappaltare o cottimista.
Tale obbligo, già previsto dall’art. 18, comma 3 bis della L. 55/1990 (vedasi
ora l’art. 118, comma 3, d. lgs. 163/2006) è contemplato anche dall’art. 38,
comma 3, della L. R. 27 che reca una disposizione ulteriore: “rafforzando”
infatti la disciplina statale, la norma regionale sanziona la mancata
trasmissione con la sospensione del pagamento successivo nei confronti
dell’appaltatore.
Come detto la fattispecie appena commentata è tipica del rapporto fra
appaltatore e subappaltatore (o cottimista) e la sua ratio risiede, fra l’altro,
nella tutela apprestata ai lavoratori impiegati dalle ditte subappaltatrici e
cottimiste, che non hanno alcun rapporto diretto con la Pubblica
Amministrazione.
Conseguentemente l’istituto in commento non appare in alcun modo estensibile
allo schema associativo delle A.T.I., in cui le imprese sono tutte contraenti
dirette con la P. A.: la circostanza che il contratto sia stato stipulato con la
Capogruppo e che i pagamenti vengano effettuati nei confronti di quest’ultima
concerne il potere rappresentativo che la Capogruppo detiene - in base al
mandato - al fine di compiere attività giuridica direttamente efficace anche nei
confronti delle mandanti, per le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dall’appalto.
QUESITO-2006-087-1911Z
Oggetto: Pagamenti ATI
Questa Società in data 18.02.2004, ha pubblicato il bando di gara per l'appalto relativo alla gestione della manutenzione delle reti idriche e fognarie, nonché il servizio di lettura dei contatori, considerandolo appalto di servizi ai sensi del Decreto Legislativo 17.03.1995, n. 158. Il suddetto appalto, con delibera del C. di A. di questa Società, è stato aggiudicato ad un'A.T.I. formata di n. 14 Ditte. L'atto costitutivo dell'A.T.I., citato nel contratto di appalto, non demanda alla capogruppo oltre le normali incombenze di presentare l'offerta, di trattare in nome proprio e delle mandanti, di sottoscrivere gli atti tecnici amministrativi e di collaudo, altre ed ulteriori particolari incombenze. A seguito dell'esecuzione dei lavori, le singole Ditte costituenti l'A.T.I., chiedono di emettere a questa stazione appaltante singole fatture, in ragione della quota di lavoro eseguito, in modo da raggiungere complessivamente l'importo del S.A.L.. In relazione a quanto sopra, si chiede se tale procedura possa essere accolta, o viceversa debba essere emessa una sola fattura dalla Ditta capogruppo, pari all'importo del S.A.L. e, successivamente le Ditte debbano rapportarsi tra di loro.
RISPOSTA
In assenza di specifica disciplina in materia di fatturazione delle ATI, occorre
fare riferimento alle risoluzioni del Ministero delle Finanze ed all’art.95, c.7
del DPR 554/99, ora art.37 c.17 del D.Lgs. 163/06, in base al quale “il rapporto
di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese
riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della
gestione, degli adempimenti fiscali …..”.
Ciò posto occorre distinguere la tipologia di opere appaltate. Se l’opera è
frazionabile in parti distinte, eseguibili autonomamente da ciascuna associata
(come nel caso di ATI verticale), l’Amministrazione Finanziaria ha affermato che
ogni impresa è tenuta a fatturare e registrare le operazioni relative
all’esecuzione dei lavori di propria competenza.
Se oggetto dell’appalto è invece un’opera indivisibile e le imprese raggruppate
agiscono nell’esecuzione in modo unitario ed indistinto (come generalmente
avviene nel caso di ATI orizzontale), l’Amministrazione Finanziaria ha precisato
(risol. n.363406/86, n.445923/91) che l’ATI deve essere considerata autonomo
soggetto IVA e quindi la fatturazione di tutto il corrispettivo deve avvenire in
capo all’impresa capogruppo.
Resta comunque fermo che la S.A., in virtù del mandato speciale con
rappresentanza dell’impresa mandataria, deve relazionarsi solo con questa,
restando del tutto estranea ai rapporti intercorrenti tra i soggetti componenti
il raggruppamento. Conseguentemente i pagamenti, pur se in presenza di
fatturazioni separate degli associati, vanno effettuati esclusivamente alla
Capogruppo.
Nel caso di specie pare quindi possibile consentire la fattura separata solo nel
caso in cui sia possibile evincere dall’atto costituito dell’ATI la divisibilità
delle lavorazioni eseguite dalle singole consorziate, fermo restando che il
pagamento complessivo va effettuato tramite la Capogruppo.
QUESITO-2005-133-1461TSter
Oggetto: Costi della sicurezza
I costi diretti della sicurezza, essendo compresi nel prezzo unitario delle singole lavorazioni (come definito dal DM 145/2000, art 5 co. 1 lett. i), vanno liquidati in proporzione rispetto alle quantità effettivamente eseguite e risultanti dalla contabilità, oppure sono da riconoscere all’impresa come fissi, sulla base degli elaborati di progetto? Se vanno liquidati in proporzione sono quindi passibili di aumento e/o diminuzione rispetto a quanto previsto in sede di gara (a seguito di aumenti e/o diminuzioni delle quantità eseguite)?
RISPOSTA
A norma dell’art. 7, c. 3, DPR 222/2003, la stima dei costi della sicurezza dev’essere
“congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi
prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali
vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza
del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non
disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini
di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate
considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che
comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio,
l'eventuale manutenzione e l'ammortamento”.
Il successivo c. 4 precisa che “i costi della sicurezza così individuati, sono
compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici”.
Il c. 6 stabilisce che “il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai
costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto”.
I costi della sicurezza determinati in sede di progettazione sono liquidati con
le modalità stabilite dal singolo contratto d’appalto e relativo capitolato
speciale.
Nel caso di appalto con corrispettivo a corpo, i costi della sicurezza
rappresentano una percentuale del prezzo totale e non risentono dell’effettiva
quantità delle singole lavorazioni.
Nel caso di appalto con corrispettivo a misura, detti costi sono
complessivamente stimati con riferimento al prezzo “indicativo” indicato nel
bando e, quindi, liquidati in relazione alle opere effettivamente realizzate.
QUESITO-2005-117-1400Z
Oggetto: Pagamenti ATI
Si chiede se nel caso di Associazione Temporanea di Impresa sia possibile che ciascuna delle imprese associate fatturi direttamente all’Amministrazione appaltante e, inoltre, se l’amministrazione sia tenuta ad effettuare il pagamento complessivo alla capogruppo mandataria, oppure se sia possibile pagare direttamente ogni singola impresa associata.
RISPOSTA
La questione posta nel quesito riguarda sia aspetti fiscali, sia di rapporti tra
Stazione Appaltante ed ATI.
Va premesso che l’art. 95, c. 7 del DPR 554/99, precisa che “il rapporto di
mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese
riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della
gestione, degli adempimenti fiscali …..”
Ciò posto, relativamente agli aspetti fiscali di fatturazione delle ditte
costituenti l’ATI, occorre distinguere la tipologia di opere appaltate. Se
l’opera è frazionabile in parti distinte, eseguibili autonomamente da ciascuna
associata (come nel caso di ATI verticale), è stato affermato
dall’Amministrazione Finanziaria che ogni impresa è tenuta a fatturare e
registrare le operazioni relative all’esecuzione dei lavori di propria
competenza. Se oggetto dell’appalto è invece un’opera indivisibile e le imprese
raggruppate agiscono nell’esecuzione in modo unitario ed indistinto (come
generalmente sottointeso nel caso di ATI orizzontale), l’associazione è
considerata autonomo soggetto IVA.
Per quanto riguarda invece i rapporti tra S.A. e ATI occorre considerare che
l’impresa capogruppo opera in virtù di un contratto di mandato speciale con
rappresentanza esclusiva delle mandanti nei confronti della Stazione Appaltante
stessa. In relazione a tale mandato la S.A. deve relazionarsi solo con l’impresa
mandataria, restando del tutto estranea ai rapporti intercorrenti tra i soggetti
componenti il raggruppamento.
Conseguentemente i pagamenti vanno effettuati esclusivamente a favore della
capogruppo mandataria, pur se in presenza di fatturazioni separate dei singoli
associati, ove ciò sia previsto nell'atto costitutivo dell'associazione.
QUESITO-2004-121-1003V
Oggetto: Termini di pagamento
I termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti non possono superare i 90 giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento come previsto dall'art. 39 comma 2 della L.R. 27/03 della Regione Veneto o devono ancora essere rispettati i termini di 45 giorni indicati nell'art. 29 del D.M. 145/2000?
RISPOSTA
Anche la L.R. n. 27/2003 – così come in precedenza la L.R. n. 42/84 – prevede una disciplina degli interessi per ritardato pagamento diversa da quella statale. Si tratta di termini che prevedono una decorrenza degli interessi in tempi che, benché più dilatati rispetto a quelli previsti dal Regolamento, “sono ampiamente in linea con quanto previsto anche nel settore privato e che tendono a ridurre gli oneri che solitamente maturano nel settore dei lavori pubblici proprio a causa di una tempistica eccessivamente e ingiustificatamente favorevole ai soggetti contraenti con la Pubblica Amministrazione” (così la relazione di accompagnamento alla legge). Pertanto non è dubbio che negli appalti disciplinati dalla L.R. n. 27/2003 trova integrale applicazione la disciplina dell’art. 39 della legge stessa, ivi compreso il comma 2.
QUESITO-2004-120-1002T
Oggetto: Ritenuta dello 0,5%
Vista la previsione dell'art. 41 comma 1 lettera c) della L.R. 27/03 della Regione Veneto, è ancora obbligatoria la ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori, prevista dall'art. 7 del D.M. 145/2000 a garanzia dell'osservanza delle condizioni di tutela e trattamento dei lavoratori?
RISPOSTA
Il quesito si lega alla formulazione dell’art. 41, c. 1, lett. c), della LR
27/03 che, per l’ipotesi in cui siano accertate
irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’impresa appaltatrice,
prevede il pagamento – ad opera
dell’ente appaltante - delle somme dovute, “utilizzando gli importi dovuti
all’impresa, a titolo di pagamento dei
lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva”.
In effetti, nella riportata disposizione non si fa espressa menzione della
ritenuta di garanzia dello 0,50% per
indicarla quale oggetto di impiego, da parte della Stazione appaltante, ai fini
del pagamento delle somme dovute
dall’impresa a titolo retributivo o contributivo.
Ciò non toglie che detta ritenuta sia comunque dovuta anche con riguardo ai
lavori pubblici di interesse regionale.
Infatti:
a) la disposizione citata in premessa, riferendosi agli “importi dovuti
all’impresa”, usa un’espressione idonea a
ricomprendere anche la ritenuta a garanzia dello 0,50%, trattandosi pur sempre
di somma costituente un
credito dell’appaltatore, seppur temporaneamente non erogatagli (cosa ben
diversa, ad esempio, è la
cauzione definitiva, cui invece fa autonomo riferimento l’art. 41 della LR
27/03)
b) in virtù dell’art. 1, c. 2, della LR 27/03, le disposizioni dell’ordinamento
statale (e, quindi, anche l’art. 7 del DM
145/2000), in quanto non incompatibili con il provvedimento regionale, trovano
applicazione anche nel
Veneto.
QUESITO-2004-50-795T
Oggetto: Revisione contabile degli atti
Si chiede quali siano le finalità e le attività relative alla “revisione contabile degli atti” di cui al comma 3, dell’ art. 204 del D.P.R. 554/99. Si chiede inoltre da quale figura professionale, per la stazione appaltante, deve essere svolta tale attività e se la stessa può essere espletata dai componenti lo staff di supporto per l’esecuzione dei lavori pubblici (sia tecnici che amministrativi) di cui all’art. 17 della L. 109/94 s.m.i.
RISPOSTA
La “revisione contabile degli atti” di cui all’art. 204, comma 3, del DPR
554/99, , trova lo specifico “precedente”
nell’attività demandata al Ministero dall’art. 109, terzo comma, del R.D. 25
maggio 1895, n. 350 (Regolamento per
la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle
attribuzioni del Ministero dei lavori
pubblici).
A sua volta, l’art. 28, lett. e), della legge 18 ottobre 1942, n. 1460 (Organi
consultivi in materia di opere pubbliche)
attribuiva al Servizio Tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici la
revisione tecnico-contabile delle
liquidazioni finali degli appalti, eccezione fatta per i lavori rientranti nella
competenza degli uffici decentrati
dell'amministrazione, i quali erano tenuti a provvedervi direttamente.
La Corte dei conti, Delegazione Trentino-Alto Adige, Sez. contr., 10 maggio
1996, n.3, ha affermato che la
“revisione contabile degli atti” costituisce adempimento di competenza della
Stazione committente, in funzione di
controllo dell'operato dello stesso collaudatore, e che attiene alla fase
esecutiva del rapporto contrattuale
d’appalto.
Da quanto sopra consegue che la predetta attività può essere espletata dallo
staff di supporto del responsabile
unico del procedimento.