Quesiti all'Osservatorio Regionale
Contributo a privati
QUESITO-2005-063-1264B
Oggetto: Ultimazione opere
E' in via di ultimazione un'opera assistita da contributo regionale: si chiede se entro il termine di ultimazione dei lavori, stabilito nel decreto regionale di concessione del contributo stesso, devono essere eseguite tutte le opere (anche quindi quelle previste in economia tra le somme a disposizione) o solo quelle principali (cioè date in appalto).
RISPOSTA
In relazione al quesito prospettato si pone l’attenzione sulla circostanza che
la normativa regionale in materia di intervento finanziario della Regione (artt.
55-59 della L.R. 27/2003, applicabili in via generale, vale a dire in assenza di
una legislazione speciale di settore), non opera alcuna distinzione, nell’ambito
dell’intervento da realizzare, tra opere previste in economia e opere date in
appalto.
In particolare, si sottolinea che a mente dell’articolo 51, comma 1, lettera a),
sono ammissibili a contributo le spese riferite a “lavori, servizi e forniture
per la realizzazione e l’attivazione dell’opera” e che nel concetto di “lavori”,
si intendono incluse le voci di cui all’art. 17, comma 1, lettere a) e b) del
D.P.R. 554/1999, segnatamente, per quanto di interesse, “i lavori in economia,
previsti in progetto ed esclusi dall’appalto”.
Sulla base di quanto esposto se ne deve dedurre che, tenuto conto in ogni caso
delle specifiche prescrizioni del bando, del disciplinare ad esso allegato e del
decreto di concessione del contributo - anche in ordine alla possibilità di
ottenere una proroga - entro il termine di ultimazione dei lavori riportato nel
provvedimento di concessione del contributo debbano essere portate a compimento,
in base a quanto previsto dalla legge a seconda della natura dell’intervento,
tutte le opere rientranti nel quadro economico del progetto finanziato.
Resta peraltro fermo quanto previsto dall’articolo 172, comma 2, del D.P.R.
554/1999, che consente il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori con
assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per il
completamento di lavorazioni di piccola entità, salva l’inefficacia del
certificato medesimo in caso di mancato rispetto del predetto termine.
QUESITO-2004-65-831Vter
Oggetto: Opere di interesse regionale
L'art. 2, comma 2, lettera c) dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 2003
n. 27 dispone che rientrano nelle
categorie dei lavori pubblici di interesse regionale anche:
I lavori realizzati da privati e assistiti, almeno con il venti per cento,
dal contributo finanziario dei soggetti
pubblici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 suddetto.
La legge regionale suddetta, ai sensi dell'art. 1, detta la disciplina generale
delle procedure di programmazione,
progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudazione dei lavori
pubblici di interesse
regionale, comprendente quindi anche la fattispecie dei lavori realizzati da
privati.
Peraltro, la relazione al Consiglio regionale di accompagnamento della normativa
in questione, pure pubblicata
nel B.U.R. n. 106/2003, nel dare la definizione di lavori pubblici di interesse
regionale, prevede
solamente i lavori privati fruenti di contributo finanziario regionale,
evidenziando comunque che non
tutte le disposizioni della legge si applicano in tale caso.
La relazione riporta testualmente che “per quanto riguarda i lavori privati,
solo alcune di esse devono essere
tenute presenti e riguardano in particolare la documentazione da allegare alle
istanze di finanziamento,
qualora questo riguardi lavori, ovvero le relative modalità di erogazione”.
Si evidenzia anche che la normativa statale, Legge 109/94 come modificata dalla
Legge 1.8.2002 n. 166,
dispone, all’art. 2 – comma 2 – lett. C, che le norme stesse si applichino ai
soggetti privati,
relativamente ai lavori di cui all’allegato A) del D.lgs.vo n. 406/91, nonché ad
alcuni lavori civili, ma non
ai lavori di ristrutturazione di una Chiesa, di importo superiore a un milione
di Euro per la cui
realizzazione sia previsto un contributo pubblico in conto interessi o in conto
capitale che, attualizzato,
superi il 50% dell’importo dei lavori stessi.
Alla luce di quanto sopra, dovendo il Comune di Bassano del Grappa erogare un
contributo ad un soggetto
privato (Ente Ecclesiastico) per un importo superiore al 20%, ma comunque
inferiore al 50%, per
l’esecuzione di un’opera ad uso pubblico di importo inferiore ad un milione di
Euro, è tenuto
all’applicazione dell’art. 2 – comma 2 – lett. C) della legge regionale 27/2003
con i vincoli che ne
conseguono per il privato?
Nello specifico, un Ente Ecclesiastico deve ristrutturare con urgenza il tetto
pericolante di una Chiesa.
L’importo dei lavori a base d’asta ammonta a circa € 550.000,00.
In caso affermativo, potrebbe l’Ente Ecclesiastico, ai sensi dell’art. 33 della
Legge 27/2003, procedere
all’affidamento diretto, ad una Ditta qualificata di propria fiducia, delle
opere strettamente necessarie a
rimuovere le cause di pericolo sino all’importo di 200.000,00 Euro e, quindi,
successivamente
autorizzare la prosecuzione dei lavori sino all’importo complessivo di
400.000,00 Euro?
Il limite del valore complessivo dell’intera opera deve intendersi 400.000,00
Euro oppure 200.000,00 Euro più
400.000,00 Euro (Totale 600.000,00 Euro)?
Nel primo caso, considerato che il valore dell’appalto è di circa 550.000,00
Euro, potrebbe l’Ente ecclesiastico
procedere con l’affidamento di ulteriori lavori alla stessa ditta considerandoli
lavori complementari ai
sensi del comma 1 dell’art. 33 – lett. B)?
Quali sono le altre norme della Legge 27/2003 vincolanti per l’Ente
ecclesiastico, al fine di ottenere un contributo
comunale superiore al 20%? (responsabile del procedimento, garanzie
contrattuali, contabilità dei
lavori, collaudi ecc.?)
Infine, venuti a conoscenza che la Regione sta predisponendo una circolare
interpretativa sull'argomento "lavori
privati", quali sono i tempi per l'applicazione di tale circolare?
RISPOSTA
Sul tema dei lavori realizzati da privati e assistiti da contributo pubblico, la
lett. c) dell’art. 2, c. 2, della L.R. 27/03,
si muove sul solco della previsione contenuta nell’art. 2, c. 2, lett. c), della
l. 109/94, presentando, tuttavia, rispetto
ad esso significative differenze: la disposizione regionale non richiede che il
lavoro privato raggiunga un certo
importo minimo, né che abbia ad oggetto opere di particolare tipologia o
funzione; ancora, essa considera
rilevante il contributo finanziario almeno pari al 20% del totale del valore
dell’intervento, rispetto al 50% previsto
dalla norma statale.
Vero è che manca nella legge regionale la puntuale individuazione delle norme
applicabili ai lavori privati che
godono di contributo pubblico.
Allo stato, quindi, a tale individuazione deve provvedersi valutando la portata
di ciascuna delle disposizioni
comprese nel provvedimento legislativo. Utilizzando il criterio “letterale” (che
tiene conto delle espressioni
adoperate nel delineare le singole fattispecie, quali ad esempio,
“amministrazione aggiudicatrice”, “stazione
appaltante”, “lavori di competenza regionale”, “lavori di interesse regionale”,
ecc.) emerge che ai lavori di cui
all’art. 2, c. 2, lett. c), della L.R. 27/03, devono sicuramente applicarsi le
disposizioni contenute nei capi IX
(Intervento finanziario della Regione), XII (Norme per le costruzioni in zone
classificate sismiche) e, almeno in
parte, XIII (Disposizioni transitorie e finali), oltre agli artt. 41 e 42.
Come rilevato nel quesito si confermano, a tal proposito, i richiami alla
relazione illustrativa che accompagna il
PDL 231.
Visto l’ammontare degli importi può essere comunque opportuno che il Comune nel
disporre il contributo lo vincoli
alla condizione che affidatario dell’intervento sia un’impresa qualificata ai
sensi del DPR n. 34/2000.