Quesiti all'Osservatorio Regionale

Contributo a privati

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QUESITO-2005-063-1264B

Oggetto: Ultimazione opere

E' in via di ultimazione un'opera assistita da contributo regionale: si chiede se entro il termine di ultimazione dei lavori, stabilito nel decreto regionale di concessione del contributo stesso, devono essere eseguite tutte le opere (anche quindi quelle previste in economia tra le somme a disposizione) o solo quelle principali (cioè date in appalto).

RISPOSTA

In relazione al quesito prospettato si pone l’attenzione sulla circostanza che la normativa regionale in materia di intervento finanziario della Regione (artt. 55-59 della L.R. 27/2003, applicabili in via generale, vale a dire in assenza di una legislazione speciale di settore), non opera alcuna distinzione, nell’ambito dell’intervento da realizzare, tra opere previste in economia e opere date in appalto.
In particolare, si sottolinea che a mente dell’articolo 51, comma 1, lettera a), sono ammissibili a contributo le spese riferite a “lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l’attivazione dell’opera” e che nel concetto di “lavori”, si intendono incluse le voci di cui all’art. 17, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 554/1999, segnatamente, per quanto di interesse, “i lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto”.
Sulla base di quanto esposto se ne deve dedurre che, tenuto conto in ogni caso delle specifiche prescrizioni del bando, del disciplinare ad esso allegato e del decreto di concessione del contributo - anche in ordine alla possibilità di ottenere una proroga - entro il termine di ultimazione dei lavori riportato nel provvedimento di concessione del contributo debbano essere portate a compimento, in base a quanto previsto dalla legge a seconda della natura dell’intervento, tutte le opere rientranti nel quadro economico del progetto finanziato.
Resta peraltro fermo quanto previsto dall’articolo 172, comma 2, del D.P.R. 554/1999, che consente il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori con assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, salva l’inefficacia del certificato medesimo in caso di mancato rispetto del predetto termine.


QUESITO-2004-65-831Vter

Oggetto: Opere di interesse regionale

L'art. 2, comma 2, lettera c) dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 2003 n. 27 dispone che rientrano nelle categorie dei lavori pubblici di interesse regionale anche:
I lavori realizzati da privati e assistiti, almeno con il venti per cento, dal contributo finanziario dei soggetti pubblici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 suddetto.
La legge regionale suddetta, ai sensi dell'art. 1, detta la disciplina generale delle procedure di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudazione dei lavori pubblici di interesse regionale, comprendente quindi anche la fattispecie dei lavori realizzati da privati.
Peraltro, la relazione al Consiglio regionale di accompagnamento della normativa in questione, pure pubblicata nel B.U.R. n. 106/2003, nel dare la definizione di lavori pubblici di interesse regionale, prevede solamente i lavori privati fruenti di contributo finanziario regionale, evidenziando comunque che non tutte le disposizioni della legge si applicano in tale caso.
La relazione riporta testualmente che “per quanto riguarda i lavori privati, solo alcune di esse devono essere tenute presenti e riguardano in particolare la documentazione da allegare alle istanze di finanziamento, qualora questo riguardi lavori, ovvero le relative modalità di erogazione”.
Si evidenzia anche che la normativa statale, Legge 109/94 come modificata dalla Legge 1.8.2002 n. 166, dispone, all’art. 2 – comma 2 – lett. C, che le norme stesse si applichino ai soggetti privati, relativamente ai lavori di cui all’allegato A) del D.lgs.vo n. 406/91, nonché ad alcuni lavori civili, ma non ai lavori di ristrutturazione di una Chiesa, di importo superiore a un milione di Euro per la cui realizzazione sia previsto un contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell’importo dei lavori stessi.
Alla luce di quanto sopra, dovendo il Comune di Bassano del Grappa erogare un contributo ad un soggetto privato (Ente Ecclesiastico) per un importo superiore al 20%, ma comunque inferiore al 50%, per l’esecuzione di un’opera ad uso pubblico di importo inferiore ad un milione di Euro, è tenuto all’applicazione dell’art. 2 – comma 2 – lett. C) della legge regionale 27/2003 con i vincoli che ne conseguono per il privato?
Nello specifico, un Ente Ecclesiastico deve ristrutturare con urgenza il tetto pericolante di una Chiesa.
L’importo dei lavori a base d’asta ammonta a circa € 550.000,00.
In caso affermativo, potrebbe l’Ente Ecclesiastico, ai sensi dell’art. 33 della Legge 27/2003, procedere all’affidamento diretto, ad una Ditta qualificata di propria fiducia, delle opere strettamente necessarie a rimuovere le cause di pericolo sino all’importo di 200.000,00 Euro e, quindi, successivamente autorizzare la prosecuzione dei lavori sino all’importo complessivo di 400.000,00 Euro?
Il limite del valore complessivo dell’intera opera deve intendersi 400.000,00 Euro oppure 200.000,00 Euro più 400.000,00 Euro (Totale 600.000,00 Euro)?
Nel primo caso, considerato che il valore dell’appalto è di circa 550.000,00 Euro, potrebbe l’Ente ecclesiastico procedere con l’affidamento di ulteriori lavori alla stessa ditta considerandoli lavori complementari ai sensi del comma 1 dell’art. 33 – lett. B)?
Quali sono le altre norme della Legge 27/2003 vincolanti per l’Ente ecclesiastico, al fine di ottenere un contributo comunale superiore al 20%? (responsabile del procedimento, garanzie contrattuali, contabilità dei lavori, collaudi ecc.?)
Infine, venuti a conoscenza che la Regione sta predisponendo una circolare interpretativa sull'argomento "lavori privati", quali sono i tempi per l'applicazione di tale circolare?

RISPOSTA

Sul tema dei lavori realizzati da privati e assistiti da contributo pubblico, la lett. c) dell’art. 2, c. 2, della L.R. 27/03, si muove sul solco della previsione contenuta nell’art. 2, c. 2, lett. c), della l. 109/94, presentando, tuttavia, rispetto ad esso significative differenze: la disposizione regionale non richiede che il lavoro privato raggiunga un certo importo minimo, né che abbia ad oggetto opere di particolare tipologia o funzione; ancora, essa considera rilevante il contributo finanziario almeno pari al 20% del totale del valore dell’intervento, rispetto al 50% previsto dalla norma statale.
Vero è che manca nella legge regionale la puntuale individuazione delle norme applicabili ai lavori privati che godono di contributo pubblico.
Allo stato, quindi, a tale individuazione deve provvedersi valutando la portata di ciascuna delle disposizioni comprese nel provvedimento legislativo. Utilizzando il criterio “letterale” (che tiene conto delle espressioni adoperate nel delineare le singole fattispecie, quali ad esempio, “amministrazione aggiudicatrice”, “stazione appaltante”, “lavori di competenza regionale”, “lavori di interesse regionale”, ecc.) emerge che ai lavori di cui all’art. 2, c. 2, lett. c), della L.R. 27/03, devono sicuramente applicarsi le disposizioni contenute nei capi IX (Intervento finanziario della Regione), XII (Norme per le costruzioni in zone classificate sismiche) e, almeno in parte, XIII (Disposizioni transitorie e finali), oltre agli artt. 41 e 42.
Come rilevato nel quesito si confermano, a tal proposito, i richiami alla relazione illustrativa che accompagna il PDL 231.
Visto l’ammontare degli importi può essere comunque opportuno che il Comune nel disporre il contributo lo vincoli alla condizione che affidatario dell’intervento sia un’impresa qualificata ai sensi del DPR n. 34/2000.