Quesiti all'Osservatorio Regionale

Coordinatore sicurezza

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QUESITO-2008-046-2731C

Oggetto: servizio di prevenzione e protezione

Visti gli obblighi imposti dal recente D.Lgs. 81/2008, con scadenza 31/12/2008, per i quali, in caso di inadempienza, sono previste sanzioni che comportano l'arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 15.000,00 euro relativamente a: - adeguamento del documento di valutazione dei rischi n. 16 documenti (scadenza 30/07/2008); - formazione obbligatoria del personale; - audit a tutti i dirigenti per la verifica degli adempimenti di legge realmente svolti; - sopralluogo su tutti i luoghi di lavoro; - esecuzione di n. 13 prove di emergenza; - revisione di n. 13 piani di emergenza riunione periodica. Considerato che: - il Servizio Prevenzione e Protezione del Comune non dispone di adeguate risorse umane per lo svolgimento dei suddetti obblighi; - attualmente il mercato elettronico CONSIP non dispone di appalti attivi in materia; - un professionista che ha già svolto l'incarico in passato ha presentato un'offerta per lo svolgimento delle suddette attività, applicando un ribasso di circa il 20% sui prezzi del precedente appalto CONSIP, ora non più attivo. Tale incarico avrebbe comunque un importo superiore ai 20.000,00 euro. Ciò premesso, si chiede se sia possibile affidare in forma diretta al professionista individuato l'incarico per le prestazioni sopra indicate, anche se di importo superiore ai 20.000,00 euro, considerato che lo stesso ha presentato un'offerta applicando un ribasso del 20% rispetto ai prezzi previsti dall'appalto CONSIP - peraltro scaduto a marzo e in fase di aggiornamento prezzi - stante le scadenze imposte dalla normativa vigente e le sanzioni previste per i mancati adempimenti.

RISPOSTA

La risposta è negativa.

Il d. lgs. 81/2008 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 108/L del 30 aprile 2008: ciò significa che da quella data il provvedimento deve essere legalmente conosciuto da tutti i destinatari.

Pertanto non risulta invocabile l’urgenza in vista delle scadenze imposte dal d. lgs. 81, per le quali si sarebbero dovuti predisporre i conseguenti atti fin dalla predetta data del 30 aprile: si ricorda che per giurisprudenza consolidata e dottrina unanime l’urgenza (legittimante le procedure derogatorie dell’evidenza pubblica) deve rivestire il requisito della “non addebitabilità alla stazione appaltante”, oltrechè della “imprevedibilità”.

Superando quindi la soglia di 20 mila euro prevista dal comma 11 dell’art. 125, d.lgs. 163/06 (al di sotto della quale è consentito l’affidamento diretto del servizio, previa adozione del relativo Regolamento per l’acquisizione dei servizi in economia) l’incarico cumulativo di cui al quesito non è affidabile in forma diretta.

E non conduce a diversa conclusione nemmeno la circostanza del ribasso rispetto ai prezzi Consip, offerto dal professionista incaricato, in quanto a determinare la soglia per l’affidamento del servizio (e quindi le conseguenti procedure) è il valore del contratto, stimato dal RUP ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 163/2006.


QUESITO-2007-006-2029C

Oggetto: Diversi quesiti

1) L’Allegato 1 del DPR 222/2003 contempla, tra i mezzi e servizi di protezione collettiva, anche la segnaletica di sicurezza che intendesi essere quella del D.Lgs. 493/96 inerente pertanto il D. Lgs. 626/94. Nel caso di cantiere stradale, la segnaletica temporanea con sfondo giallo (prevista dal regolamento di attuazione del codice della strada: segnale lavori in corso, limiti di velocità, segnale di strada chiusa per lavori, ecc…), può essere considerata un apprestamento totalmente afferente alla sicurezza, oppure rientra nelle spese generali dell’impresa (ex lege)?

2) L’art. 7, comma 1, lett. d) del DPR 222/2003 parla di mezzi e servizi di protezione collettiva: per collettiva intende i mezzi e servizi utilizzati da tutti gli operai della stessa e unica ditta presente in cantiere, oppure intende i mezzi e servizi utilizzati da due o più imprese/lavoratori autonomi (interferenza)?

3) Analogamente al quesito precedente, il termine “uso comune” utilizzato dall’art. 7 comma 1 lett. g) è riferito all’utilizzo di apprestamenti tra gli operai della stessa impresa o solo nel caso di presenza di almeno due o più imprese/lavoratori autonomi?

RISPOSTA

Sulla scorta di quanto dichiarato dall’Autorità per la Vigilanza con determinazione n. 4/2006 (provvedimento che - come informa la stessa Autorità - è stato adottato in base al documento tecnico elaborato dalla Regioni in seno ad I.T.A.C.A., e di cui se ne consiglia la lettura) giova precisare che i costi della sicurezza si dividono in :
1. costi della sicurezza contrattuali, da prevedersi nel PSC;
2. costi “ex lege” che competono all’impresa.
Mentre i secondi (riferibili fra gli altri, ai dispositivi di protezione individuale, ai costi della formazione, all’informazione, alla sorveglianza sanitaria, ecc. ) non sono oggetto del PSC, i primi (come la gestione delle interferenze ed anche gli apprestamenti) devono comprendere le spese connesse al coordinamento delle attività esplicate nel “cantiere” inteso in senso estensivo, in quanto trattasi di misure definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.
Gli apprestamenti, così come i mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definiti, a titolo esemplificativo, nell’allegato I al DPR 222/03.
Pertanto, rispondendo al primo quesito, la segnaletica stradale è da considerarsi elemento afferente al PSC secondo la declaratoria dell’allegato citato: non è quindi un costo “ex lege”.
Relativamente al secondo e al terzo quesito, in base al combinato disposto fra l’art. 4, c. 4 e l’art. 7,c. 1, lettere d) e g), DPR 222, le locuzioni “mezzi e servizi di protezione collettiva” e “uso comune” si devono intendere riferite all’ambito estensivo del cantiere come sopra evidenziato, comprese quindi le interferenze, formando contenuto obbligatorio del PSC.


QUESITO-2006-091-1924M

Oggetto: Diversi quesiti

Rispetto della normativa in materia di sicurezza nei lavori di manutenzione eseguiti in amministrazione diretta e/o ditte esterne rientranti nella tipologia di lavori in economia. Stante la vigente normativa in materia di sicurezza nei lavori edili si chiede:

1) nel caso in cui un comune esegua un lavoro in amministrazione diretta avvalendosi di proprio personale per una entità ampiamente inferiore ai 200u/g, i ruoli del committente, responsabile dei lavori e datore di lavoro coincidono. Non configurandosi il caso di redazione del PSC, nè di segnalazione allo SPISAL, a quali adempimenti di legge, in materia di sicurezza, è tenuto il committente nel caso in cui in cantiere sia presente solo il personale operaio dipendente del comune oppure in altri casi ci si avvalga di una ditta esterna (affidamento diretto o cottimo fiduciario)?

2) qualora nel caso di cui al punto 1) ci siano rischi di cui all'allegato II della D.LGS. 494/96, quali adempimenti competono alle figure coinvolte?

3) nel caso in cui un Comune affidi un lavoro di manutenzione in economia ad una ditta esterna, entità ampiamente inferiore a 200 u/g, in presenza dei rischi di cui all'allegato II della D.LGS. 494/96, quali adempimenti in materia di sicurezza sono dovuti, per legge, dal committente e dalla ditta affidataria?

4) nel caso di cui al punto 3) qualora non ricorrano rischi di cui all'allegato II della D.LGS. 494/96, quali adempimenti in materia di sicurezza sono dovuti dal committente e ditta affidataria?

RISPOSTA

A fronte del quesito posto, articolato in più domande, si premette che il servizio “www.legge109.it”, gratuito, fornisce in tempi contenuti risposte brevi a quesiti brevi, nei limiti degli spazi consentiti dal sistema. Invitando l’utente, per il futuro, a formulare quesiti unici, si fornisce una sintetica risposta alle questioni poste.
Nel merito si osserva generalmente quanto segue:
1) in caso di affidamento diretto dei lavori “a cottimo”, sarà necessario, da parte del committente, previa “verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare”, richiedere all’impresa la documentazione prevista dall’art. 3, comma 8, del D.lgs. n. 494/96.
2) per i lavori in “amministrazione diretta”, l’intervento è soggetto generalmente ai “principi e alle misure generali di tutela” di cui all’art. 3 del D.lgs. 626/1994.
Si rammenta la necessità di redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo di cui all’art. 5 del DPR 222/2003, comunque obbligatoria per i lavori che non prevedono la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
Nei cantieri in cui sia invece “prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea” e “i cui lavori comportino i rischi particolari elencati nell’allegato II” del D.lgs. 494/96 (cfr. art. 3, comma 3 del D.lgs. 494), il committente dovrà designare un coordinatore per la progettazione (il cui nominativo andrà comunicato alle imprese esecutrici e nel cartello di cantiere) che curerà la redazione del “Piano di sicurezza e di coordinamento” di cui all’art. 12, comma 1, D.lgs. 494.
Per maggiore completezza, si fa comunque rinvio a quanto riportato nelle “linee guida per l'applicazione del dpr 222/03” (pubblicate nel sito della Regione, sez. Lavori pubblici/Normativa nazionale) nonché nella Determinazione n°4 del 26/07/2006 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.


QUESITO-2005-144-1491Z

Oggetto: POS incompleto

L'art. 31 della legge n. 109/94 stabilisce che, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore consegna all'ente appaltante, tra gli altri, il piano operativo di sicurezza. Esso farà parte integrante del contratto d'appalto, a pena di nullità (vedi comma 3 art. 31). Si presume, quindi, che il piano operativo debba essere presente al momento della firma del contratto d'appalto. Il d.p.r. n. 222/2003 stabilisce i contenuti minimi del piano operativo. Si chiede se, qualora l'appaltatore abbia presentato il piano operativo ma questo non risulti avere i contenuti minimi del d.p.r. n. 222/2003 o presenti delle carenze, si possa comunque procedere alla stipulazione del contratto d'appalto, o se invece l'impresa non debba prima procedere al suo aggiornamento/integrazione.

RISPOSTA

La specifica disciplina citata nel quesito (art. 31 L. 109/94 e s.m.i.) prevede che siano nulli i contratti di opere pubbliche privi del piano di sicurezza e coordinamento (o del Piano di sicurezza sostitutivo) e del piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa. La stessa norma dispone che gravi o ripetute violazioni delle indicazioni contenute nei piani costituiscono causa di risoluzione contrattuale. Dalla citata normativa emerge che il PSC ed il POS sono documenti sequenziali e complementari, essenziali ed indispensabili al fine di prevenire, limitare e ridurre al minimo il rischio/infortunio e in special modo a fornire una serie di elementi indicativi di comportamento e indirizzo sulla sicurezza.
Ciò posto, nel caso in cui il POS prodotto dall’impresa non abbia i contenuti minimi di cui all’art. 6 del DPR 222/2003 o presenti carenze anche rispetto alle previsioni del piano di sicurezza e di coordinamento, accertate e segnalate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, appare necessario acquisirne l’adeguamento preventivamente alla stipula contratto.


QUESITO-2004-95-918T

Oggetto: Integrazione notifica preliminare

Per la costruzione del centro anziani è stata regolarmente inviata la notifica preliminare (art. 11 Dlgs 494/96), indicando la previsione di n. 2 ditte esecutrici, oltre all'appaltatore principale in quanto così previsto nel PSC.
Domanda 1: poiché il comma 1 dell'art. citato prevede la comunicazione degli "aggiornamenti" della iniziale notifica preliminare, va successivamente integrata la notifica preliminare stessa con la comunicazione dei nominativi delle ditte esecutrici quando note in corso d'opera?
Domanda 2: per la stessa ragione, la notifica va integrata al variare di elementi già indicati nella notifica originaria quali: varianti, durata lavori,importo lavori, ecc...? Vi sarei grato dell'aiuto, per evitare una situazione che lascia spazio a diverse interpretazioni.

RISPOSTA

Si conferma la correttezza di entrambe le risposte ipotizzate nel testo del quesito.
Infatti, se è pur vero che la notifica di cui all’art. 11 è per definizione “preliminare”, cioè da effettuarsi “prima dell’inizio dei lavori”, è altrettanto vero – come del resto testimoniato anche dalla previsione di cui alla lett. b): “cantieri che ... ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera” – che la stessa debba essere “aggiornata” in presenza di circostanze modificatrici dei contenuti della comunicazione iniziale (ovvero, tali da far insorgere per la prima volta l’obbligo della notifica).
Ne consegue che, una volta in grado di conoscere l’identità delle imprese esecutrici non a titolo di appaltatore principale (ad es., perché ne viene richiesta l’autorizzazione al subappalto), il committente od il responsabile dei lavori debbono aggiornare la notifica preliminare, comunicando ai sensi del n. 12 dell’allegato III del D. Lgs. 494/96, i relativi estremi identificativi.
Altrettanto dicasi a seguito dell’approvazione di una perizia di variante, qualora da questa scaturisca una modifica dell’ammontare complessivo presunto dei lavori (punto 13) e/o la durata presunta dei lavori in cantiere (punto 9).
Si ricorda che l’omessa trasmissione della notifica preliminare o dei relativi aggiornamenti, ove dovuta, è sanzionata a norma dell’art. 20, lett. a), del D. Lgs. 494/96.


QUESITO-2004-27-736V

Oggetto: Requisiti

Si chiede cortesemente se il sottoscritto RUP e capo UTC, (diploma geometra e laurea in urbanistica non iscritto all'albo)possa svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione ed esecuzione per ogni progetto pubblico sia di questo Ente che per conto di altri Enti Pubblici. Se sia obbligatorio essere in possesso dello specifico attestato di frequenza 120 ore o meno avendo più di 5 anni di anzianità nel ruolo pubblico che rivesto. (art. 10 c. 4 dlgs494/96).

RISPOSTA

I requisiti per svolgere le funzioni di coordinatore (per la progettazione e per l’esecuzione) in materia di sicurezza sono fissati dall’art. 10 D.Lgs. 494/96, che abbina al titolo di studio (c.1), la frequenza di specifici corsi in materia di sicurezza (c.2).
Tra i titoli di studio rientra espressamente (lett. c) il diploma di geometra, che dev’essere peraltro integrato dall’attestazione del datore di lavoro comprovante l’attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni, ciò che nel caso di specie sembra senz’altro sussistere.
Quanto all’ulteriore requisito della frequenza dei corsi, ai sensi del comma 4 questo non è necessario per i “dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell’ambito delle stesse le funzioni di coordinatore”.
Ne deriva che, a legittimare l’esenzione dalla frequenza non è l’anzianità di ruolo presso la p.a., quanto la circostanza che a tale ruolo siano connesse le funzioni di coordinatore, ciò che senz’altro avviene per chi svolge la funzione di RUP e di capo dell’Ufficio Tecnico Comunale.