Quesiti all'Osservatorio Regionale

Fidejussori inottemperanti

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QUESITO-2005-052-1236T

Oggetto: Aggiornamento elenco inottemperanti

Questo Comune ha pubblicato un bando per appalto lavori di fognatura. Ai concorrenti che eseguono la presa visione del progetto e dei luoghi viene consegnato l'elenco dei soggetti fideiussori inottemperanti; nel periodo di pubblicazione del bando e quindi prima della scadenza di presentazione delle offerte viene aggiornato da parte della Regione Veneto l'elenco di cui sopra con l'aggiunta di un ulteriore soggetto inadempiente. Come ci dobbiamo comportare con le ditte che hanno fatto la presa visione prima dell'aggiornamento dell'elenco e quindi non sono a conoscenza del nuovo soggetto inottemperante? Devono essere avvisate o eventualmente, se presentassero una cauzione emessa da un soggetto inottemperante, ammesse con riserva?

RISPOSTA

In considerazione del fatto che l’accesso alla pagina del sito internet della Regione del Veneto recante l’elenco dei fideiussori inottemperanti è riservato ai solo Enti appaltanti, la circostanza che un concorrente abbia presentato in gara una cauzione provvisoria rilasciata da un fideiussione non inserito nell’elenco degli “inottemperanti” fornito dalla Stazione appaltante in occasione della visita di sopralluogo, ma solo successivamente richiamato nel predetto sito, non può costituire oggetto di esclusione dalla gara del concorrente che si sia avvalso di tale fideiussore.
Non gli può, infatti, essere mosso alcun addebito, non potendo acquisire direttamente notizia dei fideiussori inottemperanti, ma dovendosi necessariamente basare sulle informazioni fornitegli dalla Stazione appaltante, che ne determina un legittimo affidamento.
Dal resto, richiamandosi ad un principio di riferimento per tutte le procedure concorsuali, sembra inevitabile assumere quale “spartiacque” la situazione esistente alla data di pubblicazione del bando di gara.


QUESITO-2004-125-1011V

Oggetto: Segnalazione di inottemperanza

A seguito della pubblicazione il 27.09.2004 di un bando di gara per l'affidamento, a mezzo asta pubblica, dei lavori di ristrutturazione edilizia della palestra di Via Borromeo a ..............., la Commissione tecnica, con verbale del 26.10.04, ha provveduto ad aggiudicare provvisoriamente l'appalto. L'impresa aggiudicataria aveva prestato la cauzione provvisoria prescritta dal bando di gara mediante polizza emessa il 22.10.2004, da parte della Soc. ................. (così come molte altre imprese partecipanti). L'ufficio contratti in data 29.10.2004 verificava l'iscrizione di tale Compagnia Assicurativa all'elenco dei fideiussori inottemperanti di cui all'art. 30 comma 7 della L.R. Veneto 27/2003. Si chiede di conoscere a partire da quale data è stato attivato, per l'opponibilità ai terzi, il sito internet per la pubblicazione dell'elenco di cui sopra, cui consegue la preclusione ai fideiussori segnalati come inottemperanti a prestare garanzie per gare di lavori pubblici per sei mesi dalla data della segnalazione. Si chiede, inoltre, un parere sulle conseguenze di tale iscrizione rispetto alla procedura di aggiudicazione espletata, in considerazione del fatto che il 13.10.2004 è intervenuta un'ordinanza sospensiva del Tar (inserita nel sito dell'osservatorio il 29.10.04) nel ricorso successivo alle vicende che hanno dato origine alla segnalazione (datata 24.09.04, ma pervenuta all'osservatorio il 29.09,04 e pertanto, inserita nell'elenco in data successiva a quella prescritta dalla legge per l'efficacia della preclusione). Qualora si ritenesse legittima la cauzione provvisoria prestata da parte del fideiussore iscritto all'elenco di cui sopra, è possibile per la Stazione appaltante, visto il contenuto dell'art. 30 comma 1 L. 109/94, chiedere all'aggiudicatario di prestare una cauzione definitiva con una diversa compagnia assicurativa? Una cauzione definitiva della medesima compagnia assicurativa segnalata può essere rifiutata nelle more del contenzioso amm.vo?

RISPOSTA

La segnalazione di inottemperanza de ..................., da parte della Stazione appaltante, è stata riscontrata al protocollo dell’Osservatorio Regionale in data 29/09/2004 e conseguentemente il dato è stato pubblicato nel Sito relativo all’Elenco soggetti fideiussori inottemperanti.
Riguardo l’Ordinanza cautelare del T. A. R. 13/10/04, si deve intendere che, onde ottemperare alle statuizioni del Giudice amministrativo, da tale data sia “sospesa” pure la segnalazione di cui all’Elenco in parola.
Avendo l’ordinanza efficacia ex tunc, le polizze emesse a partire dalla sua data si intendono utilmente emesse, in quanto l’efficacia preclusiva della pubblicazione nell’Elenco dei fideiussori inottemperanti risulta “sospesa” per gli esiti di cui all’ordinanza in parola.
Sull’invocata possibilità da parte dell’amministrazione di adottare un provvedimento che richieda all’aggiudicatario il mutamento del soggetto assicuratore, rispetto al garante presentato per la cauzione provvisoria, da quanto genericamente riferito nel testo del quesito non appaiono rinvenibili i parametri motivazionali che potrebbero sorreggere detto provvedimento.
Anche riguardo gli effetti che può determinare un contenzioso amministrativo, richiamando quanto espresso al punto precedente, non appare sostenibile che la mera proposizione di contenzioso configuri gli estremi per un provvedimento di rifiuto di una garanzia (rectius, della prestazione di garanzia da parte di un determinato soggetto garante).
Diversamente si deve opinare quando risulti ufficialmente acquisito agli atti l’intervenuta adozione di un provvedimento giurisdizionale dell’Autorità giudiziaria, sia pur cautelare, come nel caso di specie.