Quesiti all'Osservatorio Regionale
Incentivo alla progettazione
QUESITO-2009-033-3060C
Oggetto: Incentivo e IRAP
Per quanto attiene gli incentivi per la progettazione di cui all’art. 92, comma 5 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., la cui aliquota stabilita (0,5%) si intende al lordo dei così detti oneri riflessi (oneri previdenziali e fiscali), si chiede cortesemente se tra gli stessi rientri la relativa quota parte di IRAP o se tale imposta, invece, resta a carico dell’Ente.
RISPOSTA
Ancorchè l’IRAP – che ha natura di “onere fiscale” – non rientri propriamente fra gli “oneri previdenziali e assistenziali” di cui all’art. 92, c. 5, primo periodo (ma la questione esula dalla materia strettamente afferente i pubblici appalti) si aderisce a quanto sostenuto – fra gli altri – dalla Corte dei Conti, sez. Lombardia (Parere n. 4/2008 ) secondo cui “L’art. 1, comma 207, della legge 23/12/2005, n. 266, fornisce un’interpretazione autentica in ordine alla esatta determinazione del fondo da ripartire tra i dipendenti interessati a titolo di incentivo alla progettazione interna, allo scopo di meglio chiarire ed integrare quanto già indicato dall’art. 3, comma 29, della legge n. 350/2003. La lettura sistematica dei due testi normativi porta alla conclusione che il legislatore ha inteso precisare i criteri per la definizione del fondo incentivante che dovrà essere calcolato in misura non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara e deve comprendere tutti gli oneri accessori connessi, a carico dell’Ente erogatore. Gli enti locali sono, pertanto, tenuti ad assumere tutti gli oneri conseguenti alle funzioni di datori di lavoro, tra i quali si deve comprendere anche l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), che ai sensi dell’art. 10 bis del D.Lgs. 446/97, è commisurata all’ammontare delle varie forme di retribuzione erogate al personale dipendente ...”.
QUESITO-2009-004-2907-8C
Oggetto: quesiti diversi
In merito alla liquidazione dell’incentivo alla progettazione, previsto dall’art. 92, c. 5 del D.Lgs 163/06, si chiede:
1) nel caso in cui alcune figure professionali componenti lo staff nel corso dell’esecuzione dei lavori si siano succedute o siano state nominate in periodi successivi, se è corretto procedere alla liquidazione del compenso spettante rapportando quest’ultimo al periodo in cui tali collaboratori hanno effettivamente svolto la loro attività, ed inoltre se è corretto calcolare come periodo temporale, sul quale far riferimento per poter poi rapportare il compenso al tempo effettivamente lavorato, il tempo intercorso tra la data di approvazione del progetto e la data del collaudo dei lavori; oppure se si possa intervenire sulle percentuali che il regolamento interno assegna ad ogni singola attività.
2) nel caso in cui, come previsto dal D.M. 31 luglio 2001, n.364 “ Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi previsti dall’art. 18 della legge 11/2/1994, n.109” del Ministero per i beni e le attività culturali, l’amministrazione procede alla ripartizione dell’incentivo liquidando il 30% dell’importo complessivo ad avvenuta liquidazione dell’opera, se tale ripartizione vada effettuata anche a favore dello staff previsto per le operazioni di collaudo o se per questi ultimi il compenso deve essere liquidato per l’intero solamente ad approvazione del certificato di collaudo. In attesa di riscontro ringrazio anticipatamente
si inoltra a correzione quesito pari data n. 2907.
In merito alla liquidazione dell’incentivo alla progettazione, previsto dall’art. 92, c. 5 del D.Lgs 163/06, si chiede: 1) nel caso in cui alcune figure professionali componenti lo staff nel corso dell’esecuzione dei lavori si siano succedute o siano state nominate in periodi successivi, se è corretto procedere alla liquidazione del compenso spettante rapportando quest’ultimo al periodo in cui tali collaboratori hanno effettivamente svolto la loro attività, ed inoltre se è corretto calcolare come periodo temporale, sul quale far riferimento per poter poi rapportare il compenso al tempo effettivamente lavorato, il tempo intercorso tra la data di approvazione del progetto e la data del collaudo dei lavori; oppure se si possa intervenire sulle percentuali che il regolamento interno assegna ad ogni singola attività.
2) nel caso in cui, come previsto dal D.M. 31 luglio 2001, n.364 “ Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi previsti dall’art. 18 della legge 11/2/1994, n.109” del Ministero per i beni e le attività culturali, l’amministrazione procede alla ripartizione dell’incentivo liquidando il 30% dell’importo complessivo ad avvenuta aggiudicazione dell’opera, se tale ripartizione vada effettuata anche a favore dello staff previsto per le operazioni di collaudo o se per questi ultimi il compenso deve essere liquidato per l’intero solamente ad approvazione del certificato di collaudo. In attesa di riscontro ringrazio anticipatamente
RISPOSTA
Il quesito consta di due parti a cui conseguentemente si risponde.
1) Liquidazione delle quote-parti dell’incentivo. Fermo restando che non risulta possibile intervenire in alcun modo sulle percentuali già stabilite dal relativo Regolamento (attesa la natura “rinforzata” di tale fonte, in cui confluiscono criteri e modalità previamente assunti in sede di contrattazione decentrata) appare corretto rapportare il compenso unicamente a quella “effettiva prestazione fornita da ciascun soggetto”, circostanza di cui verrà dato conto dal dirigente dell’ufficio attuatore dell’intervento in un apposito provvedimento, il quale avrà natura ricognitiva dell’attività svolta: ciò è quanto si desume dalla lettura dell’art. 5, c. 1 del DM 364/2001.
2) Liquidazione dell’incentivo per l’attività di “collaudo”. Dalla lettura dell’art. 6 dello stesso Regolamento DM 364/2001, si ha che l’anticipo del 30% del compenso ad avvenuta aggiudicazione dell’opera riguarda esclusivamente l’attività di “progettazione” (come chiaramente esplicitato anche dalla rubrica del citato art. 6). Per quanto riguarda invece il compenso per l’attività di “collaudo”, poichè nulla viene espressamente previsto in merito alle sue modalità di liquidazione (a differenza di Regolamenti disciplinanti l’incentivo emanati da altre Amministrazioni: quale, ad esempio, per la Regione Veneto, il vigente Regolamento Regionale n. 4/2002) si ritiene ragionevole remunerare la stessa quantomeno ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione).
Ciò premesso, si consiglia di acquisire comunque un parere direttamente dal Ministero che ha adottato il Regolamento D.M. 364/2001, attesa la già menzionata peculiarità della disciplina normativa relativa alla fattispecie trattata.
QUESITO-2008-062-2805C
Oggetto: compenso per collaudo
L'ingegnere incaricato della redazione del certificato di collaudo, non appartenente all'organico della stazione appaltante ma ad altro ufficio periferico "...del plesso ministeriale complessivamente considerato" (v.parere del Consiglio di Stato n.4559/03), presenta un consuntivo di onorario, per l'attività di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale, per maggiorazioni a seguito di verifiche tecniche aggiuntive imposte in corso d'opera dallo stesso collaudatore a maggior tutela della funzionalità degli impianti, prevedendo, inoltre, all'interno del predetto consuntivo una percentuale (1/3 su importo totale) per compensi spettanti al proprio collaboratore tecnico - pubblico dipendente della stazione appaltante. Per tali figure professionali la stazione appaltante ha già provveduto ad assegnare la percentuale prevista dall'Accordo con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata, in materai di corrispettivi e incentivi per la progettazione ai sensi dell'art. 92 , comma 5, del D.lgs 163/06. A parere della scrivente la richiesta formulata dal collaudatore non può essere accolta considerato il puntuale contenuto della circolare n. 20 del 16 febbraio 2004 del Ministero per i beni e le attività culturali e considerato, inoltre, che l'accordo sopraindicato non prevede alcuna maggiorazione per i collaudi in corso d'opera, diversamente da quanto sembrerebbe intendere la lettera f) dell'art. 4 del Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 31 luglio 2001, n. 364 "Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi previsti dall'art. 18 della L. n. 109/94". Si chiede cortesemente parere in merito all'orientamento manifestato dall'ufficio scrivente.
RISPOSTA
Atteso il fatto che il quesito verte in materia di erogazione del compenso per la progettazione interna alle P.A., fattispecie per la quale la Legge impone che “... modalità, criteri... e ... percentuali effettive di riparto” (nel limite massimo del 2% dell’importo a base di gara) vanno previsti da ciascuna Amministrazione in sede di contrattazione decentrata e successivo regolamento, si invita ad indirizzare lo stesso al Ministero competente.
In questa sede si può solamente osservare come, per l’appunto, le percentuali di compenso da erogarsi nei confronti dei “... collaboratori tecnici-pubblici dipendenti della Stazione appaltante” debbano essere quelle previste dai citati atti regolamentari previamente adottati dall’Amministrazione competente; non risultando legittimo che dette percentuali (come sembra ricavarsi da quanto narrato nel quesito) siano decise dal Collaudatore incaricato, in sede di definizione del proprio compenso.
Quanto alla maggiorazione del compenso per i collaudi in corso d’opera, si può solo osservare che la lettera f) dell'art. 4 del D.M. 364/2001 – norma citata nel quesito – non sembra affatto prevedere incrementi di aliquote per gli incaricati (e relativi collaboratori) di collaudo in corso d’opera: la circostanza che ciò sarebbe confermato anche dall’Accordo adottato in sede di contrattazione decentrata (di cui non si conosce il contenuto) non può che ulteriormente rafforzare tale assunto.
QUESITO-2008-045-2726C
Oggetto: incentivo per responsabile area tecnica con contratto privato
Nel caso in cui il posto di responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici sia ricoperto, per un minimo di 18 ore settimanali,ai sensi dell'art.110, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, con contratto a tempo determinato di diritto privato, da un laureato in architettura, libero professionista, è possibile che questi partecipi al riparto del corrispettivo di cui all'articolo 92, comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163? In caso di risposta affermativa, con quali modalità e criteri dato che la contrattazione decentrata non dovrebbe riguardare detta figura di responsabile?
RISPOSTA
La problematica sottesa al quesito va rapportata a quanto prevede l’art. 91, c. 8 d.lgs.163/06 (in luogo dell’abrogato art. 18, c. 2 quater della Merloni) secondo cui, fra l’altro, è vietato affidare attività di progettazione “ .. a mezzo di contratti a tempo determinato..”.
In materia di “incarichi a contratto” stipulabili da parte della P. A. va altresì precisato che l’art. 110, c. 1, d.lgs. 267/00 – che consente la copertura di figure apicali negli EE.LL. anche con contratti di diritto privato a tempo determinato – corrisponde all’art. 51, c. 5 bis dell’abrogata L. 142/90.
Ciò posto, l’Autorità di Vigilanza in più occasioni (Deliberazioni nn. R79/2000, 123/2001, 169/2001, 158/2002 e 25/2005) ha specificato come tali tipologie contrattuali non si pongano in contrasto con il divieto di cui alla normativa sui lavori pubblici: a patto che l’Ente non si avvalga di tali incarichi per eludere il principio di tassatività delle tipologie di affidamento dei servizi tecnici.
Quindi, se nel contratto affidato a tempo determinato è previsto lo svolgimento di un segmento organico di attività istituzionali proprie dell'Ente, in cui rientrino funzionalmente anche competenze in materia di progettazione (in altre parole, se con il contratto a tempo determinato si "copre" un posto nella dotazione organica dell'Ente che usualmente può essere ricoperto anche a mezzo di tipologie contrattuali a tempo indeterminato) non si configura il divieto ex art. 91, c. 8, del Codice: ciò sembra corrispondere al caso di specie.
Quanto poi alle modalità e criteri di riparto dell’incentivo, la sede per prevederli è proprio la contrattazione decentrata, prodromica a quel regolamento che necessariamente l’Ente dovrà adottare per disciplinare il corrispettivo ex art. 92 del Codice ed effettivamente erogarlo.
QUESITO-2007-009-2048C
Oggetto: Regolamento obbligatorio per riparto incentivo
Presso l'Ufficio Tecnico di questo Comune prestano servizio a tempo indeterminato un geometra inquadrato in categoria D, nominato responsabile dell'area tecnica ai sensi dell'art.109 del D.Lgs 267/2000, ed un geometra inquadrato in categoria C. Entrambi hanno recentemente formulato istanza a questa Amministrazione richiedendo l'erogazione dei compensi previsti dall'art 18 della lege 109/94 in relazione ad attività di progettazione e/o direzione lavori svolta a decorrere dal 1997 al giugno 2004. Questo Comune ha adottato il Regolamento per la costituzione e gestione del fondo interno di incentivazione alla progettazione, alla direzione ed al collaudo dei lavori , ai sensi dell'art.18 della Legge 109/94 e s.s.m.m.i.i., in data 28/5/2004 con deliberazione della Giunta Comunale n° 40 divenuta esecutiva in data 14 giugno 2004. Il quesito posto é il seguente: é possibile liquidare legittimamente i compensi vantati per attività di progettazione e/o direzione lavori svolta quale ordinaria attività d'ufficio dal 1997 al 13 giugno 2004 essendo noto ai richiedenti che non erano stati adottati modalità e criteri di riparto in sede di contrattazione decentrata, né era stato adottato alcun regolamento ai sensi dell'art. 18, né erano state previste somme finalizzate a detti compensi all'interno dei quadri economici delle opere, né, conseguentemente, erano stati assunti i relativi impegni di spesa?
RISPOSTA
La risposta è negativa. In proposito infatti si ritiene di condividere
l’orientamento interpretativo espresso dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori
Pubblici (ora Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture) con proprie determinazioni, rispettivamente n. 123 del 12/04/2001 e
n. 70 del 22/06/2005, rinvenibili sul sito della stessa, nell’area denominata
“Massimario”.
Con il primo provvedimento, l’Autorità ha affermato che l’art. 18 della Legge
Merloni, laddove prevede che la ripartizione del fondo incentivante debba
avvenire secondo modalità e criteri assunti in un regolamento adottato
dall’amministrazione, va inteso nel senso che “… è illegittimo il comportamento
dell’amministrazione che proceda al pagamento dell’incentivo in mancanza di tale
regolamento”.
Con il secondo è stato ribadito che “ … in ossequio al dettato normativo, è da
ritenersi illegittimo il comportamento della stazione appaltante che ha
proceduto al pagamento dell’incentivo in mancanza di un regolamento ad hoc”.
QUESITO-2006-110-1993M
Oggetto: Incentivo a tecnici di una azienda speciale di un comune
Gli incentivi per la progettazione previsti all'art. 92, del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 spettano ai tecnici di un'Azienda speciale di un comune, che gestisce parte del suo patrimonio immobiliare e che funge da stazione appaltante nel realizzare opere pubbliche quali edilizia residenziale pubblica, opere cimiteriali ed edilizia scolastica su immobili di proprietà comunale, sia con fondi propri che con fondi comunali o finanziamenti di cui è il comune l'assegnatario?
RISPOSTA
L’incentivo ex art. 92 del D.lgs. 163/2006 assolve alla funzione di compensare i
dipendenti dell’amministrazione che abbiano in concreto effettuato la redazione
degli elaborati progettuali o abbiano svolto le altre attività indicate dalla
norma (Del. Aut. LL.PP. n. 69 del 22/06/2005).
Il disposto in esame, applicabile anche alle Aziende speciali in quanto
“organismi di diritto pubblico” ai sensi del medesimo D.lgs. 163/2006, comporta
che condizione per l'accantonamento e la ripartizione degli incentivi al
personale dipendente (effettuabile, va ricordato, solo se e nella misura in cui
questo abbia svolto direttamente le attività menzionate dalla norma) è
l'adozione da parte della stazione appaltante di un regolamento interno a
fissare modalità e criteri per la ripartizione di detto fondo: sarebbe infatti
illegittimo il comportamento dell’amministrazione che proceda al pagamento
dell’incentivo in mancanza di un proprio apposito regolamento (Del. Aut. LL.PP.
n. 70 del 22/06/2005).
Ciò premesso, considerata la soggettività giuridica dell'azienda speciale (“ente
strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto”: art. 114, D.lgs. 276/2000), la
partecipazione, da parte dell’ufficio tecnico dell’azienda medesima, al riparto
del diverso fondo costituito con regolamento adottato dal Comune
specificatamente per i propri dipendenti, non si può ritenere ammissibile.
QUESITO-2006-056-1795C
Oggetto: Prestazioni fuori orario
Oggetto: Regolamento riparto incentivo art. 18 L. 109/94 opere stradali e di edilizia pubblica. Nel mio Ente, il Regolamento di riparto incentivo approvato di concerto con l'Amministrazione e le OO.SS. prevede due ipotesi: 1 - Progettazione, DD.LL. ... interna > erogazione al RUP quota 25%; 2 - Progettazione, DD.LL. ... esterni > erogazione al RUP dell'incentivo previsto dall'art. 18 L. 109/96 (2%) con coefficienti di riduzione per fasce di importo dei lavori. Nel secondo caso il RUP agisce prevalentemente al di fuori dell'orario di servizio e ciò consente, vista la carenza di organico, di non far ricorso ad attività di supporto interne o esterne determinando di fatto consistenti economie di gestione. (Tabella 6 D.Lgs 01/04/2001). Chiedo se tale formulazione sia corretta ovvero se la percentuale di competenza del RUP non possa in alcun caso essere maggiore della quota pari al 25% previsto quando la progettazione, DD.LL. viene effettuata all'interno dell'Ente.
RISPOSTA
Dal testo del quesito, poco chiaro e non privo di inesattezze terminologiche,
pare desumersi che nel Regolamento dell'Ente richiedente sia stato previsto che,
qualora le prestazioni per progettazione e direzione lavori siano svolte
all'interno dell'Ente stesso, al RUP venga erogata il 25% del compenso
incentivante, mentre nel caso in cui le menzionate prestazioni siano affidate
all'esterno, l'intero compenso (fissato al 2% dell'importo a base di gara) sia
appannaggio del RUP, sia pure con aliquote di riduzione parametrate all'importo
dei lavori.
L'art. 18 della L. 109/94, per le prestazioni affidate all'esterno, esige
testualmente che le quote parti di incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte da personale interno costituiscano economie. Ciò perché la ripartizione
deve tener conto delle prestazioni effettivamente svolte dal personale
dipendente dell'amministrazione.
Per "prestazioni svolte da personale dipendente" non possono che intendersi
quelle svolte durante l'orario di servizio del dipendente stesso.
Nel caso di prestazioni affidate all'esterno, invece, gli incentivi devono
essere corrisposti nella misura ridotta in proporzione a quelle parti di
prestazione affidate ai professionisti esterni.
In assenza di dati ulteriori, appare pertanto assolutamente non giustificabile
la corresponsione al RUP dell'intero compenso pari al 2% in caso di prestazioni
affidate all'esterno, dovendosi semmai ragguagliare tale compenso alla stessa
percentuale (aliquota del 25%) prevista in caso di prestazioni svolte tutte dal
personale dipendente dell'amministrazione.
Non sembra altresì comprensibile come un incentivo - previsto dalla legge in
ragione di attività svolte da personale dipendente - sia erogato per prestazioni
svolte al di fuori dall'orario di servizio del dipendente medesimo
QUESITO-2006-022-1660C
Oggetto: Quesiti diversi
Ho appena cambiato Ente. Nel regolamento comunale relativo all'art. 18 della Legge Merloni non è contemplata la casistica relativa al fondo e spettante al Responsabile del procedimento per i PIRUEA. Nel quadro economico delle opere che sono in corso di realizzazione è previsto un accantonamento che fa riferimento alla percentuale sui lavori di cui al comma 1 del su citato articolo. le domande sono 3: 1) è leggittimo essendo "opere" che di fatto non hanno a che fare con la legge 109? 2) può invece essere più corretto fare riferimento al comma 2 dell'art 18? 3) il responsabile dei lavori che nella convenzione non è menzionato nel caso è il responsabile del procedimento oppure il committente che esegue i lavori?
RISPOSTA
Da quel che si può evincere dal testo del quesito, che appare scarsamente
comprensibile, si risponde come segue.
1) Se dall’approvazione di un Programma Integrato di Riqualificazione
Urbanistica, Edilizia e Ambientale - PIRUEA, dovesse conseguire anche la
programmazione di “lavori pubblici” come sono definiti dall’art. 2, c. 1, L.
109/94, ne consegue la sicura applicabilità dell’art. 18, secondo la disciplina
del regolamento attuativo previsto dall’ente. Qualora invece ci si riferisca,
come pare, alle opere che i privati realizzano “a scomputo”, si rammenta che, ai
sensi dell’art. 2, c. 5, L 109/94 è stabilita l’inapplicabilità della disciplina
dei lavori pubblici alle “opere a scomputo”, con conseguente inapplicabilità
dell’art. 18. Anche nel caso in cui dette opere a scomputo, singolarmente
considerate, fossero superiori alla soglia comunitaria (5.000.000 DSP), esse
sarebbero soggette alla disciplina comunitaria per sola la fase di affidamento
da parte dei privati.
2) Qualora ci sia da remunerare ai sensi dell’art. 18 l’attività di
pianificazione, è corretto fare riferimento al comma 2 dello stesso articolo che
sancisce la ripartizione del 30% della tariffa professionale, con le modalità e
i criteri previsti dal regolamento attuativo dell’Ente.
3) Il responsabile dei lavori, ai sensi del D.lgs. 494/96, è nominato, nel caso
di lavori “privati”, dal Committente.
QUESITO-2005-060-1256V
Oggetto: Incentivi per lavori in economia
In riferimento al quesito n. 1250 del 19/04/2005 e successiva Vs. cortese risposta del 21/04/2005 relativo al progetto degli arredi scolastici, ci preme che sia esplicitato se, per la redazione e attuazione del progetto stesso, possano essere previste le spese per gli incentivi di progettazione di cui all’art. 18 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.
RISPOSTA
Nel caso in cui si sia optato per l’affidamento di tali attività secondo le modalità previste dalle norme relative ai lavori pubblici in economia (e non secondo quelle, pure utilizzabili, della disciplina delle pubbliche forniture), è da ritenere applicabile l’incentivo di cui all’art. 18, c. 1, L. 109/94, previa verifica che il regolamento per la ripartizione dell’incentivo medesimo non contenga al riguardo previsioni difformi (non è infrequente il caso in cui tale regolamento esclude l’incentivo per i lavori in economia di ammontare inferiore ad un determinato importo).
QUESITO-2005-057-1243T
Oggetto: Quesiti diversi
Per quanto concerne la ripartizione del fondo di cui all'art. 18 della legge 109/1994 si chiede se la corresponsione del compenso sulla base della varie fasi della progettazione ( preliminare - definitiva - esecutiva - piano di sicurezza - direzione lavori - collaudo) spetti - nella relativa percentuale prevista dall'apposito regolamento comunale - anche nel caso in cui la fase progettuale in questione non sia stata redatta. LAVORO SPECIFICO: 1)Liquidazione percentuale prevista per la progettazione preliminare anche quando non redatta perché non più prevista per legge (progettazione preliminare al di sotto di 1.000.000,00 di Euro) 2)Liquidazione percentuale prevista per il collaudo quando sostituito dal certificato di regolare esecuzione 3) Liquidazione sia della quota percentuale prevista per il progetto definitivo che per il progetto esecutivo quando sono redatti in forma unificata 4) Liquidazione percentuale prevista per il piano di sicurezza quando redatto dalla ditta esecutrice dei lavori mediante contratto di appalto 5) Liquidazione di tutte le fasi progettuali anche nel caso di progettazione e direzione lavori collaudo ecc.. affidato a tecnici esterni.
RISPOSTA
La risposta al quesito si rinviene nel terzultimo periodo dell’art. 18, comma 1,
della legge 109/94, per il quale “le quote parti della predetta somma (ndr.: si
tratta della percentuale totale, stabilita dal regolamento dell’ente, nel limite
massimo dell’1,5% dell’importo posto a base di gara) corrispondenti a
prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti (ndr.: trattasi del
responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del
progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo ed i
relativi collaboratori), in quanto affidate a personale esterno all’organico
dell’amministrazione medesima, costituiscono economie”.
Il personale dell’ufficio tecnico, pertanto, partecipa alla ripartizione
dell’incentivo solo se e nella misura in cui abbia svolto direttamente le
attività menzionate dalla norma (progettazione, pianificazione della sicurezza,
direzione dei lavori, assistenza al collaudo); in caso contrario le rispettive
quote dell’incentivo vengono a far parte delle economie dell’intervento.
QUESITO-2005-044-1211T
Oggetto: Personale oggetto della ripartizione
L’art. 18 della legge n.109/94 stabilisce che una somma non superiore all’1,5%
dell’importo a base d’asta di un
lavoro è ripartito tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati
della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro
collaboratori.
Si chiede se: - a tale
ripartizione possa concorrere anche il personale con funzioni amministrative che
collabori con il responsabile del
procedimento nelle varie fasi di realizzazione di un lavoro pubblico; - a tale
ripartizione possa concorrere anche il
personale operaio che esegua lavori in economia (manutenzione) di cui esiste la
progettazione definitiva o
esecutiva, oppure che collabori in fase di progettazione o di esecuzione di un
lavoro fornendo suggerimenti volti
alla maggiore funzionalità dell’intervento; - in entrambi i casi se le funzioni
o i compiti di tale personale devono
essere stabiliti dal regolamento, oppure se il regolamento deve prevedere le
varie aree di attività di collaborazione
possibili con le relative quote massime e minime di incentivo spettante e il
responsabile del procedimento
definisca poi, nell’ambito di quanto previsto dal regolamento, compiti e
percentuale di incentivo spettanti ai singoli
collaboratori da lui preventivamente individuati. - se la quota di incentivo
spettante ai collaboratori, sia tecnici che
amministrativi, del responsabile del procedimento debba essere detratta da
quella spettante allo stesso
responsabile (es. quota spettante al responsabile del procedimento = 30%
dell’1,5%; il responsabile del
procedimento si avvale di un collaboratore cui spetta la quota del 10%
dell’1,5%; quota effettiva spettante al
responsabile del procedimento = 20% dell’1,5%), oppure se la quota spettante ai
collaboratori è a sé stante.
RISPOSTA
Si ritiene possibile che alla ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 18
della legge 109/94 e s.m. concorra anche il
personale amministrativo della Stazione appaltante, nella misura in cui abbia
effettivamente concorso alla
predisposizione di documenti (ad es.: capitolato speciale e schema di contratto,
che a norma degli artt. 35 e 45
DPR 554/99 sono parte del progetto esecutivo) citati dalla norma sull’incentivo.
Non sembra, invece, che possano sussistere i presupposi per analogo concorso da
parte del personale operaio,
visto che la norma precisa che “la ripartizione tiene conto delle responsabilità
professionali connesse alle
specifiche prestazioni da svolgere”.
Al regolamento, giusta il disposto del citato art. 18, spetta:
a) assumere le modalità ed i criteri di riparto, tra tutti gli aventi diritto,
della somma costituente l’incentivo globale;
b) stabilire l’entità percentuale globale dell’incentivo, all’interno
dell’aliquota di legge.
Sembra, quindi, corrispondere alle indicazioni di legge la definizione in
regolamento delle tipologie professionali e
delle prestazioni cui associare le singole quote dell’incentivo totale, da
riconoscere nella sua interezza qualora
tutte le attività considerate siano state espletate dal personale interno
all’organico della Stazione appaltante.
Nel caso di intervento di collaboratori del RUP, sarà la quota teoricamente
spettante a quest’ultimo - qualora
assolva personalmente alle attività di relativa competenza – ad essere
“frazionata” per ricavare gli importi da
riconoscere ai relativi collaboratori.
QUESITO-2005-026-1168T
Oggetto: Orario di espletamento attività
In riferimento alla risposta al QUESITO-2004-72-844T, chiedo ulteriori
chiarimenti tenuto conto che:
1) il “CCNL –
Regioni Autonomie Locali” prevede fra le materie di contrattazione decentrata
aziendale (art. 4 CCNL 01.04.1999)
i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni
correlate all’utilizzazione delle risorse
indicate nell’art. 15, comma 1 lett. K del CCNL 01.04.1999 (incentivi da
specifiche disposizioni di legge);
2) sulla
base di tale premessa è stato introdotto in alcuni Enti un meccanismo di
perequazione retributiva attraverso il
quale è consentito il cumulo di diversi incentivi con conseguente riduzione
della somma spettante al dipendente a
titolo di incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi e,
nel caso del personale con qualifica
dirigenziale, a titolo di retribuzione di risultato;
3) da disposizioni dell’ARAN
si dice “attenzione ai vincoli derivanti
dalle specifiche disposizioni di legge richiamate – ad es. L.109/1994”. Tutto
ciò è legittimo? Quali sono i vincoli
della L. 109/1994? La progettazione interna non è comunque una “produttività
aggiunta”? Non viene in tal modo
snaturato lo spirito della Legge Merloni, che era quello di indirizzare
prioritariamente la progettazione all’interno
dell’Ente per consentire notevoli economie? Perché un Tecnico dovrebbe assumersi
responsabilità ulteriori (per
colpa grave e dolo deve anche sottoscrivere a titolo personale una polizza
assicurativa), vedendosi poi decurtata
la produttività o la retribuzione di risultato?
RISPOSTA
Il quesito posto riguarda ambiti di contrattazione salariale/incentivazione non ricadenti nell’area di operatività del presente sito.
QUESITO-2004-139-1055T
Oggetto: Perizia di stima
Si chiede se la redazione di una perizia di stima di un immobile o di un appezzamento di terreno da parte di un dipendente della pubblica amministrazione può rientrare nelle attività di cui all'art. 18 della Legge 109/94?
RISPOSTA
La redazione, da parte di un dipendente della pubblica amministrazione, di una
perizia di stima di un edificio o di
un terreno, non da titolo all’incentivo economico di cui all’art. 18 della legge
109/94.
Quest’ultima disposizione, infatti, prevede che una quota pari all’1,5% (o 2%)
dell’importo posto a base di gara di
un’opera o di un lavoro sia destinata alla costituzione di un fondo, interno a
tutte le amministrazioni aggiudicatici,
da distribuirsi non solo al personale facente parte degli uffici tecnici che
abbiano redatto il progetto ed il piano di
sicurezza, ma anche al RUP, agli incaricati della DD.LL., del collaudo ed ai
loro collaboratori.
Viene, inoltre, previsto che il 30% della tariffa professionale venga ripartito
tra i dipendenti che redigano atti di
pianificazione comunque denominati.
Riassumendo, la disciplina contenuta nel richiamato art. 18 della legge 109/94 e
successive modifiche può essere
così schematizzata:
Soggetti beneficiari
Attività beneficiate
Personale degli uffici tecnici Atti di pianificazione generale
Personale degli uffici tecnici,
RUP e collaboratori
Atti di pianificazione esecutiva(progettazioni)
Personale incaricato della redazione
del Piano di sicurezza
Piano di sicurezza
Personale incaricato della
direzione dei lavori
Ogni atto relativo alla direzione
dei lavori
Personale incaricato del collaudo Verbale di collaudo
QUESITO-2004-72-844T
Oggetto: Orario di espletamento attività
Il quesito riguarda la progettazione e direzione lavori interne, ai sensi degli
articoli 17 comma a) e 27 comma 1
della legge 109/94.
Si chiede se le prestazioni rese dai dipendenti degli uffici tecnici relative
alla progettazione e direzione lavori
debbano essere espletate durante il normale orario di lavoro o al di fuori dello
stesso; e se fuori dal normale
orario di lavoro spetti il pagamento del lavoro straordinario.
In sostanza si tratta di capire se la progettazione e direzione lavori dei
dipendenti degli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti sono svolte “ratione uffici” (trattandosi di una modalità di
svolgimento del rapporto di pubblico impiego)
e di conseguenza l’incentivazione di cui all’art. 18 commi 1 e 2 della legge
109/94 abbia finalità incentivante e
premiale per l’espletamento di servizi propri dell’ufficio di appartenenza.
RISPOSTA
La risposta al quesito non può che prendere le mosse dall’Atto di regolazione
6/1999, con il quale l’Autorità per la
Vigilanza sui lavori pubblici si è pronunciata su numerose questioni riguardanti
l’attività di progettazione e di
supporto tecnico espletate da pubblici dipendenti.
La conclusione cui è pervenuta l’Autorità si traduce nel riconoscimento che le
prestazioni di lavoro dei dipendenti
di amministrazioni aggiudicatici di cui all’art. 2 della legge 109/94, nel caso
di “progettazione interna”, comportano
il diritto alla corresponsione, in aggiunta al trattamento stipendiale, della
sola incentivazione di cui all’art. 18 della
legge quadro.
Tale soluzione si fonda sul “principio di esclusività” della prestazione di
lavoro per l’amministrazione di
appartenenza, per il quale il dipendente pubblico, in una prospettiva di
ottimizzazione delle prestazioni rese
nell’ambito del rapporto di lavoro, deve orientare all’attività d’ufficio tutte
le proprie energie lavorative, intellettuali
e materiali.
Fermo restando quanto sopra esposto – e, quindi, lo svolgimento “ratione uffici”
dell’attività progettale o di
direzione lavori da parte del pubblico dipendente – non sussistono ragioni per
negare il compenso previsto dalla
contrattazione collettiva per il lavoro straordinario, qualora e nella misura in
cui la citata attività tecnica si svolga
oltre il normale orario di lavoro.
QUESITO-2004-18-712V
Oggetto: Ripartizione compenso
Questo ente comunale con proprio provvedimento amministrativo ha approvato in
data 21.08.2001 il regolamento
per l'attribuzione del compenso incentivante la progettazione interna di lavori
pubblici e di piani urbanistici
stabilendo che nella ripartizione dell’incentivo la percentuale degli oneri
riflessi sono a carico dell'ente. Tali oneri,
secondo l’art. 3 – comma 4 dello stesso regolamento, trovano finanziamento negli
stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori fissati nelle voci di bilancio
dell'Amministrazione Comunale.
La somma dell'1,5% dell'importo a base di gara è stata accettata al netto degli
oneri riflessi (IRAP e contributi
previdenziali).
Il regolamento prevede che la ripartizione e la liquidazione delle somme di tale
incentivo avvenga di norma due
volte all'anno indicativamente a marzo e settembre.
Nel marzo 2003 è stata adottata una determinazione del dirigente della Direzione
Lavori Pubblici con l'ammontare
delle somme derivanti dalla progettazione pari all'1,5% più oneri riflessi.
La Direzione Generale, ha liquidato le somme ridotte degli oneri a carico
dell'ente, al personale dipendente
interessato all'incentivo, con un provvedimento amministrativo adottato dalla
posizione organizzativa del servizio
personale, appellandosi alla circolare del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 24.04.2002 n. 19 in netto
contrasto con quanto stabilito nel regolamento contrattato con la parte
sindacale.
I dipendenti interessati hanno ricorso avverso tale provvedimento davanti al
giudice competente e l'udienza è
prevista per il prossimo giugno.
La legge finanziaria per l'anno 2004 ha stabilito la seguente nuova disciplina
per i compensi incentivanti: "I
compensi che gli enti locali, ai sensi dell'art. 18 della legge 11.2.1994, n.
109 e successive modificazioni ed
integrazioni ripartiscono a titolo di incentivo alla progettazione nella misura
non superiore al due per cento
dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di
tutti gli oneri accessori connessi a
carico degli enti stessi".
Tutto ciò premesso si chiede:
1) se con il verbo "ripartiscono" il legislatore intende riferirsi alle somme ripartite e liquidate nell'anno 2004 seppur riferite a progettazioni iniziate negli anni precedenti il cui impegno di spesa, per gli oneri riflessi a carico dell’ente, è stato accantonato nei rispettivi anni di competenza;
2) suggerimenti in merito alla ripartizione e liquidazione del compenso incentivante considerata la situazione sopra esposta.
RISPOSTA
La norma della Finanziaria 2004, relativa ai soli enti locali, ha la finalità di
risolvere il dubbio se l’incentivo alla
progettazione di cui all’art. 18 L. 109/94 debba ritenersi o meno comprensivo
dei ccdd. oneri riflessi. Il dubbio è
stato chiarito definendo l’incentivo come comprendente anche questi oneri, ma al
contempo consentendone
l’innalzamento del tetto massimo dall’1,5% al 2% dell’importo posto a base di
gara. La funzione sostanzialmente
interpretativa della norma consente di ritenere che la stessa possa essere
applicata anche a somme ripartite ed
erogate nel 2004 ancorché relative a progettazioni iniziate negli anni
precedenti.
In ordine alla situazione prospettata, appare possibile coniugare le due
posizioni con un nuovo provvedimento,
meramente ricognitivo, che, prendendo atto dell’intervenuta interpretazione
autentica disposta dalla legge
finanziaria, riconosce ai dipendenti interessati l’incentivo nella misura
dell’1,5% maggiorato degli oneri riflessi,
purché entro il tetto del 2%.
QUESITO-2004-1-642V
Oggetto: Varie domande
Due quesiti:
1) Se all’interno del Regolamento comunale relativo all'incentivo per la progettazione interna è previsto che lo 0.15 va al Responsabile del procedimento. E’ possibile applicare per analogia questa percentuale anche in caso di progettazione esterna e Responsabile del procedimento interno?
2) Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione documentati da elaborati contabili (computo metrico estimativo o stima lavori) ma privi di elaborati grafici, è possibile considerarli ai fini dell’incentivo per la progettazione?.
RISPOSTA
1) La percentuale di incentivo per la progettazione stabilita dal Regolamento comunale per il Responsabile del procedimento va riconosciuta a quest’ultimo anche nel caso di progettazione esterna. Infatti anche in tale ipotesi il RdP svolge i propri compiti di coordinamento e controllo sull’attività di progettazione. Ciò trova conferma nell’art. 18, c. 1, L. 109/94, secondo il quale le quote parti di incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da personale interno in quanto affidate a soggetti esterni all’Amm. costituiscono economie. Da ciò si ricava infatti che le prestazioni che, in caso di progettazione esterna, continuano ad essere svolte da personale interno all’organico dell’Amm. devono comunque essere remunerate con la quota parte di incentivo fissata dal Regolamento comunale per quelle stesse prestazioni.
2) E’ necessario verificare preliminarmente se lo specifico Regolamento comunale circoscrive l’operatività dell’incentivo alla sola progettazione esecutiva, così come prevede l’art. 1 del D.M. 2 novembre 1999, n. 555. In caso affermativo, non pare possibile superare tale limite pur trattandosi di interventi di manutenzione per i quali non sempre vi è la possibilità di predisporre un vero progetto esecutivo. Se invece il Regolamento comunale nulla dice al riguardo – fermo restando che sarebbe comunque opportuno che il Reg. stesso disciplinasse l’incentivo per le attività di manutenzione – non pare irragionevole che l’incentivo alla progettazione sia riconosciuto anche per le attività che si sono tradotte in meri elaborati contabili (computo metrico estimativo o stima lavori). Anche in questo caso, ovviamente, l’entità dell’incentivo va commisurata al più modesto impegno e alla minore complessità di quelle prestazioni.