Quesiti all'Osservatorio Regionale

Lavori in economia

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QUESITO-2009-023-2998C

Oggetto: Limiti di spesa su somma urgenza

Nei casi di interventi in regime di somma urgenza finalizzati all'eliminazione di pericolo per la pubblica incolumità, si chiede se la spesa debba essere comunque contenuta nei limiti previsti dall'art. 2 c. 618 della Legge 244/07 o se l'intervento indipendentemente dalla spesa stessa debba essere esaustivo per la completa eliminazione del pericolo.

RISPOSTA

La somma urgenza finalizzata all’eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità è presupposto assolutamente derogatorio – sia sul piano tecnico che su quello amministrativo – delle ordinarie procedure: a condizione, beninteso, che ne ricorrano le circostanze di fatto e di diritto che la giurisprudenza unanimemente ha enucleato dalle norme, ovvero ”oggettiva imprevedibilità” e “non addebitabilità all’amministrazione procedente”.

Verificatisi i presupposti di cui sopra, la legge consente l’esecuzione di lavori di somma urgenza entro il limite “di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità” (secondo quanto dispone il vigente comma primo dell’art. 147 dpr 554/99).

Entro quei limiti, la somma urgenza non soggiace nemmeno al contenimento della spesa pubblica disposta dalla leggi finanziarie.


QUESITO-2007-025-2139Z

Oggetto: Lavori sui beni immobili tutelati

Esecuzione in amministrazione diretta di lavori pubblici su beni culturali. L’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000 prescrive per poter eseguire lavori sui beni immobili tutelati di importo inferiore a 150.000 euro il possesso del requisito di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire e presentare l’attestato di buon esito degli stessi. Nel D.Lgs.n. 163/2006, Parte II, Titolo IV, Capo II che disciplina i contratti sotto soglia comunitaria relativi ai beni culturali, è più volte ribadito che per l’esecuzione di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, è sempre necessario il possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel citato Capo II.L’art. 201 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che per l’esecuzione dei lavori indicati all’art. 198 (lavori sui beni sottoposti a tutela) è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall’incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell’appalto complessivo. L’art. 204, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 consente l’affidamento in economia dei lavori sui beni culturali, oltre che nei casi previsti dall’art. 125, per particolari tipologie di interventi da individuarsi con decreto ministeriale, ovvero nei casi di somma urgenza. Tali lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fino all’importo di trecentomila euro. Si chiede se un’amministrazione comunale o un’azienda speciale di un comune, possano eseguire in amministrazione diretta lavori su beni del patrimonio culturale tutelati fino a € 300.000,00 pur in assenza di attestazione SOA ma disponendo di personale qualificato ed avendo già eseguito lavori analoghi.

RISPOSTA

Le nuove norme in materia di lavori su beni culturali introdotte dal D. Lgs. 163/2006, ed in particolare l’art. 204 c.4 lettera a), riguardante l’istituto dei lavori in economia da realizzarsi in amministrazione diretta, non introducono novità di rilievo rispetto alla previgente normativa (art. 7 c.3 del D.Lgs. 30/2004). Per questo sistema di esecuzione la norma non impone l’obbligo di qualificazione richiesta dall’art. 201 (in passato art. 5 del D. Lgs. 30/2004) per gli operatori economici affidatari di appalti da parte delle Stazione Appaltanti. Occorre però ricordare che è possibile ricorrere a questo eccezionale sistema di esecuzione in amministrazione diretta solo se sussistono i casi tassativamente indicati dall'art. 204 c. 4 del predetto Codice dei Contratti (interventi elencati dall’art. 125, particolari tipologie da individuarsi  con apposito decreto ad oggi non ancora emanato, somma urgenza) ed a condizione che il valore di tali lavori non superi l’importo di 300.000 euro. Nel caso in cui ricorrano tali presupposti, i lavori in amministrazione diretta si eseguono a mezzo del personale dell’amministrazione aggiudicatrice (come in passato peraltro previsto dall’art. 7 comma 3 del D. Lgs. 30/2004) fermo restando che resta in capo al responsabile di procedimento assicurarsi l’esecuzione tramite personale qualificato, curare l’acquisizione del materiale necessario, disporne l’impiego e assumendosi conseguentemente le incombenze proprie dell’imprenditore.


QUESITO-2006-043-1747B

Oggetto: Soggetto a ribasso

Si chiede se l’importo per lavori in economia, di cui all’art. 153 del D.P.R. 554/1999 deve interpretarsi come importo non soggetto a ribasso sia in sede di gara che nella determinazione dell’importo contrattuale. Si chiede, inoltre, se nel caso in cui il bando di gara preveda come “importo non soggetto a ribasso” esclusivamente quello relativo ai costi per la sicurezza, sia possibile accettare un’offerta che esclude dal ribasso anche gli importi relativi a lavori in economia, previsti dal capitolato speciale (allegato al bando di gara) come non soggetti al ribasso ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. 554/1999.

RISPOSTA

Le lavorazioni in economia possono essere realizzate con somme previste nel quadro economico di spesa tra quelle a disposizione della stazione appaltante, ovvero essere contemplate nel contratto d’appalto.
Nel primo caso, se le summenzionate lavorazioni sono richieste all’appaltatore, questi ha diritto all’applicazione di tariffe adeguate, non essendo obbligato a fornire le relative prestazioni (deliberazione Autorità di Vigilanza n. 101 del 13 dicembre 2005).
Quando invece le lavorazioni in argomento rientrano, come nel caso prospettato nel quesito, tra le prestazioni dedotte nel contratto, dalla disposizione dell’art. 153 del D.P.R. 554/1999 si evince che il corrispettivo dovuto all’appaltatore, in quanto contabilizzato secondo i prezzi di elenco al lordo del ribasso d’asta, deve essere anche corrispondentemente quantificato in conformità a tale criterio.
Tale soluzione interpretativa pare d’altro canto la più aderente al carattere speciale di tali lavorazioni fuori progetto, consentita solo in casi eccezionali, dei quali deve essere dato adeguato conto nella motivazione.
Conseguentemente, è sulla base di tale interpretazione che va valutata la ricevibilità di un’offerta nella quale si escludono dal ribasso gli importi dei lavori in economia previsti nel capitolato speciale allegato al bando di gara.


QUESITO-2005-164-1538B

Oggetto: Abilitazione L. 46/90

Per la manutenzione di impianti di pubblica illuminazione e per la manutenzione di impianti elettrici appartenenti al patrimonio comunale devo avvalermi di ditte qualificate oppure posso utilizzare personale interno? Se la seconda ipotesi è valida che qualifica e specializzazione deve avere il dipendente eventualmente incaricato.

RISPOSTA

Essendo riconducibili all’elenco di cui all’art. 2 del provvedimento per l’individuazione, l’affidamento, l’esecuzione e la contabilizzazione dei lavori e forniture in economia, previsto dall’art. 29, comma 3, della L.R. 27/2003, approvato con D.G.R. n. 4455 del 29 dicembre 2004, i lavori di manutenzione, se di importo inferiore a 50.000,00 euro (come previsto dall’ art. 5 del medesimo provvedimento) possono essere in linea di principio eseguiti in amministrazione diretta.
Peraltro, nella fattispecie in esame (interventi di manutenzione di impianti elettrici), trova altresì applicazione la disciplina di cui alla L. 46/1990 “Norme per la sicurezza degli impianti”, dalla quale si possono evincere alcuni aspetti di incompatibilità rispetto alla possibilità di realizzare i lavori in argomento in amministrazione diretta, avvalendosi di personale interno.
Nello specifico, si pone l’attenzione sulla circostanza che i lavori di manutenzione degli impianti individuati all’art. 1 della L. 46/1990 possono essere realizzati esclusivamente da soggetti (imprese singole o associate) abilitati, in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 2 e che al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità, come prescritto dall’art. 9 della legge medesima.


QUESITO-2005-154-1516B

Oggetto: Subappalto

I lavori in economia, come è noto, sono disciplinati dall'art. 29 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, che prevede la possibilità della loro esecuzione per cottimi a ditta esterna, entro l'importo di 200.000,00 euro IVA esclusa. La Giunta regionale, con DGR 29 dicembre 2004, n. 4455, ha individuato poi le tipologie di lavori e forniture affidabili ed eseguibili in economia. Ciò premesso, si prega di precisare se nei contratti di cottimo sia possibile prevedere il subappalto dei lavori e, in caso affermativo, quale disciplina del subappalto applicare.

RISPOSTA

Per la risoluzione del quesito si richiama in primo luogo l’attenzione sulla peculiare responsabilità dell’“ingegnere capo” che contraddistingue la realizzazione di lavori in economia mediante contratti di cottimo, come si desume dai più ampi margini di discrezionalità riconosciuti in questo sistema di realizzazione dei lavori e dalla definizione dell’abrogato R.D. n. 350/1895. Peraltro, ove si considerino le innovazioni normative che impongono il ricorso alla gara ufficiosa, nonché i più recenti indirizzi interpretativi dell’Autorità di Vigilanza tendenti ad assimilare il cottimo fiduciario alla trattativa privata che si conclude con la stipulazione del contratto d’appalto, (Del. R431/00), non paiono sussistere in astratto ragioni ostative all’applicabilità dell’istituto del subappalto anche alla fattispecie prospettata nel quesito, purché il subappalto stesso sia preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante e sia assicurato il rispetto della normativa vigente, anche per gli aspetti attinenti la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.
Ciò detto, pur in assenza di specifici divieti normativi, dalla necessità di rispettare comunque la tempistica richiesta per gli adempimenti di legge in materia di subappalto, si evincono in concreto profili di incompatibilità, legati essenzialmente alle semplificazioni procedurali che caratterizzano i lavori in economia, con particolare riguardo ad es. ai lavori di urgenza e a quelli di somma urgenza.
Trattandosi di materia strettamente afferente a quella dell’“ordine pubblico”, appare indubbio infatti che le prescrizioni e le limitazioni previste dalla vigente normativa che regola l’istituto del subappalto debbano ritenersi prevalenti rispetto ad ogni altra disposizione con le stesse contrastante.


QUESITO-2005-072-1276VCbis

Oggetto: Normativa vigente

Considerato che l'art. 24 L. 18/4/2005 n. 62 ha di fatto abolito gli albi dei collaudatori, abrogando i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 188 del D.P.R. 554/99, gli artt. 47 e seguenti della L.R.V. n. 27/03 rimangono in vigore devono considerarsi implicitamente abrogati? Il "Provvedimento per l'individuazione dei lavori in economia" riguarda l'esecuzione dei lavori e forniture tecniche. Può essere applicato nel caso di servizi tecnici? (es. servizio di verifica di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici). E' ancora in vigore il Regolamento per l'effettuazione in economia dei lavori, provviste e forniture di cui all'art. 69 della L.R.V. n. 18/80 approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4753 del 6.9.1984?

RISPOSTA

La disciplina parzialmente abrogata dell’art. 188 DPR 554/99 con la legge comunitaria fu ritenuta costituzionalmente illegittima già con sentenza C. Cost. n.302/2003, poichè non suscettibile di applicazione alle Regioni. La formale abrogazione avvenuta ora non sembra quindi spiegare effetti sulla LR 27, ad essere una fonte di rango diversa che si basa su altri presupposti.
Pertanto, in attesa del recepimento dei principi comunitari anche da parte del Legislatore Veneto, la nomina dei collaudatori per i lavori pubblici di interesse regionale avviene con le modalità previste dal seguente art. 48, riguardante l’Elenco regionale collaudatori.
Il provvedimento regionale che individua i lavori da realizzarsi in economia ex art. 29, c. 3, LR 27 reca un’elencazione di attività, e:
- per i ll.pp. di competenza regionale è vincolante (non può essere cioè ampliata o ristretta). Riguarda lavori e, in parte, forniture ma non vieta che l’amministrazione si doti di un proprio regolamento per l’esecuzione in economia di ulteriori attività (servizi e forniture);
- per i ll.pp. di interesse regionale invece costituisce riferimento obbligatorio non vincolante. Resta in facoltà di quelle amministrazioni adottare un provvedimento per le attività da eseguirsi in economia che rechi pure prestazioni diverse da quelle della DGR 4455/04, anche riconducibili alla categoria dei servizi tecnici.
Ne consegue che, poiché i lavori delle A.U.L.S.S. sono lavori di competenza regionale, il provvedimento approvato con DGR 4455 è di applicazione obbligatoria e, come tale, abrogativo del precedente regolamento 4753/84 nella parte in cui quest’ultimo si riferisce ai lavori (e alle forniture previste dalla DGR 4455); il “vecchio” regolamento mantiene invece valore per gli altri tipi di “provviste e forniture”.


QUESITO-2005-058-1250V

Oggetto: Arredi

Questo Ente sta realizzando la scuola media di Caselle. All’interno del quadro economico non sono previste somme per l’acquisto degli arredi. Successivamente, la Giunta Comunale, con l’approvazione del PEG 2005, ha reperito la somma per l’acquisto degli arredi scolastici, come risulta dalle schede: “dotazione arredi nuovo istituto scolastico e sostituzione, nei plessi esistenti, di quelli vetusti”. Pertanto, l’ufficio ha redatto il progetto esecutivo per la dotazione degli arredi e tende da esterni, a servizio della nuova scuola media. Inoltre ha eseguito una ricognizione sulla dotazione degli arredi delle scuole elementari prevedendo la sostituzione di quelli deteriorati. L’importo a base d’asta è di E . 53.761,20.= Il progetto rappresenta graficamente le ubicazioni dei nuovi arredi previsti, ed è composto dai seguenti elaborati: tav. n. 1 piante nuova scuola media tav. n. 2 pianta scuola “Marcello” tav. n. 3 piante scuola “Vivaldi” elab. n. 4 relazione tecnico-illustrativa e quadro economico elab. n. 5 computo metrico estimativo elab. n. 6 lista delle categorie elab. n. 7 capitolato speciale d’appalto e specifiche tecniche elab. n. 8 elenco prezzi Il “provvedimento per l’individuazione dei lavori da realizzare in economia e per l’individuazione delle modalità di redazione della contabilità semplificata” approvato con D.G.R.V. 4455/2004, in attuazione della L.R. n 27 del 7.11.03, in materia di Opere Pubbliche di interesse regionale, all’art. 2 - I° comma prevede la “fornitura, montaggio e manutenzione di materiali, attrezzature ed elementi di arredo fisso o mobile” Si chiede se il progetto suddetto abbia le caratteristiche per rientrare nella fattispecie prevista dalla legge 109/94 e L.R. 27/03.

RISPOSTA

Con la delibera n. 4455 del 29 dicembre 2004, la Giunta regionale ha individuato i lavori da realizzare in economia, in conformità alle previsioni dell’art. 29, c. 3, L.R. n. 27/2003. All’interno di tale elencazione figurano anche (art. 2, c. 1, ultimo alinea) delle attività che sono difficilmente configurabili come “lavori” e che rientrano più propriamente nella categoria delle forniture: “fornitura, montaggio e manutenzione di materiali, attrezzature ed elementi di arredo fisso o mobile”.
Le attività individuate nel quesito sono sicuramente riconducibili all’interno di tale previsione normativa (peraltro l’elencazione dell’art. 2 citato è vincolante per i solo lavori pubblici di competenza regionale, mentre costituisce riferimento obbligatorio per quelli di interesse regionale, come definiti dall’art. 2, c. 2, lett. b, della citata L.R. n. 27).
E’ altresì possibile che, proprio per la natura di forniture di tali prestazioni, le stesse possano essere affidate con le modalità e secondo le norme proprie di questo tipo di contratti.


QUESITO-2005-051-1234C

Oggetto: Costo del personale

in riferimento all'art. 29 comma 1 della l.r. n. 27/2003 si chiede se, al fine del rispetto della soglia di € 50.000,00 per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta da eseguirsi con personale dell'ente, nel computo della spesa si debba considerare anche il costo di detto personale (per coerenza con la fattispecie in cui si provvede mediante personale appositamente assunto).

RISPOSTA

Si ritiene che la fattispecie dei lavori in diretta amministrazione, con manodopera costituita da aliquote del personale dipendente dell’ente, sia affatto diversa da quella in cui si procede a mezzo di personale appositamente assunto.
Nel caso di specie, il personale è già retribuito a titolo di lavoratore dipendente (cd. “stipendio onnicomprensivo”) e pertanto non può rientrare nel quadro economico dei lavori da eseguire un titolo legittimante ulteriore “spesa” (rectius, costo) da attribuirsi alle mansioni che detti lavoratori sono comunque già chiamati ad esplicare in virtù del contratto che li lega all’ente.
Rimane pertanto fermo quanto disciplinato dall’art. 17, comma 2, DPR 554/99, ai sensi del quale l’importo dei lavori, anche in economia, va suddiviso in importo per l’esecuzione delle lavorazioni e importo per l’attuazione della sicurezza, e nella fattispecie non essendovi da calcolare esborsi per la provvista del personale, l’importo andrà imputato a tutte le restanti voci di spesa.


QUESITO-2005-037-1194T

Oggetto: Sfalcio erba

Dovendo procedere all'appalto di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali (sfalci erba) per un importo di circa € 30.000, chiedo se detto appalto possa rientrare nei lavori da realizzarsi in economia mediante cottimo fiduciario (manutenzione programmata di opere ed impianti di cui all'art. 2 del Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4455 del 29.12.2004) oppure se sia più corretto procedere ad un appalto di servizi. Appaltando ai sensi della L.R. 27/2003 mediante cottimo, la ditta dovrà essere qualificata ai sensi del D.P.R. 34/2000?

RISPOSTA

La manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali, in particolar modo se intesa essenzialmente quale attività di periodico sfalcio dell’erba, pone innanzitutto il problema della relativa qualificazione come “servizio”, oppure come “lavoro pubblico”.
Da un lato, infatti, nella declaratoria della cat. OS 24 “Verde e arredo urbano” dell’allegato 1 del DPR 34/2000 compare l’espressione “… realizzazione e manutenzione del verde urbano”, che induce a definire tale attività come lavoro pubblico.
Coerentemente, la nota n. 59775 dell'Ufficio affari giuridici dell’Autorità di Vigilanza, reperibile sul sito internet di quest’ultima, afferma che “la manutenzione delle opere riguardanti il verde, consistenti in sfalci, potature, abbattimenti e reimpianti, nonché l'arredo urbano è disciplinata dalla normativa sui lavori pubblici”.
Tuttavia, la stessa Autorità, con deliberazione 87/2002, ha stabilito che “i lavori pubblici aventi ad oggetto la manutenzione, il rinnovo e la esecuzione del verde pubblico vanno considerate “servizi” se limitate ad attività di cura e regolazione di quanto già esistente”, precisando inoltre che “la semplice piantumazione connessa ad un intervento di arredo urbano o la semplice manutenzione del verde sulle sedi autostradali non rientrano certamente nell’ambito definito dalla OG13, ma sono da ritenersi più propriamente dei “servizi”, pertanto non valutabili ai fini della qualificazione delle imprese nelle categorie OG13 e OS24”. Tale conclusione è stata condivisa anche dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 534/2002.
Alla luce di quanto sopra indicato, sembra più corretto che la Stazione appaltante che ha formulato il quesito proceda ad un appalto di servizi.
Qualora ritenga, al contrario, di utilizzare la disciplina dei lavori pubblici di interesse regionale, nulla sembra ostare al ricorso al cottimo fiduciario ex DGR 4455/04.


QUESITO-2005-018-1148Vbis

Oggetto: Cauzioni

Nel caso di lavori in economia l'impresa deve obbligatoriamente presentare per eseguire tali lavorazioni le garanzie di cui all'art. 30 della L. R. n. 27/03 (cauzione provvisoria e definitiva), all'art. 28 L. 109/94 (polIzza a saldo)e le assicurazioni ex art. 30 comma 3 L. 109/94? E' possibile che per certi importi es. < € 20.000, per i quali è previsto dal recente regolamento regionale approvato con DGR n. 4455 del 29.12.04, affidare tali lavorazioni mediante trattativa privata diretta, la cauzione provvisoria non venga richiesta come anche la polizza a saldo (visti gli importi < € 150)e la CAR possa essere sostituita con l'assicurazione che ha l'impresa?

RISPOSTA

Per rispondere ai quesiti proposti occorre aver presente la funzione delle diverse forme di garanzia e la conseguente indefettibile esigenza che eventuali soluzioni alternative comunque non pregiudichino o indeboliscano la tutela della p.a.
Ciò premesso, con specifico riferimento ai lavori in economia (evidentemente ci si riferisce soltanto a quelli eseguiti per cottimi), pare di poter affermare che, laddove l’affidamento avvenga in forma diretta a causa della sua natura fiduciaria (entro il limite dei 20.000 euro), non ricorrano le ragioni che sono alla base della costituzione della cauzione provvisoria. Sempre per i lavori in economia, e per lo stesso principio, la polizza a garanzia della rata di saldo (peraltro non espressamente prevista nella legge regionale) potrebbe non essere richiesta laddove l’ammontare garantito risulti così esiguo che la stessa polizza, anziché costituire una reale garanzia per la p.a., si traduca in un appesantimento burocratico non giustificato dalla modestia degli importi.
Analoga considerazione si ritiene infine di poter formulare in relazione alla non necessità di costituzione di una polizza Car specifica per il singolo intervento, qualora l’importo di questo ed i rischi che dallo stesso possono scaturire possano essere adeguatamente “coperti” dall’assicurazione generale dell’impresa.
E’ da evidenziare altresì come, ai sensi della DGR n.4151 del 22.12.04, la garanzia prevista dall’art.35, comma 2, della LR27/03, possa essere sostituita da un equivalente deposito cauzionale laddove la differenza tra l’importo contrattuale e l’offerta economica del 2° classificato non superi i 100,00 euro.


QUESITO-2004-107-940T

Oggetto: Affidamento lavori in economia ad impresa aggiudicataria lavori principali

Possono essere affidati alla stessa ditta aggiudicataria dei lavori principali di un'opera, anche interventi in economia previsti tra le somme a disposizione del quadro economico dell'opera stessa?

RISPOSTA

Dei “lavori in economia” si occupano l’art. 5, comma 2, del DM 145/2000 – con riferimento a quelli contemplati nel contratto d’appalto – e gli artt. 88 e 142-148 del DPR 554/99 (quale modalità di esecuzione dei lavori pubblici alternativa all’appalto.
In tale ultima accezione, i lavori in economia sono disciplinati anche dall’art. 29 della L.R. 27/03.
E’ evidente che il problema di quale possa essere l’impresa affidataria dei lavori in economia si pone solo con riferimento alla seconda delle fattispecie sopradescritte (per la quale troverà applicazione l’art. 144, comma 2, del DPR 554/99: indagine di mercato fra almeno 5 imprese), in quanto la prima fattispecie è giocoforza di pertinenza dell’impresa appaltatrice dei lavori “principali”, cui quelli in economia accedono.
Va, inoltre, sottolineato che l’art. 33, comma 1, lett. b), consente l’affidamento a trattativa privata, allo stesso appaltatore, degli “interventi da realizzare mediante l’utilizzo di somme rese disponibili da ribassi d’asta o da economie”, purché il relativo importo non ecceda i 750.000 euro.
Sia che si tratti di interventi in economia “accessori” ad un contratto d’appalto (ex art. 5, comma 2, DM 145/00), sia che ricadano nella fattispecie disciplinata dall’art. 33, comma 1, lett. b) della LR 27/03, l’esecuzione compete all’appaltatore dei lavori principali.


QUESITO-2004-102-925T

Oggetto: Individuazione tipologie di lavori in economia

Questo Comune sta preparando una modifica all'attuale regolamento dei lavori e forniture di beni e servizi in economia. Visto che all'art. 29 della legge regionale n. 27 del 7/11/2003 al comma 3 si fa specifico riferimento ad una individuazione dei lavori da parte della Giunta Regionale si chiede: - l'individuazione dei lavori da parte della Giunta Regionale è vincolante per il Comune oppure il Comune nella sua autonomia può individuare anche altri lavori da poter svolgere in economia?

RISPOSTA

L’interpretazione meramente letterale dell’art. 29, comma 3, della L.R. 27/03, potrebbe indurre a ritenere che – una volta entrato in vigore il provvedimento della Giunta regionale ivi previsto – i soli lavori realizzabili con il sistema dell’esecuzione “in economia” saranno quelli in tal modo individuati dalla Regione Veneto.
Simile interpretazione condurrebbe ad esiti opposti a quelli derivanti dall’art. 88 del DPR 554/99.
Né il coordinamento tra la norma regionale e quella statale può agevolmente fondarsi sul dettato dell’art. 1, comma 2, della L.R. 27/03.
A tale coordinamento è, tuttavia, a nostro avviso possibile pervenire alla luce dei principi che regolano la potestà regolamentare degli Enti locali (Comuni e Province in primis): ci si riferisce, in particolare, al vigente art. 117, sesto comma, della Costituzione ed all’art. 7 del D. Lgs. 267/2000.
Del resto, alla stessa conclusione è fin qui pervenuta la Regione Veneto, che nel predisporre lo “Schema di regolamento per l’individuazione, l’affidamento, l’esecuzione, la contabilizzazione e la liquidazione di lavori e forniture in economia” (consultabile sul sito internet della Regione Veneto – adottato con DGR n.103/CR - 06.08.04), prevede all’art. 2, comma 2, che “la predetta elencazione si intende indicativa e non esaustiva e quindi ciascuna Stazione Appaltante potrà individuare altre tipologie di lavori e forniture, con riguardo alle proprie specifiche competenze”.