Quesiti all'Osservatorio Regionale
Lavori in economia
QUESITO-2009-023-2998C
Oggetto: Limiti di spesa su somma urgenza
Nei casi di interventi in regime di somma urgenza finalizzati all'eliminazione di pericolo per la pubblica incolumità, si chiede se la spesa debba essere comunque contenuta nei limiti previsti dall'art. 2 c. 618 della Legge 244/07 o se l'intervento indipendentemente dalla spesa stessa debba essere esaustivo per la completa eliminazione del pericolo.
RISPOSTA
La somma urgenza finalizzata all’eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità è presupposto assolutamente derogatorio – sia sul piano tecnico che su quello amministrativo – delle ordinarie procedure: a condizione, beninteso, che ne ricorrano le circostanze di fatto e di diritto che la giurisprudenza unanimemente ha enucleato dalle norme, ovvero ”oggettiva imprevedibilità” e “non addebitabilità all’amministrazione procedente”.
Verificatisi i presupposti di cui sopra, la legge consente l’esecuzione di lavori di somma urgenza entro il limite “di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità” (secondo quanto dispone il vigente comma primo dell’art. 147 dpr 554/99).
Entro quei limiti, la somma urgenza non soggiace nemmeno al contenimento della spesa pubblica disposta dalla leggi finanziarie.
QUESITO-2007-025-2139Z
Oggetto: Lavori sui beni immobili tutelati
Esecuzione in amministrazione diretta di lavori pubblici su beni culturali. L’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000 prescrive per poter eseguire lavori sui beni immobili tutelati di importo inferiore a 150.000 euro il possesso del requisito di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire e presentare l’attestato di buon esito degli stessi. Nel D.Lgs.n. 163/2006, Parte II, Titolo IV, Capo II che disciplina i contratti sotto soglia comunitaria relativi ai beni culturali, è più volte ribadito che per l’esecuzione di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, è sempre necessario il possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel citato Capo II.L’art. 201 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che per l’esecuzione dei lavori indicati all’art. 198 (lavori sui beni sottoposti a tutela) è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall’incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell’appalto complessivo. L’art. 204, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 consente l’affidamento in economia dei lavori sui beni culturali, oltre che nei casi previsti dall’art. 125, per particolari tipologie di interventi da individuarsi con decreto ministeriale, ovvero nei casi di somma urgenza. Tali lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fino all’importo di trecentomila euro. Si chiede se un’amministrazione comunale o un’azienda speciale di un comune, possano eseguire in amministrazione diretta lavori su beni del patrimonio culturale tutelati fino a € 300.000,00 pur in assenza di attestazione SOA ma disponendo di personale qualificato ed avendo già eseguito lavori analoghi.
RISPOSTA
Le nuove norme in materia di lavori su beni culturali introdotte dal D. Lgs. 163/2006, ed in particolare l’art. 204 c.4 lettera a), riguardante l’istituto dei lavori in economia da realizzarsi in amministrazione diretta, non introducono novità di rilievo rispetto alla previgente normativa (art. 7 c.3 del D.Lgs. 30/2004). Per questo sistema di esecuzione la norma non impone l’obbligo di qualificazione richiesta dall’art. 201 (in passato art. 5 del D. Lgs. 30/2004) per gli operatori economici affidatari di appalti da parte delle Stazione Appaltanti. Occorre però ricordare che è possibile ricorrere a questo eccezionale sistema di esecuzione in amministrazione diretta solo se sussistono i casi tassativamente indicati dall'art. 204 c. 4 del predetto Codice dei Contratti (interventi elencati dall’art. 125, particolari tipologie da individuarsi con apposito decreto ad oggi non ancora emanato, somma urgenza) ed a condizione che il valore di tali lavori non superi l’importo di 300.000 euro. Nel caso in cui ricorrano tali presupposti, i lavori in amministrazione diretta si eseguono a mezzo del personale dell’amministrazione aggiudicatrice (come in passato peraltro previsto dall’art. 7 comma 3 del D. Lgs. 30/2004) fermo restando che resta in capo al responsabile di procedimento assicurarsi l’esecuzione tramite personale qualificato, curare l’acquisizione del materiale necessario, disporne l’impiego e assumendosi conseguentemente le incombenze proprie dell’imprenditore.
QUESITO-2006-043-1747B
Oggetto: Soggetto a ribasso
Si chiede se l’importo per lavori in economia, di cui all’art. 153 del D.P.R. 554/1999 deve interpretarsi come importo non soggetto a ribasso sia in sede di gara che nella determinazione dell’importo contrattuale. Si chiede, inoltre, se nel caso in cui il bando di gara preveda come “importo non soggetto a ribasso” esclusivamente quello relativo ai costi per la sicurezza, sia possibile accettare un’offerta che esclude dal ribasso anche gli importi relativi a lavori in economia, previsti dal capitolato speciale (allegato al bando di gara) come non soggetti al ribasso ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. 554/1999.
RISPOSTA
Le lavorazioni in economia possono essere realizzate con somme previste nel
quadro economico di spesa tra quelle a disposizione della stazione appaltante,
ovvero essere contemplate nel contratto d’appalto.
Nel primo caso, se le summenzionate lavorazioni sono richieste all’appaltatore,
questi ha diritto all’applicazione di tariffe adeguate, non essendo obbligato a
fornire le relative prestazioni (deliberazione Autorità di Vigilanza n. 101 del
13 dicembre 2005).
Quando invece le lavorazioni in argomento rientrano, come nel caso prospettato
nel quesito, tra le prestazioni dedotte nel contratto, dalla disposizione
dell’art. 153 del D.P.R. 554/1999 si evince che il corrispettivo dovuto
all’appaltatore, in quanto contabilizzato secondo i prezzi di elenco al lordo
del ribasso d’asta, deve essere anche corrispondentemente quantificato in
conformità a tale criterio.
Tale soluzione interpretativa pare d’altro canto la più aderente al carattere
speciale di tali lavorazioni fuori progetto, consentita solo in casi
eccezionali, dei quali deve essere dato adeguato conto nella motivazione.
Conseguentemente, è sulla base di tale interpretazione che va valutata la
ricevibilità di un’offerta nella quale si escludono dal ribasso gli importi dei
lavori in economia previsti nel capitolato speciale allegato al bando di gara.
QUESITO-2005-164-1538B
Oggetto: Abilitazione L. 46/90
Per la manutenzione di impianti di pubblica illuminazione e per la manutenzione di impianti elettrici appartenenti al patrimonio comunale devo avvalermi di ditte qualificate oppure posso utilizzare personale interno? Se la seconda ipotesi è valida che qualifica e specializzazione deve avere il dipendente eventualmente incaricato.
RISPOSTA
Essendo riconducibili all’elenco di cui all’art. 2 del provvedimento per
l’individuazione, l’affidamento, l’esecuzione e la contabilizzazione dei lavori
e forniture in economia, previsto dall’art. 29, comma 3, della L.R. 27/2003,
approvato con D.G.R. n. 4455 del 29 dicembre 2004, i lavori di manutenzione, se
di importo inferiore a 50.000,00 euro (come previsto dall’ art. 5 del medesimo
provvedimento) possono essere in linea di principio eseguiti in amministrazione
diretta.
Peraltro, nella fattispecie in esame (interventi di manutenzione di impianti
elettrici), trova altresì applicazione la disciplina di cui alla L. 46/1990
“Norme per la sicurezza degli impianti”, dalla quale si possono evincere alcuni
aspetti di incompatibilità rispetto alla possibilità di realizzare i lavori in
argomento in amministrazione diretta, avvalendosi di personale interno.
Nello specifico, si pone l’attenzione sulla circostanza che i lavori di
manutenzione degli impianti individuati all’art. 1 della L. 46/1990 possono
essere realizzati esclusivamente da soggetti (imprese singole o associate)
abilitati, in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 2 e che al
termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare la
dichiarazione di conformità, come prescritto dall’art. 9 della legge medesima.
QUESITO-2005-154-1516B
Oggetto: Subappalto
I lavori in economia, come è noto, sono disciplinati dall'art. 29 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, che prevede la possibilità della loro esecuzione per cottimi a ditta esterna, entro l'importo di 200.000,00 euro IVA esclusa. La Giunta regionale, con DGR 29 dicembre 2004, n. 4455, ha individuato poi le tipologie di lavori e forniture affidabili ed eseguibili in economia. Ciò premesso, si prega di precisare se nei contratti di cottimo sia possibile prevedere il subappalto dei lavori e, in caso affermativo, quale disciplina del subappalto applicare.
RISPOSTA
Per la risoluzione del quesito si richiama in primo luogo l’attenzione sulla
peculiare responsabilità dell’“ingegnere capo” che contraddistingue la
realizzazione di lavori in economia mediante contratti di cottimo, come si
desume dai più ampi margini di discrezionalità riconosciuti in questo sistema di
realizzazione dei lavori e dalla definizione dell’abrogato R.D. n. 350/1895.
Peraltro, ove si considerino le innovazioni normative che impongono il ricorso
alla gara ufficiosa, nonché i più recenti indirizzi interpretativi dell’Autorità
di Vigilanza tendenti ad assimilare il cottimo fiduciario alla trattativa
privata che si conclude con la stipulazione del contratto d’appalto, (Del.
R431/00), non paiono sussistere in astratto ragioni ostative all’applicabilità
dell’istituto del subappalto anche alla fattispecie prospettata nel quesito,
purché il subappalto stesso sia preventivamente autorizzato dalla Stazione
appaltante e sia assicurato il rispetto della normativa vigente, anche per gli
aspetti attinenti la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale.
Ciò detto, pur in assenza di specifici divieti normativi, dalla necessità di
rispettare comunque la tempistica richiesta per gli adempimenti di legge in
materia di subappalto, si evincono in concreto profili di incompatibilità,
legati essenzialmente alle semplificazioni procedurali che caratterizzano i
lavori in economia, con particolare riguardo ad es. ai lavori di urgenza e a
quelli di somma urgenza.
Trattandosi di materia strettamente afferente a quella dell’“ordine pubblico”,
appare indubbio infatti che le prescrizioni e le limitazioni previste dalla
vigente normativa che regola l’istituto del subappalto debbano ritenersi
prevalenti rispetto ad ogni altra disposizione con le stesse contrastante.
QUESITO-2005-072-1276VCbis
Oggetto: Normativa vigente
Considerato che l'art. 24 L. 18/4/2005 n. 62 ha di fatto abolito gli albi dei collaudatori, abrogando i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 188 del D.P.R. 554/99, gli artt. 47 e seguenti della L.R.V. n. 27/03 rimangono in vigore devono considerarsi implicitamente abrogati? Il "Provvedimento per l'individuazione dei lavori in economia" riguarda l'esecuzione dei lavori e forniture tecniche. Può essere applicato nel caso di servizi tecnici? (es. servizio di verifica di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici). E' ancora in vigore il Regolamento per l'effettuazione in economia dei lavori, provviste e forniture di cui all'art. 69 della L.R.V. n. 18/80 approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4753 del 6.9.1984?
RISPOSTA
La disciplina parzialmente abrogata dell’art. 188 DPR 554/99 con la legge
comunitaria fu ritenuta costituzionalmente illegittima già con sentenza C. Cost.
n.302/2003, poichè non suscettibile di applicazione alle Regioni. La formale
abrogazione avvenuta ora non sembra quindi spiegare effetti sulla LR 27, ad
essere una fonte di rango diversa che si basa su altri presupposti.
Pertanto, in attesa del recepimento dei principi comunitari anche da parte del
Legislatore Veneto, la nomina dei collaudatori per i lavori pubblici di
interesse regionale avviene con le modalità previste dal seguente art. 48,
riguardante l’Elenco regionale collaudatori.
Il provvedimento regionale che individua i lavori da realizzarsi in economia ex
art. 29, c. 3, LR 27 reca un’elencazione di attività, e:
- per i ll.pp. di competenza regionale è vincolante (non può essere cioè
ampliata o ristretta). Riguarda lavori e, in parte, forniture ma non vieta che
l’amministrazione si doti di un proprio regolamento per l’esecuzione in economia
di ulteriori attività (servizi e forniture);
- per i ll.pp. di interesse regionale invece costituisce riferimento
obbligatorio non vincolante. Resta in facoltà di quelle amministrazioni adottare
un provvedimento per le attività da eseguirsi in economia che rechi pure
prestazioni diverse da quelle della DGR 4455/04, anche riconducibili alla
categoria dei servizi tecnici.
Ne consegue che, poiché i lavori delle A.U.L.S.S. sono lavori di competenza
regionale, il provvedimento approvato con DGR 4455 è di applicazione
obbligatoria e, come tale, abrogativo del precedente regolamento 4753/84 nella
parte in cui quest’ultimo si riferisce ai lavori (e alle forniture previste
dalla DGR 4455); il “vecchio” regolamento mantiene invece valore per gli altri
tipi di “provviste e forniture”.
QUESITO-2005-058-1250V
Oggetto: Arredi
Questo Ente sta realizzando la scuola media di Caselle. All’interno del quadro economico non sono previste somme per l’acquisto degli arredi. Successivamente, la Giunta Comunale, con l’approvazione del PEG 2005, ha reperito la somma per l’acquisto degli arredi scolastici, come risulta dalle schede: “dotazione arredi nuovo istituto scolastico e sostituzione, nei plessi esistenti, di quelli vetusti”. Pertanto, l’ufficio ha redatto il progetto esecutivo per la dotazione degli arredi e tende da esterni, a servizio della nuova scuola media. Inoltre ha eseguito una ricognizione sulla dotazione degli arredi delle scuole elementari prevedendo la sostituzione di quelli deteriorati. L’importo a base d’asta è di E . 53.761,20.= Il progetto rappresenta graficamente le ubicazioni dei nuovi arredi previsti, ed è composto dai seguenti elaborati: tav. n. 1 piante nuova scuola media tav. n. 2 pianta scuola “Marcello” tav. n. 3 piante scuola “Vivaldi” elab. n. 4 relazione tecnico-illustrativa e quadro economico elab. n. 5 computo metrico estimativo elab. n. 6 lista delle categorie elab. n. 7 capitolato speciale d’appalto e specifiche tecniche elab. n. 8 elenco prezzi Il “provvedimento per l’individuazione dei lavori da realizzare in economia e per l’individuazione delle modalità di redazione della contabilità semplificata” approvato con D.G.R.V. 4455/2004, in attuazione della L.R. n 27 del 7.11.03, in materia di Opere Pubbliche di interesse regionale, all’art. 2 - I° comma prevede la “fornitura, montaggio e manutenzione di materiali, attrezzature ed elementi di arredo fisso o mobile” Si chiede se il progetto suddetto abbia le caratteristiche per rientrare nella fattispecie prevista dalla legge 109/94 e L.R. 27/03.
RISPOSTA
Con la delibera n. 4455 del 29 dicembre 2004, la Giunta regionale ha individuato
i lavori da realizzare in economia, in conformità alle previsioni dell’art. 29,
c. 3, L.R. n. 27/2003. All’interno di tale elencazione figurano anche (art. 2,
c. 1, ultimo alinea) delle attività che sono difficilmente configurabili come
“lavori” e che rientrano più propriamente nella categoria delle forniture:
“fornitura, montaggio e manutenzione di materiali, attrezzature ed elementi di
arredo fisso o mobile”.
Le attività individuate nel quesito sono sicuramente riconducibili all’interno
di tale previsione normativa (peraltro l’elencazione dell’art. 2 citato è
vincolante per i solo lavori pubblici di competenza regionale, mentre
costituisce riferimento obbligatorio per quelli di interesse regionale, come
definiti dall’art. 2, c. 2, lett. b, della citata L.R. n. 27).
E’ altresì possibile che, proprio per la natura di forniture di tali
prestazioni, le stesse possano essere affidate con le modalità e secondo le
norme proprie di questo tipo di contratti.
QUESITO-2005-051-1234C
Oggetto: Costo del personale
in riferimento all'art. 29 comma 1 della l.r. n. 27/2003 si chiede se, al fine del rispetto della soglia di € 50.000,00 per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta da eseguirsi con personale dell'ente, nel computo della spesa si debba considerare anche il costo di detto personale (per coerenza con la fattispecie in cui si provvede mediante personale appositamente assunto).
RISPOSTA
Si ritiene che la fattispecie dei lavori in diretta amministrazione, con
manodopera costituita da aliquote del personale dipendente dell’ente, sia
affatto diversa da quella in cui si procede a mezzo di personale appositamente
assunto.
Nel caso di specie, il personale è già retribuito a titolo di lavoratore
dipendente (cd. “stipendio onnicomprensivo”) e pertanto non può rientrare nel
quadro economico dei lavori da eseguire un titolo legittimante ulteriore “spesa”
(rectius, costo) da attribuirsi alle mansioni che detti lavoratori sono comunque
già chiamati ad esplicare in virtù del contratto che li lega all’ente.
Rimane pertanto fermo quanto disciplinato dall’art. 17, comma 2, DPR 554/99, ai
sensi del quale l’importo dei lavori, anche in economia, va suddiviso in importo
per l’esecuzione delle lavorazioni e importo per l’attuazione della sicurezza, e
nella fattispecie non essendovi da calcolare esborsi per la provvista del
personale, l’importo andrà imputato a tutte le restanti voci di spesa.
QUESITO-2005-037-1194T
Oggetto: Sfalcio erba
Dovendo procedere all'appalto di manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali (sfalci erba) per un importo di circa € 30.000, chiedo se detto appalto possa rientrare nei lavori da realizzarsi in economia mediante cottimo fiduciario (manutenzione programmata di opere ed impianti di cui all'art. 2 del Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4455 del 29.12.2004) oppure se sia più corretto procedere ad un appalto di servizi. Appaltando ai sensi della L.R. 27/2003 mediante cottimo, la ditta dovrà essere qualificata ai sensi del D.P.R. 34/2000?
RISPOSTA
La manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali, in particolar modo se
intesa essenzialmente quale attività di
periodico sfalcio dell’erba, pone innanzitutto il problema della relativa
qualificazione come “servizio”, oppure come
“lavoro pubblico”.
Da un lato, infatti, nella declaratoria della cat. OS 24 “Verde e arredo urbano”
dell’allegato 1 del DPR 34/2000
compare l’espressione “… realizzazione e manutenzione del verde urbano”, che
induce a definire tale attività
come lavoro pubblico.
Coerentemente, la nota n. 59775 dell'Ufficio affari giuridici dell’Autorità di
Vigilanza, reperibile sul sito internet di
quest’ultima, afferma che “la manutenzione delle opere riguardanti il verde,
consistenti in sfalci, potature,
abbattimenti e reimpianti, nonché l'arredo urbano è disciplinata dalla normativa
sui lavori pubblici”.
Tuttavia, la stessa Autorità, con deliberazione 87/2002, ha stabilito che “i
lavori pubblici aventi ad oggetto la
manutenzione, il rinnovo e la esecuzione del verde pubblico vanno considerate
“servizi” se limitate ad attività di
cura e regolazione di quanto già esistente”, precisando inoltre che “la semplice
piantumazione connessa ad un
intervento di arredo urbano o la semplice manutenzione del verde sulle sedi
autostradali non rientrano
certamente nell’ambito definito dalla OG13, ma sono da ritenersi più
propriamente dei “servizi”, pertanto non
valutabili ai fini della qualificazione delle imprese nelle categorie OG13 e
OS24”. Tale conclusione è stata
condivisa anche dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 534/2002.
Alla luce di quanto sopra indicato, sembra più corretto che la Stazione
appaltante che ha formulato il quesito
proceda ad un appalto di servizi.
Qualora ritenga, al contrario, di utilizzare la disciplina dei lavori pubblici
di interesse regionale, nulla sembra
ostare al ricorso al cottimo fiduciario ex DGR 4455/04.
QUESITO-2005-018-1148Vbis
Oggetto: Cauzioni
Nel caso di lavori in economia l'impresa deve obbligatoriamente presentare per eseguire tali lavorazioni le garanzie di cui all'art. 30 della L. R. n. 27/03 (cauzione provvisoria e definitiva), all'art. 28 L. 109/94 (polIzza a saldo)e le assicurazioni ex art. 30 comma 3 L. 109/94? E' possibile che per certi importi es. < € 20.000, per i quali è previsto dal recente regolamento regionale approvato con DGR n. 4455 del 29.12.04, affidare tali lavorazioni mediante trattativa privata diretta, la cauzione provvisoria non venga richiesta come anche la polizza a saldo (visti gli importi < € 150)e la CAR possa essere sostituita con l'assicurazione che ha l'impresa?
RISPOSTA
Per rispondere ai quesiti proposti occorre aver presente la funzione delle
diverse forme di garanzia e la
conseguente indefettibile esigenza che eventuali soluzioni alternative comunque
non pregiudichino o
indeboliscano la tutela della p.a.
Ciò premesso, con specifico riferimento ai lavori in economia (evidentemente ci
si riferisce soltanto a quelli
eseguiti per cottimi), pare di poter affermare che, laddove l’affidamento
avvenga in forma diretta a causa della sua
natura fiduciaria (entro il limite dei 20.000 euro), non ricorrano le ragioni
che sono alla base della costituzione
della cauzione provvisoria. Sempre per i lavori in economia, e per lo stesso
principio, la polizza a garanzia della
rata di saldo (peraltro non espressamente prevista nella legge regionale)
potrebbe non essere richiesta laddove
l’ammontare garantito risulti così esiguo che la stessa polizza, anziché
costituire una reale garanzia per la p.a., si
traduca in un appesantimento burocratico non giustificato dalla modestia degli
importi.
Analoga considerazione si ritiene infine di poter formulare in relazione alla
non necessità di costituzione di una
polizza Car specifica per il singolo intervento, qualora l’importo di questo ed
i rischi che dallo stesso possono
scaturire possano essere adeguatamente “coperti” dall’assicurazione generale
dell’impresa.
E’ da evidenziare altresì come, ai sensi della DGR n.4151 del 22.12.04, la
garanzia prevista dall’art.35, comma 2,
della LR27/03, possa essere sostituita da un equivalente deposito cauzionale
laddove la differenza tra l’importo
contrattuale e l’offerta economica del 2° classificato non superi i 100,00 euro.
QUESITO-2004-107-940T
Oggetto: Affidamento lavori in economia ad impresa aggiudicataria lavori principali
Possono essere affidati alla stessa ditta aggiudicataria dei lavori principali di un'opera, anche interventi in economia previsti tra le somme a disposizione del quadro economico dell'opera stessa?
RISPOSTA
Dei “lavori in economia” si occupano l’art. 5, comma 2, del DM 145/2000 – con
riferimento a quelli contemplati nel
contratto d’appalto – e gli artt. 88 e 142-148 del DPR 554/99 (quale modalità di
esecuzione dei lavori pubblici
alternativa all’appalto.
In tale ultima accezione, i lavori in economia sono disciplinati anche dall’art.
29 della L.R. 27/03.
E’ evidente che il problema di quale possa essere l’impresa affidataria dei
lavori in economia si pone solo con
riferimento alla seconda delle fattispecie sopradescritte (per la quale troverà
applicazione l’art. 144, comma 2, del
DPR 554/99: indagine di mercato fra almeno 5 imprese), in quanto la prima
fattispecie è giocoforza di pertinenza
dell’impresa appaltatrice dei lavori “principali”, cui quelli in economia
accedono.
Va, inoltre, sottolineato che l’art. 33, comma 1, lett. b), consente
l’affidamento a trattativa privata, allo stesso
appaltatore, degli “interventi da realizzare mediante l’utilizzo di somme rese
disponibili da ribassi d’asta o da
economie”, purché il relativo importo non ecceda i 750.000 euro.
Sia che si tratti di interventi in economia “accessori” ad un contratto
d’appalto (ex art. 5, comma 2, DM 145/00),
sia che ricadano nella fattispecie disciplinata dall’art. 33, comma 1, lett. b)
della LR 27/03, l’esecuzione compete
all’appaltatore dei lavori principali.
QUESITO-2004-102-925T
Oggetto: Individuazione tipologie di lavori in economia
Questo Comune sta preparando una modifica all'attuale regolamento dei lavori e forniture di beni e servizi in economia. Visto che all'art. 29 della legge regionale n. 27 del 7/11/2003 al comma 3 si fa specifico riferimento ad una individuazione dei lavori da parte della Giunta Regionale si chiede: - l'individuazione dei lavori da parte della Giunta Regionale è vincolante per il Comune oppure il Comune nella sua autonomia può individuare anche altri lavori da poter svolgere in economia?
RISPOSTA
L’interpretazione meramente letterale dell’art. 29, comma 3, della L.R. 27/03,
potrebbe indurre a ritenere che –
una volta entrato in vigore il provvedimento della Giunta regionale ivi previsto
– i soli lavori realizzabili con il
sistema dell’esecuzione “in economia” saranno quelli in tal modo individuati
dalla Regione Veneto.
Simile interpretazione condurrebbe ad esiti opposti a quelli derivanti dall’art.
88 del DPR 554/99.
Né il coordinamento tra la norma regionale e quella statale può agevolmente
fondarsi sul dettato dell’art. 1,
comma 2, della L.R. 27/03.
A tale coordinamento è, tuttavia, a nostro avviso possibile pervenire alla luce
dei principi che regolano la potestà
regolamentare degli Enti locali (Comuni e Province in primis): ci si riferisce,
in particolare, al vigente art. 117,
sesto comma, della Costituzione ed all’art. 7 del D. Lgs. 267/2000.
Del resto, alla stessa conclusione è fin qui pervenuta la Regione Veneto, che
nel predisporre lo “Schema di
regolamento per l’individuazione, l’affidamento, l’esecuzione, la
contabilizzazione e la liquidazione di lavori e
forniture in economia” (consultabile sul sito internet della Regione Veneto –
adottato con DGR n.103/CR -
06.08.04), prevede all’art. 2, comma 2, che “la predetta elencazione si intende
indicativa e non esaustiva e quindi
ciascuna Stazione Appaltante potrà individuare altre tipologie di lavori e
forniture, con riguardo alle proprie
specifiche competenze”.